ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
MINISTERO DIFESA
MARINA MILITARE COMUNE DELLA SPEZIA Promostudi La Spezia
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
MINISTERO DELLA DIFESA MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO NORD,
COMUNE DELLA SPEZIA e PROMOSTUDI LA SPEZIA
REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA DIFESA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
TRA
Il Ministero della Difesa – Marina Militare Comando Marittimo Nord, nella persona dell’Ammiraglio di Divisione Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a il nella sua qualità di Comandante in Capo del Comando Marittimo Nord, domiciliato per la carica presso la sede di Maridipart La Spezia in Xxxxx Xxxxxxxx, 0 alla Spezia che dichiara di agire esclusivamente, per conto e nell’interesse esclusivi della Marina Militare
il Comune della Spezia – nella persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Châteauroux (Francia) il 13/08/1956, nella sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Comune della Spezia in Xxxxxx Xxxxxx, 0 alla Spezia che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse esclusivi del suddetto Ente.
E
Promostudi La Spezia – Fondazione di Partecipazione per la promozione degli Studi Universitari alla Spezia nella persona del Presidente Xxxx Xxxxxxxx, nato a Loiano (Bo), il 7 gennaio 1945, nella sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede di Promostudi, Via dei Colli,90 alla Spezia che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse esclusivi del suddetto Ente.
PREMESSA
VISTO:
la Legge Regionale n. 15 del 10 aprile 2015 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)” ed in particolare all’art. 5 con il quale sono attribuite alla Regione, fra le altre, le funzioni di formazione professionale, che
svolge avvalendosi della Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro (ARSEL) in qualità di di organismo intermedio secondo le procedure europee in essere
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche Amministrazioni;
- le recenti leggi di riordino delle Funzioni degli Enti Locali ed in particolare la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni);
- Il D. Lgs. 8 agosto 2000, n.267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i, in particolare le funzioni di competenza dei comuni di cui all’articolo 13 e l’articolo 112 che riconosce agli enti locali il compito di provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiamo per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- il D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”, ed il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
- Lo statuto di Promostudi La Spezia e le sue finalità istituzionali secondo quanto previsto dall’articolo 3;
CONSIDERATO:
- Che l’Amministrazione della Marina Militare, il Comune della Spezia e Promostudi della Spezia in data 23 aprile 2014 hanno firmato, insieme ad altri soggetti, un protocollo finalizzato alla creazione di un Polo Universitario Marittimo alla Spezia, attraverso la creazione di un progetto comune che consenta anche un’integrazione dei corsi di studio e delle attività di ricerca dei diversi enti;
- Che l’Amministrazione della Marina militare ha interesse a rilanciare la preparazione del personale attraverso la rivitalizzazione delle ex Scuole Operai, sulla base di un progetto in fase di definizione;
- Promostudi La Spezia è in grado di effettuare in modo interdipendente, o in collaborazione con altre realtà, attività di alta formazione universitaria e professionale nei settori nautico e navale e che oggi in attesa della realizzazione dei nuovi laboratori, non dispone di strutture ove effettuare attività di ricerca e sperimentazione;
- che l’Amministrazione della Marina Militare, il Comune della Spezia e Promostudi La Spezia convengono sulla necessità di stabilire efficaci forme di collaborazione intese ad integrare parte delle proprie attività per il conseguimento dei rispettivi compiti istituzionali le cui finalità richiedono lo sfruttamento di tutte le risorse potenzialmente disponibili, anche alla luce dei tagli di bilancio operati nell’ambito della pubblica amministrazione e della conseguente necessità di addivenire ad una riduzione dei costi di gestione delle rispettive attività;
- per quanto precede le Parti hanno quindi un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
(Premesse)
Le premesse e ogni documento allegato al presente Accordo di collaborazione costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo stesso.
ART. 2
(Oggetto)
1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare nell’obiettivo di favorire lo sviluppo del territorio attraverso la promozione di iniziative formative e di ricerca rivolte ai giovani, al personale civile e militare finalizzate all’aggiornamento professionale e a creare nuove opportunità di occupazione e di inserimento nel mercato del lavoro con particolare riferimento al settore delle costruzioni nautiche e navali, valorizzando nel contempo le strutture e la strumentazione disponibile delle parti.
2. L’Accordo è finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo comune di ridurre i costi di gestione della Formazione e delle attività di sperimentazione attraverso l’uso congiunto di aule e laboratori, anche attraverso la partecipazione delle agenzie formative titolari dei percorsi di Istruzione e Formazione Professione (di seguito IeFP), in un’ottica di valorizzazione delle risorse umane attraverso il continuo e costante aggiornamento professionale del personale.
3. L’aggiornamento dell’obiettivo di cui al comma precedente, se reso necessario a seguito di esigenze sopravvenute, che non comporti una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.
4. Ulteriori modalità esecutive e di dettaglio relative alle reciproche prestazioni, necessarie a porre in essere gli obiettivi sopra indicati, potranno essere definite tra le parti a mezzo di separati accordi che richiamino il presente atto.
ART. 3
(Obblighi delle Parti)
1. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art. 2:
• l’Amministrazione M.M.:
A. metterà a disposizione di Promostudi appositi locali ed aree ubicati all’interno dell’Arsenale M.M. della Spezia (riportati nell’allegato “A”), per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente accordo;
B. si impegna, altresì, a verificare la disponibilità di locali all’interno della base navale adattabili alle alle esigenze di cui sopra, a compensazione di quelli in uso all’interno del fabbricato 42, qualora nel corso di validità del presente accordo il fabbricato debba essere riconsegnato all’Amministrazione M.M. per l’esecuzione dei lavori programmati di ristrutturazione.
• Promostudi, anche in collaborazione con le agenzie formative titolari dei percorsi di IeFP, si impegna:
C. a soddisfare, secondo un programma di massima realizzato per obiettivi, le esigenze formative relative al Comando Marittimo Nord della Spezia. Modalità attuative e termini di detto programma verranno concordati dalle parti in apposito separato documento (calendario corsi) ove verranno stabiliti i programmi di formazione, i mezzi necessari ed ogni dettaglio teso a sviluppare la massima sinergia tra le parti;
D. a lasciare liberi, previa comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione
M.M. con un preavviso di almeno 120 giorni, i locali all’interno del fabbricato 42
ed a trasferire le attività ivi presenti nei nuovi locali eventualmente indicati dalla Amministrazione M.M., facendosi carico degli oneri per il loro adeguamento/adattamento alle esigenze dell’Ente, per il tramite delle agenzie formative titolari dei percorsi di IeFP.
Il Comune della Spezia si impegna a:
E. inserire nella presentazione di eventuali progetti o Piani di sviluppo Locali suscettibili di finanziamento nell'ambito del nuovo POR FSE 2014-2020le attività formative previste nel presente accordo
F. garantire il massimo impegno per l’attuazione di quanto previsto nel presente accordo, massimizzando le ricadute economiche e occupazionali sul territorio.
Nello svolgimento dell’attività di formazione Promostudi si porrà quale interlocutore unico con la Marina Militare, rispondendo direttamente dell’attività svolta da terzi ed impegnandosi a fornire, qualora richiesto, la documentazione giustificativa del rapporto con i Terzi soggetti formatori che faranno ingresso nella Base Navale.
I locali dell’Amministrazione M.M. messi a disposizione per l’attività di formazione non potranno essere oggetto di subaffitto o cessione a qualsiasi titolo da parte di Promostudi La Spezia e non sarà consentito l’utilizzo per attività diverse da quelle indicate nel presente atto.
Per tramite delle agenzie formative titolari dei percorsi IeFP, Promostudi fornirà attività di “formazione professionale” a favore del personale militare e civile individuato dall’Amministrazione Difesa per un totale di ore non inferiore alle ore mediamente erogate dalle suddette Agenzie formative nelle annualità precedenti. Promostudi, sulla base di una comunicazione periodica da parte dell’Amministrazione M.M. assicura il ristoro alla stessa delle spese per i consumi (energia elettrica, gasolio, gas ed acqua) e, previo coordinamento con i competenti organi tecnici della M.M., si assumono l’onere per l’effettuazione delle manutenzioni ordinarie dei locali.
2. Le attrezzature professionali (macchine utensili, attrezzature didattiche e ad uso ufficio) presenti nei laboratori oggetto del presente accordo, rimarranno nella proprietà dei rispettivi legittimi proprietari. Le rispettive responsabilità saranno definite sulla base di specifici accordi tra Promostudi e le Agenzia Formative, secondo quando previsto all’articolo 6. Gli eventuali interventi su beni immobili
realizzati da Xxxxxxxxxx e dalle Agenzie Formative titolari dei percorsi IeFP sul terreno demaniale resteranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione M.M..
3. La Marina Militare manterrà la piena titolarità degli immobili e delle aree ove verrà svolta l’attività di formazione, nonché delle attrezzature e delle dotazioni di proprietà ivi esistenti. Pertanto, il presente Accordo non ha per oggetto la concessione a favore di terzi di aree o infrastrutture in uso all’Amministrazione Difesa.
4. Il personale docente e discente avrà accesso alla Base Navale ed ai locali dell’Arsenale esclusivamente per le finalità del presente Accordo, risultando tale accesso strettamente strumentale all’erogazione delle prestazioni oggetto dello stesso rapporto. Le modalità di accesso del personale sono regolati dalla normativa in vigore presso la Base Navale;
5. Promostudi e le Agenzie Formative titolari dei percorsi IeFP (il personale da essa delegato e gli allievi) potranno avvalersi del servizio mensa della Base Navale e dei servizi di trasporto interni ed istituiti per le esigenze della base, secondo le normative/procedure in vigore presso la Base Navale e l’Arsenale M.M;
6. In caso di adozione di particolari assetti di sicurezza e/o necessità operative, la Marina Militare si riserva il diritto di precludere l’accesso nelle aree in consegna ovvero di imporre misure atte a garantire lo stesso livello di sicurezza imposto per le strutture militari adiacenti.
7. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle rispettive Amministrazioni.
ART. 4
(Gruppo di Lavoro)
Per il raggiungimento dei fini di cui al presente accordo è costituito un Gruppo di Lavoro paritetico, composto da sei membri (due per ogni Parte), designati dai soggetti sottoscrittori con funzioni di indirizzo previste e di valutazione dei risultati ottenuti. Potranno far parte del suddetto Gruppo di lavoro, se nominati dalle parti,
anche le Agenzie Formative titolari dei percorsi IeFPsulla base degli accordi che saranno sottoscritti tra le stesse e Promostudi La Spezia. ,
Il gruppo di lavoro dovrà riunirsi almeno 2 volte all’anno ovvero su richiesta anche di uno solo dei membri, al fine e nell’eventualità che vi siano problematiche da risolvere inerenti l’Accordo.
I componenti del gruppo di lavoro non hanno diritto ad alcuna indennità e/o gettone di presenza.
ART. 5
(Referenti)
1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:
a) per la Marina Militare il Capo di Stato Maggiore pro-tempore di Marina Nord
;
b) per il Comune un rappresentante designato dal Sindaco;
c) per Promostudi il Presidente o suo delegato.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alle altre.
ART. 6
(Responsabilità)
1. La Marina Militare è sollevata da ogni responsabilità, civile e penale, nei confronti di persone e cose, derivante, direttamente o indirettamente dalle attività che saranno svolte da parte di Promostudi o dalle agenzie formative titolari dei percorsi IeFP in esecuzione del presente Accordo.
In particolare Xxxxxxxxxx, in accordo con le Agenzie formative titolari dei percorsi di leFP, si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda il proprio personale dipendente e i materiali di loro propriet à, sia per quelli che essi dovessero arrecare a terzi in conseguenza delle relative attività connesse, sollevando l’Amministrazione Difesa da ogni responsabilità a riguardo. Promostudi, in accordo con le Agenzie Formative titolari dei percorsi di leFL, si impegna a presentare alla Marina Militare, all’atto della piena operatività del presente Accordo, polizza assicurativa contro rischi diversi, infortuni e danni che possano derivare all’Amministrazione M.M. ed a terzi,
dall’attività svolta dai docenti che espleteranno le prestazioni nonché a favore dei soggetti che accederanno alla struttura militare.
La collaborazione tra Xxxxxxxxxx e le Agenzie formative si espliciterà sulla base di specifici accordi di collaborazione, ove saranno definite nel dettaglio le rispettive responsabilità.
2. Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro contrattuale che venissero instaurati da una delle altri parti nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
3. Ciascuno dei contraenti garantisce inoltre copertura assicurativa INAIL per infortuno sul lavoro e per malattia professionale a favore del proprio personale.
4. Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 7
(Oneri)
Nessuno onere economico è a carico del Comune e della Marina Militare.
ART. 8
(Attività speciali)
Qualora siano individuate dai referenti di all’art. 5, “Attività speciali” non previste nell’Accordo, potranno essere inserite in appositi atti aggiuntivi al presente Accordo. Negli atti aggiuntivi sono, altresì, disciplinate le relative modalità, i metodi e le risorse necessarie per l’attuazione delle “Attività speciali” in essi individuate.
ART. 9
(Utilizzo del logo)
1. Le parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
2. In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
3. L’utilizzazione del logo, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’art. 2 del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.
ART. 10
(Risultati)
1. I risultati delle attività svolte in comune potranno essere utilizzati dalle parti del presente accordo nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
2. i dati utilizzati per eventuali attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e , qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dall’Amministrazione interessata.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto – in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
ART. 11
(Informativa trattamento dati)
1. Ai sensi di quanto previsto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazioni ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
2. ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.
ART. 12
(Durata dell’Accordo)
Il presente accordo avrà una durata quadriennale, rinnovabile alla scadenza del quadriennio per una ulteriore annualità, con una dichiarazione d'intenti delle parti che faccia esplicito riferimento gli stessi contenuti e termini riportati nel presente accordo. Alla data di scadenza, massima quinquennale, tale accordo di collaborazione potrà essere rinnovato con nuovo apposito atto, previa delibera dei rispettivi Organi competenti, anche tenendo conto degli eventuali investimenti/risorse impiegati nell’impresa.
ART. 13
(Recesso)
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all’altra con un congruo preavviso. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere dagli accordi attuativi in corso.
Qualora la costituzione del presente rapporto e le attività oggetto della Presente collaborazione dovessero rientrare nelle attribuzioni della Società pubblica di cui all’art.535 del D. lgs. 66/2010 o di altro soggetto giuridico, la marina Militare avrà la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata senza oneri a proprio carico ovvero la sua prosecuzione con il nuovo soggetto , alle condizioni e con le modalità alternative che saranno eventualmente consentite dalla nuova normativa.
Per quanto sopra il Comune dichiara di accettare espressamente l’eventuale possibile sub ingresso nel presente atto della società pubblica di cui all’art. 535 del D. Lgs. 66/2010.
ART. 14
(Foro competente)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del
presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La Spezia , lì
Per il Comune della Spezia Per la Marina Militare per Promostudi La Spezia
Allegato A