CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO UNICO IMPRESE EDILI FERRARA
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO UNICO IMPRESE XXXXX XXXXXXX
in Ferrara il 26 giugno 2019
Tra
Ance Ferrara Sezione di Confindustria Xxxxxx Area Centro rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Industria (CNA COSTRUZIONI) rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx
La Confartigianato Ferrara rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Legacoop Estense di Ferrara rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxx
Confcooperative della Provincia di Ferrara rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxx
AGCI Ferrara rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx
e
La FENEAL-UIL di Ferrara rappresentata da Xxxxx Xxxxxxx La FILCA-CISL di Ferrara rappresentata da Xxxxxxx Xxxx La FILLEA-CGIL di Ferrara, rappresentata da Xxxx Xxxxxxx
I vigenti CCNL di settore
Visti: convengono
di sottoscrivere il presente Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili, da valere nella Provincia di Ferrara.
PREMESSA
Le OO.PP. e le XX.XX firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara attribuiscono notevole importanza ai rinnovi contrattuali nel settore delle costruzioni, perché inserendosi in un quadro settoriale ancora pesantemente segnato dalla crisi consente alle parti sociali stesse di affrontare univocamente la difficile situazione.
Le parti sociali, confermano la validità degli accordi nazionali e si impegnano in tempi rapidi ad adeguare le specifiche norme della contrattazione territoriale a quanto eventualmente sancito nei CCNL.
Il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara intende valorizzare il secondo livello contrattuale al fine di renderlo esigibile all’intera platea dei lavoratori edili che operano nella provincia di Ferrara.
Occorre in questa fase, non fermarsi solo all’aspetto salariale, che é pure importante, ma questo quadro richiede alle Parti Sociali più incisività e costanza per promuovere politiche
attive per un rilancio qualitativo del comparto edile, che solo attraverso accordi tra le parti si potranno avere.
In un quadro dove indistintamente la crisi ha duramente colpito lavoratori ed imprese, una buona riuscita della contrattazione territoriale diventa strumento fondamentale per la tenuta della coesione sociale .
Bisogna pertanto, attivare politiche anticicliche tra Federazioni Sindacali di settore, Associazioni Imprenditoriali e Pubbliche Istituzioni per sostenere il settore ma soprattutto per rilanciare e sostenere lo sviluppo ed il completamento delle opere e delle infrastrutture pubbliche nel nostro territorio.
Il Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara deve essere uno strumento quadro, utile ad intervenire oltre che su questioni salariali e norme contrattuali anche su linee guida sulle quali sviluppare relazioni tra le parti e consolidare le politiche concertative per il settore.
ART . 1– RELAZIONI INDUSTRIALI E SINDACALI
Al fine della salvaguardia del lavoro e dell’occupazione, le Parti procederanno:
- Ad incontri periodici per fare il quadro della situazione economica/occupazionale del settore;
- A mantenere costante il confronto congiunto (Imprenditori-Sindacati) con le Stazioni appaltanti per aggiornare e approfondire la situazione degli appalti pubblici e privati, come previsto dal Protocollo appalti del 18/06/2012 e precedenti che ne governano la gestione anche con riferimento alla normativa vigente in materia di DURC;
- Ad avviare, prima che vengano attivate riduzioni di personale per crisi o mancanza di lavoro, d’intesa con le Aziende, un confronto con le Organizzazioni Sindacali territoriali per valutare ogni altra possibile soluzione;
- A garantire forme di solidarietà.
Al fine di incentivare l’inserimento di giovani nel settore edile e così concorrere a garantire la sostituzione dei lavoratori che fuoriescono dal settore, le Parti si impegnano a riconoscere per le Aziende che attingono ai corsi per neo assunti di Edilform Estense sgravi presso la Cassa Edile di Ferrara, compatibilmente con le disponibilità di bilancio della Cassa stessa.
ART . 2 - SISTEMA DI INFORMAZIONE - APPALTI E SUBAPPALTI
Le Parti, nello spirito della premessa, assumono il livello dell'informazione come centrale, per garantire quella continuità di rapporti utili ad intervenire su tutti i processi che il settore sta subendo in questi anni di crisi.
Più propriamente, per quanto attiene la conoscenza dell’evoluzione del settore delle costruzioni nella nostra Provincia, le parti si avvarranno dei dati e delle elaborazioni effettuate dalla Cassa Edile di Ferrara.
Allo scopo di monitorare costantemente e tempestivamente l'evoluzione del settore delle costruzioni le parti si impegnano, entro la valenza del prossimo rinnovo del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nel territorio della Provincia di Ferrara, a riorganizzare l'attività dell'osservatorio territoriale paritetico dell'edilizia.
ART. 3 - QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
Le Parti convengono che sia necessaria una azione comune in modo tale da favorire l'emersione del lavoro irregolare; a tal fine le parti si impegnano reciprocamente al recepimento e all'approfondimento delle normative legali e contrattuali in materia di regolarità contributiva.
Le imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore all'orario contrattuale di ogni singola lavoratore sono tenute ad assolvere gli accantonamenti e le contribuzioni previste dal
c.i.p.l. in vigore, su un imponibile Cassa Edile commisurato al numero di ore settimanali non inferiore all'orario previsto nel contratto individuale di assunzione.
Per la determinazione del monte ore settimanale verranno applicati i criteri stabiliti, ai fini delle dichiarazioni INPS/INAIL, dall'art. 29 comma 1, del Decreto Legge del 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla Legge dell'8 agosto 1995, n. 341.
ART. 4 - Meccanismi contributivi. Premialità / Prestazioni e assistenze
Il regolamento generale su contribuzioni e prestazioni di Xxxxx Xxxxx, è contenuto nell’allegato accordo tra le parti del 17 settembre 2014; le successive modifiche e integrazioni, formano anch'esse parte integrante del presente CIPL.
Le parti convengono circa l’adozione di meccanismi contributivi premiali che attraverso previsioni e valutazioni di parametri oggettivi e qualitativi delle Imprese iscritte alla Cassa Edile di Ferrara, favoriscano quelle che dimostrano una migliore capacità e qualità imprenditoriale, del lavoro e della sicurezza.
Si concorda pertanto sin d’ora che dallo scorso anno edile 2014-2015 e fino all'anno edile 2018/2019, alle Imprese iscritte da almeno 3 anni edili consecutivamente alla Cassa Edile di Ferrara, in regola con i versamenti contributivi, che rispettano integralmente il contratto nazionale e provinciale di lavoro e che denuncino un monte ore settimanale non inferiore all'orario contrattuale di assunzione, verrà concesso uno sgravio contributo del contributo
A.P.E. dell’1%, attingendo le risorse necessarie dal Fondo riserva A.P.E. ordinaria.
A partire dall’anno edile 2019-2020 alle imprese in regola con i versamenti contributivi, che rispettano integralmente il contratto nazionale e provinciale di lavoro e che denuncino un monte ore settimanale non inferiore all'orario contrattuale di assunzione ed iscritte da almeno
3 anni edili consecutivamente alla Cassa Edile di Ferrara verrà concesso uno sgravio contributo del contributo A.P.E. pari all' 1%; alle imprese iscritte consecutivamente alla Cassa Edile di Ferrara da almeno 5 anni edili, dell' 1,50%, alle imprese iscritte consecutivamente alla Cassa Edile di Ferrara da almeno 10 anni edili 2,00%, attingendo le risorse necessarie dal Fondo riserva A.P.E. ordinaria.
(REGOLAMENTO per gli sgravi contributivi)
Il ristorno dei contributi, 1% - 1,50% - 2,00%, del contributo A.P.E., alle Imprese iscritte alla Cassa Edile Di Ferrara, previa disponibilità del Fondo Riserva Ape, è quello pattuito nel presente CIPL il cui spirito e le premesse si intendono qui integralmente richiamate.
Preliminarmente avviene la verifica dell’anzianità di iscrizione continuativa delle Imprese alla Cassa Edile di Ferrara di almeno 3 - 5 - 10 anni edili.
Successivamente il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di Ferrara verifica e approva per le Imprese interessate le regolarità dei versamenti contributivi alla data del 30 novembre (valuta per la Cassa Edile) successivo alla scadenza del triennio edile, del quinquennio edile e del decennio edile.
Pertanto, premesso e verificato quanto sopra, la Cassa Edile di Ferrara potrà procedere con il rimborso dello sgravio dell’1% - 1,50% - 2,00%, relativamente all’ultimo anno edile, alle imprese beneficiarie, entro il successivo mese di Maggio, nella seguente misura:
Contributo A.P.E. : da 3,80% a 2,80% = ristorno pari all’ 1,00% Contributo A.P.E. : da 3,80% a 2,30% = ristorno pari all’ 1,50% Contributo A.P.E. : da 3,80% a 1,80% = ristorno pari all’ 2,00%
Qualora le riserve finanziarie del Fondo Riserva Ape non fossero sufficienti a coprire gli sgravi contributivi, la Cassa Edile di Ferrara effettuerà i rimborsi dovuti in modo proporzionale.
Si specifica che le risorse per il ristorno del 1,00% - 1,50% - 2,00%, alle Aziende in regola con la normativa del presente articolo, sono quelle del fondo riserva A.P.E. ordinaria.
ART. 5 – POLITICHE DI ACCOGLIENZA
Le Parti condividono l’importanza dell’integrazione lavoro/accoglienza. Con l’obiettivo condiviso di dare concreta attuazione a tali politiche a favore dei lavoratori impegnati nei cantieri della provincia di Ferrara, ma non residenti oppure provenienti da paesi comunitari e non, all’operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda e per una sola volta all’anno, in aggiunta a quanto previsto dai CCNL vigenti in materia di ferie, un periodo di aspettativa massimo di tre settimane non retribuite, in subordine alla massima fruizione delle ferie prevista per legge e per CCNL, per motivi personali o familiari atti a raggiungere il proprio paese di origine.
Tale aspettativa non retribuita, può essere richiesta nell’arco dell’anno solare, preferibilmente nei periodi luglio/agosto – dicembre/gennaio, tenendo conto delle esigenze produttive e aziendali.
Le Parti, inoltre, ritengono in via sperimentale di privilegiare le iniziative individuate dalle Istituzioni per agevolare l’accoglienza dei lavoratori non residenti e regolarmente iscritti alla Cassa Edile di Ferrara.
ART. 6 - ORARIO DI LAVORO
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge e quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali del settore edile.
Viene confermato, a titolo esplicativo, che per tutti gli addetti della Provincia di Ferrara, le ore di permesso individuale retribuite sono così riassunte:
Operai e apprendisti = 96 ore annue complessive (88 dai CCNL + 8 dai CIPL) Tecnici e impiegati = 96 ore annue complessive (88 dai CCNL + 8 dai CIPL)
Con la firma del presente accordo di rinnovo, le Parti concordano che nei cantieri della Provincia di Ferrara si potrà, previo accordo con le RSU e/o le XX.XX. territoriali, stabilire orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali, attraverso un diverso utilizzo dei riposi annui. In deroga a quanto previsto dagli artt. dei CCNL vigenti, relativamente alla modalità di fruizione del trattamento economico dei riposi annui, in luogo della corresponsione mensile della percentuale prevista dal citato articolo contrattuale, nella Provincia di Ferrara, le Imprese continueranno all’assolvimento di tale obbligo tramite l’accantonamento (5,40%) presso la Cassa Edile con i criteri e le modalità oggi in essere.
Per l’ orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L’orario normale settimanale resta fissato nel limite di 40 ore distribuite in 5 giorni per tutto il periodo dell’ anno. In deroga a quanto sopra ed in considerazione delle perdite di ore di effettiva produzione nell’ arco dell'intero anno, è data la possibilità all'impresa, d'intesa con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, di superare le 40 ore settimanali nei mesi compresi fra maggio e settembre, con retribuzione a regime normale, fatto salvo quanto previsto dal vigente CCNL in materia di recuperi.
