OERTLI Werkzeuge AG Condizioni generali di vendita
XXXXXX Werkzeuge AG Condizioni generali di vendita
1. Disposizioni generali
1.1 Le presenti condizioni di vendita sono vincolanti qualora siano indicate come applicabili nell'offerta ovvero nella conferma d'ordine. Le eventuali diverse condizioni del committente sono valide esclusivamente nella misura in cui siano state esplicitamente accettate per iscritto dal fornitore.
1.2 Per assumere validità, tutti gli accordi e le dichiarazioni rilevanti delle parti contrattuali necessitano della forma scritta. Le dichiarazioni in forma testuale trasmesse oppure registrate mediante strumenti elettronici sono equiparate alla forma scritta laddove ciò sia specificamente convenuto tra le parti.
1.3 Qualora una delle disposizioni delle presenti condizioni di vendita dovesse risultare interamente o parzialmente inefficace, le parti contrattuali saranno tenute a sostituire tale disposizione con un nuovo accordo il più possibile prossimo al risultato legale ed economico della stessa disposizione.
1.4 Il contratto di vendita si intende stipulato mediante il perfezionamento di un buono d'ordine da parte del committente e la controfirma da parte del fornitore. Gli ordini unilaterali oppure verbali (fax, telefono...) si intendono comunque accettati purché non siano revocati dal fornitore entro una settimana.
1.5 Le offerte che non prevedono alcun termine per l'accettazione non sono vincolanti.
2. Ambito delle forniture e dei servizi
Laddove il fornitore emetta una conferma d'ordine, le forniture e i servizi sono ivi registrati in maniera definitiva. Il fornitore ha facoltà di apportare modifiche migliorative all'ordine purché queste non comportino alcun aumento di prezzo.
3. Progetti e documentazione tecnica
3.1 Prospetti e cataloghi non sono vincolanti se ciò non è previsto da altri accordi. Le informazioni presenti nella documentazione tecnica sono vincolanti solamente nella misura in cui siano state esplicitamente garantite.
3.2 Ciascuna parte contrattuale si riserva tutti i diritti relativi a progetti e documentazione tecnica da essa consegnati all'altra parte. La parte contrattuale ricevente riconosce detti diritti e non divulgherà, né interamente né parzialmente, la documentazione senza la previa autorizzazione scritta dell'altra parte e non la utilizzerà se non per le finalità per cui è stata consegnata.
4. Diritto nel paese di destinazione e dispositivi di protezione
4.1 Il committente è tenuto, al più tardi al momento dell'ordine, a fare presenti al fornitore il diritto e le norme che disciplinano l'esecuzione di forniture e servizi, le operazioni commerciali e la prevenzione di malattie e incidenti.
4.2 In assenza di accordi diversi, forniture e servizi sono conformi al diritto e alle norme presso la sede del committente, che quest'ultimo ha fatto presente ai sensi dell'art. 4.1. Dispositivi di sicurezza aggiuntivi o di natura diversa vengono forniti nella misura in cui ciò sia stato esplicitamente convenuto.
5. Prezzi
5.1 Tutti i prezzi si intendono, fatti salvi accordi diversi, netti IVA esclusa, franco fabbrica, senza imballaggio, in franchi svizzeri liberamente disponibili, senza deduzioni di alcun tipo.
La totalità dei costi accessori, come ad esempio per nolo, assicurazione, esportazione, transito, importazione e altri permessi, oltre alle certificazioni, è a carico del committente. Il committente è altresì tenuto a corrispondere ogni genere di tassa, imposta, diritto, dazio e altro pagamento simile applicato in relazione al contratto oppure a rimborsarli al fornitore a fronte di relativa documentazione di attestazione qualora questi sia diventato soggetto al loro pagamento.
5.2 I prezzi indicati nei cataloghi e in altra documentazione di vendita non sono vincolanti e possono essere modificati dal fornitore senza preavviso.
6. Termini di pagamento
6.1 Salvo diversamente convenuto, il termine di pagamento è di 30 giorni. I pagamenti devono essere effettuati dal committente conformemente ai termini di pagamento convenuti presso il domicilio del fornitore e senza detrarre sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e altri pagamenti simili.
L'obbligo di pagamento è assolto non appena siano fatti pervenire franchi svizzeri oppure euro presso il domicilio del fornitore a sua completa disposizione. Qualora il pagamento sia concordato con cambio di valuta, il committente è tenuto a corrispondere sconto cambiario, imposta sugli effetti cambiari e spese di riscossione.
6.2 I termini di pagamento devono essere rispettati anche qualora il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in servizio o l'accettazione di forniture o servizi vengano ritardati oppure impediti per motivi non ascrivibili alla volontà del fornitore oppure qualora manchino parti trascurabili ovvero si rendano necessari interventi migliorativi che non impediscano l'utilizzo delle forniture.
6.3 Nell'eventualità in cui non rispettino i termini di pagamento convenuti il committente è tenuto, senza necessità di ingiunzioni e dal momento della scadenza concordata, a versare un interesse conforme ai normali tassi di interesse vigenti nel domicilio del committente, che si attesta comunque a un valore minimo del 4% sul relativo CHF-LIBOR a 3 mesi. È fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
7. Riserva di proprietà
Il fornitore resta proprietario della totalità delle forniture finché non abbia ricevuto per intero i pagamenti previsti dal contratto.
Il committente è tenuto a collaborare qualora si rendano necessari interventi a tutela della proprietà del fornitore. In particolare, con la stipula del contrario egli autorizza il fornitore a provvedere, a spese del committente, alla registrazione o all'iscrizione provvisoria della riserva di proprietà nei registri pubblici, nei registri o in archivi simili ai sensi delle leggi regionali vigenti, oltre che a eseguire tutte le relative formalità. Il committente, per la durata della riserva di proprietà, provvederà a proprie spese alla manutenzione delle merci fornite e ad assicurarle in favore del fornitore da furto, rottura, incendio, contatto con acqua e altri rischi. Attuerà inoltre tutte le misure necessarie affinché la rivendicazione di proprietà del fornitore non sia né limitata né revocata.
8. Termine di consegna
8.1 Il termine di consegna ha inizio non appena sia stato stipulato il contratto, siano state richieste tutte le formalità ufficiali come esportazione, transito, importazione e altri permessi, siano stati eseguiti i pagamenti e le eventuali garanzie previsti al momento dell'ordine, e siano stati verificati gli aspetti tecnici sostanziali.
8.2 L'osservanza del termine di consegna presuppone che il committente rispetti i propri obblighi contrattuali.
8.3 Il termine di consegna viene ragionevolmente prolungato:
a) se al fornitore non vengono fatte pervenire tempestivamente le informazioni di cui ha bisogno per l'esecuzione del contratto, oppure se il committente le modifica successivamente determinando così un ritardo nelle forniture o nei servizi;
b) se insorgono impedimenti che il fornitore, pur adottando tutte le precauzioni necessarie, non possa evitare, a prescindere che essi abbiano origine presso di sé, presso il committente o presso terzi. Detti impedimenti sono, a titolo di esempio, epidemie, mobilitazione, guerra, sommossa, gravi interruzioni dell'esercizio, infortuni, vertenze sindacali, subfornitura ritardata o mancata delle materie prime, dei prodotti semilavorati o finiti necessari, importanti pezzi da lavorare trasformati in scarti, interventi delle autorità e omissioni, eventi naturali;
c) se il committente o terzi sono in ritardo nei lavori restanti da eseguire oppure nell'osservanza dei propri obblighi contrattuali, in particolare se il committente non tiene fede ai termini di pagamento.
8.4 Qualora al posto di un termine di consegna venga convenuta una scadenza precisa, questa assume la stessa valenza dell'ultimo giorno di un termine di consegna; si applicano analogamente gli art. da 8.1 a 8.3.
8.5 In caso di ritardo nelle forniture o nei servizi il committente non ha alcun diritto né titolo se non quanto esplicitamente disciplinato nell'art. 8. Tale limitazione non si applica in caso di intenzione illecita o negligenza grave del fornitore, ma si applica anche in caso di intenzione illecita o negligenza grave di personale ausiliario.
9. Imballaggio
L'imballaggio viene addebitato in modo specifico dal fornitore e non viene ripreso indietro. Nel caso in cui sia però indicato come proprietà del fornitore, l'imballaggio deve essere reso in franchigia dal committente al luogo di partenza.
10. Trasferimento degli utili e dei rischi
10.1 Utili e rischi vengono trasferiti al committente al più tardi al momento dell'invio delle forniture franco fabbrica.
10.2 Xxxx'eventualità in cui la spedizione venga ritardata su richiesta del committente oppure per altri motivi non imputabili al fornitore, i rischi sono trasferiti al committente nel momento originariamente previsto per la consegna xxxxxx fabbrica. A decorrere da questo momento le forniture vengono depositate e assicurate a rischio e pericolo del committente.
11. Spedizione, trasporto e assicurazione
11.1 Richieste particolari in relazione a spedizione, trasporto e assicurazione devono essere tempestivamente comunicate al fornitore. Il trasporto avviene a rischio e pericolo del committente. Gli eventuali reclami in relazione alla spedizione o al trasporto devono essere rivolti immediatamente all'ultimo vettore al momento della ricezione delle forniture oppure dei documenti di trasporto.
11.2 L'assicurazione contro danni di qualsiasi tipo è di spettanza del committente.
11.3 Sono ammesse consegne parziali.
12. Verifica e accettazione di forniture e servizi
12.1 Il fornitore verificherà forniture e servizi prima della spedizione conformemente alle pratiche usuali. Nell'eventualità in cui il committente richieda ulteriori verifiche, queste devono essere specificamente convenute e devono essere pagate dal committente.
12.2 Il committente è tenuto a verificare forniture e servizi entro un termine ragionevole e a segnalare immediatamente per iscritto al fornitore gli eventuali difetti. Nel caso in cui non provveda in questo senso, forniture e servizi si intenderanno accettati.
12.3 Il fornitore è tenuto a rimuovere il più presto possibile i difetti segnalati ai sensi dell'art. 12.2, e il committente deve fornirgli la possibilità di farlo. Una volta provveduto alla rimozione dei difetti ha luogo una prova di accettazione su richiesta del committente o del fornitore ai sensi dell'art. 12.4.
12.4 L'esecuzione di una prova di accettazione e la definizione delle relative condizioni richiedono un accordo specifico.
12.5 L'accettazione della fornitura si intende eseguita anche
– qualora la prova di accettazione non possa essere eseguita entro i tempi previsti per motivi non imputabili al fornitore;
– qualora il committente rifiuti l'accettazione in maniera immotivata;
– non appena il committente utilizzi le forniture o i servizi del fornitore.
12.6 In seguito a difetti di qualsivoglia genere relativi a forniture e servizi, il committente non ha alcun diritto né titolo se non quanto esplicitamente disciplinato nell'art. 13 (Garanzia, responsabilità in caso di difetti).
13. Garanzia, responsabilità in caso di difetti
13.1 Periodo di garanzia (termine di garanzia)
Il periodo di garanzia è di 12 mesi, in caso di funzionamento in più turni è invece di 6 mesi. Decorre dall'invio delle forniture franco fabbrica oppure dall'eventuale accettazione convenuta di forniture e servizi ovvero, qualora il fornitore sia incaricato anche del montaggio, al termine dello stesso. Nell'eventualità in cui la spedizione, l'accettazione o il montaggio vengano ritardati per motivi non ascrivibili al fornitore, il periodo di garanzia termina al più tardi 18 mesi dalla comunicazione di disponibilità per la spedizione.
Per le parti sostituite o riparate il periodo di garanzia ha un nuovo inizio e dura 6 mesi dalla sostituzione, dall'acquisto o dalla riparazione oppure dall'accettazione, e comunque al massimo fino a un periodo doppio rispetto a quello di garanzia di cui al paragrafo precedente.
La garanzia si estingue quando il committente o terzi eseguono in modo non idoneo modifiche, trasformazioni o riparazioni oppure quando il committente, qualora sia insorto un difetto, non attui immediatamente le misure del caso per ridurre il danno e non dia modo al fornitore di ovviare al difetto stesso.
13.2 Responsabilità per difetti di materiale, costruzione ed esecuzione
Il fornitore si impegna, su richiesta scritta del committente, a provvedere quanto prima, a sua scelta, alla riparazione o alla sostituzione di tutte le parti delle forniture che sia dimostrato, entro il termine del periodo di garanzia, essere difettose o inservibili a causa di materiale di cattiva qualità, costruzione scorretta o esecuzione imperfetta. Le parti sostituite diventano proprietà del fornitore. Il fornitore sostiene i costi dell'intervento migliorativo eseguito nel proprio stabilimento. Qualora non sia possibile provvedere all'intervento migliorativo nello stabilimento del fornitore, i costi a essa relativi che superino i normali costi per trasporto, personale, trasferta e vitto e alloggio, oltre ai costi per l'installazione e la rimozione delle parti difettose, sono a carico del committente.
13.3 Responsabilità per caratteristiche garantite
Le caratteristiche garantite sono unicamente quelle che vengono indicate esplicitamente come tali nella conferma d'ordine oppure nelle specifiche. Tale garanzia è valida al massimo fino al termine del periodo di garanzia. Qualora venga concordata una prova di accettazione, la garanzia si intende osservata se in occasione di tale prova venga fornita l'attestazione delle caratteristiche in questione.
Qualora le caratteristiche garantite non siano osservate o lo siano in maniera parziale, il committente ha diritto in primo luogo all'immediato intervento migliorativo da parte del fornitore. Il committente è tenuto a garantire al fornitore il tempo necessario e l'opportunità di farlo.
Nel caso in cui l'intervento migliorativo non abbia successo oppure sia solo parziale, il committente ha diritto al risarcimento convenuto per questo caso oppure, nella misura in cui tale risarcimento non sia stato convenuto, ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. Nel caso in cui il difetto sia talmente grave che non possa essere risolto entro un tempo ragionevole, e nel caso in cui le forniture e i servizi non siano utilizzabili o lo siano solamente in maniera molto ridotta per la finalità indicata, il committente ha diritto di rifiutare l'accettazione delle parti difettose oppure, se gli sia economicamente impossibile un'accettazione parziale, di risolvere il contratto. Il fornitore sarà eventualmente tenuto a rendere unicamente gli importi che gli siano stati corrisposti per i pezzi interessati dal recesso.
13.4 Esclusioni alla responsabilità per difetti
Dalla garanzia e dalla responsabilità del fornitore sono esclusi i danni che sia dimostrato non derivino da materiale di cattiva qualità, costruzione scorretta o esecuzione imperfetta, ma ad esempio da normale usura, manutenzione insufficiente, mancata osservanza delle norme operative, eccessive sollecitazioni, messa in funzione non idonea, attrezzature inadeguate, influenze di tipo chimico o elettrolitico, lavori di realizzazione o di montaggio non eseguiti dal fornitore e altri motivi non imputabili al fornitore stesso.
Sono escluse dalla garanzia anche le parti che non sono state consegnate dal fornitore.
13.5 Forniture e servizi di subappaltatori
Per le forniture e i servizi di subappaltatori imposti dal committente il fornitore assume su di sé la garanzia unicamente nell'ambito degli obblighi di garanzia dei subappaltatori in questione.
13.6 Esclusività dei diritti di garanzia
In caso di difetti di materiale, costruzione o esecuzione e anche in assenza delle caratteristiche garantite, il committente non ha alcun diritto né titolo se non quanto esplicitamente disciplinato negli art. dal 13.1 al 13.5.
13.7 Responsabilità per prescrizioni secondarie
Per le rivendicazioni del committente dovute a consulenza insufficiente o a situazioni simili oppure alla violazione di qualsiasi prescrizione secondaria il fornitore è responsabile unicamente in caso di intenzione illecita oppure di negligenza grave.
