CONTRATTO PER L’AMMODERNAMENTO DELLE COLONNE MONTANTI ELETTRICHE VETUSTE
CONTRATTO PER L’AMMODERNAMENTO DELLE COLONNE MONTANTI ELETTRICHE VETUSTE
Il presente documento contiene le condizioni del contratto definito all’articolo134 quater del Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica (TIQE)
Tra
Distributore xxxxx – Codice Fiscale e Partita Iva xxxxxxxxxx, Sede Legale Via xxxxxxx, xxx – xxxx xxxxxx (di seguito xxxxxx o Impresa Distributrice) rappresentata da XXXXX in virtù ecc. ecc.
E
☐ Condominio di Via …………………………….., Rappresentato da............in qualità di Amministratore, giusti poteri conferiti con la delibera dell’Assemblea di Condominio del XXX (di seguito Condominio)
☐ Immobile composto da più unità immobiliari 1di Via ………..…, Rappresentato da...............in qualità di Rappresentante unico, giusti poteri conferiti con XXX (di seguito Condominio)
Di seguito definiti le “Parti”.
DEFINIZIONI
Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) | Autorità nazionale che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. |
Delibera ARERA 467/2019/R/eel (di seguito Delibera CMV) | Provvedimento che avvia una regolazione sperimentale di durata triennale finalizzata ad effettuare un censimento delle colonne montanti vetuste e a verificare l'efficacia e l'efficienza delle modalità e dei meccanismi di ammodernamento delle colonne montanti vetuste individuati dall’Autorità ARERA. Tale documento è stato successivamente integrato e modificato con la delibera 119/2020/R/eel (modifica comma 134quinquies.4); |
Allegato A alla Delibera ARERA 566/2019/R/eel e s.m.i., “Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica”. | |
Allegato C alla Delibera ARERA 568/2019/R/eel, e s.m.i. “Testo Integrato delle Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione”. | |
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”, norma tecnica emanata dal CEI e recepita da ARERA. | |
Centralizzazione | Soluzione impiantistica che prevede nei condomini la creazione di un vano alla base dello stabile dove l’Impresa Distributrice installa i contatori elettrici a servizio di ciascuna unità condominiale e delle parti comuni. L’impianto elettrico realizzato a valle del contatore e fino all’unità abitativa dell’utente è di proprietà e competenza dell’utente stesso. |
Colonna Montante | Colonna montante è la linea in sviluppo prevalentemente verticale facente parte di una rete di distribuzione di energia elettrica che attraversa parti condominiali al fine di raggiungere i punti di connessione, in stabili con misuratori di energia elettrica non collocati in vani centralizzati; (Articolo 126.1, lettera a del TIQE) |
Colonna montante vetusta (di seguito CMV) | La colonna montante realizzata prima del 1970 o, in alternativa, realizzata tra il 1970 e il 1985 ma che presenti potenziali criticità definite e giudicate dall’Impresa Distributrice. (Art. 134bis.1 del TIQE) |
1 Rientrano in questa casistica tutti quegli immobili, anche costituiti da una molteplicità di unità immobiliari, posseduti e gestiti da un medesimo soggetto giuridico (es. Immobili amministrati da SGR, edilizia residenziale Popolare, ecc.)
Condominio2 | Insieme delle unità immobiliari e delle parti comuni così come disciplinato dal codice civile. Ai fini del presente contratto si considera “Condominio” anche lo stabile civile composto da più unità abitative proprietà di un unico soggetto che lo rappresenta. |
Condomìnio complesso o Supercondomìnio | Condominio composto da un pluralità di edifici o stabili destinati ad uso abitativo che condividono alcuni beni, servizi o parti comuni |
Amministratore | Organo esecutivo della volontà condominiale incaricato ai sensi e agli effetti degli artt. 1129 e seguenti del codice civile. |
Impresa Distributrice o Distributore | Società responsabile della gestione, manutenzione e dello sviluppo della rete elettrica di media e bassa tensione che effettua il servizio di distribuzione su un territorio in concessione e che ha per scopo la connessione di terzi (Utenti) alla propria rete, così come individuato dall’art.9 del D.Lgs 79/99. |
Punto di Consegna (di seguito POD) | Coincide con i morsetti di connessione posti a valle del contatore, così come definito dalla norma tecnica CEI 0-21. La porzione d'impianto elettrico a monte di detti morsetti, incluso il contatore, è competenza dell’Impresa Distributrice. |
Per ogni altra definizione non contenuta nell’elenco sopra riportato si deve fare riferimento a quanto stabilito agli Articoli 1, 80 e 126 del TIQE.
1. Premesse
1.1 In data 19 novembre 2019 ARERA ha pubblicato la Delibera CMV che regola la materia dell’ammodernamento delle Colonne Montanti elettriche Vetuste presenti negli edifici. Tale Delibera è finalizzata a disciplinare e favorire l’ammodernamento delle CMV sia in caso di centralizzazione che di non centralizzazione dei misuratori dell’energia elettrica.
1.2 Se non diversamente e specificatamente indicato nel proseguo del presente documento, si applica quanto stabilito all’Art. 134 del TIQE che recepisce la Delibera CMV.
1.3 L’Art 134 del TIQE, con il termine ammodernamento, intende il rinnovo delle opere elettriche e delle opere edili e di ripristino (queste ultime limitatamente alle attività strettamente correlate alle opere elettriche quali opere murarie e cavidotti).
1.4 Il livello di pregio delle finiture edili è definito all’Art. 134 quater2 del TIQE. In caso di presenza di più livelli di pregio delle finiture edili deve essere fatto riferimento al livello di pregio prevalente3. Qualora l’Impresa Distributrice rilevasse una discordanza tra il livello di pregio indicato, nel presente contratto dal Condominio, e quello rilevato al momento dell’ispezione in loco, segnala la discrepanza al Condominio per eventuali rettifiche e si riserva la facoltà di segnalarla all’Autorità per le verifiche del caso (come prescritto dall’Art. 134 sexies.5).
2 Possono partecipare prioritariamente alla sperimentazione tutti i Condomìni con obbligo di amministratore, ovvero con più di 8 unità immobiliari, serviti da 9 o più utenze elettriche. Altri Condomìni non compresi nella precedente descrizione e non oggetto di censimento, potranno avere accesso alla sperimentazione secondo priorità e discrezione fornita dal Distributore.
3 Nel caso in cui siano presenti finiture edili con diversi livelli di pregio viene identificato come "prevalente" quello che interessa la maggiore percentuale di superficie rispetto alla superficie totale delle pareti interessate dai lavori di ammodernamento. In caso di percentuali equamente divise tra due diversi livelli di pregio verrà considerato il livello di pregio di grado inferiore.
1.6 L’Impresa Distributrice ed il Condominio stabiliscono che gli interventi riguarderanno n° xx Colonne Montanti Vetuste composte come riportato nell’Allegato Y e suddivise per edificio, con indicazione del numero di CMV, dei piani per CMV e degli utenti per CMV, nonché dei dettagli relativi a eventuali collegamenti orizzontali da realizzarsi tra il perimetro dell’edificio e il confine di proprietà.
1.7 Il Condominio in data gg/mm/aaaa ha deliberato di approvare l’esecuzione delle opere di ammodernamento della/delle CMV di cui al punto precedente ed allega al presente documento il testo della Delibera (Allegato W). Il Condominio, inoltre, dichiara che sono decorsi i termini per l’impugnazione della stessa.
1.8 Resta inteso che l’Impresa Distributrice rimane proprietaria e responsabile, anche in materia di manutenzione e sicurezza, dell’impianto di distribuzione ammodernato (fino ai punti di consegna, inclusi i misuratori), inteso come l’insieme delle apparecchiature elettromeccaniche, ancorché realizzate all’interno della proprietà condominiale. Le opere contenenti gli impianti dell’Impresa Distributrice (cavidotti, tubi o altre infrastrutture atte a ospitarne gli impianti)4, realizzate dal Condominio, resteranno in ogni momento di proprietà di quest’ultimo, quand’anche i costi di realizzazione delle stesse risultassero successivamente coperti dal contributo erogato dall’Impresa Distributrice. Il Condominio sarà pertanto pienamente responsabile di tali opere; ogni attività di manutenzione e ripristino delle stesse eventualmente necessaria resterà integralmente a carico del Condominio. Resta inteso che, con riferimento alle predette opere, lo stesso dovrà assicurare, all’Impresa Distributrice, l’uso esclusivo delle suddette opere anche in caso di successivo intervento da parte della stessa sui propri impianti, garantendone pieno e costante accesso.
4 Fanno eccezione i materiali eventualmente forniti in conto lavorazione dall’Impresa Distributrice stessa (es. cassette di derivazione).
2. Presupposti dell’intervento di ammodernamento
2.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che in data gg/mm/aaaa l’Impresa Distributrice, a seguito di ispezione in loco, ha comunicato a mezzo pec/raccomandata gli esiti delle proprie attività di ispezione nello stabile effettuate:
☐ ai sensi dell’Articolo 134 del TIQE
☐ in esito alla manifestazione di interesse effettuata dal Condominio a mezzo pec/raccomandata/adesione tramite modulo informatico in data gg/mm/aaaa, anche a valle di comunicazioni circa la regolazione sperimentale promosse dall’Impresa Distributrice
dando evidenza:
☐ che la colonna montante vetusta rientra nella fattispecie di cui alla lettera a) dell’Articolo 134bis.1 del TIQE (prima realizzazione antecedente al 1970);
☐ che la colonna montante vetusta rientra nella fattispecie di cui alla lettera b) dell’Articolo 134bis.1 del TIQE (prima realizzazione compresa tra 1970 e 1985).
Rientrano nella sperimentazione le colonne appartenenti a tale periodo che a giudizio dell’Impresa Distributrice, sulla base di analisi o elementi oggettivi documentabili, presentino potenziali criticità in relazione alla contemporaneità dei prelievi;
soprattutto ciò Premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.
3. Oggetto
3.1 Le Premesse e i Presupposti dell’intervento di ammodernamento costituiscono parte integrante del presente Contratto.
3.2 Le Parti concordano che l’intervento di ammodernamento avverrà:
☐ con centralizzazione misuratori;
☐ senza centralizzazione misuratori.
☐ con l’inclusione dei lavori per l’ammodernamento del collegamento tra il perimetro dell’edificio ed il confine di proprietà del Condominio per un totale di metri lineari considerando quanto stabilito all’Art.134quater.4 del TIQE;
☐ al livello di pregio rilevato in occasione dell’ispezione in loco, che viene di seguito stabilito dal Condominio tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del DPR 445/2000) allegata al presente documento (Allegato X):
☐ Basso
☐ Medio
☐ Alto
Nel caso in cui sia previsto l’ammodernamento di CMV in più edifici del Condominio, il dettaglio dei singoli livelli di pregio degli stabili dovrà essere indicato in modo dettagliato nell’Allegato X.
3.3 L’Impresa Distributrice in data gg/mm/aaaa ha trasmesso a mezzo pec/raccomandata e reso disponibile anche sul proprio sito internet le specifiche tecniche per la realizzazione delle opere di ammodernamento in capo al Condominio (Allegato Z), che lo stesso si impegna a rispettare nell’esecuzione del progetto e nella realizzazione delle opere.
3.4 Ogni onere per la realizzazione delle opere sugli impianti d’utenza (ogni costo collegato, quale manodopera, materiale o altre spese tecniche), anche relativo alla sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 81/2008, è a carico del Condominio.
3.5 In base a quanto indicato ai punti precedenti ed alle numeriche riportate nell’Allegato Y, l’importo massimo che può essere riconosciuto al Condominio per le opere oggetto del presente Contratto risulta pari a , €. L’importo è comprensivo degli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal Condominio per il rifacimento delle opere edili a seguito di un’esecuzione non conforme alle prescrizioni fornite nelle Specifiche Tecniche dell’Impresa Distributrice o comunque alle Regole dell’Arte.
4. Obblighi a carico del Condominio
4.1 Il Condominio si impegna a rispettare gli adempimenti a proprio carico così come stabiliti all’Art. 134quinquies del TIQE, in particolare a comunicare all’Impresa Distributrice:
• entro novanta (90) giorni dalla stipula del contratto, la data di inizio lavori, la data prevista di conclusione dei lavori, i riferimenti dell’impresa individuata per l’effettuazione dei lavori, e più in generale quanto previsto dall’art. 134quinquies.1;
• con almeno trenta (30) giorni solari di anticipo rispetto alla data originariamente comunicata, eventuali ritardi nei lavori di propria competenza e la motivazione (art. 134quinquies.2).
• Il ritardo, in ogni caso, non potrà essere superiore a novanta (90) giorni solari e l’ultimazione dei lavori non dovrà superare i termini della sperimentazione, rispettando comunque i limiti indicati al precedente punto 1.9. Le comunicazioni parziali o comunque carenti non saranno ritenute valide;
• entro sessanta (60) giorni dalla conclusione dei lavori, la predisposizione e l’invio della documentazione relativa ai lavori svolti, sottoscritta dal Direttore dei lavori (art. 134quinquies.4) e le coordinate bancarie per l’accredito del contributo riconosciuto.
La non ottemperanza di quanto stabilito all’Articolo 134quinquies.3 potrebbe comportare la rideterminazione dell’importo riconosciuto al Condominio e la conseguente restituzione della quota parte non dovuta o la sua integrale restituzione.
4.2 Il Condominio è consapevole della natura e dell’importo del contributo che l’Impresa Distributrice potrà erogare ai sensi dell’Art. 134 del TIQE solo a seguito di esecuzione delle opere e della certificazione delle stesse così come previsto dell’Art. 134 del TIQE e successivamente specificato (Allegato Y).
4.3 Il Condominio è consapevole ed acconsente sin da subito alla effettuazione di ulteriori controlli, nel rispetto delle modalità stabilite dall’Autorità, presso le colonne montanti ammodernate in accordo alla regolazione sperimentale e si rende disponibile a fornire, se richiesto, la documentazione prodotta entro sessanta (60) giorni dalla conclusione dei lavori. Tutta la documentazione deve essere conservata dal Condominio per 5 anni.
4.4 Il Condominio è consapevole che, nel caso fossero accertate irregolarità a seguito degli ulteriori controlli di cui sopra, la Direzione Infrastrutture dell’Autorità, a seguito di apposito provvedimento potrà rideterminare l’importo riconosciuto al Condominio e richiedere la restituzione della quota parte non dovuta o anche la sua integrale restituzione. In caso di dichiarazioni mendaci, nonché in assenza di collaborazione, a seguito della richiesta dei controlli di cui sopra, al Condominio sarà richiesta la restituzione integrale dell’importo erogato, così come disposto dalle norme contenute nel comma 134sexies.5, fatto salvo l’obbligo di procedere alle necessarie denunce all’autorità giudiziaria.
4.5 Il Condominio è consapevole che, nel caso in cui l’Impresa Distributrice riscontrasse la non conformità alla normativa tecnica vigente (DM 37.08 e s.m.i.) o alle prescrizioni tecniche fornite dall’Impresa Distributrice, delle opere realizzate, ha facoltà di non accogliere eventuali richieste di aumenti di potenza o nuove connessioni nello stabile.
4.6 Qualora venga accertata la non conformità delle opere edili eseguite dal Condominio, rispetto alle Specifiche Tecniche fornite dall’Impresa Distributrice o comunque alla Regola dell’Arte, funzionali all’attività di distribuzione dell’energia elettrica, l’Impresa Distributrice potrà sospendere i lavori fino alla comunicazione ed alla verifica di avvenuto adeguamento da parte del Condominio.
4.8 Il Condominio è consapevole che non saranno in alcun modo riconosciuti i costi sostenuti per qualsiasi altro servizio non riconducibile a quanto stabilito dalla delibera CMV ivi compresi i lavori relativi alle predisposizioni necessarie per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione di cui all’Articolo 134.undecies.1. Resta inteso che, per suddette opere, la rendicontazione dovrà essere separata e non eleggibile per il rimborso.
4.9 Il Condominio si impegna a garantire la disponibilità e la collaborazione dei Condòmini al momento del collegamento delle utenze dal vecchio al nuovo impianto ammodernato. Resta inteso che, in virtù di diniego o reiterata indisponibilità da parte dei condomini ad acconsentire allo spostamento, sostituzione o collegamento del proprio misuratore dal vecchio impianto al nuovo, il contributo percepito dal Condominio non sarà erogato, se non al termine effettivo di tali lavori.
4.10 Il Condominio si rende disponibile, su richiesta dell’Impresa Distributrice, a mettere a disposizione un locale o uno spazio, conformemente alla Norma CEI 0-21, per la realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT qualora la stessa risultasse necessaria in accordo con le specifiche tecniche allegate al presente contratto, per dare seguito alle eventuali richieste di aumento della potenza di cui al punto 1.5 come previsto dall’Art. 8.5 del TIC e dall’Art.7.4.10 e note della Norma CEI 0- 21.
5. Obblighi dell’Impresa Distributrice
5.1 L’ammodernamento della colonna montante, in caso di non centralizzazione dei misuratori dovrà consentire, l’eventuale futura sostituzione o l’aggiunta di cavi elettrici, senza interventi edili.
5.2 Entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal Condominio in ottemperanza all’Art. 134quinquies.4 e sottoscritta dal Direttore dei lavori, successivamente alla conclusione delle opere a suo carico riconosce al Condominio:
a. In caso di centralizzazione dei misuratori, un importo pari al valore minimo tra:
i. L’importo di cui al comma 134quinquies.4, lettera b. (e comma 134quinquies.4 lettera c, se applicabile) del TIQE;
ii. L’importo di cui al punto 3.5 del presente Contratto;
b. In caso di non centralizzazione dei misuratori, un importo pari al valore minimo tra:
i. L’importo di cui al comma 134quinquies.4, lettera a. (e comma 134quinquies.4 lettera c, se applicabile) del TIQE;
ii. L’importo di cui al punto 3.5 del presente Contratto;
6. Risoluzione del presente Contratto
6.1 Il presente Contratto si intende risolto ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:
6.1.1 Il Condominio non comunichi all’Impresa Distributrice, entro novanta (90) giorni solari a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, tutto quanto stabilito all’articolo 134quinquies.1 del TIQE.
6.1.3 La documentazione di cui all’art. 134quinquies4 del TIQE non sia trasmessa, o non sia integralmente trasmessa, all’Impresa Distributrice entro i tempi indicati nell’articolo stesso.
6.2 Eventuali ulteriori ritardi nell’esecuzione delle opere a carico del Condominio che genereranno costi o danni all’Impresa Distributrice potranno essere oggetto di rivalsa da parte di quest’ultima nei confronti del Condominio.
7. Riservatezza e Trattamento dei dati personali
7.1 Le Parti sono tenute a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, i dati e i documenti riferiti all’altra Parte acquisiti in relazione all’espletamento del presente Contratto, con divieto di comunicare o diffondere tali informazioni, dati e documenti a terzi se non per quanto necessario a dare esecuzione all’incarico oggetto del Contratto stesso.
7.2 Le relazioni, la corrispondenza, i pareri e ogni altro documento che ciascuna parte fornirà all’altra in esecuzione o in relazione al presente Contratto sono forniti unicamente per dare esecuzione allo stesso. Essi sono resi disponibili sul presupposto che la parte che li riceve non li utilizzi per scopi diversi dall’oggetto del presente Contratto e non li comunichi o divulghi a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell’altra parte.
7.3 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell’Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali, mediante la consegna dell’informativa allegata (Allegato 1).
7.4 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Protocollo di Intesa in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti), siano trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente Protocollo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende in conformità all’informativa resa che ciascuna parte si impegna a portare a conoscenza di tale categoria di interessati.
7.5 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente Protocollo, siano trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza degli stessi, nell'ambito delle proprie procedure interne.
8. Legge applicabile e Controversie
8.1 Il contenuto del presente Contratto è regolato e dovrà essere interpretato in conformità alla legge italiana.
8.2 Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione o comunque connesse al presente Contratto è esclusivamente competente il Foro di……………………...
Le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, del codice civile, gli artt. 4 “Obblighi a carico del Condominio”, 6 “Risoluzione del presente Contratto” e 8 “Legge applicabile e Controversie”
Luogo, gg/mm/aaaa Il Condominio
…………………………….
Il Distributore
…………………………….
9. Allegati:
Allegato 1: Informativa in materia di protezione dei dati personali
Allegato X: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la determinazione dei livelli di pregio
Allegato Y: Elenco delle Colonne montanti per ciascun edificio del Condominio con indicazione degli importi massimi riconoscibili
Allegato W: Delibera5 del Condominio per l’approvazione delle opere di ammodernamento delle Colonne Montanti
Allegato Z: Specifiche Tecniche
5 Per SGR o edilizia residenziale popolare è necessario fornire documento di autorizzazione all’esecuzione dell’intervento di ammodernamento.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa italiana di armonizzazione
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito, anche, “GDPR”) e della normativa italiana di armonizzazione, viene precisato che i dati personali dell’interessato vengono raccolti e trattati da IRETI S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (di seguito: “Titolare” o “Ireti”), e per tale ragione rende le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati.
1. Finalità del trattamento.
a. Finalità legali.
I Suoi dati personali saranno trattati da IRETI per le finalità inerenti alla sottoscrizione da parte Sua, quale amministratore di Condominio, del contratto relativo all’ammodernamento delle colonne montanti vetuste nonché quale punto di contatto relativamente alle attività connesse al contratto sottoscritto tra Titolare e Condominio.
2. Categoria dei dati raccolti, conferimento al trattamento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati da IRETI per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a. (Finalità contrattuali e legali) sono: dati identificativi del soggetto delegato alla sottoscrizione e di suoi eventuali collaboratori (nome e cognome; data di nascita; indirizzo di domicilio; dati di contatto).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a. (Finalità contrattuali e legali) è obbligatoria, in quanto costituisce un requisito essenziale per la legittima sottoscrizione del contratto per l’erogazione dei servizi di cui al paragrafo 1 lett. a. Un Suo eventuale rifiuto o il conferimento d’informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedire la conclusione del contratto e lo svolgimento delle attività ad esso connesse. Per il trattamento dei dati personali per tali finalità non è necessario il consenso dell’interessato, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b. e c. del GDPR e della normativa italiana di armonizzazione.
3. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati.
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I dati trattati per le finalità contrattuali e legali di cui al paragrafo 1, lett. a, saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto e nel rispetto dei limiti temporali indicati dalle previsioni normative e regolamentari applicabili.
Decorso tale periodo i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati.
4. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal personale interno al Titolare, istruito in relazione alle attività di trattamento, in qualità di Responsabili ed Incaricati1. La Società, inoltre, potrà comunicare - per le finalità di gestione del rapporto contrattuale - i Suoi dati personali a società appartenenti al Gruppo o a società terze, debitamente nominate Responsabili esterne del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. L’elenco di tali società è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo postale del Titolare ovvero una e-mail a xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.xx
I dati personali che La riguardano non saranno in alcun modo diffusi.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla presente policy). Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato oppure un’e-mail a xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.xx
1 Ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è IRETI S.p.A., con sede legale in xxx Xxxxxxxx 00, - 00000 Xxxxxx.
Per contattare il Titolare o conoscere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare si invii una comunicazione all’indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è una persona appartenente al Gruppo IREN.
Ogni contatto con il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) potrà avvenire inviando una e-mail a: xxx@xxxxxxxxxx.xx
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare l’accesso, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Dichiarazione Sostitutiva | Regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste | Del. ARERA 467/2019/R/EEL |
MODULO ATTESTAZIONE LIVELLO DI PREGIO DELLE FINITURE EDILI
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (artt. 46, 47, 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
(Art. 134 Del. 467/2019/R/EEL ARERA)
Dati identificativi Dichiarante |
Il/La sottoscritto/a, Luogo di nascita Data di nascita / / Codice fiscale / Partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | Indirizzo residenza N° CAP Città Prov. Telefono Cellulare PEC in qualità di: □ Amministratore del condominio sulla base di mandato dell’assemblea condominiale □ Altro (specificare) |
Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà Livello di pregio finiture edili |
Il Dichiarante, in riferimento alla Delibera ARERA 467/2019/R/EEL del 12 Novembre 2019, ai fini degli adempimenti correlati alla presentazione della richiesta di partecipazione al Piano di Ammodernamento delle Colonne Montanti vetuste per il condominio sito in: Torino_ Indirizzo N° CAP e censito in Catasto Fabbricati: Foglio Part. Sub. Foglio Part. Sub. con la presente scrittura, DICHIARA (indicare le informazioni relative al livello di pregio delle finiture edili ai sensi dell’art.134quater.2 del. 467/2019/R/EEL) Il sopra indicato Dichiarante, altresì, DICHIARA ☑ Di essere consapevole riguardo le sanzioni penali per dichiarazioni false e mendaci o uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 445/2000) ☑ Di essere informato e autorizzare la raccolta e trasmissione dei dati ivi indicati, anche a mezzo di strumenti informatici, per tutti gli adempimenti correlati al procedimento in essere e per il quale la presente dichiarazione viene resa (art. 13 D. Lgs. 196/2003) ☑ Di essere consapevole riguardo gli adempimenti necessari e relativi alla richiesta in oggetto (art. 134 Del. 467/2019/R/EEL) |
Comunicazioni |
Il Dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente a IRETI S.p.A. eventuali modifiche rispetto le quali la presente dichiarazione viene resa, attraverso l’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx e in copia conoscenza xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. Luogo e data Il DICHIARANTE (firma) |
IRETI S.p.A. - Distribuzione Energia Elettrica
Pag. 1 di 1 CM_DSAN_EE - del.467/19/R/EEL v.19.05.2020
ALLEGATO Y (Dettaglio CMV) | Data Richiesta: | xx/xx/xxxx | ||||||||
FAC SIMILE | ||||||||||
RIFACIMENTO COLONNE MONTANTI VETUSTE NEGLI EDIFICI | ||||||||||
Nome | Cognome | |||||||||
Amministratore: | XXXXX | XXXXX | ||||||||
Tipologia immobile amministrato: | CONDOMINIO | |||||||||
(foglio) | (particella) | |||||||||
Riferimenti catastali: | XX | XX | ||||||||
(toponimo) | (indirizzo) | n° | ||||||||
di : | XXX | XXX | XX | |||||||
(xxxxx) | Xxx | Xxxx. | ||||||||
xx | XXXXXX | XXXXX | XX | |||||||
CONDOMINIO di VIA XXX XX, XXXXXX -XXXXX- (XX) | ||||||||||
EDIFICIO | n° CMV | NUMERO UTENTI | XXXXXXX | |||||||
XXXXXXXX 0 | X | XXX | € 000.000,00 | |||||||
EDIFICIO 2 | X | XXX | € 000.000,00 | |||||||
EDIFICIO 3 | X | XXX | € 000.000,00 | |||||||
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EDIFICIO N | X | XXX | € 000.000,00 | |||||||
TOTALE | X | XXX | € 000.000,00 | |||||||
Data, Luogo | Firma | |||||||||
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Deliberazione 12 novembre 2019 467/2019/R/eel
AVVIO DI UNA REGOLAZIONE SPERIMENTALE IN MATERIA DI AMMODERNAMENTO DELLE COLONNE MONTANTI VETUSTE DEGLI EDIFICI
L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Nella 1087a riunione del 12 novembre 2019
VISTI:
• la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018;
• la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
• la legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481;
• il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: dPR 445/2000);
• il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
• il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, coordinato con la Legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto-legge n. 133);
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106;
• il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (di seguito: Decreto ministeriale 37/08);
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2015/R/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE);
• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, ed il relativo Allegato A (di seguito: TIT);
• la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 781/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 781/2016/R/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 782/2016/R/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2019, 126/2019/R/eel;
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• la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A;
• il documento per la consultazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 331/2018/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 331/2018/R/eel);
• il documento per la consultazione dell’Autorità 23 luglio 2019, 318/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 318/2019/R/eel);
• le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai documenti per la consultazione 331/2018/R/eel e 318/2019/R/eel;
• i materiali dell’incontro tecnico del 18 gennaio 2019 tra la Direzione Infrastrutture dell’Autorità, le imprese distributrici e il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonchè l’aggiornamento degli elementi di costo successivamente comunicato dalle imprese distributrici (prot. 18333 del 9 luglio 2019);
• la norma CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21).
CONSIDERATO CHE:
• a seguito delle attività di implementazione delle disposizioni di cui agli articoli 133 e 134 del TIQE, con la delibera 781/2016/R/eel l’Autorità ha rinviato a successiva consultazione la definizione di meccanismi incentivanti finalizzati all’ammodernamento delle colonne montanti vetuste anche “tenendo conto delle problematiche segnalate dalle imprese distributrici per l’allocazione dei costi e la suddivisione di responsabilità”;
• con il documento per la consultazione 331/2018/R/eel è stato pertanto prospettato un nuovo approccio regolatorio al tema dell’ammodernamento delle colonne montanti più vetuste, principalmente mirato alla rimozione degli ostacoli che possono frapporsi agli interventi delle imprese distributrici aventi tale finalità connessi, tra l’altro, al necessario coinvolgimento dei condomìni quando i suddetti interventi hanno a oggetto porzioni di proprietà comune e richiedono, per la loro corretta realizzazione, di specifiche autorizzazioni da parte dei medesimi in conformità alla normativa civilistica prevista in materia;
• il nuovo approccio regolatorio all’ammodernamento delle colonne montanti più vetuste presentato nel documento per la consultazione 331/2018/R/eel si fonda su due preliminari costatazioni:
a) gli interventi di ammodernamento delle colonne montanti rientrano tra le attività di manutenzione e sviluppo della rete che l’impresa distributrice è tenuta a svolgere nell’ambito dell’erogazione del servizio di distribuzione: pertanto l’impresa distributrice è tenuta a sostenere gli oneri non solo delle opere elettriche ma anche delle opere edili strumentali all’ammodernamento (scavi e manufatti), anche se tali opere edili intervengono all’interno di una proprietà privata;
b) la normativa in materia di condominio attribuisce all’assemblea dei condòmini e all’amministratore condominiale una responsabilità in caso di interventi sulle parti comuni, volti a migliorare il godimento delle cose comuni o a mettere tali cose comuni in sicurezza, o a rimuovere possibili situazioni di pericolo: ne segue un generale obbligo di collaborazione in capo al condominio nei confronti dell’impresa distributrice rispetto agli interventi di ammodernamento di porzioni
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vetuste di impianti, necessariamente incidenti anche su parti comuni, e volti a garantire l’efficiente ed efficace erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica in condizioni di sicurezza; ciò comporta che l’eventuale inadempimento da parte del condominio a tale obbligo di cooperazione costituisce un limite alla responsabilità dell’impresa nell’erogazione del servizio presso i punti di prelievo collocati all’interno delle proprietà condominiali;
• nel documento per la consultazione 331/2018/R/eel sono state pertanto sviluppate nuove ipotesi di regolazione, coerenti con quanto esposto al precedente punto, volte a:
a) definire le modalità attraverso le quali l’impresa distributrice e/o il condominio, in accordo tra loro, individuano il soggetto che può eseguire le opere edili necessarie all’ammodernamento delle colonne montanti più vetuste nella proprietà condominiale;
b) definire i costi massimi (sulla base di costi unitari massimi e della “estensione” della colonna montante da ammodernare), riconoscibili in relazione alle opere edili di ammodernamento, differenziati per pregio delle finiture, e relativa copertura tariffaria;
c) assicurare una adeguata e chiara informazione sul tema prevedendo obblighi informativi in capo alle imprese distributrici nei confronti degli amministratori di condominio;
d) consentire interventi di arretramento dei punti di connessione, prevedendo la possibilità di ricollocare i misuratori in un vano accessibile all’impresa distributrice (di seguito per brevità: centralizzazione dei misuratori), previo accordo tra impresa distributrice e condominio, con la precisazione che:
- la centralizzazione dei misuratori può essere correttamente considerata come un’attività di sviluppo della rete elettrica, con la conseguenza che i relativi costi, comprensivi delle opere edili necessarie, siano ricompresi in tariffa;
- le attività sugli impianti elettrici post-contatore devono essere effettuate in regime di libera concorrenza, pertanto, in caso di centralizzazione dei misuratori, il condominio dovrebbe effettuare, oltre alle opere edili, anche la posa delle linee elettriche ammodernate il cui costo, entro limiti prestabiliti, rimarrebbe comunque a carico della tariffa;
e) incentivare altresì l’effettuazione di audit della sicurezza negli impianti interni d’utenza (appartamenti) alimentati dalle colonne montanti ammodernate, secondo un protocollo che il CEI potrebbe sviluppare in coerenza con il Decreto ministeriale 37/08, in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, con oneri a carico della tariffa di distribuzione;
• con riferimento specifico all’esercizio in sicurezza della rete, nel documento 331/2018/R/eel l’Autorità ha ribadito che l’impresa distributrice ha l’obbligo di mantenere in efficienza gli impianti di proprietà, garantendone nel contempo l’esercizio in condizioni di sicurezza; sotto tale profilo, l’impresa distributrice è tenuta, nel contemperare l’interesse alla sicurezza del servizio con l’esigenza di continuità dello stesso, ad adottare ogni misura appropriata anche istallando, come estrema ratio, sistemi di protezione degli impianti elettrici che possano comportare
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l’interruzione della fornitura, qualora la mancata effettuazione dei lavori di ammodernamento sulle parti comuni determini un serio rischio per la gestione in sicurezza della rete.
CONSIDERATO CHE:
• dall’esame delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 331/2018/R/eel è emersa una sostanziale condivisione degli orientamenti formulati dall’Autorità, con particolare riferimento a:
a) ricomprensione degli interventi di ammodernamento delle colonne montanti esistenti tra le attività di manutenzione e sviluppo spettanti all’impresa distributrice;
b) introduzione di costi unitari massimi, differenziati per livello di pregio delle finiture edili; a tale scopo le imprese distributrici hanno fornito elementi di costo differenziati per livello di pregio delle finiture edili utili alla determinazione dei costi unitari massimi connessi all’ammodernamento delle colonne montanti, sia per le opere edili che, in caso di centralizzazione dei misuratori, anche per le opere elettriche;
• dalla consultazione sono emersi i seguenti ulteriori elementi:
- con riferimento al soggetto responsabile dell’effettuazione delle opere edili all’interno della proprietà privata, la maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha ritenuto preferibile individuare tale soggetto in una impresa privata selezionata dal condominio; d’altra parte dovrebbe essere consentito, a seguito di accordi tra impresa distributrice e condominio, che le opere edili di ammodernamento possano essere effettuate in alternativa anche dall’impresa distributrice (Rilievo R1);
- alcune imprese distributrici hanno richiesto di limitare le attività di verifica della documentazione prodotta dai condomìni, preliminari all’erogazione a quest’ultimi del contributo a copertura dei costi di ammodernamento (Rilievo R2);
- le imprese distributrici hanno ribadito l’opportunità di non declinare criteri puntuali per la selezione delle colonne montanti da ammodernare, e lasciare alle stesse la facoltà di individuare in autonomia il perimetro su cui intervenire (Rilievo R3);
- la soluzione con centralizzazione dei misuratori è risultata preferibile (Rilievo R4);
- le società di telecomunicazioni - cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, ed in particolare dell’articolo 8 - hanno richiesto trasparenza alle imprese distributrici, e di essere messe a conoscenza dei piani di ammodernamento delle colonne montanti vetuste (Rilievo R5);
• per quanto riguarda, nello specifico, il meccanismo incentivante l’effettuazione di audit della sicurezza negli impianti interni d’utenza di colonne montanti ammodernate, si sono registrate posizioni tra loro discordanti: da un lato è stata manifestata una certa contrarietà da parte delle imprese distributrici, sia perché tale previsione potrebbe generare negli utenti un atteggiamento refrattario tale da
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ostacolare l’avvio degli interventi di ammodernamento, sia perchè potrebbe comportare un’onerosa gestione amministrativa, a carico delle stesse imprese distributrici, per via del trasferimento delle compensazioni economiche ai condòmini; dall’altro lato si registra condivisione da parte di alcune associazioni di categoria operanti nel settore elettrico, le quali hanno ribadito l’opportunità di effettuare la verifica degli impianti interni alle abitazioni private con oneri a carico della tariffa (Rilievo R6);
• le imprese distributrici hanno sottolineato l’opportunità di avviare una prima fase della regolazione dell’Autorità, a carattere sperimentale, i cui esiti potranno fornire elementi utili al consolidamento e affinamento della regolazione medesima;
• alcuni partecipanti alla consultazione hanno auspicato:
- l’istituzione di un tavolo tecnico in ambito CEI al fine di pervenire alla definizione di una specifica Linea Guida che definisca le soluzioni tecniche di riferimento per l’ammodernamento delle colonne montanti (Rilievo R7);
- la definizione di uno schema di contratto tipo, a livello nazionale, al fine di regolare in modo uniforme i rapporti tra imprese distributrici e condomìni (Rilievo R8).
• nell’incontro tecnico del 18 gennaio 2019 gli Uffici dell’Autorità hanno prospettato alle imprese distributrici, quale incentivo per il coinvolgimento dei condomìni nella realizzazione delle attività di ammodernamento delle colonne montanti più vetuste, l’introduzione di un nuovo cespite, con tempo di ammortamento pari a 15 anni, cui attribuire i costi riconosciuti ai condomìni (di seguito: cespite accelerato);
• successivamente a tale data le imprese distributrici hanno fornito nuovi elementi di costo, a complemento di quanto già trasmesso nella consultazione 331/2018/R/eel.
CONSIDERATO CHE:
• nell’ambito del procedimento 126/2019/R/eel, con il documento 318/2019/R/eel l’Autorità ha posto in consultazione, in forma di schema di provvedimento, l’ipotesi completa di regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste;
• in particolare, con la consultazione 318/2019/R/eel l’Autorità ha prospettato:
- l’introduzione di una regolazione sperimentale di durata almeno biennale;
- l’effettuazione da parte di ogni impresa distributrice, entro il 31 gennaio 2022, di un censimento delle proprie colonne montanti vetuste;
- che l’attribuzione dei costi di bonifica delle colonne montanti vetuste al cespite accelerato sia condizionato alla effettuazione di detto censimento e alle comunicazioni periodiche all’Autorità previste durante la regolazione sperimentale;
- un contributo forfetario pari a 20 euro per ogni condominio censito dall’impresa distributrice;
• in esito alla consultazione 318/2019/R/eel è emersa la sostanziale condivisione dello schema di provvedimento proposto;
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• i soggetti partecipanti alla consultazione hanno espresso la preferenza per una durata triennale della regolazione sperimentale (Rilievo R9);
• con riferimento al censimento delle colonne montanti vetuste le imprese distributrici hanno segnalato:
- la necessità di allungarne le tempistiche, vista la quantità di lavoro sottostante (Rilievo R10);
- l’opportunità di non vincolare l’utilizzo del cespite accelerato al completamento del censimento, anche perché la sua conclusione sarebbe prevista entro tempi troppo brevi (Rilievo R11);
- l’insufficienza dell’importo di 20 euro da riconoscere all’impresa distributrice per ciascun condominio censito, in quanto non in grado di coprirne i costi (Rilievo R12);
• le imprese distributrici hanno infine segnalato che gli importi massimi riconoscibili al condominio o all’impresa distributrice per la realizzazione delle opere edili di medio ed alto pregio sarebbero sottostimati (Rilievo R13).
RITENUTO OPPORTUNO:
• dare seguito agli orientamenti di regolazione formulati nei documenti per la consultazione 331/2018/R/EEL E 318/2019/R/EEL, tenendo conto delle osservazioni dei soggetti interessati;
• utilizzare gli elementi di costo forniti dalle imprese distributrici al fine di definire, in via sperimentale, i costi unitari massimi per le opere edili connesse all’ammodernamento delle colonne montanti vetuste ed anche per le opere elettriche a valle dei misuratori in caso di centralizzazione dei misuratori, suddividendoli in una componente per piano ed una per utente, e differenziandoli in funzione del livello di pregio delle finiture, tenendo altresì conto delle opere edili relative al tratto tra il perimetro dell’edificio in cui è situata la colonna montante ed il confine di proprietà;
• accogliere il rilievo R1, prevedendo che sia il condominio a provvedere alla realizzazione delle opere edili sulla base di indicazioni puntuali e specifiche tecniche, nonché riferimenti normativi, forniti dall’impresa distributrice; ciò in ragione sia della responsabilità del condominio in caso di interventi sulle parti comuni, volti a migliorare il godimento delle parti comuni o a mettere tali parti comuni in sicurezza, o a rimuovere possibili situazioni di pericolo, sia nella prospettiva di ridurre al minimo il rischio di possibili controversie tra il condominio e l’impresa distributrice, lasciando al condominio la responsabilità della scelta dell’impresa cui affidare l’esecuzione degli interventi e l’individuazione di specifiche modalità di realizzazione delle opere edili anche in ragione delle particolari caratteristiche architettoniche e strutturali dell’edificio;
• prevedere comunque la possibilità, previo accordo tra le parti, che l’impresa distributrice possa effettuare le opere edili all’interno della proprietà privata condominiale nel solo caso in cui i misuratori non vengano arretrati e centralizzati;
• accogliere il rilievo R2, da un lato, limitando gli oneri amministrativi in capo alle imprese distributrici preliminari all’erogazione del contributo a favore del
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condominio, dall’altro, prevedendo la possibilità per le imprese distributrici e per l’Autorità di effettuare controlli a campione anche sulla base della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti del condominio, con la conseguenza che in caso di irregolarità, sarà disposta la restituzione integrale o parziale del contributo eventualmente già corrisposto al condominio;
• accogliere parzialmente il rilievo R3, prevedendo che le imprese distributrici, nell’ambito della disciplina introdotta con il presente provvedimento, possano intervenire anche su colonne montanti realizzate tra il 1970 ed il 1985 che presentino oggettive e dimostrabili criticità in relazione alla contemporaneità dei prelievi;
• in relazione al rilievo R4, prevedere che il condominio e l’impresa distributrice si possano accordare sulla opportunità di centralizzazione dei misuratori e che, in tal caso, le opere edili ed elettriche a valle del nuovo quadro centralizzato debbano essere svolte in regime di libera concorrenza, trattandosi di attività post-contatore;
• accogliere il rilievo R5 e, al fine di favorire l’attuazione di quanto previsto dal decreto- legge n. 133 per lo sviluppo delle infrastrutture fisiche multiservizio passive, prevedere che le imprese distributrici diano notizia dell’avvio del programma di ammodernamento delle proprie colonne montanti vetuste tramite il proprio sito internet e dell’avvio dei lavori per ciascun condominio, con l’indicazione di un recapito PEC utilizzabile dalle società di telecomunicazioni per eventuali richieste;
• in merito al rilievo R6, vista la divergenza di vedute emersa dalla consultazione 331/2018/R/eel, rinviare a successiva consultazione le eventuali modalità di promozione dell’effettuazione di audit della sicurezza negli impianti interni d’utenza di colonne montanti ammodernate;
• accogliere parzialmente il rilievo R7, prevedendo che le imprese distributrici ed il CEI verifichino congiuntamente l’opportunità di sviluppare indirizzi tecnici o linee guida tecniche per l’ammodernamento delle colonne montanti vetuste;
• accogliere il rilievo R8, prevedendo che, entro il 30 giugno 2020, le imprese distributrici anche per il tramite delle loro associazioni di categoria, sentite le associazioni degli amministratori condominiali, definiscano e comunichino alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità una versione sperimentale di contratto-tipo che regolamenti, per gli anni 2021-22, i rapporti tra i medesimi soggetti in applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento;
• evidenziare che gli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione 318/2019/R/eel hanno tenuto conto dei rilievi da R1 a R8;
• accogliere il rilievo R9, prevedendo una durata triennale per la regolazione sperimentale, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022;
• accogliere il rilievo R10, fissando al 30 settembre 2022 il termine ultimo per l’effettuazione del censimento delle colonne montanti vetuste;
• accogliere parzialmente il rilievo R11 prevedendo un riconoscimento alle imprese distributrici dei costi riconducibili al cespite accelerato con cadenza annuale coerentemente con le tempistiche previste per il riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione, salvo conguaglio per le imprese distributrici che
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non portino a termine entro la data stabilita il censimento delle proprie colonne montanti vetuste potenzialmente oggetto di ammodernamento;
• accogliere il rilievo R12, prevedendo il riconoscimento all’impresa distributrice, al completamento del censimento, per ogni condominio censito con ispezione in loco secondo modalità nella discrezione della stessa impresa - quale contributo straordinario allo sforzo sostenuto - di:
- un contributo pari a 20 euro, a valere sul conto “Qualità dei servizi elettrici”;
- un ulteriore contributo, pari a 70 euro, capitalizzabile nel cespite accelerato;
• non accogliere il rilievo R13, e confermare gli importi massimi riconoscibili al condominio o all’impresa distributrice per la realizzazione delle opere edili di medio ed alto pregio, dal momento che tale previsione dovrebbe contenere al minimo il rischio di eventuali comportamenti opportunistici tesi ad allineare i prezzi di mercato per l’esecuzione delle opere edili agli importi massimi riconoscibili;
• che, in logica “future proof”, l’ammodernamento delle colonne montanti debba consentire a ciascun utente delle colonne montanti ammodernate un prelievo fino ad almeno a 6,6 kW per un tempo illimitato, in coerenza con la Norma CEI 0-21, e fare salve le potenze disponibili superiori a 6,6 kW già contrattualizzate al momento dell’ammodernamento della colonna montante;
• che, tra i costi riconosciuti per l’ammodernamento delle colonne montanti vetuste, anche nei casi di centralizzazione dei misuratori, non possano essere ricompresi in alcun modo costi relativi a qualsiasi altro servizio che non sia riconducibile alla disciplina di cui alla presente regolazione sperimentale;
• opportuno prevedere:
- obblighi informativi in capo alle imprese distributrici nei confronti degli amministratori di condominio;
- obblighi, in capo al condominio, di predisposizione della documentazione necessaria ad ottenere il contributo economico, sottoscritta dal Direttore dei lavori del condominio;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del dPR 445/2000, da parte dell’amministratore di condominio, circa il livello di pregio della finitura da ripristinare;
• che, in esito al triennio di attuazione della regolazione sperimentale, sia opportuno riesaminare la regolazione alla luce dei risultati effettivamente conseguiti, e affinarla quanto più possibile in termini di efficacia ed efficienza, tenendo anche conto dei diversi regimi tariffari cui sono sottoposte le imprese distributrici;
• con riferimento al precedente punto, di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità di:
- fornire istruzioni operative e chiarimenti per l’attuazione del presente provvedimento;
- prevedere forme di pubblicizzazione del contratto-tipo per la regolamentazione nel biennio 2021-22 dei rapporti tra le imprese distributrici e gli amministratori di condominio;
- monitorare l’impatto del presente provvedimento sulla tariffa di distribuzione dell’energia elettrica;
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- valutare, anche in esito a richieste di informazioni, l’opportunità di escludere dalle responsabilità dell’impresa distributrice le interruzioni causate dall’intervento di sistemi di protezione degli impianti elettrici, qualora installati dall’impresa distributrice in caso di mancata effettuazione dei lavori di ammodernamento per motivi non dipendenti dalla stessa impresa
• con successivo provvedimento da adottarsi nell’ambito del procedimento 126/2019/R/eel, prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, gli importi unitari massimi di cui alle Xxxxxxx 00x, 00x e 22c contenute nell’Allegato A al presente provvedimento costituiscano il riferimento per determinare il valore massimo di costo capitalizzato riconoscibile per l’ammodernamento di colonne montanti la cui costruzione sia successiva al 1985 o sia compresa tra il 1970 e il 1985 e non presentino le criticità di cui al comma 134bis.1, lettera b. dell’Allegato A al presente provvedimento; in tali casi non sarà ammesso il ricorso al cespite accelerato
DELIBERA
1. di sostituire l’articolo 133 del TIQE con il seguente articolo 133 “Le norme del presente titolo si applicano sino al 2023 ad ogni impresa distributrice in relazione agli articoli da 134 a 134undecies, e ad ogni impresa distributrice che gestisca almeno
100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2015 in relazione all’articolo 135”;
2. di sostituire l’articolo 134 del TIQE con gli articoli da 134 a 134undecies contenuti nell’Allegato A al presente provvedimento, e di aggiungere al TIQE le Xxxxxxx 00x, 00x e 22c contenute nell’Allegato A al presente provvedimento;
3. di invitare il CEI a verificare l’opportunità di sviluppare linee guida tecniche per l’ammodernamento delle colonne montanti vetuste, dando comunicazione dell’esito di tale verifica e di eventuali programmi di sviluppo di tali linee guida alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità;
4. di prevedere che, entro il 30 giugno 2020, le imprese distributrici anche per il tramite delle loro associazioni, sentite le associazioni degli amministratori condominiali, definiscano e comunichino alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità una versione sperimentale di contratto-tipo che regolamenti, per gli anni 2021-22, i rapporti tra i medesimi soggetti in applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di:
a. fornire istruzioni operative e chiarimenti per l’attuazione del presente provvedimento, dandone informativa al Collegio dell’Autorità;
b. prevedere forme di pubblicizzazione del contratto-tipo per la regolamentazione nel biennio 2021-22 dei rapporti tra le imprese distributrici e gli amministratori di condominio;
c. monitorare l’impatto del presente provvedimento sulla tariffa di distribuzione dell’energia elettrica;
x. xxxxxxxx, anche in esito a richieste di informazioni, l’opportunità di escludere dalle responsabilità dell’impresa distributrice le interruzioni causate
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dall’intervento di sistemi di protezione degli impianti elettrici, qualora installati dall’impresa distributrice in caso di mancata effettuazione dei lavori di ammodernamento per motivi non dipendenti dalla stessa impresa;
6. di dare mandato al Segretario generale, con il supporto della Direzione infrastrutture energia e unbundling, per segnalare all’Agenzia delle entrate il presente provvedimento e le possibili interazioni con vigenti sistemi di agevolazione fiscale degli interventi di ristrutturazione edilizia, per le valutazioni e determinazioni di competenza;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali, al Ministero per lo sviluppo economico, al Ministero per l’economia e le finanze, all’Agenzia delle Entrate e, per quanto attiene, in particolare, ai profili di cui all’articolo 8 e 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
12 novembre 2019 IL PRESIDENTE
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
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