FOGLI INFORMATIVI
FOGLI INFORMATIVI
(ai sensi della delibera CICR del 4.3.2003)
SELLA LEASING
RILASCIO DI IMPEGNO IRREVOCABILE DI SUBENTRO
XXXX E QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN
RAPPORTO CON IL CLIENTE (Banca incaricata dell’offerta)
Denominazione e forma giuridica: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA, società cooperativa
Sede legale: BRESCIA, xxx Xxxxxxxxx 0 Sede amministrativa: NAVE, xxx Xxxxxxx 000 Telefono: 00000000 Fax: 0000000000 email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo telematico: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Codice ABI: 08692
Numero d’iscrizione all’Albo banche presso la Banca d’Italia: 2418.2.0
Numero di iscrizione Registro imprese di Brescia: 00385040175, CCIAA Rea n. 14578 Numero di iscrizione Albo Società Cooperative: A159293
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e Fondo Nazionale di Garanzia.
ONERI AGGIUNTIVI E COSTI DERIVANTI DALL’OFFERTA
La commercializzazione del prodotto da parte della Banca non comporta l’addebito di alcun onere e/o costo aggiuntivo.
LUOGO OVE AVVIENE L’OFFERTA
L’offerta del prodotto avviene nei locali della Banca.
01/10/2019
XXXXXX INFORMATIVO PER IL RILASCIO DI IMPEGNO IRREVOCABILE DI SUBENTRO
INFORMAZIONI SU SELLA LEASING S.P.A. (sezione 1)
Denominazione legale SELLA LEASING S.P.A.
Sede legale ed amministrativa XXX XXXXXX 0 00000 XXXXXX - XX
Numero di telefono 015.25288.1
Numero di fax 000.00000.00
Sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Cod. ABI 14200
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli
00528570021
INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (sezione 1 - bis)
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Il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.
CHE COS’E’ UN IMPEGNO IRREVOCABILE DI SUBENTRO (sezione 2)
CARATTERISTICHE
Il sottoscrittore dell’impegno irrevocabile di subentro (ossia il garante dell’operazione) si impegna, qualora il debitore principale (Utilizzatore) non ottemperi o non possa ottemperare a uno o più obblighi assunti con il contratto di locazione finanziaria, a subentrare nel contratto.
Il subentro decorrerà dal primo Canone insoluto e secondo le scadenze previste dal contratto originario. Il garante si impegna inoltre a provvedere alla copertura assicurativa del bene dalla data del primo Canone insoluto, con le modalità previste dal contratto stesso.
Rischi contrattuali
Sul piano contrattuale tra i principali rischi va tenuto presente il subentro nel contratto di locazione finanziaria da parte del sottoscrittore dell’impegno irrevocabile di subentro in caso di inadempienza del debitore principale.
CHE COS’E’ UN CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (sezione 2 - bis)
CARATTERISTICHE
Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale il Concedente si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’Utilizzatore che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’Utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero in caso di mancato esercizio del diritto l’obbligo di restituirlo. Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease back). Si tratta quindi di una sorta di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato. L'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire il bene con apposita polizza assicurativa, con clausola di vincolo a favore del Concedente. Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria, l’Utilizzatore dovrà alternativamente restituire il bene o esercitare il diritto di diventarne proprietario mediante il pagamento del diritto di opzione.
RISCHI TIPICI
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono:
Rischi contrattuali
L’Utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa.
A fronte dell’assunzione di tali rischi, l’Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti. L’Utilizzatore non può cedere il contratto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Concedente; qualora il Concedente autorizzi la cessione, ai sensi dell’art. 1408 secondo comma c.c., l’Utilizzatore non è liberato da tutte le obbligazioni contrattualmente previste salvo che il Concedente lo preveda espressamente. Il Concedente può quindi agire nei confronti del Cedente in qualsiasi momento e senza preavviso qualora il Cessionario risulti inadempiente alle obbligazioni assunte.
Rischi economico-finanziari
L’Utilizzatore si assume i rischi di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche. Infatti, I canoni possono aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri qualora l’utilizzatore abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (es: Euribor); nel caso in cui l’utilizzatore abbia invece optato per un’operazione a canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso non beneficerà di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Nei casi in cui l’ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, l’Utilizzatore si assume il rischio di cambio connesso. L’Utilizzatore si fa altresì carico dei rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. Inoltre, se l’Utilizzatore non riveste la qualifica di Consumatore o di Microimpresa, il Concedente ha la facoltà di modificare unilateralmente il Tasso Leasing, indicato nelle Condizioni Particolari, al verificarsi dell’aumento della differenza di rendimento tra il BTP decennale italiano ed il Bund decennale tedesco pari o superiore a 150 bps (rilevabile su Il Sole 24 Ore) rispetto al valore di tale differenza alla data di stipula del presente contratto. In tal caso, il Concedente può variare il Tasso Leasing nella misura massima di 0,10 punti percentuali per ogni variazione di 10 bps del differenziale tra il BTP decennale italiano ed il Bund decennale tedesco e comunque entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL’OPERAZIONE (sezione 3)
Non sono applicate spese a carico del firmatario per il rilascio della garanzia.
CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (sezione 4)
Di seguito si riportano le principali clausole del contratto di locazione finanziaria:
Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto: L’Utilizzatore non ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. Il contratto si considera concluso con la restituzione del bene o con il pagamento del diritto di opzione contrattualmente previsto da parte dell’Utilizzatore. Non appena l'Utilizzatore ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali maturati alla data della del pagamento del diritto di opzione ed ha fornito tutta la documentazione richiesta dal Concedente, quest'ultimo, entro trenta giorni, trasferirà all'Utilizzatore la proprietà del bene.
All’atto del trasferimento della proprietà all’Utilizzatore, l’eventuale garanzia rilasciata dal garante a favore di SELLA LEASING S.P.A. sarà annullata.
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione: per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto, l'Utilizzatore può fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami della società all'indirizzo SELLA LEASING S.P.A. – Ufficio Reclami - Xxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx - XX, oppure tramite e-mail agli indirizzi: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx - xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
L'Ufficio Reclami risponderà entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi :
- All’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per informazioni è possibile consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure telefonare al numero verde 800 19 69 69;
- Oppure, nel caso si scelga la conciliazione (procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia), al Conciliatore Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx (tel. 00-00000, e-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Il Concedente ed il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo Registro.
LEGENDA
Concedente è l’intermediario bancario o finanziario creditore che “concede” il bene in locazione finanziaria Garante è la persona e/o la società che sottoscrive la garanzia a favore di SELLA LEASING S.P.A. debitore principale o Utilizzatore è la persona e/o la società di cui si garantisce l’adempimento in favore di SELLA LEASING S.P.A.
soggetto convenzionato è l’intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria, mediatore creditizio o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una “convenzione” con l’intermediario proponente offre “fuori sede” i suoi prodotti
Canone è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria
parametro di indicizzazione è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all’uopo indicate