TRA
CONVENZIONE QUADRO
TRA
L’Università degli Studi di Genova codice fiscale e partita iva n. 00754150100, con sede legale in Genova, via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro- tempore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx nato a Roma il 26.09.1950, auto- rizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Ammini- strazione con delibera del 20 marzo 2019, nel seguito indicata come "l’Università",
e
Liguria Digitale S.p.A., con sede legale in Genova, via X. Xxxxx
77 16152, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, partita iva 02994540108, rappresentata dal proprio Direttore Generale, Ing. En- rico Xxxxxxxxx, nato a Genova il 26.06.1956 domiciliato per la presen- te carica presso la sede della Società,
(qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiun- tamente anche “Parti”)
PREMESSO CHE
• Liguria Digitale, già Datasiel S.p.a. costituita ai sensi della L.R. 9 aprile 1985, n. 17, è oggi una Società per Azioni strutturata al servi- zio della Regione Liguria e degli Enti Soci che esercitano congiunta- mente sulla stessa, secondo il modello del "in house providing" stabi- lito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea, il controllo ana- logo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative. Liguria Digitale svolge per i Soci le attività previste dalla legge (art. 10, com-
ma 3, L.R. 42/2006) e dallo Statuto, con lo scopo di perseguire il mi- glioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizza- zione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura dell’informazione e del digitale quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico. La Società svolge inoltre compiti di supporto alla pro- grammazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria e sulle soluzioni ICT per il siste- ma pubblico ligure, nonché di promozione dell'innovazione ICT sul territorio anche attraverso iniziative interregionali, nazionali ed euro- pee attuate dalla Regione Liguria e dagli Enti Soci.
• Il digitale è uno dei più importanti strumenti per la capacità di
connettere, comunicare, rendere efficaci e veloci. Una strategia per il digitale è quindi fondamentale per utilizzare al meglio la tecnologia nello specifico della realtà regionale ligure.
Ciò al fine, in particolare, di portare connettività, eliminare la carta e digitalizzare i processi, dare evidenza della nostra regione nella rete globale, fornire ai cittadini e alle imprese servizi digitali utili per evita- re spostamenti, code agli sportelli, processi farraginosi.
• Liguria Digitale realizzerà pertanto una serie di azioni ad alto
contenuto di innovazione e nel rispetto di elevati standard di sicurez- za con riferimento a svariati servizi e ambiti di intervento:
✓ servizi per la Sanità: Fascicolo Sanitario Elettronico, Diagno- stica Regionale in Rete, Servizi integrati per l’assistenza domiciliare di persone fragili, Centro Unico Prenotazioni 2.0, Telemedicina, Ricetta
Dematerializzata, Sistema Informativo Socio Sanitario, Smart Health, Servizi Centralizzati di supporto per la Sanità;
✓ servizi per la Regione: Piattaforma per la gestione fondi di fi- nanziamento, IoT Field Control (utilizza piattaforma IoT e piatta- forma Big Data Analysis), Marketing Territoriale, Pago PA e fattura- zione elettronica;
✓ servizi per il Comune di Genova: Fascicolo del Cittadino, Piat- taforma Politiche del Lavoro, Modello digitale dati pioggia e livello idrometrico;
✓ servizi di Comunicazione: Comunicazione Multicanale e inte- grata;
✓ servizi Infrastrutturali: Liguria Xx.Xx. 3.0, Centro Competenze Digitali, Lig-X, Innovazione Liguria (piattaforme di collaborazione B2B, cloud brokering, blockchain a beneficio dei Poli liguri di ricerca e innovazione);
✓ Sicurezza: metodologie e strumenti per il monitoraggio e la prevenzione di incidenti in ambito Cyber Security;
✓ Sistemi di calcolo ad alte prestazioni.
• L’Università ha tra i propri Dipartimenti riferimenti di eccel- lenza nelle attività di ricerca e formazione, nei campi dell’ingegneria, dell’informatica ed in tutti i settori scientifici disciplinari connessi, nonché nelle discipline correlate ai temi economico gestionali ed ai processi comunicativi avanzati, esprimendo competenze pienamente riversabili nelle azioni prima citate.
