Contract
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER GLI ANNI 2018/2019/2020.
L’anno ………………, il giorno …………del mese di……………., negli Uffici di ASPES Spa, avente xxxx xxxxxx xx Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00;
TRA
ASPES SPA (C.F.: 01423690419), rappresentata dal Presidente Xxxx Xxxxx, qui agente in tale sua qualità e veste, in rappresentanza e nell’interesse esclusivo della stessa,
E
Il/La Sig./Sig.ra ……………………………………….……………….., nato/a a ,
il giorno………………..………………., residente a……………………………………..(………..) in Via ,
C.F.………. ……………………….….P IVA in qualità di libero professionista,
abilitato da…………………………………….in data………………………………..allo svolgimento delle attività di cui all’art. 31 della legge 10/1991 e s.m.i. ed al d.lgs. 192/2005 e s.m.i. con attestato n…………………., domiciliato in ,
Via…………………………….n………
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E COMPITI DELL’ISPETTORE
L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione del servizio di ispezione degli impianti termici per gli anni 2018-19-20. L’ispettore è tenuto ad effettuare le ispezioni, sul numero degli impianti assegnati, sino alla concorrenza dell’importo massimo stabilito all’art. 4 per ogni anno solare, sugli impianti termici ad uso civile, mediante l’utilizzo di adeguati ed idonei sistemi automatici di misura. Prima dell’avvio delle operazioni di ispezione l’ispettore deve presentare ad ASPES spa contestualmente alla stipula contrattuale gli attestati di taratura della strumentazione adoperata, che deve essere revisionata obbligatoriamente almeno ogni anno a cura dello stesso ispettore.
Nello specifico il servizio di ispezione consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
• verifica dell’attendibilità dei dati relativi ai soggetti individuati nell’elenco assegnato delle ispezioni da eseguire (anagrafica, indirizzi, civici, ecc.) e loro eventuale modifica sul CURMIT da comunicare a d A SP E S s p a all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. Poiché il controllo dei dati anagrafici fatto nei comuni risulta essere molto spesso solo indicativo è necessario fare anche verifiche puntuali in loco;
• gestione della pianificazione e programmazione degli appuntamenti dopo invio della spedizione degli avvisi di ispezione eseguita da ASPES e conseguentemente assegnati all’ispettore;
• modifica della programmazione delle uscite e fissazione di una nuova data di ispezione in caso di impedimento comunicato da parte dell’utente nel giorno fissato per il controllo;
• valutazione delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà presentate dall’utente atte a dimostrare l’esclusione del proprio impianto dai controlli e conseguente aggiornamento dei dati di impianto sul CURMIT;
• annullamento dell’ispezione (conseguente alla presenza di impianti non soggetti ad ispezione, ecc.) previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata all’avviso di ispezione fatta firmare al responsabile
dell’impianto e controfirmata dallo stesso ispettore la motivazione dell’annullamento deve essere registrata anche sul CURMIT, selezionandola dal menù disponibile. Inoltre qualora l’impianto non rientri nella definizione di Impianto Termico va reso sul CURMIT in stato NON ATTIVO;
• effettuazione della visita nel giorno e ora indicati nell’avviso di ispezione, esibendo il cartellino di riconoscimento fornito da ASPES, anche nel caso ciò non venga espressamente richiesto dal responsabile d’impianto;
• costante reperibilità e raggiungibilità telefonica negli orari di servizio su 5gg settimana (8,00-13,00: 14,00-19,00) e in special modo nei giorni in cui sono pianificate le ispezioni, con obbligo di ricontattare gli utenti. Le reiterate segnalazioni da parte degli utenti, sulla mancata disponibilità o sulla ripetuta impossibilità di contattare l'ispettore verranno considerate, ai sensi dell'Art. 12 del presente contratto, mancanze tali da dare origine alla risoluzione dello stesso;
• l’organizzazione dell’attività ispettiva nella fascia di orario di servizio in cui l’ispettore dovrà essere reperibile telefonicamente (o richiamare utente ) è definita in prima stesura dall’invio delle comunicazioni di ASPES ai responsabili impianto in modo tale che non venga effettuato un numero giornaliero di visite superiore a 8 (otto - corrispondenti a 8 codici impianto e al massimo 10 ispezioni o rapporti); non saranno accettate, né pertanto retribuite, ispezioni al di fuori di tale numero, se non per documentati e comprovati motivi e cause non prevedibili al momento della pianificazione dell'ispezione;
• verifica della presenza e corretta compilazione del libretto di impianto come previsto dal D.M. 10/02/2014 e legge regionale 19/.2015, ssmmi
1. Le ispezioni verranno assegnate in tranche di 15gg e/o mensili e/o bimestrali. I rapporti ispettivi andranno compilati e caricati sul CURMIT in tempo reale o al massimo entro 5gg dall’effettuazione dell’ispezione, fermo restando l’obbligo di chiudere tutte le ispezioni assegnate nel mese precedente entro i primi 10gg del mese successivo nonché la consegna di tutti i moduli cartacei. Il mancato rispetto avvierà l’applicazione delle penali.
• svolgimento delle prove di combustione e misurazione del rendimento di combustione secondo le modalità e con la strumentazione riportate dalla norma UNI 10389;
• misurazione del tiraggio della canna fumaria mediante l’utilizzo di un deprimometro conforme alla norma UNI 10845, avente precisione non inferiore di ± 0,5 Pascal e risoluzione 0,1 Pascal;
• effettuazione della misurazione della temperatura ambiente, su richiesta dell’utenza, con la strumentazione e la metodologia previste dalla norma UNI 5364;
• controllo dell’effettivo stato di manutenzione ed esercizio dell’impianto termico vedi L.R. 19/2015;
• prestazione gratuita di informazioni agli utenti che ne facciano richiesta sulle procedure di controllo degli impianti termici nonché rilascio della documentazione necessaria per le attività di messa a norma con pre-compilazione in loco dei bollettini, dati tecnici e quant’altro ove richiesto o ritenuto necessario;
• completa e corretta compilazione dei Rapporti di Ispezione, secondo il modello informatico predisposto da Regione Marche e redazione , sui quali viene registrato il risultato della verifica, inserimento degli stessi nel CURMIT e loro consegna con le modalità ed i tempi indicati nelle allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici”. La compilazione dovrà rispettare le indicazioni contenute nel manuale di compilazione rapporto di ispezione per generatori di calore a combustione scaricabile dal CURIT;
• rettifica dei dati degli impianti presenti sul CURIT che differiscano con quanto riscontrato in sede di ispezione (ad esempio: indirizzi di ubicazione, anagrafica soggetti, dati tecnici generatore, verifica della registrazione nel CURIT della ditta di manutenzione/installazione, ecc.) ed eventuale bonifica di quelli che risultassero inseriti più volte con le modalità indicate nelle allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici” ”. Qualora sul CURIT la funzione di Bonifica non sia attiva gli impianti inseriti piu’ volte vanno posti in stato NON ATTIVO;
• segnalazione agli enti competenti (Comune, Gestori gas , ecc.) in caso di ispezioni su impianti ritenuti pericolosi o potenzialmente pericolosi con le modalità ed i tempi indicati nelle allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici”;
• consegna dei rapporti ispettivi, con le modalità ed i tempi indicati nelle allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici”, agli enti competenti (Comune, gestori rete gas , ecc.) in caso di ispezioni su impianti non rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza ma non qualificabili come impianti pericolosi o potenzialmente pericolosi;
• segnalazione alla Provincia dei casi di contestazione dell’ispezione, ovvero di rifiuto opposto alla richiesta di fissare un appuntamento, di assenza dell’utente all’appuntamento o di rifiuto opposto all’ispettore nel giorno fissato per la visita ispettiva con le modalità indicate nelle allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici”;
• registrazione di eventuali non conformità riguardanti le norme in materia di sicurezza nel verbale cartaceo con il corrispondente codice ed inserimento delle stesse anche nel CURMIT sotto la voce “Anomalie” riportata nella parte finale del verbale, utilizzando i tasti per la scelta “menù a tendina”;
• controllo dei rapporti di manutenzione annessi in copia al libretto di caldaia o di centrale.
ART. 2 – COMPITI DI ASPES
ASPES, onde consentire l’esecuzione del servizio ispettivo fornirà o mette a disposizione dal portale del CURMIT all’ispettore:
• l’elenco degli utenti presso i quali dovranno essere effettuate le ispezioni. Ulteriori ispezioni saranno assegnate solo ed esclusivamente a fronte di precise, puntuali e comprovate giustificazioni fermo restando che prima dell’assegnazione dei nuovi impianti dovrà essere inviato via mail all’indirizzo
xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx un file con gli impianti che non possono essere ispezionati e la relativa motivazione, che dovrà essere indicata anche sul CURMIT negli appositi spazi.
• la modulistica necessaria all’attività ispettiva: avvisi di ispezione, dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio, rapporti di ispezione, schema di rendicontazione, ecc;
• il tesserino di riconoscimento che dovrà essere esibito al responsabile dell’impianto in occasione delle operazioni di controllo e che dovrà essere restituito ad ASPES spa alla scadenza del contratto.
ART. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento del servizio di ispezione si riferisce alle annualità 2018/2019/2020 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto sino al 31/12/2020.
ART. 4 – COMPENSI
L’importo massimo riconoscibile a fronte delle prestazioni derivanti dal presente contratto risulta pari € 39.900,00 più IVA al 22% ed oneri previdenziali ed assicurativi.
La scelta degli impianti da sottoporre ad ispezione è di competenza esclusiva di ASPES spa.
Il compenso all’ispettore è differenziato in funzione della potenza termica dell’impianto e delle casistiche come da avviso.
ART. 5 – PAGAMENTI
I compensi di cui all’articolo 4 verranno corrisposti per ogni controllo effettuato in conformità alla normativa vigente, alle prescrizioni di cui al presente contratto ed a fronte della regolare caricamento dei rapporti di prova, corretti e completi, del corretto inserimento/aggiornamento/bonifica dei dati contenuti nel Catasto Unico Impianti Termici (CURMIT) nonché della documentazione rilasciata e o inviata al responsabile impianto secondo i comma 12, 13, 14,dell’art. 8 della L.R 19/2015, alla quale per ogni impianto saranno allegati gli scontrini delle prove di combustione quando effettuate. L’ispettore provvederà all’emissione delle fatture con cadenza bimestrale e con importo riferito alle ispezioni svoltesi nel bimestre di riferimento.
Il termine di pagamento è di 60 giorni dffm previo controllo preliminare della corrispondenza del dovuto a quanto effettuato ed acquisizione della documentazione attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dei dipendenti.
Si ricorda che con il decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
1. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
.
Si precisa, che ASPES spa non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG
Si ricorda infine che sulle fatture dovranno anche essere riportati:
i dati riassuntivi degli impianti verificati, secondo quanto sotto indicato:
- totale impianti verificati n………. dal…………..al , di cui:
Potenza Impianto | Quantità | Analisi di combustione non effettuata |
< 35 KW | ||
da 35 a 50 KW | ||
da 50,1 a 116,3 KW | ||
da 116,4 a 350 KW | ||
> 350 KW | ||
Ecc……vedi avviso |
La Provincia non corrisponderà alcun compenso nei seguenti casi:
• ispezioni su impianti “disattivati” ;
• ispezioni su impianti che non rientrano nell’ambito di applicazione della deliberazione della L.R. 19/2015;
• mancata consegna del rapporto ispettivo;
•
• consegna della documentazione (rapporti ispettivi, fatture ecc ) con modalità diverse da quelle indicate nelle
allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici”;
• ispezioni i cui rapporti di prova risultino privi di uno dei seguenti elementi:
1) NOME E COGNOME DELL’ISPETTORE;
2) FIRMADELL’ISPETTORE;
3) FIRMA DELL’UTENTE O DI UN SUO DELEGATO (la delega sottoscritta in originale, con allegata copia di documento di identità del delegante, deve essere consegnata unitamente al verbale);
4) DATI ANAGRAFICI COMPLETI DEL RESPONSABILE IMPIANTO;
5) DATASVOLGIMENTO ISPEZIONE;
6) RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (fatti salvi i casi, adeguatamente giustificati, in cui vengano ravvisate cause ostative di forza maggiore).
ART. 6 – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
A norma dell’art. 3, comma 1 e 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico, di cui trattasi, l’ispettore dovrà utilizzare un conto corrente bancario accesi presso banche e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare ad ASPES gli estremi identificativi del conto correntie di cui sopra compilando il modulo “fornitore” all’atto della firma contrattuale e notificando sempre IBAN su fattura, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al menzionato art. 3 della L. 13.08.2010
ART. 7 – RENDICONTAZIONE DELLE ISPEZIONI
L’ispettore fornirà con cadenza mensile ad ASPES un resoconto sull’attività di controllo degli impianti termici, con indicazioni di sintesi (numero dei controlli effettuati, ecc.) e di dettaglio (esiti dei controlli sugli impianti, ecc.): il tutto informatizzato e conforme al fac-simile denominato “Report di riepilogo ispezioni” che sarà predisposto da ASPES.
La Provincia si riserva in ogni momento, con i mezzi che riterrà più opportuni, il controllo sulle modalità di attuazione del servizio prestato dagli ispettori.
ART. 8 – NOTE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI
I dettagli operativi da osservare obbligatoriamente nello svolgimento dell’attività di ispezione sono contenuti nelle allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici”, precisando che le stesse potranno subire eventuali variazioni nel corso dell’affidamento, a seguito di intervenute modifiche normative.
ART. 9 – RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI
ASPES spa affida il servizio all’ispettore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le leggi ed i regolamenti specifici concernenti la materia nonché di quanto contenuto sia nel presente contratto sia nelle allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici”.
L’Ispettore è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto prodotto nel corso delle ispezioni o per cause riconducibili alle stesse, che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni prodotti.
A tal fine l’Ispettore deve stipulare o aver stipulato polizza di assicurazione per danni a terzi con almeno i seguenti massimali:
- per sinistro€ 1.500.000,00
- per persona danneggiata € 1.500.000,00
- per danni a cose € 1.500.000,00
È fatto obbligo all’Ispettore di trasmettere all’Ufficio Impianti Termici ASPES copia della polizza assicurativa entro e non oltre un mese dalla stipula del presente accordo e comunque prima che siano iniziate le ispezioni. In caso di scadenza della suddetta polizza l’Ispettore non potrà in nessun modo effettuare l’attività di ispezione oggetto del presente Disciplinare, ritenendo la Provincia sollevata da qualsiasi responsabilità connessa all’effettuazione dell’attività senza la prevista copertura assicurativa.
Il presente Disciplinare si risolve automaticamente in caso di ritardo nella trasmissione della polizza assicurativa o se l’Ispettore procede ad una ispezione con la polizza scaduta.
L’Ispettore esonera conseguentemente la Provincia da ogni responsabilità civile ed amministrativa per infortuni o danni che si dovessero verificare in dipendenza delle ispezioni, qualunque ne sia la natura o la causa, rimanendo inteso che, com’è a carico dell’Ispettore ogni provvedimento e cura per evitare i danni, così sarà pure unicamente a carico dell’Ispettore il loro completo risarcimento nel caso in cui gli stessi si verifichino.
L’Ispettore è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivanti ai Responsabili degli impianti od a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati, sia essa imputabile allo Stesso che a cattivo funzionamento delle apparecchiature utilizzate.
ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAFFIDAMENTO
Sono vietate la cessione del contratto ed il sub - affidamento del servizio di ispezione.
ART. 11 - PENALITA’
In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui agli articoli precedenti o di mancata osservanza del programma d’intervento assegnato, ASPES spa provvede al pagamento dei controlli effettuati fino a quel momento, riservandosi la facoltà di revocare il presente contratto e/o di procedere all’assegnazione ad altri ispettori delle restanti verifiche ad esso assegnate.
Inoltre le comprovate inadempienze nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto, da parte dell’ispettore, saranno oggetto di penale sotto forma di riduzione del compenso corrisposto.
Le penali previste vengono quantificate come segue:
• errata compilazione del rapporto ispettivo: verrà applicata una penale pari al 50% del compenso dovuto per l’ispezione stessa;
• incompleta compilazione del rapporto ispettivo: verrà applicata una penale, di € 30,00;
• errato inserimento del rapporto ispettivo sul CURMIT: verrà applicata una penale pari al 50% del compenso dovuto per l’ispezione stessa;
• incompleto inserimento del rapporto ispettivo sul CURMIT: verrà applicata una penale variabile, di € 30,00.
• mancata bonifica degli impianti assegnati dopo effettuazione delle ispezioni: verrà applicata una penale pari a € 30,00 per ogni impianto non bonificato;
• mancato aggiornamento sul CURMIT, al termine dell’ispezione, dei dati inerenti l’impianto: (ad esempio: indirizzi di ubicazione, anagrafica soggetti, dati tecnici generatore) verrà applicata una penale pari a € 20,00 per ogni impianto non aggiornato;
• ritardo nella comunicazione (da rendersi entro 24 ore) relativa ad impianti pericolosi per i quali si diffida dall’utilizzo: verrà applicata una penale pari a € 150,00 per ogni impianto non segnalato con comunicazione nelle 24 ore;
• ritardo nella consegna telematica dei rapporti ispettivi: verrà applicata una penale pari a € 40,00 per ogni rapporto di prova consegnato in ritardo nei 5gg dalla data di ispezione; si ricorda la parte cartacea entro il mese successivo alla dta dell’ispezione.
• grave ed ingiustificato ritardo da parte dell’ispettore all’appuntamento prefissato, accertato comportamento scorretto nei confronti degli utenti o indisciplina durante lo svolgimento delle proprie mansioni: verrà applicata una penale pari al 100% del compenso dovuto per gli impianti di cui trattasi. In questi casi l’ispettore potrà argomentare con una e_mail, da inviare all’indirizzo e xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, indicando le opportune motivazioni.
• Difformità tra la data dello scontrino della prova fumi e la data del controllo: verrà applicata una penale pari al 50% del compenso dovuto per ogni rapporto ispettivo riportante tale difformità. Nel caso tale difformità venisse reiterata si procederà alla risoluzione del contratto.
L’ispettore è tenuto ad un comportamento decoroso ed irreprensibile, anche a tutela e salvaguardia dell’immagine di Aspes.
La penali verranno dedotta dalla prima fattura in scadenza;.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza via pec o altro mezzo.
Le eventuali giustificazioni dell’ispettore saranno valutate e si deciderà sull’accoglimento o il rigetto delle stesse entro 30 giorni. ASPES spa, qualora rilevi un comportamento non conforme a quanto prescritto, trasmetterà all’ispettore la contestazione e quest’ultimo provvederà ad adeguare la fattura tenendo conto delle penali. Le fatture non adeguate non saranno pagate.
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, anche per una sola delle seguenti cause:
1. riscontro di gravi vizi (reiterata mancanza di reperibilità, compilazione di rapporti errati, errato utilizzo del CURMIT
per l’inserimento dei rapporti di ispezione, mancato inserimento delle prove fumi e mancato aggiornamento dei dati, ecc...);
2. esecuzione del servizio in modo difforme alle prescrizioni del presente contratto (mancata esecuzione in ogni bimestre del 50% delle ispezioni assegnate) ispezioni giornaliere superiori a 10, ecc..;
3. applicazioni penali per un importo complessivo pari al 10% dell’importo contrattuale;
4. mancata assunzione del servizio ;
5. abituale deficienza o negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso;
6. arbitrario abbandono del servizio da parte dell’incaricato ;
7. situazione di frode o stato di insolvenza;
- mancato utilizzo di strumenti atti a consentire la piena tracciabilità finanziaria;
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- altri inadempimenti previsti dal Codice Civile.
ART. 13 – FORO COMPETENTE
Tutte le eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità o all’efficacia del presente contratto sono deferite alla competenza del Foro di Pesaro.
ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, spese di bollo incluse, sono a carico dell’incaricato. Sono a carico del richiedente le spese per registrazione in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 7 [v. relativa tariffa: parte seconda, art. 1 lett. b) del DPR n. 131/1986.]
ART. 15 – RISERVATEZZA DEI DATI
Gli elenchi forniti nonché gli indirizzi, i nominativi ed i dati derivanti dai controlli resteranno di unica ed esclusiva proprietà di ASPES spa.
L’incaricato si impegna altresì a non trasmettere ad alcuno le informazioni ottenute nello svolgimento del presente incarico, fatti salvi gli usi previsti dalla deliberazione della Regione Lombardia n. X/3965 del 31/07/2015.
ART. 16 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’incaricato verrà designato responsabile del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/03 e s.m.i.
ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente richiamato dal presente contratto, si rimanda alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente Pesaro,
IL Presidente L’INCARICATO
(Xxxx Xxxxx)
NOTE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI SITI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA DI ASPES SPA
ANNUALITA 2018 – 2019 - 2020
1. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ISPEZIONI
1.1. Programmazione calendario ispezioni
Una volta assegnati da ASPES l’elenco degli impianti, l’ispettore dovrà collegarsi al portale del CURMIT di Pesaro utilizzando il proprio User e la propria Password (forniti da ASPES)
L’ispettore dovrà verificare in sede di ispezione o preventivamente l’attendibilità dei dati relativi ai soggetti individuati nell’elenco assegnato delle ispezioni da eseguire (anagrafica, indirizzi, civici ecc.) ed eventualmente modificare tali dati sul CURMIT una volta eseguita l’ispezione o comunque, se non sarà possibile effettuarla, in base alle informazioni riscontrate “sul campo”. In ogni caso ASPES, relativamente agli impianti assegnati, potrà richiedere di eseguire accertamenti e verifiche mirate. E’ compito quindi dell’ispettore coordinarsi con l’ufficio preposto al fine di ridurre e rendere il più efficiente ed efficace possibile l’attività “in campo”.
Nel testo della lettera di Xxxxxx di ispezione sarà sempre indicato il numero di cellulare dell’ispettore e la sua email al fine di permettere all’utente di chiedere informazioni nonché per concordare una eventuale modifica del giorno e dell’ora dell’appuntamento. Resta compito dell’ispettore rendersi disponibile e reperibile telefonicamente negli orari “di servizio” già richiamati e rispondere tempestivamente alle email degli utenti (responsabili di impianto)
1.2. Caso Utente assente e/o di rifiuto dell’ispezione
Nel caso in cui un utente non sia reperibile nel giorno e nell’orario previsto dalla programmazione, senza che lo stesso ne abbia dato preavviso, l’ispettore provvederà a depositare in casella il modulo “Avviso di mancata ispezione” debitamente compilato con l’indicazione della nuova data dell’appuntamento che non sarà prima di 15gg, salvo precisa richiesta dell’utente.
L’ispettore chiarirà che, in caso di xxxxxxx, procederà a informare dell’accaduto il Comune di Pesaro che a sua volta informerà l’Azienda distributrice di gas combustibile che rifornisce l’impianto in questione, richiedendo la momentanea sospensione dell’erogazione del gas ex art. 16, comma 6, del d.lgs. 164/2000 e s.m.i. (impianto pericoloso) fino a messa in sicurezza dell’impianto e ad ispezione avvenuta.
1.3. Effettuazione delle ispezioni
Le ispezioni devono essere effettuate nel pieno rispetto della sicurezza propria e dell’utente e senza causare guasti o malfunzionamento all’impianto. Nel caso in cui l’Ispettore durante l’ispezione arrechi danni all’impianto dell’utente, ne risponderà personalmente.
L’ispezione non sarà effettuata se non è presente il Responsabile dell’impianto o l’eventuale terzo responsabile; in ogni caso la persona, espressamente delegata, dovrà essere maggiorenne.
L’ispezione non sarà effettuata se il Responsabile d’Impianto o eventuale Terzo Responsabile non avranno provveduto preventivamente al pagamento di quanto dovuto per l’ispezione. In questo caso fornirà tutte le informazioni necessarie al pagamento e al nuovo appuntamento con la pre-compilazione di moduli se necessario.
In caso di rifiuto del Responsabile dell’impianto o suo delegato (maggiorenne) di sottoscrivere il rapporto di prova, l’ispettore annota la circostanza sul rapporto che comunque, in copia è consegnato all’interessato.
1.4. Caso di impianto non presente sul CURMIT
Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti rientranti nelle tipologie di cui all’art.6 Legge 19/2015 e mai denunciati, l’ispettore ne prende nota. Il responsabile dell’impianto opportunamente informato delle procedure dall’ispettore, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procede alla regolarizzazione entro trenta giorni, provvedendo ad aggiornare il Catasto unico regionale.
1.5. Caso di impianto disattivato
Ai sensi della L. Regionale n. 19/2015 sono da intendersi impianti disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico o il generatore non può funzionare e quelli non collegati a una fonte di energia
Se durante l’ispezione si rileva che un impianto è stato disattivato senza che l’utente abbia provveduto a inviare la dichiarazione o l’abbia inviata oltre i termini previsti. L’ispettore ne prende nota nel Rapporto di prova e rilascia al responsabile impianto la seguente documentazione:
- Dichiarazione disattivazione dell’impianto termico;
- Bollettino postale di € 30,00;
Sarà cura dell’ispettore spiegare al responsabile impianto come compilare e cosa allegare alla dichiarazione; ovvero:
- Copia documento d’identità;
- Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall’impresa (manutentore/Istallatore) che lo ha effettuato
Oppure
- Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il contatore.
Tale documentazione dovrà essere presentata negli Uffici ASPES Spa entro 30gg.
L’ispettore fornisce la documentazione di cui sopra e dà dettagliate informazioni e la pre-compila , se necessario o richiesto dal responsabile di impianto, nelle sue parti tecniche
1.6. Caso di generatore sostituito
Se durante l’ispezione si rileva che un generatore è stato sostituito senza che l’utente abbia provveduto a inviare la dichiarazione, l’ispettore ne prende nota nel Rapporto di prova e rilascia al responsabile impianto la seguente documentazione:
- Modello di Comunicazione sostituzione del generatore di calore;
Sarà cura dell’ispettore spiegare al responsabile impianto come compilare e cosa allegare alla dichiarazione; ovvero:
- Copia documento d’identità;
- RCEE/DAM di prima accensione;
- Dichiarazione di Conformità Impianto;
- Scheda Identificativa Impianto.
Tale documentazione dovrà essere presentata negli Uffici ASPES Spa entro 30gg.
L’ispettore fornisce la documentazione di cui sopra e dà dettagliate informazioni e la pre-compila , se necessario o richiesto dal responsabile di impianto, nelle sue parti tecniche
2. Esito ispezioni: casistica
In tutti i casi in cui l’ispezione venga eseguita l’ispettore dovrà inserire nel CURMIT il Rapporto di prova conformemente alle disposizioni normative ed operative del Catasto, A seconda dell’esito delle ispezioni possono verificarsi casi particolari che ogni ispettore è tenuto a gestire come di seguito indicato.
• 2.1 Mancata Analisi di combustione
Nel caso in cui, in sede di ispezione, non sia possibile per cause di forza maggiore, effettuare l’analisi di combustione, l’ispettore dovrà riportare nel rapporto di prova al punto 10 la dicitura: “Analisi di combustione non effettuata per…………..”, giustificando nel dettaglio le motivazioni oggettive, di forza maggiore, della mancata analisi.
Ad ogni rapporto di prova deve obbligatoriamente essere allegata la documentazione (“striscia”) emessa dallo strumento utilizzato per l’analisi di rendimento, in assenza della quale l’ispezione verrà retribuita con gli importi indicati alla lettera
a) dell’art. 4 decurtati del 40%;
In caso di mancanza di analisi di combustione non adeguatamente giustificata, il rapporto di prova non sarà considerato valido e l’ispezione non sarà retribuita (v. art. 5 del contratto).
Si considerano motivazioni giustificate per la mancata analisi, a titolo di esempio, l’assenza del foro di prelievo dei fumi o la collocazione in quota del generatore, senza possibilità per l’ispettore di raggiungerlo in condizioni di sicurezza.
L’esito dell’ispezione viene in ogni caso inserito nel CURMIT
L’ispettore fornisce la documentazione di cui sopra e dà dettagliate informazioni e la pre-compila , se necessario o richiesto dal responsabile di impianto, nelle sue parti tecniche
• 2.2 Impianti pericolosi
Gli impianti pericolosi sono quelli in cui vi siano condizioni di immediato pericolo per l’incolumità e la salute delle persone e con elevata probabilità di incidente grave al perdurare delle condizioni riscontrate.
Se durante l’ispezione si dovessero riscontrare situazioni di pericolo immediato, l’ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell’impianto e informa ASPES e il Comune di Pesaro. La riattivazione dell’impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma e il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008. Una copia della dichiarazione di conformità insieme al modello previsto da Legge Regionale 19/2015 “Dichiarazione di avvenuto adeguamento di Impianto termico” dovrà pervenire anche ad ASPES.
Si rimanda alla Tabella 1 allegata, rientrano in questa casistica tutti gli impianti con anomalia ROSSA O ARANCIONE - PERICOLOSITA’ ALTISSIMA E PERICOLOSITA’ ALTA -.
La procedura da mettere immediatamente in azione:
- Chiusura della valvola del gas; (se possibile)
- Immediata comunicazione di avvio della procedura per sospensione della fornitura gas a Comune di Pesaro e pec; ( xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx xxx.xx Xxx. Xxxxxxxxxx ) e agli Uffici ASPES via mail e telefono ( xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, x.xxxxx@xxxxx.xx, 0721372499)
- Segnalazione di tutte le prescrizioni nel Rapporto di prova al punto 11 rilasciandone copia al responsabile impianto.
• 2.3 Impianti con anomalie
Qualora nel corso dei controlli si rilevino altre anomalie o difformità e, non si tratti di impianti pericolosi (punto 2.2). Si rimanda alla Tabella 1 allegata – PERICOLOSITA’ MEDIA; PERICOLOSITA’ BASSA E PERICOLOSITA’ ASSENTE-
L’ispettore procederà come di seguito:
- Segnalazione di tutte le anomalia al punto 10 del Rapporto di prova;
- Consegna del modello di “Dichiarazione di avvenuto adeguamento” con relative spiegazioni di compilazione e di tempistiche (60gg) per la presentazione di tale documentazione agli Uffici ASPES; specificando che in caso di mancato invio di tale documentazione o il mancato rispetto dei termini di consegna comporterà per l’utente un’ulteriore ispezione con addebito.
Nel caso in cui durante l’ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall’Allegato B del d.p.r. 74/2013, questo, entro quindici giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l’esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all’art.4, comma 6, lettera e) del d.p.r. 74/2013. Il responsabile dell’impianto, entro cinque giorni dall’effettuazione dell’intervento di manutenzione, invia ad ASPES Spa la dichiarazione di avvenuto adeguamento.
L’ispettore procederà come di seguito:
- Segnalazione dell’anomalia al punto 10 del Rapporto di prova;
- Consegna del modello di “Dichiarazione di avvenuto adeguamento” con relative spiegazioni di compilazione e di tempistiche (15gg per adeguamento) e 5 gg. dall’adeguamento per la presentazione di tale documentazione agli Uffici ASPES; specificando che in caso di mancato invio di tale documentazione o il mancato rispetto dei termini di consegna comporterà per l’utente un’ulteriore ispezione con addebito.
Se il Responsabile impianto intende Disattivare il generatore, si rimanda alla documentazione da presentare come da punto 1.5.
3. COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI ISPEZIONE – Procedura
Qualora l’ispettore ritenga di non compilare determinate parti del rapporto di prova, dovrà specificarne il motivo sul rapporto di prova stesso o in foglio allegato e sottoscritto, eventualmente anche cumulativo per più rapporti, consapevole che qualora le motivazioni non vengano ritenute adeguate verranno applicate da ASPES spa le penali previste dall’art. 11 del contratto, fatta salva anche la possibilità che l’ispezione non venga retribuita (vedi art. 5 del contratto).
4. INSERIMENTO DEI RAPPORTI DI PROVA A CURMIT
I rapporti di prova compilati e sottoscritti in sede di ispezione devono essere inseriti nel CURMIT, a cura dell’ispettore, entro 5gg successivi a quello in cui viene effettuata l’ispezione. Il caricamento dei dati deve avvenire secondo i manuali operativi messi a disposizione sul portale del CURMIT, con tutti gli accorgimenti indicati nel contratto e nelle presenti Note Operative, al fine di allineare il contenuto dei dati accatastati con la realtà dei fatti riscontrati e con le informazioni ottenute in sede di ispezione.
5. MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA DEI RAPPORTI DI PROVA
La consegna a d A SP E S S p a dei Rapporti di Prova deve avvenire con cadenza mensile a partire dalla data di inizio delle ispezioni.
I verbali devono essere ordinati in ordine crescente per numero e di rapporto separando quelli riportanti le anomalie in materia di sicurezza da quelli riportanti le sole anomalie. In caso di centrale termica con più generatori, i “secondi fogli” relativi ai generatori aggiuntivi devono essere inseriti all’interno del rapporto di prova relativo al primo generatore. Ad ogni consegna di verbali deve essere allegata la stampa della distinta di inserimento sul CURMIT, in duplice copia, una delle quali sarà restituita all’ispettore con timbro di ricevuta dell’Ente.