Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali
In vigore dall’ 01.11.1989
Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America: considerato che le violazioni alle leggi doganali pregiudicano gli interessi
economici, fiscali e commerciali dei rispettivi Paesi;
considerata l'importanza di garantire sia la corretta applicazione dei dazi e degli altri tributi da riscuotere alla importazione ed alla esportazione delle merci e sia ogni altro relativo controllo;
convinti che l'azione contro le violazioni doganali può essere resa più efficace attraverso la cooperazione fra le due Amministrazioni doganali;
tenuta presente la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953;
hanno convenuto quanto segue:
1. Scopo dell'Accordo.
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si prestano mutua assistenza, nei modi ed alle condizioni previste dal presente Accordo, allo scopo di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle rispettive legislazioni doganali.
2. Tutte le attività svolte dalle Parti Contraenti in base al presente Accordo devono essere attuate in conformità alle leggi dei rispettivi Paesi.
3. Il presente Accordo deve essere interpretato in modo tale da non limitare l'attuale prassi di mutua assistenza fra le Parti Contraenti.
2. Definizioni.
Ai fini del presente Accordo si intendono:
a) per «legislazione doganale», l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali in relazione all'importazione, alla esportazione, al trasbordo, al transito, al deposito delle
merci, alla valuta ed agli altri mezzi di pagamento, ivi incluse sia la riscossione, la restituzione e la garanzia dei dazi doganali e degli altri diritti riscossi dalle Amministrazioni doganali, sia le misure di proibizione, di restrizione o di controllo, con esclusione delle leggi che regolano il controllo dei cambi.
Nella Repubblica italiana l'espressione «dazi doganali» comprende anche i prelievi, le restituzioni e tutti gli altri diritti, all'importazione ed alla esportazione, stabiliti in applicazione del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;
b) la mutua assistenza include anche i procedimenti relativi ai «danni liquidati»;
c) per «Amministrazione doganale», lo U.S. Customs Service, negli Stati Uniti, e l'Amministrazione doganale, compresa la Guardia di finanza, in Italia;
d) per «violazione», qualsiasi infrazione o tentativo di infrazione alla legislazione di cui al precedente punto a).
3. Assistenza.
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, a richiesta, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione dei dazi doganali e degli altri diritti di importazione e di esportazione, ed in particolare quelle informazioni che sono di natura tale da facilitare la determinazione del valore in dogana, della posizione tariffaria, nonché dell'origine delle merci.
Tuttavia, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 del presente Accordo, le informazioni saranno fornite spontaneamente in caso di qualsiasi violazione che comporti grave pregiudizio all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza o ad altro interesse vitale dell'altro Paese.
2. L'Amministrazione interpellata, se non dispone dell'informazione richiesta, fa svolgere ogni possibile indagine nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel proprio Paese.
3. Se l'Ufficio doganale interpellato non è competente a soddisfare la richiesta, trasmette la richiesta stessa all'Ufficio competente.
4. L'Amministrazione doganale di ciascuna Parte Contraente comunica all'Amministrazione dell'altra Parte Contraente ogni informazione ritenuta utile circa le violazioni alla legislazione doganale e, in particolare, i nuovi mezzi e le tecniche usati per commetterle; trasmette altresì copie o estratti dei rapporti redatti dai propri servizi di ricerca relativi ai particolari procedimenti adoperati per commettere le violazioni in questione.
4. Elenchi di merci.
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano le liste di merci che sono note come costituenti oggetto, all'importazione, all'esportazione o in transito, di traffico effettuato in violazione alle rispettive legislazioni doganali.
2. Qualora l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente constati esportazioni a destinazione dell'altra Parte Contraente di merci comprese nelle liste di cui al paragrafo 1 in misura tale che sembri costituire pericolo di grave pregiudizio per l'economia dell'altra Parte Contraente, ne informa subito e d'iniziativa l'Amministrazione doganale di quest'ultima Parte.
5. Sorveglianza speciale.
L'Amministrazione doganale di ciascuna delle due Parti Contraenti esercita, di propria iniziativa o a richiesta, e per quanto possibile, una speciale sorveglianza nei limiti della propria competenza:
a) sui movimenti in entrata e in uscita dal proprio territorio di persone sospette di commettere professionalmente o abitualmente violazioni alle disposizioni doganali dell'altra Parte Contraente;
b) sui luoghi in cui siano stati istituiti depositi anormali di merci che facciano supporre che tali depositi non abbiano altro scopo che quello di favorire un traffico in violazione alla legislazione doganale dell'altra Parte Contraente;
c) sui movimenti delle merci e dei mezzi valutari che l'altra Parte Contraente abbia segnalato quale oggetto di un importante traffico verso il suo territorio in violazione alla propria legislazione doganale;
d) sui veivoli, sui natanti e sugli aeromobili sospetti di essere utilizzati per commettere violazioni alla legislazione doganale dell'altra Parte Contraente;
e) sulle autovetture di sospetta provenienza furtiva;
f) sulle persone che la Parte richiedente sa o sospetta che siano implicate in qualche infrazione.