• E’ interesse comune delle Parti ampliare i rapporti di collabo-
razione ed attuare nuove forme di raccordo tra il mondo della forma- zione universitaria ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qua- lità dei processi formativi e di ricerca di entrambi gli Enti oggetto del- la presente convenzione e di favorire la diffusione della cultura d’impresa.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1.1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte inte- grante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
2.1. Le Parti convengono circa la possibilità di intraprendere iniziati- ve nell’ambito delle sottonotate finalità, sulla base di percorsi che ri- sulteranno meglio definiti mediante la stipula di appositi accordi at- tuativi redatti fra Liguria Digitale e le diverse strutture universitarie interessate (dipartimenti/scuole/centri), nel rispetto della presente convenzione quadro e della vigente normativa. Le citate le iniziative potranno riguardare:
⮚ collaborazioni per attività di didattica, alta formazione e for- mazione permanente
a) Liguria Digitale dichiara la propria disponibilità a offrire colla- borazione e supporto per attività quali:
- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento da rego- larsi attraverso le convenzioni attuative previste dalla normativa vi-
gente;
- l'organizzazione di visite indirizzate agli studenti;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle atti- vità di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l’Università degli Studi di Genova e Liguria Digitale aderiscono;
- l’organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
- l’organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte sia di docenti dell’Università sia di esperti di Liguria Digitale.
b) Liguria Digitale, previo accertamento della disponibilità di fondi, è inoltre disponibile a:
- finanziare posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ri-
cerca;
- finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca, eventualmente mettendo a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca di Dottorato;
- partecipare alla realizzazione e attivazione di Master universita-
ri.
c) Le sopra citate attività saranno, per quanto possibile, pianifica- te annualmente di concerto tra le Parti e saranno subordinate all’approvazione delle strutture universitarie interessate (dipartimen- ti/scuole/centri) nelle cui delibere verranno definite modalità e con- dizioni, anche economiche, per la loro realizzazione. Analogamente la Società potrà avviare tali iniziative subordinatamente all’accertata di-
sponibilità per parte sua dei fondi destinabili e della compatibilità con le proprie esigenze tecnico organizzative.
⮚ collaborazioni per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione
a) L’Università e Liguria Digitale favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori di interesse comune, definendo quindi nei correlati accordi attuativi l’oggetto ed i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l’ammontare, le modalità di erogazione dei contributi e tutte le prestazioni relative all’esecuzione dei programmi di ricerca, la di- sciplina relativa all’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza; tali accordi attuativi saranno regolati in via prioritaria dalle clausole del presente accordo ed adottati nel rispetto della normativa vigente.
In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:
- condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Pro- grammi Quadro della Commissione Europea;
- collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di in- teresse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui
l’Università e Liguria Digitale partecipano;
- promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnolo- gica sul territorio;
- promozione della cultura del management dell’innovazione.
Articolo 3 – Comitato Operativo
3.1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2 le Parti costituisco- no uno specifico Comitato Operativo, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza dell’accordo, composto da un referente scelto da ciascuna delle Parti all’interno del proprio organico, con il compito di coordinare e promuovere congiuntamente le linee di azioni comuni, verificandone periodicamente la realizzazione, valutando e promuo- vendo le diverse collaborazioni didattiche, scientifiche e gestionali.
3.2. Il Comitato Operativo potrà di volta in volta decidere il coin- volgimento di altri soggetti esperti interni all’Ateneo ed alla Società, in relazione a ciascun specifico settore di attività previsto.
3.3. I componenti del Comitato Operativo non hanno diritto ad al- cuna remunerazione, restando rispettivamente a carico dell’Università e di Liguria Digitale S.p.A. ogni costo e spesa relativa al referente che ciascuna di esse ha designato.
Art. 4 – Oneri economici
4.1. La presente Convenzione non comporta ordinariamente oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da in- tendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le at- tività oggetto della presente Convenzione, saranno regolati sulla base di specifici accordi attuativi che individueranno la/e struttura/e or-
ganizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saran- no imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corri- spondenti fondi.
Art. 5 - Durata ed eventuale rinnovo
5.1. La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dal- la data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad ac- cordo scritto tra le Parti, per uguale periodo, previa delibera dell’Organo Competente. Secondo i principi generali dell’attività amministrativa enunciati nell’art. 1 della Legge 241/90 ed in partico- lare secondo il criterio di trasparenza amministrativa, resta escluso il tacito rinnovo.
5.2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
5.3. Al termine della presente convenzione le Parti redigono con- giuntamente una relazione valutativa sull’ attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 6 - Recesso o scioglimento
6.1 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla pre- sente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
6.2 Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
6.3 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
6.4 In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti con- cordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente dispo- sto negli stessi.
Art. 7 - Diritti di proprietà intellettuale
7.1 Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di compe- tenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente dichiarino espressamente la reci- proca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano ade- guato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare, attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni con- gressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
7.2 Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
7.3 In ogni caso, salvo contraria pattuizione risultante dagli accordi attuativi, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie, agli studi e ai prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciu- ta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 8 – Riservatezza
8.1 Ai fini della presente convenzione, per “informazioni confi- denziali” si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualunque informazione, dato o conoscenza riguardante la collaborazione oggetto della presente convenzione, nonché qualun- que informazione, dato o conoscenza relativa all’attività di ciascuna delle due Parti, trasmesse da una Parte all’altra nell’ambito del rappor- to oggetto della convenzione stessa.
8.2 Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate in- formazioni confidenziali quelle informazioni che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte rice- vente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della presente convenzione può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
- diventa pubblica senza che ci sia inadempienza della conven-
zione;
- è ottenuta dalla Parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
- è accertata o sviluppata dalla Parte ricevente in modo indipen- dente.
8.3 Le Parti si impegnano, per sé e per i propri dipendenti, consu- lenti e/o collaboratori, per la durata della presente convenzione a non divulgare le informazioni confidenziali, né in tutto, né in parte, direttamente o indirettamente, a non renderle in alcun modo accessi-
bili a soggetti terzi e a non utilizzarle, né in tutto, né in parte, diretta- mente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla pre- sente convenzione.
Art. 9 – Sicurezza
9.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Uni- co sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.. si stabilisce che il datore di lavoro di Liguria Digitale S.p.A. assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso Liguria Digi- tale S.p.A.
9.2 Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Liguria Digitale S.p.A. ospitato nei locali dell’Università.
9.3 Le Parti si impegnano a provvedere al coordinamento delle at- tività da ciascuna svolte fornendo dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro di propria competenza e sulle relati- ve misure di prevenzione e protezione di emergenza presenti.
9.4 Si demanda ai singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lette- re b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Art. 10 - Coperture assicurative
10.1 L’Università garantisce che il personale universitario, gli stu- denti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di Liguria Digitale S.p.A. sono in regola
con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
10.2 Liguria Digitale S.p.A. garantisce analoga copertura assicurati- va ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione quadro presso i locali dell’Università.
10.3 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria compe- tenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti com- mi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità fi- nanziaria.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
11.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, rela- tivi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzio- ne quadro e agli accordi attuativi di cui all’art. 2, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezio- ne dei dati personali”, come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 12 – Incompatibilità
12.1 Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, co- munque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l’espletamento di tali attività, in alcuna condizio- ne di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
12.2 In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 13 – Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla Legge n. 190/2012
13.1 Liguria Digitale e Università dichiarano di aver preso piena co- noscenza dei rispettivi Modelli di prevenzione, organizzativi e gestio- nali adottati da ciascuna Parte ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012 e i correlati Codici di compor- tamento e si impegnano a dare idonee disposizioni al proprio perso- nale affinchè venga garantito il rispetto degli stessi e, più in generale, dei principi di legalità, trasparenza e integrità.
13.2 L’inosservanza, anche parziale, dei richiamati Modelli e Codici di Comportamento, costituisce grave inadempimento alla presente convenzione, per effetto del quale a ciascuna Parte è, sin d’ora, riser- vata la facoltà, previo invio di lettera raccomandata a/r o mediante PEC di:
- sospendere l’esecuzione della presente Convenzione e degli
eventuali accordi attuativi fino alla cessazione dell’inadempimento;
- risolvere la convenzione, fermo restando l’obbligo della Parte inadempiente di risarcire ogni danno comunque subito dall’altra Par- te, manlevandola per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguen- te all’inosservanza del presente articolo.
Art. 14 – Controversie
14.1 Le Parti, attraverso i rispettivi legali rappresentanti o loro dele- gati, concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che dovesse insorgere dall’esecuzione della presente convenzione. In caso di mancata conciliazione, la risoluzione di ogni controversia ine- rente alla validità, efficacia, esecuzione, interpretazione ed applicazio- ne della presente convenzione è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Genova.
Art. 15 – Registrazione
15.1 Il presente Atto si compone di n. 14 pagine e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di re- gistrazione saranno a carico della Parte richiedente.
15.2 Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura pri- vata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del
D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
15.3 L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Uf- ficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. S.p.A. L’Università con nota scritta chiederà a Liguria Digitale il rimborso della quota di spettanza.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Università degli Studi di Genova Liguria Digitale S.p.A.
Il Rettore Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx