REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLA CARNIA CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO (UDINE) E DI CENSIMENTO E CATTURA DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE
Gestione in forma associata dei compiti di cui all’art. 7 c. 1, all’art. 16 c. 2, all’ art. 22 c. 1 ed all’art. 23
c. 2 della L.R. 21/2012, in nome e per conto dei Comuni della Carnia, del Gemonese e del Canal del Ferro e Xxx Xxxxxx e gestione del Canile Comprensoriale di Tolmezzo ubicato in xxx xxxxx Xxxxxxxxx x
Xxxxxxxx
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
Art. 1. GESTIONE CONVENZIONALE 4
PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 5
TITOLO I – DISPOSIZIONI SULL’APPALTO 5
Art. 2. OGGETTO DELL’APPALTO 5
Art. 4. DISCIPLINA APPLICABILE 6
Art. 5. CARATTERE PUBBLICO DEL SERVIZIO 6
Art. 7. DURATA DELL’APPALTO. 8
Art. 8. IMPORTO A BASE D’ASTA. 8
Art. 9. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE - ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO - VARIANTI 9
Art. 10. PAGAMENTO DEL SERVIZIO – RITENUTA OBBLIGATORIA 10
Art. 11. REVISIONE DEI PREZZI 11
Art. 12. TITOLARITÀ DEL CONTRATTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 11
Art. 15. RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’APPALTATORE - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE 13
Art. 17. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 14
TITOLO II – DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO 15
Art. 18. LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 15
Art. 19. DIREZIONE – VIGILANZA E CONTROLLI SUL SERVIZIO 15
Art. 20. VERIFICA DI CONFORMITÀ 15
Art. 21. ADEMPIMENTI DELLA COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLA CARNIA 16
Art. 22. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – DUVRI – COSTI DELLA SICUREZZA 16
PARTE II - ATTREZZATURE E PERSONALE 18
Art. 23. PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO 18
Art. 24. PERSONALE IN SERVIZIO 18
Art. 25. DOMICILIO DELL’APPALTATORE 19
Art. 26. OBBLIGO DI ADEGUATEZZA DEL SERVIZIO 20
Art. 27. ATTREZZATURE OBBLIGATORIE 20
Art. 28. AUTOMEZZI: PRESCRIZIONI 21
PARTE III - MODALITA' DI ESPLETAMENTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 22
TITOLO I DISPOSIZONI GENERALI 22
Art. 29. SERVIZI PREVISTI DALL’APPALTO 22
Art. 31. ENTITÀ DEL SERVIZIO 22
TITOLO II - DISPOSIZIONI COMUNI 23
Art. 32. RAPPORTI CON L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC) 23
Art. 33. RAPPORTI CON IL VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA 23
Art. 34. RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 24
Art. 35. ORARIO DI SERVIZIO 24
TITOLO III – SERVIZI ORDINARI 25
Art. 36. GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO 25
Art. 37. CENSIMENTO E CATTURA DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE 29
Art. 38. SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI, RANDAGI O INCUSTODITI 31
Art. 39. PROMOZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEI CANI A NUOVI PROPRIETARI 33
TITOLO IV - SERVIZI SUPPLEMENTARI 34
Art. 40. DISPOSIZIONI COMUNI AI SERVIZI SUPPLEMENTARI 34
Art. 41. SERVIZI VARI IN ECONOMIA, DIVERSI, ACCESSORI, OCCASIONALI E NON, ASSIMILABILI O COMUNQUE CONNESSI AI SERVIZI IN APPALTO 34
PARTE IV - MODALITA' DI RILEVAZIONE DEL SERVIZIO E COMUNICAZIONI DI SERVIZIO 36
Art. 42. COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI 36
Art. 45. PRINCIPI FONDAMENTALI 38
Art. 46. INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ 39
Art. 47. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 40
Art. 49. RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI. INCOMPATIBILITÀ 41
Elenco allegati:
ALLEGATO 1: CANI CENSITI (AL 22.10.2020)
ALLEGATO 2: CANI CATTURATI (PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2020)
ALLEGATO 3: GATTI COLONIE FELINE (PERIODO 01.07.2019 – 30.06.2020) ALLEGATO 4: COMPUTO SERVIZIO
ALLEGATO 5: ELENCO PREZZI ALLEGATO 6: PRIVACY
ALLEGATO 7: CONVENZIONE CANILE ALLEGATO 8: CONVENZIONE COLONIE FELINE
Art. 1. GESTIONE CONVENZIONALE
1. La Comunità di montagna della Carnia svolge, in forma associata, fino al 31 dicembre 2025, per conto di 42 Comuni della Carnia, del Gemonese e del Canal del Ferro e Xxx Xxxxxx, le attività di cui all’art. 7 c. 1 della L.R. 20/2012 e gestisce il Canile Comprensoriale di Tolmezzo.
2. La Comunità di montagna della Carnia svolge altresì sulla base di apposita convenzione stipulata con l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) le attività di cui all’art. 16 della L.R. 20/2012.
3. La Comunità di montagna della Carnia svolge inoltre, in forma associata, fino al 31 dicembre 2025, per conto di 34 Comuni della Carnia, del Gemonese e del Canal del Ferro e Xxx Xxxxxx, le attività di cui all’art. 22 c. 1 ed all’art. 23 c. 2 della L.R. 20/2012.
4. Tra i compiti assegnati alla Comunità di montagna della Carnia risultano:
I. l’espletamento delle procedure relative alle gare d’appalto per i servizi previsti dall’art. 7 c. 1, dall’ art. 22 c. 1 ed dall’art. 23 c. 2 della L.R. 20/2012 e per la gestione del canile comprensoriale di Tolmezzo;
II. la gestione in nome e per conto dei Comuni deleganti dei contratti di appalto incluso il controllo della regolare esecuzione dei servizi;
III. la contabilizzazione dei servizi resi e rendicontazione della spesa.
PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE TITOLO I – DISPOSIZIONI SULL’APPALTO
Art. 2. OGGETTO DELL’APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto la gestione del Canile Comprensoriale di Tolmezzo e dell’annessa oasi felina (di seguito denominato Canile), il servizio di censimento e cattura dei gatti appartenenti alle colonie feline, il servizio di cattura degli animali vaganti, randagi incustoditi e l'esecuzione di prestazioni accessorie e correlate.
2. Il presente Capitolato Speciale (di seguito denominato Capitolato) disciplina i rapporti inerenti
l’esecuzione del servizio tra le parti di seguito indicate: Stazione Appaltante:
Comunità di montagna della Carnia,
Ente Pubblico con sede legale in Tolmezzo (UD) Indirizzo: Via Carnia Libera 1944, n. 29
C.A.P. – Città - Stato: 00000 - Xxxxxxxx (XX) - Xxxxxx Telefono: 0000 00 00 00 - Telefax: 0433 48 77 60
Posta elettronica (e-mail): xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
Posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx Indirizzo internet (U.R.L.): xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/
Ufficio competente: Servizio Ufficio di Piano e Servizi al Territorio – Servizi Tecnici Associati
Impresa aggiudicataria (di seguito denominata Appaltatore): da individuare mediante procedura
aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e in base ai criteri stabiliti dal Disciplinare di Gara.
La sottoscrizione del contratto è riservata ai soggetti in possesso dei documenti previsti per il trasporto di animali vivi di cui al regolamento (CE) 1/2005, al D.Lgs. 25.07.2007, n. 151, all’Accordo Stato Regioni del 20.03.2008 e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia.
La Comunità di montagna della Carnia si riserva di accertare in qualunque momento il possesso di tutti i requisiti dichiarati mediante autocertificazione.
Art. 3. AUTORIZZAZIONI
1. Il rilascio, il rinnovo o modifica degli atti autorizzativi e delle iscrizioni necessari per l’espletamento del servizio sarà curato esclusivamente dall’Appaltatore, il quale assumerà a proprio carico i relativi oneri.
2. Prima dell’inizio dell’appalto, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Comunità di montagna della Carnia copia della documentazione prevista per il trasporto di animali vivi di cui al regolamento (CE) 1/2005, al D.Lgs. 25.07.2007, n. 151 e all’Accordo Stato Regioni del 20.03.2008, unitamente all’elenco dei mezzi che utilizzerà nell’appalto. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere prontamente eventuali modifiche ed aggiornamenti della documentazione e di ogni eventuale ulteriore documentazione, in seguito alla scadenza e/o variazione di quella precedente. Nel caso di Raggruppamento d’imprese o subappalto tale disposizione si applica a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o subappaltatrici.
3. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà provvedere all’iscrizione all’anagrafe
canina regionale.
Art. 4. DISCIPLINA APPLICABILE
1. L’appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente documento e dalla lettera d’invito da:
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
- Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del Randagismo”;
- Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171/Pres. “Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell’anagrafe canina”;
- Legge 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”;
- D.lgs. 25 luglio 2007, n. 151 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante norma in materia di sicurezza sul lavoro;
- L.R. 11 ottobre 2012, n. 20 “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione”;
- DGR 2029 del 08.11.2013 “L.R. 20/2012 art. 25 e art. 29. Recepimento dell’accordo sancito in data 24.01.2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione e approvazione Manuale Operativo per la gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione (BDR)”;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell’oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d’autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell’educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell’accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione);
- Regolamento del canile comprensoriale (scaricabile dal sito internet della Comunità di montagna della Carnia);
- Regolamento per i volontari del canile comprensoriale di Tolmezzo (scaricabile dal sito internet della Comunità di montagna della Carnia);
- Regolamento per l’adozione dei cani ricoverati presso il Canile Comprensoriale di Tolmezzo (in fase di revisione, a breve scaricabile dal sito internet della Comunità di montagna della Carnia)
- Regolamento per la gestione delle spoglie degli animali d’affezione presso il Canile Comprensoriale di Tolmezzo (scaricabile dal sito internet della Comunità di montagna della Carnia);
- Regolamento ai sensi della Legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all’adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l’adeguamento dei requisiti (approvato con D.Pres 241/2017);
- Circolare 24/09/2014 - Tutela dei gatti liberi
- ogni altra disposizione vigente in materia.
Art. 5. CARATTERE PUBBLICO DEL SERVIZIO
1. Le attività inerenti la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l’assistenza
medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione sono di competenza dei Comuni.
2. Le attività inerenti la cattura dei cani e altri animali di affezione vaganti sono di competenza del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), di seguito denominata Azienda.
3. I Comuni hanno delegato lo svolgimento in forma associata dei compiti di cui all’art. 7 c. 1, art. 22
c.1 e 23 c. 2 della L.R. 20/2012 e la gestione del Canile Comprensoriale di Tolmezzo ubicato in xxx xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 alla Comunità di montagna della Carnia mediante apposito atto convenzionale tra le parti.
4. L’Azienda ha delegato il servizio di cattura di cani e altri animali di affezione ai sensi dell’art. 16, c. 2 della L.R. 11.10.2012, n. 20 per il periodo 01.01.2018 al 31.12.2020 alla Comunità di montagna della Carnia mediante apposito atto convenzionale tra le parti e, nelle more della definizione di una nuova Convenzione, con successiva proroga fino al 31.12.2021.
5. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1 della L. 15 giugno 1990, n. 146) e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposte alle disposizioni di cui alla L.R. 11 ottobre 2012, n. 20. Come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.
6. Per il mantenimento e la salvaguardia dell’igiene pubblica la Comunità di montagna della Carnia si farà promotrice presso i singoli Comuni dell’adozione, da parte dei responsabili di servizio o del Sindaco, delle ordinanze ordinarie o di necessità e d’urgenza. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire efficienza ed efficacia e pertanto l’Appaltatore adotterà le misure idonee al raggiungimento di tali fini.
7. In caso di sospensione, anche parziale, la Comunità di montagna della Carnia è autorizzata a provvedere tramite terzi. I maggiori oneri sostenuti dalla Comunità di montagna della Carnia, in tali eventualità, verranno detratti dalle somme a credito dell’Appaltatore e da quella depositata come cauzione.
8. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, dei regolamenti comunali, nonché alle norme del presente Capitolato.
9. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione dei servizi spetta alla Comunità di montagna della Carnia.
Art. 6. SCIOPERI
1. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 12 giugno 1990 n. 146, così come modificata ed integrata dalla
L. 11 aprile 2000 n. 83, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
2. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'Art. 46 del presente Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all’Appaltatore.
3. L’Appaltatore è comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione alla Comunità di montagna della Carnia, nonché a garantire lo svolgimento dei servizi più urgenti ed essenziali (quali la somministrazione di acqua e alimenti e la pulizia dei box).
4. Nel caso di sciopero, l’Appaltatore nei giorni antecedenti dovrà provvedere a dare adeguata informazioni, senza ulteriori costi per la Comunità di montagna della Carnia.
Art. 7. DURATA DELL’APPALTO.
1. La durata del servizio è fissata in 24 mesi, dal 01.01.2022 al 31.12.2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi alle stesse condizioni, ad insindacabile giudizio della Comunità di montagna della Carnia fino al 31.12.2025.
2. Nel caso non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, l’Appaltatore dovrà garantire, su richiesta della Comunità di montagna della Carnia la continuazione del servizio, anche per fasi successive, fino ad un massimo di mesi sei dandone all'Appaltatore un preavviso non inferiore a mesi uno, salvo pattuizioni diverse.
3. In caso d'inadempienza del sopracitato obbligo, la Comunità di montagna della Carnia provvederà all'incameramento della cauzione definitiva.
Art. 8. IMPORTO A BASE D’ASTA.
1. L’importo totale del servizio, per il periodo di riferimento, viene determinato dalla sommatoria dei prodotti dei prezzi unitari posti a base di gara, singolarmente decritti nell’allegato 5, per le rispettive quantità annue stimate, così come indicato all’allegato 4.
2. I prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri relativi alla gestione degli animali, alla manutenzione ordinaria del Canile e delle attrezzature utilizzate, alla gestione delle spoglie di animali, alla promozione degli affidamenti e alla sicurezza e salute dei lavoratori (esclusi i costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali).
4. L’importo totale del servizio sarà comprensivo di ogni costo, onere, tassa, tributo, garanzia, etc. con
la sola esclusione dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
5. I dati quantitativi hanno valore di stima allo scopo di poter formulare un’indicazione riguardo l’importo totale del servizio e consentire un confronto univoco tra le varie offerte e sono:
a. rapportati in funzione delle ore di servizio svolte;
b. rapportati in funzione del numero di cani;
c. rapportati in funzione del numero di interventi relativi alla gestione delle colonie feline;
d. a canone
6. Qualsiasi spesa, anche se non specificatamente menzionata negli articoli del presente Capitolato, salvo quelle diversamente ed espressamente previste e autorizzate, sarà a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, nessuna esclusa od eccettuata, siano esse spese, tributi diretti o indiretti, ad eccezione dell’IVA.
7. Non sarà rimborsato nulla all’Appaltatore nel caso in cui questo, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi o supplementari da quelli previsti nel presente Capitolato e non
preventivamente autorizzati o richiesti per iscritto o tramite altri sistemi informatici che garantiscano la tracciabilità delle richiesta, dalla Comunità di montagna della Carnia.
8. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le spese, imposte e tasse relative e conseguenti alla stipulazione del contratto d’appalto, nessuna esclusa od eccettuata, presuntivamente quantificate in € 2.000,00.
9. Ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2012, le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
10. Tutte le spese relative all’organizzazione dei servizi (mezzi, attrezzature, personale, ecc.) sono a carico dell’Appaltatore, il quale nel formulare l’offerta dovrà aver eseguito gli opportuni calcoli estimativi ritenendola remunerativa per tutti gli interventi, le operazioni, gli oneri e gli obblighi contrattuali diretti ed indiretti.
Art. 9. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE - ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO - VARIANTI
1. Fatto salvo l'assolvimento degli obblighi prestazionali descritti nel presente Capitolato, l’Appaltatore
si assume i seguenti obblighi:
a) trasmettere alla Comunità di montagna della Carnia tutte le informazioni così come previsto dal presente Capitolato;
b) mettere a disposizione il personale ed i mezzi idonei per l'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente Capitolato;
c) modificare, su richiesta della Comunità di montagna della Carnia, gli orari di apertura del Canile, con un preavviso non inferiore a 15 giorni;
d) garantire, con un preavviso non inferiore a 48 ore, delle aperture straordinarie del Canile;
e) avere cura dei beni e delle attrezzature affidate curandone la pulizia, l'igiene, la manutenzione ordinaria e la prevenzione dei danni da gelo, infiltrazioni, ecc.
2. L’Appaltatore potrà proporre alla Comunità di montagna della Carnia, la quale si riserverà comunque ogni decisione al riguardo, variazioni alle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed al loro miglioramento.
3. Per tutta la durata dell’appalto la Comunità di montagna della Carnia può richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l’integrazione, la riduzione o la modifica degli stessi per:
a) adeguamento a disposizioni obbligatorie di legge e/o regolamentari eventualmente emanate
e/o adottate durante il corso di validità del contratto d’appalto;
b) razionalizzazione del servizio;
c) sperimentazione e ricerca.
4. La Comunità di montagna della Carnia si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l’Appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
5. Sarà facoltà della Comunità di montagna della Carnia chiedere all'Appaltatore di estendere il servizio ad altri Comuni della Regione. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi, per i prezzi stabiliti in sede di offerta, senza poter avanzare alcuna richiesta aggiuntiva.
6. L'Appaltatore si assume altresì l'obbligo di effettuare altri eventuali servizi accessori non specificatamente previsti dal presente Capitolato al costo che verrà quantificato di volta in volta in accordo tra le parti.
7. Le eventuali variazioni dei servizi e/o dei quantitativi non potranno essere addotte a motivo di risoluzione contrattuale.
Art. 10.PAGAMENTO DEL SERVIZIO – RITENUTA OBBLIGATORIA
1. Il corrispettivo da liquidare all’Appaltatore sarà determinato e fatturato alla fine di ciascun mese di
riferimento con le modalità indicate dall'Art. 8 e dall’Art. 44 in base ai prezzi offerti in sede di gara.
2. Le fatture dovranno pervenire tra il 1° e il 15° giorno successivo al mese di riferimento e i pagamenti saranno effettuati dalla Comunità di Montagna della Carnia entro 30 giorni dall’avvenuta verifica di regolarità del servizio, da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione della fattura relativa al servizio medesimo.
3. I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC. Ai fini della liquidazione delle fatture l'Appaltatore è tenuto a comunicare tutte le informazioni inerenti la propria posizione previdenziale ed assicurativa, nonché quelli relativi ad eventuali subappaltatori, per gli adempimenti di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, integrazioni e circolari attuative.
4. Qualora sia accertata una situazione di non regolarità contributiva, sarà diritto della Comunità di montagna della Carnia sospendere i pagamenti in corso all’Appaltatore, fino a quando l’aggiudicatario, non avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, fatti salvi gli altri adempimenti di legge.
5. Analogamente, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e s.m.i., qualora venisse riscontrata una situazione di non regolarità fiscale sarà diritto della Comunità di montagna della Carnia sospendere i pagamenti in corso all’Appaltatore, fino a quando, non avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, fatti salvi gli altri adempimenti di legge.
6. In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse pro-quota dalle imprese associate. Si precisa che a prescindere dalla ripartizione dei servizi all’interno del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, si procederà a liquidare il corrispettivo a ciascuna impresa del Raggruppamento.
7. A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si opera sull’importo netto progressivo del corrispettivo una ritenuta dello 0,50%. L’importo della ritenuta e l’importo netto a pagare andranno evidenziati in fattura. Ai fini delle modalità, si rimanda a quanto indicato nella nota dell’Agenzia delle Entrate del 29.04.2013.
8. Ai sensi dell’ art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, l’Appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al c. 3 del succitato art. 3, xxxxx restando il
divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.
Art. 11.REVISIONE DEI PREZZI
1. Tutti i prezzi unitari si intendono fissi ed invariabili per un anno dalla data di inizio dell’appalto.
2. Successivamente, i prezzi unitari verranno rivalutati con cadenza annuale.
3. In mancanza della determinazione dei costi standardizzati per lo specifico servizio da parte dell’Osservatorio dei contratti pubblici si applica una percentuale pari al 100% dell’indice ISTAT FOI (indice annuale del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati calcolato tra il mese di avvio del servizio e il mese corrispondente dell’anno successivo).
Art. 12.TITOLARITÀ DEL CONTRATTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. L’Appaltatore è il soggetto idoneo allo svolgimento del servizio scelto dalla Comunità di montagna della Carnia ed anche per tale motivo è vietata la cessione del contratto da parte dell’Appaltatore senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dalla Stazione Appaltante.
Art. 13.SUBAPPALTO
1. È fatto espresso divieto al prestatore del servizio di subappaltare in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né di farlo eseguire a mezzo di procuratore, senza l'assenso della Comunità di montagna della Carnia, sotto la pena della risoluzione del contratto e rifusione dei danni e delle spese.
2. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50.
3. Potrà essere concesso il subappalto, previa autorizzazione della Comunità di montagna della Carnia, che dovrà intervenire secondo quanto disposto dall’art. 105 succitato.
4. Nel caso di affidamento di servizi in subappalto è fatto obbligo all’Appaltatore di:
a. depositare presso la Comunità di montagna della Carnia originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per la categoria prevalente, oltre all’indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve essere inferiore all’80% dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione; i costi per la sicurezza delle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso; al contratto va allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
b. trasmettere contestualmente alla Comunità di montagna della Carnia la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da realizzare in subappalto o a cottimo, nonché la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
c. trasmettere alla Comunità di montagna della Carnia, ai fini della verifica di cui al IX c. dell’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al c. 3 del succitato art. 3, xxxxx restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa.
Ai sensi dell'art. 15 della L. 11/11/2011 n. 180 e s.m.i. la disposizione di cui al precedente punto c) si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento del servizio.
5. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Comunità di montagna della Carnia
provvederà alla sospensione del successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
6. La Comunità di montagna della Carnia corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a. quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
b. in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore.
Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'Appaltatore dovrà proporre formalmente alla Comunità di montagna della Carnia il pagamento della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore entro 20 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni subappaltate.
Il pagamento al subappaltatore sarà effettuato indipendentemente dal pagamento all'Appaltatore di quanto dovuto.
Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione del credito da parte del subappaltatore.
Salvo che il contratto di subappalto non disponga diversamente, la mancata proposta da parte dell'Appaltatore del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, comporta l'applicazione nei confronti dell'Appaltatore di una penale nella medesima misura stabilita dal presente Capitolato per il ritardo nell'esecuzione del servizio.
Al subappaltatore sono altresì dovuti gli interessi nelle ipotesi e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione.
7. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 e s.m.i., salvo i casi in cui la Comunità di montagna della Carnia non provveda direttamente al pagamento al subappaltatore.
8. Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 nonché nell’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.
Art. 14.RAPPRESENTANZA
1. L’Appaltatore deve farsi rappresentare da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali alla quale deve conferire il potere necessario per garantire l’esecuzione del servizio oggetto del
Capitolato.
2. Il nominativo deve essere comunicato dalla Comunità di montagna della Carnia al momento della stipula del contratto.
3. L’incaricato dovrà risultare sempre reperibile dalla Comunità di montagna della Carnia.
Art. 15. RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’APPALTATORE - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
1. L’Appaltatore è responsabile verso la Comunità di montagna della Carnia del buon andamento dei servizi, del buon uso e della conservazione del materiale di proprietà dell’Ente o dei Comuni avuto in consegna, nonché del lavoro e del comportamento del proprio personale.
2. Ogni responsabilità civile e penale per danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero derivare nello svolgimento dei servizi a persone, comprese quelle alle dipendenze dell’Appaltatore, o ad animali e cose, causati dal personale del medesimo o dagli animali, dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico dell’Appaltatore. In caso di danni, l’Appaltatore sarà obbligato a darne immediatamente comunicazione della Comunità di montagna della Carnia, fornendo dettagli particolari.
3. L'Appaltatore è tenuto alla stipula di idonea polizza assicurativa a totale copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del servizio per danni a cose e a persone, compresi i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore, sollevando la Comunità di montagna della Carnia ed i Comuni da qualsiasi pretesa, azione o responsabilità conseguente. La polizza assicurativa dovrà prevedere la copertura anche per danni causati a cose e a persone dagli animali ospitati.
4. La polizza dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice ed ottenere la preventiva approvazione della Comunità di montagna della Carnia.
5. La polizza dovrà riportare l’impegno dell’assicuratore, esteso all’intera durata dell’appalto, a comunicare alla Comunità di montagna della Carnia entro 10 giorni eventuali carenze di coperture assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.
6. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) che verso i prestatori di lavoro (RCO) non dovranno essere inferiori a € 1.000.000,00 per ogni singolo e possibile evento. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Appaltatore dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per l’attività del subappaltatore.
7. La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni affidate, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico.
Art. 16.GARANZIE
1. Al momento della stipulazione del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 103 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50.
2. In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
3. Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.
4. La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
5. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare della Comunità di montagna della Carnia, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
6. La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
7. La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.
8. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte della Comunità di montagna della Carnia, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
9. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.
10. La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della Comunità di montagna della Carnia.
11. La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente.
Art. 17.ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
1. Qualora si verificassero situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si potesse altrimenti provvedere, ciascun Sindaco di ogni Comune può emettere ordinanze contingibili ed urgenti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, affinché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l’ambiente, nell’ambito del proprio territorio, delle proprie competenze e comunque previo parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali.
2. Tali ordinanze saranno emesse ai sensi del T.U.L.S.
TITOLO II – DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO
Art. 18.LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
1. Il servizio viene svolto all’interno del Canile Comprensoriale di Tolmezzo, situato in via degli Artigiani a Tolmezzo e sul territorio dei Comuni associati per quanto riguarda il servizio di cattura di cani vaganti, randagi o incustoditi e per il servizio di cattura e di gestione delle colonie feline.
Art. 19.DIREZIONE – VIGILANZA E CONTROLLI SUL SERVIZIO
1. I servizi affidati in appalto saranno diretti a cura dell’Appaltatore, che dovrà costantemente contattare l’ufficio della Comunità di montagna della Carnia preposto al servizio per riferire sugli stessi e prendere eventuali disposizioni.
2. Il controllo e la vigilanza sull’osservanza delle norme di Capitolato è esercitata dall’Ufficio preposto
della Comunità di montagna della Carnia.
3. L’Appaltatore dipenderà direttamente ed esclusivamente per tutte le disposizioni riguardanti
l'esecuzione dei servizi appaltati dall’Ufficio preposto della Comunità di montagna della Carnia.
4. Ciascun Comune nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità potrà comunque esercitare la vigilanza sul regolare svolgimento del servizio, segnalando alla Comunità di montagna della Carnia eventuali carenze o disfunzioni o irregolarità nella gestione.
5. Sarà compito del Comune informare tempestivamente la Comunità di montagna della Carnia su ogni qualsivoglia circostanza che rechi ostacolo o impedimento alla normale esecuzione del servizio.
6. La Comunità di montagna della Carnia provvederà, anche su segnalazione degli incaricati comunali (Ufficio Tecnico e/o Polizia Locale) ad impartire le opportune direttive atte a garantire la migliore esecuzione dei servizi da parte dell’Appaltatore nonché l’osservanza delle norme legislative e regolamentari.
7. La Comunità di montagna della Carnia potrà provvedere al controllo dei servizi anche a mezzo di soggetti terzi, appositamente incaricati.
8. La Comunità di montagna della Carnia potrà pertanto disporre, in qualsiasi momento, ispezioni delle attrezzature, dei locali di servizio e di quant'altro attiene all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.
9. L’Appaltatore è tenuto a fornire tutta la necessaria collaborazione nonché i chiarimenti e la documentazione richiesti.
Art. 20.VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 si darà corso alla verifica di conformità finalizzata
all’accertamento della regolare esecuzione degli adempimenti contrattuali:
a. Verifiche documentali: con cadenza annuale la Comunità di montagna della Carnia provvederà alla verifica dei principali elementi documentali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
i. procedimenti relativi all'applicazione delle penali contrattuali;
ii. caratteristiche delle attrezzature impiegate con particolare riguardo agli standard ambientali ed al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza;
iii. rispetto della disciplina in materia di subappalti;
iv. verifica del rispetto della tempistica di esecuzione dei servizi;
b. Verifiche ispettive a campione con cadenza annuale si darà corso ad una campagna di verifiche ispettive a campione nei luoghi di esecuzione del servizio, verificando anche le attrezzature utilizzate. Il numero di verifiche ispettive sarà definito dalla Comunità di montagna della Carnia in numero non inferiore a due per ciascuna annualità contrattuale. Le verifiche saranno eseguite senza preavviso all'Appaltatore che avrà comunque facoltà di presenziare con un proprio incaricato.
Art. 21.ADEMPIMENTI DELLA COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
1. La Comunità di montagna della Carnia si impegna, oltre al pagamento dei servizi ai prezzi pattuiti a:
a. garantire la manutenzione straordinaria, la sostituzione o l’integrazione delle attrezzature
presenti all’interno del Canile e di proprietà della Comunità di montagna della Carnia;
b. provvedere e segnalare tempestivamente ai Comuni serviti le anomalie riscontrate e, sentite le parti, adottare tutti i provvedimenti necessari;
c. promuovere soluzioni innovative al servizio;
d. indire periodicamente riunioni con l’Appaltatore, per le verifiche della qualità dei servizi erogati, con l’eventuale presenza dell’Azienda, delle amministrazioni comunali e del veterinario libero professionista;
e. promuovere in collaborazione con l’Appaltatore, iniziative atte a ridurre qualsiasi tipo di inquinamento;
f. aggiornare la documentazione relativa alla consistenza del servizio.
Art. 22. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – DUVRI – COSTI DELLA SICUREZZA
1. Fatti salvi gli adempimenti di legge in materia di sicurezza dei lavoratori si precisa fin d’ora che l’Appaltatore dovrà:
a. fornire le proprie osservazioni/integrazioni alla bozza di documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che sarà redatta dalla Stazione Appaltante;
b. consegnare alla Comunità di montagna della Carnia, prima dell’inizio del servizio, il proprio Documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del art. 28 e seguenti del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
c. redigere il verbale di riunione di inizio appalto con sopralluogo congiunto, presso il canile comprensoriale di Tolmezzo, da sottoscriversi tra i rappresentanti della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore.
2. Fatti salvi i contenuti del DUVRI si evidenzia fin d’ora che nell’ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:
a. accesso al Canile da parte di altre ditte che effettuano per conto della Comunità di montagna della Carnia lavori e/o servizi;
b. accesso al Canile da parte delle utenze del servizio;
c. accesso al Canile da parte degli incaricati dei Comuni, della Comunità, dell’Azienda, del veterinario libero professionista e del veterinario comportamentalista di cui al successivo Art. 33, dei volontari e delle associazioni di volontariato.
d. accesso alle aree private delle utenze servite dove possono essere presenti altri lavoratori.
e. presenza contemporanea sulle strade di altri operatori.
3. Per le interferenze sopra evidenziate i rischi consistono in:
- morsicature, graffi;
- caduta di materiali dall’alto;
- caduta in piano o da rampe e scale;
- rumore;
- urto tra automezzi;
- schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi o operanti lungo la viabilità.
4. Le misure idonee alla prevenzione dei rischi sono preliminarmente individuate in:
a. riunioni periodiche con l’Appaltatore;
b. visita periodica ai siti da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
c. formazione e informazione periodica degli operatori;
d. utilizzo di specifica segnaletica di sicurezza (indicazione del relativo rischio/pericolo temporaneo);
e. sfasamento spaziale o almeno temporale delle lavorazioni onde eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
f. utilizzo di DPI da parte dei soggetti obbligati.
5. I costi della sicurezza legati alla prevenzione dei rischi interferenziali sono così determinati:
a. riunione di inizio appalto con sopralluogo congiunto per informazione sulle caratteristiche della sede interessata dal servizio: € 180,00; [4 ore x 45,00 €/h ];
b. riunioni periodiche di aggiornamento (ciascun anno successivo al primo): € 720,00; [4 ore x 45,00 €/h/anno]
c. riunioni di formazione/informazione personale dell’Appaltatore: € 360,00/anno;
d. segnaletica di sicurezza per l’uso durante eventuali lavorazioni interferenti: € 135,00/anno. [n. 3 cartelli mobili x 45,00 €/cad./anno]
e. acquisto DPI: € 500,00/anno
pertanto i costi della sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono:
− per il primo anno: € 1.175,00;
− per ciascun anno successivo al primo: € 1.175,00.
6. L’importo complessivo dei costi della sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenze relativo al periodo dell’appalto (24 mesi) risulta pari a € 2.350,00. In caso di rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi, i costi relativi al periodo ammontano a € 2.350,00. In caso di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi, i costi relativi al periodo ammontano a € 1.175,00.
In totale i costi della sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenze relativi al periodo di appalto (compreso eventuale rinnovo e proroga tecnica) ammontano a € 5.875,00.
7. La liquidazione dei costi della sicurezza di cui al presente articolo all’Appaltatore avverrà al termine di ciascuna annualità di servizio previa presentazione, a cura dell’Appaltatore stesso, di una relazione da cui risultino le azioni messe in atto per dare attuazione alla prevenzione dei rischi interferenziali nonché il relativo rendiconto economico comprensivo delle spese vive sostenute. La liquidazione rimane subordinata all’approvazione della relazione da parte della Comunità di montagna della Carnia.
PARTE II - ATTREZZATURE E PERSONALE
Art. 23.PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO.
1. L’Appaltatore è “detentore” così come definito dall’art. 2 c. 1 lettera b) della L.R. n. 20/2012.
2. In quanto “detentore” l’Appaltatore è tenuto ad adempiere a quanto previsto dall’art. 4 della L.R. n.
20/2012.
3. Durante la propria attività inoltre l’Appaltatore è tenuto ad osservare i seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza
dei lavoratori, della collettività, dei singoli e degli animali;
b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) deve essere garantito il rispetto delle norme di igiene personale atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi e la prevenzione di incidenti;
d) deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni medico-veterinarie di prevenzione e di igiene, compresa ogni forma di isolamento e quarantena, al fine di evitare la trasmissione ed il contagio delle malattie infettive.
Art. 24.PERSONALE IN SERVIZIO
1. Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l’Appaltatore dovrà quindi avere “in forza”, alla data di inizio del servizio, il personale necessario per garantire il puntuale, corretto e regolare espletamento dei servizi secondo le disposizioni e prescrizioni del presente Capitolato.
2. Fra gli operatori impiegati nella struttura almeno uno deve essere in possesso della qualifica di educatore cinofilo e uno con una formazione specifica nell’ambito della gestione felina da adibire all’oasi felina.
3. L’Appaltatore, all’avvio del servizio, dovrà fornire alla Comunità di montagna della Carnia l’elenco del personale (generalità, livello, anzianità, numero di giorni alla settimana in cui il personale stesso viene impiegato, le attività che verranno da esso eseguite) e le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente segnalate di volta in volta.
4. L'Appaltatore è tenuto ad attuare nei confronti dei lavoratori occupati nell’esecuzione del servizio, e se cooperativa, nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. applicabile alla categoria nella località in cui esso si svolge, nonché di quelle risultanti da modifiche ed integrazioni successive alla data dell’offerta; è inoltre tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale.
5. L’Appaltatore è sempre tenuto alla completa ed incondizionata osservanza del sopracitato C.C.N.L. e degli altri contratti di settore.
6. L’inosservanza di tali condizioni costituisce titolo per la risoluzione immediata del contratto senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.
7. L’Appaltatore deve prestare la massima attenzione alle condizioni di lavoro del personale addetto o all’esecuzione dei servizi, sia cercando di ridurre la fatica fisica sia e soprattutto nel metterlo in condizioni di operare correttamente ed in sicurezza, attenendosi alle disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, nonché salvaguardarne la dignità personale.
8. E' fatto obbligo di comunicare alla Comunità di montagna della Carnia eventuali provvedimenti sanzionatori emanati dall’autorità competente al controllo sul rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
9. Il personale dell’Appaltatore in quanto incaricato di pubblico servizio è tenuto ad un comportamento
irreprensibile.
10. Il personale non potrà richiedere e/o accettare compensi in denaro da parte dell’utenza se non nei casi previsti dal presente Capitolato e espressamente autorizzati dalla Comunità di montagna della Carnia. Il personale potrà invece accettare donazioni consistenti in alimenti da somministrare agli animali o in attrezzature ad esclusivo utilizzo degli animali ospitati (es. coperte, ciotole, cucce, guinzagli e museruole).
11. L’Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà fornire, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., un tesserino di riconoscimento a ciascun lavoratore impiegato (compreso il personale dei subappaltatori) contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro e corredato di numero di matricola e fotografia formato tessera; detto tesserino dovrà essere adeguatamente esposto, onde poter essere agevolmente rilevabile da terzi.
12. L’Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà fornire al personale abiti, indumenti di protezione e mezzi per la pulizia e disinfezione personale, provvedere al lavaggio e sterilizzazione degli abiti ed attrezzature che lo richiedano, il tutto in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza sul lavoro.
13. Il personale dell’Appaltatore dovrà rendere note le proprie generalità all’utente che ne facesse
richiesta.
Art. 25.DOMICILIO DELL’APPALTATORE
1. Entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto d’appalto e per tutta la durata del medesimo l'Appaltatore deve eleggere il proprio domicilio legale presso il Canile Comprensoriale di Tolmezzo in xxx xxxxx Xxxxxxxxx.
0. L’Appaltatore dovrà dotare il Canile di:
- telefono fisso, presidiato nelle ore di servizio;
- apposita segreteria telefonica attiva nelle altre ore;
- telefax attivo tutti i giorni, 24 ore su 24;
- casella di posta elettronica (e-mail);
3. Presso tale ufficio deve essere presente personale qualificato e responsabile, idoneo a ricevere le comunicazioni, gli ordini di servizio e le disposizioni in genere impartite dalla Comunità di montagna della Carnia. Tali comunicazioni, ordini e disposizioni si intendono, a tutti gli effetti ed ai fini
dell’appalto, come inviate direttamente all’Appaltatore medesimo.
4. Il personale di cui sopra, alle dipendenze dell’Appaltatore, deve anche essere tecnicamente e responsabilmente in grado, all’occorrenza, di assumere i necessari provvedimenti operativi in sostituzione dell’Appaltatore stesso, fermo restando la responsabilità di quest’ultimo di fronte alla Comunità di montagna della Carnia per eventuali errori e/o omissioni commessi da tale personale.
5. L’Appaltatore si obbliga a fornire la reperibilità 24 ore su 24 tramite telefono cellulare di un proprio responsabile nel medesimo orario suindicato per le comunicazioni di servizio e in qualsiasi momento per la gestione di eventuali situazioni di emergenza e particolare urgenza.
6. La persona incaricata dovrà essere dotata di poteri decisionali al fine di rendere immediate le eventuali disposizioni impartite.
7. In caso di raggruppamento di imprese il referente dovrà essere dotato di poteri decisionali per tutte le ditte partecipanti al raggruppamento.
8. In caso di avvicendamento o di assenza prolungata per malattia, ferie, ecc. della persona incaricata l’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto.
9. L’Appaltatore si obbliga ad assicurare l’utilizzo di un telefono cellulare (telefonia mobile) dotato di fotocamera al fine di assicurare la reperibilità dell’addetto al servizio in qualsiasi momento della giornata lavorativa, garantire e documentare la tempestiva segnalazione di situazioni e fatti rilevanti ai fini del corretto espletamento del servizio.
Art. 26.OBBLIGO DI ADEGUATEZZA DEL SERVIZIO
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di assicurare sempre un regolare e conforme funzionamento di tutti i servizi appaltati, tenendo costantemente adibito ad essi il personale ed i mezzi idonei necessari, così come previsto ed esplicitato al momento dell’offerta; pertanto, l’effettuazione dei periodi di ferie, le assenze per malattie, gli infortuni od altro non dovranno incidere sulla loro esecuzione. Dovrà quindi essere cura dell’Appaltatore, a seguito di temporanea carenza od indisponibilità di personale, garantire comunque la regolare continuità dei servizi appaltati, senza alcun onere aggiuntivo per la Comunità di montagna della Carnia.
2. Anche in caso di manutenzione o riparazione per guasto di un mezzo l’Appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sostituzione immediata: l’inottemperanza è considerata inadempienza ai sensi del presente Capitolato.
Art. 27. ATTREZZATURE OBBLIGATORIE
1. L‘Appaltatore dovrà essere in possesso delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti
idonei, ai sensi della normativa vigente, alla prestazione del servizio oggetto del Capitolato.
2. L‘Appaltatore dovrà garantire per la durata dell’appalto mezzi ed attrezzature in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti. L’utilizzo di attrezzature non idonee o che creino intralcio alla viabilità, dispersione e/o imbrattamento dell’ambiente con rifiuti e/o liquami, sarà oggetto di applicazione delle penali, fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada.
Art. 28. AUTOMEZZI: PRESCRIZIONI
1. L'Appaltatore dovrà utilizzare automezzi idonei all’uso, in regola con le norme della circolazione
stradale e rispettare le vigenti norme in materia di inquinamento ambientale.
2. I mezzi impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno risultare in regola con lo standard europeo sulle emissioni EURO 5.
3. L’Appaltatore dovrà utilizzare, per l’esecuzione dei servizi affidati in appalto, mezzi e attrezzature di sua proprietà ovvero nella sua legittima disponibilità; l’utilizzo dei mezzi è esclusivo per i servizi appaltati dalla Comunità di montagna della Carnia.
4. L’Appaltatore prima dell’avvio del servizio dovrà trasmettere le informazioni riguardanti i mezzi utilizzati: es. targa, data immatricolazione, revisione, capacità, portata, documentazione per il trasporto di animali vivi, ecc.
5. Ogni variazione dei dati sopra riportati va tempestivamente comunicata alla Comunità di montagna della Carnia.
6. La Comunità di montagna della Carnia si riserva di richiedere in ogni momento copia del libretto di circolazione dei mezzi.
7. Le operazioni di trasferimento dovranno avvenire impiegando veicoli appositamente ed esclusivamente destinati in perfetta efficienza, ordine ed igiene. Gli stessi dovranno essere rispondenti alla normative vigenti in materia di trasporto di animali e coperti da specifica polizza assicurativa oltre che di responsabilità civile anche di danni causati a terzi dall’animale trasportato.
8. I veicoli dovranno essere dotati di apposte placche identificative recanti il logo della Comunità di montagna della Carnia, la dicitura “Canile Comprensoriale di Tolmezzo” ed il nominativo del gestore del servizio.
9. Con riferimento alle caratteristiche tecniche dei mezzi, varranno le disposizioni di cui al regolamento (CE) 1/2005, all’Accordo Stato Regioni del 20.03.2008 e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia.
10. Nel periodo invernale i mezzi impiegati dall’Appaltatore per l’esecuzione dei servizi appaltati dovranno essere sempre dotati di pneumatici antineve e in caso di nevicate dovranno essere dotati e utilizzare, qualora necessario, le catene.
PARTE III - MODALITA' DI ESPLETAMENTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Art. 29. SERVIZI PREVISTI DALL’APPALTO
1. Lo svolgimento del servizio si articola in:
a) Servizi Ordinari: che costituiscono elemento di valutazione delle offerte e si effettuano secondo quanto indicato di seguito:
− la gestione del Canile Comprensoriale di Tolmezzo, compresi i reparti contumaciali, e
dell’annessa oasi felina così come descritto all’Art. 36;
− il censimento, la cattura ai fini della sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline e la loro reimmissione sul territorio così come descritto all’art. 37;
− promozione dell’affido così come descritto all’Art. 39.
b) Servizi Supplementari. La Comunità di montagna della Carnia si riserva di chiedere interventi straordinari la cui esecuzione sia compatibile con le funzioni richiedibili al personale dell’Appaltatore e possibili con i mezzi in possesso della stessa.
Le prestazioni sono altri servizi in economia diversi, occasionali, accessori e strettamente connessi.
Art. 30. DIVIETI
1. Nell'ambito delle prestazioni rese è fatto divieto di:
• accettare all’interno del Canile animali i cui proprietari/detentori non appartengono a Comuni
convenzionati di cui all’Art. 18;
• accettare all’interno del Canile altri tipi di animali;
• svolgere attività di allevamento all’interno del Canile;
• far partorire gli animali all’interno del Canile. L’unica eccezione ammessa è per i cani catturati già in stato di gravidanza.
Art. 31. ENTITÀ DEL SERVIZIO
1. Il numero medio annuo di cani gestiti nel Canile nell'ambito dei Comuni interessati dall'appalto ammonta, per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, complessivamente pari a: 15.
2. La presenza giornaliera di gatti all’interno del Canile è mediamente di una ventina di unità.
3. Il numero di cani censiti dall’Azienda, alla data del 06.10.2020, ripartita per Comune, è riportata nell'allegato 1.
4. Il numero di catture effettuate dal 01.01.2020 al 31.12.2020 è il seguente: 275, delle quali senza
l’individuazione del proprietario, riportate nell’allegato 2, sono state 181.
5. Il numero delle adozioni effettuate dal 01.01.2019 al 31.12.2019 è il seguente: 29.
6. Il numero di spoglie smaltite dal 01.01.2019 al 31.12.2019 è di 117 cani e 140 gatti.
7. Il numero di colonie feline segnalate, alla data del 31.11.2020, è di 165 con una presenza supposta di 1800 gatti.
8. A titolo informativo, il numero di interventi per il censimento, la cattura e la reimmissione dei gatti appartenenti alle colonie feline dal 01.07.2019 al 30.06.2020 è riportato nell’allegato 3.
TITOLO II - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 32. RAPPORTI CON L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)
1. L'Azienda assicura, per quanto di competenza, l'espletamento di tutte le funzioni ed obblighi derivanti dall'applicazione della L.R. 11.10.2012, n. 20 e delle vigenti normative in materia e:
• sovraintende, regolamentando e disciplinando il servizio di cattura di cui all’art. 16, c. 2 della L.R. 11.10.2012, n. 20;
• vigila affinché le operazioni di cattura e di trasporto di cui al successivo all’Art. 38 avvengano secondo le prescrizioni della vigente legislazione;
• riferisce sull’andamento del servizio e propone i necessari provvedimenti diretti a migliorarlo;
• collabora con la Comunità di montagna della Carnia alla regolamentazione e al monitoraggio delle operazioni di affidamento dei cani.
2. L’Appaltatore dovrà:
• adeguarsi a tutte le indicazioni e prescrizioni che verranno impartite dall’Azienda;
• comunicare all’Azienda casi di sofferenza, l’eventuale sospetta insorgenza di malattie trasmissibili all’uomo o morte degli animali in custodia;
• collaborare con l’Azienda nella cura e nell'abbattimento degli animali;
• contenere gli animali durante tutti gli interventi. L’Appaltatore infatti dovrà, durante l’orario di apertura dell’ambulatorio da parte dell’Azienda, svolgere attività di contenimento degli animali e controllo dell’utenza.
Art. 33. RAPPORTI CON IL VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA
1. Ai sensi del c. 7 art. 7 della L.R. 20/2012, è stato individuato dalla Comunità di montagna della Carnia il responsabile sanitario della struttura, in qualità di veterinario libero professionista (di seguito Veterinario), con il compito di gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria degli animali ospitati presso il Canile.
2. Il veterinario libero professionista dovrà individuare una figura di medico esperto in comportamento
animale (veterinario comportamentalista), regolarmente iscritto all’Ordine dei Veterinari Italiani
(FNOVI), al fine di tutelare il benessere dei cani “fortemente problematici” e aumentarne la possibilità di “recupero” e, quindi, di adozione.
3. L’Appaltatore dovrà:
• adeguarsi alle indicazioni che verranno impartite dal veterinario e dal veterinario comportamentalista;
• comunicare al veterinario casi di sofferenza, l’eventuale sospetta insorgenza di malattie trasmissibili all’uomo o morte degli animali in custodia;
• collaborare con il veterinario ed il veterinario comportamentalista nella cura degli animali;
• contenere gli animali durante tutti gli interventi.
Art. 34. RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
1. L’Appaltatore deve rispettare quanto indicato dal “Regolamento per i volontari del canile comprensoriale di Tolmezzo” approvato con Provvedimento dell’Amministratore Temporaneo n. 33/AT del 25.02.2013 e successive modifiche o integrazioni. In particolare:
• deve permettere alle associazioni animaliste e ai volontari di operare presso il Canile;
• non deve permettere alle associazioni animaliste di avere la propria sede presso il Canile;
• deve provvedere alla compilazione del registro dei volontari operanti all’interno del Canile.
2. L’Appaltatore deve inoltre dare informazione dei decessi degli animali all’interno del Canile e della loro causa ai volontari che operano nel Canile mediante comunicazione scritta entro 24 ore. Entro 24 ore successive alla comunicazione, i volontari hanno diritto di richiedere accertamenti o l’autopsia a loro spese.
1. Il servizio di gestione del canile dovrà essere svolto tutti i giorni dell’anno, incluse le domeniche e i giorni festivi.
2. L’Appaltatore deve rispettare il seguente orario di servizio:
dal 01.09 al 30.04 | ||
XXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
lunedì | 09.00-13.00 | 14.00-17.00 |
martedì | 09.00-13.00 | 14.00-17.00 |
mercoledì | 08.00-13.00 | |
giovedì | 09.00-13.00 | 14.00-17.00 |
venerdì | 09.00-13.00 | 14.00-17.00 |
sabato | 08.00-13.00 | |
domenica | 09.00-12.00 |
dal 01.05 al 30.09 | ||
XXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
lunedì | 08.00-12.00 | 14.00-17.00 |
martedì | 08.00-12.00 | 17.00-20.00 |
mercoledì | 08.00-13.00 | |
giovedì | 08.00-12.00 | 17.00-20.00 |
venerdì | 08.00-12.00 | 17.00-20.00 |
sabato | 08.00-13.00 | |
domenica | 09.00-12.00 |
3. L’Appaltatore, conformemente anche a quanto stabilito dall’ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2009 e dalla successiva nota della Regione Friuli Venezia Giulia del 19.11.2009 prot. 29835/SPS-VETAL, deve rispettare il seguente orario di apertura al pubblico:
dal 01.09 al 30.04 | ||
XXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
lunedì | 11.00-12.00 | 15.00-17.00 |
martedì | ||
mercoledì | 09.00-12.00 | |
giovedì | ||
venerdì | 11.00-12.00 | 15.00-17.00 |
sabato | 09.00-12.00 | |
domenica | 09.00-12.00 |
dal 01.05 al 30.09 | ||
XXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
lunedì | 11.00-12.00 | 15.00-17.00 |
martedì | ||
mercoledì | 09.00-12.00 | |
giovedì | ||
venerdì | 11.00-12.00 | 17.00-19.00 |
sabato | 09.00-12.00 | |
domenica | 09.00-12.00 |
4. Nelle ore di chiusura della struttura l’Appaltatore deve prevedere un servizio di pronta disponibilità
5. Per il servizio di pronta disponibilità - reperibilità di cui al comma precedente, sarà riconosciuta una maggiorazione del 30 % sui prezzi unitari di aggiudicazione.
6. In presenza di situazioni eccezionali la Comunità di montagna della Carnia potrà autorizzare
modifiche dell’orario stabilito.
Art. 36.GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO
1. La struttura del Canile Comprensoriale di Tolmezzo è costituita da:
• edificio in muratura comprendente un ufficio, depositi, servizi igienici, ambulatorio, sala d’aspetto, impianti elettrici e termoidraulici e un locale attrezzato per la preparazione del cibo (in fase di adeguamento);
• edificio in muratura comprendente deposito e cella frigorifera;
• n. 8 box appartenenti al “reparto contumaciale” (ogni box potrà ospitare massimo 1 cane, salvo
diversa autorizzazione dell’Azienda);
• n. 12 box appartenenti al “reparto custodia permanente”;
• reparto contumaciale gatti;
• area sgambatura (in fase di adeguamento);
• oasi felina (in fase di adeguamento struttura).
2. L’Appaltatore è tenuto a mantenere i locali ed annessi impianti della struttura del Canile nella condizione, forma e stato di fatto in cui verranno consegnati all’inizio del servizio e a custodire ed utilizzare con diligenza tutte le attrezzature fornite dalla Comunità di montagna della Carnia che dovranno essere restituite nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate, salvo il normale deperimento d’uso. Qualora la Comunità di montagna della Carnia riscontri danni imputabili all’Appaltatore si riserva la facoltà di rivalersi sul medesimo. Al momento dell’aggiudicazione della gara e della consegna del Canile all’Appaltatore, verrà redatto un verbale di consistenza patrimoniale controfirmato da entrambe le parti.
3. La Comunità di montagna della Carnia metterà a disposizione dell’Azienda l’ambulatorio, la sala d’aspetto, i servizi igienici e il reparto contumaciale per gli interventi di competenza dell’Azienda stessa.
4. Presso il Canile possono essere ospitati:
i. prioritariamente cani vaganti, randagi o incustoditi, catturati, secondo le modalità previste al successivo Art. 38 e cuccioli oggetto di sequestro sanitario (non più di 20 esemplari);
I cani vengono collocati, a cura e spese dell’Appaltatore, presso il “reparto contumaciale” del
Canile per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria stabilito dall’Azienda Sanitaria.
ii. cani in caso di rinuncia alla loro proprietà, previa autorizzazione dell’Azienda.
I cani devono essere collocati, a cura e spese dell’Appaltatore, presso il “reparto contumaciale” del Canile per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme, registrando l’ingresso nell’apposito registro predisposto dalla Comunità di montagna della Carnia e compilando la scheda anagrafica anch’essa predisposta dalla Comunità di montagna della Carnia.
I cani ritirati devono permanere nel “reparto contumaciale” per il periodo necessario stabilito
dall’Azienda Sanitaria.
I cani che abbiano favorevolmente superato il periodo di osservazione sanitaria di cui sopra dovranno, a cura e a spese dell’Appaltatore, essere trasferiti al “reparto custodia permanente” del Canile, compilando l’apposito registro predisposto dalla Comunità di montagna della Carnia o avviati ad adozione secondo le modalità indicate al successivo Art. 39.
iii. gatti secondo quanto previsto dall’art. 24 della L.R. 20/2012 e secondo le indicazioni fornite
dall’Azienda;
iv. cani sequestrati;
v. cani oggetto di ricovero coatto per ordinanza sindacale;
vi. spoglie di animali morti, secondo le modalità previste dal Regolamento per la gestione degli
animali d’affezione presso il Canile Comprensoriale di Tolmezzo;
Nel caso in cui la struttura non sia in grado di accogliere prontamente nuovi cani, sarà obbligo dell’Appaltatore trasferire gli stessi presso un altro canile convenzionato con la Comunità di montagna della Carnia.
Per il solo mantenimento dei cuccioli oggetto di sequestro sanitario, sarà riconosciuto un rimborso
di € 50,00 die + Iva.
5. L’Appaltatore, attraverso il proprio personale, dovrà gestire il Canile, comprensivo dell’annessa
oasi felina e del reparto contumaciale, garantendo i seguenti adempimenti:
A. GESTIONE DEGLI ANIMALI
i. custodia e mantenimento degli animali ospitati,
- assicurando che i cani e i gatti dispongano costantemente di acqua fresca;
- somministrando gli alimenti almeno una volta al giorno, in un orario compreso tra le ore 9 e le ore 10, in qualità e quantità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale provvedendo, se del caso, a rifornire quelli che manifestassero ulteriormente necessità di cibo. Per la somministrazione degli alimenti dovranno essere seguite scrupolosamente le indicazioni dell’Azienda e del Veterinario e attuati i trattamenti terapeutici prescritti dagli stessi;
- asportando gli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto;
- provvedendo alla sgambatura quotidiana nelle apposite aree secondo un programma deciso dall’Appaltatore e preventivamente comunicato alle associazioni di volontariato, di tutti i cani, ad eccezione di quelli posti nel reparto contumaciale (se non previa autorizzazione scritta da parte del proprietario del cane), ed altri casi specifici indicati dall’Azienda o dal Veterinario;
- mantenendo le condizioni di igiene del mantello degli animali, con particolare riguardo ai
cani, da realizzarsi mediante spazzolatura, tosatura, bagni ed eventuali trattamenti antiparassitari, anche con la collaborazione del personale volontario;
- fornire ai Volontari che operano nel Canile tutte le indicazioni necessarie per un corretto svolgimento del servizio di volontariato;
ii. gestione degli animali deceduti all’interno del Canile conformemente a quanto indicato nel Regolamento spoglie animali approvato con provvedimento del commissario straordinario della Comunità Montana della Carnia, n. 8/cs-c del 28.08.2015, esecutivo ai sensi di legge il 12.09.2015 e successive modifiche.
La gestione della cella frigorifera dovrà avvenire secondo le indicazioni dell’Azienda ed ai sensi
del Regolamento CE n. 1069 del 21 ottobre 2009.
L’Appaltatore dovrà svolgere le attività secondo quanto previsto dal Regolamento per la
gestione degli animali d’affezione presso il Canile Comprensoriale di Tolmezzo.
A seguito di ogni ritiro delle spoglie, dovranno essere consegnati alla Comunità di montagna della Carnia e all’Azienda copia di tutti i documenti relativi al trasporto e allo smaltimento.
B. GESTIONE DELLE UTENZE
i. tenere rapporti corretti nei confronti dei cittadini fornendo le informazioni richieste relative ai cani catturati ed al servizio, finalizzate a favorire la pratica delle adozioni dei cani ospitati nel Canile, con le modalità descritte all’Art. 39 del presente Capitolato;
iv. indirizzare le utenze nelle diverse modalità di pagamento a fronte dei servizi svolti, sulla base del tariffario predisposto dalla Comunità di montagna della Carnia e dall’Azienda e sulla base delle indicazioni da queste fornite (in fase di revisione);
v. vigilare sulla sicurezza degli utenti che accedono al Canile, evitando ogni contatto diretto degli utenti con animali ospitati;
vi. contribuire alle attività di educazione sul territorio organizzate dalle Pubbliche Amministrazioni e da altri Enti ed Associazioni.
C. GESTIONE DELLA STRUTTURA
i. provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana ed all'igiene dei box e di tutti i locali del Canile (ambulatorio, deposito e preparazione alimenti, servizi igienici, area sgambatura, ufficio, ecc.). Le pulizie quotidiane dei box dovranno essere svolte nell'orario compreso tra le ore 10 e le ore 11, ripetendo le operazioni quando necessario, secondo le indicazione della Comunità di montagna della Carnia e dell’Azienda.
Nei mesi invernali, la pulizia dei box dovrà essere effettuata senza l’uso di acqua o, nel caso in cui questa venga utilizzata dovranno essere evitati ristagni sul pavimento al fine di evitare superfici ghiacciate. Tutte le operazioni di lavaggio dei box dovranno avvenire senza la presenza dei cani all’interno della medesima area.
La disinfezione e la disinfestazione dei box dovrà essere svolta usando prodotti che consentano il riutilizzo delle aree trattate entro un tempo ragionevolmente breve e senza apportare danno alcuno agli animali ed alle cose. È fatto divieto di utilizzare prodotti in polvere per la loro facile dispersione nell’ambiente. Anche in presenza di ectoparassiti (pulci o zecche) la disinfestazione, considerata la tossicità dei prodotti da utilizzarsi, deve essere effettuata ciclicamente rispettando le condizioni ambientali e i tempi biologici dei parassiti stessi.
I locali adibiti a ufficio e ambulatorio dovranno essere sempre mantenuti ben puliti e in perfetto
ordine; non potranno per alcun motivo ospitare cani o gatti che avranno accesso solo all'ambulatorio per il tempo necessario agli interventi sanitari. In nessun caso potranno essere utilizzati come posto di degenza per gli animali, ma dovranno essere utilizzati in conformità alla specifica destinazione dei locali (ufficio per il disbrigo delle pratiche amministrative, accoglienza del pubblico, ecc.).
Tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere mantenute pulite e igienizzate.
La pulizia dell’area di sgambatura deve essere effettuata quotidianamente mediante l'asportazione delle feci, mentre almeno una volta ogni due mesi da aprile a settembre e quando necessario nel restante periodo dell’anno, viene effettuata la disinfestazione (con prodotti idonei) dagli ectoparassiti.
All’interno del Canile deve essere effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti;
ii. provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura e delle pertinenze. In particolare:
- manutenzione delle griglie e caditoie;
- sgombero neve e spargimento di sabbia o sale ove previsto;
- riparazione di eventuali danni alle strutture di recinzione e chiusura delle aree;
- messa in atto di misure di prevenzione della diffusione di insetti;
- ripristino del materiale presente come fondo nelle aree di sgambatura.
La manutenzione ordinaria dovrà essere svolta anche all’esterno del Canile fino ad un raggio di m. 5,00 dalla recinzione della stessa;
iii. assumere in carico tutte le spese di funzionamento del Canile (energia elettrica, riscaldamento, telefono, canoni servizio idrico, tasse e quant'altro non espressamente a carico della Comunità di montagna della Carnia, impegnandosi a stipulare i relativi contratti) oltre a tutti gli obblighi imposti dalla legge per la conduzione del canile (voltura autorizzazione scarico, tenuta registro antincendio, tenuta libretto di centrale termica, ecc.).
L’Appaltatore trasmetterà su richiesta copia di tutte le relative fatture e documenti alla Comunità di montagna della Carnia;
iv. dotarsi di tutte le attrezzature, mezzi, prodotti necessari all’espletamento del servizio (cucce, coperte, ciotole, guinzagli, museruole, attrezzature necessarie al contenimento degli animali, ecc.), provvedendo alla sostituzione in caso di usura. Inoltre dovrà provvedere all’approvvigionamento di disinfettanti e antiparassitari che dovranno venire usati sotto la sorveglianza e secondo le modalità e frequenze impartite dall’Azienda o dal Veterinario.
D. GESTIONE DOCUMENTALE
i. verificare la presenza del microchip nei cani che accedono al Canile e comunicare la lettura all’Azienda per la ricerca del proprietario;
ii. registrare, su supporto cartaceo e/o informatico, gli animali ritirati, affidati, restituiti, soppressi, deceduti ecc. secondo quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare dal Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione BDR ai sensi dell’art. 25 della
L.R. 20/2012) e sulla base delle modulistiche predisposte dalla Comunità di montagna della Carnia.
Si impegna inoltre ad inserire le foto degli animali ricoverati sul portale adotta un amico.
La Comunità di montagna della Carnia si riserva di adottare, anche a titolo sperimentale, specifici dispositivi elettronici per la gestione informatizzata del Canile.
La messa a disposizione dei dispositivi e del software nonché l'eventuale sostituzione in caso di guasto o malfunzionamento saranno a carico della Comunità di montagna della Carnia.
Analogamente la Comunità di montagna della Carnia garantirà la formazione del coordinatore
o di altra persona alle dipendenze all'Appaltatore all'uopo designata. Tale formazione riguarderà le modalità di utilizzo dei dispositivi, le procedure di gestione dei dati e le procedure da adottare in caso di guasto/malfunzionamento delle apparecchiature.
Tutti gli oneri per la formazione e l'addestramento del personale addetto alla gestione in relazione all'utilizzo dei suddetti dispositivi ed al salvataggio, trasmissione e archiviazione dei dati sono a carico dell'Appaltatore.
Il dispositivo verrà consegnato presso il Canile un mese prima della sua adozione obbligatoria per la necessaria formazione dell’operatore: da tale momento il sistema dovrà essere progressivamente utilizzato dall’operatore fino alla totalità delle sue potenzialità.
Art. 37.CENSIMENTO E CATTURA DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE
1. Il servizio interessa il territorio dei seguenti Comuni:
• Amaro - Ampezzo – Arta Terme - Cavazzo Carnico - Cercivento – Comeglians – Enemonzo - Forni Avoltri – Forni di Sopra – Forni di Sotto - Lauco - Ovaro – Paluzza – Prato Carnico - Preone - Ravascletto – Raveo – Rigolato - Sauris – Socchieve - Tolmezzo -Treppo Ligosullo - Verzegnis e Villa Santina;
• Artegna, Trasaghis, Venzone, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto, Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio;
2. Alla Ditta compete lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
a) SERVIZIO DI CENSIMENTO DELLE COLONIE FELINE Una colonia felina esiste quando è istituita dai Comuni.
I cittadini devono segnalare la presenza di una colonia felina sul territorio.
L’Appaltatore, d'intesa con la Comunità, i Comuni e l'Azienda, provvede a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi e ad avviare la procedura per l'istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposite schede.
Ogni colonia felina regolarmente istituita fa riferimento ad un preciso indirizzo topografico che corrisponde al punto principale di offerta di cibo.
Il servizio consiste nelle seguenti attività:
i. SOPRALLUOGHI SUL TERRITORIO volti a:
- rilevare, a seguito di richieste e segnalazioni pervenute dai Comuni convenzionati, la reale entità di ciascuna situazione segnalata (consistenza numerica della colonia, presenza di animali non sterilizzati, qualità della vita degli animali, qualità dell’impatto ambientale, eventuali altre criticità) e verificare l’effettiva compatibilità della stessa con i criteri stabiliti, in accordo con la Comunità, i Comuni e l'Azienda, per la definizione di colonia felina;
- verificare la presenza e la consistenza di colonie feline a seguito di richiesta della Comunità, dei Comuni e dell'Azienda;
ii. GESTIONE DOCUMENTALE:
- compilazione di apposita documentazione prevista dalla normativa regionale;
- a seguito dell’istituzione da parte del Comune della colonia felina, inserimento per conto
dei Comuni convenzionati della colonia medesima nella banca dati regionale;
- individuazione topografica delle colonie feline presenti nel territorio dei Comuni aderenti;
- aggiornamento costante della banca dati regionale in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale;
iii. GESTIONE RAPPORTI CON I REFERENTI DI COLONIA:
- coordinare le attività dei referenti di colonia e curare i rapporti tra essi e la cittadinanza per agevolare la gestione delle colonie;
- provvedere a fornire consulenza ad eventuali problematiche specifiche di gestione rilevate all’interno delle colonie feline censite in particolare supportando i referenti di colonia;
- collaborare con i Comuni nell’individuazione e nella formazione dei referenti di colonie;
- segnalare alla Comunità e ai Comuni comportamenti non corretti da parte dei referenti di colonia.
b) SERVIZIO DI CATTURA DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE
Il servizio consiste nella cattura dei gatti appartenenti alle colonie feline sui territori dei Comuni convenzionati finalizzata alla sterilizzazione (o cura) da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda o del Veterinario libero professionista incaricati e nella reimmissione, di norma, nella colonia di provenienza. In particolare:
i. CATTURA E REIMMISIONE DEI GATTI NELLA COLONIA FELINA:
- provvedere, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, alla cattura dei gatti appartenenti alle colonie da sottoporre alle sterilizzazioni opportunamente programmate con l’Azienda o presso il veterinario libero professionista incaricato. La Ditta dovrà mettere a disposizione le proprie gabbie-trappola per la cattura degli animali, collocarle ove necessario e gestirle per assicurare il benessere degli animali;
- condurre gli animali da sottoporre ad intervento di sterilizzazione, nei giorni e negli orari concordati, presso l’ambulatorio preposto e provvedere al ritiro degli stessi una volta effettuato l’intervento o terminata la degenza;
- provvedere alla reimmissione nelle colonie di appartenenza dei gatti di cui sopra, fatti salvi casi particolari, per i quali ne sia sconsigliato il rilascio in libertà a seguito di disposizioni del veterinario libero professionista o dell’Azienda.
ii. GESTIONE DEI FELINI
- qualora l’assistenza post-operatoria e di riabilitazione non venga effettuata presso l’ambulatorio del veterinario libero professionista, provvedere al ricovero temporaneo, al mantenimento e alla cura dei gatti sottoposti a intervento di sterilizzazione e dei gatti sottoposti a interventi sanitari particolari, che ne rendono consigliabile il temporaneo allontanamento dalle colonie di appartenenza. Durante tale periodo dovrà essere fornita assistenza secondo le indicazioni del veterinario libero professionista o dell’Azienda e assicurata l’eventuale terapia prescritta per le eventuali complicazioni a seguito dell'intervento di sterilizzazione effettuato. Ove possibile e d’intesa con il referente della colonia e con il Servizio Veterinario dell’Azienda o con il veterinario libero professionista incaricato, la degenza post-operatoria potrà essere effettuata in locali idonei in disponibilità del referente medesimo;
- gestione degli animali deceduti.
3. Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni dell’anno, escluse le domeniche e i giorni festivi, dalle
ore 9.00 alle ore 17.00.
4. Con cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, dovrà essere inviata alla Comunità una relazione esaustiva delle attività svolte che deve comprendere tutti gli elementi salienti della gestione quali: sopralluoghi, catture, sterilizzazioni, ecc.
5. I sopralluoghi sul territorio volti all’attività di censimento e tutti gli interventi di cattura dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Comunità.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato trovano integrale applicazione le norme di legge vigenti in materia
Art. 38.SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI, RANDAGI O INCUSTODITI E GATTI IN
DIFFICOLTA’
1. Il servizio interessa il territorio dei seguenti Comuni:
• Amaro - Ampezzo – Arta Terme - Cavazzo Carnico - Cercivento – Comeglians – Enemonzo - Forni Avoltri – Forni di Sopra – Forni di Sotto - Lauco - Ovaro – Paluzza – Paularo – Prato Carnico - Preone - Ravascletto – Raveo – Rigolato - Sappada - Sauris – Socchieve - Sutrio - Tolmezzo -Treppo Ligosullo - Verzegnis - Villa Santina e Zuglio;
• Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio;
2. L’Appaltatore si considera, all’atto dell’affidamento del servizio a perfetta conoscenza del territorio sul quale tale servizio dovrà essere espletato, avendo visionato località, strade interessate, limiti e divieti di circolazione e confini relativi.
3. Il servizio di cattura dovrà essere svolto tutti i giorni dell’anno, incluse le domeniche e i giorni
festivi.
5. La cattura deve essere eseguita esclusivamente da personale addestrato. Nei primi mesi di
servizio verrà fatta attività di affiancamento da parte dell’Azienda.
6. Alla cattura sovraintende l’Azienda che può regolamentarne le procedure. In tal caso l’Appaltatore dovrà rispettare le disposizioni stabilite dall’Azienda.
7. Nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, il personale operante potrà
richiedere il supporto dell’Azienda.
8. La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevengano eventuali rischi sia personali che per la salute e l'incolumità pubblica.
9. Al fine di evitare stress agli animali, il trasporto dovrà essere effettuato nel rispetto del regolamento (CE) 1/2005 e del D.lgs. 25.07.2007, n. 151.
10. Il personale incaricato della cattura deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e delle necessarie attrezzature in perfetto stato di funzionamento.
11. La richiesta di intervento potrà essere inviata solo ed esclusivamente dalla Comunità di montagna della Carnia, dagli organi di Polizia (Polizia Locale, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Associazione Italiana Sicurezza Ambientale ecc.) e dall’Azienda.
12. Dal momento della chiamata il personale addetto dovrà essere presente nella località oggetto di segnalazione entro 20 minuti (oltre al tempo previsto per lo spostamento), dando conferma telefonica dell’arrivo sul posto al soggetto che ne ha richiesto l’intervento. In ogni caso dovrà essere garantito, se si verificasse la necessità, l’esecuzione di più interventi di cattura contemporanei rispettando i tempi citati.
13. Al termine delle operazioni di cattura e comunque entro 24 ore, l’Appaltatore comunicherà telefonicamente l’esito dell’intervento al soggetto che lo ha richiesto e via e-mail alla Comunità di montagna della Carnia e all’Azienda la cattura effettuata, riportando i seguenti elementi:
• data dell’intervento;
• soggetto che ha effettuato la richiesta;
• luogo;
• ora di ricezione della richiesta;
• ora di arrivo nel luogo dell’intervento;
• ora di conclusione;
• esito;
• condizioni di salute dell’animale.
14. E’ obbligo dell’Appaltatore trasmettere le informazioni riguardanti le operazioni di cattura di un cane vagante, randagio o incustodito agli organi di Polizia di cui sopra che ne facciano richiesta.
15. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti, a cura e spese dell’Appaltatore, presso il “reparto contumaciale” del Canile per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria necessario stabilito dall’Azienda Sanitaria. L’ingresso dev’essere opportunamente registrato.
16. Nel caso in cui l’animale sia ammalato o ferito il personale addetto alla cattura dovrà provvedere a
richiedere tempestivamente l'intervento dell’Azienda.
17. Gli animali per i quali è stato richiesto l’intervento di cattura, rinvenuti morti durante tali operazioni, o deceduti durante il trasporto, devono comunque essere trasferiti al Canile, al fine di provvedere all’identificazione e agli accertamenti sanitari compresa la visita da parte dell’Azienda. Le spoglie devono essere poi depositate, a cura dell’Appaltatore, nell’apposita cella frigorifera presente all’interno del Canile. Il deposito deve essere opportunamente registrato.
18. Nel caso in cui l’animale sia ferito o sia rinvenuto morto il personale addetto alla cattura effettua
una ripresa fotografica.
19. L’Appaltatore dovrà provvedere, tramite la lettura del tatuaggio e/o microchip, alla ricerca del legittimo proprietario o detentore del cane ed informarlo al più presto affinché provveda al ritiro; qualora tale operazione non sia possibile potrà anche avvalersi degli organi di Polizia affinché rintraccino per quanto possibile il proprietario dell’animale.
20. Nel caso in cui venga individuato il proprietario, dovrà essere data immediata comunicazione alla Comunità di montagna della Carnia e all’Azienda via e-mail.
21. Nel caso in cui non venga individuato il proprietario, l’animale non potrà essere allontanato dal “reparto contumaciale” del Canile prima che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria ed effettuata la visita di controllo dell’Azienda. Qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta, previo parere dell’Azienda, il cane potrà essere restituito al medesimo che dovrà assicurarne la custodia in isolamento presso il proprio domicilio per il periodo necessario stabilito dall’azienda sanitaria, dopo eventuale iscrizione all'anagrafe canina ed apposizione del relativo tatuaggio e/o microchip, se mancante, da parte dell’Azienda. In ogni caso le
spese inerenti la cattura, l’identificazione, la custodia e le spese per l’esecuzione degli interventi sanitari sono addebitate al proprietario cui l’ASU FC dovrà richiederne direttamente il pagamento, previa emissione di regolare fattura (sulla base del tariffario predisposto dalla Comunità di montagna e dall’Azienda), senza imputare alcuna spesa alla Comunità di montagna della Carnia. Le spese di cui sopra devono essere corrisposte dal proprietario all’ASU FC contestualmente al ritiro del cane, precisando che in mancanza del pagamento l’animale non potrà essere restituito. La Comunità di montagna della Carnia e l’Azienda provvederanno a comunicare all’Appaltatore le tariffe e le note spese da applicare. La Comunità di montagna della Carnia potrà chiedere in qualsiasi momento copia delle fatture emesse.
22. I cani privi di codice identificativo possono essere consegnati a chi dichiarerà sotto la propria responsabilità di esserne il proprietario e potrà suffragare tale affermazione con evidenze oggettive. In tale ipotesi gli animali vengono restituiti previa iscrizione ai registri di anagrafe a spese del richiedente.
23. Qualora la restituzione non fosse possibile, i cani che abbiano favorevolmente superato il periodo di osservazione sanitaria di cui sopra dovranno, a cura e a spese dell’Appaltatore, essere trasferiti al “reparto custodia permanente” del Canile (il trasferimento deve essere opportunamente registrato) o avviati ad affidamento temporaneo a privati che ne facciano richiesta, cui seguirà, se non reclamati entro 60 giorni dall'effettivo proprietario, definitiva adozione.
24. In questa casistica appartengono anche i cuccioli nati da cagne in ingresso presso il Canile già gravide al momento della cattura.
25. Tutte le informazioni relative agli interventi effettuati e gli animali catturati devono essere rese
disponibili all’Azienda qualora ne venga fatta richiesta.
26. L’appaltatore dovrà provvedere al trasferimento degli animali ricoverati presso una clinica/ambulatorio a servizio del canile qualora il veterinario lo ritenesse necessario.
Art. 39.PROMOZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEI CANI A NUOVI PROPRIETARI
1. L’Appaltatore, in collaborazione con i volontari e le associazioni animaliste, deve impegnarsi attivamente nel ricercare e favorire la sollecita collocazione dei cani ospiti in Canile presso i privati che ne facciano richiesta, garantendo loro anche la consulenza post adozione.
2. L’Appaltatore dovrà rispettare il regolamento disciplinante l’affidamento dei cani, in fase di redazione da parte della Comunità di montagna della Carnia, in collaborazione con l’Azienda.
3. Le pratiche di adozione dei cani vengono seguite dall’Appaltatore in collaborazione con l’Azienda, il Veterinario, il Veterinario comportamentalista e con i volontari per quanto concerne la compatibilità fra le peculiarità caratteriali dell'animale e le richieste dell'adottante.
4. L’Appaltatore può procedere ad affidare gli animali solo a soggetti che offrano garanzie di buon trattamento. Non possono essere affidati animali a:
• persone che non hanno raggiunto la maggiore età;
• persone recidive nella rinuncia di proprietà;
• soggetti riconosciuti colpevoli di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali,
in applicazione dell’art. 5, c. 1, lettera f) della L.R. 20/2012.
Non potranno essere affidati più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona. In caso di richiesta di più cani in tempi differenti si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.
5. In tutti gli altri casi è comunque prevista una valutazione sui richiedenti da parte dell’Appaltatore, dell’Azienda e/o del Veterinario e dei volontari. La valutazione dev’essere opportunamente documentata.
6. I cittadini che intendono adottare un cane, accedono liberamente al Canile negli orari di apertura al pubblico e possono essere accompagnati da volontari. I cittadini possono visionare i cani ricoverati nei box. È fatto assoluto divieto l’accesso dei cittadini all’interno del box. Su ogni box è affissa, a cure e spese dell’Appaltatore, una scheda descrittiva del cane, comprensiva di tutte le informazioni utili.
7. L'affido può essere:
• temporaneo: affido degli animali anche qualora non completamente concluso il periodo di potenziale rivalsa del legittimo proprietario (prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento). In tale situazione il privato identificato come affidatario dovrà essere edotto dall’Appaltatore dei termini e delle condizioni inerenti l’affidamento temporaneo e delle implicazioni ad esso correlate. Resta inteso che allo scadere del periodo di rivalsa del legittimo proprietario l’affidamento dell’animale in questione diverrà definitivo. Per la durata del periodo di rivalsa viene conservata e pubblicizzata presso il Canile una scheda descrittiva corredata da foto a colori del cane in affido temporaneo. È possibile l’affidamento temporaneo per cani il cui proprietario è rintracciabile ma temporaneamente impossibilitato, per gravi motivi, a recuperare l’animale;
• in prova: affido per un periodo non superiore a 30 giorni entro il quale l’adottante può recedere dall’affidamento. In caso di evidenti e documentate difficoltà nell’adattamento del cane al nuovo ambiente o nell’impossibilità di gestione dello stesso, in caso di gravi disturbi comportamentali o sopraggiunti seri e documentati problemi di salute del cane o dell’affidatario, sarà possibile restituire l’animale al Canile. In questo lasso di tempo la responsabilità sulla custodia dell’animale risulterà essere di completa pertinenza dell’affidatario. Nel periodo di prova e nell’ipotesi che l’adozione non vada a buon fine, il cane resterà intestato al Canile;
• definitivo: affido degli animali qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento.
TITOLO IV - SERVIZI SUPPLEMENTARI
Art. 40.DISPOSIZIONI COMUNI AI SERVIZI SUPPLEMENTARI
1. Per la esecuzione dei servizi supplementari l’Appaltatore non potrà distogliere personale e mezzi dallo svolgimento dei normali servizi ordinari previsti dal Capitolato.
2. Per l’esecuzione di tali servizi sarà riconosciuto all’Appaltatore un compenso aggiuntivo.
Art. 41.SERVIZI VARI IN ECONOMIA, DIVERSI, ACCESSORI, OCCASIONALI E NON, ASSIMILABILI O COMUNQUE CONNESSI AI SERVIZI IN APPALTO
1. La Comunità di montagna della Carnia potrà richiedere l'espletamento di servizi in economia per lo svolgimento di servizi occasionali comunque correlati ai servizi in appalto.
2. Il conteggio delle ore e/o dei chilometri percorsi viene determinato tenuto conto del servizio
effettivamente svolto (inizio e fine delle operazioni).
3. La Comunità di montagna della Carnia si riserva di forfettizzare, a regime, il costo sulla base dell'effettivo servizio richiesto.
4. L’avvio di tali servizi avverrà solo dopo che il preventivo sarà stato approvato dalla Comunità di montagna della Carnia, che si riserva la facoltà di chiedere preventivi di confronto.
5. Le tipologie di servizi che l'Appaltatore è tenuto a fornire su richiesta sono le seguenti:
a) intervento di sola manodopera;
b) intervento con automezzo.
6. Salvo diverso accordo tra le parti i servizi dovranno essere eseguiti entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta.
PARTE IV - MODALITA' DI RILEVAZIONE DEL SERVIZIO E COMUNICAZIONI DI SERVIZIO
Art. 42.COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare:
a. prima dell’avvio dell’appalto:
i. quanto indicato all’Art. 3 del Capitolato (documentazione relativa al trasporto di animali vivi e iscrizione all’anagrafe regionale);
ii. il nominativo del rappresentante dell’Appaltatore (Art. 14);
iii. l'elenco degli automezzi con le indicazioni previste dall’Art. 28;
iv. i dati degli operatori impiegati nel servizi (come previsto dall’Art. 24);
Tutte le modifiche che interverranno alla documentazione di cui sopra dovranno essere tempestivamente comunicate alla Comunità di montagna della Carnia.
b. con cadenza mensile:
i. allegati alle fatture, i dati e le informazioni relative al servizio, così come indicato
all’Art. 44 c. 2;
ii. quanto previsto dall’Art. 13 (subappalto);
c. entro 20 giorni dal pagamento delle fatture:
i. copia delle quietanza dei subappaltatori (Art. 13)
d. ogni qualvolta necessario:
i. tempestivamente all'ufficio della Comunità di montagna della Carnia, tutte quelle circostanze ed evenienze che, rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto, possano impedirne il loro corretto svolgimento;
ii. qualsiasi irregolarità offrendo tutte le indicazioni utili all’individuazione dei
contravventori e offrendo le indicazioni utili all’eliminazione delle stesse;
iii. al termine dell’operazione di cattura, e comunque entro 24 ore, l’intervento
effettuato;
iv. i documenti di smaltimento delle spoglie degli animali morti (Art. 36 lettera A punto ii)
e. ogni qualvolta richiesto:
i. le fatture e i documenti di cui all’Art. 36 lettera C punto iii,
ii. i registri e le schede compilati (Art. 36 lettera D),
iii. le fatture emesse,
f. a fine anno:
i. la documentazione di cui all’Art. 44 c. 5.
Art. 43.COORDINAMENTO
1. La Comunità di montagna della Carnia informerà l’Appaltatore circa le modalità di svolgimento di
altri servizi e la presenza di altre ditte appaltatrici all’interno del Canile in virtù di altri e diversi appalti.
2. Queste comunicazioni, rinnovate nell’eventualità di modifiche nell’espletamento dei vari servizi, hanno lo scopo del necessario coordinamento al fine di ottimizzare il servizio, migliorare le condizioni operative di ciascun Appaltatore, prevenire i rischi interferenziali.
3. Parimenti il nominativo dell’Appaltatore e le modalità di svolgimento del servizio di cui trattasi saranno comunicati alle altre ditte appaltatrici di servizi svolti all’interno del Canile.
Art. 44.RENDICONTAZIONE
1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile al termine di ciascun mese di riferimento
e l’importo del servizio sarà determinato in funzione di:
a) per la gestione del canile comprensoriale di Tolmezzo e la promozione dell’affidamento dei cani a nuovi proprietari:
- il valore dei corrispettivi a canone offerti in sede di gara diviso 12 mensilità;
- numero di spoglie gestite di cani e gatti senza proprietario;
- eventuali costi accessori.
b) per il servizio di gestione delle colonie feline (cattura/reimmissione dei gatti nelle colonie feline):
- numero degli abitanti dei Comuni convenzionati;
- chilometri percorsi nel corso del mese moltiplicato per il prezzo unitario offerto;
- numero degli interventi effettuati nel corso del mese moltiplicato per il prezzo unitario offerto;
- eventuali costi accessori.
c) per il servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o incustoditi:
- il valore dei corrispettivi a canone offerti in sede di gara diviso 12 mensilità;
2. A corredo delle fatture, l’Appaltatore è tenuto a presentare, secondo il modello predisposto dalla Comunità di montagna della Carnia entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento:
a) un prospetto riepilogativo dei servizi di gestione del Canile (n. ore svolte e tipologia attività, n. cani presenti, n. spoglie di animali morti smaltite, n. affidi effettuati, ecc.), degli interventi di cattura di cani vaganti eseguiti (km percorsi, n. e tipologia interventi, ecc.) e degli interventi di censimento e cattura dei gatti appartenenti alle colonie feline (n. e tipologia interventi, km percorsi; n. gabbie posizionate, x. xxxxx catturati, ecc.);
b) prospetto riepilogativo contabile.
3. Le fatture dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
4. E fatto obbligo di riportare su ciascuna fattura, in testa al campo dedicato alla descrizione delle prestazioni, il codice identificativo di gara (CIG).
5. Alla fine di ogni anno, dovrà essere presentata la documentazione attestante l’esecuzione degli
interventi effettuati unicamente per le spese di:
• funzionamento del canile, obblighi imposti dalla legge per la conduzione del canile, assicurazioni, ecc.
• interventi di manutenzione ordinaria del Canile.
PARTE V - QUALITÀ DEL SERVIZIO
Art. 45.PRINCIPI FONDAMENTALI
1. L’erogazione del servizio oggetto del Capitolato s’informa ai principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del gennaio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22.02.1994).
2. In ogni caso, la Comunità di montagna della Carnia si riserva la facoltà di apportare, anche in corso di esecuzione, tutte le variazioni che riterrà opportune.
3. La mancata osservanza di quanto previsto dal presente articolo è considerata inadempienza grave.
Art. 46.INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ
1. In caso di accertamento di disservizio o inadempienze imputabili all’Appaltatore che comprometteranno la funzionalità del servizio o che dimostrino una grave negligenza ovvero comportamento scorretto, la Comunità di montagna della Carnia invierà all’Appaltatore una relazione d’accertamento e quantificazione della penalità relativa.
2. La procedura di accertamento sarà avviata in presenza di riscontri oggettivi opportunamente verificati dalla Stazione Appaltante.
3. L’Appaltatore potrà presentare eventuali giustificazioni entro 15 giorni. Le giustificazioni saranno portate al giudizio della Comunità di montagna della Carnia la quale disporrà l’eventuale irrogazione della sanzione fissandone l’importo nei casi previsti.
4. Fatta salva l’applicazione delle penalità sopra descritte la Comunità di montagna della Carnia si riserva di addebitare all’Appaltatore eventuali costi aggiuntivi determinati dalla non corretta esecuzione del servizio.
5. Inadempienze gravi e relative penalità previste:
a) maltrattamenti sugli animali: € 2.000,00 per ciascuna irregolarità riscontrata. In caso di ripetizione dell’evento la Comunità di montagna della Carnia potrà procedere alla risoluzione del contratto;
b) mancata somministrazione acqua e cibo (Art. 36 lettere A): € 500,00 per ciascuna irregolarità riscontrata (anche ad un solo animale) fino ad un massimo di 3 volte in un anno oltre le quali la Comunità di montagna della Carnia potrà procedere alla risoluzione del contratto;
c) somministrazione di cibo avariato: € 500,00 per ciascuna irregolarità riscontrata (anche ad un solo animale) fino ad un massimo di 3 volte in un anno oltre le quali la Comunità potrà procedere alla risoluzione del contratto;
d) mancata o errata registrazione (Art. 36 c 5 lettere D e Art. 37 c 1 lettera a punto II): € 200,00
per ciascuna irregolarità riscontrata;
e) mancato intervento di accalappiamento a seguito di richiesta, nei tempi previsti: € 200,00 per
le prime 6 ore di ritardo, € 100,00 per ogni ora aggiuntiva oltre le sei.
f) carente pulizia e igiene degli animali e della struttura (Art. 36 lettere A e C): da un minimo di €
200,00 ad un massimo di € 1.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza;
g) mancanza in merito alla manutenzione della struttura (Art. 36 lettera C): da un minimo di €
200,00 ad un massimo di € 1.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza;
h) mancata derattizzazione: € 300,00 per ciascuna irregolarità riscontrata. La Comunità si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora la mancata derattizzazione, anche se non contestata in precedenza, crei condizioni igienico-sanitarie tali da creare grave rischio per la tutela degli animali e del personale presenti all'interno della struttura;
i) assenza di attrezzature, mezzi, prodotti necessari all’espletamento del servizio (Art. 36 lettera C): € 200,00 per ciascuna irregolarità riscontrata. In caso di ripetizione dell’evento la Comunità di montagna della Carnia potrà procedere alla risoluzione del contratto;
j) impiego di automezzi o attrezzature non in regola con le disposizioni stabilite dal presente Capitolato (Art. 27, Art. 28): € 300,00 per ciascuna irregolarità riscontrata;
k) mancato rispetto delle prescrizioni relative alle assicurazioni obbligatorie (Art. 15): € 1.000,00
per ciascuna irregolarità;
l) mancato rispetto delle prescrizioni relative all’identificazione, al comportamento ed alle dotazioni di sicurezza obbligatorie del personale in servizio (Art. 24): € 300,00 per ciascuna irregolarità riscontrata;
m) mancato rispetto delle prescrizioni relative all’obbligo di comunicazione di dati, informazioni e trasmissione delle rendicontazioni (Art. 42): € 250,00 per ciascuna irregolarità riscontrata;
n) mancato rispetto delle prescrizioni stabilite in materia di subappalto (Art. 13): € 500,00 per
ciascuna irregolarità riscontrata;
o) richiesta e/o accettazione di compensi in denaro da parte dell'utenza (Art. 24 c. 9): € 200,00 per ciascuna irregolarità riscontrata, oltre alla restituzione dell’importo ricevuto;
p) rifiuto di effettuazione verifiche ispettive (Art. 20): € 500,00 per ciascuna irregolarità riscontrata;
q) mancato rispetto delle prescrizioni relative all’obbligo di reperibilità (Art. 25, Art. 35, Art. 35): € 200,00 per ciascuna irregolarità riscontrata fino ad un massimo di 3 volte in un anno oltre le quali la Comunità potrà procedere all’incameramento delle garanzie ed alla risoluzione del contratto;
r) ogni altra inadempienza grave derivante dal mancato rispetto del Capitolato da parte
dall’Appaltatore: da € 200,00 a € 2.000,00.
6. Inadempienze non gravi e relative penalità previste:
s) mancata presa in carico delle spese di funzionamento del Canile (Art. 36 lettera C): 150,00
€/mese;
t) mancata osservanza dell’invito a provvedere al taglio del verde nei 5 gg. lavorativi previsti: €
50,00 per ogni giorno di ritardo;
u) omessa apertura al pubblico e mancato rispetto degli orari di apertura (Art. 35): € 150,00 per episodio riscontrato;
v) ogni altra inadempienze non gravi derivante dal mancato rispetto del Capitolato da parte
dall’appaltatore: da € 50,00 a € 500,00.
7. In caso di accertamento di altre inadempienze gravi (anche non previste dal Capitolato) che compromettano la funzionalità del servizio o che rilevino una negligenza da parte dall’Appaltatore: da
€ 500,00 a € 2.000,00.
8. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l’Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dalla Comunità di montagna della Carnia, questa, a spese dell’Appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. L'ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura/del servizio, con corrispondente introito finanziario. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
Art. 47.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. È facoltà della Comunità di montagna della Carnia di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i..
Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'Appaltatore soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, mentre la Comunità di montagna della Carnia avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'Appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva.
Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, la Comunità di
montagna della Carnia, a spese e rischio dell'Appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui servizi del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'Appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.
2. È facoltà della Comunità di montagna della Carnia, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., di risolvere in qualsiasi momento il contratto con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.
3. Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente atto sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
4. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Comunità di montagna della Carnia di volersi avvalere della clausola risolutiva.
5. Qualora la Comunità di montagna della Carnia si avvalga di tale clausola, l’Appaltatore incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
6. Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217. Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della L. 7.8.2012, n. 135 e s.m.i..
Art. 48.CONTROVERSIE
1. In caso di controversia afferente l’applicazione del presente Capitolato, ciascuna delle parti potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso, la Comunità di montagna della Carnia si riserva di esaminare la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto medesimo, previa audizione dello stesso. Tutte le controversie che eventualmente insorgessero durante o dopo l’esecuzione dell’affidamento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 205, D.lgs. n. 50/2016, sono devolute esclusivamente al Tribunale civile. E’ esclusa la competenza arbitrale.
2. La competenza giudiziaria sarà riservata in ogni caso al Foro di Udine.
Art. 49.RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI. INCOMPATIBILITÀ
1. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d’appalto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.
2. Le norme contenute nel presente Capitolato sono soggette a revisione qualora diventassero incompatibili con il rispetto di disposizioni aventi vigore di legge emanate successivamente alla data di approvazione del Capitolato stesso.
APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO (UDINE) E DI CENSIMENTO E CATTURA DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE
Capitolato speciale descrittivo prestazionale
ALLEGATO 1: CANI CENSITI
rilevazione al 22/10/2020
N. | COMUNI | COMUNITA' DI MONTAGNA | N.CANI CENSITI AL 22/10/2020 |
1 | AMARO | CARNIA | 175 |
2 | AMPEZZO | CARNIA | 200 |
3 | ARTA TERME | CARNIA | 390 |
4 | CAVAZZO X.XX | CARNIA | 212 |
5 | CERCIVENTO | CARNIA | 129 |
6 | COMEGLIANS | CARNIA | 85 |
7 | ENEMONZO | CARNIA | 249 |
8 | FORNI AVOLTRI | CARNIA | 64 |
9 | FORNI DI SOPRA | CARNIA | 89 |
10 | FORNI DI SOTTO | CARNIA | 98 |
11 | LAUCO | CARNIA | 170 |
12 | OVARO | CARNIA | 277 |
13 | PALUZZA | CARNIA | 262 |
14 | PAULARO | CARNIA | 347 |
15 | PRATO X.XX | CARNIA | 147 |
16 | PREONE | CARNIA | 54 |
17 | RAVASCLETTO | CARNIA | 67 |
18 | RAVEO | CARNIA | 98 |
19 | RIGOLATO | CARNIA | 40 |
20 | SAPPADA | CARNIA | 43 |
21 | SAURIS | CARNIA | 200 |
22 | SOCCHIEVE | CARNIA | 167 |
23 | SUTRIO | CARNIA | 1414 |
24 | TOLMEZZO | CARNIA | 92 |
25 | TREPPO LIGOSULLO | CARNIA | 163 |
26 | VERZEGNIS | CARNIA | 373 |
27 | VILLA SANTINA | CARNIA | 132 |
28 | ZUGLIO | CARNIA | 99 |
29 | ARTEGNA | GEMONESE | 487 |
30 | BORDANO | GEMONESE | 145 |
31 | CHIUSAFORTE | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 99 |
32 | DOGNA | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 22 |
33 | GEMONA | GEMONESE | 1821 |
34 | MALBORGHETTO | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 138 |
35 | XXXXXX | XXXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXX | 000 |
36 | MONTENARS | GEMONESE | 154 |
37 | PONTEBBA | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 149 |
38 | RESIA | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 160 |
39 | RESIUTTA | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 30 |
40 | TARVISIO | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 582 |
41 | TRASAGHIS | GEMONESE | 420 |
42 | VENZONE | GEMONESE | 353 |
TOTALE | 10.616 |
APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO (UDINE) E DI CENSIMENTO E CATTURA DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE
Capitolato speciale descrittivo prestazionale
ALLEGATO 2: CATTURE
rilevazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020
N. | COMUNI | COMUNITA' DI MONTAGNA | DISTANZA IN KM (arrotondato per eccesso) DAL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO | N. CATTURE |
1 | AMARO | CARNIA | 8 | 8 |
2 | AMPEZZO | CARNIA | 23 | 2 |
3 | ARTA TERME | CARNIA | 14 | 3 |
4 | CAVAZZO X.XX | CARNIA | 6 | 5 |
5 | CERCIVENTO | CARNIA | 22 | 0 |
6 | COMEGLIANS | CARNIA | 24 | 1 |
7 | ENEMONZO | CARNIA | 15 | 4 |
8 | FORNI AVOLTRI | CARNIA | 37 | 1 |
9 | FORNI DI SOPRA | CARNIA | 45 | 0 |
10 | FORNI DI SOTTO | CARNIA | 36 | 2 |
11 | LAUCO | CARNIA | 17 | 3 |
12 | OVARO | CARNIA | 27 | 0 |
13 | PALUZZA | CARNIA | 21 | 3 |
14 | XXXXXXX | XXXXXX | 21 | 6 |
15 | PRATO X.XX | CARNIA | 24 | 0 |
16 | PREONE | CARNIA | 29 | 3 |
17 | RAVASCLETTO | CARNIA | 18 | 0 |
18 | RAVEO | CARNIA | 28 | 2 |
19 | RIGOLATO | CARNIA | 16 | 5 |
20 | SAPPADA | CARNIA | 47 | 3 |
21 | SAURIS | CARNIA | 30 | 0 |
22 | SOCCHIEVE | CARNIA | 37 | 10 |
23 | XXXXXX | XXXXXX | 00 | 0 |
00 | XXXXXXXX | XXXXXX | 20 | 63 |
25 | TREPPO LIGOSULLO | CARNIA | 3 | 2 |
26 | VERZEGNIS | CARNIA | 24 | 0 |
27 | VILLA SANTINA | CARNIA | 6 | 6 |
28 | ZUGLIO | CARNIA | 11 | 2 |
29 | ARTEGNA | GEMONESE | 58 | 1 |
30 | BORDANO | GEMONESE | 29 | 0 |
31 | CHIUSAFORTE | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 16 | 0 |
32 | XXXXX | XXXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXX | 00 | 0 |
33 | GEMONA | GEMONESE | 32 | 14 |
34 | MALBORGHETTO | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 24 | 1 |
35 | MOGGIO | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 50 | 3 |
36 | MONTENARS | GEMONESE | 18 | 1 |
37 | XXXXXXXX | XXXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXX | 00 | 2 |
38 | XXXXX | XXXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXX | 00 | 4 |
39 | RESIUTTA | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 27 | 0 |
40 | TARVISIO | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 19 | 2 |
41 | TRASAGHIS | GEMONESE | 61 | 12 |
42 | VENZONE | GEMONESE | 19 | 2 |
1.079 | 181 |
APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO (UDINE) E DI CENSIMENTO E CATTURA DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE
Capitolato speciale descrittivo prestazionale
ALLEGATO 3: GATTI COLONIE FELINE
rilevazione dal 01/07/2019 al 30.06.2020
N. | COMUNI | COMUNITA' DI MONTAGNA | DISTANZA IN KM (arrotondato per eccesso) DAL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO | N. CENSIMENTI | N. VIAGGI CENSIMENTI | N. INTERVENTI CATTURA E REIMMISSIONE | N. VIAGGI INTERVENTI CATTURA E REIMMISSIONE |
1 | AMARO | CARNIA | 8 | 1 | 1 | 18 | 17 |
2 | AMPEZZO | CARNIA | 23 | 12 | 12 | ||
3 | ARTA TERME | CARNIA | 14 | 1 | 1 | 9 | 9 |
4 | CAVAZZO X.XX | CARNIA | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | CERCIVENTO | CARNIA | 22 | ||||
6 | COMEGLIANS | CARNIA | 24 | ||||
7 | ENEMONZO | CARNIA | 15 | 1 | 1 | ||
8 | FORNI AVOLTRI | CARNIA | 37 | 1 | 1 | ||
9 | FORNI DI SOPRA | CARNIA | 45 | ||||
10 | FORNI DI SOTTO | CARNIA | 36 | 6 | 6 | ||
11 | LAUCO | CARNIA | 17 | 6 | 1 | 4 | 4 |
12 | OVARO | CARNIA | 27 | 1 | 1 | ||
13 | PALUZZA | CARNIA | 21 | ||||
14 | XXXXXXX | XXXXXX | 21 | ||||
15 | PRATO X.XX | CARNIA | 24 | ||||
16 | PREONE | CARNIA | 29 | ||||
17 | RAVASCLETTO | CARNIA | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 |
18 | RAVEO | CARNIA | 28 | 1 | 1 | 3 | 3 |
19 | RIGOLATO | CARNIA | 16 | ||||
20 | SAPPADA | CARNIA | 47 | ||||
21 | SAURIS | CARNIA | 30 | ||||
22 | SOCCHIEVE | CARNIA | 37 | 19 | 19 | ||
23 | XXXXXX | XXXXXX | 00 | ||||
00 | XXXXXXXX | CARNIA | 20 | 6 | 4 | 25 | 25 |
25 | TREPPO LIGOSULLO | CARNIA | 3 | ||||
26 | VERZEGNIS | CARNIA | 24 | 1 | 1 | ||
27 | VILLA SANTINA | CARNIA | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
28 | ZUGLIO | CARNIA | 11 | ||||
29 | ARTEGNA | GEMONESE | 58 | ||||
30 | BORDANO | GEMONESE | 29 | ||||
31 | CHIUSAFORTE | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 16 | ||||
32 | DOGNA | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 27 | ||||
33 | GEMONA | GEMONESE | 32 | ||||
34 | XXXXXXXXXXXX | XXXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXX | 00 | 1 | 1 | ||
35 | XXXXXX | XXXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXX | 00 | ||||
36 | MONTENARS | GEMONESE | 18 | 1 | 1 | ||
37 | XXXXXXXX | XXXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXX | 00 | 7 | 1 | ||
38 | XXXXX | XXXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXX | 00 | 20 | 15 | ||
39 | RESIUTTA | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 27 | ||||
40 | TARVISIO | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 19 | ||||
41 | TRASAGHIS | GEMONESE | 61 | 1 | 1 | 16 | 16 |
42 | VENZONE | GEMONESE | 19 | 3 | 3 | 14 | 12 |
1.079 | 41 | 25 | 154 | 146 |
APPALTO PER IL SERVIZIO DI SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO (UDINE) E DI CENSIMENTO E CATTURA DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE
Capitolato speciale descrittivo prestazionale
ALLEGATO 4: COMPUTO SERVIZIO
B ** | C | D = BxC | ||||||
SERVIZI ORDINARI | riferimento Capitolato Speciale | unità di misura | prezzo unitario a base di gara | quantità annua stimata | importo (€) | note | ||
P1 | COSTI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO (rif. art. 36 del Capitolato Speciale) | |||||||
1 | prezzo unitario per custodia e mantenimento (somministrazione acqua e cibo, rimozione avanzi, sgambatura, spazzolatura ecc…) e per pulizia e disinfezione quotidiana | art. 36 comma 5 lettera A. punto i. e lettera C. punto i. | €/ora | € 13,50 | 940 | € | 12.690,00 | la quantità annua stimata è stata calcolata sul totale di 2.138 ore/anno meno le ore previste da apertura al pubblico e gestione documentale |
2 | prezzo unitario per acquisto cibo | art. 36 comma 5 lettera A. punto i. | €/giorno/n. cani max | € 0,90 | 15.695 | € | 14.125,50 | la quantità stimata fa riferimento al numero massimo di cani ammessi in canile (28), al quale è stato aggiunto il numero medio stimato di gatti presenti (15). Il tutto è stato moltiplicato per 365 giorni. |
3 | prezzo unitario gestione spoglie gatti deceduti | art. 36 comma 5 lettera A. punto ii. | €/spoglia | € 25,00 | 140 | € | 3.500,00 | prezzo unitario non soggetto a ribasso d'asta |
4 | prezzo unitario gestione spoglie cani deceduti | art. 36 comma 5 lettera A. punto ii. | €/spoglia | € 50,00 | 117 | € | 5.850,00 | prezzo unitario non soggetto a ribasso d'asta |
5 | prezzo unitario gestione delle utenze (apertura al pubblico) | art. 36 comma 5 lettera B. | €/ora | € 13,50 | 808 | € | 10.908,00 | |
6 | prezzo unitario manutenzione ordinaria della struttura e delle sue pertinenze | art. 36 comma 5 lettera C. punto ii. | €/anno | € 4.500,00 | € | 4.500,00 | ||
7 | spese di funzionamento del canile, obblighi imposti dalla legge per la conduzione del canile, assicurazioni, ecc… | art. 36 comma 5 lettera C. punto iii. | €/anno | € 21.500,00 | € | 21.500,00 | ||
8 | ammortamenti | art. 36 comma 5 lettera C. punto iv. | €/anno | € 20.500,00 | € | 20.500,00 | ||
9 | prezzo unitario per gestione documentale | art. 36 comma 5 lettera D. | €/ora | € 16,00 | 390 | € | 6.240,00 | |
P2 | CENSIMENTO E CATTURA DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE (rif. art. 37 del Capitolato Speciale) | |||||||
1 | gestione delle colonie feline | art. 37 c. 1 lett. a) punto ii e iii + lett. b) punto ii | €/abitante | € 0,20 | 46.969 | € | 9.393,80 | la quantità annua corrisponde al n. totale di abitanti dei Comuni convenzionati |
2 | prezzo unitario diritto di chiamata | art. 37 c. 1 lett. a) punto i + lett. b) punto i | €/intervento | € 30,00 | 300 | € | 9.000,00 | la quantità annua consiste nel n. di interventi annui stimati. Per intervento si intendono i sopralluoghi ai fini del censimento, il posizionamento delle gabbie- trappole, il ritiro delle gabbie-trappole e la reimmissione dei felini sterilizzati all'interno delle colonie |
3 | prezzo unitario intervento | art. 37 c. 1 lett. a) punto i + lett. b) punto i | €/km | € 0,70 | 15.105 | € | 10.573,50 | la quantità annua di km è calcolata come distanza media (tra la sede del Canile Comprensoriale di Tolmezzo e le sedi municipali dei Comuni convenzionati) per il numero di interventi annui stimati |
P3 | COSTI SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI, RANDAGI O INCUSTODITI (rif. art. 38 del Capitolato Speciale) | |||||||
1 | cattura dei cani vaganti, randagi o incustoditi | art. 38 | €/anno | € 17.500,00 | € | 17.500,00 | il prezzo unitario è stimato in base agli interventi eseguiti durante il 2019 e 2020 | |
IMPORTO TOTALE ANNUO A BASE DI GARA | € | 146.280,80 | ||||||
DURATA DELL'APPALTO MESI | 24 | |||||||
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA | € | 292.561,60 | ||||||
COSTI DELLA SICUREZZA LEGATI ALLE LAVORAZIONI INTERFERENZIALI | € | 2.350,00 | art. 22 del Capitolato Speciale | |||||
VALORE DELL'APPALTO INCLUSI COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € | 294.911,60 | ||||||
OPZIONI: | ||||||||
RINNOVO MAX 24 MESI | € | 292.561,60 | ||||||
PROROGA TECNICA MAX 6 MESI | € | 73.140,40 | ||||||
VALORE APPALTO COMPRESE LE OPZIONI | € | 658.263,60 | ||||||
COSTI DELLA SICUREZZA LEGATI ALLE LAVORAZIONI INTERFERENZIALI COMPRESE LE OPZIONI | € | 2.937,50 | art. 22 del Capitolato Speciale | |||||
SPESE TECNICHE | € | 9.457,64 | ||||||
VALORE DELL'APPALTO COMPRESE LE OPZIONI RISCHI INCLUSI | € | 663.551,10 |
APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO (UDINE) E DI CENSIMENTO E CATTURA DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE
Capitolato speciale descrittivo prestazionale
ALLEGATO 4: ELENCO PREZZI
SERVIZIO | unità di misura | prezzo unitario a base di gara | ||
SERVIZI ORDINARI | ||||
COSTI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO | ||||
a) | Il servizio deve essere eseguito secondo le modalità descritte nel Capitolato all'artt. 36 Nel periodo dell’appalto i servizi potranno pertanto modificarsi fino al 20% (in più o in meno) dei dati posti alla base quantitativa in sede di offerta (es. numero ore). L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi, per i prezzi stabiliti in sede di offerta, senza poter avanzare alcuna richiesta aggiuntiva. L'Unione della Carnia si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l’Appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Per il servizio di pronta disponibilità - reperibilità, sarà riconosciuta una maggiorazione del 30 % sui prezzi unitari di aggiudicazione | |||
a.1) | prezzo unitario per custodia e mantenimento (somministrazione acqua e cibo, rimozione avanzi, sgambatura, spazzolatura ecc…) | €/ora | € | 13,50 |
a.2) | prezzo unitario per acquisto cibo | €/giorno/n. cani max | € | 0,90 |
a.3) | prezzo unitario gestione spoglie gatti deceduti | €/spoglia | € | 25,00 |
a.4) | prezzo unitario gestione spoglie cani deceduti | €/spoglia | € | 50,00 |
a.5) | prezzo unitario gestione delle utenze (apertura al pubblico) | €/ora | € | 13,50 |
il prezzo unitario include anche i costi del servizio di promozione dell'affido a nuovi proprietari (rif. art. 37 del Capitolato Speciale) | ||||
a.6) | prezzo unitario manutenzione ordinaria della struttura e delle sue pertinenze | €/anno a canone | € | 4.500,00 |
alla fine di ogni anno, dovrà essere presentata la documentazione attestante l’esecuzione degli interventi effettuati | ||||
a.7) | spese di funzionamento del canile, obblighi imposti dalla legge per la conduzione del canile, assicurazioni, ecc… | €/anno a canone | € | 21.500,00 |
alla fine di ogni anno, dovrà essere presentata la documentazione attestante l’esecuzione degli interventi effettuati | ||||
a.8) | ammortamenti | €/anno a canone | € | 20.500,00 |
a.9) | prezzo unitario per gestione documentale | €/ora | € | 16,00 |
CENSIMENTO E CATTURA DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE | ||||
b) | Il servizio deve essere eseguito secondo le modalità descritte nel Capitolato all'artt. 37 Nel periodo dell’appalto i servizi potranno pertanto modificarsi fino al 20% (in più o in meno) dei dati posti alla base quantitativa in sede di offerta (es. numero ore). L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi, per i prezzi stabiliti in sede di offerta, senza poter avanzare alcuna richiesta aggiuntiva. La Comunità di montagna della Carnia si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l’Appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. | |||
b.1) | gestione delle colonie feline | €/abitante | € | 0,20 |
b.2) | prezzo unitario diritto di chiamata | €/intervento | € | 30,00 |
b.3) | prezzo unitario intervento | €/km | € | 0,70 |
COSTI SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI, RANDAGI O INCUSTODITI | ||||
c) | Il servizio deve essere eseguito secondo le modalità descritte nel Capitolato all'art. 39 Nel periodo dell’appalto i servizi potranno pertanto modificarsi fino al 20% (in più o in meno) dei dati posti alla base quantitativa in sede di offerta (es. numero ore). L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi, per i prezzi stabiliti in sede di offerta, senza poter avanzare alcuna richiesta aggiuntiva. La Comunità di montagna della Carnia si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l’Appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. | |||
c.1) | prezzo unitario diritto di chiamata per accalappiamento | €/anno | € | 17.500,00 |
quantità annua stimata: 275 interventi |
COMUNITA’ DI XXXXXXXX XXXXX XXXXXX
00000 XXXXXXXX (XX) / Via Carnia Libera 1944, n. 29 C.F. 93021640300 – PIVA 00000000000
Tel. (0433) 487711 - FAX (0433) 487760 PEC: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.),
relativo alla protezione del dato personale.
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato
personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. GDPR 2016/679. L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento Comunità di Montagna della Carnia Via Carnia Libera 1944, n. 29
Telefono:x00 0000 000000
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D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
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Xxx xxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx (XX) Mail: xxx@xxxxxxxx.xxx
Pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx Tel. 000000000
CF 00000000000
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA TOLMEZZO
CONVENZIONE CON I COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO, GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA DI ANIMALI D’AFFEZIONE
VAGANTI O RINUNCIATI O RICOVERATI D’AUTORITÀ PROVENIENTI
DAL TERRITORIO COMUNALE, IN ESECUZIONE ALLA L.R. 20/2012.
°°°
tra
l’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, in seguito denominata Unione, con
sede in Tolmezzo (UD), codice fiscale n. 93021640300, rappresentata da , in
qualità di ,
e
… (C.F. …), rappresentato da …, in qualità di …;
il Comune di
premesso che
al fine di adempiere a quanto previsto dalla L.R. 11/10/2012 n. 20, “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione” di seguito denominata “Legge” ed in particolare:
a) all’art. 7, comma 1: “I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia ed il mantenimento dei cani, nonché la gestione sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell’art. 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati”;
b) all’art. 7, comma 7: “Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e
le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le
adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 36. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe o misure minime di sostegno economico da parte dei Comuni per il mantenimento degli animali, nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale. È in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario”;
c) al Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 127/Pres di seguito denominato “Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015”, che descrive caratteristiche e infrastrutture minime dell’oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d’autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell’educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell’accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 20/12 (norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione);
- i Comuni della Carnia, del Gemonese, del Canal del Ferro e della Xxx Xxxxxx non dispongono di strutture adeguate tali da garantire detto servizio;
- la Comunità Montana della Carnia prima e, successivamente, la subentrata Unione della Carnia hanno gestito in nome e per conto dei Comuni appartenenti al territorio dell’A.S.S. n. 3 “Alto Friuli” il canile comprensoriale di Tolmezzo;
- ai sensi dell’art. 28 della L.R. 21/2019, a far data dallo 01.01.2021 le Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità Montane, di cui alla L.R. 33/2002, sono trasformate di diritto nelle rispettive Comunità
di Montagna;
- l’art. 3 della stessa legge che consente la gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni in convenzione, anche in delega alla subentrante Comunità di Montagna;
- è necessario sottoscrivere apposita convenzione tra i soggetti interessati, regolante l’oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie per la gestione del canile comprensoriale di Tolmezzo a partire dallo 01.01.2021;
in esecuzione alla L. 281/91, alla L.R. 43/81, al D.P.R. 320/54, alla L. 189/04;
vista la Banca dati regionale degli animali d’affezione, ai sensi dell’art. 25 della Legge
di seguito denominata BDR;
ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – OGGETTO
1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale 21 novembre 2019 n. 21, ha per oggetto lo svolgimento in forma associata da parte dell’Unione dei compiti di cui all’art. 7 comma 1 della Legge Regionale 20/2012, in nome e per conto del Comune, e della gestione del canile comprensoriale di Tolmezzo ubicato in via degli Artigiani a Tolmezzo.
2. I servizi oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore, scioperi e/o cause oggettivamente non dipendenti dalla volontà dell’Unione. In questi casi l’Unione deve darne tempestiva comunicazione in forma scritta al Comune.
Art. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI
L’Unione si impegna, per quanto di competenza, all’espletamento di tutte le funzioni
ed obblighi derivanti dall'applicazione della Legge Regionale n. 20/2012. In
particolare, su espressa delega del Comune, l’Unione assicura:
a) l’individuazione e la gestione dei rapporti con soggetti autorizzati alla
conduzione del canile comprensoriale di Tolmezzo e all’assistenza veterinaria;
b) la messa a disposizione di una struttura, conforme alla Legge Regionale n.
20/2012 e ai relativi regolamenti di attuazione, nonché alle normative sanitarie di settore, da destinare a canile comprensoriale;
c) la custodia e il mantenimento, la gestione sanitaria e l’assistenza medico- veterinaria degli animali raccolti per motivi sanitari, di emergenza medico-veterinaria o di non autosufficienza e in caso di comprovato pericolo per l’incolumità pubblica,
Comune di …
nel territorio del , dopo l’opportuno periodo di osservazione sanitaria
presso il reparto contumaciale competente territorialmente, per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori o, qualora il detentore risulti sconosciuto, sino al loro affidamento a terzi eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall’art. 4 della Legge, se non reclamati entro 60 giorni;
d) la custodia e il mantenimento, la gestione sanitaria e l’assistenza medico- veterinaria degli animali rinunciati, di cui all’art. 5, comma 2 della L.R. 20/2012, da
Comune di …
detentori con residenza nel (gli animali dovranno essere
preventivamente conferiti presso il reparto contumaciale, secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015);
e) la custodia e il mantenimento, la gestione sanitaria e l’assistenza medico-
Comune di
veterinaria degli animali ricoverati d’autorità, detenuti sul territorio del
…, che può non coincidere con quello di residenza del detentore, di cui all’art. 4,
comma 5 della L.R. n. 20/2012 (gli animali dovranno essere preventivamente conferiti
presso il reparto contumaciale, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015);
f) la custodia e il mantenimento, la gestione sanitaria e l’assistenza medico-
Comune di …
veterinaria degli animali di cui alla lettera e) raccolti sul territorio del
regolarmente iscritti all’anagrafe degli animali d’affezione, per i quali, terminato il tempo ritenuto idoneo dalla competente Azienda Sanitaria per l’osservazione sanitaria e la cui restituzione al legittimo detentore, per diversi motivi non fosse
avvenuta (detentore residente nel territorio del Comune di *, irreperibile o non
interessato al ritiro del proprio animale come da art. 5, comma 2 della L.R. n. 20/2012
Comune di *
- vedi lettera d) -) oppure non sia stato ritenuto dal o dal Veterinario
dell’Azienda Sanitaria competente di procedere alla stessa ai fini di garantire la tutela e il benessere degli animali nonché la tutela della pubblica sicurezza e incolumità o dell’igiene pubblica, nonché per motivi socio-sanitari (come da art. 4 comma 5 della
L.R. n. 20/2012 -vedi lettera e) -);
Comune di
Nei casi di cui alla lettera f), si conviene che sarà cura del … notificare
quanto prima al detentore un atto di diffida al ritiro dell’animale fornendo altresì un termine ultimo di scadenza per la restituzione dell’animale stesso, pena la perdita di proprietà del medesimo per ragioni legate al benessere animale, essere senziente ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 20/2012. Le spese relative dovranno essere rimborsate dal precedente detentore per il tramite del Comune che ne farà debita richiesta;
g) la custodia e il mantenimento, la gestione sanitaria ed assistenza medico- veterinaria di eventuali cuccioli nati da animali in ingresso, come da lett. c), d), e) e f), già in stato di gravidanza al momento del trasferimento presso la struttura;
Nel caso gli animali di cui alle lettere c), d), e), f) siano cuccioli orfani di età inferiore ai 45 giorni o animali anche adulti ma che richiedano un’assistenza personalizzata,
sia essa di tipo puramente assistenziale che di vera e propria contingenza veterinaria, si conviene sin d’ora, di comune accordo tra le parti e secondo le incontrovertibili valutazioni del medico veterinario dell’ Azienda Sanitaria, di procedere al trasferimento diretto degli animali alla struttura, anche prima della conclusione del periodo contumaciale, viste le necessità particolari dei suddetti;
h) la fornitura e la garanzia per gli animali di adeguato ricovero, cura e pulizia al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione adeguata;
i) attenta vigilanza e assistenza, come da art. 7, comma 8 lett. c) della L.R. n.
20/2012, sulla salute degli animali, nonché una corretta gestione a tutela delle caratteristiche fisiologiche, etologiche e comportamentali, in relazione a razza, età, sesso e stato sanitario, attività che prevedono gli opportuni ordinari interventi sanitari all’arrivo e periodici (vaccinazioni, profilassi preventive, disinfestazione, interventi chirurgici di sterilizzazione per il controllo delle nascite e prevenzione del randagismo come indicato dalla Legge art. 7, comma 8 e art. 17, comma 2 e dalla L. n. 281/91) previsti per legge ed inoltre anche altri eventuali, opportuni interventi sanitari inderogabili di comparsa necessità certificabile dal Direttore Sanitario della struttura (altri interventi chirurgici, indagini cliniche);
l) la promozione dell’affidamento favorendo la ricollocazione degli animali presso privati che diano garanzia di buon trattamento (a tal proposito la struttura è aperta al pubblico per almeno due ore al giorno e per almeno 4 giorni alla settimana compreso il lunedì e il sabato; nel periodo estivo l’apertura al pubblico deve protrarsi anche dopo le 17.00. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all’ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune e all’Azienda Sanitaria competente per territorio);
Inoltre le parti riconoscono:
- la possibilità di affidare gli animali anche qualora non completamente concluso il periodo dei 60 giorni dalla data di recupero (affido temporaneo), solo se
l’affidatario si impegna a restituire l’animale al detentore che ne facesse richiesta
entro il termine di 60 giorni;
- la possibilità, di affidarli per un periodo non superiore a 30 giorni durante il quale sarà dato tempo al cane di inserirsi nella nuova situazione nonché l’affidatario potrà rinunciare all’adozione dell’animale e restituirlo qualora la sua gestione dovesse rivelarsi troppo difficile o pericolosa (affido in prova); in questo lasso di tempo la
responsabilità sulla custodia dell’animale risulterà essere di completa pertinenza dell’affidatario. Nel periodo di prova e nell’ipotesi che l’adozione non vada a buon fine, l’animale rimarrà intestato al Comune.
- nel caso particolare di animali catturati con microchip presente ma non registrato in Banca Dati Regionale oppure con microchip presente e registrato in Banca Dati Regionale ma il cui detentore risulti irreperibile, e per i quali non risulti essere stata presentata alcuna denuncia di smarrimento nei tempi previsti dall’art. 26, comma 3 della L.R. n. 20/2012, o altra dichiarazione giustificativa, a seguito dell’attivazione della procedura di cui all’art. 2 lett. g), le parti convengono che si potrà procedere comunque all’intervento chirurgico di sterilizzazione ed affidamento degli stessi presso terzi a partire dal 61° giorno dalla data della cattura, data dalla quale comunque il Comune provvederà d’ufficio in qualsiasi caso a svincolare l’animale dalla precedente proprietà e a registrare in Banca Dati Regionale (BDR) tale
avvenuta cessione al Comune di ...;
m) registrazione degli animali ricoverati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti; altre
comunicazioni amministrative relative all’affido degli animali (come da art. 15 della
Legge).
n) smaltimento delle spoglie in caso di decesso o soppressione, conformemente alle norme vigenti.
o) consenso di accesso alla struttura ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico sanitarie al personale del Comune, dell’Azienda Sanitaria e delle Associazioni iscritte nell’elenco istituito presso il Servizio di sanità pubblica veterinaria della Regione, anche in orari differenti a quanto previsto dall’art. 2, lett. l).
p) il trasporto degli animali dal territorio comunale al reparto contumaciale; nonché altri servizi di trasporto necessari per garantire la tutela del benessere animale (trasporti presso strutture veterinarie esterne, ecc.).
In ogni caso il servizio deve essere effettuato con mezzo autorizzato dall’Azienda
Sanitaria competente per l’espletamento dello stesso.
q) il ricovero e la custodia provvisoria a pagamento di animali, compatibilmente alla ricettività della struttura;
r) l’anticipo delle somme occorrenti per lo svolgimento del servizio, da ripartire a
carico degli enti deleganti con le modalità di cui al successivo art. 4.
s) la stipula di apposita convenzione con l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per l'espletamento di tutte le funzioni ed obblighi di competenza dell'Azienda stessa derivanti dall'applicazione della Legge Regionale 20/2012.
Inoltre, il Comune si impegna a collaborare alla corretta gestione del servizio con
l’Unione.
Art. 3 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
L’Unione si avvarrà di un soggetto esterno che verrà incaricato per la conduzione
della struttura. Sarà cura dell’Unione verificare che:
a) Il personale adibito all’espletamento del servizio sia in numero sufficiente a
garantire l’effettuazione di quanto previsto dall’art. 2.
b) Nei confronti del personale impiegato nel servizio, sarà inoltre obbligatorio:
- osservare integralmente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui si esegue il servizio, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
- effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti al personale impiegato nel servizio per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
c) Saranno a carico del conduttore della struttura incaricato le assicurazioni contro gli infortuni per il personale impiegato nel servizio durante l’esecuzione delle mansioni e per la responsabilità civile, nonché l’osservanza delle disposizioni fiscali.
ART. 4 – LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO APPLICATI
Come previsto nella Convenzione tipo del Regolamento della L.R. 20/2012, con riferimento al contratto di appalto per la conduzione della struttura, sarà cura dell’Unione verificare che il costo delle operazioni di cui all’art. 2 non possa essere inferiore a:
- € 3,50 (Euro tre e cinquanta centesimi) per cani di taglia piccola (< 10 kg)
- € 3,65 (Euro tre e sessantacinque centesimi) per cani di taglia media (10-30 kg)
- € 3,80 (Euro tre e ottanta centesimi) per cani di taglia grande (> 30 kg)
- € 2,00 (Euro due) per gatto
Tutti gli importi sono al netto dell’IVA e andranno calcolati per ogni animale effettivamente ricoverato giornalmente. Nel caso in cui si tratti di cuccioli orfani di età inferiore a giorni 60 verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 50%, più IVA, del mantenimento ordinario fino al compimento del 60° giorno del cucciolo. Eventuali costi per diete specifiche prescritte al singolo animale dal Direttore Sanitario saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fa parte. Ulteriore maggiorazione giornaliera del 50%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fa parte sarà applicata per i soggetti con aumentata difficoltà gestionale certificata dal Direttore Sanitario della struttura o già dal medico veterinario dell’Azienda Sanitaria al momento del trasferimento per gli animali dichiarati “impegnativi” e opportunamente accompagnati da relativa certificazione.
Per i soli animali di cui all’art. 2 lett. f), e sino al momento della presa in carico
ufficiale da parte del Comune di *, trattandosi a tutti gli effetti di un servizio di custodia per animali di proprietà (pensione di animali), verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 100%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fanno parte.
Mentre, per quanto riguarda l’incarico per il servizio veterinario, il compenso per le operazioni di cui all’art. 2 lett. m) è fissato sulla base di una tariffa minima oraria pari a € 80,00 (Euro ottanta e zero centesimi) oltre IVA ed ENPAV, omnicomprensivo degli interventi sanitari ordinari e di quelli straordinari inderogabili, inclusi gli interventi
chirurgici, comunque riferiti sulla base di un “tariffario dell’Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)”. E’ inteso che le spese di cui sopra non includono i costi per le medicazioni, le anestesie, la somministrazione di farmaci o vaccini, eventuali costi per esami diagnostici di laboratorio e/o quanto altro si renda necessario. Nel caso si tratti di interventi specifici effettuati presso ambulatori veterinari esterni verrà riconosciuto il rimborso del relativo compenso per la prestazione, oltre a IVA ed ENPAV.
Con riferimento al costo per le operazioni di cui all’art. 2 lett. n) (Smaltimento delle spoglie in caso di decesso o soppressione) il costo di incenerimento è di € 50,00 (Euro cinquanta e zero centesimi) più IVA per i cani e di € 25,00 (Euro venticinque) per gatti, indipendentemente dalla taglia dell’animale, mentre per quello relativo alla soppressione si rimanda alle indicazioni del conteggio del “tariffario dell’Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)”.
Per il compenso delle operazioni di cui all’art. 2 lett. p), viene convenuta, per ogni animale trasportato, l’applicazione delle tariffe predisposte annualmente dall’ACI sull’automezzo autorizzato per il numero di chilometri percorsi, oltre al rimborso di eventuali per pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio di trasporto. Nel caso in cui più animali di proprietà dello stesso Comune vengano trasportati con il medesimo viaggio, il compenso viene computato per singolo intervento e non per ciascun animale.
Interventi di carattere straordinario saranno compensati, oltre che nella misura di cui al comma precedente, anche con l’eventuale erogazione di un ulteriore importo per diritto di chiamata, stabilito sulla base dei prezzi praticati per similari servizi dall’Azienda sanitaria competente per territorio.
Gli importi di cui sopra sono soggetti alla variazione dell'indice ISTAT biennale.
ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI
Il Comune, per quanto sopra previsto, si impegna a corrispondere all’Unione la quota di propria spettanza che sarà annualmente determinata suddividendo l'importo complessivo delle spese di gestione e assistenza veterinaria per il numero dei cani presenti sulla Banca Dati Regionale di ogni singolo Comune che usufruisce del servizio.
Art. 6 – MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento delle somme di cui all’art. 5 avverrà dietro presentazione di fatture semestralmente posticipate, accompagnate da scheda nominativa di tutti i cani trattati nel periodo, contenenti le movimentazioni e gli interventi effettuati.
Si determina il pagamento di tali somme con bonifico a 30 giorni sul c/c indicato in fattura.
In caso di ritardo del pagamento della quota stabilita per il servizio, l’Unione
provvederà ad una diffida formale, prefissando il nuovo termine di scadenza.
In caso di ulteriore ritardo ingiustificato nella liquidazione del corrispettivo, il servizio verrà interrotto senza preavviso di sorta a far tempo dal mese successivo alla scadenza del nuovo termine di pagamento, e verranno addebitati gli interessi di mora.
Art. 7 – CESSIONE ANIMALI
È vietata la cessione e l’utilizzo degli animali non reclamati per sperimentazione di qualsiasi tipo o per ricerche o per spettacoli, o per attività pubblicitarie di qualsiasi tipo (eccezione fatta per quelle gestite direttamente da associazioni animaliste o dalla stessa amministrazione comunale al fine di incentivare gli affidi degli animali ricoverati), o a minori di anni 18 a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reati di
maltrattamento o crudeltà verso gli animali o abbandono, ovvero a chiunque abbia rinunciato alla proprietà di un animale ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Legge, o a chiunque il proprio animale sia stato ricusato d’autorità ai sensi dell’art. 4, comma 5 della Legge.
Art. 8 – ASSICURAZIONE
Il conduttore della struttura dovrà stipulare idonea assicurazione al fine di coprire tutti i rischi derivanti ed inerenti all’espletamento del servizio di cui alla presente convenzione.
Comune di …
L’Unione ed il si ritengono, pertanto, esonerati da ogni qualsiasi
conseguenza eventualmente derivante o provocata dall’espletamento del servizio.
Art. 9 – VINCOLO DELLE PARTI: MISURE PER INCENTIVARE LE ADOZIONI
Allo scadere della convenzione, il Comune di …, valutata la percentuale dei propri animali dati in adozione e la gestione della struttura, può decidere di spostare i propri animali in altra struttura di ricovero e custodia permanente della Regione purché la nuova struttura possa dimostrare un indice di adottabilità, calcolato nella media degli ultimi due anni, superiore alla precedente. I gatti detenuti in un’oasi felina e i cani con età superiore ai dieci anni e comunque gli animali con problematiche particolari, non possono essere spostati, salvo valutazione di un medico veterinario comportamentalista.
L’Unione dovrà verificare che il conduttore della struttura assicuri la presenza dei volontari anche di più associazioni iscritte nell’art. 6 della L.R. n. 20/2012, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti degli animali, che abbiano fatto apposita richiesta al Comune e al gestore.
Art. 10 –MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI
Nei casi in cui uno dei contraenti non osservasse pienamente gli obblighi previsti
dalla presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze o inadempienze nel servizio, e la parte in difetto non dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, la controparte avrà la facoltà di provvedere d’ufficio a spese dell’inadempiente.
ART. 11 – CONTROVERSIE
Per la soluzione di qualsiasi eventuale controversia inerente l’applicazione della presente convenzione, le parti convengono sin d’ora di adire al Tribunale di Udine.
ART. 12 – NORMATIVA
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe.
ART. 13 – DURATA E RITIRO DELLE DELEGHE
1. La presente convenzione avrà durata dallo 01.01.2021 al 31.12.2025.
2. La risoluzione anticipata della convenzione rispetto alla sua naturale scadenza potrà avvenire consensualmente previa conforme deliberazione degli enti partecipanti.
3. Il Comune aderente alla presente convenzione non potrà recedere prima del 31.12.2023. Dal 01.01.2024 il recesso da parte del Comune può avvenire previa deliberazione e formale comunicazione all’Unione mediante raccomandata AR. La risoluzione anticipata della convenzione rispetto alla sua naturale scadenza ha effetto con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di comunicazione.
4. Il Comune rimane obbligato nei confronti dell’Unione per le prestazioni già eseguite. Restano a carico del Comune recedente le spese e gli impegni finanziari assunti fino alla data del recesso.
ART. 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY
1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dal Comune di ...... saranno raccolti presso l'ufficio associato per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati, il responsabile dell'ufficio associato.
3. I dati trattati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma elettronica,
IL DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
IL DEL COMUNE DI
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA TOLMEZZO
CONVENZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE COLONIE FELINE
tra
l’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, in seguito denominata Unione, con
sede in Tolmezzo (UD), codice fiscale n. 93021640300, rappresentata da ,
nella qualità di
e
il Comune di
(C.F.
), rappresentato da
, in qualità di ;
di seguito anche denominato Comune convenzionato,
premesso che
- la Legge Regionale 11.10.2012, n. 20, recante "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" prevede all'art. 22, c. 1 che "I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline" e all’art. 23, c. 2 che “I Comuni
provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi”;
- i Comuni della Carnia, del Gemonese, del Canal del Ferro e della Xxx Xxxxxx non dispongono di strutture adeguate tali da garantire detto servizio;
- l’Unione della Carnia ha dato avvio alla gestione delle colonie feline in nome e per conto di 33 Comuni appartenenti al territorio dell’A.S.S. n. 3 “Alto Friuli”, evidenziando un problema che interessa tutti i Comuni e che per essere tenuto sotto
controllo richiederà in futuro un maggiore impiego di risorse;
- ai sensi dell’art. 28 della L.R. 21/2019, a far data dallo 01.01.2021 le Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità Montane, di cui alla L.R. 33/2002, sono trasformate di diritto nelle rispettive Comunità di Montagna;
- l’art. 3 della stessa legge consente la gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni in convenzione, anche in delega alla subentrante Comunità di Montagna;
- il Comune convenzionato intende svolgere i compiti di cui ai succitati artt. 22 c. 1 e 23, c. 2 della L.R. 20/2012 in forma associata per tramite dell’Unione;
- è necessario sottoscrivere apposita convenzione tra i soggetti interessati,
regolante l’oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie per la gestione delle colonie feline a partire dallo 01.01.2021;
tutto ciò premesso,
si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 3 della L.R. 21/2019, ha per oggetto lo svolgimento in forma associata dei compiti di cui agli artt. 22, c. 1 e 23, c. 2 della L.R. 20/2012 e s.m.i..
2. I servizi oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore, scioperi e/o cause oggettivamente non dipendenti dalla volontà delle parti.
ART. 2 - FINALITÀ
1. Le finalità della presente convenzione sono le seguenti:
a) armonizzare la gestione delle attività oggetto della convenzione con l’obiettivo
di conseguire uniformità di gestione in tutti i Comuni convenzionati;
b) semplificare le attività di gestione al fine di ottenere una maggior efficienza ed efficacia del servizio;
c) contenere i costi di gestione del servizio.
ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI
1. L’Unione si impegna, per quanto di competenza, all’espletamento dei compiti di cui
all’art. 22 c. 1 e all’art. 23 c. 2 della L.R. 20/2012 e s.m.i.. In particolare l’Unione assicura:
a) l’individuazione dei soggetti a cui affidare le attività di censimento delle colonie feline e le operazioni di sterilizzazione chirurgica per il controllo delle nascite dei gatti appartenenti alle colonie feline censite;
b) l’acquisto delle attrezzature necessarie al corretto svolgimento del servizio;
c) a seguito dell’adozione di apposito provvedimento comunale, la registrazione nella banca dati regionale e mappatura delle colonie feline;
d) l’anticipo delle somme occorrenti per lo svolgimento del servizio, da ripartire a carico degli enti convenzionati con le modalità di cui al successivo art. 4;
e) il coordinamento di tutte le attività inerenti il servizio;
f) l’assunzione a proprio carico di ogni responsabilità nei confronti dei terzi appaltatori o affidatari, svolgendo i necessari controlli al fine di verificare il rispetto degli impegni contrattuali assunti;
2. I Comuni, in quanto detentori dei gatti appartenenti alle colonie feline, provvedono alla cura delle condizioni di sopravvivenza e della salute delle colonie medesime. I Comuni si impegnano inoltre:
a) ad informare la popolazione sull’attività di censimento delle colonie feline, raccogliendo e trasmettendo all’Unione le eventuali richieste di riconoscimento o tutte le segnalazioni relative alla presenza di una presunta colonia felina;
b) ad adottare tutti gli atti necessari al corretto svolgimento del servizio (es. riconoscimento delle colonie feline quali zone protette ai fini della cura e protezione dei gatti ivi stanziati, nomina dei referenti delle colonie feline);
c) ad istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline;
d) a rilasciare ai volontari un tesserino di riconoscimento;
e) a promuovere corsi di formazione rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline;
f) ad attuare tutti gli interventi di carattere sanitario, ad eccezione delle sterilizzazioni di cui al precedente comma 1 lettera a).
3. I Comuni si impegnano altresì a collaborare con l’Unione alla corretta gestione del servizio nominando un referente interno all’Amministrazione comunale, cui affidare i seguenti compiti:
a) riferire all’Amministrazione comunale sull’andamento del servizio;
b) informare sollecitamente l’Unione sulle circostanze e fatti che possono
pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
c) fornire tempestivamente tutti i dati e gli elaborati richiesti dalla Unione utili
all’espletamento del servizio;
d) presenziare agli incontri e/o riunioni organizzati dalla Unione relativi a problematiche inerenti il servizio.
ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI
1. Il Comune si impegna a corrispondere all’Unione la quota di propria spettanza che
sarà determinata suddividendo l’importo complessivo delle spese sostenute per la gestione dell’intero servizio per il numero di abitanti.
2. I Contributi della Regione ai Comuni per spese di censimento e registrazione delle colonie feline e per gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline verranno richiesti direttamente dall’Unione e andranno a decurtare l’importo complessivo delle spese sostenute per la gestione dell’intero servizio.
3. Il Comune si impegna inoltre a rimborsare i costi per eventuali servizi aggiuntivi richiesti, a fronte di specifiche, impreviste esigenze di servizio.
4. Il Comune si impegna infine a rimborsare, sulla base del criterio di cui al comma 1, all’Unione i costi sostenuti per l’acquisto delle attrezzature necessarie al corretto svolgimento del servizio.
5. L'importo di competenza verrà liquidato dal Comune a seguito del rilascio da parte
dell’Unione di regolari fatture.
6. Nell'ipotesi di ritardo nei pagamenti delle quote stabilite per il servizio, l’Unione provvederà ad una diffida formale, prefissando il nuovo termine di scadenza. In caso di ulteriore ritardo nella liquidazione del corrispettivo, l’Unione provvederà al recupero coattivo delle somme dovute.
ART. 5 – DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione avrà durata fino al 31.12.2025.
2. La risoluzione anticipata della convenzione rispetto alla sua naturale scadenza potrà avvenire consensualmente previa conforme deliberazione degli enti partecipanti.
3. Il Comune aderente alla presente convenzione non potrà recedere prima del 31.12.2023. Dal 01.01.2024 il recesso da parte del Comune può avvenire previa deliberazione e formale comunicazione all’Unione mediante raccomandata AR. La
risoluzione anticipata della convenzione rispetto alla sua naturale scadenza ha effetto
con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di comunicazione.
4. Il Comune rimane obbligato nei confronti dell’Unione per le prestazioni già eseguite. Restano a carico del Comune recedente le spese e gli impegni finanziari assunti fino alla data del recesso.
ART. 6 – CONTROVERSIE
1. Per la soluzione di qualsiasi eventuale controversia inerente l’applicazione della presente convenzione, le parti convengono sin d’ora di adire al Tribunale di Udine. ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY
1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dal Comune di ...... saranno raccolti presso l'ufficio associato per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati, il responsabile dell'ufficio associato.
3. I dati trattati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma elettronica,
IL DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
IL DEL COMUNE DI