Contract
Ratifica Accordi con la Repubblica di Serbia per facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale
A.C. 1538
Nota di verifica n. 86
3 aprile 2019
Informazioni sugli atti di riferimento
Atto Camera: 1538
Titolo: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017
Relatore per la Commissione di merito: Coin
Gruppo: Lega
Relazione tecnica (RT): presente
Iniziativa: Governativa
Iter al Senato: No
Commissione competente : III Affari esteri
Finalità
Il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, nonché dell'Accordo inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia, fatti a Belgrado il 9 febbraio 2017.
Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.
Oneri quantificati dal provvedimento
(euro)
A decorrere dal 2019 | |
Art. 3 disegno di legge di ratifica | 32.016 annui |
Verifica delle quantificazioni
Disposizioni dell'Accordo in materia di estradizione che presentano profili finanziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica |
L'Accordo si compone di sei articoli ed è | La relazione tecnica afferma che l'onere totale |
finalizzato a facilitare l'applicazione della | derivante dall'Accordo di estradizione tra Italia |
Convenzione europea di estradizione del 1957, | e Serbia ammonta a euro 18.297 annui a |
nei rapporti bilaterali tra Italia e Serbia. Si riporta a seguire una sintesi delle singole disposizioni dell'Accordo. Articolo 1: stabilisce che ciascuna Parte contraente possa estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte richiedente alle condizioni previste agli articoli 2 e 3 dell'Accordo. Articolo 2: riguarda l'estradizione per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, prevedendo che questa venga concessa nel caso in cui la pena prevista non sia inferiore a quattro anni o la pena inflitta non sia inferiore a due anni. Articolo 3: riguarda l'estradizione per altri gravi reati, prevedendo che questa venga concessa nel caso in cui la pena prevista non sia inferiore a cinque anni o la pena inflitta non sia inferiore a quattro anni. Articolo 4: prevede che in caso di estradizione di un proprio cittadino per dar corso a un procedimento penale o per l'esecuzione di una pena detentiva, la Parte richiesta possa subordinare la consegna della persona alla condizione che la persona, dopo essere stata giudicata, sia restituita alla medesima Parte richiesta per l'esecuzione della pena. Articolo 5: prevede che ciascuna Parte possa autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo, in conformità alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione e nel rispetto delle proprie norme. Articolo 6: definisce i termini di entrata in vigore dell'Accordo e il procedimento di modifica del medesimo. | decorrere dal 2019. Di questi, euro 13.297 hanno natura di oneri valutati e si riferiscono all'insieme delle spese di trasferimento degli estradandi (1.500 euro) e alle spese del personale italiano impiegato relative al viaggio (6.300 euro), alla missione (euro 2.697) e al pernottamento (2.800 euro). La componente autorizzata dell'onere, pari a euro 5.000 viene riferita alle spese di traduzione di atti e documenti. Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione di specifiche componenti del suddetto onere, relative alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno) e alle spese per il trasferimento degli estradandi, si rinvia al testo della relazione tecnica. Ai fini della quantificazione delle spese di missione e di trasferimento degli estradandi, la relazione tecnica evidenzia che, attualmente, da notizie assunte presso il competente ufficio, si trovano ristretti presso strutture penitenziarie italiane 154 cittadini serbi, mentre risulta ristretto nella Repubblica Serba un solo cittadino italiano. Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica reputa che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione, in conformità di quanto previsto dall'Accordo, almeno dieci estradandi. La relazione tecnica precisa che gli oneri valutati (spese missione e trasferimento estradandi) vengono considerati tali, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero delle persone da estradare e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica. Inoltre la RT precisa che dal transito dell'estradando (articolo 5) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle Forze di polizia. La relazione tecnica, in particolare, riporta le seguenti ipotesi di spesa: euro 1.500 (spese di viaggio per trasferimento di dieci estradandi): euro 150 (passaggio aereo sola andata) X 10 (numero massimo annuo di detenuti); euro 11.797 (spese di missione): euro 2.697 (diaria di missione): euro 67,42 (diaria lorda giornaliera) X 2 accompagnatori per ciascun estradando X 10 missioni l'anno X 2 giorni; euro 6.300 (spese di viaggio): euro 315 X 2 accompagnatori (2 unità per ciascun estradando) X 10 missioni l'anno; |
euro 2.800 (spese di soggiorno): euro 140 X 2 (accompagnatori) X 10 missioni X 1 notte. La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con un grado compreso tra tenente e maresciallo capo (e gradi corrispondenti) e che le attività di accompagnamento sono svolte dagli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale; euro 5.000 (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti). |
Disposizioni dell'Accordo in materia di assistenza giudiziaria penale che presentano profili finanziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica |
L'Accordo si compone di sei articoli ed è finalizzato a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, nei rapporti bilaterali tra Italia e Serbia. Si riporta a seguire una sintesi delle singole disposizioni dell'Accordo. Articolo 1: prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, in conformità con il presente accordo e la Convenzione del 1959 sopra citata. L'assistenza comprende: localizzazione ed identificazione di persone (par. 2, lett. a); notifica di atti giudiziari (par. 2, lett. b); citazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria (par. 2, lett. c); acquisizione e trasmissione di atti, documenti e prove (par. 2, lett. d); espletamento e trasmissione di perizie (par. 2, lett. e); assunzione di testimonianze e dichiarazioni (par. 2, lett. f); assunzioni di interrogatori degli imputati (par. 2, lett. g); trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altre attività processuali (par. 2, lett. h); esecuzione di ispezioni personali, di luoghi o di cose (par. 2, lett. i); esecuzione di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri e confische dei proventi di reato e di cose pertinenti al reato (par. 2, lett. j e k); comunicazione dell'esito di procedimenti penali e trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari (par. 2, lett. l); scambio di informazioni in materia di diritto (par. 2, lett. m); qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con | La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dall'Accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria tra Italia e Serbia ammonta a euro 13.719 annui a decorrere dal 2019. Di questi, euro 3.619 hanno natura di oneri valutati e si riferiscono all'insieme delle spese di missione del personale italiano impiegato (euro 2.359), alle spese di trasferimento di un detenuto (euro 300) e alle spese di comparizione di testimoni e periti (euro 960). La componente autorizzata dell'onere, pari a complessivi euro 10.100, viene riferita alle spese di traduzione di atti e documenti (euro 5.000), alle spese per compensi (euro 600) e alle spese per videoconferenze e interpretariato (euro 4.500). Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione delle singole componenti del suddetto onere, con specifico riguardo alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno), alle spese per il trasferimento di detenuti o per la comparizione di testimoni e periti, e alle spese di videoconferenza, si rinvia al testo della relazione tecnica. Ai fini della quantificazione delle spese determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, la relazione tecnica evidenzia che il numero delle rogatorie attive e passive pendenti in materia di assistenza è rispettivamente di 60 e di 140. La relazione tecnica, sulle attività legate all'assistenza giudiziaria stima le seguenti voci di spesa annue: euro 300 (spese di viaggio per |
le leggi della Parte richiesta (par. 2, lett. n). Articolo 2: reca la disciplina dell'esecuzione delle richieste di assistenza e dell'eventuale rinvio delle stesse. Articolo 3: prevede che le richieste di assistenza giudiziaria possano essere indirizzate direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente all'autorità giudiziaria richiesta e nello stesso modo possano essere inviate le risposte. Articolo 4: disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, perizie, dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori. In tale ultimo caso deve essere premesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova, ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria della Parte richiedente, consentendo al difensore di poter comunicare a distanza col proprio assistito (par. 2). La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio della Parte richiesta (par. 3). Le Autorità competenti di entrambe le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario, assistite da un interprete (par. 7, lett. a). A richiesta della Parte richiedente o della persona comparsa, la Parte richiesta provvede affinché la persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario (par. 7, lett. c). Le spese sostenute dalla Parte richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta rinunci, in tutto o in parte, al rimborso (par. 9). Articolo 5: dispone in materia di accertamenti bancari e finanziari, prevedendo che, su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente, intrattiene sul territorio della Parte richiesta, senza che possano essere da quest'ultima opposti motivi di segreto bancario. Articolo 6: definisce i termini di efficacia dell'Accordo e il procedimento di modifica del medesimo. | trasferimento temporaneo di 1 detenuto): passaggio aereo Belgrado-Roma A/R; euro 2.359 (spese di missione): euro 539 (diaria di missione): euro 67,42 (diaria lorda giornaliera) X 2 accompagnatori per 1 detenuto X 2 giorni di missione X 2 viaggi; euro 1.260 (spese di viaggio); euro 630 [biglietto aereo Roma – Belgrado e ritorno (prelievo e riconsegna) + maggiorazione 5 % biglietti) X 2 accompagnatori (2 unità per 1 detenuto) X 1 missione l'anno. La relazione tecnica precisa che il costo del biglietto aereo di andata e ritorno (Roma-Belgrado) pari per ciascun accompagnatore a circa euro 300 va moltiplicato per due viaggi (prelievo e riconsegna) per un totale di euro 1.260; euro 560 (spese di soggiorno); euro 140 X 2 (accompagnatori) X 1 notte X 2 viaggi. La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con un grado compreso tra tenente e maresciallo capo (e gradi corrispondenti) e che le attività di accompagnamento sono eseguite dagli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale; euro 5.000 (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti); euro 1.560 (spese per la comparizione di testimoni e periti): euro 300 (spese di viaggio); biglietto aereo A/R Belgrado-Roma X 1 caso; euro 420 (spese di soggiorno); euro 140 X 1 testimone/perito X 3 giorni; euro 240 (spese di vitto); euro 60 X 1 testimone/perito X 4 giorni; euro 600 (spese per compensi comprensive di onorari e indennità): euro 150 X 1 richiesta X 1 esame X 4 giorni. La relazione tecnica precisa che i testimoni e periti invitati a comparire dinanzi alle autorità competenti non rivestono la qualifica di dipendente pubblico ma trattasi di professionisti. La RT, inoltre, precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'estradizione e dell'assistenza |
giudiziaria, quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxx 0.000 (xxxxx per video conferenze e interpretariato): euro 4.000 (spese per video conferenze); euro 200 X 2 ore X 10 videoconferenze; euro 500 (spese per assistenza di interprete); euro 50 X 2 ore X 1 giorno X 5 casi. |
Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica |
Articolo 3: pone gli oneri derivanti dell'Accordo in materia di estradizione, valutati in euro 13.297 annui a decorrere dal 2019 e dalle rimanenti spese pari ad euro 5.000 annui a decorrere dal 2019, nonché gli oneri derivanti dall'Accordo in materia di assistenza giudiziaria penale, valutati in euro 3.619 annui a decorrere dal 2019 e dalle rimanenti spese pari ad euro 10.100 annui a decorrere dal 2019, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio 2019-2021 (comma 1). Viene, inoltre, disposto il rinvio alle procedure di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa (comma 2). | La relazione tecnica, afferma che l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Accordi con la Serbia, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2019, è pari a euro 32.016 [euro 18.297 (accordo estradizione)+13.719 (accordo assistenza giudiziaria)], di cui euro 16.916 (13.297+3.619) per gli oneri valutati e ad euro 15.100 (5.000+10.100) per gli oneri autorizzati. La relazione tecnica, con riguardo al comma 1, si limita a ribadire il contenuto della disposizione. |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con la Serbia, finalizzati a facilitare l'applicazione bilaterale, rispettivamente, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959.
Con riguardo al Trattato di estradizione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, con riferimento specifico agli oneri valutati, riferisce che questi vengono considerati tali atteso che l'onere quantificato discende da una stima (quella del numero delle persone da estradare e degli accompagnatori) effettuabile solo in via del tutto ipotetica.
Si evidenzia, peraltro, che l'Accordo non disciplina espressamente le modalità di ripartizione delle spese tra le Parti. Considerato che nel preambolo dell'Accordo viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione europea del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo medesimo, appare opportuno che il Governo confermi che le ipotesi di quantificazione degli oneri assunte dalla relazione tecnica, che sembrano porre a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per l'estradizione nel suo territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, siano conformi alla disciplina generale prevista dalla Convenzione.
Si evidenzia che l'articolo 24 della Convenzione europea di estradizione del 1957 prevede che le spese cagionate dall'estradizione nel territorio della Parte richiesta saranno a carico di questa Parte (par. 1). Le
spese cagionate dal transito attraverso il territorio della Parte richiesta del transito saranno a carico della Parte richiedente (par. 2). Nel caso di estradizione in provenienza da un territorio non metropolitano della Parte richiesta, le spese cagionate dal trasporto fra questo territorio e il territorio metropolitano della Parte richiedente saranno a carico di quest'ultima. La stessa regola vale per le spese cagionate dal trasporto fra il territorio non metropolitano della Parte richiesta e il territorio metropolitano della medesima (par. 3).
Con riferimento al Trattato di assistenza giudiziaria, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che risultano in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative ad accordi di analogo contenuto normativo.
In merito ai profili di copertura finanziaria si segnala che l'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione conseguenti all'Accordo relativo all'estradizione, oggetto di ratifica, valutati in 13.297 euro a decorrere dal 2019, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro a decorrere dal 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione conseguenti all'Accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale, oggetto di ratifica, valutati in 3.619 euro a decorrere dal 2019, e dalle rimanenti spese, pari a 10.100 euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019- 2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
Si segnala, inoltre, che il successivo comma 2 prevede che, in relazione alle previsioni di spesa relative agli oneri derivanti dalle spese di missione (oneri valutati), trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. In proposito, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio[1] a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.
Si evidenzia infine che, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3.
Si segnala che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del
solo Accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale, con esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3 del presente provvedimento, mentre analoga clausola non è prevista per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo relativo all'estradizione. Su tale aspetto è necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche al fine di valutare l'opportunità di omogeneizzare le disposizioni finanziarie applicabili ai due Accordi oggetto di ratifica.
[1] Si vedano al riguardo da ultimo, nella corrente legislatura, i pareri espressi dalla Commissione bilancio sui disegni di legge di ratifica nn. 1539 e 1540 nella seduta del 27 marzo 2019.
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