Polizza R.C. AUTO DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Polizza R.C. AUTO
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Le coperture di Responsabilità Civile, Incendio e Furto, Kasko, Collisione e No Assicurati sono prestate, in virtù di un accordo di coassicurazione, dalle seguenti imprese: Admiral Europe Compañia de Seguros
S.A. (“AECS”), Great Lakes Insurance SE (“GLISE”). La garanzia Tutela Legale è prestata da Arag SE. Tutte le altre garanzie sono prestate da AECS.
Prodotto: Assicurazione Auto
Data realizzazione: 01/07/2020 - Ultima versione disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la RCA degli Autoveicoli, per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.
Che cosa è assicurato?
✓ Danni causati dalla circolazione in aree pubbliche
✓ Danni causati dalla circolazione in aree private, purché aperte alla pubblica circolazione
✓ Responsabilità Civile dei trasportati e dei danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
✓ Xxxxx causati a cose e persone in seguito alla circolazione del veicolo
✓ Danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione di salita e discesa di persone disabili
✓ Danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa
✓ Danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, purché effettuato a norma
✓ Xxxxx causati a terzi in seguito a incendio, scoppio o esplosione del veicolo
La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000,00 € per i danni alle persone e di 1.220.000,00 € per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Furto e Incendio (opzionale) Kasko (opzionale)
Collisione (opzionale) Eventi naturali (opzionale)
Eventi socio−politici (opzionale) Xxxxxxxxx (opzionale)
Infortunio al Conducente (opzionale) Assistenza stradale (opzionale)
No Assicurati (opzionale) Tutela legale (opzionale)
Che cosa non è assicurato?
In caso di sinistro con responsabilità sono esclusi i danni subitì:
🗶 Dal conducente del veicolo
🗶 Dal veicolo assicurato
In caso di sinistro con responsabilità, limitatamente alle cose, sono esclusi i danni arrecati:
🗶 Al
proprietario
del
veicolo,
l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing
🗶 Al coniuge o il convivente more uxorio
🗶 All’ascendente e i discendenti, i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico, del conducente
🗶 A terzi se l’assicurato è una società, i soci sono a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi sono in rapporti di parentela
Ci sono limiti di copertura?
La compagnia ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
! Circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria
! Conducente non abilitato alla guida
! Danni ai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato a norma
! Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
! Veicolo utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, a svolgere le funzioni di istruttore
! Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta
! Veicolo con targa prova
! Veicolo dato a noleggio con conducente
! Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
! Revisione scaduta
! Danni causati da figli minori
! Conducente non previsto dalla tipologia di guida riportata in polizza
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e dell’Andorra. L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Inoltre hai il dovere di comunicare, in corso di contratto, gli eventuali cambiamenti che comporterebbero un’aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati
• In caso di sinistro, devi fornire denuncia telefonica alla Compagnia entro 3 giorni dall’evento o da quando ne hai avuto conoscenza
Quando e come devo pagare?
• Il premio deve essere pagato alla stipula della polizza. È facoltà della Compagnia concedere il frazionamento del premio in due rate semestrali o in quattro rate trimestrali. In tal caso il premio prevede una maggiorazione rispettivamente del 3,5% e del 5,3% per ciascuna rata.
• Le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite
A discrezione della Compagnia potranno essere accettati pagamenti tramite bonifico bancario, carta di credito prepagata o tradizionale. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
Quando comincia la copertura e quando finisce?
• La copertura R.C.A. dura un anno e opera dalle ore 24 della data di decorrenza della polizza. In caso i documenti risultino corretti ma l’invio sia stato fatto successivamente alla data effetto, quest’ultima sarà modificata con la data di ricezione dell’ultimo documento necessario all’emissione. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza
• In caso di mancata circolazione e di richiesta di sospensione, questa e la successiva riattivazione hanno un costo complessivo di 20€ imponibili a titolo di diritti amministrativi. Per tutta la durata del periodo di sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico
Come posso disdire la polizza?
• Puoi avvalerti del diritto di recesso per ripensamento entro 14 giorni dalla data di emissione della tua polizza. Avrai diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell’imposta e del contributo SSN
• La polizza può essere annullata se il veicolo è stato demolito, esportato, preso in carico dal concessionario, venduto o in caso di furto o incendio totali. In questo caso avrai diritto al rimborso del premio pagato non goduto relativo alla sola RCA al netto dell’imposta, del contributo SSN e di eventuali oneri a titolo di diritti amministrativi
In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia.