CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
Comune di ORUNE PROVINCIA DI NUORO
bozza contratto di comodato semigratuito (G.C. 17 dell’11.03.2016)
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
Stipulato in data , in Orune (NU) - sede municipale in Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx 00,
XXX:
Il Sig. Panedda Xxxxxxx Xxxxxxx, nato/a a Orune il 07.05.1953, dipendente del Comune di Orune, Responsabile del Settore Amministrativo in forza di provvedimento del Sindaco n° 3/2013, domiciliato, per la figura rappresentata nel presente atto, presso la sede municipale di Orune – in Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx 00 - codice fiscale 00161070917, - di seguito anche denominato comodante -
E
il Sig. Xxx Xxxxxxx nato a Laconi il 05.02.1954 - residente a Nuoro
codice fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia Arti Marziali, avente sede a Nuoro in Via Piemonte n. 32- Cod. Fisc. 93005730911-
avente le seguenti finalità: attività di promozione e pratica sportiva- di seguito anche denominato comodatario -
Il Comune di Orune (Comodante), come sopra rappresentato, e la persona sopra richiamata (Comodatario) convengono e stipulano quanto segue:
1 – Il sig. Panedda Xxxxxxx Xxxxxxx (d'ora in poi chiamato Comodante), consegna al sig. Xxx Xxxxxxx (d'ora in poi chiamato Comodatario), perché se ne serva, per l’uso consentito per destinazione, il seguente bene denominato “Palestra sportiva nei locali ex scuola media inferiore di Orune in Via Dante”, composta dai locali distinti negli allegati al presente con ingresso dalla Via Dante.
2 - Il Comodatario si impegna al rispetto degli impegni tutti del presente atto; pertanto il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per gli scopi sociali caratteristici per cui il bene viene concesso (Attività sportiva), impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.
3 - La decorrenza del comodato è fissata dalla data di stipula del presente atto e con scadenza il 31/07/2016 (dicasi: trentuno luglio duemila e sedici).
Alla scadenza del termine convenuto il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto.
Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno (es. elezioni) al Comodante questi può esigerne, motivandola, la restituzione immediata. Il domicilio del Comodatario viene eletto, ai fini di questo
contratto, all'indirizzo dell'immobile ceduto in comodato, anche qualora in seguito più non occupi i locali.
4 - Il Comodatario è tenuto concordemente a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo gli intendimenti del Codice Civile, e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
5 - Il Comodatario è custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa e negligenza nell’uso e conduzione dei locali e dell’immobile, compreso ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile medesimo.
6 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante salvo sempre per il Comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. Una differente destinazione di utilizzo dei locali, o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme edilizie comunali, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.
Il silenzio o l'acquiescenza del Comodante al mutamento eseguito, oppure ai lavori preventivamente non autorizzati o non autorizzabili, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Comodatario se non in espresso conflitto con il quadro normativo per il quale, a giudizio dell’ufficio tecnico comunale preposto, dovranno essere ripristinate a spese degli autori - le condizioni iniziali rilevate alla firma del presente.
7 – Restano a carico del Comodatario le spese di pulizia, con mantenimento dell’igiene dei locali, e tinteggiatura dei medesimi ambienti, nonché quelle spese ritenute di manutenzione ordinaria compreso il cambio delle chiavi e serrature dei locali con onere di consegnare, per tale ipotesi, una copia all’Amministrazione Comunale.
Resteranno a carico dell’Amministrazione Comunale tutte le spese per le utenze di servizi pubblici di acquedotto, luce e gas inteso per riscaldamento, nonché pulizia sistemi fognanti, manutenzione ascensore e dotazioni impiantistiche antincendio per le quali il comodatario pagherà all’Amministrazione comunale la somma forfettaria di € 50,00 mensili.
8 - Il Comodante è esonerato dal Comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa prodotta o causata dall’utenza.
9- – Al Comodatario è vietato: l’uso di fiamme libere; il deposito e stoccaggio anche temporaneo di materiali pericolosi ed esplodenti; ogni attività pericolosa per l’utenza e per l’incolumità degli spazi e immobili circostanti; ogni attività di assembramento di persone che sia in contrasto con le finalità specifiche della concessione e con gli usi consentiti per legge di tale struttura.
10 – Il Comodatario, nel suo operare coordinato e non conflittuale con l’amministrazione comunale, accetta la condizione d’uso che contempla una presenza massima di persone non superiore a cinquanta unità, e pertanto l’affollamento massimo simultaneo nel complesso dei locali non potrà mai superare tale limite per rispettare precise condizioni di sicurezza.
11 – Tutte le spese inerenti e conseguenti sono a carico dell’Amministrazione Comunale salvo quanto in precedenza stabilito.
Il presente contratto viene registrato solo in caso d’uso.
12 - È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del Comodante. Il Comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal presente contratto di comodato; in caso contrario il Comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
13 - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Comodante per L’Amministrazione Comunale
Il Comodatario