VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
In Roma, il
tra
- Intesa Sanpaolo S.p.A.
- Dexia Crediop S.p.A.
e
- le Segreterie degli Organi di Coordinamento Dircredito-FD, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, UGL Credito e Uilca di Intesa Sanpaolo
- le Rappresentanze Sindacali Aziendali Dircredito-FD, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub e Uil C.A. di Dexia Crediop
premesso che
- a seguito della fusione per incorporazione del Crediop - Credito per le Imprese e le Opere Pubbliche S.p.A. - nell’Istituto Bancario San Paolo di Torino ed al successivo conferimento di ramo d’azienda alla nuova società denominata Crediop S.p.A., con le intese intercorse in data 7.2.1996 si è regolata anche la materia della previdenza complementare aziendale dei due regimi preesistenti nel Crediop;
- fermo quanto stabilito dall’accordo 7.2.1996, con accordo 24.7 - 1.8.1996 le Aziende e le rispettive XX.XX. aziendali hanno approvato gli Statuti - tutt’ora vigenti - del “Fondo pensione per il personale ex Crediop assunto sino al 30 settembre 1989” (per brevità “Fondo ante” o “Fondo A”) in regime di prestazione definita e del “Fondo pensione per il personale ex Crediop assunto dal 1° ottobre 1989” (per brevità “Fondo post” o “Fondo B”) in regime di contribuzione definita;
- fin dal 1999, in occasione della cessione di Crediop S.p.A. a Dexia Project & Public Finance International Bank S.A., le Aziende hanno previsto la possibilità di attuare
opportune soluzioni per una gestione dei due Fondi più coerente al nuovo assetto societario;
- l’Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A., nel frattempo divenuto Sanpaolo Imi S.p.A., a seguito della fusione con Banca Intesa, è ora Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP) mentre Crediop S.p.A. è divenuto Dexia Crediop S.p.A. (di seguito Crediop);
- il Gruppo Intesa Sanpaolo ha da tempo avviato un processo di razionalizzazione delle diverse forme di previdenza complementare presenti nel suo perimetro;
- le Aziende hanno sottoscritto in data 13 dicembre 2010 un accordo per la realizzazione del processo di razionalizzazione della gestione del “Fondo ante” e del “Fondo post”;
- nell’ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo operano in regime di prestazione definita il “Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli” – Sezione A (per brevità “Fondo Banco”) e in regime di contribuzione definita il “Fondo Pensioni del Gruppo SANPAOLO IMI” (per brevità “Fondo SPIMI”) ed il "Fondo Pensioni per il Personale del Gruppo Intesa Sanpaolo" (per brevità "Fondo ISP"), già individuati, anche nelle comunicazioni indirizzate alla COVIP, quali forme di previdenza complementare di riferimento per il personale di Intesa Sanpaolo e delle Società del Gruppo;
- è intenzione delle Parti pervenire ad un’intesa che permetta di razionalizzare la gestione del “Fondo ante” e del “Fondo post”, intervenendo sull’assetto organizzativo degli stessi e salvaguardando nella loro totalità i diritti degli iscritti, nel rispetto della normativa di legge e degli Statuti vigenti;
- è pertanto escluso qualsiasi intento novativo ed è confermata la validità degli accordi sindacali 7 febbraio 1996 e 24 luglio – 1° agosto 1996
si conviene quanto segue
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. in data , sulla base del Bilancio tecnico al 1° gennaio 2014 e del bilancio contabile al 31 dicembre 2013, le dotazioni patrimoniali del “Fondo ante” sono trasferite alla Sezione A del “Fondo Banco” che garantisce la piena continuità della disciplina delle prestazioni, delle contribuzioni e delle garanzie secondo la normativa di legge e dello statuto del “Fondo ante”, a tal fine allegato al presente accordo e depositato agli atti del “Fondo Banco” medesimo, al pari del Bilancio tecnico al 1° gennaio 2014 e del bilancio contabile al 31 dicembre 2013 sopra richiamato; conseguentemente, sarà richiesta la cancellazione del Fondo Ante dalla 1ª sezione speciale – fondi preesistenti presso COVIP;
3. dal bilancio sopra richiamato dovranno essere dedotte le pensioni pagate dal 1° gennaio al momento del trasferimento ed aggiunti i versamenti pagati dalle Aziende e dal Personale nel medesimo periodo e il “Fondo Banco” certificherà le somme trasferite e; in caso di disavanzo, le Aziende provvederanno a proprio esclusivo carico a ristabilire l’equilibrio attuariale;
4. ferma restando l’attuale coobbligazione solidale e indivisibile di ISP e Crediop, il trasferimento degli iscritti dal “Fondo ante” al “Fondo Banco” determina il sorgere della garanzia solidale delle aziende citate e dei loro eventuali futuri aventi causa, nei confronti del “Fondo Banco” medesimo, avuto riguardo alla sussistenza di anno in anno e nel tempo dell’equilibrio tecnico della sezione stessa. Detta garanzia permane sino all’esaurimento della popolazione iscritta;
5. per ogni esercizio il “Fondo Banco” redige il bilancio tecnico relativo alla popolazione iscritta al fine di accertare l’equilibrio della gestione anche relativamente alla popolazione proveniente dal “Fondo ante” e richiede l’eventuale intervento da parte delle Aziende per garantire il richiamato equilibrio;
6. qualora il rapporto di lavoro di un dipendente di ISP o di Crediop iscritto al “Fondo ante”, che abbia maturato il diritto alla prestazione sulla base di quanto previsto dallo Statuto del “Fondo ante”, si risolva a qualsiasi titolo, tale dipendente percepirà la prestazione al momento dell’erogazione della pensione obbligatoria, secondo la normativa previdenziale tempo per tempo vigente;
7. entro il (data sub 2. + 3 mesi) a ciascun pensionato iscritto al “Fondo ante” è offerta la facoltà di capitalizzare il trattamento periodico in essere, secondo le previsioni dell’art.
