CONVENZIONE CHE STABILISCE LE CONDIZIONI DI LAVORO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI AGENTI INTERPRETI DI CONFERENZA1 INGAGGIATI DALLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA
CONVENZIONE CHE STABILISCE LE CONDIZIONI DI LAVORO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI AGENTI INTERPRETI DI CONFERENZA1 INGAGGIATI DALLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA
annotata il 13 ottobre 2004 in seguito all’adozione del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti (R.A.A.A.) di dette Comunità, entrato in vigore il 1° maggio 2004.
Il Parlamento europeo, la Commissione e la Corte di giustizia, in nome delle istituzioni e degli organi delle Comunità europee, da una parte;
l'Associazione Internazionale degli Interpreti di Conferenza (A.I.I.C.), delegata dalle associazioni professionali d'interpreti riconosciute come rappresentative ai sensi dell'I.P.M.I., d'altra parte;
Considerando i risultati dell'invito a presentare manifestazioni d'interesse (I.P.M.I.) pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 256 del 14 agosto1998;
Considerando i mandati di concertazione conferiti dagli Agenti Interpreti di Conferenza (AIC) abilitati dalle istituzioni comunitarie e dalle associazioni professionali di interpreti riconosciute come rappresentative ai sensi dell'I.P.M.I.;
Sottolineando la continuità degli accordi conclusi tra l'A.I.I.C. e le istituzioni comunitarie dal 1° gennaio 1969, in particolare per quanto riguarda le disposizioni in materia di protezione sociale;
Considerando il modo in cui gli AIC contribuiscono a soddisfare, dal 1952, le esigenze delle istituzioni comunitarie;
Considerando che gli AIC sono soggetti ad imposizione comunitaria ai sensi del regolamento 260/68 del Consiglio;
1 Per effetto delle disposizioni dell’articolo 78 (applicabile fino al 31 dicembre 2006) e dell’articolo 90 (applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007) del regime applicabile agli altri agenti, gli acronimi “i.a.s.” (“interprete ausiliario di sessione”) e “i.f.l.” (“interprete free lance”) sono sostituiti dall’acronimo “AIC” (“agente interprete di conferenza”).
Considerando le disposizioni dell'articolo 902 del regime applicabile agli altri agenti,
Convengono quanto segue:
Articolo 1 : Campo d'applicazione della convenzione
La presente convenzione si applica, quale che sia il luogo di servizio, agli AIC ingaggiati dal Parlamento europeo o dalla Commissione o dalla Corte di Giustizia per conto proprio o per conto delle altre istituzioni e organi dell'Unione europea, nonché degli organismi di diritto comunitario istituiti dai trattati o da un atto comunitario derivato (di seguito denominati “istituzioni comunitarie”).
L’assunzione avviene alle condizioni fissate nella disciplina relativa all’AIC applicabile nell’istituzione in cui prestano servizio.
La presente convenzione è di portata generale e non è limitata da alcuna considerazione geografica.
Tutte le parti firmatarie, nell'ambito delle loro rispettive competenze, vigilano sul rispetto e sulla corretta esecuzione dell'insieme delle disposizioni della convenzione.
Titolo I. Condizioni generali d’ingaggio degli AIC
Articolo 2 : Condizioni d’ingaggio
Tutti gli AIC principianti3 autorizzati dopo l'entrata in vigore della revisione della convenzione e assunti ai sensi dell'articolo 1, secondo comma della presente convenzione, devono effettuare 250 giorni di lavoro per le istituzioni comunitarie prima di vedersi riconoscere la qualifica di interprete esperto.
Articolo 2bis : Clausola di riservatezza
2 Articolo 78 fino al 31 dicembre 2006.
3 Si veda in allegato la decisione presa di comune accordo, il 20 giugno 2001, dai rappresentanti del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte di giustizia e dell’associazione internazionale degli interpreti di conferenza relativamente all'interpretazione del termine “principiante”, fermo restando che le eccezioni di cui al penultimo paragrafo di detta decisione riguardano la copertura di tutte le lingue deficitarie. L'allegato costituisce parte integrante della presente convenzione.
Gli AIC sono tenuti a mantenere il segreto professionale totale e assoluto. Tale segreto va mantenuto con chiunque e riguarda tutto ciò che è stato appreso nell'esercizio della professione in occasione di riunioni non pubbliche.
