CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE SOCIO- EDUCATIVA SCOLASTICA
CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE SOCIO-EDUCATIVA SCOLASTICA
CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 4
Articolo 1 – OGGETTO 4
Articolo 2 – SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’AFFIDAMENTO 4
Articolo 3 – DURATA DELL'APPALTO 5
Articolo 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO 5
Articolo 5 – REVISIONE DEI PREZZI 6
CAPO II - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 6
Articolo 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 6
Articolo 7 – CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 7
Articolo 8 - CONTENUTO DELL’OFFERTA 8
CAPO III - CONTRATTO 8
Articolo 9 - STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO 8
Articolo 10 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 8
Articolo 11 - SPESE CONTRATTUALI 9
Articolo 12 – GARANZIA DEFINITIVA 9
Articolo 13 - CONTRATTI AGGIUNTIVI 9
Capo IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO 10
Articolo 14 - INIZIO DELL'ESECUZIONE 10
Articolo 15 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE 10
Articolo 16 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 10
Articolo 17 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 11
Articolo 18 - PERSONALE 12
Articolo 19 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA 13
Articolo 20 – DANNI E RESPONSABILITA' 15
Articolo 21 – VARIANTI CONTRATTUALI 15
Articolo 22 – SUBAPPALTO 16
Articolo 23 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE 16
Articolo 24 - RICHIAMI DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE 17
Capo V - PENALITA' 17
Articolo 25 - MOTIVI PER L’APPLICAZIONE DI PENALITÀ 17
Articolo 26 - IMPORTO DELLE PENALITÀ 18
Articolo 27- MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITÀ 18
CAPO VI - PAGAMENTI 18
Articolo 28 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ 18
Articolo 29 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 19
Capo VII - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE 19
Articolo 30 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 19
Capo VIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 20
Articolo 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 20
Articolo 32 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE 21
Articolo 33 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO 21
Articolo 34 – RECESSO 22
CAPO IX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 22
Articolo 35 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCORDO BONARIO 22
Articolo 36 – FORO COMPETENTE 22
CAPO I - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Articolo 1 - OGGETTO
1. L’appalto ha per oggetto l’espletamento, per un periodo di anni 3, decorrenti dalla data di stipula del contratto di affidamento o dalla consegna del servizio in via d’urgenza e comunque fino a concorrenza dell’importo affidato, del servizio di inclusione socio- educativa scolastica.
2. Le attività richieste all’appaltatore dovranno effettuarsi presso le sedi scolastiche situate prevalentemente nel territorio dei 15 Comuni facenti parte della zona socio-sanitaria senese (Comune di Asciano, Comune di Buonconvento, Comune di Castellina in Chianti, Comune di Castelnuovo Berardenga, Comune di Chiusdino, Comune di Gaiole in Chianti, Comune di Montalcino, Comune di Monteriggioni, Comune di Monteroni D’Arbia, Comune di Monticiano, Comune di Murlo, Comune di Radda in Chianti, Comune di Rapolano Terme, Comune di Siena, Comune di Sovicille).
3. Il servizio di inclusione socio-educativa scolastica è ricompreso tra i servizi alla persona soggetti ad accreditamento istituzionale dalla L.R.T. n. 82/2009 e smi.: l’impresa aggiudicataria è pertanto obbligata a rispettare e adempiere a tutti gli aspetti definiti dalla normativa regionale sull’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato e dal regolamento approvato con DPGR 29/R del 2/3/2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché a presentare, a richiesta e comunque prima dell’avvio del servizio, la documentazione necessaria.
Articolo 2 – SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’AFFIDAMENTO
1. Il servizio oggetto dell’affidamento è rivolto agli alunni con riconoscimento di handicap prevalentemente in situazione di gravità ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3, residenti nel territorio della Zona Socio-sanitaria Senese e frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado, individuati dai servizi specialistici di riferimento (Area Disabili - Minori e Adulti) in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale.
2. Il servizio sarà volto a garantire l'assistenza per l'autonomia agli alunni disabili evitando sovrapposizioni con le mansioni dei collaboratori scolastici così come indicate nell'articolo 3 comma 5 lett.a del Decreto legislativo n.66 del 13.4.2017. In casi particolari, condivisi con gli specialisti, potranno essere previste forme di assistenza che la scuola non è in grado di garantire, pur permanendo la valenza esclusivamente socio- educativa. Le funzioni dovranno essere ricondotte principalmente all'aspetto educativo- relazionale per favorire l'inclusione scolastica.
3. Il servizio è rivolto ad alunni che necessitano di interventi di sostegno o di prestazioni educative/assistenziali, al fine di assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione supportando i processi di integrazione scolastica e sociale. Il servizio comprende azioni complesse finalizzate a perseguire le seguenti finalità:
- garantire l’integrazione nel gruppo-classe o sezione e nella comunità scolastica, predisponendo i necessari interventi di supporto per i singoli alunni nel rispetto della persona e in coerenza con i bisogni evidenziati;
- potenziare l’autonomia personale, le capacità comunicative e relazionali e gli apprendimenti, valorizzando e ampliando le competenze individuali;
- sviluppare esperienze di integrazione a carattere laboratoriale e di piccolo gruppo, garantendo attenzione ai bisogni ed ascolto a tutti gli alunni, nonché opportunità di esprimere competenze ed emozioni in un clima sereno e accogliente;
- rendere operativa la collaborazione fra tutte le figure professionali presenti nella scuola e nei servizi sanitari, sociali e con la famiglia, per garantire la coerenza del progetto educativo nei diversi ambiti di vita;
- contribuire alla diffusione di buone prassi nell’ottica della cultura della diversità, dell’accoglienza e della solidarietà, contrastando ogni forma di isolamento e di emarginazione.
Articolo 3 – DURATA DELL’APPALTO
1. Il contratto avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di stipulazione dello stesso o dalla consegna del servizio in via d'urgenza e dovrà essere svolto in conformità al calendario scolastico regionale.
2. La Società della Salute Senese si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento oggetto del contratto di appalto, alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO
1. L'importo complessivo dell’appalto è stimato in € 642.600,00 oltre IVA se e in quanto dovuta, calcolato sulla base di un numero di ore stimato come occorrente per l’espletamento delle attività richieste (pari a presunte 31.500 ore complessive) e del costo orario del personale da adibire al servizio (come dettagliato al comma seguente). Per l’espletamento dell’appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione delle interferenze” DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi per la sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81 del 2008.
2. L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica dell’aggiudicatario che dovrà essere espressa sotto forma di ribasso percentuale unico da applicarsi sia all’importo complessivo (al netto dell'IVA) come sopra stimato, sia al compenso orario del personale da adibire al servizio di € 20,40, oltre IVA se e in quanto dovuta, calcolato facendo riferimento al costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle Cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative sociali, applicabile alle imprese che forniscono i servizi oggetto dell’appalto, e al livello minimo di inquadramento richiesto per l’espletamento delle prestazioni previste in appalto, anche in considerazione della recente sottoscrizione del nuovo CCNL di categoria.
3. Il prezzo orario è comprensivo, oltre che del costo del personale, dei costi di coordinamento e ammortamento dei beni utilizzati, delle spese generali, degli oneri per le coperture assicurative, delle spese per gli spostamenti, dell’utile e comunque di tutti i costi d’impresa comprensivi di ogni onere e spesa occorrenti per l’esecuzione dall’appalto a regola d’arte.
4. L’importo effettivo dell’appalto potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto a quello di aggiudicazione in relazione alle effettive esigenze della Società della Salute Senese in quanto il corrispettivo contrattuale verrà contabilizzato a misura sulla base delle ore di servizio richieste dalla stessa. Le variazioni in aumento dell’importo di contratto sono ammissibili nelle ipotesi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa e dal successivo art. 23.
Articolo 5 – REVISIONE DEI PREZZI
1. Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
2. Sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.
3. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di servizi che incidono sul contratto aggiudicato. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
CAPO II - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Articolo 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. L’appalto verrà aggiudicato a mezzo di procedura negoziata, gestita con modalità telematica, alla quale potranno partecipare gli operatori economici che, in possesso dei requisiti sotto indicati, risponderanno ad apposito avviso pubblico pubblicizzato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4. In particolare, in risposta a detto avviso, potranno rimettere offerta per l'affidamento dell’appalto gli operatori economici interessati purché iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto, in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione
ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale.