6. Attestazione di entrata.
Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si forniscono scambievolmente, a richiesta, ogni informazione comprovante che le merci esportate da uno verso l'altro Stato sono state introdotte nel territorio di
quest'ultimo in conformità con le leggi ed i regolamenti ivi vigenti, precisando eventualmente il regime doganale sotto il quale tali merci sono state poste.
7. Documentazione.
L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente comunica all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, di propria iniziativa o a richiesta, sotto forma di relazioni, processi verbali o copie certificate conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispone, relative ad operazioni attuate o progettate che costituiscano o sembrino costituire violazione alla legislazione doganale di questa ultima Parte.
8. Servizi di ricerca.
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti adottano disposizioni affinché i loro servizi di ricerca mantengano rapporti diretti allo scopo di facilitare, mediante lo scambio di informazioni, la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni alla legislazione doganale dei rispettivi Paesi.
9. Testimoni.
1. I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti possono, con il consenso dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente ed ai fini delle indagini su una violazione doganale specifica, raccogliere negli uffici di quest'ultima Amministrazione ogni informazione risultante dalle scritture, dai registri e dagli altri documenti tenuti da tali uffici per l'applicazione delle leggi doganali. Detti funzionari possono essere autorizzati a prendere copie di tali scritture, registri e di altri documenti.
2. L'Amministrazione doganale di ciascuna Parte Contraente può autorizzare, su richiesta dell'altra Parte Contraente, che i propri agenti depongano, nei limiti dell'autorizzazione, come testimoni o esperti nei procedimenti civili, penali e amministrativi, riguardanti materia doganale, instaurati nello Stato dell'altra Parte Contraente.
10. Audizioni.
1. A richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui è rivolta tale richiesta, fa procedere, per quanto possibile, a tutte le indagini necessarie, ivi compreso
l'interrogatorio di persone sospette di aver commesso una violazione alla legislazione doganale, nonché di testimoni e di esperti.
Essa comunica i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente.
2. Si procede a tali indagini nel quadro delle leggi e dei regolamenti applicabili nel Paese cui la richiesta è rivolta.
11. Uso documenti.
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti possono utilizzare nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, le informazioni ed i documenti ottenuti in conformità del presente Accordo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal rispettivo ordinamento giuridico nazionale.
2. A richiesta di una delle Parti Contraenti, i documenti saranno forniti, ove occorra, autenticati da funzionari a tal fine designati dall'Amministrazione doganale.
12. Notifiche.
A richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui è stata rivolta la richiesta, notifica agli interessati o fa loro notificare a mezzo delle Autorità competenti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore in questo Paese, tutti gli atti e le decisioni emanati dalle Autorità amministrative, concernenti l'applicazione della legislazione doganale.
13. Spese.
Le Parti Contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborsi di spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, tranne quelle che riguardano le indennità versate agli agenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che sono a carico dello Stato richiedente.
14. Esonero di assistenza.
1. Le Parti Contraenti non sono tenute a prestare l'assistenza prevista dal presente Accordo nel caso che tale assistenza sia pregiudizievole alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali dei propri Stati.
Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.
2. Qualora una Parte Contraente formuli una richiesta che essa stessa non sarebbe in grado di soddisfare nel caso inverso, detta Parte deve far presente tale circostanza.
La Parte interpellata decide liberamente quale seguito dare alla richiesta ricevuta.
15. Riservatezza.
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti, ottenuti ai termini del presente Accordo, sono considerati di carattere riservato e possono essere utilizzati unicamente ai fini del presente Accordo.
Essi possono essere comunicati ad organi diversi da quelli che devono utilizzarli a tali fini, solo se l'Autorità che li ha forniti lo consenta esplicitamente e sempre che la legislazione propria dell'Autorità che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
2. Le richieste, le informazioni, le perizie e le altre comunicazioni, di cui l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente dispone in virtù del presente Accordo, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di tale Parte ai documenti di carattere interno ed alle informazioni aventi la stessa natura.
16. Modalità di attuazione.
L'assistenza prevista dal presente Accordo viene esercitata direttamente tra le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti. Le due Amministrazioni doganali stabiliscono di comune accordo, previa consultazione, le modalità di pratica attuazione.
Una Commissione mista composta da rappresentanti delle Amministrazioni doganali di ambedue le Parti Contraenti è incaricata di esaminare i problemi concernenti l'applicazione del presente Accordo.
17. Applicazione territoriale.
Il presente Accordo si applica ai territori soggetti alla sovranità delle Parti Contraenti.
Esso è altresì applicabile alle Isole Vergini degli Stati Uniti d'America.
18. Entrata in vigore e cessazione.
1. Il presente Accordo è soggetto ad approvazione secondo le procedure costituzionali proprie delle Parti Contraenti che si notificano l'espletamento delle procedure stesse a tal fine necessarie.
2. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data delle notifiche di cui al paragrafo 1.
3. Può essere denunciato da ciascuna Parte Contraente in ogni momento per iscritto, per via diplomatica. In tal caso cesserà di avere effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.
In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a New York il 15 novembre 1985 in due esemplari in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede.