CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO SPAZZAMENTO STRADALE CER 200303 DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Il Direttore
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
Sommario
PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE 3
Art. 1 - PREMESSA 3
Art. 2 – OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO 3
ART. 3 - INIZIO DEL SERVIZIO - DURATA DEL CONTRATTO - OPZIONE DI RINNOVO E PROROGA TECNICA 4
ART. 4 - SOPRALLUOGO 4
Art. 5 – IMPORTO DELL’APPALTO – ATTIVITA’ PRINCIPALE E SECONDARIA 4
Art. 6 - DOTAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE 6
Art. 7 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 6
Art. 7.1 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 6
7.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 7
Art. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 8
Art. 9 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 9
Art. 10 - PERSONALE 10
Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO 10
Art. 12 - SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO 12
Art. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA’ – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 14
Art. 14 - FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 14
Art. 15 - RICHIAMO ALLE LEGGI 16
Art. 16 - FORO COMPETENTE 16
Art. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI 16
Art. 18 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE 16
Art. 19 - ASSICURAZIONE RC e RCT 16
Art. 20 - SICUREZZA 17
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE 19
Art. 21 - CPV 19
Prestazione principale CPV 19
CPV prevalente: 90513000–6 Servizi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani e domestici non pericolosi
...................................................................................................................................................................19
CPV secondario: 90512000-9 Servizio di trasporto di rifiuti 19
Art. 22 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 19
Art. 22.1 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 19
Art. 22.2 DESCRIZIONE SERVIZIO 19
Art. 22.3 ONERI AGGIUNTIVI APPALTATORE 20
Art. 23 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 20
STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.A.
Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108 – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxx@xxx.xx
Responsabile Unico del Procedimento
Xxxx. Xxxxxx Marionni xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO:
Xxxxxxx Calcabrina xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CIG 7864726136
PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE Art. 1 - PREMESSA
L’accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (art. 54 del D.lgs. D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 ed ha per oggetto il servizio di trasporto e recupero spazzamento stradale CER 200303 proveniente dai Comuni gestiti dalla Valle Umbra servizi s.p.a. (di seguito semplicemente VUS). I servizi affidati saranno remunerati mediante l’applicazione del prezzo offerto in sede di gara.
La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la VUS nei confronti dell’Impresa aggiudicataria (di seguito Appaltatore), in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione dei singoli ordinativi e non impegna in alcun modo la VUS ad appaltare servizi nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso. L’Accordo Quadro individua l’obbligo dell’Appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalla VUS nel periodo di validità e di efficacia dell’Accordo.
Art. 2 – OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
La gara ha per oggetto la fornitura del servizio di trasporto e recupero dello spazzamento stradale C.E.R. 200303 proveniente dai Comuni gestiti dalla VUS ad impianti autorizzati.
Entro due giorni dal trasporto deve avvenire la consegna dell’attestazione di avvenuto smaltimento con formulario di identificazione rifiuto FIR accettato dal destinatario e relativa pesata. I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolti in forma continuativa per 6 giorni alla settimana, da lunedì a sabato, e per 12 mesi l’anno, incluso il mese di agosto. Durante la settimana, il servizio di trasporto potrà venire interrotto in occasione delle sole giornate di festività civile o religiosa di interesse nazionale.
In relazione al requisito speciale della lett. g) (comprova documentale, per entrambi gli impianti, della percentuale di recupero negli ultimi due anni di materia almeno pari al 50 % del rifiuto in ingresso indicando il flusso recuperato e la relativa destinazione), tale percentuale dovrà essere poi comunicata con cadenza mensile alla Stazione appaltante ed eventuali scostamenti in negativo e quindi inferiori al 50% dovranno essere adeguatamente motivati a quest’ultima.
ART. 3 - INIZIO DEL SERVIZIO - DURATA DEL CONTRATTO - OPZIONE DI RINNOVO E PROROGA TECNICA
Il servizio oggetto dell’appalto è considerato a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato. L’impresa aggiudicataria, con la presentazione dell’offerta economica, si obbliga ad assicurare l’avvio del servizio di cui al presente appalto entro dieci giorni dalla data di stipula del contratto, o alla data del verbale di consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx.
La durata dell’accordo quadro è di due anni rinnovabile per altri due dalla data della relativa stipula. Il rapporto giuridico termina al termine dei due anni oppure antecedente ai due anni qualora sia esaurito l’importo.
La VUS Spa si riserva altresì di prorogare il contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
La VUS Spa si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere una variazione del servizio nei limiti +/- 20% dell’importo contrattuale (cosiddetto quinto d’obbligo). La VUS non è obbligata a garantire all’Appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo e pertanto l’Appaltatore, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato guadagno. Dall’affidamento del servizio non discende in favore della Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
ART. 4 - SOPRALLUOGO
Al fine della formulazione dell’offerta andrà dimostrato a pena di esclusione il sopralluogo presso i luoghi di esecuzione del servizio che andrà effettuato tramite preventivo appuntamento da richiedere via PEC almeno 5 giorni prima della data richiesta.
Art. 5 – IMPORTO DELL’APPALTO – ATTIVITA’ PRINCIPALE E SECONDARIA
L’importo complessivo a base di gara per il servizio in oggetto ammonta ad euro 440.000,00 (quattrocentoquarantamila,00), IVA esclusa, di cui quanto ad euro 434.280,00 (quattrotrentaquattroduecentottanta/00) oltre IVA soggetti a ribasso d’asta ed euro 5.720,00 (cinquemila
settecentoventi/00) per costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) non soggetto a ribasso d’asta.
Il credito contrattuale dell’appaltatore sarà determinato con il metodo “A MISURA”, dal prezzo unitario formulato dall’Appaltatore rideterminato in forza del ribasso d’asta formulato in sede di gara, per le prestazioni di servizio effettivamente eseguite.
La stima del presente Accordo Quadro, sulla base dei valori storici aziendali, a puro titolo indicativo è stato così determinato:
TON CER 200303 | PREZZO TRASPORTO E RECUPERO | IMPORTO DELL’APPALTO |
4.000 | € 110,00 / ton | € 440.000,00 |
Il corrispettivo unitario del prezzo soggetto a ribasso per il servizio di trasporto e recupero di spazzamento stradale CER200303 consiste nell’esecuzione del trasporto dopo il carico presso l’impianto di stoccaggio di Casone (Foligno) e scarico presso impianto autorizzato, nonché tutte le attività finalizzate al recupero di materia ed alla valorizzazione derivante dal trattamento del rifiuto “CER 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE” fino allo smaltimento di tutti gli scarti residuali derivanti dal trattamento. Il carico avviene a cura di mezzi e personale VUS, generalmente effettuato con pala caricatrice presso l’area di stoccaggio dell’impianto di Casone (Foligno).
L’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte è pari ad euro/ton 110,00 (centodieci/00), al netto di IVA, di cui quanto ad euro/ton 108,57 per prestazioni di servizio ed euro/ton 1,43 per costi della sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI). I costi della sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) non sono ribassabili.
I mezzi dell’appaltatore adibiti ed autorizzati al trasporto saranno caricati tramite i mezzi di VUS ubicati presso il nostro impianto sito il Loc. Casone – Casevecchie di Foligno cap. 06034 (PG) negli orari che saranno concordati nel programma settimanale di conferimento con il Funzionario di VUS incaricato.
ATTIVITA’ PRINCIPALE: RECUPERO. Pesa il 81,82% sul costo unitario a base d’asta di 110,00 €/ton. ed ammonta a €/ton 90,00. Importo stimato complessivo: € 360.000,00
Costo unitario manodopera Recupero €/ton 20,00. Costo tot. manodopera € 80.000,00.
ATTIVITA’ SECONDARIA: TRASPORTO. Pesa il 18,18% sul costo unitario a base d’asta di 110,00 €/ton. Ed ammonta ad €/ton 20,00. Importo stimato: € 80.000,00
Costo unitario manodopera Trasporto €/ton 6,00. Costo tot. manodopera € 24.000,00
MANODOPERA TOTALE: Il costo stimato della manodopera totale ammonta a € 104.000,00.
Il corrispettivo a base d’asta è da intendersi comprensivo degli oneri di fermo macchina per il carico a nostra cura e spese, trasporto scarico ed eventuali fermi macchina presso sito di smaltimento ed ogni altro costo che si renda necessario sostenere al fine dell’espletamento del servizio, il tutto svolto nel rispetto di tutte le normative di legge vigenti.
Art. 6 - DOTAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE
Dovrà essere dichiarato elenco di mezzi iscritti all’albo (targa e modello) dedicati per tale servizio, ed elenco personale, responsabile unico di riferimento per la gestione del contratto e dei programmi di conferimento, espressamente dedicati all’esecuzione del servizio. La dotazione deve essere con mezzi di trasporto compatibili con i nostri sistemi di carico verificati in sede di sopralluogo. La capacità operativa minima dei mezzi dedicata dovrà essere pari a 60 ton/settimana. L’elenco dovrà comprendere trattori stradali e semirimorchi piano mobile e/o compattatori per il trasporto dei rifiuti
Art. 7 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Art. 7.1 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara è esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice con aggiudicazione attraverso il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 2 dell’art 95 del Codice, come da Deliberazione del CdA n. 29 del 28/02/2019
La VUS si riserva il diritto di:
− non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
− procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
− sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
− non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
La valutazione da parte della Commissione Giudicatrice dell’offerta tecnico-economica presentata dai concorrenti sarà eseguita sulla base dei seguenti criteri e sub-criteri sotto indicati per i pesi ponderali:
OFFERTA TECNICA 80 punti | |
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTI |
1° CRITERIO: RECUPERO DI MATERIA | 30 |
Comprova documentale della percentuale di recupero negli ultimi due anni (anno 2017 e anno 2018) di materia > 50 % del rifiuto in ingresso indicando il flusso recuperato e la relativa destinazione, relativamente all’impianto principale dichiarato in sede di gara (il punteggio da 0 a 30 verrà attribuito in base alla percentuale di recupero proporzionalmente partendo da punteggio pari a zero per il recupero pari al 50%) | |
2° CRITERIO: NUMERO DI IMPIANTI SUPERIORE A 2 | 10 |
Disponibilità di un n. di impianti superiori a 2 (il punteggio da 0 a 30 verrà attribuito in base al n. di impianti superiore a 2 in modo proporzionale) con le stesse caratteristiche di quelle richieste per l’impianto principale e di soccorso per la durata del contratto | |
3° CRITERIO: TECNOLOGIA IMPIANTO | 30 |
- tecnologia impiegata, verifica dei bilanci di massa e tipologia di autorizzazione (preferenza impianti fissi), certificazione dei materiali prodotti dal recupero - impatto ambientale: 1. quantitativo di acqua utilizzata/ricircolata (l/tonn lavorata) 2. controllo emissioni in atmosfera 3. consumo in kWh/ton trattata | 20 |
- affidabilità della piattaforma con la dimostrazione di giorni/ore di funzionamento anno medio degli ultimi tre anni 2016, 2017 e 2018; tonn/anno trattate negli anni 2016-2017-2018 | 10 |
4° CRITERIO: CERTIFICAZIONE 14001/15 E/O CERTIFICAZIONE EMAS DELL’IMPIANTO PRINCIPALE | 10 |
OFFERTA ECONOMICA 20 punti | |
Prezzo offerto espresso tramite ribasso percentuale sul prezzo a base di gara | 20 |
7.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi a presentare la propria istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
b) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinente all'oggetto dell’Accordo Quadro. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
c) essere in possesso di idonea referenza bancaria rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso.
d) Iscrizione nella “White List” pubblicata dalla Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede.
e) Aver conseguito negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) un fatturato specifico da servizi analoghi a quelli oggetto del presente Accordo Quadro per un importo complessivo non inferiore ad € 440.000,00 (quattrocentoquarantamila/00).
f) Possesso/disponibilità di almeno due impianti di recupero (con operazioni di recupero R3, R5, R13 – di cui all’allegato C parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) per trattare il CER 200303 “Residui della pulizia stradale” con finalità principale recupero inerti ai sensi della normativa vigente. La ditta appaltatrice, già al momento della partecipazione alla presente gara di appalto, dovrà avere la disponibilità di un impianto principale regolarmente autorizzato e la disponibilità di almeno un secondo impianto di soccorso di conferimento debitamente autorizzati a ritirare la tipologia di
rifiuto CER 20.03.03 per le quantità stimate. La ditta appaltatrice dovrà garantire che gli impianti identificati per il conferimento dei rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni all’esercizio rilasciate dagli enti competenti e che tali autorizzazioni permangano valide per tutta la durata dell’appalto o nel caso siano in scadenza nella durata dell’appalto provvedere tempestivamente al rinnovo della stessa, garantendo comunque la continuità del servizio anche con altri impianti agli stessi patti e condizioni. Al fine di cautelarsi rispetto alla eventuale impossibilità di conferimento dei rifiuti nell’impianto di destino individuato dall’appaltatore all’atto della presentazione dell’offerta, la ditta appaltatrice al momento della firma del contratto o durante l’esecuzione dello stesso dovrà indicare alla stazione appaltante, una delle seguenti alternative come impianto di soccorso: 1) un contratto con altro titolare di impianto regolarmente autorizzato così da poter intervenire in soccorso; 2) indicazione di altro impianto di proprietà del medesimo appaltatore autorizzato al ritiro dei rifiuto oggetto della procedura.
g) Comprova documentale, per entrambi gli impianti, della percentuale di recupero negli ultimi due anni (anno 2017 e anno 2018) di materia almeno pari al 50 % del rifiuto in ingresso indicando il flusso recuperato e la relativa destinazione;
h) possesso iscrizione all’Albo Autotrasportatori di cose per conto di Terzi L. 298/74 e D.Lgs 395/2000, successive modifiche ed integrazioni;
i) possesso di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la categoria 1, sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianto di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento classe f) o in alternativa alla categoria 1 classe B o superiore, per il CER 200303. La ditta appaltatrice deve garantire che tutti gli autoveicoli impiegati per il trasporto dei rifiuti siano inseriti nella iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali nonché all’Albo dei trasportatori di cose per conto di terzi e che tali iscrizioni permangano per tutta la durata dell’appalto. Dovrà essere fornito l’elenco di mezzi e attrezzature disponibili ed espressamente dedicate al servizio al fine di valutare la congruità all’esecuzione del servizio.
j) Iscrizione vigente all’Albo Gestori Ambientali per la categoria 8, classe F o superiore per il codice rifiuto CER 200303 (soltanto per i concorrenti intermediari)
k) Certificazione 9001/2015.
Art. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
La garanzia fideiussoria efinitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Trattandosi di accordo quadro, l’importo della garanzia definitiva verrà calcolato a valere sull’importo a base d’asta che corrisponderà all’importo contrattuale. L’applicazione del ribasso offerto verrà applicato in fase di contabilizzazione e relativa fatturazione e liquidazione.
Art. 9 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c. e tutte le leggi vigenti.
Art. 10 - PERSONALE
L’Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della VUS l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.
L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato. L’Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto.
La VUS ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti della Appaltatore che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere.
L’Appaltatore è tenuto a mantenere il turn-over degli addetti al front-end al di sotto del 30% annuo. In ogni caso, qualora l’Appaltatore sostituisca nel corso del contratto unità di personale con altre di pari livello, deve darne preventiva comunicazione dei nominativi alla VUS.
Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. L’appaltatore può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni, tutte le prestazioni sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) sussista l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. L'appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la VUS almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della VUS ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.
L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi o delle forniture la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la VUS acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
La VUS corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Art. 12 - SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice, la stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico, durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza ei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/16 e xx.xx.
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi o forniture ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.
Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) fallimento dell’Appaltatore;
b) nelle ipotesi previste dalla legge;
c) nelle ipotesi previste nel presente Capitolato d’Xxxxx;
d) nell’ipotesi effettuazione di transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
e) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il
pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture
Art. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA’ – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto se nominato.
I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di verifica di conformità, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di Conformità assuma carattere definitivo.
La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 14 - FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il finanziamento del presente Accordo Quadro è assicurato con fondi di bilancio della VUS.
Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dalle attività effettivamente eseguite per il prezzo unitario del servizio indicato al successivo art. 24 rideterminato in forza del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore.
La contabilità dei compensi di spettanza dell’appaltatore per l’esecuzione del presente appalto, sarà redatta
mensilmente in contraddittorio con l’appaltatore entro 30 gg dalla fine del mese di riferimento.
L’ appaltatore si obbliga a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540), Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 - 00000 - Xxxxxxx (XX). Avendo, la Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018), introdotto l’obbligo di emissione e trasmissione delle fatture tra tutti gli operatori nazionali in modalità solo elettronica, si precisa che il Codice Destinatario, univoco per la Società Valle Umbra Servizi Spa da indicare nel campo “1.1.4 <Codice Destinatario>” del tracciato XML, nel caso in cui dobbiate emettere fatture elettroniche nei nostri confronti è il seguente: A4707H7 (quarta cifra: zero).
In ogni fattura è obbligatoria l’indicazione del Codice CIG “Campo 2.1.2.7 <CodiceCIG>” ed il riferimento all’ordine di acquisto “Campo 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>”.
Tali informazioni, oltre ad essere necessarie tra l’altro per assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria (legge 13 agosto 2010, n. 136) sono necessarie per poter accertare la regolarità della fattura ed espletare le procedure di liquidazione della stessa. La mancanza di quanto sopra determina l’impossibilità di ricevere la fattura e di procedere al suo pagamento.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali. Nel caso in cui l’Appaltatore VUS esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro.
Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e xx.xx., la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000,00 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà
assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi comma 5 dell’art. 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
Art. 15 - RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia a tutta la normativa vigente nazionale e comunitaria e nazionale.
Art. 16 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Xxxxx, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
Art. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI
La VUS ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
Art. 18 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE
L’ Appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla VUS il nominativo del Responsabile di Servizio oltre all’elenco del personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni che dovrà essere comunicato annualmente al Direttore dell’esecuzione e comunque prima dell’inizio delle prestazioni e ad ogni variazione di esso.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto della VUS esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Oneri rapportandosi con il Responsabile del Servizio dell’appaltatore il quale esegue le disposizioni impartite dal Direttore del Contratto della VUS.
Art. 19 - ASSICURAZIONE RC e RCT
E’ obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore all’importo dell’appalto e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla
stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell’appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.
Art. 20 - SICUREZZA
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.
In particolare:
• ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’Appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze;
• il DUVRI, una volta firmato dall’appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto;
• l’Appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS;
• l’Appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti;
• l’Appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;
• ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’Appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il subappaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’Appaltatore, previsti dal presente articolo in tema di sicurezza. L’Appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se
nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE Art. 21 - CPV
Prestazione principale CPV:
CPV prevalente: 90513000–6 Servizi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani e domestici non pericolosi CPV secondario: 90512000-9 Servizio di trasporto di rifiuti
Art. 22 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 22.1 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Impianto di Selezione e Compostaggio in Loc. Casone (Foligno – PG).