2. Si considerano in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale i concorrenti che:
a) abbiano svolto nel corso nel periodo 30.06.2019 – 30.06.2022 almeno un servizio analogo a quello da affidarsi di durata non inferiore a 3 anni e di importo almeno pari all'importo a base di gara; ciascun concorrente dovrà rimettere in sede di gara un elenco dei principali servizi analoghi prestati in detto periodo, con l’indicazione degli importi, della loro durata e dei committenti, sia pubblici che privati
b) producano dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 a comprova della propria solvibilità e solidità finanziaria, rilasciate negli ultimi tre mesi antecedenti alla data di presentazione dell’offerta
c) presentino due favorevoli referenze da parte di enti pubblici per servizi analoghi a quello oggetto di affidamento resi nel periodo 30.06.2019 – 30.06.2022
3. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il requisito di cui al punto a del comma precedente deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20% ciascuna di quanto richiesto all’intero raggruppamento, mentre i requisiti di cui ai punti b) e c) devono essere posseduti da ciascuno dei componenti il raggruppamento.
4. Ai fini del conseguimento della capacità richiesta al comma 2 è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 7 – CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, valutabile in base agli elementi di seguito indicati:
A | Prezzo | Massimo punti 20 |
B | Offerta progettuale | Xxxxxxx Xxxxx 80 |
Totale | Xxxxxxx Xxxxx 100 |
2. L’individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con le modalità riportate nel dettaglio nel bando di gara.
3. Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all’elemento A (Xxxxxx) e B (Offerta progettuale).
4. L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.
Articolo 8 - CONTENUTO DELL’OFFERTA
1. Ai fini dell'aggiudicazione i soggetti singoli, oppure appositamente e temporaneamente raggruppati, dovranno rimettere, nel termine e con le modalità indicate dal bando di gara, la documentazione ivi descritta.
CAPO III - CONTRATTO
Articolo 9 - STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO
1. Il soggetto aggiudicatario del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto d’appalto nei termini e con le modalità previste dal competente ufficio e preventivamente comunicati al medesimo.
2. Ove il rappresentante dell'affidatario non provveda alla sottoscrizione del contratto senza fornire valida giustificazione, verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno alla Società della Salute Senese, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento danni.
4. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 3 c. 1 let. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, per cui i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; l’importo del servizio può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione, fermi restando i limiti previsti dall’art. 23 del presente capitolato.
Articolo 10 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
• il presente capitolato speciale;
• l'offerta economica del soggetto aggiudicatario;
• l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario ai sensi del precedente art. 8;
• il provvedimento di aggiudicazione.
Articolo 11 - SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del soggetto aggiudicatario le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dal medesimo nella misura e secondo le modalità stabilite dal competente ufficio della Società della Salute Senese e preventivamente comunicategli.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, la Società della Salute trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.
Articolo 12 - GARANZIA DEFINITIVA
1. Fatta, comunque, salva la risarcibilità di ogni e qualsiasi maggior danno in favore della Società della Salute Senese, l’appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia prevista dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016 a copertura dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
2. Detta garanzia deve essere presentata nei termini stabiliti dalla Società della Salute Senese e preventivamente comunicati all’impresa affidataria.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Società della Salute Senese dichiara la decadenza dell'aggiudicazione.
4. La garanzia definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa la Società della Salute Senese opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dalla Società della Salute Senese, quest'ultima ha la facoltà di provvedere alla reintegrazione rivalendosi sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
5. La garanzia definitiva è svincolata e restituita al contraente progressivamente nel limite massimo dell’80% con le modalità previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e il residuo 20% soltanto dopo la conclusione del rapporto, successivamente all’accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.
Articolo 13 - CONTRATTI AGGIUNTIVI
1. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesta all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e del successivo art. 23, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
2. Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della garanzia definitiva, ma sono dovute le spese contrattuali.
3. Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli precedenti.
Capo IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 14 - INIZIO DELL'ESECUZIONE
L'esecuzione del servizio avrà inizio su ordine del Direttore dell’esecuzione, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa; competono in tal caso all’impresa, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.
Articolo 15 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Il direttore dell’esecuzione e/o il responsabile unico del procedimento possono disporre la sospensione dell’esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
2. Detta circostanza non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dell’appaltatore . L’Amministrazione deve comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione all’affidatario.
Articolo 16 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario dovrà espletare il servizio nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, degli obblighi assunti con la stipula del contratto e delle indicazioni operative formulate dal direttore dell'esecuzione. Si impegna, inoltre, senza eccezione alcuna:
● ad attivare, in caso di aggiudicazione, una sede operativa preferibilmente nell’ambito territoriale della zona socio-sanitaria in cui si svolge il servizio o quantomeno nel territorio provinciale in cui si svolge il servizio, idonea a costituire effettivo punto di riferimento;
● a dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l’aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
● a rispettare le norme previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro, contrattuali, regolamentari o previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato, esonerando la Società della Salute Senese da ogni responsabilità;
● a mantenere la riservatezza sulle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento dati inerenti la gestione del Servizio oggetto del presente capitolato;
● a impiegare personale stabile e adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
● a dare comunicazione preventiva e tempestiva di eventuali scioperi al direttore dell’esecuzione e al responsabile del procedimento, nonché ai singoli utenti, e ad assicurare il rispetto di quanto previsto nel C.C.N.L. di riferimento per quanto attiene all’esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori impiegati;
● ad adottare, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
● a indicare il nominativo di un Coordinatore per ogni contatto che si rendesse necessario nel corso dello svolgimento del servizio;
● ad adottare azioni e modelli organizzativi orientati a garantire la continuità del personale e a limitare un elevato turn-over;
● a inviare con cadenza mensile, all'Assistente Sociale di riferimento, i fogli firma degli operatori controfirmati dall'insegnante della classe, al fine di consentire il regolare monitoraggio del Servizio affidato;
● a restituire, compilato, con cadenza mensile, il file di riepilogo delle presenze trasmesso dall'ufficio competente.
Articolo 17 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
Il Committente si impegna a:
● comunicare all’aggiudicatario i soggetti a cui dovrà essere rivolto il servizio;
● fornire all’aggiudicatario i dati esatti relativi alle generalità di ciascun utente, all’eventuale operatore del Servizio Sociale territoriale di riferimento, al piano di intervento individuale, oltre a eventuali altre informazioni sulle necessità specifiche dell’utente, richiamando in proposito il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 2016/679, GDPR);
● corrispondere all’aggiudicatario i compensi dovuti sulla base delle risultanze degli atti di gara sulla base della contabilità a misura effettuata ai costi unitari offerti in sede di gara;
● organizzare incontri periodici tra i referenti dei servizi specialistici, il coordinatore dell'aggiudicatario e il direttore dell'esecuzione.
Articolo 18 – PERSONALE
1. Per l’espletamento dei servizi richiesti dal presente Capitolato, il personale della ditta appaltatrice (Coordinatore del Servizio e operatori addetti allo stesso) dovrà essere inquadrato, in base alle mansioni svolte, al corrispondente livello retributivo, previsto dal vigente CCNL di categoria ed essere in possesso del titolo di studio e/o qualifica richiesti per l’inquadramento.
2. Il Coordinatore dovrà essere in possesso del titolo di educatore professionale o di laurea triennale in materie psico-pedagogiche. Il Coordinatore risponde della programmazione delle attività, della loro organizzazione interna, del loro coordinamento con l’insieme degli altri interventi nonché della verifica dei programmi attuati. A lui competono funzioni di direzione e responsabilità complessiva su tutta l’attività inerente il Servizio, nonché del personale impegnato, e sarà il referente del soggetto aggiudicatario nei confronti della Società della salute.
3. Gli operatori addetti al servizio devono possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma per i servizi socio-sanitari (ex tecnico dei servizi sociali o dirigente di comunità);
b) educatore professionale e/o lauree equipollenti.
4. Il soggetto aggiudicatario all’atto della stipula del contratto dovrà fornire elenco nominativo degli operatori che impiegherà nel Servizio oggetto dell’affidamento, specificando se trattasi di soci lavoratori o di dipendenti, copia della relativa qualifica professionale o attestazione dell’esperienza acquisita e dei corsi di aggiornamento frequentati.
5. Qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi comunicati in fase di aggiudicazione, l’aggiudicatario deve garantire, pena la risoluzione del contratto, la sostituzione con personale di pari professionalità e formazione specifica, fornendo la necessaria documentazione relativa al titolo professionale e/o all'esperienza acquisita di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
6. Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Esso deve essere sempre dotato di un visibile "identificativo" contenente generalità, qualifica e nome del soggetto aggiudicatario.
7. L’aggiudicatario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale per quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti tra il personale stesso, nonché ai rapporti con gli utenti.
8. In caso di eventuali assenze improvvise del singolo operatore incaricato del Servizio, l’aggiudicatario è comunque tenuto ad assicurare il completo e corretto espletamento del Servizio programmato, ricorrendo alla sostituzione immediata del personale assente, dandone tempestiva comunicazione al referente della Società della Salute Senese.
9. In caso di assenza, anche temporanea o di breve durata, del Coordinatore, l’aggiudicatario dovrà sempre assicurare la sua sostituzione con persone idonee, competenti e di pari professionalità, dandone tempestiva comunicazione al referente della Società della Salute Senese.
10. Il soggetto aggiudicatario, al fine di garantire la continuità nel servizio, dovrà impiegare per lo svolgimento del servizio stesso e per tutta la durata dell’affidamento il medesimo personale, limitando al massimo il turn-over, da effettuarsi solo in casi di forza maggiore, e per una percentuale che non superi il 25% delle forze presenti. In caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla risoluzione del contratto con l’affidamento al secondo in graduatoria e l’addebito delle maggiori spese sostenute.
11. Il personale dell’aggiudicatario è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
Articolo 19 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
1. L’appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Committente e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto, sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Società della Salute dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società della Salute;
b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
• ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
• nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
• nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
• redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
• fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
2. L’aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell’appalto e, periodicamente, a richiesta del Committente, l’organico addetto all’appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali e assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal corrispettivo dovuto all'appaltatore l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l’affidatario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto.
5. Il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra conferisce all’Amministrazione il diritto di incamerare la garanzia di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per l’inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
Articolo 20 - DANNI E RESPONSABILITA'
1. L'appaltatore è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto della Società Salute Senese che di terzi, sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.
2. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda:
• nel novero dei terzi la Società della Salute Senese;
• massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e R.C.T. compresa la SdSS di importi adeguati pari ad almeno € 2.000.000,00 per danni a persone e cose.
3. L’aggiudicatario è altresì obbligato a mantenere in vigore e a non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata dell’appalto.
4. L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
Articolo 21 – VARIANTI CONTRATTUALI
Le varianti in corso di esecuzione al contratto stipulato sono ammesse, entro il limite del 20% dell’importo dello stesso, quando comportino modifiche non sostanziali, nonché nei casi previsti dall’art. 106 c.1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto e con l’osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.
Articolo 22 – SUBAPPALTO
1. L’appaltatore esegue in proprio le prestazioni comprese nel contratto.
2. E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e il subappalto di tutto il servizio affidato.
3. Il subappalto è consentito previa autorizzazione scritta dalla Società della Salute Senese entro i limiti consentiti dalle norme vigenti. In caso di subappalto si applica quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
4. Nell’ipotesi di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 3, l'affidatario si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, la Società della Salute Senese procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva.
5. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della citata Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l’ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Articolo 23 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE
1. Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 la Società della Salute Senese verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il responsabile unico del procedimento e il direttore dell’esecuzione del contratto.
2. E’ in facoltà del responsabile unico del procedimento e del direttore dell’esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare:
• che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento;
• in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità e all’idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.
3. Il responsabile unico del procedimento redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
4. Le verifiche e ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.
Articolo 24 – RICHIAMI, DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE
1. L’appaltatore che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze e inadempienze nell'osservanza delle clausole riportate in contratto, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile unico del procedimento.
3. Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
Capo V - PENALITA'
Articolo 25 - MOTIVI PER L’APPLICAZIONE DI PENALITÀ
L’aggiudicatario è soggetto a penalità quando:
• si rende colpevole del mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato per l’esecuzione delle prestazioni in cui si articola il servizio;
• sia stato oggetto di diffida o richiamo ai sensi del precedente articolo 24, per violazioni di quanto previsto dal presente capitolato e dagli atti contrattuali correlati, incluso il progetto presentato in sede di gara.
Articolo 26 - IMPORTO DELLE PENALITÀ
1. La Società della Salute Senese, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal presente capitolato e dagli atti contrattuali correlati, inclusa l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario, si riserva di applicare penali adeguate e ponderate rispetto alle infrazioni rilevate, determinate ai sensi di quanto previsto dall'art. 113bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Le penali non possono superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al
10 per cento dell’importo contrattuale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 27- MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITÀ
1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell’affidatario dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della garanzia avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 12.
2. Le penalità sono notificate all'aggiudicatario a mezzo PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
3. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato in apposito conto economico del Bilancio della Società della Salute Senese.
4. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
CAPO VI – PAGAMENTI
Articolo 28 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA’
1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, viene effettuato mensilmente a seguito di presentazione di fattura emessa dall’appaltatore sulla base delle ore effettuate e accertate dal responsabile unico del procedimento o dal direttore dell’esecuzione, che provvede alla verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
2. Il pagamento dell’ultimo mese di servizio viene disposto dopo la scadenza del contratto subordinatamente all’acquisizione del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 31 dal quale risulti che l’esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.
3. Ai sensi degli articoli 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l’appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’affidatario.
4. L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto di affidamento.
Articolo 29 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
1. La Società della Salute Senese, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all’affidatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all’aggiudicatario a mezzo PEC, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che lo stesso si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, la Società della Salute Senese ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Capo VII - VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Articolo 30- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
1. Il servizio è soggetto a verifica di regolare esecuzione diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultati dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 45 giorni dalla conclusione dell’appalto dal direttore dell’esecuzione quando risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
3. La mancata accettazione delle prestazioni effettuate dall’appaltatore comporta le conseguenze previste al precedente articolo.
Capo VIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile la Società della Salute Senese si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
b) qualora l’appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d’incarico;
c) per inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal responsabile del procedimento o dal direttore dell’esecuzione;
d) qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.
2. La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà della Società della Salute di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a, b e c, dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera d) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.
4. Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:
a) quando la Società della salute e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
c) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Società della Salute; la Società della Salute incamera la garanzia definitiva;
d) ove la Società della salute, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi alla società aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto ai sensi dell'art.33;
e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa e in particolare qualora ricorrano le fattispecie previste dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016.
Articolo 32 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al Soggetto aggiudicatario a mezzo PEC.
Articolo 33 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, al soggetto aggiudicatario è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere a, b, c e d, e al comma 4 let. c dell'articolo 31, il Committente ha la facoltà di affidare a terzi la rimanente parte del servizio, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
3. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all’appaltatore inadempiente con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del Servizio affidato e dell’importo relativo.
5. All’appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Società della Salute Senese rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dello stesso, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto allo stesso, disposto con provvedimento dell'organo competente.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’appaltatore inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 34 - RECESSO
1. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la Società della Salute Senese si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo quanto previsto al comma seguente, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite PEC.
2. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto nonché del dieci per cento delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
3. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
CAPO IX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 35 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCORDO XXXXXXX
1. Quando sorgono contestazioni sull’esecuzione del contratto tra la Società della Salute Senese e il soggetto aggiudicatario che implichino un aumento dell’importo contrattuale compreso tra il 5% ed il 15% le relative controversie saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del D.Lgs. 50/2016 e all’esito di questi deferite al giudice civile a norma dell’art. 209 del medesimo decreto.
2. Qualora sorgano contestazioni sull’esecuzione del contratto e non sussistano i presupposti di cui al primo comma, il responsabile del procedimento, nel termine di cinque giorni, decide sulle controversie.
3. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'appaltatore, che provvede per intanto ad eseguirle.
4. Xxx l'appaltatore ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al giudice civile. E’ infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato d’appalto ad arbitri.
Art. 36 – FORO COMPETENTE
Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Siena.
La Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx)