CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Affidamento dei servizi di sorveglianza delle strutture dell’Opera Universitaria site in via della Malpensada a Trento e controllo degli accessi alle strutture sportive delle residenze universitarie X. Xxxxxxxxxx
Art. 1 Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto il servizio di sorveglianza delle strutture dell’Opera Universitaria site in via della Malpensada a Trento e di controllo degli accessi alle strutture sportive delle residenze universitarie X. Xxxxxxxxxx.
2. Le modalità operative del servizio sono dettagliate nell’allegato A al presente capitolato, denominato “Norme tecniche dell’appalto relativo al servizio di sorveglianza delle strutture dell’Opera Universitaria site in via della Malpensada a Trento e controllo degli accessi alle strutture sportive delle residenze universitarie X. Xxxxxxxxxx”.
Art. 2 Durata dell’appalto
1. La durata del presente appalto è fissata in 3 (tre) mesi a decorrere dall’ 1 agosto 2017 con scadenza fissata pertanto al 31 ottobre 2017 salvo il diritto di risoluzione da parte di Opera Universitaria, ai sensi dell’art. 13 del presente capitolato.
Art. 3 Importo contrattuale
1. L’importo contrattuale del servizio oggetto dell’appalto è pari ad € 45.300,00.= oneri fiscali esclusi per tutto il periodo contrattuale, comprensivo di tutte le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non nel presente Capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi, comprensivo di € 906,00 oltre ad I.V.A. per oneri per la sicurezza.
Art. 4 Personale impiegato, applicazioni contrattuali e tutela dei lavoratori
1. Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà utilizzare personale in possesso dei requisiti dettagliati nel punto C) dell’allegato A al presente capitolato.
2. Per l’espletamento del servizio, Opera Universitaria metterà a disposizione del personale dell’Impresa gratuitamente un locale arredato all’interno delle residenze universitarie X. Xxxxxxxxxx, con un letto singolo e un bagno riservato privi di biancheria piana e asciugamani. La pulizia del locale è a carico dell’Impresa.
3. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nel presente appalto trovano applicazione disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti di imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Per quanto riguarda le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto integrativo provinciale di riferimento trova applicazione il punto 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e in particolare vengono in evidenza unicamente le seguenti voci:
4. a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
5. b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
6. c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
7. d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
8. e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
9. f) ROL ed ex festività;
10. g) modalità di cambio appalto.
11. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL e CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per l’intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell’appalto di servizi di interesse. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nel’appalto.
12. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’affidamento dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l’appalto l’impresa, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’appalto.
13. L’Impresa è tenuta altresì ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo altresì agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.
14. L’ Impresa riconosce che Opera Universitaria risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l’Impresa stessa ed il proprio personale dipendente.
15. L’Impresa si impegna ad esibire, a richiesta di Opera Universitaria, la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi di cui ai commi suddetti. Qualora la stessa non risulti in regola con gli obblighi di cui ai commi precedenti, Opera provvederà a sospendere il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale la stessa deve procedere alla regolarizzazione. Trascorso tale termine, qualora l'impresa non abbia debitamente adempiuto, Opera si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all’Impresa diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno in cui la risoluzione è divenuta efficace.
16. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare per iscritto ad Opera i nominativi delle persone impiegate e le rispettive qualifiche; uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazione del personale impiegato, entro dieci giorni da ciascuna variazione.
17. L’Impresa dovrà presentare, ogni qualvolta Opera ne faccia richiesta, tutta la documentazione attestante la regolarità, sotto ogni profilo, dei rapporti di lavoro instaurati e, comunque, del personale che si intende impiegare nell’appalto, anche se saltuariamente.
18. Opera ha la facoltà di richiedere all’Impresa, con atto scritto motivato, la sostituzione delle persone non gradite, che dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
19. Durante l'esecuzione del servizio il personale dell'Impresa dovrà portare in modo visibile la targhetta nominativa di riconoscimento, riportante anche la ragione sociale dell'Impresa.
Art. 4 bis – Clausola sociale di imposizione di manodopera
1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato
nell’appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall’Impresa ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti di imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi e integrativo provinciale, si stabilisce per l’Impresa l’obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell’appalto. A tale proposito l’Impresa e le suddette OOSS hanno l’obbligo di incontrarsi preventivamente all’inizio delle attività del presente appalto. Entro due settimane dall’incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato a Opera Universitaria. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l’altro, l’Impresa indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell’appalto.
2. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nei tre mesi precedenti alla scadenza naturale del contratto, nell’Allegato “personale” (ALL. B), ove è recato il numero dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica. L’elenco nominativo dei dipendenti e/o dei soci lavoratori sarà fornito da Opera Universitaria previa richiesta scritta.
3. L’Impresa, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere a Opera Universitaria, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale in forza, impiegato in questo appalto.
Art. 4 ter – Clausola sociale lavoratori svantaggiati
1. L’Impresa ha l’obbligo di eseguire il contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della legge 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l’esecuzione del contratto è stabilito in minimo n. 1 (una) unità lavorativa.
2. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell’ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell’appalto. Alle persone svantaggiate vanno applicate le condizioni economico-normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal citato CCNL per i dipendenti delle imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi se più favorevoli.
Art. 4 quater – Verifiche periodiche e controlli
1. Opera Universitaria potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura dell’Impresa e con i lavoratori svantaggiati.
Art. 5 Obblighi normativi in materia di igiene e sicurezza
1. L'Impresa deve richiedere e ottenere, prima dell'assunzione del servizio, tutte le prescritte autorizzazioni e nullaosta rilasciati da parte delle autorità preposte alla vigilanza sulle norme in materia di igiene e di sicurezza; tali autorizzazioni e nullaosta dovranno essere rinnovati anche in base alle sopravvenute disposizioni di legge in materia che dovessero essere emanate nel corso dell'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.
2. L'Impresa si impegna ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, oltre a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, anche a quelli relativi alla tutela della sicurezza, igiene e salute dei lavoratori, ivi comprese quelli in materia di disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, l’impresa si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le norme di cui al D. Lgs. 81/2008.
3. L'Impresa dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell’Opera, dimostrare di avere ottemperato a tali adempimenti.
4. Opera provvede a fornire all’Impresa copia del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) contenente le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il D.U.V.R.I. deve essere sottoscritto per accettazione dall’Impresa contestualmente alla sottoscrizione del contratto. La mancata o ritardata apposizione delle firme sul DUVRI comporta l’applicazione della penale di cui all’art. 10 del presente Capitolato.
5. L’Impresa può presentare una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al D.U.V.R.I.:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel D.U.V.R.I.
6. Nei casi di cui al precedente comma 5, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
7. Nei casi di cui al comma 5, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’Impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
8. Il D.U.V.R.I., previa sottoscrizione delle Parti, costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 6 Polizza Assicurativa
1. L'Impresa assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato.
2. A tale riguardo l’Impresa dovrà stipulare apposita polizza RCT/RCO nella quale deve essere esplicitamente indicato che Opera debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti. Nella medesima polizza dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio.
3. I massimali di garanzia per l'assicurazione RCT/RCO non dovranno essere inferiori all'importo di
€ 2.500.000,00 per sinistro e per persona.
4. Copia della polizza dovrà essere consegnata ad Opera al momento della stipulazione del contratto. Nei casi di mancata stipulazione di tale polizza o di mancata consegna di copia della stessa all’Amministrazione, non si procederà alla sottoscrizione del contratto e ciò comporterà la decadenza dall'affidamento; in tal caso Opera si riserva la facoltà di recedere dal contratto e di procedere ad un nuovo affidamento. Nel caso, tutti gli oneri economici connessi sono a carico del primo affidatario.
Art. 7 Ordini di servizio – Istruzioni – Prescrizioni
1. L’Impresa, nell'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che saranno comunicate dall’Opera Universitaria.
2. L’Impresa non potrà mai rifiutarsi di dare esecuzione immediata agli ordini ricevuti, salvo il diritto di formulare, le osservazioni e le riserve che riterrà di suo interesse.