Art. 22.2 DESCRIZIONE SERVIZIO
Il servizio consiste nell’esecuzione del trasporto dopo il carico presso l’impianto di stoccaggio di Casone (Foligno) e scarico presso impianto autorizzato, nonché tutte le attività finalizzate al recupero di materia ed alla valorizzazione derivante dal trattamento del rifiuto “CER 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE” fino allo smaltimento di tutti gli scarti residuali derivanti dal trattamento. Il carico avviene a cura di mezzi e personale VUS, generalmente effettuato con pala caricatrice presso l’area di stoccaggio dell’impianto di Casone (Foligno).La VUS tramite i propri funzionari aziendali, mediante posta elettronica, comunicherà all’appaltatore entro il giovedì della settimana precedente i giorni e il numero di viaggi previsti per la settimana successiva. I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolti in forma continuativa per 6 giorni alla settimana, da lunedì a sabato, e per 12 mesi l’anno, incluso il mese di agosto. Durante la settimana, il servizio di trasporto potrà venire interrotto in occasione delle sole giornate di festività civile o religiosa di interesse nazionale. Tenuto conto delle caratteristiche del servizio di pubblica utilità, l’Appaltatore dovrà garantire lo svolgimento del servizio anche in caso di blocco della circolazione; a tale proposito il Committente si impegna a fornire la comprova delle necessarie autorizzazioni dallo stesso appaltatore richieste ed ottenute.
L’Appaltatore dovrà se richiesto emettere i FIR per il trasporto dei rifiuti, provvedere alla pesatura dei rifiuti prelevati all’inizio del trasporto, presso impianti di proprietà del Committente ovvero, ove ciò non fosse possibile, presso impianti individuati dall’Appaltatore e approvati preliminarmente dal Committente.
Una volta riscontrato il peso a destino i formulari di identificazione dovranno essere tempestivamente restituiti al Committente. Ai fini della registrazione dei quantitativi smaltiti entro i termini previsti dalle Autorizzazioni attualmente in corso di validità, l’Appaltatore dovrà comunque anticipare entro e non oltre le 24 ore successive a mezzo mail e/o fax la copia del formulario. A tale proposito l’Appaltatore si impegna in ogni caso ad adeguarsi a fornire copia dei formulari entro i tempi fissati dalle autorizzazioni sopra richiamate.
Art. 22.3 ONERI AGGIUNTIVI APPALTATORE
a) Provvedere alla riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché al risarcimento di danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare;
b) Predisporre, stampare e compilare per le parti di competenza del Formulario di Identificazione Rifiuto per ogni trasporto effettuato;
c) Provvedere alla pesatura di ciascun mezzo conferente rifiuti, presso la pesa dell’impianto di destino sottoposta a verifiche degli enti competenti, sia in entrata che in uscita (lordo), compilando contestualmente alle operazioni di pesatura, nelle parti di competenza il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e provvedere alla sua sottoscrizione.
d) Espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trasporto, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti, le norme indicate nelle autorizzazioni all’esercizio dell’impianto di destino e comunque tutte le altre norme connesse all’espletamento del servizio.
e) Rispettare la normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
f) Impiegare personale di assoluta fiducia e di provata capacità al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L’elenco del personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato annualmente al Direttore dell’esecuzione e comunque prima dell’inizio delle prestazioni e comunque ad ogni variazione nel caso impiegato nell’appalto;
g) Dare evidenza alla Stazione Appaltante, prima della consegna del servizio, del rispetto della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
h) Nominare e comunicare al Committente un Referente Unico dell’Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l’Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l’appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
i) Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l’affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.
Art. 23 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
consiste nell’esecuzione del trasporto dopo il carico presso l’impianto di stoccaggio di Casone (Foligno) e scarico presso impianto autorizzato, nonché tutte le attività finalizzate al recupero di materia ed alla valorizzazione derivante dal trattamento del rifiuto “CER 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE” fino allo smaltimento di tutti gli scarti residuali derivanti dal trattamento. Il carico avviene a cura di mezzi e personale VUS, generalmente effettuato con pala caricatrice presso l’area di stoccaggio dell’impianto di Casone (Foligno).Tutti gli indempimenti contrattuali possono essere causa di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 del codice xxxxxx.Xx VUS si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso. In entrambi i casi la VUS avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di
procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le penalità e le maggiori spese sostenute dalla VUS in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, se nominato, o dal RUP. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla VUS entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
Sono altresì clausole risolutive espresse ai sensi dell’art. 1456 le seguenti:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 80 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della VUS;
- nei casi di cui alle disposizioni inerenti l’art. “SICUREZZA”, il divieto di cessione del contratto e cessione del credito.