CHIARIMENTI
GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE E L’EVOLUZIONE DELL’INFRASTRUTTURA ICT DI INAIL - ID 2255
CHIARIMENTI
Domanda n. 1
Riferimento Disciplinare di gara – par. 17.4
Si richiede di confermare che il riferimento mancante per il calcolo del punteggio economico sia da intendersi al par. 17.3
Risposta n. 1 Si conferma Domanda n. 2
Riferimento Disciplinare di gara – par. 17.1 Lotto 2
Si richiede di confermare che relativamente al criterio 11 del lotto 2, qualora un concorrente si impegni relativamente ai punti b) e/o c) a garantire un valore migliorativo ma non raggiunga il 60% del punteggio relativamente al punto a), poiché non gli verrà assegnato il punteggio di cui ai punti b) e/o c), conseguentemente decadrà l'impegno a garantire un valore migliorativo per gli indicatori IQ02 e IQ04.
Risposta n. 2 Si conferma Domanda n. 3
Riferimento Appendice 2 - Profili professionali
Si richiede di confermare che la figura denominata EP sia relativa al profilo Esperto processi di cui al par. 2.8
Risposta n. 3 Si conferma Domanda n. 4
Riferimento Disciplinare di gara – par. 17.1 Lotto 2
Si richiede di chiarire se quanto richiesto nei criteri dal n. 5 al n. 10 con la notazione "Sarà valutata l’efficacia delle soluzioni proposte per la corretta erogazione ed il miglioramento continuo della qualità dei servizi" sia da riferirsi ai soli servizi previsti nell'ambito del Lotto 2 oppure sia da estendere a tutti i servizi oggetto della Gara, inclusi quelli del Lotto 1.
Risposta n. 4
Si chiarisce che la notazione "Sarà valutata l’efficacia delle soluzioni proposte per la corretta erogazione ed il miglioramento continuo della qualità dei servizi" è da riferirsi a tutti i servizi oggetto della Gara, inclusi quelli del Lotto 1.
Domanda n. 5
Riferimento Allegato 5 - Contratto Condizioni Speciali Lotto 2 - art 1S punto 6
Relativamente al luogo di erogazione dei servizi si richiede di confermare che il fornitore e la committente potranno accordarsi sul luogo di erogazione dei servizi anche in funzione delle necessità di prossimità e/o remotizzazione degli
stessi in linea con le esigenze specifiche delle attività da erogarsi e della situazione sanitaria contingente, come anche specificato nell'Allegato 5 art. 2G comma 1 e nel Capitolato tecnico al par. 5.4
Risposta n. 5 Si conferma. Domanda n. 6
Riferimento Allegato 6 - Capitolato tecnico par 5.3
Si richiede di confermare che, allo scopo del calcolo dei gg/pp, un giorno persona sia equivalente ad 8 ore lavorative erogate durante l'orario di servizio standard.
Risposta n. 6 Si conferma Domanda n. 7
Riferimento Appendice 3 - Indicatori di qualità
Si richiede di confermare che i soli indicatori di qualità applicati al lotto 2 siano i seguenti: XX00, XX00, XX00.0, XX00, XX00, XX00, XX00, XX00, XX0, IQ10 e IQ11
Risposta n. 7
Non si conferma. Gli indicatori di Qualità applicati al lotto2 sono i seguenti: XX00, XX00, XX00.0, XX00, XX00, XX00, XX00, XX00, XX0, IQ10 e IQ11. Si precisa che all’indicatore IQ03.2 è legato l’indice di prestazione L2 – IP1.
Domanda n. 8
Riferimento Disciplinare di gara – Cap. 16 pag. 35
A pag. 35 punto 7) del disciplinare relativamente al lotto 1 è riportato: “in relazione ai servizi oggetto dell’appalto e individuati come servizi di manodopera al precedente paragrafo 3, l’indicazione dei costi della manodopera propri dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.”
Nel paragrafo 3 del Disciplinare è riportato quanto segue: “Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara per il Lotto 1 della gara comprende i costi della manodopera per lo svolgimento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del CED, che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 2.715.645,65.”
Si chiede conferma che i costi della manodopera richiesti in offerta economica siano riferiti ai soli servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del CED. In caso contrario si prega di chiarire cosa debba essere riportato in offerta economica relativamente ai costi di manodopera.
Risposta n. 8
Si conferma che i costi della manodopera richiesti in offerta economica sono riferiti ai soli servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del CED.
Domanda n. 9
Riferimento Disciplinare di gara – Cap. 16 Pag. 8 e pag. 35
Nel Disciplinare di gara a pag. 8 è indicato: “Il valore massimo stimato per il Lotto 1, pari a € 64.350.933,50, oltre agli importi posti a base d’asta comprende anche i seguenti importi, che tuttavia non fanno parte della base d’asta in quanto non saranno soggetti a ribasso:
• Plafond per manutenzione straordinaria impianti, pari a € 400.000,00 (IVA esclusa)
• Opzione contrattuale per l’eventuale estensione del Disaster Recovery, pari a € 4.000.000,00 (IVA esclusa)
A pag. 35 si riporta inoltre: “Sulla base della percentuale di sconto offerta per la manutenzione ordinaria degli impianti
tecnologici del CED, il cui importo complessivo non è soggetto a ribasso, il Sistema calcolerà automaticamente (arrotondando alla seconda decimale) il Prezzo globale offerto ai fini del calcolo del punteggio economico.”
Si chiede gentilmente di chiarire:
1) se quanto riportato a pag. 35 che lo sconto è riferito alla manutenzione ordinaria sia un refuso in quanto ci si riferisce alla manutenzione straordinaria.
2) Essendo indicato che lo sconto è usato per il solo calcolo del punteggio economico, se in caso di richiesta di manutenzione straordinaria degli impianti il prezzo applicato sarà quello del listino oppure lo stesso con applicazione dello sconto percentuale indicato in offerta economica.
Risposta n. 9
Si chiarisce che la percentuale di sconto si riferisce alla manutenzione straordinaria. Si precisa inoltre che la percentuale di sconto non è usata soltanto per calcolo del punteggio economico: in caso di richiesta di manutenzione straordinaria degli impianti, il prezzo applicato sarà quello del listino con applicazione della percentuale di sconto indicato in offerta economica.
Domanda n. 10
Riferimento Capitolato - 4.1.3.2.3 Pag. 21
Si chiede gentilmente di avere il dettaglio degli apparati di controllo degli accessi presenti presso le sedi INAIL di Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, 00 e di Piazzale Pastore,6.
Risposta n. 10
Il dettaglio degli apparati di controllo degli accessi presenti presso le sedi INAIL di Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 e di Piazzale Pastore,6 è indicato nell’appendice 1 – Contesto tecnologico ed infrastrutturale, a pag. 35.
Domanda n. 11
Riferimento Capitolato - 4.2.15 pag. 50
Per quanto riguarda il Sistema Informativo degli impianti, si chiede di chiarire come verrà retribuito l'eventuale sviluppo di funzioni ad hoc al fine di consentire ad Inail di esercitare il ruolo di controllo.
Risposta n. 11
Si chiarisce che la remunerazione per l’Implementazione e gestione del Sistema Informativo, che comprende l'eventuale sviluppo di funzioni ad hoc al fine di consentire ad INAIL di esercitare il ruolo di controllo, è da ritenersi compresa nel canone dei servizi di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici del CED.
Domanda n. 12
Riferimento Capitolato - 4.4 pag. 56
Nell'ambito delle attività previste per il SOC è incluso il Servizio di Network Forensics, per la cattura di pacchetti completi e per una visibilità totale della sicurezza di rete con conseguente Analisi Forense. Non avendo riscontrato nella documentazione di gara apparati per questo scopo si prega di chiarire quali sono gli apparati dedicati a questo servizio. Risposta n. 12
Si chiarisce che gli apparati utilizzati per la cattura e l’analisi del traffico di rete sono le sonde RSA Netwitness. Per la parte di acquisizione e visibilità sono utilizzati gli apparati NG-NPB Gigamon.
Domanda n. 13
Riferimento Capitolato - 4.5.4 pag. 63
Nell'ambito del servizio SOC erogato in modalità continuativa a consumo, viene richiesta anche la reperibilità delle
risorse, essendo il servizio remunerato a giorni/persona si prega di precisare come verrà remunerata la reperibilità richiesta.
Risposta n. 13
Si precisa che la remunerazione della reperibilità delle risorse impiegate nel servizio SOC deve intendersi compresa nelle tariffe giornaliere offerte per le diverse figure professionali previste.
Domanda n. 14
Riferimento Appendice 3 – Pagina 18 - IQ13
Si chiede di confermare che la precisazione secondo la quale le interruzioni di servizio per errori applicativi siano imputabili all'infrastruttura, sia un mero refuso.
Risposta n. 14
Non si conferma. Si precisa che, come specificato in Appendice 3, le interruzioni di servizio per errori applicativi in generale non saranno imputate all’infrastruttura, con l’eccezione di quelle relative a modifiche precedentemente testate con esito positivo in ambiente di collaudo.
Domanda n. 15
Riferimento Appendice 4 Consistenza HW, Capitolato paragrafo 6.1.1 pag. 69
Nel documento sono indicati gli apparati di storage e backup dei dati come il VMAX, gli Isilon, gli Avamar, i Data Domain, ecc. Si chiede di indicare a quale tipologia infrastrutturale di apparato sono riconducibili tra quelle indicate nel Capitolato paragrafo 6.1.1 pag. 69, non avendo comunque riscontrato alcuna tipologia di componenti tecnologiche aventi un prezzo unitario a base d’asta “All Inclusive” compatibile con elementi infrastrutturali di questa natura.
Risposta n. 15
Si precisa che gli apparati di storage e backup dei dati sono considerati sistemi complessi, riconducibili alla tipologia infrastrutturale “Sistemi iperconvergenti, complessi o Large (da 9 a 14 CPU)”.
Domanda n. 16
Riferimento Appendice 4 Consistenza HW
Per gli HP C7000, indicati nel documento Appendice 4 - consistenza hardware, si chiede di indicare a quale tipologia infrastrutturale di apparato sono riconducibili tra quelle indicate nel Capitolato paragrafo 6.1.1 pag. 69.
Risposta n. 16
Si precisa che gli apparati HP C7000, che appartengono alla categoria “Enclosure Blade”, non sono riconducibili a nessuna tipologia infrastrutturale tra quelle previste in gara. Per tale categoria di apparati non è infatti prevista alcuna remunerazione diretta, che è prevista esclusivamente per le lame Blade installate all’interno, riconducibili alla tipologia infrastrutturale “Sistemi fisici”.
Domanda n. 17
Riferimento Appendice 4 Consistenza HW
Dall'elenco degli apparati indicati nel documento Appendice 4 – Consistenza hardware risultano presenti dei sistemi che sono in EOSL (End Of Service Life). Per tali apparati potrebbe non essere possibile ottenere un contratto di manutenzione dai produttori con degli SLA opportuni per garantire i LdS previsti contrattualmente. Si chiede di chiarire in tale caso, come verrebbero considerati tali apparati per gli IQ12, IQ13, ecc.
Risposta n. 17
Si chiarisce che, in presenza di una dichiarazione del produttore che, per gli apparati in “End Of Service Life”, attesti l’impossibilità di stipulare un contratto di manutenzione con degli SLA adeguati a garantire i livelli di servizio previsti in gara, potrà essere formalizzata con la Committente l’esclusione di tali apparati dall’applicazione degli indicatori di qualità IQ12 e IQ13 nel corso dell’esecuzione del contratto.
Domanda n. 18
Riferimento Appendice 3 - Indicatori di qualità - 4.1 pag. 16
Per quanto riguarda l'IQ12 - Disponibilità infrastruttura, per gli apparati per i quali viene svolto il servizio base e per su cui l'Istituto ha in essere la garanzia o altra forma di manutenzione, poiché il fornitore non ha modo di concordare dei LdS specifici, si chiede di confermare che tali apparati verranno esclusi dal numero dei sistemi oggetto di rilevazione. Risposta n. 18
Si conferma che, per gli apparati per cui l'Istituto ha in essere la garanzia o altra forma di manutenzione, il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto al rispetto dei livelli di servizio previsti dai contratti stipulati dall’Istituto. Per quanto riguarda l’indicatore IQ12 - Disponibilità infrastruttura, si precisa che tali apparati saranno conteggiati nel totale degli apparati, distinguendo eventualmente i valori obiettivo qualora i contratti stipulati dall’Istituto prevedano dei valori inferiori a quelli previsti in gara.
Domanda n. 19
Con riferimento all'art. II.C dell'Allegato Xxxxxxx si chiede di confermare che sarà il Titolare del Trattamento ad evadere le richieste degli interessati esercitate ai sensi degli artt. 15-23 del GDPR e che al fornitore verrà richiesto solo un supporto e un'assistenza nella raccolta delle informazioni necessarie all'evasione di tali richieste.
Risposta n. 19
Si conferma
Domanda n. 20
Con riferimento all'art. II.C dell'Allegato Privacy si richiede di confermare che, qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, questi sarà tenuto a invitare l'interessato a rivolgersi direttamente al Titolare.
Risposta n. 20
In merito si riporta quanto contenuto nell’allegato privacy – art. II.C .14. “Qualora il Fornitore riceva una comunicazione inerente l’esercizio dei diritti dell’interessato, che dovrebbe essere in ogni caso rivolta al Titolare, il Fornitore si impegna ad inoltrarla tempestivamente, e comunque entro e non oltre X giorni dalla ricezione, per posta elettronica al Titolare del trattamento”
A tal fine si segnala che la durata verrà precisata dalla Committente in sede di stipula nel pieno rispetto delle prescrizioni del regolamento che prevedono, come noto, 30gg per rispondere all’interessato.
Domanda n. 21
Con riferimento all'art. IV.A dell'Allegato Privacy, si richiede di confermare che le misure tecniche e organizzative che devono essere implementate dal Fornitore saranno individuate dalle Parti congiuntamente nella fase successiva all'aggiudicazione della gara.
Risposta n. 21
Si conferma
Domanda n. 22
Si chiede di confermare che il Fornitore risponderà di eventuali violazioni delle obbligazioni assunte in qualità di Responsabile del Trattamento per comportamenti commissivi/omissivi posti in essere da parte del Fornitore stesso e/o dai suoi subappaltatori e/o subfornitori, esclusivamente in relazione alle obbligazioni in ambito GDPR a lui direttamente attribuite in quanto Responsabile (ove nominato) e/o a quelle concordate con il Titolare, così come previsto dall’art. 82 comma 2 del Regolamento UE 2016/679.
Risposta n. 22
Si conferma che con riguardo alle prescrizioni e responsabilità in materia di trattamento dati personali è garantito il rispetto dell’art 82 del regolamento UE 2016/679 (diritto al risarcimento e responsabilità).
Domanda n. 23
Si chiede di confermare che verranno sottoscritti atti di nomina distinti per ciascuna delle società partecipanti all'RTI che effettueranno il trattamento di dati personali nell'esecuzione del servizio.
Risposta n. 23
Come previsto all’art. 20/21 S “Privacy” dello Schema di Contratto - Condizioni Speciali, rispettivamente per il lotto 2 e 1, con la sottoscrizione del contratto il fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. In ragione della natura e tipologia di prestazioni, distinte peraltro per i due lotti della presente procedura, tra principali e secondarie in un caso e come principali in un altro, e della distribuzione delle stesse tra i membri del raggruppamento, la committente sottoscriverà distinti atti di nomina.
Domanda n. 24
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 8G dell’Allegato “Contratto Condizioni Generali” e dal par. 22.3 del Disciplinare, si chiede conferma che:
- La copertura assicurativa richiesta ai sensi del contratto debba essere garantita dalla mandataria anche per la mandante.
- Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l’intera polizza;
- Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto;
- Ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l’obbligo del Fornitore di assicurare danni causati da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto tramite la stipula di idonea polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori.
Risposta n. 24
Le valutazioni inerenti la conformità della documentazione prodotta ai fini delle coperture assicurative potranno essere opportunamente svolte unicamente nell’ambito delle attività di verifica di cui al par. 22.3 del Disciplinare di Gara e si rammenta che la presente procedura è distinta in due lotti. Alla presente procedura è ammessa la partecipazione degli operatori economici esclusivamente ad uno solo dei due suddetti lotti. Ciascun lotto prevede prestazioni che la S.A. ha distinto per natura e tipologia, pertanto, con riguardo al primo quesito, con riferimento alla produzione della
documentazione relativa alle coperture assicurative in caso di R.T.I., si rinvia alle modalità di presentazione illustrate al paragrafo 22, ove si precisa che la copertura assicurativa dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso.