14. Inosservanza, inadempienza e relative conseguenze
14.1 In tutti i casi di inosservanza e di inadempienza non esplicitamente disciplinati nelle presenti condizioni, in particolare se il fornitore avvia senza motivo l'esecuzione delle forniture e dei servizi con un ritardo tale che non sia più possibile prevederne il completamento puntuale, che sia assolutamente da prevedere un'esecuzione non conforme ai termini contrattuali imputabile al fornitore oppure che le forniture o i servizi siano stati eseguiti in maniera non conforme ai termini contrattuali per colpa del fornitore, il committente ha facoltà di fissare una ragionevole proroga in favore del fornitore per le forniture o i servizi interessati minacciando la risoluzione in caso di mancata osservanza. Nel caso in cui la suddetta proroga passi inosservata per colpa del fornitore, il committente ha facoltà, in relazione alle forniture o ai servizi eseguiti non conformemente ai termini contrattuali oppure per cui è da prevedere senza dubbio un'esecuzione non conforme ai termini contrattuali, di risolvere il contratto e di richiedere la restituzione dei pagamenti già effettuati per la relativa quota.
14.2 Nei casi come questo si applicano, in relazione a un'eventuale richiesta di risarcimento danni del committente e all'esclusione di altre responsabilità, le disposizioni dell'art. 16 e la richiesta di risarcimento danni è limitata al 10% del prezzo contrattuale delle forniture e dei servizi relativi alla risoluzione.
15. Rescissione del contratto da parte del fornitore
Nella misura in cui eventi imprevisti modifichino in maniera sostanziale la valenza economica oppure il contenuto di forniture o di servizi oppure incidano notevolmente sull'operato del fornitore, e anche in caso di successiva impossibilità di esecuzione, il contratto viene idoneamente adeguato. Qualora ciò non sia economicamente sostenibile, il fornitore ha diritto di rescindere il contratto oppure le parti del contratto interessate.
Se desidera avvalersi della rescissione del contratto, il fornitore deve inviarne comunicazione al committente non appena sia consapevole della portata dell'evento, e anche nel caso sia stata convenuta in primo luogo una proroga dei termini di consegna. Nell'eventualità di una rescissione del contratto il fornitore ha diritto al compenso per le forniture e i servizi già effettuati. Sono escluse richieste di risarcimento danni da parte del committente legate a una rescissione del contratto di cui sopra.
16. Esclusione di altre responsabilità del fornitore
Tutti i casi di violazioni contrattuali e i relativi effetti legali e tutte le rivendicazioni del committente, a prescindere dal motivo giuridico per cui siano sollevate, sono disciplinati in maniera definitiva nelle presenti condizioni. Nello specifico, sono escluse tutte le richieste di risarcimento danni, di riduzione, di annullamento e di risoluzione del contratto non esplicitamente indicate. In nessun caso si applicano richieste di risarcimento danni del committente che non derivino dall'oggetto stesso della fornitura, come nello specifico perdita di produzione, perdite di utilizzo, perdita di commesse, mancato guadagno e altri danni diretti e indiretti. Questa esclusione di responsabilità non si applica in caso di intenzione illecita o negligenza grave del fornitore, ma si applica anche in caso di intenzione illecita o negligenza grave di personale ausiliario.
Inoltre, la presente esclusione di responsabilità non si applica nella misura in cui sia in contrasto con norme di legge vincolanti.
17. Diritto di regresso del fornitore
Qualora in seguito ad azioni o a omissioni del committente o del relativo personale ausiliario derivino lesioni a persone o danni a cose di terzi per le quali venga ritenuto responsabile il fornitore, quest'ultimo ha diritto di regresso nei confronti del committente.
18. Montaggio
Nel caso in cui il fornitore si occupi anche del montaggio o della supervisione del montaggio stesso, a ciò si applicano le Condizioni generali di montaggio dell'associazione svizzera HBT per la lavorazione tecnica del legno.
19. Foro competente e diritto applicabile
19.1 Il foro competente per il committente e il fornitore è quello della sede del fornitore. Il fornitore ha comunque diritto di citare il committente nella relativa sede.
19.2 Il rapporto giuridico è disciplinato dal diritto sostanziale svizzero.