CONDIZIONI GENERALI
Interest Make Up Agreement
SIMEST S.p.A.
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CONDIZIONI GENERALI
Indice
1 ALLEGATI E DEFINIZIONI 3
2 OGGETTO E CONDIZIONE SOSPENSIVA 5
3 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 6
4 MAGGIORAZIONE E INTERESSI DI MORA DELLA BANCA EMITTENTE 7
5 DICHIARAZIONI E GARANZIE 8
6 INADEMPIENZE DELLA BANCA EMITTENTE 8
7 TASSI ALTERNATIVI 8
8 CESSAZIONE DEL CONTRIBUTO 9
9 REVOCA DEL CONTRIBUTO 11
10 COSTI IN CASO DI CESSAZIONE E/O REVOCA DEL CONTRIBUTO 14
11 INFORMAZIONI E CONTROLLI 15
12 PAGAMENTI 16
13 LETTERA DI CREDITO 16
14 RISERVATEZZA 17
15 CODICE ETICO 17
16 COMUNICAZIONI 18
17 DISPOSIZIONI GENERALI 18
Allegato A Richiesta di Erogazione Contributo 19
Allegato B Dichiarazione di Esportazione 21
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1 ALLEGATI E DEFINIZIONI
1.1 Definizioni
I termini utilizzati con lettera maiuscola nelle presenti condizioni generali (di seguito, le “Condizioni Generali”) avranno il significato di seguito indicato:
Banca Confermante: l’istituto bancario italiano o estero che ha apposto la Conferma e che riceve/effettua i pagamenti da parte o a favore di SIMEST relativamente al Contributo e che sottoscrive per accettazione l’IMUA.
Banca Emittente: la banca estera, indicata nelle Condizioni Specifiche, residente in un Paese diverso da quello della Banca Confermante, che ha emesso la Lettera di Credito.
Comunicazione di Esito: indica la comunicazione trasmessa da SIMEST alla Banca Confermante e per conoscenza all’Esportatore, con cui vengono comunicati i termini e le condizioni principali dell’ammissione all’agevolazione.
Comitato: indica il Comitato Agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo Pubblico, istituito ai sensi della Convenzione stipulata tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e SIMEST, relativa alla gestione del Fondo Pubblico, così come prevista dal D. Lgs. 143 del 1998 (come modificato e/o integrato nel corso del tempo).
Condizioni Specifiche: indica i termini e le condizioni applicabili alla singola operazione di credito all’esportazione, trasmesse da SIMEST alla Banca Confermante.
Conferma: conferma di Lettera di Credito, come definita dalle NUU, apposta dalla Banca Confermante.
Contratto: indica il contratto, ovvero qualsiasi altro accordo vincolante tra le parti, per la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi e/o l’esecuzione di lavori, stipulato tra l’Ordinante e l’Esportatore, come individuato nelle Condizioni Specifiche, così come eventualmente modificato e/o integrato nel tempo.
Contributo: indica l’intervento agevolativo concesso da SIMEST nella forma di stabilizzazione al Tasso Fisso e del Margine ai sensi dell’IMUA.
Data di Decorrenza: indica la data in cui viene effettuata la singola Erogazione con applicazione del Tasso Fisso.
Data di Notificazione: indica la data di invio a SIMEST della Richiesta di Erogazione Contributo da parte della Banca Confermante.
Data di Pagamento Interessi: indica l’ultimo giorno di ciascun Periodo di Interessi.
Data di Scadenza Notificazione: indica, con riferimento all’invio a SIMEST di una Richiesta di Erogazione Contributo da parte della Banca Confermante, la data che cade 30 giorni prima della relativa Data di Pagamento Interessi.
Erogazione: indica l’atto di porre a disposizione dell’Esportatore il Finanziamento, o una quota dello stesso, a seguito di presentazione dei documenti di spedizione previsti dalla Lettera di Credito.
Esportatore: indica ciascun esportatore italiano individuato nelle Condizioni Specifiche che esporta beni e/o fornisce servizi e/o esegue lavori ai sensi del Contratto pagati mediante
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l’utilizzo della Lettera di Credito, nel rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste.
