dello Sviluppo Economico
Il Ministro
dello Sviluppo Economico
Visto l’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa;
Visto l’articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l’attuazione del citato articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l’adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 6, e 9-bis del predetto decreto 9 dicembre 2014, concernenti, rispettivamente gli accordi di programma finalizzati al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono e gli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” che, all’articolo 1, comma 84, prevede che, al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l’integrazione settoriale:
a) la soglia di accesso allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;
b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti;
Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 aprile 2021, n. 82, recante le indicazioni operative per l’attuazione delle disposizioni previste dal predetto articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Ritenuto opportuno orientare l’intervento pubblico realizzato attraverso i contratti di sviluppo verso programmi in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale, focalizzando, altresì, le procedure degli Accordi di cui ai richiamati articoli 4, comma 6, e 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 verso programmi di sviluppo maggiormente strategici per lo sviluppo del sistema Paese;
Ritenuto, altresì, opportuno introdurre ulteriori specificazioni nella definizione dell’iter agevolativo nonché integrare nell’ambito del decreto 9 dicembre 2014 le specifiche disposizioni recate dall’articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Ritenuto, infine, necessario apportare le modificazioni necessarie ad adeguare la disciplina vigente alla nuova normativa unionale in tema di aiuti di Stato applicabile;
DECRETA
Art. 1.
(Modifiche al decreto 9 dicembre 2014)
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) “Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale”: la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, applicabile;”;
b) all’articolo 2, comma 1, le parole “per il periodo 2014 – 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per il periodo 2014 – 2023”;
c) all’articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente “1-bis. L’Agenzia fornisce, secondo la tempistica definita dalla convenzione di cui al comma 1 e comunque con cadenza semestrale, ovvero su richiesta del Ministero, l’aggiornamento e il rendiconto sulle domande di agevolazioni pervenute, lo stato delle istruttorie e l’esito delle attività di monitoraggio e controllo.”;
d) all’articolo 4:
1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “La medesima soglia di 7,5 milioni di euro si applica ai programmi di sviluppo di attività turistiche di cui all’art. 7 qualora gli stessi prevedano interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la
riqualificazione di strutture edilizie dismesse.”;
2) al comma 6, le parole “dalle imprese interessati” e le parole da “, da valutarsi” a “regionali e/o nazionali” sono soppresse;
3) il comma 6-bis è soppresso;
e) all’articolo 5, dopo il comma 4 è inserito il seguente “4-bis. I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli investimenti funzionali all’erogazione dei predetti servizi devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ai fini del rispetto dei limiti dimensionali previsti dai commi 2 e 3 sono computati esclusivamente gli investimenti concernenti le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il progetto di investimento riguardante l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli presentato dal soggetto proponente o dall’impresa aderente deve risultare di dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l’accoglienza proposti dai medesimi soggetti, anche con riferimento agli effetti economici derivanti dalle diverse componenti del progetto di investimento. Per gli investimenti per la ricettività e l’accoglienza le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 16.”;
f) all’articolo 7, comma 2, dopo le parole “5 milioni di euro” sono inserite le seguenti “ovvero 3 milioni di euro qualora il programma di sviluppo preveda interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse”;
g) all’articolo 9:
1) al comma 4, lettere b) e c) sono soppresse;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente “6. La conclusione dell'attività istruttoria con esito positivo è subordinata al riscontro da parte dell'Agenzia della sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:
a) per i programmi di cui all’art. 5:
1. Positivo impatto sull’occupazione da valutarsi avuto riguardo a:
1.a l’ubicazione del programma in un'area in cui il Sistema locale del lavoro (SLL) registra, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, un tasso di disoccupazione superiore a quello medio della macro area di riferimento costituita, a seconda della suddetta ubicazione, dalle regioni del Mezzogiorno o dalle restanti regioni del Paese;
1.b l’aumento del numero degli occupati;
1.c la capacità del programma di sviluppo di assorbire, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti e previa verifica dei requisiti professionali, lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a
seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
2. Idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata da valutarsi:
2.a per i programmi realizzati da più imprese, avuto riguardo alla condizione per cui i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera;
2.b per i programmi realizzati da una sola impresa, avuto riguardo alla condizione per cui il programma presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni.
3. Idoneità del programma a rafforzare la presenza dell’impresa sui mercati esteri o idoneità del programma di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all’attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell’investitore estero sul territorio nazionale.
4. Contributo allo sviluppo tecnologico da valutarsi avuto riguardo alla presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, di processo produttivo, dell'organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione. La rilevanza è da valutarsi sulla base dello stato dell’arte internazionale della tecnologia, dei metodi produttivi, organizzativi e/o di commercializzazione.
5. Impatto ambientale dell’investimento, da valutarsi avuto riguardo a:
5.a la previsione di investimenti nell’efficientamento energetico ovvero per la trasformazione dei processi produttivi finalizzati alla riduzione delle emissioni o alla sostenibilità ambientale in un’ottica di economia circolare;
5.b la previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma.
b) per i programmi di cui all’articolo 7:
1. Positivo impatto sull’occupazione da valutarsi avuto riguardo a:
1.a l’ubicazione del programma in un'area in cui il Sistema locale del lavoro (SLL) registra, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, un tasso di disoccupazione superiore a quello medio della macro area di riferimento costituita, a seconda della suddetta ubicazione, dalle regioni del Mezzogiorno o dalle restanti regioni del Paese;
1.b l’aumento del numero degli occupati;
1.c la capacità del programma di investimento di assorbire lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei
lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
2. Previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell’ambito del programma.
3. Incidenza del programma su una filiera di interesse turistico da valutarsi avuto riguardo all’idoneità del programma a realizzare/consolidare e promuovere percorsi di interesse culturale, di turismo industriale, ospitalità alberghiera ed enogastronomia.
4. Capacità del programma di contribuire alla crescita o alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi.
5. Realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico.
6. Capacità del programma di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all’attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell’investitore estero sul territorio nazionale.”;
3) al comma 6-bis sono aggiunte, in fine, le parole “In alternativa, l’Agenzia si avvale di enti di ricerca, con i quali la Direzione generale per gli incentivi e l’Agenzia stipulano apposite convenzioni. Gli oneri connessi all’attività prestata dagli esperti esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma è posta a carico delle risorse della convenzione di cui all’art. 3 del presente decreto.”;
h) all’articolo 9-bis:
1) al comma 2, le parole da “A tal fine l’Agenzia” a “sostenibilità ambientale” sono sostituite dalle seguenti “A tal fine l’Agenzia valuta la sussistenza di almeno tre dei requisiti previsti dall’art. 9, comma 6, ovvero il rilevante impatto ambientale del programma di sviluppo, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale di cui all’art. 6, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 4 comma 5.”;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Qualora il programma di sviluppo oggetto dell’accordo preveda la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, l’Agenzia, oltre alla sussistenza delle condizioni previste al comma 2, valuta altresì, attraverso i soggetti di cui all’art. 9, comma 6-bis, la sussistenza dei requisiti generali di validità e ammissibilità dei predetti progetti.”;
“2-ter. Ai fini della sottoscrizione di un accordo di sviluppo, i soggetti beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.”;
i) all’articolo 14:
1) al comma 1, le parole “, sulla base delle disposizioni previste dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01),” sono eliminate;
2) al comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, fermo restando quanto previsto dall’art. 19-bis”;
j) all’articolo 16, comma 3, le parole “validi per il periodo 2014 - 2020 (2013/C 209/01)” sono eliminate;
k) all’articolo 19-bis, comma 1, dopo le parole “imprese di qualsiasi dimensione,” sono inserite le seguenti “ivi comprese quelle esercenti attività agricola primaria,”;
l) all’allegato n. 2, al punto 3, punto 5), le parole “stabile organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE)” sono sostituite dalle seguenti “una sede”.
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.
Art. 2.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), punti 1) e 2), lettera h), punti
1) e 2), lettera i), punto 2), e lettera k) del presente decreto si applicano alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso, compatibilmente con lo stato dei procedimenti già avviati.
3. Le domande di contratto di sviluppo e le istanze di accordo di programma e di accordo di sviluppo già presentate all’Agenzia alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valutate con i previgenti criteri, nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione per finalità coerenti. I programmi di sviluppo connessi ad istanze di accordo di programma e di accordo di sviluppo prive di copertura finanziaria sono valutati in via ordinaria nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di contratto di sviluppo di cui all’art. 9, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico può fornire le necessarie indicazioni operative, anche in funzione delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione e delle connesse, eventuali, finalità di sviluppo.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
IL MINISTRO
Firmato digitalmente da:Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Organizzazione:MISE/80230390587
6 Data:02/11/2021 16:36:43