In collaborazione con
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1. Oggetto
1.1 Il presente contratto ha per oggetto la disciplina dei futuri rapporti di fornitura dei prodotti illustrati nel materiale informativo allo stesso
allegato, comprensivo di tutti gli strumenti funzionali alla realizzazione del processo di vendita, ivi compresi i cataloghi illustrativi dei prodotti normalmente in uso, il listino prezzi e le informazioni sulle caratteristiche tecnico-funzionali dei beni e sui termini di consegna entro cui il fornitore si impegna ad evadere gli ordini e le richieste di sostituzione e/o completamento.
1.2 Per l’intero suo periodo di validità, il contratto regolerà tutte le ordinazioni trasmesse dal rivenditore al fornitore.
1.3 Il contratto si conclude con la sottoscrizione da parte del fornitore e del rivenditore.
2. Determinazione del prezzo d’acquisto e del termine di pagamento
2.1 Il listino prezzi deve permettere al rivenditore una facile identificazione del prezzo d’acquisto dei beni oggetto della fornitura, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (nel seguito definito “prezzo d’acquisto”).
2.2 Qualora esista un listino prezzi al pubblico consigliato (comprensivo di IVA ai sensi dell'articolo 13, 1° comma, lettera a) del D.Lgs.vo del 6/9/2005 n. 206 - Codice del Consumo), il prezzo d’acquisto sarà definito da uno sconto globale percentuale applicabile all’imponibile di detto listino.
2.3 Sul listino prezzi di cui al comma precedente deve essere specificato, nella prima pagina, in modo ben visibile, che i prezzi sono comprensivi di IVA (diversamente, dovranno essere riportati sia i prezzi IVA esclusa che i prezzi IVA inclusa), mentre sono esclusi i servizi (progettazione, trasporto, montaggio, ecc).
2.4 Il prezzo d’acquisto da applicare alle singole ordinazioni a valere sul presente contratto e il termine di pagamento è calcolato sulla base del seguente schema (compilare i campi dello schema di riferimento):
Listino prezzi al pubblico (cd. listino consigliato) | Listino prezzi netto (cd. listino riservato) | |
Listino al pubblico (IVA compresa) 100,0% | Listino netto (imponibile) 100,0% | Coefficiente moltiplicatore d'acquisto …….. Termine pagam. f.m gg |
Imponibile 83,3% 100,0% | ||
- sconto incondizionato - ……% sconti ulteriori: - sconto cassa - ……% - sconto quantità - ……% - altri sconti - ……% + addebiti + ……% | sconti ulteriori: - sconto cassa - ……% - sconto quantità - ……% - altri sconti - ……% + addebiti + ……% | |
Termine pagamento f.m. ……gg | Termine pagamento f.m. ……gg |
1 Si consiglia di adottare il listino a punti in quanto consente di gestire con maggiore facilità ed efficienza la determinazione del prezzo d’acquisto.
2.5 Nel caso di acquisti per campionature, si applica uno sconto aggiuntivo, rispetto a quanto indicato al precedente comma, di …... punti percentuali (un coefficiente moltiplicatore d’acquisto pari a …., nel caso di listino a punti) e il termine di pagamento fine mese è di …… giorni.
2.6 Eventuali variazioni del prezzo d’acquisto e del termine di pagamento devono essere comunicate dal fornitore al rivenditore per iscritto con un preavviso di almeno ….. gg (30-60gg).
2.7 Nel caso di variazioni del prezzo d’acquisto, la comunicazione di variazione dovrà essere accompagnata da etichette adesive, riportanti il logo del produttore e l’indicazione della variazione media in percentuale, e dovrà essere seguita dal nuovo listino appena possibile.
3. Ordini e conferme d’ordine
3.1 Il rivenditore, di volta in volta, a seconda delle proprie necessità, potrà emettere ordini, nei confronti del fornitore, indicanti quantità, prezzi e termini di consegna di ciascuna fornitura.
