PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
IL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito, anche RGS), rappresentato dal Ragioniere Generale dello Stato, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica in xxx XX Xxxxxxxxx, x. 00, Xxxx
e
il Comando Generale della Guardia di Finanza (di seguito, anche il Corpo), rappresentato dal Comandante Generale, Gen. C.A. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica in xxxxx XXX Xxxxxx, x. 00, Xxxx
nel prosieguo definite anche “Parti”
PREMESSO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l’art. 22 recante “Tutela degli interessi finanziari dell’Unione”, il quale prevede:
- al paragrafo 1, che “Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati
membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio;
- al paragrafo 2, che “Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza”; c) corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate”;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR “per la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d’interesse”;
VISTO l’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
VISTO il Regolamento (CE, Euratom) 18 dicembre 1995, n. 1995/2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
VISTO il Regolamento (Euratom, CE) 11 novembre 1996, n. 1996/2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 18 luglio 2018, n. 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013,
(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTI gli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione (2021/C 121/01);
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare:
- l’art. 6, che individua quale Servizio centrale per il PNRR un ufficio centrale di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e che rappresenta il punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- l’art. 7, comma 8, il quale prevede che “Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, (…) le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d’Intesa con la Guardia di Finanza (…)”;
- l’art. 8, che attribuisce alle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR il coordinamento della fase attuativa dei relativi interventi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, concernente l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO l’art. 1, comma 1043, del decreto-legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il quale prevede che “Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico” denominato “ReGiS”;
VISTO il DPCM 15 settembre 2021 concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;
CONSIDERATO che la Ragioneria Generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR intende istituire un apposito gruppo denominato “Rete dei referenti antifrode del PNRR”, costituito da un referente per ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi nonché dal referente antifrode e dagli altri responsabili della definizione del sistema di gestione e controllo del Servizio centrale per il PNRR che svolge funzioni di analisi, valutazione, monitoraggio e gestione del rischio frode del PNRR, con la partecipazione della Guardia di Finanza;
CONSIDERATO che, nelle attività di prevenzione e contrasto antifrode riferite al PNRR, è previsto l’utilizzo del sistema informatico “Arachne” della Commissione europea, di cui alla nota orientativa EGESIF 00-0000-00 del 16 giugno 2014, nonché della Piattaforma Integrata
Anti Frode (di seguito “PIAF-IT”) che la Ragioneria Generale dello Stato ha in corso di realizzazione attraverso l’omonima progettualità (Grant Agreement n. 878558) finanziata con fondi Xxxxxxx XXX dell’Ufficio europeo Lotta Antifrode - OLAF;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e, in particolare, visto l’art. 4, commi 4 e 4-bis;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 26 giugno 2019, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 161 del 30 settembre 2020, recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 26 giugno 2019, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 settembre 2021, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (cd. Legge Anticorruzione);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “Ordinamento del Corpo della guardia di finanza”;
VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.78” e, in particolare:
- l’articolo 2, comma 2, lettere b), e), m), che assegna alla Guardia di Finanza, tra l’altro, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di uscite del bilancio dell’Unione europea, di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa e di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea;
- l’articolo 3, comma 1, per il quale la stessa Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali e, previe intese con il Comando Generale, può fornire la stessa collaborazione agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;
VISTO l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”, così come modificato dall’articolo 67 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e, in particolare, l’articolo 6, che pone alle dipendenze del Comando dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza Nuclei Speciali ad alta specializzazione per l’investigazione in determinate materie, tra cui il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, preposti anche all’analisi operativa e al raccordo investigativo dei servizi d’istituto sviluppati nel campo della polizia economica e finanziaria;
VISTA la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013- bis”, la quale all’articolo 29 “Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell’Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali”, innovando ed estendendo la portata della normativa preesistente, ha previsto, al comma 1-bis dell’articolo 25 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, che il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie “svolge altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, analisi, ispezioni e controlli sull’impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell’Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, capoverso, lettera a)”;
VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
CONSIDERATO che costituisce preminente interesse del Ministero dell’economia e delle finanze determinare il rafforzamento delle azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche - e, in particolare, di quelle destinate al PNRR - attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, da conseguire attraverso la garanzia di più elevate soglie di deterrenza rispetto ai suddetti fenomeni;
CONSIDERATO che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, articolate e generali modalità di cooperazione interistituzionale tra la RGS e il Corpo, tali da garantire più efficacemente le attività di prevenzione e repressione delle violazioni nei comparti oggetto di finanziamento pubblico, nazionale ed europeo,
tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
(Ambito della collaborazione)
1. Il presente protocollo di intesa è stipulato in attuazione del quadro normativo vigente e delle competenze istituzionali di ciascuna Parte al fine di migliorare l’efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell’Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, il presente protocollo di intesa costituisce la generale cornice di riferimento per le forme di cooperazione interistituzionale, cui potranno aderire le singole Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, allo scopo di rafforzare le azioni a tutela della legalità delle attività amministrative finalizzate alla destinazione e all’impiego delle risorse suddette, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
3. L’attività di collaborazione prevista dal presente Protocollo si sviluppa nel rispetto dei compiti istituzionali della Ragioneria Generale dello Stato, con particolare riferimento alle funzioni ad essa attribuite ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, e degli obiettivi assegnati alla Guardia di finanza dal Ministro dell’economia e delle finanze, mediante la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione.
Articolo 2
(Referenti della collaborazione)
1. Ai fini della piena attuazione del presente Protocollo vengono individuati quali referenti:
a) per la Ragioneria Generale dello Stato, il Direttore Generale del Servizio Centrale per il PNRR;
b) per la Guardia di finanza:
1) sul piano programmatico, il Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza;
2) sul piano esecutivo, il Comandante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie (di seguito, “Nucleo speciale”).
Articolo 3
(Modalità esecutive della collaborazione)
1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza e il disposto dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, il Servizio Centrale per il PNRR:
a) comunica al Nucleo Speciale informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo centrale;
b) segnala al Nucleo Speciale gli interventi, i soggetti attuatori, realizzatori o esecutori che presentano particolari elementi di rischio, per le autonome attività di analisi e controllo da parte del Corpo, fornendo ogni informazione ed elemento utili e/o necessari anche sulla base delle attività di valutazione del rischio frode operate dalla apposita Rete dei Referenti Responsabili Antifrode del PNRR di cui all’articolo 4, pure avvalendosi di appositi sistemi informativi, tra cui l’applicativo della Commissione europea “Arachne” e la piattaforma nazionale “PIAF-IT”;
c) garantisce alla Guardia di finanza la possibilità di contribuire al processo di analisi e valutazione del rischio frode del PNRR attraverso la partecipazione alla citata “Rete dei referenti antifrode” del PNRR.
2. Sulla scorta delle informazioni acquisite ai sensi del precedente comma, il Nucleo Speciale:
a) assicura il raccordo informativo e cura l’interessamento, per le eventuali attività, degli altri Reparti speciali e dei Reparti operativi del Corpo territorialmente competenti nello sviluppo di indagini, accertamenti e controlli;
b) nel rispetto delle norme sul segreto istruttorio e sul segreto d’ufficio, comunica al Servizio Centrale per il PNRR, ai fini dell’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, le risultanze emerse a seguito dei controlli svolti. Quest’ultimo, a sua volta, comunica al Nucleo Speciale i provvedimenti conseguentemente adottati.
Articolo 4
(Collaborazione specifica attraverso la Rete dei referenti antifrode del PNRR)
1. Per il perseguimento delle finalità oggetto del presente protocollo d’intesa, nell’ambito della Rete dei referenti antifrode del PNRR, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR, è promosso il confronto volto a:
a) individuare i settori maggiormente esposti a profili di rischio, sulla base degli elementi di anomalia più di frequente rilevati nel corso delle funzioni di monitoraggio e controllo proprie delle competenti strutture e/o delle attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza;
b) concordare modalità di attuazione del dispositivo antifrode e delle attività di controllo che prevedano, tenendo conto delle risorse disponibili, la possibilità di programmare, per il Corpo, interventi da svolgere su base georeferenziata, anche in forma coordinata con le attività di controllo della Ragioneria Generale dello Stato e/o delle Amministrazioni centrali.
Il numero massimo degli eventuali interventi di cui alla lettera b) sarà definito annualmente, con separato atto, tra la Ragioneria Generale dello Stato e la Guardia di finanza, avuto riguardo agli obiettivi assegnati al Corpo dal Ministro dell’economia e delle finanze.
Resta ferma l’autonomia della Guardia di finanza nello svolgere ulteriori controlli di iniziativa, nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni.
2. Alla Rete di cui al comma 1, partecipano:
a) il referente antifrode e i responsabili della definizione del sistema di gestione e controllo del Piano individuati dal Servizio centrale per il PNRR e i referenti antifrode designati delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi;
b) per la Guardia di Finanza, il Capo Ufficio Tutela Uscite e Mercati e/o un ufficiale del III Reparto Operazioni del Comando Generale nonché il Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie.
Articolo 5 (Accesso alle banche dati)
1. La Ragioneria Generale dello Stato mette a disposizione del Corpo - secondo modalità da concordarsi, con apposite convenzioni, tra le rispettive articolazioni tecniche - il collegamento alle proprie banche dati e, in particolare, al sistema informativo “ReGiS”, definendo d’intesa procedure di cooperazione applicativa per la trasmissione dei dati funzionali all’alimentazione delle piattaforme informative del Corpo.
Articolo 6 (Riservatezza e divulgazione dei dati)
1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo, le Parti osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché le disposizioni del decreto legislativo
n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 101 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.
2. A tal fine, in attuazione dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, le parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell’ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle disposizioni di cui al comma 1, nonché il rispetto dei principi ivi indicati, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi.
3. I dati oggetto di scambio tra le parti, anche sulla base delle condizioni definite nell’ambito delle convenzioni tecniche di cui all’articolo 5, comma 1, devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
4. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione
del presente protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga la comunicazione a terzi.
5. Le parti si impegnano altresì alla reciproca comunicazione degli elementi identificativi dei rispettivi responsabili del trattamento dei dati.
Articolo 7 (Clausola di adesione)
1. Nel quadro delle previsioni di cui all’art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi, può procedere alla formalizzazione delle intese con la Ragioneria Generale dello Stato e con la Guardia di Finanza ivi previste mediante atto unilaterale di adesione al presente protocollo, previa individuazione del referente responsabile antifrode, impegnandosi a:
a) partecipare ai lavori della Rete dei referenti antifrode del PNRR;
b) mettere a disposizione del Servizio Centrale per il PNRR e del Nucleo Speciale tutte le informazioni in possesso relative ai soggetti attuatori, realizzatori/esecutori degli interventi finanziati dal Piano;
c) segnalare al Servizio centrale per il PNRR e al Nucleo Speciale informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la prevenzione/repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria di cui sia venuta a conoscenza nella fase attuativa degli interventi PNRR di cui è titolare;
d) assicurare la propria collaborazione, al Servizio centrale per il PNRR e al Corpo, al fine di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività ricomprese all’interno della strategia antifrode del Piano,
nei termini di cui agli articoli 3, 4 e 6.
Articolo 8 (Ulteriori disposizioni)
1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, le parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d’istituto.
2. Gli interventi formativi e i corsi di aggiornamento professionale sono espletati compatibilmente con i piani di formazione, in base ai rispettivi ordinamenti.
3. Dal presente protocollo d’intesa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 9 (Disposizioni finali)
1. Il presente protocollo:
a) può essere integrato e modificato di comune accordo anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per
l’eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa;
b) decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
2. Le Parti, ricorrendone i presupposti, potranno avviare un confronto per l’eventuale rinnovo dello stesso.
Roma,
per LA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO X.xx digitalmente IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx | per LA GUARDIA DI FINANZA X.xx digitalmente IL COMANDANTE GENERALE Xxx. C.A. Xxxxxxxx Xxxxxxxx |