Art. 7 – INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE/PREMIO DI PRODUZIONE
L’indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati sono stabiliti nelle seguenti misure:
LIVELLI | IMPORTO (Euro) |
Ottavo | 497,93 |
Settimo | 378,29 |
Sesto | 346,34 |
Quinto | 287,50 |
Quarto | 267,66 |
Terzo | 248,83 |
Secondo | 224,54 |
Primo | 193,35 |
Relativamente alle Aziende dei settori Artigianato e Cooperazione, i maggiori importi già erogati a titolo di I.T.S., verranno assorbiti dai futuri aumenti retributivi stabiliti nei rispettivi CCNL.
Art. 8 – E.V.R. ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
L’elemento variabile della retribuzione (di seguito anche EVR) ha natura di premio variabile che tiene conto, ai fini della sua misura e corresponsione, dell’andamento congiunturale del settore edile provinciale, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.
Le Parti si danno atto e ne confermano la natura di premio variabile, incerto ed indeterminabile in relazione all’erogazione ed alla sua misura, in quanto effettivamente collegato al raggiungimento degli obiettivi prefissati
1) INDICATORI TERRITORIALI
In sede territoriale, l'elemento variabile - EVR - sarà collegato all'andamento congiunturale del settore nel suo complesso a livello provinciale, come rilevato sulla base degli indicatori di produttività, qualità e competitività oltre specificati.
Definizioni:
Anno di riferimento | l’anno nel quale matura l'EVR (es. 2019 - 01/01-31/12) |
Periodo di raffronto | il periodo utilizzato (triennio) per la determinazione del parametro di raffronto (es. 2018-2017-2016 |
Parametro di raffronto | il dato medio rilevato nel periodo di raffronto |
Parametro di riferimento | dato medio del triennio comprendente l'anno di riferimento (es. 2019-2018-2017) |
Anno di erogazione | l’anno successivo all’anno di riferimento, ossia anno in cui viene erogato l’EVR ai lavoratori aventi diritto (es. 2020) |
In attuazione dei vigenti CCNL, le Parti convengono di individuare quale quarto indicatore territoriale il rapporto tra le ore lavorate e le ore di infortunio.
Ne consegue, pertanto, che gli indicatori da utilizzare a livello territoriale, risultano essere quelli di cui alla tabella sotto riportata, a cui le Parti hanno convenuto di attribuire le seguenti incidenze ponderali in termini percentuali:
Indicatore | Peso ponderale |
- Numero lavoratori iscritti alle Casse Edili | 25% |
- Monte salari denunciato alle Casse Edili | 25% |
- Ore Ordinarie denunciate alle Casse Edili | 25% |
- Rapporto fra ore lavorate ed ore infortuni | 25% |
Le Parti procederanno, nel corso di apposito incontro di verifica, da tenersi nel mese di Maggio 2020 e successivamente nel mese di maggio di ciascun anno civile di vigenza del presente contratto integrativo, al raffronto su base triennale degli indicatori di cui sopra, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. A tale fine, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.
Ai fini dell’individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori territoriali.
La misura massima di EVR eventualmente erogabile si conferma nella misura che segue, espressa in valore mensile:
E.V.R. AZIENDE INDUSTRIA - Valori Mensili
livello | 7 | minimo di paga base mensile 1.630,71 | ** | e.v.r. 4% mensile 65,23 |
livello | 6 | 1.467,63 | 58,71 | |
livello | 5 | 1.223,02 | 48,92 | |
livello | 4 | 1.141,51 | 45,66 | |
livello | 3 | 1.059,96 | 42,40 | |
livello | 2 | 953,97 | 38,16 | |
livello | 1 | 815,36 | 32,61 |
** 4% minimi di paga in vigore al 1° luglio 2014
E.V.R. AZIENDE ARTIGIANE - Valori Mensili
minimo di paga base mensile | ** | e.v.r. 4% mensile | ||
livello | 7 | 1.647,80 | 65,91 | |
livello | 6 | 1.441,58 | 57,66 | |
livello | 5 | 1.201,11 | 48,04 | |
livello | 4 | 1.112,61 | 44,50 | |
livello | 3 | 1.040,52 | 41,62 | |
livello | 2 | 919,75 | 36,79 | |
livello | 1 | 803,69 | 32,15 |
** 4% minimi di paga in vigore al 1° giugno 2012
E.V.R. AZIENDE COOPERAZIONE - Valori Mensili
minimo di paga base mensile ** | e.v.r. 4% mensile | ||
livello | 8 | 2.082,99 | 83,32 |
livello | 7 | 1.748,20 | 69,93 |
livello | 6 | 1.499,74 | 59,99 |
livello | 5 | 1.274,35 | 50,97 |
livello | 4 | 1.140,63 | 45,63 |
livello | 3 | 1.061,02 | 42,44 |
livello | 2 | 952,69 | 38,11 |
livello | 1 | 833,21 | 33,33 |
** 4% minimi di paga in vigore al 1° luglio 2014
Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti indicatori territoriali pari o positivi, I'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’ importo annuo calcolato sulla base delle percentuali sopra convenute; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due indicatori risultasse superiore al 30%, I'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell'ipotesi di un numero superiore a due degli indicatori pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’importo, come sopra determinato. Le Parti provvederanno ad informare le Imprese, per il tramite della Cassa Edile, dell' esito della verifica territoriale di cui sopra, onde consentire alle stesse imprese di procedere, sulla base dei criteri e delle modalità di seguito individuate al successivo paragrafo “VERIFICA AZIENDALE”, al calcolo, in sede aziendale, dell'elemento variabile della retribuzione. Rimane inteso che in caso di mancato raggiungimento dei risultati degli indicatori territoriali, non si procederà alla verifica aziendale, in quanto l’EVR in questo caso non è dovuto.
2) INDICATORI AZIENDALI
Per l'eventuale erogazione dell'EVR, a seguito della verifica del raggiungimento di almeno un
risultato a livello territoriale, ogni azienda procederà conseguentemente alla verifica aziendale dei seguenti due indicatori:
- Ore ordinarie denunciate in Casse Edile (per le imprese con soli dipendenti impiegati, l'indicatore aziendale sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul LUL
- Volume affari IVA, rilevato dalle dichiarazioni annuali IVA dell’Impresa
In fase di verifica aziendale, l’impresa procederà al raffronto degli indicatori, di cui alla tabella sopra riportata, effettuando la comparazione con il triennio precedente.
Per l’effettuazione delle future verifiche annuali ogni triennio di osservazione dei risultati slitterà pertanto di un anno.
Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora entrambi i suddetti due indicatori aziendali risultino pari o positivi, I'EVR stesso verrà riconosciuto nella misura stabilita a livello territoriale, qualora questo sia dovuto.
Ove invece un solo indicatore risulti pari o positivo, l’EVR verrà riconosciuto nella misura del 30% di quanto stabilito a livello territoriale.
Nel caso entrambi gli indicatori aziendali risultino negativi, l’EVR non è dovuto.
Qualora uno o entrambi i parametri dovessero risultare negativi, per avvalersi della possibilità di non riconoscere ai lavoratori l’EVR o per riconoscerlo in misura ridotta in virtù del presente accordo, l’impresa dovrà trasmettere alla Cassa Edile, entro la data del 10 Maggio di ogni anno, apposita autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato.
Le Parti convengono di costituire, presso la Cassa Edile di Ferrara, apposita commissione paritetica provinciale, che avrà il compito di esaminare le autodichiarazioni inviate dalle imprese.
L’impresa che non dovesse adempiere ai prescritti obblighi di comunicazione è tenuta all’applicazione dell’EVR nella misura fissata a livello territoriale.
Le Imprese di nuova costituzione non erogheranno, per i primi due anni solari, l’EVR nella misura fissata a livello territoriale.
L’EVR, ove spettante, sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza alla data di erogazione dello stesso, in forma mensilizzata, per 12 mesi, con decorrenza dal mese di giugno di ciascun anno. Esso competerà in misura intera per i lavoratori in servizio per l’intero anno di riferimento e riproporzionato in caso di assunzione in corso di anno (la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà computata come mese intero).
L’EVR sarà riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato in forza alla data di erogazione in proporzione diretta al periodo di servizio complessivamente prestato nell’anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più contratti a termini (la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà computata come mese intero)
Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time, l’EVR sarà riconosciuto in proporzione all’orario di lavoro concordato.
Le Parti riconoscono espressamente che gli importi dell’EVR derivanti dal presente accordo, per la natura, sono complessivi ed omnicomprensivi degli effetti relativi a tutti gli istituti indiretti, differiti e quant’altro, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile.
Inoltre le Parti, ai sensi del 2°comma, dell’art. 2120 del codice civile, convengono che l’EVR sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
Le Parti si danno atto che l'EVR ha struttura di Premio di Risultato, essendo teso alla realizzazione di incrementi di produttività, di redditività, di progressione dell’efficienza
organizzativa ed è rilevante ai fini della competitività aziendale; ha caratteristiche di non determinabilità a priori e di essere totalmente variabile in funzione dei risultati che verranno conseguiti ed ha perciò i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive previsti dalle normative vigenti.
ART. 9 – TRASFERTA
A partire dalla data del 1°luglio 2016 fatto salvo applicazioni migliorative in sede aziendale, ai lavoratori in servizio comandati a prestare la propria opera in un cantiere situato al di fuori dei confini comunali in cui è compreso il luogo di assunzione, competerà una diaria giornaliera di trasferta, da calcolarsi secondo le percentuali che seguono, sulle ore ordinarie di lavoro effettivamente svolte, prendendo a base la retribuzione di fatto:
Fino a 40 km (fuori dal confine territoriale) = 6% Da 41 a 60 km (c.s.) = 8%
Da 61 a 120 km (c.s.) = 13%
Oltre 121 km (c.s.) = 20%
Le Parti convengono che qualora il raggiungimento del luogo di trasferta avvenga all’interno del normale orario di lavoro non debba essere erogata la suddetta diaria di trasferta.
Si specifica che la diaria di trasferta non è inoltre dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio, o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
MENSA E ALLOGGI PER TRASFERTA
I lavoratori inviati in trasferta fino a 60 km – tragitto di sola andata –, contribuiranno al costo del pasto come previsto dal successivo art. 10. Oltre tale distanza, il servizio mensa ed eventuale alloggio (in caso di non rientro) saranno a carico dell’azienda.
Viene riconfermato che in caso di alloggio, l’azienda oltre a quanto stabilito ai punti precedenti corrisponderà al lavoratore la relativa diaria di trasferta rispetto alle fasce di competenza.
Fermo restando le condizioni di miglior favore esistenti, si concorda che il rientro dei lavoratori in trasferta presso la propria residenza avverrà dopo 10 gg di lavoro (2 settimane). Le imprese sono impegnate in modo preventivo ad anticipare ai lavoratori il costo delle spese vive di viaggio e/o a sostenere il costo del trasporto stesso.
Il presente regolamento sulla trasferta non si applica ai trasfertisti, cioè a quei lavoratori il cui contratto o lettera di assunzione non preveda una sede di lavoro predeterminata ed ai quali vengono attribuite specifiche indennità o maggiorazioni della retribuzione per tutti i giorni retribuiti a prescindere dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
ART. 10 – MENSA
A decorrere dal 1° luglio 2013, il costo massimo del servizio mensa, interamente a carico dell’Azienda, sarà pari ad Euro 13,00. L’eventuale eccedenza sarà a carico del lavoratore.
Nel caso di impossibilità a garantire il servizio mensa nei termini suddetti, o quando non sono presenti in zona aziende che effettuano il servizio in cantiere o luoghi di ristorazione quali mense, trattorie o ristoranti, si darà alternativamente luogo al pagamento di apposita
indennità sostitutiva di mensa, il cui valore è corrispondente a Euro 0,50 per ogni ora di lavoro ordinaria effettivamente prestata.
Il servizio mensa è garantito agli operai ed agli impiegati di cantiere. Quanto al personale direttivo, tecnico ed amministrativo etc,. assunto presso la sede dell’Impresa, avrà diritto al servizio solo nel caso in cui sia comandato in trasferta. Sono fatte espressamente salve le condizioni di miglior favore in essere.
L’indennità sostitutiva non verrà conteggiata per premi, mensilità aggiuntive od altro istituto contrattuale, in quanto già tenutone conto nel suddetto aggiornamento.
Le imprese, fermo restando il rispetto delle norme previste nel presente accordo, si dichiarano disponibili a che venga istituito per ogni cantiere, con ricorso ad azienda esterna specializzata, un servizio di mensa composto da un primo piatto, un secondo con un contorno, pane e bevande. Per l’attuazione del suddetto servizio sarà sottoscritta da parte della impresa una convenzione con azienda avente strutture specializzate nella ristorazione, che garantisca detto servizio a prezzo non superiore a quanto sopra illustrato.
Il carattere di servizio sociale che la fornitura dei pasti assume, la possibilità, fatto salvo il rispetto delle norme al riguardo sottoscritte, di usufruire di detto servizio da parte di tutti i lavoratori ed il carattere non retributivo del contributo delle aziende, comportano che eventuali scelte individuali di non usufruire di tale servizio non daranno luogo ad alcuna indennità sostitutiva a nessun livello di trattativa. Pertanto, l’indennità sostitutiva di mensa non sarà più corrisposta all’ atto della istituzione nel cantiere del servizio di mensa, ciò indipendentemente dalla partecipazione alla mensa dei lavoratori. Il presente accordo si applica in tutti i cantieri edili a prescindere dal numero dei dipendenti del cantiere o dell’ impresa.
Il servizio mensa è garantito al lavoratore che fornisca la propria prestazione per più di mezza giornata di lavoro; in tutti gli altri casi, indipendentemente dalla causa dell’assenza, gli verrà riconosciuta l’indennità sostitutiva per le ore di lavoro effettivamente prestate.
II lavoratore che per sua scelta non consumi il pasto dopo averlo prenotato sarà tenuto a rimborsare all’ impresa il 100% del costo. Il raggiungimento del presente accordo non intende apportare alcun pregiudizio all' orario di cantiere ed esonera comunque l' impresa da ogni responsabilità o conseguenza per quanto riguarda eventuali inadempienze da parte dell’ azienda responsabile del servizio mensa. Fatte salve le condizioni di miglior favore attualmente in essere.
ART. 11 - CASA/LAVORO
Ai lavoratori che per recarsi al lavoro utilizzano un mezzo di trasporto proprio, verrà riconosciuta la seguente indennità giornaliera, calcolando il solo tragitto di andata casa-lavoro
- da 10 a 20 km Euro 6,00
- da 21 a 40 km Euro 12,00
- oltre 41 km Euro 18,00
Si prenderà a base di calcolo la distanza più breve misurata dall’abitazione del lavoratore al cantiere o azienda o punto di raccolta. Tale indennità è riconosciuta al solo dipendente preventivamente autorizzato che effettivamente utilizzi il mezzo proprio.
Quanto sopra verrà riconosciuto qualora la distanza superi i 10 km (andata); per distanze superiori ai dieci km il concorso spese viene riconosciuto fin dal primo chilometro. Nulla è dovuto per distanze inferiori ai dieci km.
L’indennità di trasporto regolata dal presente articolo sarà computata ai soli fini del calcolo del TFR, esclusi tutti gli altri istituti percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della suddetta indennità.
Indennità autisti
Per gli autisti degli automezzi che consentono il trasporto di persone sarà corrisposta, sempre chè trasportino effettivamente delle persone, un’ indennità pari a Euro 0,09 per chilometro (andata e ritorno).
ART. 12 - MULTE E TRATTENUTE
I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma del contratto nazionale, è devoluto a favore della Cassa Edile di Ferrara.
ART. 13 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 (ferie) del presente accordo, la percentuale complessiva per la corresponsione agli operai del trattamento economico per gratifica natalizia e riposi annui, da calcolare sulla retribuzione (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione, indennità territoriale di settore, rimane stabilita nella misura del 15,40%.
La suddetta percentuale complessiva del 15,40% risulta cosi composta: gratifica natalizia 10,00 %
riposi annui 5,40%.
L’ importo della percentuale deve essere accantonato al netto convenzionale (pari all' 11,35%) direttamente alla Cassa Edile di Ferrara.
A seguito dell' abrogazione del premio annuo prevista dal CIPL 19/4/1978, le imprese continueranno a conteggiare ed accantonare alla Cassa Edile il 18,50% sulla retribuzione (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale) relativa alle ore di assenza per ferie (Accordo Provinciale 16 ottobre 1979).
L’erogazione ai lavoratori degli importi accantonati ai sensi del presente articolo avverrà entro il 25 dicembre successivo alla scadenza dell’anno edile.
ART. 14 - FERIE
II diritto ad usufruire in base al D.Lgs 66/03 del godimento delle ferie maturate, nei limiti stabiliti dal vigente CCNL di settore, viene riconosciuto per tutti i lavoratori come segue:
2 settimane, di norma godute collettivamente in coincidenza di ferragosto.
In casi particolari dovuti a motivi tecnici o ad intese raggiunte in sede aziendale, le due settimane previste per agosto saranno spostate ad altro periodo.
Le restanti settimane eventualmente dovute saranno godute in periodi da definire in sede aziendale secondo le necessità tecniche del cantiere e sentite le esigenze degli operai e comunque non oltre il mese di giugno dell' anno successivo.
Le imprese provvederanno a corrispondere direttamente il trattamento economico per ferie in occasione dell' effettivo godimento da parte del lavoratore con retribuzione di fatto.
L'impresa, pertanto, non è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile di Ferrara la percentuale dell’ 8,50% prevista dal CCNL.
La durata delle ferie è stabilita in 4 settimane di calendario pari a 160 ore di orario normale. Al lavoratore che non ha maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale per ogni mese intero di anzianità maturata presso l’impresa; a tal fine si considera mese intero la frazione di mese superiore a gg. 15.
ART. 15 - ENTI BILATERALI
EDILFORM ESTENSE
Con verbale del 15 novembre 2012 e con atto notarile del 30 luglio 2013 , le Parti firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara a far data dal 1 ottobre 2013 con la fusione per incorporazione del CTP da parte di EUSPE hanno dato vita ad Edilform Estense, unico Ente che si pone quale punto di riferimento per la formazione del settore edile, promotore della cultura del lavoro regolare e del lavoro sicuro per la provincia di Ferrara.
Per il finanziamento di Edilform Estense si stabilisce che, il contributo versato dalle Imprese alla Cassa Edile di Ferrara è determinato nella misura dello 0,50 % (della base imponibile per la Cassa Edile di Ferrara) per la sicurezza più lo 0,50 % (della base imponibile per la Cassa Edile di Ferrara) per la formazione; a sua volta la Cassa Edile di Ferrara lo verserà
a mezzo bonifico bancario, in quattro rate trimestrali:
entro il 30 aprile per il periodo 1/1 - 31/03; entro il 31 luglio per il periodo 1/4 - 30/06; entro il 31 ottobre per il periodo 1/7 - 30/09; entro il 31 gennaio per il periodo 1/10 - 31/12.
Con verbale di accordo del 29/03/2018, allegato che costituisce parte integrante di questo cipl, le Parti firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara hanno stabilito di continuare il processo di riorganizzazione, integrazione ed efficientamento del sistema bilaterale territoriale, procedendo con il trasferimento di Edilform Estense presso i locali di proprietà della Cassa Edile di Ferrara, riducendo di fatto i costi e favorendo collaborazioni e sinergie tra le strutture operative dei due Enti, promuovendone così l'integrazione coerentemente a quanto già definito dalle contrattazione nazionali di settore.
Dal prossimo 1° Gennaio 2020 la struttura organizzativa di Edilform si trasferirà fisicamente nell'immobile di proprietà della Cassa Edile di Ferrara in xxx Xxxxxxxxxx, 00.
Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo la Presidenza pro-tempore in carica di Edilform Estense procederà alla disdetta del contratto di affitto dell'immobile dove oggi ha sede Edilform Estense sito in via Bologna 301.
CASSA EDILE
Con verbale di accordo del 17 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni (vedi allegato) e con atto notarile del 25 Settembre 2014, le Parti firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara a far data dal 1°ottobre 2014, con la fusione per incorporazione di CEDAF e Celcof da parte di Cassa Edile della Provincia di Ferrara, hanno dato vita alla Cassa Edile di Ferrara, unico Ente che si pone quale punto di riferimento per la bilateralità del settore edile della Provincia di Ferrara. Verbali di costituzione, atti notarili, statuto e regolamento della Cassa Edile di Ferrara che si allegano, sono parte integrante del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara.
Per il finanziamento della Cassa Edile di Ferrara e l'erogazione delle prestazioni ai lavoratori ad essa iscritti, si fa riferimento al verbale di accordo sottoscritto il 26 giugno 2019 che è parte integrante del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara.
ART. 16 – RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: RLS, RLST
Con l'emanazione del D. Leg. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata confermata la figura del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza.
In relazione al dettato legislativo e a quanto previsto dalla Contrattazione collettiva, tali figure (di seguito denominate RLS o RLST), assumono la rappresentanza per il controllo dell'applicazione delle norme di Legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene di lavoro.
A) Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza nelle Imprese o unità produttive con più di 15 Dipendenti (esclusi gli apprendisti).
Nelle Imprese o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è eletto, secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale del 22 Giugno 1995, tra i componenti della RSU. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto fra gli stessi lavoratori delle Imprese.
Le Organizzazioni Sindacali FeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL, comunicano, con un preavviso di almeno 3 giorni alle Associazioni firmatarie dei Contratti Collettivi di Lavoro, la data di svolgimento dell'assemblea aziendale per l'elezione del RLS.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Il datore di lavoro, dopo la nomina del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale, comunicherà entro 3 giorni il nominativo del lavoratore eletto a Edilform Estense . Il RLS Aziendale, resta in carica per 3 anni, durante i quali gli vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 32 ore annuali. Il RLS Aziendale deve comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l'utilizzo dei permessi.
In tutte le unità produttive nelle quali per ragioni diverse, non è istituito l'RLS aziendale, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, si fa riferimento agli RLST in carica.
B) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per le Imprese che occupino fino a 15 dipendenti (esclusi gli apprendisti).
Per tutte le Imprese o unità produttive operanti nella Provincia di Ferrara che occupino fino a 15 dipendenti, ove risulti non presente all’ interno della struttura aziendale il RLS, le parti convengono che i Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza siano eletti in ambito territoriale secondo le disposizioni seguenti:
I Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali (denominati RLST), saranno comunicati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'art. 39 del CCNL 29/01/2000. Le candidature saranno proposte dalle Organizzazioni Sindacali territoriali.
I RLST dovranno provenire preferibilmente dalle RSU e/o dal settore edile od affine. Gli RLST eletti verranno formalmente designati dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei Lavoratori delle Costruzioni, mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie territoriali indirizzata alle Associazioni Professionali stipulanti nonché all’ente Edilform Estense.
C) Formazione dei RLS e RLST.
Ai RLS ed ai RLST, come sopra eletti, prima di espletare le loro attribuzioni, è impartita, mediante apposito corso predisposto dalle Organizzazioni Sindacali di categoria di Ferrara, in concerto con Edilform Estense, una specifica formazione secondo criteri e modalità da definire fra le Parti contraenti. Ulteriori corsi di aggiornamento e di perfezionamento potranno essere disposti, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
D) Attribuzioni e competenze dei RLST.
I RLST restano in carica per un triennio, salvo risoluzioni del rapporto di lavoro o dimissioni dello stesso dall'incarico. Ogni RLST e tenuto ad espletare esclusivamente le attribuzioni previste dalle normative richiamate in premessa e secondo le modalità fissate da apposito accordo tra le parti che regolamenterà anche l'accesso ai cantieri. Durante lo svolgimento del loro mandato i RLST percepiscono, per tutte le ore effettivamente prestate, la normale retribuzione loro spettante. Inoltre ai RLST verranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento dei loro compiti (materiale informativo, trasporto, copertura assicurativa, ecc.)
A tal fine, viene costituito un fondo mutualistico – denominato fondo RLST - presso la Cassa Edile con un contributo a carico di tutte le Imprese pari allo 0,50% della base imponibile della Cassa Edile di Ferrara.
NON sono tenute al versamento dello 0,50% le aziende della Provincia di Ferrara che hanno l'RLS aziendale.
Le suddette imprese per avere diritto all'esenzione del versamento del contributo RLST dovranno comunicare alla Cassa Edile di Ferrara ed a Edilform Estense la documentazione probatoria della nomina dell'RLS aziendale.
ART. 17 – CASSA EDILE
II contributo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il conseguimento degli scopi della Cassa Edile e fissato nella misura del 2,50 % (5/6 a carico del datore di lavoro e 1/6 a carico dei lavoratori), da calcolarsi su: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e sull’ elemento distinto della retribuzione.
Tale contributo dovrà essere devoluto dalle imprese alla Cassa Edile di Ferrara sia per la parte a proprio carico che per la parte a carico dei lavoratori da esse dipendenti, secondo l’apposito statuto e regolamento approvato dalle Associazioni Sindacali contraenti e già in atto.
Le prestazioni deliberate con Consiglio della Cassa Edile, sono quelle stabilite e sottoscritte dalla contrattazione collettiva provinciale.
Eventuali future revisioni del contributo saranno convenute in base a necessità di bilancio in sede sindacale.
ART. 18 - INTEGRAZIONE MALATTIA E INFORTUNIO
Le Parti confermano che per gli eventi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale si darà applicazione alla disciplina stabilita da i contratti collettivi nazionali di lavoro.
Si conferma che la Cassa Edile di Ferrara provvede, con finanziamento dalle somme del “fondo malattia/infortunio carenza e prestazioni varie" di cui all’accordo del 17 settembre 2014 che è parte integrante del presente CIPL, ad integrare al 100%, la retribuzione netta per i giorni di carenza malattia non indennizzati dall'INPS, per un massimo di 25 giorni per anno solare, relativi a casi di malattia o di più malattie di durata complessiva fino a 180 giorni ed entro i limiti della conservazione del posto.
I giorni di carenza malattia, per i casi di malattia o di più malattie di durata complessiva di oltre 180 giorni ed entro i limiti della conservazione del posto (270 o 365), successivi ai 180 giorni per anno solare a carico INPS, saranno integrati dalla Cassa Edile di Ferrara al 50%.
Le ore giornaliere verranno calcolate dividendo l'orario di lavoro settimanale per 6.
All' operaio infortunato o assente per malattia professionale, che abbia superato il periodo di prova, tenuto conto del trattamento a carico dell’ impresa disposto legislativamente, la Cassa Edile di Ferrara corrisponderà un' integrazione fino al 100% della retribuzione netta per i giorni di carenza, calcolati dividendo l'orario di lavoro settimanale per 7, parzialmente indennizzati dall' INAIL.
La corresponsione dell’ intera retribuzione nella giornata in cui si verifica l'infortunio resta a totale carico dell’ impresa.
II trattamento per infortunio di cui sopra assorbe e sostituisce quanto previsto dal T. U. 30 giugno 1965 n. 1124.
ART. 19- QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE
Con riferimento ai vigenti CCNL ed agli accordi territoriali in essere, la quota di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai addetti alle industrie edilizia e affini della Provincia di Ferrara, fatti salvi diversi accordi che verranno successivamente comunicati dalle singole associazioni sono le seguenti:
- per i datori di lavoro 0,722% di cui 0,50% per quota provinciale di adesione contrattuale e 0,222% per quota nazionale di adesione contrattuale; le cooperative aderenti alle associazioni firmatarie versano solo la quota nazionale dello 0,222%
- per le OO. SS. firmatarie del presente contratto 0,937% di cui 0,715% per la quota provinciale di adesione contrattuale e 0,222% per quota nazionale di adesione contrattuale.
II contributo di cui sopra va computato sulla retribuzione imponibile Xxxxx Xxxxx.
II versamento della quota di adesione contrattuale è obbligatorio per i datori di lavoro e gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della Provincia di Ferrara, iscritti alle Associazioni Sindacali contraenti e che, comunque, beneficiando della funzione di tutela e rappresentanza assolta da dette Associazioni nell’ interesse generale delle categorie professionali organizzate
ed aderendo in particolare alla contrattualistica collettiva di settore, nazionale e territoriale nella quale detta funzione si concreta in via preminente, usufruiscono anche dei servizi e delle assistenze prestate, per mezzo della Cassa Edile di Ferrara, dalle Associazioni sindacali predette.
Le quote di adesione contrattuale a carico degli operai sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, insieme con il contributo da essi dovuto alla Cassa Edile di Ferrara.
Alla suddetta Xxxxx Xxxxx devono essere versati a cura del datore di lavoro le quote di adesione contrattuale sia dell’ operaio che dello stesso datore di lavoro unitamente al contributo dovuto alla Cassa ai sensi dell' art. 17 del presente contratto integrativo provinciale.
Le modalità da seguire per il versamento delle quote in parola sono stabilite dalla Cassa Edile di Ferrara, la quale provvederà ogni mese, in base agli Accordi Nazionali e territoriali tra ANCE, CNA, CONFARTIGIANATO, LEGACOOP, AGCI, CONFCOOPERATIVE e FENEAL,
FILCA e FILLEA, a mettere a disposizione delle succitate Organizzazioni Nazionali e Provinciali le quote versate in loro favore rispettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori.
ART. 20 - TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Fermo restando le disposizioni di cui alla legge 53/2000 e successive modifiche e integrazioni, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l' azienda integrerà alla lavoratrice il trattamento corrisposto dall’ istituto assicuratore fino al raggiungimento della normale retribuzione netta per il periodo di astensione obbligatoria.
La percentuale del 15,40% da corrispondere nel periodo di astensione obbligatoria, rimane a carico delle imprese per la parte non integrata dall’ INPS e deve essere accantonata al netto presso la Cassa Edile di Ferrara.
La Cassa Edile di Ferrara provvede, con finanziamento dalle somme del “fondo malattia/infortunio carenza e prestazioni varie" di cui all’accordo del 17 settembre 2014 che è parte integrante del presente CIPL, a rimborsare all'impresa quanto integrato alla lavoratrice per il raggiungimento della normale retribuzione netta per il periodo di astensione obbligatoria. Ai fini del diritto vale quanto già previsto per l'integrazione della malattia e dell'infortunio (450 ore - non in prova).
ART. 21 – ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE
In ottemperanza a quanto stabilito dall'Accordo sul Fondo Fnape del 3 Aprile 2019, sottoscritto da tutte le Parti Sociali Nazionali di riferimento alle stesse locali sottoscrittrici del presente CIPL, il contributo a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’ anzianità professionale edile, a decorrere dal 1°aprile 2019, viene fissato nella misura del 3,84%, da calcolarsi su paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento distinto della retribuzione, per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate e per le festività.
ART. 22- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
L'azienda in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e dalle leggi in materia, è tenuta a presentare, qualora sussistano le condizioni, tempestiva domanda all' lNPS di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali. L' azienda è tenuta ad esporre nell'albo del cantiere, con le stesse modalità in cui è tenuta ad esporre l' orario di lavoro, la copia fotostatica di ogni autorizzazione che le sia pervenuta per la corresponsione delle integrazioni salariali.
L' azienda è tenuta a registrare nel LUL la specifica dell’ integrazione salariale corrisposta al lavoratore indicante:
- periodo dell'integrazione salariale;
- ore integrate;
- importo orario spettante;
- importo totale corrisposto.
Nei casi di sospensione del lavoro o riduzione di orario determinati da cause meteorologiche, le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio o impiegato il succitato acconto non deve comportare complessivamente l’ esposizione dell’ impresa per un importo superiore a 173 ore (comprensive delle 150 ore da CCNL) di integrazione non ancora autorizzate dall’ INPS.
ART. 23 - IGIENE E SANITA’
Fermo restando l’obbligo di osservanza delle norme previste dal vigente CCNL e dal DLgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni non che di quanto previsto negli allegati al Dlgs stesso in materia di igiene, sanità e salubrità dei luoghi di lavoro, si conviene a carico dell'impresa,la fornitura annua di idonei abiti da lavoro, e la tempestiva sostituzione in caso di usura.
ART. 24 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Al lavoratore iscritto al Fondo Prevedi che versa a titolo di contributo aggiuntivo una percentuale pari o superiore allo 0,48%, viene rimborsata dalla Cassa Edile di Ferrara, attingendo, fino a capienza, dal Fondo Prevedi lavoratori, la percentuale dello 0,48, entro il mese di Maggio dell’anno successivo a quello del versamento. Relativamente alla contribuzione ed al rimborso delle quote Prevedi del contributo Azienda e del contributo aggiuntivo lavoratore, vedasi l'allegato accordo del 17 settembre 2014 e le successive modifiche ed integrazioni.
ART. 25 – INSCINDIBILITA’ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara sono correlative ed inscindibili tra loro.
Ferma restando l' inscindibilità di cui sopra, le Parti si danno reciprocamente atto che, con la stipula del presente contratto, non hanno inteso modificare per i lavoratori in forza presso le
singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso le eventuali condizioni collettive di miglior favore vigenti in sede aziendale che, se concesse allo stesso titolo di uno degli articoli del presente accordo, dovranno essere assorbite fino a concorrenza.
Art. 26 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Vista la complessità ancora in essere delle trattative che a livello nazionale non hanno ancora portato alla definizione del CCNL per le imprese artigiane e piccole industrie di riferimento per CNA e CONFARTIGIANATO, fatte salve le nuove linee guida previste dai CCNL di settore, le Parti sottoscrittrici del presente CIPL sono impegnate ad incontrarsi non appena ci saranno sviluppi in qualsiasi direzione che determinino la necessità di integrare o modificare il presente testo.
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto è riconosciuto un importo a titolo di Una tantum pari a euro 150,00 lordi, da erogare entro il 31 dicembre 2019 a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e assunti almeno dal 1°Gennaio 2018. Le somme erogate a titolo di Una tantum non sono utili ai fini del calcolo di alcun istituto contrattuale e di legge, ivi compreso il TFR.
Art. 27 - VALIDITA’, DECORRENZA, DURATA
Il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara si applica a partire dalla sua sottoscrizione, fatto salvo ove diversamente pattuito e non può essere rinnovato prima del 31 dicembre 2021.
Ferrara, 26/06/2019
Letto, confermato e sottoscritto
ANCE Ferrara ........................................................
CNA Ferrara ..........................................................
Confartigianato Ferrara ..........................................................
Legacoop Estense Ferrara ..........................................................
AGCI Ferrara ...........................................................
Confcooperative Ferrara ...........................................................
Feneal UIL Ferrara ............................................................
Filca CISL Ferrara ............................................................
Fillea CGIL Ferrara ............................................................