Comune di Occhiobello Provincia di Rovigo
Comune di Occhiobello Provincia di Rovigo
FOGLIO CONDIZIONI
OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA SAVONAROLA, ANNESSO AI LOCALI SCOLASTICI, IN OCCHIOBELLO
Art. 1 - Oggetto della Convenzione
In base alla presente convenzione il Comune di Occhiobello concede alla Società
la gestione dell'impianto sportivo comunale sito in Occhiobello, via Savonarola annesso all’edificio scolastico.
Le parti danno atto che il complesso sportivo di cui al comma precedente risulta dall'allegata planimetria, sulla quale esistono le attrezzature come da elenco allegato a cura dell’Ufficio tecnico comunale.
Art. 2 - Uso dell'impianto e durata della concessione
La presente concessione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza della concessione la stessa potrà essere rinnovata per un uguale periodo dal Comune, previa adozione di delibera. Il primo anno sarà considerato anno di prova della gestione; al termine di questo periodo sarà verificata da parte dell’Amministrazione Comunale la correttezza della gestione della struttura, soprattutto relativamente al mantenimento in buono stato dei locali e delle attrezzature. A seguito di tali accertamenti, con apposita delibera, si confermerà il prosieguo della gestione o la si revocherà
L'impianto concesso con il presente atto dovrà essere esclusivamente destinato ai giochi di palestra ed attività affini e propedeutiche.
Art. 3 - Gestione dell'impianto
La società si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza tutte le strutture sportive, servizi, impianti ed aree di pertinenza, senza manomettere o mutare in alcun modo la consistenza dell'impianto salvo preventivo accordo col Comune, assumendosi altresì a proprio carico la custodia dello stesso.
Art. 4 - Obblighi del concessionario
La società concessionaria è tenuta:
a) alla diretta esecuzione di tutte le opere di ordinaria manutenzione ed alla realizzazione, con materiale da fornirsi a spesa e cura del Comune, di ulteriori opere che si rendessero necessarie per l'agibilità del complesso, secondo criteri da concordarsi con la società stessa ed approvati dal Comune;
b) a farsi carico delle attrezzature inerenti la propria attività;
c) a garantire le pulizie giornaliere dei locali, per conto proprio e delle altre società sportive;
d) a concedere al Comune di Occhiobello, attraverso all'Assessorato allo Sport, la facoltà di usare gratuitamente e direttamente la palestra per un massimo di 10 manifestazioni sportive l'anno e ciò dietro semplice preavviso di 10 gg., compatibilmente con gli impegni programmati dalla Società;
e) a rispettare tutte le norme di sicurezza per l'esercizio di impianti sportivi come da D.M. n. 206 del 4/9/1989, ed eventuali successivi;
f) ad inviare annualmente al termine della stagione sportiva all'Xxx.xx Comunale, una relazione degli interventi effettuati e delle problematiche emerse da risolvere.
Il personale per la gestione e manutenzione sarà a carico della Società sportiva, la quale dovrà assumersi ogni responsabilità per quanto attiene agli eventuali compensi, relativi contributi ed assicurazioni di legge per gli infortuni.
Art. 5 - Utilizzo sportivo dell'impianto
E' vietato alla società concessionaria di sub-concedere l'impianto.
Resta inteso che la presente convenzione si riferisce esclusivamente ad orari extrascolastici sentite Direzione Didattica e Presidenza della Scuola Media.
La società concessionaria utilizzerà gli orari a titolo gratuito, concessi dall’Ufficio Sport all’inizio della stagione sportiva e sulla base delle richieste pervenute.
A tale scopo la società concessionaria presenterà all’Ufficio Sport le proprie richieste di utilizzo della struttura entro e non oltre il 25.08 di ogni anno, per la stagione sportiva successiva come previsto nel Regolamento di utilizzo degli impianti sportivi al coperto.
Tutte le società sportive hanno diritto all'uso degli impianti, fatto salvo il mantenimento in buono stato degli stessi. Rimane pertanto l’onere dell'Assessorato allo Sport di stilare un calendario di utilizzo all'inizio di ogni stagione sportiva, previa presentazione da parte delle società interessate di apposita richiesta entro i termini previsti.
L'Amministrazione Comunale, si riserva il diritto di negare a chicchessia l'uso dell'impianto sportivo nel caso in cui ciò dovesse essere di danno al buono stato dello stesso.
Art. 6 - Impegni del Comune
Al Comune resterà l'onere per la fornitura dei materiali occorrenti per tutte le opere relative alla manutenzione straordinaria del complesso, previa approvazione della richiesta preventiva della società.
Art. 7 - Rimborso spese
In considerazione degli obblighi del concessionario di cui all'Art. 4 l'Amministrazione Comunale autorizza la Società concessionaria a richiedere un rimborso spese orario alle altre Società od attività che richiedono l'utilizzo dell'impianto sportivo, al fine di garantire le pulizie e la custodia della struttura. Il rimborso spese orario dovrà essere stabilito all’inizio dell’annata sportiva e sarà vagliato dall’Assessore allo Sport.
Art. 8 - Contributi comunali al concessionario
L'Amministrazione verserà alla Società assuntrice la somma di € annui fissata a titolo di contributo per il servizio concordato e l'ordinaria manutenzione degli impianti.
Art. 9 - Pubblicità nell'impianto sportivo
L'eventuale collocazione di materiale pubblicitario (stendardi, cartelli, ecc.) è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune di Occhiobello, la Società concessionaria si assume esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'effettuazione della pubblicità nel centro sportivo, tenendo l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità.
Art. 10 - Controlli sull'utilizzo
L'Amministrazione Comunale avrà il diritto di accedere entro il Centro Sportivo in qualunque momento e nei vari fabbricati o locali del medesimo, allo scopo di accertare la loro perfetta manutenzione, conservazione ed in generale l'osservanza della convenzione.
Art. 11 - Risoluzione in tronco della Convenzione
Il presente atto può essere revocato dal Consiglio Comunale in ogni momento per inosservanza di quanto stabilito.
Art. 12 - Norme finali
Per quanto non regolamentato dall'atto di concessione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, i regolamenti comunali, le disposizioni delle autorità di P.S. e dell'Igiene Pubblica.
La presente convenzione verrà registrata solamente in caso d'uso.