Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
Assicurazione Infortuni Famiglia
Condizioni Generali di Assicurazione
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
◼ Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003
◼ Nota Informativa
◼ Glossario
◼ Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Indice
Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) pag. 2
INFORMATIVA EX ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative pag. 13
Modalità d’uso dei dati personali pag. 14
Diritti dell’interessato pag. 15
Glossario pag. 16
Condizioni Generali di Assicurazione pag. 19
Rischi assicurati pag. 23
Rischi compresi pag. 24
Rischi non assicurati pag. 26
Prestazioni pag. 30
Condizioni Particolari (valide se richiamate in polizza) pag. 37
Condizioni che regolano il Caso di Sinistro pag. 41
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
Allegato 1 - Tabella INAIL - INDUSTRIA pag. 43
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Nota Informativa (Reg.ISVAP 35/2010)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la pre- sente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI 1) Informazioni Generali
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella nr. 2
Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 93
Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com
Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it - (nr. verde 800.016611) PEC : vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984
Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 R.E.A. N. 54871
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 – Capogruppo del gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa*
Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 422,952.098 milioni di euro di cui 67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 293,105.985 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richie- sto dalla normativa vigente.
* dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.
Avvertenza
Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con pre- avviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo).
Termini e modalità per l’esercizio della disdetta sono regolati dall’art. 2.13 delle Condi- zioni Generali di assicurazione.
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3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Il contratto qui descritto consiste in un’assicurazione contro i rischi da infortunio, subiti dal Contraente/Assicurato e dai componenti del nucleo familiare, in base alla forma di garanzia prescelta ed ai capitali assicurati ripartiti tra i componenti in base a quanto risulta sulla polizza stessa.
I componenti del nucleo familiare, non indicati nominativamente in polizza, devono risultare da certificato anagrafico di stato di famiglia.
Per il dettaglio delle forme di garanzia, in particolare A “Famiglia” – B “Tempo libero” – C “Cir- colazione famiglia” – D “Circolazione su targa”, si rimanda all’articolo 3.2 delle Condizioni di Assicurazione.
È prevista la possibilità di assicurarsi per le conseguenze di infortunio derivanti da Morte (de- cesso dell’Assicurato) ed Invalidità Permanente (riduzione permanente dell’attitudine dell’Assi- curato a svolgere una qualsiasi attività).
Per i dettagli delle coperture e delle estensioni, si rimanda dall’articolo 3.3 all’articolo 3.6, e dall’articolo 4.1 all’articolo 4.6 delle Condizioni di Assicurazione.
Il contratto prevede altresì Condizioni Particolari relative a garanzie supplementari valide solo se richiamate in polizza.
Per gli aspetti di dettaglio delle Condizioni Particolari rimandiamo dall’articolo 6.1 all’articolo
6.12 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza
Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato paga- mento dell’indennizzo.
In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli ar- ticoli 3.7; 3.10.
Ulteriori limitazioni ed esclusioni sono poi previste nelle singole Garanzie e nelle Con- dizioni Particolari.
Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda all’art. 2.3 delle Condizioni Generali di assicurazione e alle previsioni dell’art. 1901 del Codice Civile.
Avvertenza
Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e capitali. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio agli articoli 3.4, 3.5 e 3.6.
Ulteriori franchigie, scoperti e massimali sono poi previste nelle singole Garanzie e nelle Condizioni Particolari.
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l’Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che riguardi le garanzie per le quali è prestata la copertura assicurativa.
Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sen- sibilizzare l’attenzione dell’assicurato. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.
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La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che rimane a carico dell’assicurato.
La franchigia è costituita da un importo fisso, oppure è espressa in percentuale od in giorni, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.
Esempio:
Tabella liquidativa per il caso di Invalidità Permanente
Per questa garanzia l’indennità viene liquidata in base alla tabella liquidativa per le forme “A”, “B”, e “C” come riportata all’art. 4.3 delle Condizioni di Assicurazione e per la forma “D” come riportato all’art. 4.4. delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio per le forme di garanzia "A", "B" e "C":
Somma assicurata: € 100.000
A) Postumi invalidanti accertati 3% Indennizzo: non è dovuto alcun indennizzo
B) Postumi invalidanti accertati 15%
Indennizzo: un 15% di grado di invalidità permanente accertata, secondo la tabella sud- detta, corrisponde ad un 15% di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata.
Pertanto 15% X € 100.000 = € 15.000
C) Postumi invalidanti accertati 21%
Indennizzo: il 21% di grado di invalidità permanente accertata, secondo la tabella suddet- ta, corrisponde al 22% di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata.
Pertanto 22% X € 100.000 = € 22.000
D) Postumi invalidanti accertati 100%
Indennizzo: un 100% di grado di invalidità permanente accertata, secondo la tabella sud- detta, corrisponde ad un 150% di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata.
Pertanto 150% X € 100.000 = € 150.000
Avvertenza
In accordo tra le Parti possono essere inseriti limiti, esclusioni, massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza.
Avvertenza
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
Il contratto prevede un limite massimo di età assicurabile pari a 75 anni limitatamente alle forme di copertura A “Famiglia” – B “Tempo libero”.
Per quanto riguarda le forme di copertura C “Circolazione famiglia” – D “Circolazione su targa” il limite massimo di età assicurabile è pari a 80 anni.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda al “Glossario” accluso alla presente Nota Informa- tiva, in particolare alla voce “Nucleo Familiare” e all’articolo 3.10 “Limiti di età”.
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4 - Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità
Avvertenza
Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasio- ne del sinistro, legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell’impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.
Si rimanda agli articoli 2.1 e 2.2 delle Condizioni Generali di assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1910 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativa- mente alle conseguenze.
Avvertenza
Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.
5 - Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio e delle variazioni nella professione limitatamente alla forma di garanzia “A”, ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, diminuisce la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l’Impresa, a seguito della co- municazione del Contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione, applicherà una riduzione di premio, ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima.
In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l’impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a condizioni diverse, l’impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recede- re dal contratto.
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non pagare l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.
Per il dettaglio si rimanda all’articolo 2.5, 2.6, 2.7, e 2.8 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio:
All’atto della stipula (con forma di garanzia A “Famiglia”) il Contraente dichiara di svolgere attività di agricoltore con lavoro manuale ed utilizzo di macchinari a motore.
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Successivamente comunica che la propria attività è limitata alla gestione amministrativa della propria azienda agricola, avendo demandato ad altri lo svolgimento delle restanti attività.
A fronte di tale riduzione del rischio, potrà essere applicata una riduzione del premio a decor- rere dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione del Contraente.
Inoltre, L’insorgenza di determinate patologie ed il superamento del limite di età stabilito deter- minano la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli articoli: “Limiti di età” e “Persone non assicurabili”.
6 - Premi
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.
A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.
Avvertenza
L’impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori ai sei mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno).
L’aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori ai 6 mesi è il seguente:
• Frazionamento quadrimestrale: 4%
• Frazionamento trimestrale: 5%
Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni
S.p.A. od in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il contratto. E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa od all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.
Vittoria si riserva la facoltà di concedere il frazionamento mensile del premio con appli- cazione di un interesse di frazionamento nella misura del 7% annuo.
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
Si richiama quanto contenuto nel successivo capoverso “Avvertenza” per quanto ri- guarda le modalità di pagamento.
Avvertenza
Il premio annuo può essere suddiviso in rate mensili con addebito diretto su conto cor- rente (SEPA Direct Debit) tramite procedura automatica, previo pagamento anticipato di una somma pari a un dodicesimo del premio annuale lordo, all’atto di perfezionamento del contratto.
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Il Contraente conferirà apposito mandato a Vittoria perché il pagamento rateizzato del premio possa avvenire tramite SEPA Direct Debit. In questo caso:
• Vittoria provvederà agli addebiti senza prenotifica al Contraente.
• In caso di mancato addebito del pagamento della rata mensile di premio, entro 5 giorni dalla scadenza la Banca del Contraente comunicherà a Vittoria l’eventuale mancato addebito.
• Vittoria comunicherà al Contraente al numero di cellulare indicato sul frontespizio di polizza entro i 5 giorni successivi alla data di comunicazione della Banca, l’esito negativo del pagamento. Il mandato ha la stessa durata della polizza. Vittoria avrà facoltà di rinunciare al mandato in caso di mancato addebito per causa imputabile al Contraente e/o al debitore se diverso dal Contraente. Vittoria comunicherà la rinun- cia al contraente e/o al debitore se diverso dal Contraente a mezzo raccomandata
A.R. con opportuno preavviso.
• Il mandato di pagamento si estingue in caso di cessazione/annullamento per qualsi- asi causa del contratto di assicurazione.
• Il Contraente si impegna a comunicare a Vittoria entro 3 giorni dalla data di modifica qualsiasi eventuale variazione delle proprie coordinate bancarie (codice IBAN) e/o eventuali revoche del mandato di addebito SDD disposte dallo stesso.
• La modifica dell’IBAN comporta la sottoscrizione di un nuovo mandato.
• In ogni ipotesi di rinuncia, revoca o di nullità/annullamento per qualsiasi causa del mandato di addebito S.D.D., il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate di Premio ancora dovute e ricalcolate al netto degli interessi di frazionamento. A tale proposito si precisa che il beneficio della rateizzazione mensile del Premio è conces- so da Vittoria solo nel caso di pagamento tramite addebito S.D.D.
Qualora in corso di validità del contratto intervengano provvedimenti normativi che in- cidano sulla determinazione delle aliquote fiscali applicabili al contratto, Vittoria comu- nicherà tempestivamente al Contraente il nuovo importo delle rate mensili che verranno addebitate. La prenotifica del nuovo importo del premio mensilizzato verrà eseguita solo in occasione del primo addebito successivo alla modifica.
Avvertenza
L’impresa o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso in- formazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell’impresa medesima.
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
7 - Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Ad ogni scadenza annuale della polizza, le somme assicurate ed il premio possono essere soggetti ad adeguamento.
Per il dettaglio si rimanda all’articolo 6.11 delle Condizioni di Assicurazione. Il suddetto adeguamento non è mai operante per le garanzie Tutela Legale.
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8 - Diritto di recesso
Avvertenza
Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del contraente sia in favore dell’Impresa.
Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 3.9, 2.1, 2.7 e 2.11 delle Condizioni di Assicurazione.
Ad ogni scadenza annuale l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. Come specificato all’art. 2.10, il Contraente, provvedendo al pagamento del pre- mio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.
Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l’assi- curazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
Nel caso di contratto poliennale il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, come indicato nell’art.2.12 “Diritto di recesso in caso di vendita a distanza” delle Condizioni Generali di Assicurazione, il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando ri- chiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano.
In tal caso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
9 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il rico- noscimento del diritto dell’Assicurato da parte dell’Impresa.
Causa di decadenza dei diritti derivanti dal contratto è il mancato rispetto dei termini di presen- tazione della denuncia di sinistro.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’art. 7.1 delle Condizioni di Assicurazione.
10 - Legge applicabile al contratto
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.
11 - Regime fiscale
Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.
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Tassazione del Premio
Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del Contraente, pari all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.
Detrazione Fiscale
Le Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di Morte e di Invalidità Permanente danno diritto annualmente ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente, alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE, RECLAMI E CONTROVERSIE RELATIVE AL CONTRATTO
12 - Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza
La denuncia dell’infortunio, corredata di certificato medico, deve essere presentata all’Impresa o all’Agenzia cui è assegnata la polizza nel termine di 5 giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato/Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
L’Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente l’Impresa sul decorso delle lesioni.
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici dell’Impresa ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati sono a carico dell’Assicurato.
Per gli aspetti di dettaglio rimandiamo all’articolo 7.1 delle Condizioni di Assicurazione. Le spese di cura e quelle relative ai certificati e alle cartelle cliniche sono a carico dell’Assicurato.
Per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative, rimandiamo agli articoli 7.3, 7.4, 7.5 delle Condizioni di Assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel ter- mine massimo di quarantacinque giorni.
Per individuare correttamente la posizione e dar seguito ad una pronta trattazione della pratica al fine di fornire una risposta chiara e completa, è necessario indicare:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• numero di polizza e/o numero di sinistro e data dell’evento (in assenza sarà utile indicare il
C.F. e/o le targhe coinvolte);
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• sintetica ed esaustiva esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Via del Qui- rinale n. 21 - 00187 Roma; per ulteriori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione dedicata ai reclami del sito internet dell’Impresa www.vittoriaassicurazioni.com.
E’ inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle controversie.
• Negoziazione assistita. E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezio- ne per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto successi- vo - nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.
• Mediazione Obbligatoria. E’ un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo ami- chevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligato- rietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazio- ne di veicoli o natanti.
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
• Conciliazione paritetica. Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. auto con un’impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il conten- zioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il modulo ac- quisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema o dell’ANIA, allegando copia della documentazione interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa).
Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile acqui- sire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.
Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore,
da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti as- sicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.
In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato diretta- mente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS:
a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il pro- filo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestua- le notizia ai reclamanti;
b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’in- termediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’in- vestimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamen- to dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 di- cembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria.
“Avvertenza”
Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:
• contattare il numero verde 800.016611
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
• accedere all’apposita sezione dedicata nel sito internet dell’Impresa e compilare il FORM su http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx.
14 - Arbitrato
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni, oppure sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all’infortunio, è prevista per le Parti la possibilità di ricorrere ad Arbitrato.
In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Medico, mentre le spese del terzo Medico sono ripartite a metà.
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Per il dettaglio si rimanda all’art. 7.2 delle Condizioni di Assicurazione della Sezione Infortuni.
Il Collegio Medico risiede nel comune – sede di Istituto di Medicina Legale – più vicino al luogo di residenza del Contraente/Assicurato.
Avvertenza
E’ comunque facoltà delle Parti ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Il Collegio Medico risiede nel comune - sede di Istituto di Medicina Legale - più vicino al luogo di residenza del Contraente/Assicurato.
15 - Mediazione obbligatoria
Espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati.
Si rimanda per dettagli all’articolo 2.15 “Mediazione obbligatoria”
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicura- zioni.com.
L’Amministratore Delegato Roberto Guarena
AREA RISERVATA
“In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet dell’ Impresa – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente inserire:
- Codice fiscale (o Partita IVA);
- un indirizzo e-mail valido e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.
Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800.01.66.11”.
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Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
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Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative1
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti2 e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge3 – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati stret- tamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili4 strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamen- to delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela5, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
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Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”6.
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) (9), che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta
4 Sono i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a D.A.S., Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., a MAPFRE Asistencia Italia e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia o all’Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
• ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via di S. Nicola da Tolentino, 72 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
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Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferi- menti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i pro- dotti assicurativi citati.
Ad esclusione di quelli sensibili, i dati raccolti come sopra descritto, sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali: quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla So- cietà oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.
Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità
Modalità d’uso dei dati personali
I dati sono trattati7 dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e pro- cedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati
• organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:
• assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 – Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
• assicurazioni R.C. Generale: Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 – Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
• CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 00198 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
• commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
• IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Via del Quirinale, 21 – Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n.137;
• nonché altri soggetti, quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria – Banca d’Italia (Largo Bastia, 35 – Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 – Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
• CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 – Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216;
• Ministero del lavoro e della previdenza sociale (via Veneto, 56 – Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 – Roma), INPGI (Via Nizza, 35 – Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze – Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 – Roma), ai sensi dell’art. 7 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
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• Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l’assicurato);
• Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
• Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.
7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
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a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa8; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comuni- chiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento9.
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Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. Assistenza Clienti, Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149 Milano (N° verde 800.016.661 e-mail info@vittoriaassicura- zioni.it)10.
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti ”titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella
c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).
9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
10 L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
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T U T E L A
L E G A L E
1 - Glossario
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Circolazione
Circolazione dei veicoli in moto su strada, comprendendo anche quelli momentaneamente in sosta su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ovvero tutte le aree, di pro- prietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.
Day Hospital
Degenza in Istituto di Cura senza pernottamento, non comportante intervento chirurgico.
Day Surgery
Degenza in Istituto di Cura senza pernottamento, comportante intervento chirurgico.
Franchigia
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
Frattura ossea: interruzione della continuità di un osso, parziale o totale, strumentalmente accertata prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna (sono escluse le fratture patolo- giche, le fratture spontanee e i distacchi cartilaginei).
Impresa
Vittoria Assicurazioni S.p.A ed eventuali Coassicuratrici.
Indennizzo
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La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
Infezione
Malattia originata da un microrganismo patogeno.
Infortunio
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una
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invalidità permanente, una inabilità temporanea, un ricovero in istituto di cura, una frattura, una convalescenza.
Intervento chirurgico
provvedimento terapeutico, attuato con manovre manuali o strumentali cruente, con o senza ricovero.
Istituto Di Cura
L’ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi stabilimenti termali, case di riposo e di soggiorno.
Lesione dei legamenti
Lacerazione parziale o completa dei legamenti che tengono unite le articolazioni.
Nucleo familiare
Ai fini della presente polizza si intende convenzionalmente il nucleo di almeno due persone, di età non superiore ai 75 anni, composto dal Contraente e dalle persone conviventi con il Contraente al momento del sinistro ed iscritte, unitamente a questi, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia.
Limitatamente alle forme di garanzie “C – Circolazione famiglia” e “D – Circolazione su targa”, il limite di età delle persone assicurate si intende elevato da 75 ad 80 anni.
Qualora, al momento di un sinistro, il nucleo familiare risultasse composto da una sola perso- na, resta inteso che l’Impresa calcolerà l’indennizzo sulla base del 50% dei capitali assicurati per il nucleo familiare.
Eventuali modifiche alla definizione convenzionale di nucleo familiare devono risultare da ap- posite pattuizioni contrattuali.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Ricovero
La degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
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Rottura Sottocutanea Dei Tendini
Lacerazione parziale o totale di un tendine senza che vi sia stata soluzione di continuo del tessuto cutaneo e sottocutaneo.
Sforzo
Dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale ed inaspettato.
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Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Veicoli
I ciclomotori, i motocicli, i motocarri, le autovetture e gli autocarri.
Vita privata
L’insieme delle attività che esulano da quelle lavorative a carattere professionale (principali o secondarie) e da eventuali altre attività lavorative occasionali.
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Le attività scolastiche degli studenti, il lavoro esplicato per il governo della propria casa, del giardino, dell’orto, nonché per altri comuni scopi familiari, non sono considerati “attività lavora- tive” ai fini della presente polizza e rientrano pertanto nella definizione di “vita privata”.
2 – Condizioni Generali di Assicurazione
2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2.2 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve dare comunicazione all’Impresa della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. Se il Contraente omette dolosamente di dare tale comunicazione, l’Impresa non è tenuta a corrispondere l’indennizzo.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art.1910 del Codice Civile.
2.3 - Decorrenza dell’assicurazione e successive scadenze di premio
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).
2.4 - Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per Legge
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive de- vono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la sede della Vittoria Assicurazioni S.p.A.
La sottoscrizione della presente polizza, indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future, impegna il Contraente a mantenere in vita la polizza stessa per tutta la durata pattuita e a pagare le rate di premio alle sca- denze convenute.
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Quanto sopra fermo restando il contenuto di cui al precedente art. 2.2.
2.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile.
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2.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio suc- cessivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
2.7 - Attività diversa da quella dichiarata
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Relativamente alla forma di garanzia “A - Famiglia”, qualora nel corso della polizza si verifichino variazioni delle attività lavorative del Contraente/Assicurato, il Contraente stesso deve darne immediata comunicazione. Nel caso la variazione implichi un aggravamento di rischio che comporti l’applicazione di diverse condizioni di garanzia e di premio, l’Impresa ha diritto di chie- dere le relative modifiche delle condizioni in corso.
Se il Contraente non accetta le nuove condizioni, l’Impresa ha diritto di recedere dalla polizza entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, con preavviso di 15 giorni. Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso si applica quanto disposto dall’ultimo comma dell’art 1898 del Codice Civile.
2.8 - Provincia di residenza del Contraente/Assicurato diversa da quella dichiarata
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1898 - Aggravamento del rischio del C.C., il Contraente/ Assicurato deve dare comunicazione all’Impresa qualora, in corso di contratto, cambi la propria provincia di residenza.
Tale comunicazione deve essere inoltrata entro il limite massimo di 5 giorni dalla data di rilascio della certificazione che attesti la nuova residenza del Contraente/Assicurato, oppure dalla data di richiesta del cambio di residenza avanzata dal medesimo.
Qualora alla data di avvenimento del sinistro il Contraente/Assicurato risulti residente in una provincia differente da quella dichiarata in polizza, senza che tale circostanza sia stata comu- nicata all’Impresa nel termine sopra previsto:
• se l’Impresa – posta preventivamente a conoscenza dell’intervenuta variazione – avesse richiesto un premio maggiore di quello convenuto, l’indennizzo dovuto a termini di polizza sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il premio convenuto ed il premio che sarebbe stato altrimenti determinato;
• se invece l’intervenuta variazione non avesse comportato l’aumento del premio convenuto, l’indennizzo sarà corrisposto integralmente.
2.9 - Forma delle comunicazioni
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Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata all’Agenzia alla quale è asse- gnata la polizza o alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A.
2.10 - Facoltà dell’Impresa di modificare il premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente
Ad ogni scadenza annuale l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 6.11 “Adeguamento garanzia”.
La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata al Contraente che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove con- dizioni di premio.
Qualora il Contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
2.11 - Possibile recesso dalla polizza a seguito di pagamento di sinistro
Dopo ogni pagamento di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, le parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
L’Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Con- traente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l’assicurazione cessa alla data di tale scadenza.
Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non go- duto verrà dall’Impresa messo a disposizione del Contraente.
2.12 - Diritto di recesso in caso di vendita a distanza
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano.
In tal caso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
2.13 - Proroga della polizza
Ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile, così come modificato dall’art. 21 della L. n°99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni l’Assicu- rato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni* prima della scadenza medesima (*30 giorni qualora il contratto sia sti- pulato con un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo), è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.
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2.14 - Variazione della persona del Contraente
Il Contraente stipula la presente polizza per sé e per i suoi aventi causa, i quali sono solidal- mente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione, la po- lizza continua con l’erede o con gli eredi designati i cui beni, interessi e/o attività erano già in precedenza protetti dall’assicurazione.
Le variazioni innanzi indicate devono essere comunicate per iscritto all’Impresa dal Contraente, dai suoi eredi od aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi.
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L’Impresa, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dalla polizza, dandone comu- nicazione con preavviso di 15 giorni.
2.15 - Mediazione obbligatoria
Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle even- tuali controversie concernenti le richieste d’indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudi- zio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.
La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il Contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazio- ne prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.
Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazio- ne in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
In ogni caso la parte istante si impegna:
1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it
2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Or- ganismo prescelto.
2.16 - Assicurazione per conto altrui
Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza de- vono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
2.17 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
2.18 - Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.
SEZIONE INFORTUNI
3 - Norme relative alla Sezione Infortuni
3.1 – Criteri di indennizzabilità
L’Impresa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. 4.2 - Caso di Invalidità Permanente (od alla Cond. Part. 6.1 – Tabella INAIL se richiamata su simplo di polizza) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente, fermo quanto stabilito per le persone non assicurate perché affette da particolari patologie all’art. 3.9.
Nel caso di un sinistro derivante da circolazione stradale che provochi la morte o una invalidità permanente le somme assicurate per il caso di Morte e di Invalidità Permanente indicate sul simplo di polizza vengono diminuite del 50% se risulta che il conducente, al momento del sini- stro, non aveva le cinture di sicurezza regolarmente allacciate.
3.2 - Rischi assicurati
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dal Contraente/Assicurato e dai componenti il nucleo familiare, in base alla forma di garanzia prescelta ed ai capitali assicurati per il nucleo familiare, ripartiti tra i componenti in base a quanto risulta sulla polizza stessa.
Relativamente alla forma di garanzia “D” “Circolazione su Targa”, l’Impresa calcolerà l’indenniz- zo sulla base dell’intero capitale assicurato.
FORME DI GARANZIA:
• A - “Famiglia”
L’assicurazione vale per gli infortuni che il Contraente subisca nell’esercizio delle proprie attività professionali e occasionali dichiarate in polizza, nonché per quelli subiti in dipendenza delle evenienze della vita privata. Per i restanti componenti il nucleo familiare l’assicurazione vale per gli infortuni subiti esclusivamente in dipendenza delle evenienze della vita privata.
• B - “Tempo libero”
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L’assicurazione vale per gli infortuni che il Contraente ed i componenti il nucleo familiare subi- scano in dipendenza delle evenienze della vita privata.
• C - “Circolazione famiglia”
L’assicurazione vale per gli infortuni che il Contraente ed i componenti il nucleo familiare subi- scano nella loro qualità di:
- conducenti di ciclomotori;
- trasportati o conducenti di autovetture, motocicli, autocaravans, autocarri di peso comples- sivo non superiore a 35 q.li, natanti da diporto, velocipedi;
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- trasportati su mezzi di trasporto pubblici, terrestri o marittimi, e su autobus in servizio privato;
- pedoni, a seguito di investimento ad opera di veicoli;
- passeggeri su aerei ed elicotteri entro i limiti previsti dal successivo art. 3.6.
• D – “Circolazione su Targa”
L’assicurazione vale per gli infortuni del conducente derivanti da incidente stradale durante la circolazione del veicolo indicato all’interno del simplo di polizza.
L’assicurazione si intende operante dal momento in cui l’Assicurato:
I. sale a bordo al momento in cui ne è disceso;
II. si trova a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripre- sa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
III. si trova a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.
Per tutte le forme di garanzia: l’assicurazione resta operante durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso o a seguito di richiamo per ordinarie esercitazioni, limitatamente agli infortuni non derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di detto servizio.
RISCHI COMPRESI:
3.3 – Estensioni
Estensioni per tutte le forme di Garanzia (“A”, “B”, “C”, “D”)
Sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza. Sono altresì considerati infortuni:
- colpi di sole o di calore;
- caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e slavine;
- causati da incendio, esplosione, scoppio, verificatisi durante la circolazione del veicolo;
- asfissia non di origine morosa;
- annegamento;
- assideramento o congelamento;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
- le affezioni derivanti da morsi di animali, punture di aracnidi o di insetti (per questi ultimi sono comunque escluse la malaria, le malattie tropicali ed altre affezioni di cui gli insetti sono portatori necessari, nonché le conseguenze della puntura di zecca);
- la folgorazione;
- le lesioni da ingestione di cibi e/o bevande;
- le lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive;
- le infezioni - escluso il virus h.i.v. - sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa.
Estensioni valide solo per le forme di garanzia “A” e “B”
Sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da:
• immersioni in apnea;
• pratica dell’idrosci e dello sci (anche nelle zone appositamente attrezzate dei ghiacciai);
• esercizio di giochi ed attività sportive sportive di pratica comune, purchè a carattere dilet- tantistico o ricreativo ed escluso comunque quanto indicato al successivo art. 4.6;
• uso e guida di autoveicoli, motoveicoli, trattori e macchine agricole semoventi, caravan, ciclomotori, natanti ad uso privato o da diporto;
• uso di qualsiasi mezzo di locomozione pubblico o privato (terrestre o marittimo), fatta ecce- zione per i mezzi subacquei.
3.4 – Infortuni causati da colpa grave - tumulti popolari – rischio guerra
L’assicurazione comprende, a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile (inoperatività della garanzia per dolo o colpa grave), nonché dell’art. 1912 (inoperatività della garanzia per terremoto, guerra e insurrezione, tumulti popolari), gli infortuni derivanti da colpa grave dell’As- sicurato e quelli derivanti da tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva, nonché gli infortuni avvenuti all’estero (esclusi comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, guerra civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero.
3.5 – Infortuni causati da calamità naturali
A parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni o inondazioni.
Resta però convenuto che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca, in un unico evento (intendendosi per evento tutti gli infor- tuni avvenuti in un arco di tempo della durata di 72 ore consecutive), più Assicurati con l’Impresa, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 4.000.000 per tutti gli indennizzi.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
La presente garanzia non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad 1 anno.
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3.6 – Infortuni aeronautici (condizione non valida per il personale aeronavigante)
La garanzia è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
- da Enti/Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.
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Il rischio aereo inizia nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile per intrapren- dere un viaggio e cessa quando ne è disceso.
Il rischio di salita e discesa è considerato rischio aereo. La presente garanzia è estesa agli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale.
Se più Assicurati subiscono un infortunio nello stesso evento, l’esborso a carico dell’Im- presa non potrà superare la somma di Euro 6.500.000, complessivamente per aeromobile, relativamente al rischio di volo, restando inteso che in detto limite rientrano anche gli inden- nizzi riferentisi ad altri Assicurati per lo stesso rischio con altre eventuali polizze stipulate dallo stesso Contraente con l’Impresa. Pertanto, qualora i predetti indennizzi calcolati per le singole polizze dovessero eccedere, nel totale, tale importo, gli stessi verranno ridotti con imputazione proporzionale ai capitali previsti sulle singole polizze stipulate con l’Impresa.
La presente garanzia non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad 1 anno.
Il limite per aeromobile sopra indicato non è soggetto ad adeguamento, anche nel caso in cui il Contraente abbia chiesto l’operatività della Condizione Particolare 6.11 (Ade- guamento Garanzia).
3.7 - Rischi non assicurati
Rischi non assicurati relativi alle forme di garanzia “A” e “B”
Non sono compresi nell’assicurazione gli infortuni derivanti da:
a) pratica di pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpini- smo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai (salvo, in quest’ultimo caso, nelle aree appositamente attrezzate per la pratica dello sci), arrampicata libera (free clim- bing), rodei, salto dal trampolino con sci o idroscì, guidoslitta, immersioni con auto- respiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere (e quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero, parapendio ed altri simili), equitazione durante gare e relative prove, sci e snow board fuori pista, motoslitte scidoo, sci acrobatico, sci estremo, sci - alpinismo, heliski, snow-board acrobatico ed estremo, ice speedway, kitesurf, snow-kite, bob, hockey, rugby, football americano, bungee jumping, down hill, rafting, discesa di rapide, skeleton, slittino, torrentismo, canyoning, parasailing, parkour, hydrospeed, canoa e kajak che comporti discesa di rapide;
b) partecipazione a gare e competizioni, nonché alle relative prove e allenamenti, cal- cistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere esclusivamente ricreativo;
c) pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente.
Rischi non assicurati relativi a tutte le forme di garanzia “A”, “B”, “C”, “D”
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Salvo patto speciale non sono compresi nell’assicurazione gli infortuni derivanti, in modo diretto od indiretto, da:
a) uso e la guida di veicoli diversi da quelli elencati per le singole forme di garanzia “A”, “B”, “C” e “D”, nonché l’uso dei mezzi subacquei e aerei, salvo quanto precisato al precedente art. 3.6 “Infortuni Aeronautici”;
b) uso e/o guida di veicoli o natanti a motore, nella partecipazione a corse, gare (e rela- tive prove, collaudi, allenamenti), salvo che si tratti di regolarità pura;
c) uso e/o guida di veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici e automobilistici;
d) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo nel caso di sinistro causato da Condu- cente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, alle stesse condizioni di validità e prescrizioni prece- dentemente esistenti, e, comunque, idonea a condurre veicoli o natanti della mede- sima categoria di quello coinvolto nel sinistro. Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze fisiche subite dal conducente nel sinistro;
e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada e successive mo- difiche;
f) nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
g) durante la Circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
h) durante la Circolazione su pista (autodromi e similari);
i) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
j) nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio oppure del locatario in caso di loca- zione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza;
Per gli autoveicoli adibiti a scuola guida
durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolge- re le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente.
Per i veicoli con targa in prova
(art. 98 del Codice della Strada e successive modifiche), se la Circolazione avviene senza l’osservanza delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano l’utilizzo.
Per i veicoli dati a noleggio con conducente
se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza, o il veicolo non è guidato dal Proprietario, da un suo dipendente autorizzato o da un suo collaboratore legittima- mente abilitato alla guida (legge 21/1992).
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
k) affezione, contagio, intossicazione fatta eccezione, per quanto previsto al preceden- te art. 3.3;
l) azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato, suicidio, tentato suicidio, atti di autolesionismo dell’Assicurato;
m) gli avvelenamenti, nonché le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusi- va una lesione rientrante nella definizione di infortunio, fatta eccezione per quanto previsto all’art. 3.3.
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Sono altresì esclusi gli infortuni:
n) che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti e a scorie nucleari;
o) conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeu- tico di stupefacenti o di allucinogeni;
p) subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell’Assicurato;
q) occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo;
r) causati da contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrori- smo;
s) derivanti, in modo diretto o indiretto, dallo svolgimento delle attività tipiche del servi- zio svolto nelle Forze Armate o dell’Ordine;
Non rientrano nella garanzia prestata:
• le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio;
• le ernie di origine non traumatica;
• la rottura sottocutanea dei tendini.
3.8 Estensione territoriale
L’assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato in Italia con moneta legalmente in corso al momento del sinistro.
3.9 – Persone non assicurabili
L’Impresa presta l’assicurazione su dichiarazione dell’Assicurato di non essere affet- to da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia, per quest’ultima qualora sia determinata con manifestazioni cliniche non completamente e stabilmente controllate da specifica terapia, o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assi- curato medesimo, nonché da patologie che ai sensi delle norme vigenti al momento del sinistro comportano la revoca dell’abilitazione alla guida del veicolo.
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
Il disposto è operante anche per le persone affette da patologie che, ai sensi delle nor- me vigenti al momento del sinistro, comportano la revoca dell’abilitazione alla guida del veicolo.
L’assicurazione cessa, comunque, con il loro manifestarsi e l’eventuale parte della rata di premio pagata e non goduta verrà rimborsata a richiesta del Contraente.
Le persone con menomazioni fisiche, mutilazioni, postumi di pregresse malattie gravi e permanenti, sono assicurate soltanto con patto speciale.
3.10 Limiti di età relativi alle forme di garanzia “C” e “D”
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. Qualora l’assicura- zione sia stipulata con la forma “circolazione su targa” il limite sussiste solo nel caso in cui a seguito di sinistro si accerti che alla guida vi era soggetto con età pari o supe- riore a quella indicata.
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
Nel caso tale età fosse raggiunta nel corso della durata della polizza, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine. L’eventuale incasso dei premi scaduti, dopo il compi- mento dell’età suddetta, non può essere opposto ai fini della validità dell’assicurazio- ne ed i premi pagati e non goduti verranno restituiti a fronte della richiesta del Contra- ente.
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4 - Prestazioni
(valide se richiamate sul simplo di polizza)
4.1 - Caso di morte
Il capitale assicurato per il caso di morte è dovuto dall’Impresa soltanto se la morte derivante da infortunio, anche se successiva alla scadenza della polizza, si verifica entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio stesso. In mancanza di diversa disposizione il capitale viene liquidato agli eredi legittimi in parti uguali.
4.2 - Caso di invalidità permanente
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Il grado di invalidità viene accertato facendo anche convenzionale riferimento ai valori ed ai criteri sotto elencati, indipendentemente dall’attività professionale dell’Assicurato.
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Per perdita totale si intende una perdita anatomica o funzionale.
Casi di Invalidità Permanente | Destro | Sinistro | |
• per la perdita totale di un arto superiore | 70% | 60% | |
• per la perdita della mano o dell’avambraccio | 60% | 50% | |
• per la perdita del pollice | 20% | 18% | |
• per la perdita dell’indice | 14% | 12% | |
• per la perdita del medio | 8% | 6% | |
• per la perdita dell’anulare | 8% | 6% | |
• per la perdita del mignolo | 10% | 8% | |
• per la perdita della falange ungueale del pollice | 10% | 9% | |
• per la perdita della falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | ||
• per anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% | 20% | |
• per anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 20% | 15% | |
• per anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono supinazione libera) | 10% | 8% | |
• per paralisi completa del nervo radiale | 35% | 30% | |
• per paralisi completa del nervo ulnare | 20% | 17% | |
• per la perdita di un arto inferiore al di sopra della metà della coscia | 70% | ||
• per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio | 60% | ||
• per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | ||
• per la perdita di un piede | 40% | ||
• per la perdita di ambedue i piedi | 100% | ||
• per la perdita di un alluce | 5% | ||
• per la perdita di ogni altro dito del piede | 1% | ||
• per la perdita della falange ungueale dell'alluce | 2,5% | ||
• per anchilosi dell'anca in posizione favorevole | 35% | ||
• per anchilosi del ginocchio in estensione | 25% | ||
• per anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica | 15% | ||
• per paralisi completa dello SPE | 15% | ||
• per la sordità completa da un orecchio | 12% | ||
• per la sordità completa di ambedue gli orecchi | 60% |
Casi di Invalidità Permanente | Destro | Sinistro | |
• per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25% | ||
• per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | ||
• per la stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% | ||
• per la stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% | ||
• per esiti di frattura scomposta di una costa | 1% | ||
• per esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cune di: | |||
- una vertebra cervicale | 12% | ||
- una vertebra dorsale | 5% | ||
- 12a dorsale | 10% | ||
- una vertebra lombare | 10% | ||
• per esiti di frattura di metamero sacrale | 3% | ||
• per esiti di frattura di metamero coccigeo con callo deforme | 5% | ||
• per postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movmenti del capo e del collo | 2% | ||
• per la perdita di un rene | 15% | ||
• per la perdita della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previ- ste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
In caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nel caso di ernia che risulti compresa in garanzia (ernia traumatica e pertanto determi- nata da infortunio), l’indennizzo è stabilito come segue:
• se l’ernia è operabile l’Impresa corrisponderà la diaria da ricovero, se pattuita, fino ad un massimo di 30 giorni;
• se l’ernia è operabile e la polizza non prevede il caso di diarie da infortunio l’Impresa corrisponderà una somma forfetaria di Euro 1.500;
• se l’ernia non risulta operabile, l’Impresa riconoscerà postumi invalidanti fino al 10% della invalidità permanente totale.
Questi massimi valgono anche se l’ernia è bilaterale.
Qualora insorga contestazione circa l’operabilità o meno dell’ernia, la decisione potrà essere rimessa al Collegio Medico di cui al successivo art. 7.2.
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Relativamente alle forme di garanzia “A”, “B” e “C”, l’indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma che risulta assicurata a favore dell’infortunato, applicando le percentuali di liquidazione di cui al successivo art. 4.3 - Liquidazione dell’indennità per invalidità perma- nente, fermo restando che nessun indennizzo è dovuto quando l’invalidità permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 3% della totale.
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Relativamente alla forma di garanzia “D” , a parziale deroga di quanto indicato nel presente articolo, se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità perma- nente accertata anche in base ai valori indicati nella Tabella annessa al Testo Unico sull’as- sicurazione obbligatoria contro gli infortuni - Industria - approvata con D.P.R. 30/6/1965 n°1124, come in vigore al 24 Luglio 2000, (Allegato n° 1) e facendo riferimento ai criteri di liquidazione indicati all’art. 4.4 - Liquidazione dell’indennità per invalidità permanente valida solamente per la forma di garanzia “D”
4.3 - Liquidazione dell’indennità per invalidità permanente valida per le forme di garanzia “A”, “B” e “C”
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
L’indennizzo è determinato, in base alla seguente tabella, applicando alla somma assi- curata per la persona infortunata la percentuale di liquidazione corrispondente al grado di invalidità permanente, accertato con i parametri di cui all’art. 4.2 e tenuto conto di quanto disposto all’art. 3.1.
Grado di Invaliditià permanente accertata | % da liquidare sulla somma assicurata | Grado di Invaliditià permanente accertata | % da liquidare sulla somma assicurata | Grado di Invaliditià permanente accertata | % da liquidare sulla somma assicurata | Grado di Invaliditià permanente accertata | Grado di Invaliditià permanente accertata |
1 | 0 | 26 | 31 | 51 | 62 | 76 | 95 |
2 | 0 | 27 | 32 | 52 | 64 | 77 | 96 |
3 | 0 | 28 | 34 | 53 | 66 | 78 | 98 |
4 | 1 | 29 | 35 | 54 | 68 | 79 | 99 |
5 | 2 | 30 | 36 | 55 | 69 | 80 | 100 |
6 | 3 | 31 | 37 | 56 | 70 | 81 | 101 |
7 | 4 | 32 | 38 | 57 | 71 | 82 | 103 |
8 | 5 | 33 | 40 | 58 | 73 | 83 | 104 |
9 | 6 | 34 | 41 | 59 | 74 | 84 | 105 |
10 | 8 | 35 | 42 | 60 | 75 | 85 | 106 |
11 | 10 | 36 | 43 | 61 | 76 | 86 | 108 |
12 | 12 | 37 | 44 | 62 | 78 | 87 | 109 |
13 | 13 | 38 | 46 | 63 | 79 | 88 | 110 |
14 | 14 | 39 | 47 | 64 | 80 | 89 | 111 |
15 | 15 | 40 | 48 | 65 | 81 | 90 | 113 |
16 | 16 | 41 | 49 | 66 | 83 | 91 | 116 |
17 | 17 | 42 | 50 | 67 | 84 | 92 | 120 |
18 | 18 | 43 | 52 | 68 | 85 | 93 | 123 |
19 | 19 | 44 | 53 | 69 | 86 | 94 | 127 |
20 | 20 | 45 | 54 | 70 | 88 | 95 | 131 |
21 | 22 | 46 | 55 | 71 | 89 | 96 | 134 |
22 | 24 | 47 | 56 | 72 | 90 | 97 | 138 |
23 | 25 | 48 | 58 | 73 | 91 | 98 | 142 |
24 | 27 | 49 | 59 | 74 | 93 | 99 | 146 |
25 | 29 | 50 | 60 | 75 | 94 | 100 | 150 |
4.4 - Liquidazione dell’indennità per invalidità permanente valida solamente per la forma di garanzia “D”
Esclusivamente per la forma di garanzia “D” “Circolazione su targa”, l’indennizzo per l’invalidità permanente parziale, a parziale deroga di quanto indicato all’art. 4.2 è corri- sposto come segue:
• sulla parte di somma assicurata fino a € 100.000 l’indennizzo per invalidità perma- nente parziale viene riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia;
• sulla parte di somma assicurata eccedente € 100.000:
- per invalidità permanente parziale pari o inferiore al 3%, non è dovuto alcun in- dennizzo;
- per invalidità permanente parziale superiore al 3%, l’indennizzo viene riconosciu- to solo per l’aliquota di invalidità permanente eccedente il 3%;
Qualora il grado liquidabile di invalidità permanente parziale, tenuto conto anche di quanto disposto all’articolo “Criteri di indennizzo”, in caso di condizioni fisiche o pa- tologiche preesistenti, sia pari o superiore al 70% della totale, l’Impresa corrisponderà l’indennizzo come se l’invalidità permanente fosse totale, pagando l’intera somma assi- curata per il caso di invalidità permanente.
Indennità per lesione al rachide cervicale
Fermo restando quanto previsto all’articolo: “Franchigia per il caso di Invalidita’ Per- manente Parziale” e quanto disposto all’articolo: “Caso di Invalidità Permanente” delle Condizioni di Assicurazione, in caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, che comporti la lesione al rachide cervicale (c.d. colpo di frusta), certificata da documento emesso dal Presidio di Pronto Soccorso o da documentazione radiologica, l’indennizzo viene riconosciuto nella misura forfetaria di € 1.000.
4.5 - Diarie da infortunio
L’Impresa, a seguito di infortunio, assicura i seguenti eventi alle condizioni sotto elencate per ciascuna voce:
A RICOVERO
L’Impresa corrisponde l’indennità indicata sul simplo di polizza per ogni giorno di ricovero in Istituto di Cura reso necessario da infortunio, non escluso ai sensi di polizza.
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
L’indennità per il ricovero sarà corrisposta a partire dal giorno del ricovero fino a quello dell’avvenuta dimissione. La giornata di entrata e quella di uscita dall’Istituto di Cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l’ora del ricovero e della dimissione.
B FRATTURA OSSEA
In caso di frattura ossea strumentalmente accertata, l’Impresa corrisponde l’indennità in- dicata sul simplo di polizza per ciascun giorno di prognosi iniziale risultante dal verbale di pronto soccorso, dalla cartella clinica o da equivalente certificazione medica specialistica.
Qualora, al termine dei giorni di prognosi iniziale, sia necessario un ulteriore periodo di tempo affinchè la frattura sia consolidata (circostanza che deve essere strumentalmente
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accertata, nonché attestata da certificazione medica specialistica), l’Impresa corrispon- de, per ciascun giorno, la metà dell’indennità assicurata.
Complessivamente, l’Impresa corrisponderà la diaria per FRATTURA OSSEA per un periodo massimo di 30 giorni. Tale periodo è pari a 20 giorni nel caso la frattura ossea abbia interessato le costole.
La diaria per FRATTURA OSSEA è cumulabile con l’indennità assicurata per la ga- ranzia RICOVERO, fino alla concorrenza complessiva di Euro 150 giornaliere.
L’indennizzo per RICOVERO e per FRATTURA OSSEA sarà liquidato per un massi- mo complessivo di 300 giorni l’anno.
DOCUMENTAZIONE SANITARIA E ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro relativo alle garanzie A) RICOVERO, l’Assicurato o gli aventi diritto devono presentare copia integrale della cartella clinica o di un documento equivalente, in originale, rilasciato dall’Istituto di Cura.
In caso di sinistro relativo alla garanzia B) FRATTURA OSSEA , l’Assicurato o gli aven- ti diritto devono presentare copia integrale della documentazione radiologica, RNM e TAC, ecografia, artroscopia, del verbale di pronto soccorso, della cartella clinica oppu- re di equivalente certificazione medica specialistica.
L’Assicurato o gli aventi diritto sono in ogni caso tenuti agli adempimenti previsti dall’art. 7.1.
4.6 – Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio
In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, per uno o più sinistri verificatesi nello stesso periodo assicurativo l’Impresa rimborsa, fino a concorrenza del capitale prescelto in polizza (ripartito tra i componenti il nucleo familiare in base a quanto risulta sulla polizza stessa), le spese effettivamente sostenute per:
a) prestazioni sanitarie relative al ricovero o all’intervento chirurgico senza ricovero:
- onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, endoprotesi ed apparecchi terapeutici applicati durante l’intervento;
- rette di degenza, con limite giornaliero del 2% del massimale indicato in polizza;
- assistenza medica ed infermieristica, cure, fisiochinesiterapia, medicinali, esami ed ac- certamenti diagnostici durante il ricovero o l’intervento chirurgico;
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
b) prestazioni sanitarie successive al ricovero, all’intervento chirurgico o all’infortunio che non abbia determinato ricovero o intervento chirurgico:
- visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure ter- mali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi all’infortunio, al ricovero o all’intervento chirurgico purché prescritti dal medico curante.
Qualora l’infortunio non abbia dato origine a ricovero o intervento chirurgico, i termini di cui sopra decorrono dal giorno dell’infortunio stesso e l’Impresa rimborserà le spese
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sostenute e documentate fino a concorrenza del 20% del massimale pattuito, restando a carico dell’Assicurato una franchigia di Euro 55 per sinistro.
La riduzione di fratture è considerata intervento chirurgico.
c) il trasporto dell’Assicurato con ambulanza all’ambulatorio o all’istituto di cura, da un istituto di cura all’altro e per il ritorno a casa, fino a concorrenza del 10% del massimale assicu- rato, con il limite di Euro 550 (la necessità del trasporto deve essere certificata da un medico);
d) primo acquisto di protesi ortopediche anche sostitutive di parte anatomica, rese necessarie da infortunio, nonché le spese sostenute per l’acquisto o noleggio (per un anno) di carroz- zelle ortopediche;
e) cure ed applicazioni, inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, effettuati entro due anni dall’infortunio e sempreché la polizza sia in vigore, resi necessari per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici al volto provocati dall’infortunio, fino a concorrenza del 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 1.100.
Il rimborso di tutte le prestazioni viene effettuato a cura ultimata, su presentazione della cartella clinica completa (in caso di ricovero), della documentazione medica relativa alle cure, nonché degli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
L’Impresa corrisponde all’Assicurato l’indennità forfettaria di Euro 50 per ciascun sinistro com- portante ricovero a titolo di concorso spese per il rilascio della cartella clinica relativa al sinistro denunciato.
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5 – Franchigie
5.1 - Franchigie per il caso di invalidità permanente parziale valida per le forme di garanzia “A”, “B” e “C”
Resta convenuto che l’indennizzo per Invalidità Permanente Parziale viene corrisposto come indicato all’interno del precedente art. 4.3 – Liquidazione dell’indennità per inva- lidità permanente valida per le forme di garanzia “A”, “B” e “C”.
All’interno di tale tabella sono indicate le percentuali da liquidare sulla somma assicura- ta in base al grado di invalidità permanente accertato.
5.2 - Franchigie per il caso di invalidità permanente parziale valida solamente per la forma di garanzia “D”
Resta convenuto che l’indennizzo per Invalidità Permanente Parziale viene corrisposto come indicato all’interno del precedente art. 4.4 – Liquidazione dell’indennità per inva- lidità permanente.
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
All’interno di tale articolo sono esplicitate le franchigie da applicare sulla somma assi- curata in base al grado di invalidità permanente accertato.
6 – Condizioni Particolari
(valide se richiamate sul simplo di polizza)
6.1 - Tabella INAIL valida per le forme di garanzia “A”, “B” e “C”
A parziale modifica dell’art. 4.2 - Caso di Invalidità Permanente, se la presente Condizione Par- ticolare viene richiesta dal Contraente/Assicurato (secondo quanto riportato in polizza), il grado di invalidità permanente parziale viene accertato in base ai valori indicati nella Tabella annessa al Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni – Industria - approvata con
D.P.R. 30/6/1965, n° 1124, come in vigore al 24 Luglio 2000, (Allegato n° 1).
La liquidazione ed il pagamento dell’indennizzo verranno effettuati in capitale, con le modalità di cui al predetto art. 4.2 e nei termini previsti al Capitolo 7 - Condizioni che regolano il caso di sinistro.
6.2 - Liquidazione primi tre punti di invalidità permanente valida per le forme di garanzia “A”, “B” e “C”
A parziale deroga degli artt. 4.2 “Caso di invalidità permanente” e 4.3 “Liquidazione dell’indennità per invalidità permanente”, si conviene che le percentuali di liquidazione da applicarsi ai primi tre gradi di invalidità permanente - accertate con i parametri di cui all’art. 4.2 (od alla Cond. Part. 6.1 “Tabella Inail” se richiamata in polizza) e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3.1 in merito ai criteri di indennizzo in caso di condizioni fisiche o patologiche preesistenti - sono i seguenti:
• Grado di i.p. accertata: 1 % da liquidare sulla somma assicurata: 0,25%
• Grado di i.p. accertata: 2 % da liquidare sulla somma assicurata: 0,50%
• Grado di i.p. accertata: 3 % da liquidare sulla somma assicurata: 0,75%
6.3 - Tutela minori
Se uno stesso evento provoca la morte contemporanea, indennizzabile ai sensi di polizza, di entrambi i coniugi assicurati (o conviventi more uxorio), l’Impresa raddoppierà l’indennizzo spettante ai figli conviventi minorenni, in quanto beneficiari.
Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della totale.
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
Resta in ogni caso convenuto che il massimo esborso a carico dell’Impresa, a titolo di mag- giorazione, non potrà superare l’importo complessivo di Euro 250.000 con questa o con altre polizze infortuni stipulate con l’Impresa e che l’applicazione della presente condizione rende inoperante, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente in po- lizza che, a qualsivoglia titolo, preveda una maggiorazione di capitale assicurato per il caso di Morte da infortunio.
La presente Condizione Particolare non si estende agli infortuni aeronautici di cui all’art. 3.6.
6.4 - Invalidità permanente dei minori
I capitali assicurati per i figli che risultassero minori al momento del sinistro, stabiliti così come indicato in polizza, si intendono modificati come segue:
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• il capitale per il caso di morte viene ridotto del 30%;
• il capitale per il caso di invalidità permanente viene aumentato del 30%.
6.5 - Indennità aggiuntiva per grandi invalidità
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini, come conseguenza di- retta ed esclusiva, una invalidità permanente accertata di grado superiore al 65% della totale, l’Impresa corrisponderà per un periodo massimo di tre annualità un’ulteriore indennità di importo annuo pari al 15% della somma per la quale l’infortunato risulta assicurato, con il limite di Euro 25.000 all’anno.
L’indennità aggiuntiva sarà erogata in rate semestrali posticipate. Il pagamento della prima rata sarà effettuato decorsi 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del sinistro.
L’indennità sarà corrisposta esclusivamente all’Assicurato in vita e non sarà trasmissi- bile agli eredi o ai beneficiari designati.
6.6 - Nucleo Familiare costituito dal solo Contraente valida per le forme garanzia “A”, “B” e “C”
A parziale modifica della voce di Glossario “Nucleo Familiare”, resta convenuto che per “Nucleo Familiare” si intende convenzionalmente il nucleo composto dal solo Con- traente, di età non superiore ai 75 anni per le forme di garanzia “A” e “B” e di età non superiore agli 80 anni per la forma di garanzia “C”, indipendentemente dall’effettiva composizione del nucleo familiare.
Quanto sopra, fermi restando la Forma di Garanzia prescelta e quanto previsto in ordine alle persone non assicurabili.
Al momento del sinistro l’Impresa calcolerà l’indennizzo sulla base dell’intero capitale assicurato.
6.7 - Estensione alle lesioni dei legamenti delle articolazioni
(condizione particolare operante qualora richiamata in polizza e pagato il rispettivo premio e se selezionata la garanzia “FRATTURA OSSEA” )
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
In caso di sinistro (indennizzabile a termini di polizza) che abbia procurato una lesione di 2° o 3° grado (circostanza che deve essere strumentalmente accertata) dei legamenti delle articolazioni, l’Impresa corrisponderà la metà dell’indennità assicurata per la garanzia “FRATTURA OSSEA” per una durata pari ai giorni di prognosi iniziale risultante dal verbale di pronto soccorso, dalla cartella clinica rilasciati dall’Istituto di Cura, con il massimo di 20 giorni.
DOCUMENTAZIONE SANITARIA E ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato o gli aventi diritto devono presentare copia integrale della documentazione radiologica, RNM e TAC, ecografia, artroscopia, del verbale di pronto soccorso, della cartella clinica rilasciata dall’Istituto di Cura.
L’Assicurato o gli aventi diritto sono in ogni caso tenuti agli adempimenti previsti dall’art. 7.1.
6.8 - Perdita anno scolastico
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti l’impossibilità a frequen- tare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico, L’Impresa corrisponde un’indennità pari a 2.000 Euro a copertura delle spese per il recupero dell’anno scolastico perso.
La presente garanzia opera per gli Assicurati di età non superiore ai 20 anni, che frequentano scuole di istruzione primaria e secondaria italiane o straniere, situate nel territorio della Repub- blica Italiana.
Il pagamento dell’indennità di cui sopra, sarà corrisposta qualora sia rilasciata dall’Autorità Scolastica specifica certificazione, da cui risulti che la perdita dell’anno scolastico è dovuta ad assenza dalle lezioni e previa attestazione, mediante documentazione sanitaria, che tali assen- ze siano diretta conseguenza dell’infortunio denunciato.
6.9 - Adeguamento abitazione e autovettura
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini all’Assicurato, come con- seguenza diretta ed esclusiva, una invalidità permanente accertata di grado superiore al 65% della totale e sia necessario far realizzare degli adattamenti alla sua casa e alla sua auto- vettura dovuti a garantire l’accessibilità e la visitabilità, l’Impresa rimborsa fino a € 7.500 per evento e per anno assicurativo le spese effettivamente sostenute per l’adattamento della casa ed € 2.500 per evento e per anno assicurativo per le spese effettivamente sostenute per l’adattamento dell’autovettura.
6.10 - Condizione particolare trasportati valida solamente per la forma di garanzia “D”
(valida solo per autovetture ad uso privato)
La garanzia si intende estesa ai trasportati del veicolo identificato in polizza, per le medesime garanzie e somme assicurate per il conducente, quest’ultime ripartite in parti uguali tra il nume- ro dei posti rilevabile dalla carta di circolazione del veicolo meno uno (quello del conducente).
La garanzia è operante soltanto se:
• il conducente sia persona munita di prescritta abilitazione;
• il trasporto venga effettuato in base al numero di posti previsti dalla carta di circolazione;
• il veicolo non venga adibito ad uso diverso da quello indicato dalla carta di circolazione;
• l’uso del veicolo avvenga con il consenso del Contraente o di chi ha diritto a disporne.
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6.11 - Adeguamento Garanzia
Le somme assicurate ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali degli indici dei “Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
• nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli ag- giornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
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• dalla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispet- to all’indice inizialmente adottato, o al suo equivalente, le somme assicurate ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
• l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio all’As- sicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora in conseguenza della variazione degli indici le somme assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà del Con- traente e dell’Impresa di rinunciare all’aggiornamento della polizza e le somme assicu- rate ed il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
Ferma restando la disciplina del rapporto in caso di raddoppio degli importi inizialmen- te stabiliti, di cui al comma precedente, si precisa che qualora la variazione dell’indice comporti il superamento del limite di:
• Euro 1.000.000 per il caso di “morte da infortunio”;
• Euro 1.000.000 per il caso di “invalidità permanente da infortunio”;
• Euro 350 per il caso di “diaria da ricovero da infortunio”;
• Euro 30.000 per il caso di “rimborso spese sanitarie da infortunio”;
l’adeguamento garanzia cesserà di essere operante, restando inteso che le somme assicurate ed il relativo premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
In caso di un eventuale ritardo o di interruzione nella pubblicazione degli indici, l’Impresa pro- porrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. Mancando l’accordo si procederà come per il caso di raddop- pio degli importi iniziali.
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
Il suddetto adeguamento non è mai operante per le garanzie Tutela Legale.
7 - Condizioni che regolano il Caso di Sinistro
7.1 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
La denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cau- se e conseguenze, corredata di certificato medico in originale e certificato anagrafico di stato di famiglia rilasciato da non più di un mese dalla data del sinistro, deve essere fatta alla Direzione dell’Impresa o all’Agenzia cui è assegnata la polizza nel termine di 5 giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato/Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l’infortunio, l’Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente l’Impresa sul decorso delle lesioni.
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa soprav- venga durante il periodo di cura, deve esserne dato avviso all’Impresa, nei termini di cui sopra, mediante telegramma o lettera raccomandata.
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono acconsentire alla visita di medici dell’Impresa ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati sono a carico dell’Assicurato.
7.2 - Controversie e arbitrato irrituale
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conse- guenze attribuibili all’infortunio, le parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente/Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e re- munera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni for- malità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vinco- lanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
7.3 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito, con moneta legalmente in corso al momento del sinistro, presso la sede dell’Impresa o dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell’interessato.
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Nel caso in cui il rischio relativo alla polizza sia ripartito per quote fra più Imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.
7.4 - Cumulo di indennizzi
Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde ai bene- ficiari designati o, in difetto, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennizzo pagato e quello da corrispondere per il caso morte, ove questo sia superiore; non chiede il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmis- sibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testa- mentaria o legittima, fatta eccezione per l’indennità prevista dall’art. 6.5.
7.5 - Morte presunta
L’Impresa indennizza il capitale previsto per il caso di morte anche qualora l’Assicurato scom- paia quando si trovi su un mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo - per il cui uso o guida la garanzia risulti operante - e si presuma che sia avvenuto il decesso con- seguente a caduta (oppure arenamento, affondamento o naufragio) del mezzo di trasporto.
In questi casi l’indennizzo ai beneficiari avverrà:
• trascorsi almeno 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile;
• sempreché nel frattempo non siano emersi elementi tali da rendere non indennizzabile l’infortunio.
Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, l’Impresa avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata.
ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
A restituzione avvenuta dell’intera somma liquidata, da parte dei beneficiari o per loro conto dall’Assicurato, l’Assicurato medesimo potrà fare valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente riportata nell’evento di cui sopra
Allegato1 - Tabella INAIL - INDUSTRIA
Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente
DESCRIZIONE | PERCENTUALE |
Sordità completa di un orecchio | 15 |
Sordità completa bilaterale | 60 |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 |
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa Tabella)
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva
VISUS PERDUTO | VISUS RESIDUO | INDENNIZZO DELL'OCCHIO CON ACUTEZZA VISIVA MINORE (OCCHIO PEGGIORE) | INDENNIZZO DELL'OCCHIO CON ACUTEZZA VISIVA MAGGIORE (OCCHIO MIGLIORE) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 60% |
NOTE
1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettua- te in ciascun occhio.
2) La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.
4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5) In caso di afachia monolaterale:
a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
b) con visus corretto di 7/10 18%
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c) con visus corretto di 6/10 21%
d) con visus corretto di 5/10 24%
e) con visus corretto di 4/10 28%
f) con visus corretto di 3/10 32%
g) con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiun- gendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
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A L L E G A T O
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DESCRIZIONE | PERCENTUALE |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 30 |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40 |
Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore | 85 80 |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75 |
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 |
Perdita totale del pollice | 28 |
Perdita totale dell'indice | 15 |
Perdita totale del medio | 12 |
Perdita totale dell'anulare | 8 |
Perdita totale del mignolo | 12 |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 7 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 |
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3 |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 |
Perdita delle due ultime falangi dell'indice | 11 |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8 |
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare | 6 |
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8 |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 30 35 45 25 |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55 |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 40 45 55 35 |
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18 |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione | 22 25 35 |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applica- zione di un apparecchio di protesi | 80 |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 |
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ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA
DESCRIZIONE | PERCENTUALE |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65 |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55 |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16 |
Perdita totale del solo alluce | 7 |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3 |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
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