Approvato con DCC 14 del 20.03.2017
Approvato con DCC 14 del 20.03.2017
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE (CAVIDOTTI, XXXXXXXX, CHIUSINI, ECC.) ATTI AD OSPITARE CAVI IN FIBRA OTTICA
1. Oggetto del regolamento
Ravvisata l'opportunità di regolare le problematiche legate alla realizzazione e la gestione di infrastrutture da utilizzare per il passaggio di reti di telecomunicazioni, in base alle linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici" ed in riferimento al D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 "Codice delle Comunicazioni elettroniche" ed alla L. 01.08.2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" D.L. 112/2008 – 133/2008, il presente Regolamento disciplina le condizioni per l'accesso alle infrastrutture esistenti di proprietà del Comune da parte degli operatori di telecomunicazioni che intendono posare nuove reti ed impianti di comunicazione elettronica di qualsiasi genere nell'ambito territoriale del Comune.
Xxxxx restando i vincoli e le limitazioni dettate per il territorio comunale da specifiche normative e dai Regolamenti vigenti, le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio comunale.
2. Concessione dell'uso di infrastrutture comunali
La posa di nuove reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture di proprietà o comunque di competenza del Comune è soggetta a specifica convenzione di diritto d’uso, regolante i rapporti tra le parti, di durata massima decennale, rinnovabile per un eguale o diverso arco temporale su richiesta dell’operatore interessato, fatto salvo l’adeguamento economico degli oneri ad essa associati (canoni, depositi cauzionali, ….), in coerenza con i principi della normativa vigente, del presente regolamento ed a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati.
A tale scopo l'Amministrazione Comunale può pubblicare apposito avviso di interesse rivolto a tutti gli operatori che potranno comunicare al Comune i loro programmi con l'individuazione delle zone di intervento e i relativi progetti di massima.
L'Amministrazione verificherà comunque ogni richiesta in termini di:
- conformità con la normativa vigente;
- compatibilità con la propria programmazione;
- compatibilità tecnica con le infrastrutture comunali esistenti.
Nel caso sussistano due o più proposte analoghe, fatta salva la necessità di richiedere ulteriore documentazione e/o espletare un supplemento di istruttoria, il Comune attiverà tra le parti una procedura di dialogo competitivo assumendo la determinazione finale nel termine massimo di 60 giorni.
Nel caso in cui più operatori intendessero utilizzare le medesime infrastrutture comunali per la posa delle proprie reti e non ci fosse spazio sufficiente per tutti, gli stessi operatori si impegnano ad accordarsi, tenendo conto anche delle tariffe di AgCom e Invitalia; in caso di mancato accordo, il Comune concederà l'uso dell'infrastruttura all'operatore che offrirà, in esito al dialogo competitivo, le condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione sia sotto il profilo economico che logistico.
Tenuto conto che i servizi per cui le infrastrutture sono state costruite sono da considerare prevalenti rispetto al servizio “ospite” (fibra ottica, banda larga, …), la convenzione di cui al primo paragrafo del presente articolo dovrà, tra l’altro, riportare specifica clausola “liberatoria” così formulata: “se per esigenze manutentive del Comune o delle Società gestori dovesse essere danneggiato involontariamente il cavo e/o i cavi in fibra ottica della rete di comunicazione elettronica, eventuali oneri e costi di riparazione, oltre ad eventuali costi diretti e indiretti legati all’interruzione dei servizi, faranno capo esclusivamente all’operatore”.
L'Amministrazione si riserva, a sua discrezione e per motivi di pubblico interesse, di non concedere l'uso di infrastrutture comunali libere o di concedere, in caso di disponibilità, la medesima infrastruttura a più operatori.
La convenzione stabilirà, fra l'altro, che l’operatore che ha in concessione d'uso infrastrutture di proprietà Comunale dovrà:
a) tenere un registro delle date e dei nomi dei tecnici che accedono alle infrastrutture e delle operazioni da questi svolte;
b) utilizzare solo personale con adeguate competenze e qualifica professionale;
c) usare strumenti adatti per l’apertura dei pozzetti, delle scatole di giunzione e di distribuzione. Terminato l’intervento, i pozzetti devono essere lasciati puliti;
d) disporre di un servizio di pronto intervento continuato, di cui dare tempestiva informativa agli uffici comunali;
e) redigere il piano operativo di sicurezza informando sempre preventivamente gli uffici comunali;
f) consentire al Comune o alle Società/Enti gestori l’accesso in ogni momento ai pozzetti di ispezione e a tutte le altre parti di infrastrutture comunali utilizzate dall’operatore;
g) al termine dell’utilizzazione delle infrastrutture comunali, l’operatore dovrà, entro 30 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente. Ogni costo relativo resta a suo carico;
h) rispettare i vincoli e le limitazioni contenute nel contratto di concessione e nelle norme di settore, in particolare per garanzie, fideiussioni, modalità di ripristino, ecc;
i) tenere indenne il Comune da ogni danno dovesse essere causato alle fibre ottiche nel corso di interventi di manutenzione dei propri impianti;
j) tenere indenne il Comune da eventuali incidenti cagionati dalla copresenza di più impianti all’interno delle infrastrutture pubbliche concesse in uso.
Il tutto fatti salvi i diritti di terzi.
3. Documentazione da allegare alla domanda
La domanda per l'uso delle infrastrutture comunali da presentare al Comune per le proprie valutazioni di competenza dovrà contenere almeno i seguenti elementi, conformemente all’Allegato 13, modello C, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche":
- a. planimetria in scala 1:500 o 1:1000 riportante il tracciato di posa della rete di comunicazione elettronica (e/o degli eventuali nuovi cavidotti) e la posizione di tutti i manufatti di pertinenza della rete (pozzetti, armadietti, ecc.) esistenti e da posare;
- b. particolari costruttivi in scala 1:25 dei manufatti, delle eventuali sezioni di scavo e di eventuali attraversamenti stradali riportanti le quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti e dei manufatti. In particolare gli armadietti dovranno essere progettati per contenere tutte le apparecchiature necessarie, compresi i quadri e i contatori elettrici, e idonei ad ospitare anche eventuali altri operatori di
telecomunicazione; non sono ammessi sopralzi o armadietti affiancati.
- c. relazione illustrativa dell’intervento riportante le caratteristiche della rete, degli apparati e dei manufatti di pertinenza, ecc. nonché l’analisi tecnica delle eventuali interferenze con i sottoservizi esistenti e le eventuali opere di protezione delle stesse, con particolare riferimento alle intersezioni. In detta relazione dovrà essere inoltre dichiarata la conformità dell’intervento progettato alle normative di settore;
- d. cronoprogramma di realizzazione della rete e della sua eventuale progettata estensione geografica nel triennio, comprensivo di dettagli grafici;
- e. la preventiva accurata verifica tecnica tronco per tronco circa (e questo non in termini esaustivi):
• il limite di capacità di contenimento dei cavidotti per la quale è possibile la normale gestione degli impianti senza oneri aggiuntivi;
• il mantenimento degli spazi adeguati per il passaggio di ulteriori cavi nel caso di ampliamento degli impianti;
• le interferenze con altri sottoservizi; ecc.
- f. nel caso di posa reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture comunali in gestione (quali ad esempio i collettori fognari), motivato nulla osta della società gestore.
- g. dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nella convenzione di concessione in uso dei cavidotti. Il Comune, in relazione alla specificità di ciascun intervento, si riserva di richiedere ulteriori documentazioni.
Il Comune, in relazione alla documentazione presentata, approva o non approva in tutto o in parte il progetto di intervento acquisendo un parere di massima da tutti gli Uffici Comunali che abbiano competenza in materia.
4. Garanzie
Eventuali danni causati sulla infrastruttura comunale nella fase di installazione dei cavidotti, nonché durante tutto il periodo concesso, dovranno essere immediatamente riparati a cura e spese del concessionario. A garanzia del corretto e rapido intervento di ripristino l'operatore dovrà presentare idonea fideiussione per l'importo di almeno € 2.000,00 per chilometro (o frazione) di infrastruttura in concessione d'uso. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile.
Il Concessionario dovrà inoltre garantire idonea copertura assicurativa (tipo RC) sull’intero tracciato concesso al fine di tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi rivalsa di terzi.
5. Procedure per spostamenti o dismissioni delle infrastrutture
Sono a carico dell’operatore gli oneri per la realizzazione di eventuali raccordi/collegamenti tra diverse linee non comunicanti tra loro (es. per interruzione di cavidotti al servizio di distinti centralini di alimentazione degli impianti i.p.).
Per il raccordo dei vari tratti di rete si dovrà privilegiare la tecnica dello scavo teleguidato al fine di limitare al massimo gli scavi in sede stradale o su altre aree comunali; detti lavori rimangono comunque subordinati alla specifica autorizzazione degli Uffici Tecnici.
La manomissione delle viabilità, delle infrastrutture e delle aree comunali comporta l’obbligo da parte dell’operatore di ripristino delle stesse a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni impartite nell’autorizzazione e nel contratto di concessione in uso.
Alla scadenza della convenzione d’uso delle infrastrutture pubbliche e, comunque al termine del loro utilizzo, l’operatore dovrà, entro 60 (sessanta) giorni, liberare di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo con il Comune; ogni costo relativo resta a carico dell’operatore.
Qualora, a seguito di opere intraprese dall'Amministrazione Comunale su strade e piazze comunali o di uso pubblico e relative pertinenze o su opere comunali in genere, sia necessario spostare, rimuovere o comunque modificare infrastrutture di proprietà Comunale in uso ad un operatore, quest'ultimo dovrà provvedere in conseguenza su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e senza alcun onere per quest'ultima.
Il Comune dovrà richiedere gli spostamenti con un preavviso non inferiore a 30 giorni, fatto salvo riduzioni per causa di forza maggiore.
Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune si renderà disponibile a consentire agli operatori interessati, a loro spese, la posa di infrastrutture provvisorie per garantire le loro esigenze e la continuità del servizio, fermo restando che il Comune non sarà responsabile per eventuali disservizi.
In caso di inerzia dell'operatore il Comune, previa diffida ad adempiere, potrà eseguire direttamente gli interventi necessari addebitando le spese e gli eventuali danni all'operatore.
6. Danni e penali
Nel caso di danni arrecati alle infrastrutture preesistenti, il Comune ordinerà all’operatore e/o ai sui aventi causa l’immediato rifacimento a regola d’arte; se entro il termine fissato nell’ordinanza non verrà effettuata la messa in pristino a regola d’arte verrà incamerata la relativa parte della fideiussione che dovrà essere reintegrata entro 30 giorni pena la decadenza della convenzione e l'incameramento di tutta la fideiussione da parte della Amministrazione. E’ fatto salvo il risarcimento del danno.
7. Oneri
Gli oneri connessi al conferimento dei diritti di passaggio e/o all’uso delle infrastrutture pubbliche sono periodicamente determinati dalla Giunta Comunale tenendo in considerazione le variazioni delle tabelle INVITALIA e comunque nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) per l’inserimento di un minitubo da 10-12 mm, un indennizzo una tantum di € 2,5 al metro lineare, oltre alla cessione al Comune di un secondo minitubo da 10-12 mm vuoto (inserito contestualmente al primo) e del 4% delle fibre posate, che dovranno essere raccordate, a spese dell’operatore, alla più vicina tratta di fibre di proprietà comunale o di proprietà di società a totale capitale pubblico di cui il Comune di Assisi sia socio (nel caso in cui, per ragioni di spazio fisico all’interno dell’infrastruttura comunale, non fosse concretamente possibile il passaggio del secondo minitubo vuoto da cedere al Comune, l’operatore dovrà cedere il 50% delle fibre posate invece del 4%);
b) per l’inserimento di un multi-tubo da 40-50 mm (contenente da 2 a 7 minitubi) un indennizzo una tantum di € 4,5 al metro lineare, oltre alla cessione al Comune del 50% (arrotondato all’unità inferiore) dei minitubi inseriti e del 4% delle fibre posate, che dovranno essere raccordate, a spese dell’operatore, alla più vicina tratta di fibre di proprietà comunale o di proprietà di società a totale capitale pubblico di cui il Comune di Assisi sia socio;
c) per collegamenti di frazioni o centri urbani aventi popolazione inferiore a 1.000 abitanti l’indennizzo una tantum è ridotto del 50%;
d) per collegamenti di frazioni o centri urbani aventi popolazione inferiore a 500 abitanti l’indennizzo una tantum è ridotto del 75%;
e) per collegamenti di località periferiche, a fallimento di mercato, verso cui manchi completamente l’interesse degli operatori ad investire a causa della non sostenibilità economica, l’Amministrazione comunale, nel caso in cui ne ravvisi l’interesse può bandire, tramite avviso pubblico, un’asta al rialzo a partire dall’esenzione parziale o totale degli oneri;
f) per collegamenti di zone produttivo-commerciali e di centri urbani molto popolati oppure per il passaggio di fibre in cavidotti considerati strategici o di particolare interesse economico, l’Amministrazione comunale può sempre avvalersi della facoltà di bandire, tramite avviso pubblico, un’asta al rialzo a partire dall’indennizzo base previsto nei punti a) e b), salvo comunque, in ogni caso, quanto previsto dall’articolo 2 del presente regolamento per quanto riguarda l’attivazione di un dialogo competitivo, anche in assenza di specifico avviso, in caso di compresenza di più proposte da parte di diversi operatori per le medesime infrastrutture;
g) Le convenzioni possono stabilire l’esenzione, anche parziale, dal pagamento degli oneri di cui al presente articolo in alcuni casi e in particolare qualora:
⮚ l’operatore assuma l’onere di provvedere in proprio alla completa manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture assegnate, secondo un piano manutentivo approvato dal Comune;
⮚ venga ceduto al Comune un maggior numero di fibre per le necessità istituzionali a seguito di sua esplicita richiesta;
⮚ vengano cedute ulteriori infrastrutture digitali (realizzate a completo carico dell'operatore) oppure siano forniti al Comune, a titolo gratuito o a prezzi particolarmente vantaggiosi servizi ICT, su cui l'Amministrazione comunale esprima un interesse e un parere favorevole, per un valore complessivo quantificato, IVA esclusa, corrispondente almeno all’equo indennizzo dovuto;
⮚ l'operatore realizzi e/o manutenga opere di urbanizzazione indicate e quantificate concordemente con i competenti Uffici del Comune, fino ad un valore, IVA esclusa, corrispondente all’equo indennizzo dovuto.
La concessione d’uso dei cavidotti non è esclusiva in quanto il Comune si riserva comunque di posare nelle proprie infrastrutture ulteriori minitubo e/o reti tecnologiche oppure di concedere il passaggio di ulteriori minitubi ad altri operatori che ne facciano richiesta, se lo spazio ancora presente nel cavidotto lo consenta, senza che il concessionario possa vantare diritti esclusivi al riguardo.
Il Comune si riserva altresì il diritto di concedere il passaggio di fibra nei propri minitubo vuoti a tutti gli operatori ICT che ne dovessero fare richiesta, previa corresponsione dell’indennizzo economico di 3,5 euro al metro lineare una tantum e la cessione del 4% delle fibre.
Sono esonerati dal pagamento dell’indennizzo i minitubo e le fibre ottiche installate da Società a totale capitale pubblico per finalità istituzionali a carattere locale, Regionale e Nazionale.
8. Occupazioni abusive
Non è ammessa la posa di reti di telecomunicazione elettronica all’interno delle infrastrutture di proprietà del Comune di Assisi senza l’assenso preliminare del Comune stesso e la conseguente stipula della convenzione di cui al precedente art. 2. Ogni occupazione non assentita nei modi sopra richiamati è considerata a tutti gli effetti abusiva; il Comune, accertata l’occupazione abusiva, diffida l’operatore, accordandogli un congruo termine per la rimozione delle apparecchiature ovvero per la regolarizzazione dell’occupazione, ove la stessa risulti possibile; trascorso inutilmente il termine accordato il Comune
provvederà al ripristino del bene occupato abusivamente con oneri a carico dell’operatore, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare a salvaguardia dei diritti del Comune e per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
9. Foro competente
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Perugia.
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