Con riguardo al secondo quesito si conferma la possibilità di presentare, in luogo delle polizze assicurative complete, certificati assicurativi emessi e sottoscritti dall’Assicuratore che richiamino integralmente le clausole e le garanzie previste dall’ Allegato 10.
Con riguardo al terzo quesito, relativamente alle modalità di presentazione e al contenuto della polizza assicurativa richiesta ai fini della stipula del contratto, si rimanda a quanto descritto nel par. 22.3 del Disciplinare e all’Allegato 10. Si precisa che deve essere garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto e ciò deve emergere in modo chiaro, inequivocabile e facilmente individuabile nei documenti all’uopo prodotti.
Con riguardo al quarto quesito si conferma quanto espresso al par. 22.3 del Disciplinare, ove si prevede che “Si rammenta inoltre che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Committente delle prestazioni subappaltate. Pertanto a tal fine la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori e i subappaltatori”.
Domanda n. 25
Si chiede di confermare se in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e relativi adempimenti di legge.
Risposta n. 25
Si precisa che nulla osta a che siano le singole imprese raggruppate, ove ad aggiudicarsi la gara sia un RTI, a stipulare il/i relativo/i contratto/i di subappalto con l’impresa/e subappaltatrice/i a condizione che le prestazioni che si affidano, nel rispetto delle previsioni dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e della disciplina di gara, siano ricomprese, a loro volta, all’interno delle prestazioni che la singola impresa raggruppata svolgerà, in ossequio a quanto dalla stessa dichiarato nella documentazione di gara, nonché in base a quanto riportato nel mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa mandataria.
Domanda n. 26
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 23 del Disciplinare e dall’art. 20 S dell’Allegato Contratto condizioni Speciali, si richiede conferma, nel caso in cui il Fornitore sia un RTI, della possibilità che l 'assorbimento del personale del fornitore uscente avvenga da parte di ciascun componente dell’RTI in base alle specifiche attività svolte sia dal personale oggi impiegato sulle specifiche tipologie di servizio, che dai partner di RTI (sempre in base alle specifiche tipologie di servizio reso), ovvero sulla base degli accordi tra i componenti delle RTI.
Risposta n. 26 Si conferma. Domanda n. 27
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 23 del Disciplinare e dall’art. 20 S dell’Allegato Contratto condizioni Speciali:
- Si chiedono chiarimenti e informazioni relative alla contrattazione nazionale e aziendale applicata al personale coinvolto nel passaggio in materia di riassorbimento del personale;
- Si chiede conferma della possibilità di assumere il personale con contratto a tempo determinato di una durata massima pari a 36 mesi o in alternativa assunzione con contratto a tutele crescenti;
- Si chiede di confermare che il personale per cui il bando prevede la salvaguardia dell'occupazione non costituisca un’azienda o ramo d’azienda e se inoltre è previsto che saranno presenti elementi di discontinuità nel contratto attualmente eseguito dall'appaltatore rispetto a quanto richiesto al nuovo appaltatore di guisa che non si possa configurare un trasferimento d’azienda o di parte d’azienda (ex art 29 D. Lgs. 276/2003);
- Si chiede di chiarire come avverrà l'eventuale passaggio del personale al Fornitore. Se è richiesto che venga formulata una proposta di assunzione su base individuale. Se è previsto che il personale coinvolto nel passaggio si dimetterà per farsi assumere dal Fornitore;
- Si chiede di specificare le differenti tipologie di mansioni oggi svolte dal personale coinvolto nel passaggio;
- Si chiedono chiarimenti e informazioni con specifico riferimento a ciascuna posizione individuale (e.g. salari, media bonus ultimi 3 anni, etc), con particolare riferimento alla tipologia di contratto in essere e alla sua durata.
Risposta n. 27
Relativamente al primo punto elenco, si chiarisce che, come specificato nell’ appendice “personale servizi impiantistici”, il CCNL applicato al personale attualmente impiegato nei servizi ed oggetto della clausola sociale è il CCNL Metalmeccanico. Non sono disponibili dettagli sulla contrattazione aziendale.
Relativamente al secondo punto elenco, si conferma che il personale attualmente impiegato nei servizi ed oggetto della clausola sociale è assunto a tempo indeterminato.
Relativamente al terzo punto elenco, si chiarisce che non sono disponibili dettagli in merito alla circostanza che il personale per cui il bando prevede la salvaguardia dell'occupazione costituisca un’azienda o ramo d’azienda. Si precisa che non sono presenti elementi di discontinuità nel contratto attualmente eseguito dall'appaltatore rispetto a quanto richiesto al nuovo appaltatore.
Relativamente al quarto punto elenco, si precisa che il passaggio del personale al Fornitore dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti.
Relativamente al quinto punto elenco, si faccia riferimento all’ appendice “personale servizi impiantistici”. Relativamente al sesto punto elenco, si chiarisce che non sono disponibili dettagli in merito a ciascuna posizione individuale.
Domanda n. 28
Con riferimento a quanto disposto al punto 9 (“Subappalto”) del Disciplinare, laddove è previsto che la quota massima di prestazioni subappaltabili è pari al 40 % dell’importo Contrattuale, nonostante si affermi poco sopra che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 non trova applicazione quanto disposto dall’art. 105, comma 2, in materia di prestazioni subappaltabili, si richiede cortesemente a Codesta Stazione Appaltante di confermare che il limite in parola non debba applicarsi.
Risposta n. 28
Non si conferma la lettura proposta e si precisa che per le motivazioni analiticamente espresse al par. 9 (pagina 19) SUBAPPALTO del disciplinare di gara, intervenute a seguito di una valutazione in concreto sulla natura e tipologia di
prestazioni oggetto della presente procedura – che qui devono intendersi ripetute – in conformità ai principi ribaditi dalla Corte di giustizia in merito alla limitazione aprioristica della quota massima subappaltabile per entrambi i lotti è previsto che la quota massima di prestazioni subappaltabili è pari al 40 % dell’importo contrattuale.
Si ribadisce pertanto altresì che, in mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che l’operatore intenderà subappaltare, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.
A tal fine nel disciplinare di gara è infine previsto che “Gli operatori economici indicano, in ogni caso nei limiti del 40% sopra indicato e motivato, nell’apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare”.
Domanda n. 29
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 21 S, lett. i dell’Allegato “Contratto Condizioni Speciali”, si chiede di confermare che il riferimento all’art. 31 e non all’art. 32 del GDPR debba considerarsi un refuso, anche alla luce di quanto previsto dal paragrafo IV dell’Allegato Privacy.
Risposta n. 29 Si conferma Domanda n. 30
Riferimento Appendice 1 - Contesto tecnologico ed infrastrutturale par. 3.1
L’immagine della Figura 1 – Architettura SOA in INAIL non è leggibile, si prega di fornire l’immagine corretta
Risposta n. 30
Si riporta di seguito l’immagine della Figura 1 dell’Appendice 1, che si riferisce essere non pienamente leggibile e che sintetizza gli Ambienti di produzione, test e sviluppo analiticamente descritti nel suddetto documento.
Domanda n. 31
Riferimento Capitolato Tecnico / par. 2.1 / pag. 7
Si chiede di confermare se, in riferimento a quanto riportato nel Capitolato Tecnico par. 2.1, la presenza di contratti preesistenti con l’Istituto non costituisca impedimento alla partecipazione del presente procedimento
Risposta n. 31
Il quesito posto non è del tutto chiaro. Ad ogni modo la preesistenza di contratti con l’Istituto non costituisce di per sé ragione ostativa alla partecipazione alla presente procedura.
Domanda n. 32
Riferimento Capitolato Tecnico / par. 2.1 / pag. 7
Si chiede di sapere se i servizi di hosting ROMA DCOD Polo Acilia e MILANO DCOD Polo Rozzano siano inclusi nelle attività del Lotto 1.
Risposta n. 32
Si conferma che i servizi di hosting ROMA DCOD Polo Acilia e MILANO DCOD Polo Rozzano non sono inclusi nelle attività del Lotto 1. Si precisa che l’aggiudicatario del Lotto 1 dovrà garantire la conduzione, la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi e degli apparati INAIL, fisici e logici, installati presso tali siti.
Domanda n. 33
Riferimento Capitolato Tecnico / par. 5.1.2 / pag. 65
Si chiede di confermare che l’attività indicata al secondo punto elenco: “esecuzione di test e collaudi di infrastrutture a fronte di nuove installazioni/evoluzioni” si debba intendere come “supporto alla esecuzione di test e collaudi …”.
Risposta n. 33 Si conferma. Domanda n. 34
Allegato 2 – Domanda di Partecipazione
Con riferimento al punto 31) dell’Allegato 2 al disciplinare di gara - “Domanda di partecipazione” (solo per il Lotto 1 - Relativamente ai servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del CED, l’impegno, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice; si precisa che i dati relativi al precedente affidatario, al numero delle risorse impiegate, al CCNL applicato e al loro inquadramento sono riportate in appendice al Capitolato tecnico).
Si chiede di confermare, che tale punto debba essere dichiarato solo dalla/le impresa/se che nell’ambito di un costituendo RTI esegua/no i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del CED.
Risposta n. 34 Si conferma. Domanda n. 35
SCHEMA DI CONTRATTO. CONDIZIONI SPECIALI LOTTO 2 - ARTICOLO 2 S DURATA
Si richiede di conoscere il termine di preavviso con il quale la Stazione Appaltante si riserva di modificare la durata contrattuale.
Risposta n. 35
Relativamente al quesito posto, preme evidenziare che la facoltà di estensione della durata prevista al comma 6 dell’articolo 2 del Contratto, che richiama la previsione di cui all’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 s.m.i., si riferisce a circostanze eventuali che potrebbero verificarsi nel corso di durata del medesimo contratto, al fine di consentire alla Committente la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto.
Domanda n. 36
SCHEMA DI CONTRATTO. CONDIZIONI SPECIALI LOTTO 2 - ARTICOLO 4 S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA
Si richiede se esista – ed in caso affermativo quale sia – il preavviso con il quale la Stazione Appaltante intende procedere a tali verifiche, quale sia la durata massima e quali misure saranno adottate al fine di non ritardare e/o pregiudicare la regolare esecuzione dei servizi da parte dell’assuntore e la normale attività di impresa, onde non esporre quest’ultimo al rischio di ritardi e conseguente maturazione di penali o danni.
Risposta n. 36
Innanzitutto occorre premettere che sarà la Committente e non già la Stazione appaltante ad effettuare, se ritiene, le verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all’art. 4, comma 6 del Contratto. Tali verifiche, come riferito nell’articolato in commento, potranno essere effettuate dalla Committente anche senza preavviso. Ad ogni modo nessuna di queste verifiche potrà in gravare sulla regolare e corretta esecuzione nell’interesse dell’Amministrazione e del contraente.
Domanda n. 37
SCHEMA DI CONTRATTO. CONDIZIONI GENERALI (LOTTO 2)
ARTICOLO 2 G MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Si richiede di conoscere quali siano gli oggettivi inadempimenti di cui si sia reso responsabile il personale dedicato dall’appaltatore, al verificarsi dei quali la Stazione Appaltante possa richiederne l’esecuzione e se, in assenza di specifiche mancanze o di contestazione da parte dell’assuntore, la stazione appaltante si riservi o meno il diritto di richiedere comunque la sostituzione di tali risorse: in caso affermativo, si chiede di conoscere se ed in quale misura siano riconosciuti all’assuntore gli oneri derivanti dalla possibile protrazione dei tempi di esecuzione delle attività ed un indennizzo dei costi nei quali l’assuntore medesimo incorra per far fronte alle sostituzioni richieste.
Risposta n. 37
Il quesito posto non è del tutto chiaro. In ogni caso e a mero titolo esplicativo, si precisa che nell’articolo 2 delle condizioni generali, la Committente - che ha diritto ad ottenere le prestazioni, oggetto del presente appalto, per il tramite di risorse “altamente specializzate” – richiederà la sostituzione delle risorse nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del suddetto articolo.
Divisione Sourcing Digitalizzazione Il Responsabile
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
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XXXXXXX CONSIP S.P.A 18.05.2021
14:59:16 UTC