47 dello Statuto del “Fondo Banco” sulla base della riserva matematica in capo a ciascun iscritto, con conseguente e contestuale risoluzione del rapporto previdenziale complementare;
8. entro il (data sub 2. + 3 mesi) a ciascun iscritto in servizio al “Fondo ante” è offerta la facoltà di trasformare la prestazione definita di cui, potenzialmente, è titolare, in una somma da trasferire nella posizione individuale di propria pertinenza nell’ambito della sezione B a contribuzione definita del “Fondo Banco”, risolvendo ogni rapporto con la sezione A del “Fondo Banco” medesimo, con esclusione in ogni caso della originaria contribuzione a carico dell’Azienda e con riconoscimento di una nuova contribuzione pari a quella prevista per il personale di nuova assunzione rispettivamente in ciascuna delle due aziende;
9. ferma restando l’attuale coobligazione solidale ed indivisibile di ISP e Crediop, in data (stessa data sub 2.), le posizioni individuali a contribuzione definita in essere presso il “Fondo post” riconducibili a dipendenti appartenenti a società del Gruppo Intesa Sanpaolo sono trasferite presso il comparto “Garantito” del “Fondo SPIMI”; le posizioni individuali a contribuzione definita in essere presso il “Fondo post” riconducibili a dipendenti appartenenti a Crediop restano presso il medesimo ”Fondo post”, con conferma di tutte le previsioni statutarie attualmente in essere;
10. per i dipendenti appartenenti a società del Gruppo Intesa Sanpaolo resta fermo il contributo datoriale attualmente versato per ciascun iscritto che non eserciterà una delle opzioni di cui al successivo punto 14 nonché l’impegno di ISP a provvedere alle reintegrazioni che si rendessero necessarie nel caso in cui, alla fine di ciascun anno finanziario, il rendimento effettivo annuo delle attività impiegate fosse inferiore al minimo stabilito all’art. 11, comma 2, dello statuto del “Fondo post”;
11. sempre in data (stessa data sub 2.) si provvederà a trasferire alle posizioni individuali del “Fondo SPIMI” la quota di “Conto Generale” di pertinenza di ciascun iscritto al “Fondo post” appartenente a società del Gruppo Intesa Sanpaolo determinata con
ripartizione del “Conto Generale” in quote individuali sulla base del totale degli iscritti al “Fondo post” medesimo al giorno precedente il trasferimento;
12. le posizioni individuali complessivamente trasferite continueranno ad essere alimentate dalla contribuzione a carico degli iscritti già versata alla data del loro trasferimento, ferma restando la facoltà di ciascuno di modificarne l’ammontare, secondo le previsioni dell’ordinamento del Fondo SPIMI;
13. ai dipendenti appartenenti a società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui al punto 9. è altresì consentito, in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx (xxxxxx data sub 2.), l’esercizio della facoltà di trasferire la propria posizione previdenziale a comparto differente rispetto al “Garantito” del “Fondo SPIMI” ovvero il trasferimento al "Fondo ISP"; entrambe le circostanze, totalmente a discrezione dell'iscritto, determinano la perdita della garanzia del rendimento effettivo annuo di cui all’art. 11, comma 2, dello statuto del “Fondo post”;
14. sempre entro il (stessa data sub 2.), ciascun dipendente appartenente a società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui al punto 9 può chiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad un fondo pensione aperto o a forma pensionistica individuale, in ogni caso con esclusione – per tali fattispecie – della contribuzione a carico dell’Azienda.
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Le parti convengono che entro il mese di 2015, si terrà specifico incontro dedicato
alla verifica delle attività poste in essere per la realizzazione di quanto previsto nel presente accordo.
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Copia del presente accordo sarà immediatamente trasmesso alla COVIP a cura delle Aziende firmatarie.