LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO INTERMODALE DELL’INTERPORTO DI CATANIA CON REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO INTERMODALE DELL’INTERPORTO DI CATANIA CON REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
CUP H31H030001600001 CIG 7468385245
(DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II.)
SCHEMA DÌ CONTRATTO
L’anno
il giorno
del mese di
in
, sono comparsi
- , nato a il
, il quale interviene in qualità di
e rappresentante legale della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. il quale dichiara di intervenire in questo contratto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, domiciliato/a per la carica presso la sede di quest’ultimo in Catania, Via Ottava Strada n. 29 – Codice Fiscale/Partita IVA 03205100872 che
nel prosieguo sarà indicato/a con la dicitura “Committente o Stazione Appaltante”
e
- , nato a il
, il quale interviene nel presente contratto nella qualità di e Legale Rappresentante
dell’ impresa
, via
con sede legale in
,
Codice Fiscale/Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di , n.
, che in prosieguo sarà indicato/a con la dicitura “Appaltatore o Impresa”;
PREMESSO CHE
a) con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea GU/S del e sulla GURI
V serie speciale n. _ la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l’ affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva;
b) che in esito a procedura di gara , effettuata ai sensi dell’art. [ ……………… ] del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, celebrata, in data , presso U.R.E.G.A. Catania e come da verbale di gara è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di che trattasi
l’Impresa con sede in
, via ,
P.IVA che ha offerto un ribasso del [ %
( )] sull’importo a base di gara;
c) che con Determina dell’A.U. n. ( )del ( ) è stata approvata la proposta di aggiudicazione così come formulata dalla Commissione di Gara nel verbale del [ ] ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’Impresa
con sede legale in [ ], via [ ], Codice Fiscale/Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di [ ], n. [_ ], che ha offerto un ribasso del [ % (_ ) ] sull’importo a base di gara per un importo contrattuale di €
[ ] di cui € [ ] quale
importo di aggiudicazione al netto del ribasso d’asta, ed € [ ] quali Costi ed Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
d) che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell’Impresa aggiudicataria e con Determinazione
n. [ ] del [ ], a seguito di esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara dall’Impresa aggiudicataria, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
e) con lettera prot.
del
è stato comunicato
all’ Aggiudicatario il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
f) che l’esito della gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questa Stazione Appaltante dal [ ] al ], nonché sul sito internet della Società degli Interporti Siciliani
S.p.A. Inoltre è stato pubblicato sulla GUCE n. [ ]
del [ ]; sulla GURI n. [ ] del [ ]
sui quotidiani [ ] in data [ ].
g) che l’Aggiudicatario a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto ha prestato la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, rilasciata da [ ] giusta polizza fideiussoria n. [ ]
in data [ ] per l’importo di
€ [ ].
h) in sede di offerta l’Appaltatore ha dichiarato che intende appaltare a terzi il % del valore globale dei lavori oggetto dell’appalto;
i) che è stata acquisita l’informazione antimafia attestante
l’insussistenza, a carico dell’Aggiudicatario di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 84, comma 3 dello stesso Decreto.
PREMESSO QUANTO SOPRA
Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto assumendo ad ogni effetto valore di patto.
ARTICOLO 2 - Definizioni
Ai fini della interpretazione del presente atto e dei documenti ad esso allegati si applicano le definizioni di seguito riportate in ordine alfabetico:
x.Xxxxxx: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e succ. mod. e int.
b.Contratto di appalto: il presente atto e i documenti ad esso
allegati o ivi richiamati.
c.Cronoprogramma: il programma contenente l’indicazione dei tempi di svolgimento delle varie attività di progettazione e costruzione e la data di ultimazione dell’Opera, allegato al presente atto.
x.Xxxxxxxx esecutivo: il progetto del "Lotto funzionale Polo Intermodale - Interporto di Catania 1^ fase funzionale" redatto dalla società ITALFERR S.p.A., validato in data 30 settembre 2009 e posto a base di gara.
e.Offerta: l'insieme dei documenti sulla base dei quali è stata aggiudicato l’appalto.
f.Opera: il Polo Intermodale dell'Interporto di Catania;
x.Xxxxxxxxxxx: il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del d.Lgs 163/2006 (per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016);
h.Capitolato Generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per gli articoli che sono in vigore);
i.Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.
81 e ss.mm.ii., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
j.Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto;
k.Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o
consorziato), comunque denominato, che si è aggiudicato l’appalto e che sottoscriverà il contratto;
l.RUP: Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 31 del Codice;
m.Direzione Lavori: l’ufficio di Direzione dei Lavori, di cui è titolare il Direttore Lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 101 del Codice;
n.DURC: il Documento Unico di Regolarità Contributiva previsto
dall'articolo 196 del Regolamento;
o.SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84 del Codice e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;
p.PSC: il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
q.POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89
comma 1 lettera h) e 96 comma 1 lettera g) del Decreto n. 81 del 2008;
x.Xxxxx del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all'articolo 23 comma
16 del Codice, all’articolo 39 comma 3 del Regolamento nonché all’articolo 26 comma 6 del Decreto n. 81 del 2008;
s.Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32 comma 4 lettera o) del Regolamento, all'articolo 95 comma 10 del Codice, nonché all’articolo 26
comma 3 quinto periodo e comma 6 del Decreto n. 81 del 2008;
x.Xxxxx di sicurezza: gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16 comma 1 lettera a.2) del Regolamento, all'articolo 95 comma 10 del Codice nonché all’articolo 26 commi 3 primi quattro periodi, 3-ter e 5 del Decreto n. 81 del 2008.
ARTICOLO 3 – Oggetto dell’Appalto
Il Committente, come sopra rappresentato, per conto della Società degli interporti Siciliani S.p.A. nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all’Impresa
con sede P.IVA come sopra rappresentata, che accetta senza riserve, l’appalto
relativo ai “lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania – CUP H31H030001600001 - CIG 7468385245”.
Sono comprese nell’appalto:
1.l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui al successivo punto 2);
0.xx redazione, prima dell’esecuzione di cui al punto 1), della revisione della progettazione esecutiva da redigere a cura dell’Appaltatore nel rispetto dell’articolo 23 comma 8 del Codice e degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione Appaltante e da approvare da parte di quest’ultima prima dell’inizio dei lavori ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
0.xx Monitoraggio Ambientale ante operam e in corso d'opera, di cui agli articoli 11 e 32 del Capitolato Speciale d’Appalto, così come previsto dal Progetto di Monitoraggio Ambientale facente parte integrante del Progetto esecutivo posto a base di gara;
0.xx Bonifica da Ordigni Bellici di cui all’articolo 12 del Capitolato Speciale d’Appalto;
5.le attività di espianto e ricollocazione degli ulivi presenti nell'area oggetto dell'appalto, che costituiscono "opere di rinaturalizzazione" in accordo al Protocollo d'Intesa del 15/09/2003 siglato con la Provincia Regionale di Catania, così come previsto all’articolo 31 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Sono altresì comprese, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore.
L’appaltatore si obbliga quindi ad eseguire i lavori e i servizi a perfetta regola d’arte in conformità agli elaborati tecnici, grafici e prestazionali facenti parte del Progetto nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, comprese le norme del Codice, del Regolamento e le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
La fase di esecuzione dei lavori è altresì soggetta alle condizioni stabilite dal Capitolato Generale approvato con
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000 n. 145, come applicato nel territorio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 nonché da tutte le leggi e norme in materia di antimafia, di sicurezza del lavoro, di impianti tecnici e speciali, in materia di bellezze naturali ed architettoniche, archeologiche, regionali, provinciali e comunali vigenti.
3.1 Accettazione dell’appalto
L’appaltatore con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare l’appalto di cui al punto precedente e oggetto della procedura di gara, e si obbliga a eseguirlo per l’importo complessivo sopra riportato, con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio. Esso, inoltre, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare termini, patti e condizioni tutti contenuti nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto, allegati al presente contratto unitamente all’Elenco Xxxxxx, dei quali dichiara di aver preso piena visione e conoscenza fin dalla data di partecipazione alla procedura di gara.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale, pertanto, a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi oggetto dell'appalto di cui all’art. 1 del capitolato Speciale D’appalto, che consentono l’immediata esecuzione dell'appalto.
Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, l'Appaltatore si obbliga ad avviare immediatamente le attività propedeutiche alla fase di esecuzione dei lavori, quali l'effettuazione del Monitoraggio Ambientale ante operam di cui all’articolo 11 del Capitolato e la Bonifica da Ordigni Bellici di cui al successivo articolo 12 del Capitolato speciale d’appalto, il tutto contemporaneamente alla revisione del progetto esecutivo di cui all'articolo 7 del suddetto capitolato.
L’appaltatore, inoltre, si impegna e si obbliga:
a) ad osservare ed adempiere a tutte le prescrizioni che darà la Direzione Lavori per la buona esecuzione dell’appalto, nei modi e
termini stabiliti nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
b) ad accettare nel caso di xxxxxxx, sia all’inizio che ad ultimazione dei lavori, in rapporto ai termini fissati nello Schema di Contratto o nel Capitolato Speciale d’Appalto, le relative penali;
c) a riconoscere alla Stazione Appaltante il diritto di conseguire il pagamento delle penali, procedendo direttamente alla compensazione con i crediti vantati dall’Appaltatore;
d) ad attenersi al pieno rispetto della normativa vigente sulle misure di prevenzione antimafia, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii., ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8;
e) ad indicare, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii., uno o più conti correnti bancari o postali, da accendersi presso banche o la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto, da effettuarsi esclusivamente secondo le modalità indicate dal citato art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii., e sul quale la Stazione Appaltante farà confluire le relative somme;
f) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania – della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
g) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 4 – Corrispettivo dell’appalto
L’importo complessivo dell’appalto da eseguire viene determinato, tenuto conto del ribasso offerto, nella somma di Euro
da assoggettarsi ad IVA. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a Euro 631.655,06 (seicentotrentunomilaseicentocinquantacinque/06);
Il presente contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis del Codice nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
Il prezzo convenuto, quindi, non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione, anche in seguito alla revisione del progetto esecutivo.
ARTICOLO 5 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'Opera è stabilito in massimo giorni 486
(quattrocentottantasei) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, fatta salva l'eventuale offerta di ribasso sullo stesso termine presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
In detto tempo utile é compreso quello occorrente per l’impianto del cantiere e per qualsiasi altro lavoro preparatorio e/o attività propedeutiche da eseguire prima dell’inizio dei lavori nonché per l'esecuzione delle Opere di rinaturalizzazione di cui all'art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto e del Monitoraggio Ambientale in corso d'opera di cui all'art. 32 del Capitolato.
ARTICOLO 6 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori, a norma dell’art. 113-bis del Codice, sarà applicata una penale pari allo 0,05% (zerovirgolazerocinquepercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% (diecipercento). Qualora il ritardo fosse tale da determinare un importo massimo della penale superiore al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale si procederà all'avvio delle procedure previste dall’art. 108 del Codice.
ARTICOLO 7 - Premio di accelerazione
Non è previsto premio di accelerazione.
ARTICOLO 8 - Cauzione provvisoria
L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori a base d’asta, prestata mediante:
– fidejussione bancaria dell’istituto di credito ……………. n. ……………
in data ………… per l’importo di euro …………. ( …………..) (all. );
o
– fidejussione assicurativa della Società ………….. n. …………. in data
……………. per l’importo di euro ………… (…………) (all. );
o
– …………………………………………………………………………………………………………………………
La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.
ARTICOLO 9 - Xxxxxxxx, garanzie e coperture assicurative
9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, mediante:
– fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. in data
……………… . (caso 1)
Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… (… ).
(caso 2)
Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al
20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ………………………. (… ).
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottantapercento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità Civile per danni a terzi durante l’esecuzione dei lavori
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società ………… n. ………….. in data
………….. per l’importo (indicato nel bando di gara) di euro ………………
(………….), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
L’appaltatore, ha presentato inoltre la polizza di responsabilità civile professionale del Progettista stipulata con la compagnia
in data n per l’importo
(indicato nel bando di gara) di euro ( ), con un massimale pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00),a garanzia dell'attività di progettazione, la quale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Ai sensi dell’art. 103 comma 8 del Codice l’appaltatore dovrà stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, di importo pari al 30% (trenta percento) del valore dell’opera realizzata, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copetura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, di un importo pari al 5% (cinque percento) del valore dell’opera realizzata.
ARTICOLO 10 - Contabilizzazione dei lavori a corpo
La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.
La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di
lavoro indicate nella Tabella C allegata al Capitolato Speciale d’Appalto, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo
184 del Regolamento.
La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica e/o dalla revisione del progetto esecutivo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184 del Regolamento.
Ai sensi dell’articolo 106 comma 1 del Codice è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Gli oneri di sicurezza di cui all'articolo 2 del capitolato speciale d'appalto sono valutati a corpo in base all'importo previsto, separatamente dall'importo dei lavori, negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
ARTICOLO 11 – Anticipazione del prezzo
Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del Codice è dovuta all’Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (ventipercento) dell’importo contrattuale dei lavori, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal RUP in seguito a formale consegna, previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
L’anticipazione è compensata nel corso dei lavori mediante trattenuta sull’importo di ogni stato di avanzamento lavori.
ARTICOLO 12 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva
Ai sensi dell’articolo 24 comma 8-bis del Codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori di cui all’articolo 13 del Capitolato Speciale d’Appalto, previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
Il pagamento di cui sopra è subordinato alla regolare verifica e validazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell’Appaltatore.
Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
ARTICOLO 13 - Pagamenti in acconto
Le rate di acconto sono dovute per Stati di Avanzamento Lavori ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’art. 16 del Capitolato, raggiungono un importo non inferiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) determinato:
a)al netto del ribasso d’asta contrattuale;
b)incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti all’articolo 2 del Capitolato d’appalto;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30 comma 5-bis del Codice, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da operarsi sull’importo netto progressivo dei lavori e da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previa acquisizione della regolarità contributiva;
d)al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verrà detratto, proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, l’importo dell’anticipazione di cui all’art. 11 del presente atto.
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni quarantacinque a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
ARTICOLO 14 - Pagamento della rata di saldo
Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è fissato in giorni novanta
(90) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura(come disciplinato dall’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto).
Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.
Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo di due anni.
Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l’Appaltatore presenti una polizza indennitaria decennale, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, di cui all’articolo 103 comma 8 del Codice.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.
ARTICOLO 15 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche.
Tutti i pagamenti relativi all’appalto oggetto del presente contratto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni), riportante l’indicazione del codice identificativo di gara “CIG” e del Codice Unico di Progetto “CUP”, sul conto corrente dedicato comunicato dall’Appaltatore.
L’appaltatore si obbliga a conformarsi a tutte le prescrizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari poste a suo carico della Legge n.136/2010 e s.m.i., nonché da ogni altro provvedimento di attuazione e/o di interpretazione della suddetta legge adottato dalle competenti autorità.
L’appaltatore, al fine del rispetto della normativa soprarichiamata, dovrà, tra l’altro, comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione così come previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali la Stazione appaltante dovrà effettuare i pagamenti di cui al presente contratto, nonché, nel medesimo termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Inoltre, l’Appaltatore si obbliga di imporre il rispetto della legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché di ogni altro provvedimento di attuazione e/o interpretazione della suddetta legge ai propri subappaltatori nei termini e con le modalità previste dalla legge medesima.
Laddove l’Appaltatore, o i suoi subappaltatori abbiano notizia di inadempimento delle proprie controparti contrattuali agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dovranno darne comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede l’Appaltatore.
Ai fini di quanto sopra stabilito si riportano i codici CIG e CUP relativi al presente appalto, che sono rispettivamente CIG 7468385245 e CUP H31H03000160001.
ARTICOLO 16 - Modalità e termini del collaudo tecnico- amministrativo
Il collaudo dell'Opera deve iniziare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e concludersi entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta data e comunque entro i termini previsti dall’art. 221 e seguenti del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 102 comma 3 del Codice, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato stesso, e ferme restando le responsabilità eventualmente accertate all’esito del collaudo, si procederà allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell’art. 235 del Regolamento, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre, altresì, il periodo di gratuita manutenzione dell'Opera; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi nei termini previsti nel presente articolo.
Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante e il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l’esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra tra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, indipendentemente dall’esecuzione e dall’ultimazione delle operazioni di collaudo finale, decorrerà il termine decennale di cui all’art. 1669 codice civile, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l’Opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l’integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.
Le operazioni di collaudo verranno effettuate in conformità alle previsioni di cui al Titolo X, Capo I e II del Regolamento.
La Stazione Appaltante si riserva di nominare la Commissione di collaudo anche all’inizio dei lavori e/o in corso d’opera.
ARTICOLO 17 - Cessione del contratto - Subappalto
Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.
Non è ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L'Appaltatore, ai sensi dell’art. 105 comma 4 del Codice, può affidare in subappalto i lavori, i servizi o le forniture compresi nell'appalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:
a)l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b)il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c)all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d)il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
Ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta, con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.
L'Appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante originale o copia autentica del contratto di subappalto, almeno
20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate (il contratto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici); unitamente al contratto di subappalto, ai sensi dell’articolo 105 citato, comma 7, deve produrre:
a)la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice. Nel
caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;
b)la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal disciplinare e dal Capitolato Speciale di Appalto in relazione alla prestazione subappaltata;
c)la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105 comma 7 del Codice.
Il contraente principale è comunque responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 8 del Codice.
L'Appaltatore, ai sensi dell’art. 105 comma 12 del Codice, deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105 comma 13 del Codice, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti:
a)quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell’art. 3 lett. aa del Codice;
b)in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c)su richiesta del subappaltatore.
L'Appaltatore comunica, inoltre, alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto.
ARTICOLO 18 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso delle attività contrattuali e in particolare:
1.nell’esecuzione delle attività che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
2.l’Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
3.l’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Capitolato.
In ogni momento la Direzione Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18 comma 1 lettera u), 20 comma 3 e 26
comma 8 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5 comma 1 della legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della legge n. 136 del 2010.
ARTICOLO 19 - Perseguimento delle finalità di prevenzione e dei tentativi di infiltrazione mafiosa e della criminalità organizzata
Per assicurare la predisposizione e l’attuazione delle misure e dei relativi strumenti attuativi previsti dall'art. 203 del Codice e dal D.M 21 marzo 2017 (Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2017) l'Appaltatore è obbligato a sottoscrivere uno o più Protocolli d’Intesa con la Stazione Appaltante e con la Prefettura di Catania individuata quale autorità di sicurezza di riferimento.
L'Appaltatore inoltre è obbligato a garantire l’adempimento di tutti gli ulteriori obblighi derivanti da:
Protocollo di legalità "Accordo quadro Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006), secondo il modello allegato al disciplinare di gara, reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Appaltatore o dal procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante;
"Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata" siglato dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Catania il 4 dicembre 2009 (allegato al disciplinare di gara);
"Patto d'Integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, secondo il modello allegato al disciplinare di gara, reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Appaltatore o dal procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
La Stazione Appaltante, inoltre, informa l'Appaltatore che in data 30/09/2014 ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ex D.lgs. 231/01 e, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012 e secondo quanto previsto
dal PNA 2016, ha ritenuto opportuno sviluppare un approccio di integrazione tra il citato Modello e il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019 (PTPCT). I citati documenti sono visionabili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Società Trasparente” sotto-sezione “Altri Contenuti-Corruzione” - “MOG 231/2001” e ogni violazione al MOG e PTPCT citati, comporterà la risoluzione contrattuale, fatte salve le eventuali richieste di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Stazione Appaltante o a una Società collegata a quest’ultima.
ARTICOLO 20 – Risoluzione del contratto e diritto di recesso
Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e
92 comma 4, del decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.
Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.
ARTICOLO 21 - Modalità di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E’ esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ARTICOLO 22 – Domicilio dell’Appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in
Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione da parte della Stazione Appaltante della relativa comunicazione.
La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la propria sede legale, sita in xxx Xxxxxx Xxxxxx xx00, 00000 Xxxxxxx.
Tutte le comunicazioni previste dal Contratto d’Appalto dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata A.R. agli indirizzi di cui sopra.
ARTICOLO 23 - Discordanze negli atti di contratto
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
ARTICOLO 24 - Documenti che fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
All. A) bando e disciplinare di gara;
All. B) copia dell’offerta dell’Impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
All. C) verbale di aggiudicazione della gara; All. D) capitolato speciale d’appalto;
All. E) progetto esecutivo da revisionare; All. F) elenco dei prezzi unitari;
All. G) cronoprogramma dei lavori;
All. H) "Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata" siglato dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Catania il 4 dicembre 2009;
All. I) Patto d'Integrità di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012;
All. J) Protocollo di legalità "Accordo quadro Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx", stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).
ARTICOLO 25 - Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
ARTICOLO 26 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 agosto 2003 e ss. mm. ed ii.
l’Appaltatore avendo letto e preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali, formula espresso consenso al riguardo a favore della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. I dati personali forniti saranno conservati presso la sede della Stazione Appaltante per le finalità di gestione della pratica. Il Trattamento dei dati personali raccolti dalla Stazione Appaltante è finalizzato, nei modi leciti e per un tempo non superiore a quello necessario all’espletamento di funzioni istituzionali e di compiti attribuitigli dalla Legge e dai Regolamenti.
L’interessato, fatte salve le particolari previsioni di Legge, gode dei diritti di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 agosto 2003, i quali potranno essere fatti valere nei confronti della Stazione Appaltante.
ARTICOLO 27 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.
Il presente atto, redatto in n. [ ……..….. ] facciate di carta resa legale in modo virtuale, occupa n. [ ……………….] facciate intere e quanto della successiva fino alle firme ed è stato letto da me [……………………………………….. ], Ufficiale Rogante alle parti contraenti che, avendo trovato tutto conforme alla loro volontà, lo approvano, in uno agli atti richiamati all’art. 1 del presente contratto, lo sottoscrivono con , unitamente agli allegati che, previa scansione, sono contenuti in n. [
…….….. ]file in formato PDF, della cui lettura le parti mi dispensano in quanto espressamente dichiarano di ben conoscerli.