Articolo 3 : Interpretazione consecutiva
Poiché la padronanza dell'interpretazione consecutiva costituisce un elemento essenziale della professione d'interprete di conferenza, tutti gli AIC sono tenuti a praticare questa forma d'interpretazione in occasione delle riunioni delle istituzioni comunitarie. Quest'obbligo non sussiste in caso di menomazione fisica debitamente accertata.
Articolo 4 : Perfezionamento professionale e linguistico
Gli AIC che lavorano in modo continuativo per le istituzioni comunitarie possono partecipare ai corsi di perfezionamento professionale e linguistico (segnatamente per l'utilizzo dell'attrezzatura informatica che dà accesso alle basi di dati terminologici) che queste organizzano per i loro funzionari e agenti, sempreché tale partecipazione sia compatibile con le esigenze di buon funzionamento del servizio. Gli AIC hanno accesso a borse di formazione in base alle condizioni previste da ogni istituzione. Tali condizioni sono portate a conoscenza degli AIC attraverso strumenti idonei.
Articolo 5 : Politica d’ingaggio
Nell'interesse di entrambe le parti, le istituzioni comunitarie si adoperano, nella misura del possibile, per mantenere una certa stabilità nella loro politica d’ingaggio, procedere ad ingaggi diretti e individuali ed evitare ogni cessazione improvvisa del contratto.
Titolo II : Trattamento economico
Articolo 6 : Retribuzione giornaliera
L'importo della retribuzione per giornata di lavoro di un AIC esperto è indicizzato rispetto alla retribuzione di un funzionario di grado AD 12, scatto 54, in servizio a Bruxelles. Esso equivale ad un ventesimo dello stipendio base di un funzionario di
4 Grado A*12, scatto 5, fino al 30 aprile 2006.
questo grado, moltiplicato per il coefficiente 0,9392628.
L'importo della retribuzione per giornata di lavoro di un AIC principiante è pari al 72% della retribuzione di un AIC esperto.
La Direzione generale Interpretazione informa senza indugio le altre parti firmatarie della presente convenzione degli adattamenti della retribuzione derivanti dalle disposizioni di cui sopra.
Articolo 7 : Indennità forfettaria di viaggio
L'importo dell'indennità forfettaria di viaggio è pari alla metà dell'importo della retribuzione giornaliera.
Le condizioni di concessione di tale indennità figurano nelle modalità di applicazione.
Articolo 7bis : Indennità forfettaria compensativa
L'importo dell'indennità forfettaria compensativa è uguale alla metà dell'importo della retribuzione giornaliera.
Tale indennità è dovuta in caso di viaggio di lunga distanza o di missione itinerante.
Articolo 8 : Imposta
Le retribuzioni versate agli AIC sono soggette all'imposta comunitaria, ai sensi del regolamento 260/68 del Consiglio e, nel campo d'applicazione dell'articolo 13 del P.P.I., sono esenti dall'imposta nazionale.
Articolo 9 : Indennità giornaliera
L’AIC in servizio al di fuori della zona locale, ossia a più di 60 km dal suo domicilio professionale, percepisce un’indennità pari alle indennità giornaliere di missione dei funzionari dell’istituzione comunitaria presso la quale è stato assunto. All’AIC sono rimborsate le spese di pernottamento, su presentazione della fattura dell'hotel, nei limiti del tetto stabilito per questi stessi funzionari.
L’AIC può eventualmente percepire un’indennità giornaliera supplementare.
Articolo 10: Rimborso delle spese di viaggio
Gli AIC che risiedono al di fuori della zona locale organizzano il loro viaggio in base all'itinerario più diretto e complessivamente più economico. Il rimborso delle spese di viaggio sostenute viene effettuato su presentazione dei documenti giustificativi previsti. In caso di rimborso anticipato, quest'ultimo è effettuato nella valuta nella quale è stato pagato il titolo di trasporto.
Articolo 11 : Xxxxxx non lavorati
Quando l'intervallo (al massimo tre giorni) tra due ingaggi consecutivi non permette all'AIC di tornare al suo domicilio professionale, per ogni giorno non lavorato gli vengono corrisposti i due terzi della retribuzione prevista all'articolo 6, nonché l'indennità giornaliera di cui all'articolo 9.
Può beneficiare dello stesso trattamento l'AIC che preferisca soggiornare nel luogo di assegnazione, sempreché gli importi di cui al comma precedente non superino il prezzo del biglietto di viaggio e l'importo delle indennità corrispondenti.
L'AIC che intenda soggiornare nel luogo di assegnazione deve notificare la richiesta di applicazione del presente articolo al servizio (o ai servizi) da cui è ingaggiato prima dell'inizio dei giorni non lavorati.
Articolo 12 : Viaggi di lunga durata e missioni faticose
Le compensazioni previste per queste missioni particolari figurano nelle modalità di applicazione di alcune disposizioni della Convenzione.
Articolo 13 : Domicilio professionale
Ai fini dell'applicazione del presente titolo, gli AIC non possono avere più di un domicilio professionale allo stesso tempo. Detto domicilio professionale è dichiarato al più tardi in sede di conclusione del primo contratto; ogni mutamento dev’essere comunicato per iscritto e può riferirsi solo a periodi di almeno 6 mesi,
senza interruzioni.
Il domicilio professionale è normalmente il luogo di partenza e/o di ritorno dell'AIC verso e/o in provenienza dal luogo di servizio.
Il domicilio professionale degli AIC5 figura nella versione del loro CV accessibile agli utilizzatori della SCIC net6.
Articolo 14 : Annullamento
Se il contratto in forza del quale l'AIC è stato ingaggiato è annullato almeno 60 giorni prima della data prevista, l'interprete non ha diritto ad alcuna retribuzione o indennità.
Se l'annullamento ha luogo meno di 60 giorni prima della data di esecuzione del contratto, l'interprete ha diritto alla retribuzione completa per ogni giorno di contratto annullato, ad esclusione di qualsiasi altro rimborso.
Titolo III - Previdenza sociale
Articolo 15 : Regime previdenziale per vecchiaia-decesso
Gli ingaggi di AIC comportano contributi a favore del regime previdenziale di vecchiaia-decesso. A tal fine, gli AIC si affiliano ad un organismo riconosciuto dalla Commissione.
I contributi constano di due elementi:
- il primo, a carico dell'istituzione che ingaggia l’AIC, è pari al 16,50% della retribuzione giornaliera e, se del caso, dell'indennità forfettaria di viaggio;
- il secondo è pari all'8,25% della retribuzione giornaliera e, se del caso, dell'indennità forfettaria di viaggio e viene detratto da quest'ultima.
Qualora l’AIC, benché debitamente sollecitato in proposito, non abbia comunicato alla Commissione l'organismo scelto per il versamento dei contributi previdenziali
5 L'AIIC dichiara che per quanto riguarda i suoi membri, il loro domicilio professionale è quello pubblicato nella base di dati dell'Associazione, accessibile via Internet.
6 La comunicazione eventuale di tale domicilio non può contravvenire alle regole sull'accesso ai dati personali (regolamento CE n. 45/2001).
di vecchiaia-decesso, l’importo del contributo previdenziale, comprensivo della quota a carico del datore di lavoro e di quella dell’AIC, è versato ad una cassa previdenziale scelta dalla Commissione.
Articolo 16 : Assicurazione malattia-infortuni
La Commissione stipula un contratto d'assicurazione per coprire gli AIC contro i rischi d'infortunio e di malattia e la conseguente perdita di reddito, che potrebbero verificarsi durante i giorni di lavoro e di viaggio prestati per l'Unione europea, nonché nei giorni non lavorati di cui al precedente articolo 117.
Le istituzioni comunitarie partecipano al costo dell'assicurazione per ogni giorno di ingaggio di un AIC.
La polizza permette agli AIC che lo desiderino di assicurarsi, a proprio carico e senza alcun contributo finanziario delle istituzioni comunitarie, per i giorni durante i quali non lavorano per l'Unione.
La Commissione consulta tutte le parti firmatarie della presente convenzione sulla componente operativa delle gare d'appalto da essa indette, in previsione della conclusione o del rinnovo delle polizze assicurative.
Titolo IV: Modalità di pagamento
Articolo 17 : Utilizzo dell'euro
Il versamento degli importi dovuti agli AIC o per loro conto viene effettuato in euro mediante bonifico. Qualora i pagamenti in euro siano causa di difficoltà in un determinato paese, la Commissione si adopererà per risolverle al più presto e, nel frattempo, utilizzerà la valuta solitamente impiegata nelle sue relazioni finanziarie con tale paese.
Articolo 18 : Termini di pagamento
La liquidazione ha luogo:
7 La copertura durante i giorni non lavorati di cui all'articolo 11 entrerà in vigore dal 1° marzo 2005.
1) entro quattro settimane a decorrere dal sabato della settimana durante la quale è stato prestato l'ultimo giorno di lavoro, per la retribuzione, le indennità e le spese, previa detrazione del contributo da versare all'organismo di previdenza al quale l’AIC è affiliato, della quota del premio di assicurazione malattia-infortuni a carico dell'AIC e, se del caso, della quota delle indennità e spese a carico di un'altra istituzione o di terzi;
2) entro otto settimane a decorrere dal sabato della settimana durante la quale è stato prestato l'ultimo giorno di lavoro, per i pagamenti a titolo del regime previdenziale di vecchiaia-decesso.
Il terzo giorno lavorativo della prima settimana successiva a quella durante la quale sono state effettuate le prestazioni, la Commissione procede al pagamento di anticipi sulle retribuzioni fino a concorrenza dell'80%.
Titolo V: Rapporti tra le parti firmatarie
Articolo 19 : Revisione della convenzione e consultazione
Le parti si consultano ogniqualvolta si preveda di modificare la convenzione o i relativi allegati. Le modifiche entrano in vigore soltanto a decorrere dal giorno in cui esse formano oggetto di un accordo scritto sotto forma di clausola aggiuntiva alla presente convenzione.
Su richiesta di una delle parti, vengono indette consultazioni per esaminare le modalità di applicazione della presente convenzione e procedere ad uno scambio di informazioni.
Prima che si tengano le consultazioni, ciascuna delle parti comunica all'altra la composizione della delegazione che la rappresenterà. Le delegazioni si riuniscono al più tardi 6 settimane dopo la notifica della richiesta di consultazione. Le parti si impegnano a prendere tutte le disposizioni necessarie per favorire il raggiungimento di un accordo nel più breve tempo possibile.
Articolo 20 : Delegazioni professionali
Una delegazione professionale è designata presso ciascuna istituzione firmataria con il compito di sorvegliare l'applicazione della convenzione. Essa comunica a
ciascuna istituzione l'elenco dei propri membri. Le istituzioni comunitarie facilitano il compito di queste delegazioni, tra l'altro indicando l'interlocutore competente per la questione da trattare. Sono organizzate riunioni su richiesta della delegazione o dell'istituzione interessata.
Articolo 21 : Garanzie sindacali
Le istituzioni firmatarie della convenzione si impegnano ad evitare ogni discriminazione nell'ingaggio dei membri della delegazione di concertazione e delle delegazioni professionali o di un AIC che svolga qualsiasi altra funzione di rappresentanza.
Articolo 22 : Interpretazione della convenzione
Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione della presente convenzione, che non abbia potuto essere appianata nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 19, è composta mediante arbitrato.
A tal fine, ciascuna delle parti designa un arbitro entro quattro settimane a decorrere dalla notifica della richiesta di una delle parti di ricorrere alla procedura di arbitrato, fatta salva la presente convenzione e i relativi allegati.
I due arbitri designano, nel termine di tre settimane, un terzo arbitro che non abbia né abbia mai avuto legami con alcuna delle parti. Questi tre arbitri costituiscono il collegio arbitrale, che dispone di un termine di dieci settimane a decorrere dalla sua costituzione per dirimere la vertenza secondo le procedure che ritiene più adeguate. Se l'arbitro non viene designato entro i termini di cui sopra, egli è designato dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Titolo VI - Composizione delle vertenze individuali
Capitolo 23: Mezzi di ricorso
Ai sensi dell’articolo 1778 del R.A.A.A. alle vertenze individuali si applicano le vie di ricorso di cui al Titolo VII dello Statuto.
8 Articolo 73 fino al 31 dicembre 2006.
Titolo VII - Condizioni di lavoro
Articolo 24 : Norme di assegnazione e composizione dei gruppi
Le norme di assegnazione degli AIC e le norme che disciplinano la composizione dei gruppi sono le stesse che si applicano agli interpreti funzionari dell'istituzione per conto della quale sono stati ingaggiati, fatte salve le disposizioni relative all'ultimo giorno d'ingaggio.
Le istituzioni comunitarie definiscono e gestiscono l’ingaggio e il programma di assegnazione degli AIC in modo da garantire la qualità del servizio e limitare il numero di relais.
Le disposizioni del 2° e 3° comma dell'articolo 19 si applicano automaticamente in caso di modifica del regime linguistico dell'Unione europea o delle norme che disciplinano l'assegnazione degli interpreti permanenti.
Articolo 25 : Luogo di servizio
Il luogo di servizio dell'AIC è stabilito nel contratto d’ingaggio.
Se le esigenze di servizio lo richiedono, le istituzioni si riservano la facoltà, previa consultazione dell'interprete, di modificare l'istituzione o il luogo di servizio previsto dal contratto. L'AIC può essere assegnato al luogo in cui si trova il suo domicilio professionale in caso di annullamento dell'assegnazione al di fuori del domicilio stesso.
Articolo 26 : Documentazione
Le istituzioni comunitarie mettono a disposizione degli AIC assegnati alle proprie riunioni tutta la documentazione disponibile necessaria al loro lavoro.
Articolo 27 : Impianti tecnici
In caso di costruzione o di miglioramento dei loro impianti tecnici, le istituzioni comunitarie si impegnano a rispettare le norme e le specifiche tecniche I.S.O. e
C.I.E e, se del caso, le norme e le specifiche tecniche adottate di comune accordo
con gli organi rappresentativi rispettivamente degli interpreti permanenti e degli AIC.
Le istituzioni comunitarie cercano di rispettare le stesse norme e specifiche tecniche per le riunioni tenute al di fuori dei loro edifici. Dal canto loro gli AIC rifiuteranno di lavorare con impianti che le istituzioni comunitarie abbiano scartato per non conformità alle suddette norme e specifiche.
Per quanto riguarda le nuove tecnologie, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27bis, le parti firmatarie vigilano, nella misura del possibile, sul rispetto del
«Codice di utilizzazione delle nuove tecnologie in materia d'interpretazione di conferenza».
Articolo 27bis : Teleinterpretazione
Le disposizioni dell'accordo interistituzionale relativo alle disposizioni applicabili alla teleinterpretazione, concluso fra i rappresentanti delle amministrazioni della Corte di giustizia e del Parlamento europeo e i rappresentanti della Commissione europea, da una parte, i rappresentanti degli interpreti funzionari e agenti interpreti di conferenza della Corte di giustizia e del Parlamento europeo e, per quanto riguarda la Commissione, le OSP e i rappresentanti degli AIC, dall'altra, sono applicabili di pieno diritto.
Articolo 27ter : Protezione dei diritti degli AIC e clausola di non responsabilità
Allorquando l'interpretazione viene registrata e messa a disposizione del pubblico ovvero diffusa, le istituzioni controllano che figuri sul media di diffusione, e in particolare nel caso di diffusione via Internet, una dichiarazione precisante che l'interpretazione ha lo scopo di facilitare la comunicazione e non può essere considerata una traduzione autentica dei dibattiti. Le istituzioni inseriscono del pari una clausola di non responsabilità con la quale l'interprete declina ogni responsabilità quanto ad eventuali errori o omissioni manifestatisi durante l'interpretazione, quanto al contenuto del discorso originale o delle informazioni sulle quali questo è basato, ovvero quanto ai danni che potrebbero derivare dall'utilizzazione dell'interpretazione.
Titolo VIII : Disposizioni finali
Articolo 28 : Durata della convenzione
La presente convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Essa può essere denunciata da ciascuna delle parti con un preavviso di dodici mesi.
In caso di denuncia, vengono automaticamente avviate le consultazioni di cui all'articolo 19.
Articolo 29 : Adattamento della normativa
Ciascuna istituzione adatta la propria normativa riguardante gli AIC in conformità con la presente convenzione.
Articolo 30 : Documenti e dichiarazione allegati
Le modalità di applicazione di talune disposizioni della convenzione e la dichiarazione comune delle istituzioni firmatarie della convenzione sulla concessione di sussidi tecnici in materia d'interpretazione, nonché la decisione del 20 giugno 2001, che definisce la nozione di interprete “principiante”, di seguito allegate, formano parte integrante della convenzione.
Articolo 31 : Entrata in vigore della convenzione
La convenzione entra in vigore il 1° settembre 1999.
Redatta in quattro copie a Bruxelles, il 28 luglio 1999
Per le istituzioni e gli organi delle Per l’A.I.I.C. delegata dalle
Comunità europee associazioni professionali
degli interpreti riconosciute come rappresentative ai sensi dell’I.P.M.I:
Per il Parlamento europeo:
Xxxxxx XXXXXXXXX Xxxxxx SY
Segretario generale Presidente dell'A.I.I.C.
Per la Commissione:
Xxxxx XXXXXX Segretario generale
Per la Corte di giustizia:
Xxxxx XXXXX Xxxxxxxxxxx
La firma della convenzione da parte del rappresentante della Corte
non può in alcun modo influire sulla posizione di quest'ultima in quanto istituzione giurisdizionale.