Contract
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (DIP VITA) per aiutare la potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa. La Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto |
Xxxx Xxxx Xxx, sede legale e direzione generale: Xxx Xx 00 - 00000 Xxxx; tel. 06.84.751- sito internet: xxx.xxxx.xx - e-mail: xxxxxxxx@xxxx.xx, xxxx@xxxx.xx e PEC: xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx. Sara Vita Spa, di seguito Impresa, fa parte del Gruppo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 - ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia. L’Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con DMICA n.16724 del 20/06/86 e risulta iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063 |
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del patrimonio netto è pari a 129,8 milioni di euro, di cui: ● capitale sociale: 76 milioni di euro ● totale delle riserve patrimoniali: 53,8 milioni di euro. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile sul sito internet xxx.xxxx.xx. Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 70,5 milioni di euro, il requisito patrimoniale minimo di solvency è pari a 29,1 milioni di euro, l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 141,7 milioni di euro e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa è pari a 2,01 |
Al contratto si applica la legge italiana |
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? |
L’Assicurazione SaraTutelaVita Corporate è strutturata come segue: ● SaraTutelaVita Corporate - Assicurazione Temporanea di Gruppo per il caso morte, a capitale costante e premio unico monoannuale - tariffa 903 (di seguito SaraTutelaVita Corporate 903) ● SaraTutelaVita Corporate - Assicurazione Temporanea di Gruppo per il caso morte e invalidità permanente, a capitale costante e premio unico monoannuale - tariffa 904 (di seguito SaraTutelaVita Corporate 904), L’Assicurazione SaraTutelaVita Corporate per il caso di morte, a capitale costante e a premio unico monoannuale garantisce una copertura assicurativa in caso di decesso, ovvero anche in caso di invalidità permanente (per la sola tariffa 904), dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale. La prestazione prevede un importo pari al capitale assicurato indicato in proposta/polizza, che non può risultare inferiore ad Euro 50.000; non è previsto alcun limite superiore. Il contratto è regolato da un specifico accordo, definito Convenzione, tra Xxxx Xxxx spa e la Contraente, vale a dire la persona giuridica (Azienda) che sottoscrive il contratto. La Contraente della Convenzione coincide con la Contraente del contratto e deve essere esclusivamente una persona giuridica. |
DIP Aggiuntivo VITA SaraTutelaVita Corporate mod.V395 ed.09/22
Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx
Le tipologie di Assicurazioni Temporanee di Gruppo previste sono: a. stipulate da un datore di lavoro a seguito di quanto previsto, obbligatoriamente: ● nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ● nel contratto integrativo b. stipulate a seguito di accordi o regolamenti aziendali, ovvero stipulate da associazioni per i clienti di enti specifici, con obbligo di adesione c. stipulate a seguito di accordi o regolamenti aziendali, ovvero stipulate da associazioni per i clienti di enti specifici, senza obbligo di adesione. Per le prime due tipologie di Assicurazioni Temporanee di Gruppo (a. e b.) non esiste alcun obbligo di numero minimo di Assicurati; per il solo caso c. il numero minimo di Assicurati è 5. Ciascuno Assicurato viene inserito nel contratto con una propria posizione individuale In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa, di conseguenza, il contratto si intende estinto e il premio versato resta acquisito dall'Impresa (fatto salvo il tacito rinnovo) | |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Xxxxxx esclusi | È escluso dalle garanzie il decesso (ovvero l’invalidità per SaraTutelaVita Corporate 904) causato da: ● dolo della Contraente o del Beneficiario ● partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi ● partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano ● incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio ● uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato sia conseguenza diretta del suo comportamento ● disordini avvenuti in un qualsiasi Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato; in questo caso le garanzie sono estese per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione |
CI SONO LIMITI ALLA COPERTURA? | |
Non è previsto alcun periodo di limitazione della copertura del rischio. Di conseguenza la prestazione è pienamente operante a partire dalla data di decorrenza del contratto, ovvero, per ciascun Assicurato, dalla data del suo inserimento nel contratto | |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Che cosa fare in caso di evento? | Denuncia: distintamente per le ipotesi di richiesta di liquidazione, la documentazione che gli aventi diritto - Contraente e Beneficiari designati - devono presentare all'Impresa è riferita a: ● prestazione in caso di decesso dell’Assicurato (Beneficiari) ● prestazione in caso di invalidità dell’Assicurato, per SaraTutelaVita Corporate 904 (Beneficiari) ● recesso (Contraente). Relativamente alla modalità di richiesta di liquidazione, gli aventi diritto possono: ● recarsi dall’Intermediario, presso cui è collocato il contratto, ed effettuare la richiesta ● inviare la richiesta di liquidazione, corredata dal codice IBAN su cui effettuare il bonifico, direttamente a Sara Vita Spa Xxx Xx 00, 00000 Xxxx. In entrambi i casi gli aventi diritto devono allegare alla richiesta tutta la documentazione necessaria all’Impresa per poter effettuare la liquidazione. In ogni caso l'Impresa si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art.2952 del Codice Civile). |
Trascorso tale periodo, in caso di omessa richiesta di liquidazione, l'Impresa è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo di cui all'Art.1, comma 343 della Legge n.266/2005 e successive modifiche e integrazioni. | |
Erogazione della prestazione: l'Impresa, una volta accertata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuati con esattezza gli aventi diritto, mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto | |
Dichiarazioni inesatte e reticenti | Le dichiarazioni inesatte e le reticenze della Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione del contratto. Infatti, in caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze che avrebbero potuto comportare da parte dell’Impresa - se fosse venuta a conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da non consentire la sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse, l’Impresa - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia o meno accertato il dolo o la colpa grave |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio unico monoannuale | Il contratto prevede il pagamento di un premio unico monoannuale da corrispondere alla data di perfezionamento dello stesso. Il premio da corrispondere viene determinato dalla Contraente in base ai suoi obiettivi in termini di ammontare della prestazione, il capitale assicurato prescelto e, per ciascun Assicurato, l’età assicurativa e il sesso, lo stato di salute, le abitudini di vita e le attività professionali e sportive svolte da ciascun Assicurato. L’importo del premio unico monoannuale è dato dalla somma di tutti i premi riferiti ad ogni singola posizione. Le modalità di pagamento sono quelle previste nel quadro della normativa vigente. La Contraente corrisponde all'Impresa il versamento con una delle modalità di seguito indicate, a condizione che sia intestato all’Impresa, ovvero all’Intermediario espressamente in tale qualità: ● assegno bancario, postale o circolare, non ● ordine di bonifico trasferibile ● altro mezzo di pagamento bancario o postale ● sistema di pagamento elettronico. La scelta della modalità di versamento può variare a seconda del canale distributivo. Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sulla Contraente. Non è ammesso in alcun caso il pagamento del premio in contanti |
Rimborso | La Contraente ha diritto al rimborso del versamento nel solo caso di recesso del contratto, nei termini e con le modalità illustrate al successivo punto “Recesso” |
Sconti | Vengono previste delle condizioni di maggior favore - sconti sui costi - in caso di specifiche convenzioni stipulate dall’Impresa |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | Per durata del contratto si intende il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto. Per il presente contratto si prevede una durata annuale, con possibilità di tacito rinnovo delle Parti - Impresa e Contraente - di anno in anno per ciascun Assicurato, per tutta la durata della sua permanenza. In caso di rinnovo - almeno 30 giorni prima della scadenza - la Contraente comunica all’Impresa l’elenco degli Assicurati e l’Impresa determina, sulla base delle informazioni ricevute, le corrispondenti posizioni individuali. |
Entrambe le Parti possono disdire il contratto comunicando la propria decisione entro 60 giorni dalla data di scadenza | |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie |
COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE O RISOLVERE IL CONTRATTO? | |
Revoca | Il contratto non prevede la possibilità di revoca |
Recesso | La Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conferma che il contratto è concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante invio di una lettera raccomandata A.R. indirizzata a Sara Vita Spa Xxx Xx 00, 00000 Xxxx. A decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione - quale risulta dal timbro postale di invio - il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa alla Contraente un importo pari al versamento effettuato al netto della quota parte del versamento relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso |
Risoluzione | Il contratto non prevede la possibilità di risoluzione del contratto |
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? riscatto: SÌ ○ NO × | |
Valori di riscatto e riduzione | Il presente contratto non prevede né il diritto di riscatto né quello di riduzione della prestazione. |
Richiesta di informazioni | - |
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO? | |
Il prodotto è destinato a clienti - Società/Datori di lavoro - che ricercano un prodotto, appartenente alla tipologia delle Temporanee Caso Morte di gruppo, con capitale caso morte costante. Nello specifico il cliente, per i propri Assicurati, necessita di: ● protezione per copertura caso morte/invalidità con capitale costante ● benefici fiscali. È richiesto almeno un livello non elevato di conoscenza pregressa dei prodotti assicurativi. Il prodotto è adatto ad un gruppo di individui - gli Assicurati - aventi caratteristiche omogenee, che, alla data di decorrenza del contratto, rientrino nei limiti di età di seguito indicati: Per età assicurativa si intende quella calcolata nell’ipotesi che l’Assicurato mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno |
età minima (età anagrafica) | età massima (età assicurativa) | |
SaraTutelaVita Corporate 903 | 18 anni | 70 anni |
SaraTutelaVita Corporate 904 | 64 anni |
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? | |
Il contratto prevede i seguenti costi, già compresi negli importi corrisposti dalla Contraente: costi di intermediazione Alla data di redazione del presente DIP Aggiuntivo VITA, sulla base dei valori medi desunti dall'analisi del portafoglio in essere, la quota parte dei costi percepita dall'Intermediario - con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto - risulta essere pari a circa 45,03%. | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere indirizzati a: Xxxx Xxxx Spa Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami Xxx Xx, 00 -00000 Xxxx - Xxxxxx Fax 00.0000000 e Mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxx.xx L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato all’Impresa abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, fax 00 00000000, PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx . Le modalità di richiesta sono quelle indicate da IVASS nel proprio sito |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, QUALI: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge n.98/13) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Le informazioni che seguono fanno riferimento alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione del presente documento e applicabile alla Contraente che, al momento della stipulazione del contratto, risulta essere residente o avere sede legale in Italia. Nel caso in cui la Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea potrebbe risultare necessario applicare la disciplina fiscale dello Stato di destinazione e, di conseguenza, l’Impresa potrebbe essere tenuta a gestire i vari adempimenti e il pagamento delle imposte e degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della disciplina fiscale del nuovo Stato. Per permettere ad essa una corretta valutazione e gestione di tali aspetti l’Impresa chiede alla Contraente di comunicare obbligatoriamente e per iscritto l’avvenuto cambio di residenza o di sede legale entro e non oltre 30 giorni dall’intervenuto trasferimento. In caso di mancata comunicazione l’Impresa potrebbe far valere sulla Contraente il suo diritto di rimborso, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria dello Stato di destinazione muova ad essa delle contestazioni. È dunque buona norma per la Contraente dotarsi di una consulenza fiscale |
tipologia di costo | importo | modalità di prelievo |
cifra fissa | pari a Euro 7 per ciascuna posizione individuale | detratta dal premio |
caricamento % | 17,5% | da applicare al premio al netto dell’eventuale cifra fissa |
indipendente che valuti l’eventuale diverso trattamento fiscale dello Stato di destinazione. Vengono comunque di seguito dettagliate le norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente documento si riferisce | |
Imposta sul premio Il premio corrisposto per le Assicurazioni sulla Vita non è soggetto ad alcuna imposta | |
Tassazione del premio Il premio corrisposto può essere considerato ai fini fiscali in funzione delle finalità per cui si stipula il contratto | |
Tassazione delle somme assicurate ● Beneficiari persone fisiche: le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza dei contratti di Assicurazione sulla Vita non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni) ● Beneficiari soggetti nell'esercizio di attività commerciali: le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza dei contratti di Assicurazione sulla Vita concorrono alla formazione del reddito di impresa e pertanto sono assoggettate a tassazione ordinaria ai fini IRES e IRAP secondo le regole proprie di tale categoria di reddito | |
L’Impresa ha l’obbligo di trasmettere - entro il 28 febbraio di ogni anno (tranne in caso di disdetta) - il Documento unico di rendicontazione della posizione assicurativa | |
Nei casi previsti, prima di compilare il questionario sanitario e delle attività professionali e sportive leggi attentamente le raccomandazioni e avvertenze contenute in proposta/polizza e nella scheda di adesione. Eventuali dichiarazioni inesatte o non veritiere possono limitare o escludere del tutto il diritto alle prestazioni assicurative | |
Per il presente contratto l’Impresa DISPONE di un’area internet dispositiva riservata alla Contraente (c.d. HOME INSURANCE), pertanto, dopo la sottoscrizione, potrai consultare tale area e utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo |