UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Accordo Quadro tra
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
e MEDarchiver S.r.l.
l’Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2022
e
MEDarchiver S.r.l. (di seguito denominata brevemente "MEDarchiver" o anche “Azienda”) rappresentata dall’Amministratore Unico, Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica in Via San Xxxxxxxxx X’Xxxxxx, 22 – 00000 Xxxxxxx XX
di seguito anche indicate “Parti”,
premesso che
− l’Università degli Studi di Trieste ha tra le finalità statutarie la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e della didattica internazionale;
− l’Università e MEDarchiver S.r.l., di seguito semplicemente denominate anche “Parti”,
intendono intrattenere rapporti di collaborazione aventi per oggetto la realizzazione di
progetti specifici;
− MEDarchiver S.r.l. si occupa di realizzare progetti e sistemi informativi integrati ad alto contenuto tecnologico in ambito biomedico, clinico e ospedaliero e forte delle conoscenze strategiche acquisite nell’ambito del settore di business che la contraddistingue, con l’intendimento di rimanere in costante contatto con il mondo scientifico, si propone di sviluppare la sua collaborazione con l’Università nel campo della ricerca e dell’attività didattica, sia a compendio della formazione accademico- professionale, sia per fornire una migliore conoscenza del mercato del lavoro e delle opportunità di placement, oltre a offrire applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca, nonché strutture per tirocinio (curriculare, extracurriculare, formativo e di orientamento), contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca;
− è comune intendimento delle Parti e scopo precipuo del presente Accordo Quadro –
di seguito semplicemente “Accordo” - promuovere la cooperazione congiunta delle persone e dei laboratori delle Parti per la ricerca, che consenta l’integrazione e lo sviluppo delle competenze di provenienza industriale e universitaria al fine di conseguire risultati di elevata qualità.
In particolare, l’Università si prefigge di:
− promuovere una maggiore integrazione tra la ricerca accademica e le esigenze del mercato, che consenta un più rapido e proficuo interscambio tra mondo degli studi e mondo del lavoro;
− favorire in generale lo sviluppo dell’attività di ricerca in settori altamente qualificati;
− attrarre studenti verso l’Ateneo di Trieste, proponendo esperienze formative altamente qualificate, con potenzialità di futuro inserimento professionale;
− far conoscere agli studenti dell’Università degli Studi di Trieste MEDarchiver S.r.l.,
una delle più significative realtà aziendali nel settore dei sistemi informativi integrati ad alto contenuto tecnologico in ambito biomedico, clinico e ospedaliero.
MEDarchiver S.r.l. si prefigge di:
− dare vita ad un innovativo laboratorio informatico denominato “Healthcare Cyber Physical Systems Laboratory” dove gli studenti possono vivere in prima persona tutti i processi di lavoro del settore HICT in un ambiente moderno, vivace e formativo;
− favorire la diffusione della conoscenza del proprio peculiare settore di business e sviluppare attività di ricerca ad alta specializzazione;
− creare occasioni di studio, investigazione, approfondimento tecnico-scientifico, confronto e dibattito nei settori di competenza e campi di interesse comuni ad Ateneo e Azienda, finalizzando così una virtuosa interazione fra studenti, dottorandi, assegnisti di ricerca, ricercatori e docenti universitari e tecnici dell’impresa. È nell’interesse di MEDarchiver e dell’Università dare l’opportunità a studenti e ricercatori di poter svolgere i propri lavori attraverso l’Azienda, che metterà a disposizione i propri mezzi, così come l’Ateneo le sue risorse, al fine di accompagnare i partecipanti al conseguimento dei propri lavori. Questo per favorire da entrambe le parti l’ingresso nel mondo del lavoro, attraverso uno scambio di competenze e know how e stimolare le attività tra realtà accademica e realtà professionale.
Tale forma di collaborazione richiede, a parere delle Parti, il perfezionamento di un’intesa di ampio respiro, quale il presente Accordo, che ne definisca le linee generali e comuni di svolgimento, rinviando a successivi contratti la disciplina attuativa.
Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, si conviene e stipula quanto segue.
Articolo 1 – Oggetto
1.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:
1.2 MEDarchiver S.r.l. dichiara la propria disponibilità a offrire all’Università di Trieste il supporto per le seguenti attività, da svolgersi presso le proprie sedi e/o presso le sedi universitarie:
− lo svolgimento di tirocini per i laureandi della laurea Triennale o Magistrale;
− lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di Xxxxxx, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca, di comune interesse delle parti, purché lo svolgimento degli elaborati venga effettuato nel rispetto delle disponibilità di tutorship di MEDarchiver S.r.l.;
− lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, anche post laurea, post master e post dottorato;
− l’attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati al conseguimento del titolo di studio (laurea triennale, magistrale, master, dottorato di ricerca) o finalizzati allo svolgimento di un percorso di ricerca;
− l’attivazione di contratti per assegnisti di ricerca;
− l’attivazione di contratti per ricercatori universitari a tempo determinato
− l’attivazione di borse di dottorato e di avviamento alla ricerca
1.3 MEDarchiver metterà a disposizione degli studenti alcune borse di studio i cui importi verranno stabiliti negli accordi attuativi. L’Università sceglierà i candidati con i propri criteri di scelta, definiti di volta in volta (es. superamento di prove scritte e/o orali, media degli esami).
1.4 MEDarchiver S.r.l. dichiara altresì la propria disponibilità a offrire all’Università di
Trieste il supporto per ulteriori attività didattiche quali:
− l’organizzazione di visite aziendali;
− l’organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari sia in Università sia presso i propri stabilimenti;
− l’organizzazione di presentazioni aziendali ed eventi di recruiting con modalità da concordare tra MEDarchiver e lo Sportello del Lavoro.
1.5. L’Università dichiara la propria disponibilità a collaborare con MEDarchiver per la realizzazione di attività di orientamento e di promozione all’interno dell’azienda e la promozione delle iniziative finalizzate a coniugare ricerca ed impresa (spin off, ricerche, tesi) a favore dei giovani studenti.
1.6. Inoltre le Parti, di comune accordo, dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terzi, con cui verranno stipulati separati accordi, nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, nel rispetto delle norme sull’ordinamento universitario, per promuovere la progettazione e la realizzazione di:
x. xxxxx e laboratori universitari;
x. xxxxx di aggiornamento e riqualificazione;
c. inserimenti lavorativi e/o tirocini formativi;
d. ricerche nazionali o europee congiunte su tematiche specifiche di interesse comune;
e. master di primo o secondo livello o corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente inerenti il settore dell’HIT per incentivare la formazione degli studenti o professionisti;
f. azioni per permettere ai giovani di svolgere esperienze di stage presso altre aziende del settore con cui verranno stipulati separati accordi.
1.7 Le Parti convengono di rendersi disponibili a un uso congiunto dei reciproci laboratori che opererà secondo le modalità e i termini descritti nei successivi articoli e che opererà nell’ambito della collaborazione reciproca di cui al presente Accordo. Altresì le Parti
intendono promuovere l’uso condiviso dei laboratori affinché si possano raggiungere i massimi livelli di eccellenza nell’ambito della ricerca relativa ai settori di interesse comune. Articolo 2 – Attività di collaborazione nella ricerca
2.1. Le Parti possono attuare una collaborazione, regolamentata da ulteriori appositi accordi scritti, che si articolerà anche mediante:
− uso dei Laboratori – collocati nelle Aree definite al successivo art. 6, con
destinazione, totale o parziale, all’esercizio di attività congiunte;
− svolgimento congiunto di attività di ricerca di comune interesse;
− gestione delle tecnologie e delle conoscenze acquisite;
− acquisizione della collaborazione di ricercatori, tesisti e xxxxxxxx;
− altre attività di interesse comune che potranno essere successivamente definite.
2.2 Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Accordo, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate:
- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale
dell’Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria e assicurativa.
Tali atti dovranno prevedere altresì la nomina di un referente per ciascuna Parte, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le condizioni per l’utilizzazione della
proprietà intellettuale, la titolarità dei risultati, le modalità di regolamentazione dei risultati brevettabili e la pubblicazione dei risultati, ai sensi di quanto stabilito all’art. 9 del presente Accordo.
--La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.
Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Accordo dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”.
--La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 9 della presente Convenzione Quadro.
Articolo 3 – Clausola di non concorrenza
3.1 Le attività svolte in attuazione del presente Accordo non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell’Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario dell’Accordo di cui all’art. 13, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale.
Articolo 4 – Clausola di limitazione di responsabilità
4.1 MEDarchiver S.r.l. non si assume le obbligazioni dell’Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell’Università. L’Università non si assume le obbligazioni di MEDarchiver S.r.l. né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di MEDarchiver S.r.l.
4.2 È esclusa ogni garanzia dell’Università per le obbligazioni contratte da MEDarchiver S.r.l.; è parimenti esclusa ogni garanzia di MEDarchiver S.r.l. per le obbligazioni contratte dall’Università.
Articolo 5 – Codici etici e di comportamento
5.1 MEDarchiver S.r.l. dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall’Università e consultabili nel sito web dell’Università.
Articolo 6 – Ubicazione delle attività
6.1. Le Parti concordano che la denominazione “Healthcare Cyber Physical Systems Laboratory” (di seguito il “Laboratorio”) verrà utilizzata in via esclusiva per identificare un laboratorio, fisico o virtuale, in collaborazione tra Università e MEDarchiver, nell’ambito del quale studenti, laureandi e ricercatori possano mettere in pratica quanto acquisito nel corso del loro percorso accademico nonché avere la possibilità di sviluppare progetti, tesi, ricerche od esperimenti attraverso i mezzi e le risorse dell’Azienda.
Le attività del Laboratorio saranno localizzate presso le aree di seguito indicate:
− in apposite aree degli stabilimenti di MEDarchiver S.r.l., denominate “Laboratori”; MEDarchiver S.r.l. rimarrà l’unica proprietaria di tutti i relativi apparati, strumentazioni e arredi, ivi localizzati, restando inteso che l’Università ne avrà l’utilizzo per tutte le finalità previste dal presente Accordo. L’acquisizione delle attrezzature del laboratorio avverrà senza oneri a carico dell’Università.
6.2. Finalità del Laboratorio è quella di formare e preparare gli studenti parallelamente al loro percorso di studi quale l’ingegneria e in particolare l’ingegneria biomedica ed elettronica fornendo loro strumenti, mezzi e risorse. L’Azienda garantirà la possibilità di effettuare fino a un massimo di due (2) tesi, di cui una (1) tesi di laurea triennale all’anno e una (1) tesi di laurea magistrale all’anno, e due (2) opportunità di tirocinio
all’anno.
6.3 MEDarchiver dichiara la propria disponibilità ad offrire all'Università il supporto per attività di ricerca, didattica, formazione e orientamento attraverso strumenti quali:
a. Organizzazione di uno o più laboratori fisici presso la sede aziendale, e/o presso l’Università, dove mettere in pratica nozioni e competenze acquisite in ambito accademico. Resta inteso che gli apparati, strumentazioni e arredi forniti da ognuna delle Parti rimarranno di proprietà della stessa, mentre l’altra Parte ne avrà l’utilizzo per tutte le finalità previste dal presente Accordo.
b. Strumenti e risorse dell’Azienda, proprie del settore d’interesse degli studenti e
propedeutici al corretto svolgimento del proprio lavoro.
6.4 Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici dell’Università le Parti dovranno concordare, ove possibile, le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.
6.5 Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
Articolo 7 – Riservatezza
7.1. Le Parti si impegnano, reciprocamente, ad adottare tutte le misure necessarie e/o opportune per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (che verranno di volta in volta stabilite e specificate nei singoli contratti di ricerca e/o di sviluppo) nonché della riservatezza delle ricerche effettuate e dei relativi risultati, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8. Le Parti si impegnano, reciprocamente, a mantenere altresì
strettamente riservate tutte le informazioni, i dati e la documentazione di cui verranno comunque a conoscenza nell’ambito dell’attuazione del presente Accordo; a tal fine adotteranno tutte le misure necessarie e/o opportune.
7.2. Le Parti si obbligano a fare osservare l’impegno di cui al punto precedente del presente articolo a tutti coloro che – sotto qualsiasi forma – collaboreranno con le stesse, rispondendone nei confronti dell’altra Parte.
7.3 La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.
Articolo 8 – Pubblicazione dei risultati
8.1 Le Parti si impegnano a non pubblicare i risultati delle ricerche derivanti dall’attività del laboratorio congiunto, così come dei lavori di ricerca e di tesi, senza l’assenso scritto della controparte sul testo da pubblicare.
8.2 In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.
Articolo 9 – Diritto di protezione della proprietà intellettuale
9.1 Le Parti convengono e riconoscono che, nell’ambito del presente Accordo, è possibile che dalla ricerca conseguano esiti inventivi. La titolarità di questi ultimi, seguirà il principio generale di esclusività qualora conseguiti dall’attività di una sola delle parti e di contitolarità qualora conseguiti da attività congiunte di entrambe le parti.
9.2 In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà congiunta sui risultati dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all’approvazione degli Organi competenti.
Articolo 10 – Utilizzo dei segni distintivi
10.1 Ciascuna parte potrà chiedere di utilizzare i segni distintivi dell’altra parte (sigillo, logo, denominazioni, etc.) solo ed esclusivamente per le finalità del presente Accordo, ivi incluse le finalità promozionali e di diffusione dell’iniziativa e dei suoi risultati, comunque in maniera da non ledere l'immagine, la reputazione e il decoro dei contraenti. Ad ogni modo sarà necessaria una richiesta formale per il caso specifico ed il preventivo espresso consenso scritto.
Articolo 11 –Coperture assicurative e Sicurezza
11.1 Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall’Ateneo ai sensi e nel quadro del presente Accordo, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte.
Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
Nel caso di attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati allo svolgimento di un percorso di ricerca, MEDarchiver S.r.l. garantisce all'apprendista, durante l'attività di ricerca in apprendistato, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile alle stesse condizioni del proprio personale.
11.2 Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 12 - Trattamento dei dati personali
12.1 Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno
effettuati nell’ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), dal D. Lgs 196/2003 “Codice privacy”, modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.
12.2 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell’esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.
12.3 Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del proprio sito web. Articolo 13 – Responsabili e comunicazioni
13.1. I responsabili del presente Accordo, che non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità, sono:
− per l’Università: xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
− per MEDarchiver S.r.l.: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx.
In caso di sostituzione del proprio responsabile ciascuna Parte informerà entro trenta giorni con comunicazione scritta.
I responsabili dell’Accordo concorderanno le proposte operative in merito a:
− definizione del contenuto e del calendario delle attività;
− monitoraggio e verifica dell’operatività del presente Accordo, con la predisposizione di eventuali relazioni;
− valutazione, definizione e approvazione di nuove attività da acquisire all’interno dei
progetti condivisi;
− supervisione dei risultati ottenuti nelle singole attività di ricerca in modo da avere una
visione globale e uniforme dell’attività svolta nell’uso congiunto dei laboratori;
− formulazione di proposte e suggerimenti alle Parti in ordine alla valorizzazione della collaborazione ai fini della migliore attuazione del presente Accordo
− redazione annuale, nonché al termine del presente Accordo, di un rapporto dettagliato sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.
13.2. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (eventualmente anticipata via fax o posta elettronica certificata - PEC), ai seguenti indirizzi:
− quanto all’Università di Trieste: Magnifico Rettore
Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX. PEC: xxxxxx@xxxxx.xx
− quanto a MEDarchiver S.r.l.:
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx MEDarchiver S.r.l.,
Via San Xxxxxxxxx X’Xxxxxx, 22 – 00000 Xxxxxxx XX PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
o ad altri indirizzi che le Parti potranno comunicarsi di volta in volta.
Articolo 14 – Risoluzione delle controversie
14.1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni e qualsiasi controversia
relativa all’interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del presente Accordo.
14.2 Per ogni controversia, che non possa essere risolta amichevolmente, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.
Articolo 15 – Durata dell’Accordo
15.1. La durata del presente Accordo è convenuta in anni 3 dalla data della stipula ed è rinnovabile per ulteriori periodi di 3 anni mediante scambio di note scritte tra le Parti almeno tre mesi prima della scadenza.
15.2 In ogni caso, i Contraenti potranno recedere dall’Accordo in qualsiasi momento, con un preavviso di 3 mesi.
15.3 Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l’attività derivante dal presente Accordo comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.
15.4 In ogni caso il recesso dev’essere comunicato alla controparte con lettera
raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).
15.5 Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell’intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.
Articolo 16 – Spese
16.1 Il presente Accordo costituisce unicamente un quadro di riferimento per l’attivazione
dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
16.2 Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.
Per l’Università ’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014.
16.3 Il presente Accordo sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Trieste, date delle firme digitali
Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste L’Amministratore unico di MEDArchiver Srl Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xx Xxxxxxx
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unità organizzativa: AREA SERVIZI ICT Data: 30/09/2022 16:57:12
Firmato digitalmente da: XXXXXXXXXX XXXXX Xxxx: 03/10/2022 16:17:01
…………………………………………………… ………………………………………………...
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 4 (“Clausola di limitazione di responsabilità”) e 14 (“Risoluzione delle controversie”) del presente Accordo.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste L’Amministratore unico di MEDArchiver Srl
Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xx Xxxxxxx
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unità organizzativa: AREA SERVIZI ICT Data: 30/09/2022 16:57:14
Firmato digitalmente da: XXXXXXXXXX XXXXX Xxxx: 03/10/2022 16:17:03
…………………………………………………… ………………………………………………...