3.2 Il singolo ordine si intende accettato dal fornitore all’emissione della conferma d’ordine, che dovrà essere inviata al rivenditore entro ……. giorni dal ricevimento dell’ordine, specificando il termine di consegna entro cui si impegna ad evadere l’ordine.
3.3 Nel caso in cui il prezzo d’acquisto della fornitura sia definito comprensivo di trasporto presso il magazzino del rivenditore, il termine di consegna di cui ai precedenti commi si intende a merce consegnata.
3.4 La conferma d’ordine è vincolante nei confronti sia del fornitore sia del rivenditore, che si impegnano ad eseguirla anche in ottemperanza a variazioni che si dovessero concordare durante la vita dell’ordine.
3.5 Eventuali richieste di variazione o annullamento dell’ordine devono essere comunicate per iscritto dal rivenditore entro ….. giorni lavorativi dal ricevimento della conferma d’ordine.
3.6 Decorso il termine di cui al comma precedente, eventuali richieste di variazione o annullamento dell’ordine, potranno ancora essere inviate per iscritto al fornitore ma saranno sottoposte ad approvazione esplicita da parte di quest’ultimo. In caso di mancata approvazione, il fornitore si riserva la facoltà di richiedere l’adempimento integrale dell’ordine oppure il rimborso dei costi sostenuti sino a quel momento.
4 Scheda prodotto
4.1 E' cura del fornitore redigere, secondo le indicazioni di cui al protocollo d’intesa Federmobili-Assarredo del 20/12/2001 per l’applicazione degli articoli 6-12 del D.Lgs.vo del 6/9/2005 n. 206, le schede prodotto relative alle merci oggetto della fornitura.
4.2 La scheda prodotto deve accompagnare ogni prodotto consegnato al rivenditore.
4.3 Il rivenditore appone la scheda prodotto, in originale o in copia, sui prodotti esposti al pubblico (vetrina e show-room).
4.5 Ove il fornitore abbia provveduto alla completa e regolare redazione della scheda prodotto e alla sua trasmissione, ogni sanzione amministrativa comminata al rivenditore in applicazione dell'art. 12 del del D.Lgs.vo del 6/9/2005 n. 206 resterà a carico di quest’ultimo.
5. Tempi di consegna
5.1 Eventuali ritardi di consegna, rispetto ai tempi indicati nella conferma d’ordine, con riferimento all’intera fornitura o ad una parte di essa, devono essere comunicati tempestivamente per iscritto dal fornitore al rivenditore e da quest’ultimo accettate.
5.2 Diversamente, e limitatamente ai casi in cui il rivenditore aderisca a richieste di consegna con penali di ritardo, il fornitore deve al rivenditore una penale pari al ……% del valore della fornitura per ogni mese di ritardo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
5.2bis Il rivenditore si riserva comunque la facoltà di rifiutare la consegna tardiva.
5.3 La penale si computa con riferimento all’intero valore della fornitura anche in caso di consegna parziale che renda inutilizzabili i beni oggetto della fornitura.
5.4 Qualora il rivenditore chieda al fornitore di rinviare la consegna, il rivenditore dovrà sopportare le spese di immagazzinamento e di assicurazione della merce, qualora il rinvio superi i 30 giorni. Se il rinvio si prolunga oltre i 90 giorni, il rivenditore dovrà assumere l’onere della custodia presso terzi.
2 Quanto previsto dal comma 4.4 si applica anche nei casi in cui la scheda prodotto sia andata persa e il fornitore non abbia ottemperato alla richiesta di invio di duplicato da parte del rivenditore.
6. Trasporto e imballaggio
6.1 Nel caso in cui il prezzo d’acquisto della fornitura sia definito comprensivo di trasporto presso il magazzino del rivenditore, la merce viaggia sotto la piena responsabilità del fornitore.
6.2 L’imballo, sempre da intendersi con oneri a carico del fornitore, dovrà essere conforme alle norme o alle specifiche d’ordine e realizzato in modo da garantire l’integrità dei materiali durante il carico, il trasporto e lo scarico presso la sede del rivenditore o, su esplicita richiesta, presso il domicilio del destinatario finale.
6.3 L’imballo deve riportare in modo visibile e chiaramente leggibile il riferimento dell’ordine e l’identificazione della merce.
7. Qualità e natura della consegna
7.1 All’atto dello scarico, il personale ricevente procederà alla verifica dell’integrità dell’imballo. In caso riscontrasse dei difetti nell’imballo, sarà sua cura annotarli sul documento di trasporto.
7.2 In caso di consegna parziale non prevista nell’ordine, o difforme da quella nello stesso prevista, l’ordine non si ritiene evaso, salvo diverso accordo.
8. Regresso
8.1 Il Rivenditore, il quale abbia consegnato al consumatore un bene che presenti un difetto di conformità, imputabile ad un’azione o ad un’omissione del Fornitore, ed abbia ottemperato alla richiesta con cui il consumatore abbia esercitato uno dei rimedi previsti dall’art. 130 del D.Lgs.vo del 6/9/2005 n. 206, alla cui attuazione il Rivenditore sia tenuto per legge, può, entro un anno dal momento in cui abbia completato l’esecuzione delle prestazioni che su di lui incombono in seguito alla richiesta del consumatore, agire in rivalsa contro il Fornitore, al fine di essere tenuto indenne delle spese e dei costi sostenuti per soddisfare la richiesta del consumatore.
8.2 Il Fornitore, nel caso in cui cessi la produzione di un prodotto, deve mantenere scorte sufficienti a garantire la sostituzione o la riparazione, o comunque garantire la disponibilità di quanto necessario per almeno 26 mesi dalla data di uscita dalla produzione.
8.3 La presente clausola rimane operante anche in caso di cessazione degli effetti del contratto per scioglimento.
9. Pagamenti
9.1 Il rivenditore si impegna a soddisfare le obbligazioni di pagamento nei termini concordati. Resta salvo il diritto del rivenditore di compensare le somme esigibili al fornitore con le eventuali somme dovute a sé medesimo, a qualsiasi titolo.
9.2 Nel caso di consegne parziali, il pagamento sarà dovuto solo all'ultima consegna parziale, salvo diverso accordo.
10. Durata del contratto
10.1 Il presente contratto ha durata ….3 e non è tacitamente rinnovabile.
10.2 Si avrà come non scritta qualsiasi clausola inserita nella documentazione tra fornitore e rivenditore in contrasto con le disposizioni previste nel presente contratto, salvo i casi di deroga espressa concordata tra le parti per iscritto.
10.3 Il presente contratto cesserà di avere efficacia in caso di fallimento di una delle parti.
11. Risoluzione delle controversie
11.1 Tutte le controversie relative all’applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del presente contratto, sono demandate al Servizio di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia nella quale ha la sede legale la parte che avanza l’istanza di conciliazione.
11.2 (OPZIONE A) Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti si impegnano a deferire la controversia ad un arbitro unico, nominato di comune accordo dalle parti stesse o, in caso di mancato accordo, dalla Camera Arbitrale della Provincia nella quale ha la sede legale la parte che propone la domanda di arbitrato (secondo il cui Regolamento Arbitrale si svolgerà il procedimento)4. L’arbitrato sarà rituale, di diritto. Sede dell’arbitrato sarà la provincia ove ha la sede legale la parte che propone la domanda di arbitrato.
3 Qualora il presente contratto sia correlato ad un contratto di distribuzione, i due contratti dovranno avere la stessa durata.
4 In Italia esistono numerose Camere Arbitrali presso le Camere di Commercio. Si consiglia, comunque, l'esame preventivo dei Regolamenti Arbitrali delle stesse (i recapiti della Camere Arbitrali sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx OSSERVATORIO CAMERALE I Focus di approfondimento Focus Arbitrato e Concilazione, allegato 4)
11.3 (OPZIONE B) Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti potranno liberamente adire l’Autorità giudiziaria ordinaria.
11.4 Per quanto non espressamente previsto e derogato dal presente contratto di fornitura valgono, per quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.
IL FORNITORE IL RIVENDITORE
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