Art. 8 Referente di servizio
1. All’atto della stipulazione del contratto, l’Impresa deve indicare il nominativo del soggetto che agirà come Referente dello stesso per tutta la durata contrattuale, il quale sarà incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse ai servizi di cui al presente Capitolato. Opera Universitaria si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse insorgere durante l'espletamento dei servizi.
2. In caso di impedimento o assenza del Referente, l’Impresa dovrà darne tempestiva comunicazione ad Opera Universitaria, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
Art. 9 Cauzione
1. L’Impresa deve versare, all’atto della stipulazione del contratto per l’affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, originale della cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs. 385/1993 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
2. La cauzione di cui al precedente punto 1. potrà inoltre essere prestata anche mediante versamento a mezzo bonifico bancario intestato all’Opera Universitaria di Trento con codice IBAN XX00X0000000000000000000000 e con causale: “cauzione contratto cod. CIG 7161044872”
3. La cauzione sarà svincolata e restituita alla scadenza del contratto, su dichiarazione di Opera Universitaria in ordine all’integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all’insussistenza di eventuali danni. In ogni caso l’Impresa si deve ritenere liberata dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte di Opera Universitaria.
4. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Opera Universitaria.
La cauzione definitiva si intende a garanzia:
dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto;
dell’insufficiente copertura assicurativa per eventuali danni;
dell’eventuale risarcimento danni, derivanti a qualsiasi titolo dal servizio;
del rimborso delle spese che Opera Universitaria fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’Impresa;
di quanto previsto dal presente Capitolato.
5. Resta salvo per Opera l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
6. L’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione sulla quale Opera avesse dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
Art. 10 Penali
1. Ove si verifichino inadempienze dell’Impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tali da non determinare la risoluzione del contratto, saranno applicate da Opera Universitaria penali a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato. Le penalità saranno precedute da formale contestazione scritta dell’inadempienza, inviata da Opera via posta elettronica certificata, nei confronti della quale l’Impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dalla notifica della contestazione. Opera potrà in modo insindacabile accettare o respingere le controdeduzioni da parte dell’Impresa. Decorso inutilmente il termine suindicato senza che l’Impresa abbia presentato le proprie controdeduzioni, ovvero nel caso in cui le stesse non siano ritenute adeguate, Opera Universitaria procederà direttamente all'applicazione delle penali di seguito indicate ed all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.
2. Opera procederà all’applicazione della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento. L’Ente può altresì procedere nei confronti dell’Impresa alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.
3. Qualora nell’arco di due mesi sia contestata all’Impresa la medesima inadempienza per tre volte, alle eventuali ulteriori reiterazioni della medesima violazione verrà applicata la penale in misura doppia. Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero molto gravi, l’Ente si riserva di applicare ulteriori penali, in relazione alla loro gravità, fino ad un massimo del 20% del corrispettivo mensile, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 13 del presente Capitolato.
4. L’entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse, come sotto indicato:
mancata esecuzione del servizio e mancato preavviso di almeno 72 ore nei casi di sciopero:
€ 1.000,00 al giorno;
mancata o ritardata apposizione delle firme sul D.U.V.R.I.: € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
mancato invio dei nominativi del personale impiegato: € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione;
mancato invio del nominativo del Referente: € 150,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione;
mancato utilizzo della divisa di lavoro (se fornita dall’Amministrazione) e/o del cartellino di riconoscimento di cui all’allegato A al presente capitolato: € 100,00 per ogni episodio di inadempienza.
Art. 11 Sciopero e cause di forza maggiore
1. In caso di sciopero l’Impresa dovrà dare congruo preavviso a Opera affinché la stessa possa far fronte alla situazione di emergenza. Si considera congruo il preavviso dato per iscritto entro il terzo giorno antecedente a quello del verificarsi dell’evento. Nel caso in cui il preavviso non venga dato entro tale termine, Opera provvederà all’applicazione della penale di cui all’art. 10, comma 4 del presente Capitolato.
2. Nel caso di sciopero che comporti la mancata effettuazione delle prestazioni nei termini contrattuali, Opera provvederà all’applicazione della penale di cui all’art. 10, comma 4 del presente Capitolato.
3. Le interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell’Impresa affidataria, che quest’ultima non possa evitare comportandosi secondo un criterio di ordinaria diligenza. A titolo meramente esemplificativo,
saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.
Art. 12 Recesso
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 13 Risoluzione del contratto
1. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, Opera Universitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, a tutto rischio dell’Impresa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
gravi e reiterate inadempienze dell’impresa affidataria alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e frode, a qualsiasi titolo, da parte della stessa, nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
ingiustificata sospensione del servizio;
cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
gravi e ripetute violazioni del D.U.V.R.I. da parte dell’impresa affidataria, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato;
subappalto non autorizzato;
violazioni degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 14 del presente capitolato;
mancata presentazione della polizza assicurativa di cui all’art. 6 del presente Capitolato;
applicazione di penali tali da superare il 10% del valore contrattuale;
venir meno dei requisiti posti alla base dell’affidamento dell’appalto;
riscontro, durante le verifiche eseguite da Opera Universitaria, di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine a Opera Universitaria stessa;
ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite da Opera Universitaria;
utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte di Opera Universitaria;
mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
2. Nei casi suddetti l’Amministrazione comunica all’Impresa gli estremi dell’inadempimento rilevato, assegnando alla stessa un termine minimo di dieci giorni per formulare giustificazioni o ripristinare le condizioni richieste. Qualora l’Impresa non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, a giudizio dell’Amministrazione, accoglibili, è in facoltà di Opera risolvere il contratto.
3. Nel caso di risoluzione, Opera Universitaria si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’Impresa può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per Opera Universitaria.
Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Impresa, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e xx.xx. A tal fine, si indica quale codice identificativo di gara (CIG.) del presente appalto il seguente: 7161044872
2. L’Impresa si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori/subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.
3. A tale scopo l’Impresa deve comunicare a Opera tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto d’appalto e fornire copia dei relativi contratti.
4. L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a Opera e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 15 Osservanza del codice di comportamento
1. Per tutti gli aspetti inerenti l’appalto oggetto del presente capitolato, l’attività dell’Impresa dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali e pubblicato sul sito istituzionale di Opera (xxx.xxxxxxxx.xx.xx), pena la risoluzione del contratto. Copia del Codice di comportamento verrà consegnata all’Impresa al momento della sottoscrizione del contratto.
Art. 16 Segreto d’ufficio
1. L’Impresa è tenuta, in solido con i propri dipendenti, all’osservanza del segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti gli utenti di Opera Universitaria e l’attività dell’Ente.
2. L’Impresa è responsabile e risponde direttamente per tutti i danni derivanti all’Amministrazione o a terzi, a seguito di violazione dell’obbligo suddetto da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.
Art. 17 Modalità di fatturazione e pagamento
1. Il pagamento avverrà, nei termini di legge, in 3 (tre) rate mensili posticipate di pari importo. Le fatture dovranno essere intestate a:
Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 00/X 00000 XXXXXX (XX)
Part. IVA 00453340226- Codice Fiscale 80003390228
e dovranno riportare CIG (7161044872) e Cod. IPA (UF2C9J)
2. I pagamenti avverranno a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve le verifiche di legge e previa verifica della regolare esecuzione del servizio da parte del personale tecnico incaricato.
Art. 18 Subappalto e divieto di cessione del contratto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto.
2. L’Impresa, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell’autorizzazione al
subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, Opera procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore.
4. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Art. 19 Controversie e Foro competente
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’impresa e Opera Universitaria, che non si potessero definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 20 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o CONSIP
1. Opera Universitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’impresa affidataria, nel caso in cui quest’ultima non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’impresa affidataria le prestazioni già eseguite.
Art. 21 Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato è fatto rinvio alla legge provinciale in materia e alle norme del codice civile.
Art. 22 Spese, imposte e tasse
1. Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse comunque inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto sono interamente a carico dell’impresa affidataria, mentre l’I.V.A. è a carico di Opera e sarà corrisposta a norma di legge.
2. Il presente contratto di servizio è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
Art. 23 Norme finali
1. Le Parti si danno il reciproco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.
ALLEGATO A
NORME TECNICHE DELL’APPALTO RELATIVO AI SERVIZI DI SORVEGLIANZA DELLE STRUTTURE DELL’OPERA UNIVERSITARIA SITE IN VIA DELLA MALPENSADA A TRENTO E CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE STRUTTURE SPORTIVE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE X. XXXXXXXXXX
A) ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI:
I servizi di sorveglianza delle strutture dell’opera universitaria site in via della Malpensada a Trento e controllo degli accessi alle strutture sportive delle residenze universitarie x. Xxxxxxxxxx prevedono l’espletamento delle seguenti attività:
- giro di “controllo” all’interno delle residenze universitarie X. Xxxxxxxxxx site in xxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 92, 94, 96, 98, 100, 140, 138, 142, 160, 120-134, 136, 150, 152, 154, 144, 146, 149, 162, provvedendo all’eventuale chiusura delle porte di emergenza, dei corridoi, dei locali comuni, compresi i garage e verifica di eventuali malfunzionamenti o rotture all’impianto di illuminazione o ai beni mobili (arredi e attrezzature) con l’eventuale segnalazione al personale di reception preposto qualora venisse rilevata la presenza di estranei o situazioni potenzialmente pericolose (vandalismi/danneggiamenti);
- giro di “controllo” degli spazi esterni (vialetti, zona sportiva) delle residenze universitarie X. Xxxxxxxxxx site in xxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 92, 94, 96, 98, 100, 140, 138, 142, 160, 120- 134, 136, 150, 152, 154, 144, 146, 149, 162, con l’eventuale segnalazione al personale di reception preposto qualora venisse rilevata la presenza di estranei o situazioni potenzialmente pericolose (vandalismi/danneggiamenti);
- supporto alla portineria di via della Malpensada n. 140 nell’espletamento delle mansioni affidate alla stessa (consistenti nell’accompagnamento studenti/ospiti negli alloggi, gestione chiavi degli alloggi, ritiro posta ecc.);
- giro di “controllo” all’esterno della limitrofa struttura di “Sanbàpolis” in xxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 78A, 80, 80A, 82, 82A, 84, 86, 88 a Trento volto a verificare la corretta chiusura delle porte di accesso alla struttura; il controllo deve essere esteso alla zona parcheggi della struttura;
- erogazione di eventuali informazioni “di primo contatto” all’utenza secondo le istruzioni impartite dall’Opera Universitaria;
- controllo degli accessi alle strutture sportive delle residenze universitarie di San Bartolameo negli orari e con le direttive comunicate dall’Opera Universitaria coordinandosi con il personale in servizio presso la portineria di via della Malpensada n. 140;
- servizio di gestione delle emergenze attraverso l’applicazione e il rispetto del Piano coordinato della gestione delle emergenze antincendio in vigore presso le residenze universitarie di San Bartolameo e il centro polifunzionale Sanbàpolis (sito in xxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 78A, 80, 80A, 82, 82A, 84, 86, 88) in caso di incendio;
- collaborazione col personale addetto alle pulizie (senza utilizzo di dotazioni specifiche) nell’effettuazione dell’attività di raccolta di rifiuti di piccole dimensioni (es.: carte, bottiglie) nelle aree oggetto del servizio.
Oltre a i servizi sopra esposti è richiesto un servizio di “pronta disponibilità” di personale nella gestione delle emergenze come di seguito esposto:
- presso le strutture di San Bartolameo/Sanbàpolis è attivo un “Piano di gestione delle emergenze” che prevede la formazione, con gli orari di seguito specificati, di una squadra di emergenza. In applicazione di quanto previsto dal Piano di emergenza oltre al personale di portineria e quello di controllo e sorveglianza in servizio è previsto, negli orari di seguito specificati al punto B, che sia presente nelle strutture una o più unità di personale in pronta disponibilità (tempo di intervento sull’emergenza stimato in massimo 5 minuti).
Al fine di permettere una effettiva pronta disponibilità del personale, l’Opera Universitaria mette a disposizione, per il personale in turno di pronta disponibilità, un locale (come previsto all’art. 4 comma 1 del capitolato) per le sole ore di effettivo servizio qualora si rendesse necessario.
B) UNITA’ DI PERSONALE ED ORARI DI SERVIZIO
B1) Servizio di sorveglianza delle strutture dell’Opera Universitaria di via della Malpensada a Trento e controllo degli accessi alle strutture sportive delle residenze universitarie X. Xxxxxxxxxx:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI
n. 1 unità di personale dal lunedì al venerdì dalle 23.30 alle 06.30 SABATO
n. 1 unità di personale dal lunedì al venerdì dalle 06.30 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 06.30 della domenica
DOMENICA:
n. 1 unità di personale dalle 06.30 della domenica alle 06.30 del lunedì
B2) Servizio di pronta disponibilità nella gestione delle emergenze:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI
n. 1 unità di personale dalle 06.30 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 23.30;
n. 1 unità di personale dalle 06.30 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 06.30 SABATO
n. 1 unità di personale d dalle 06.30 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 06.30 della domenica; DOMENICA:
n. 1 unità di personale dalle 06.30 alle 06.30 del giorno successivo.
C) REQUISITI DEL PERSONALE UTILIZZATO DALL’IMPRESA:
L’Impresa affidataria si impegna ad effettuare il servizio mediante l’impiego di personale con i seguenti requisiti:
a) possesso di attestato di frequenza di un corso di pronto soccorso di istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle “misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso” ai sensi del decreto del Ministro della salute del 15 Luglio 2003, n. 388 (regolamento sul pronto soccorso aziendale), emanato in attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D .Lgs. 81/2008) (corso di almeno 12 ore);
b) possesso di attestato di formazione antincendio, con la partecipazione ed il superamento dell’esame del corso per addetti antincendio in attività ad alto rischio ai sensi della legge 609/1996 (corso di almeno 16 ore)
Tali requisiti dovranno essere posseduti dal personale al momento dell’entrata in servizio. Copia degli attestati di frequenza di cui ai citati punti a) e b), in possesso degli addetti al servizio oggetto del presente Capitolato, dovrà essere trasmessa all’Ente.
Il personale durante lo svolgimento del servizio deve porre in essere un comportamento con i colleghi, gli studenti e l’Amministrazione improntato all’osservanza delle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione che permettono di garantire un servizio efficiente e funzionale delle strutture dell’Opera Universitaria sotto tutti gli aspetti.
Inoltre, si precisa che i nominativi degli addetti cui è affidato il servizio oggetto del presente Capitolato devono essere comunicati all’Ente prima della sottoscrizione del contratto d’appalto; eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate all’Amministrazione con congruo preavviso e avvenire con persone di analogo profilo professionale e con le caratteristiche previste dal Capitolato; qualora l’Opera Universitaria fornisca una divisa per il servizio sarà fatto obbligo agli addetti di utilizzarla.
ALL. B
PERSONALE
Attualmente risultano impiegate 4 persone part-time a 24 ore (60%); inquadrate e con qualifiche come da tabella seguente:
TIPO ASSUNZIONE | DATA INIZIO RAPPORTO | INQUADR. | LIVELLO | ORE SETTIMAN ALI | PERC. PART TIME | QUALIFICA |
Indeterminato | 01/05/2017 | Impiegato | 3 Livello | 24,0 | 60,0 | Addetto ai servizi di portineria |
Indeterminato | 01/05/2017 | Impiegato | 3 Livello | 24,0 | 60,0 | Addetto ai servizi di portineria |
Indeterminato | 01/05/2017 | Impiegato | 3 Livello | 24,0 | 60,0 | Addetto ai servizi di portineria |
Indeterminato | 01/05/2017 | Impiegato | 3 Livello | 24,0 | 60,0 | Addetto ai servizi di portineria |