Finanziamento: indica l’importo capitale complessivo o quote di esso, come risultante nelle Condizioni Specifiche, che deve essere rimborsato dalla Banca Emittente alla Banca Confermante in forza della Conferma ovvero dell’eventuale finanziamento derivante dall’utilizzo della Lettera di Credito nei termini ed alle condizioni ivi previsti.
Fondo Pubblico: indica il fondo pubblico (“Fondo contributi agli interessi legge 295/73 – Gestione interventi di cui al D. Lgs. 143/98, Capo II”), costituito ai sensi della Legge 28 maggio 1973, n. 295, e disciplinato, inter alia, dalle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Capo II e del D.M. 21 aprile 2000 n. 199.
Garante: indica il/i soggetto/i individuato/i nelle Condizioni Specifiche che si obbliga/ano personalmente nei confronti della Banca Confermante, garantendo l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Banca Emittente, ai sensi della Lettera di Credito.
Xxxxxx Xxxxxxxxxx: indica il giorno nel quale le transazioni relative a depositi in Valuta vengono effettuate sul mercato della Valuta stessa e, nel caso in cui il relativo pagamento debba essere effettuato in tale giorno, quello nel quale le banche sono aperte per lo svolgimento della loro attività sulla piazza nella quale deve essere effettuato il pagamento.
Interessi di Mora Banca Emittente: indica gli interessi di ritardato pagamento eventualmente dovuti dalla Banca Emittente a SIMEST (per il tramite della Banca Confermante), così come previsto dalla Lettera di Credito.
Interest Make up Agreement (o, per brevità, “IMUA”): indica il documento contrattuale trasmesso da SIMEST alla Banca Confermante composto dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Specifiche che congiuntamente disciplinano i termini e le condizioni per la concessione del Contributo oltre alle eventuali modifiche intervenute sugli stessi nel tempo.
Lettera di Credito: indica il credito documentario, conforme alle NUU, emesso dalla Banca Emittente e avente come finalità il finanziamento delle prestazioni oggetto del Contratto, così come eventualmente successivamente modificato.
Maggiorazione: indica, con riferimento ad un determinato periodo, l’importo positivo degli interessi di ritardato pagamento su somme dovute e non pagate da SIMEST ovvero dalla Banca Confermante, ad un tasso pari al Tasso di Mercato, quotato a tali fini due Giorni Lavorativi prima della data alla quale il pagamento era dovuto e per una durata pari a un mese, aumentato del Margine. Per periodi di maggiorazione superiori al mese, si applica il tasso di pertinenza di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice.
Margine: indica il contributo riconosciuto da XXXXXX, come indicato nelle Condizioni Specifiche.
NUU: le Norme ed Usi Uniformi 600 o edizione successiva elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale e/o altro organismo competente.
Ordinante: il soggetto estero, indicato nelle Condizioni Specifiche, che ha sottoscritto il Contratto e ha richiesto l’apertura della Lettera di Credito.
Periodo di Interessi: indica, in relazione al Finanziamento, ciascuno dei seguenti periodi:
(a) il periodo di giorni tra la data di ciascuna Erogazione e la data di pagamento degli
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interessi, come prevista dalla Lettera di Credito, immediatamente successiva; e
(a) ciascun successivo periodo di giorni tra ciascuna data di pagamento degli interessi, come prevista dalla Lettera di Credito, e la data di pagamento degli interessi, come prevista dalla Lettera di Credito, immediatamente successiva.
Periodo di Utilizzo: indica il periodo di tempo indicato nella Lettera di Credito entro il quale possono essere effettuate le Erogazioni, così come specificato nelle Condizioni Specifiche.
Richiesta di Erogazione Contributo: ha il significato attribuito a tale termine nell’articolo
3.1.1 delle Condizioni Generali.
SACE: indica SACE S.p.A., avente personalità giuridica di diritto privato, con sede in Roma Xxxxxx Xxxx 00/00 X.X.X. xx Xxxx 000000, Capitale Sociale € 3.730.323.610,00 i.v.. socio unico Ministero dell’economia e delle finanze
SIMEST: indica SIMEST S.p.A. - Società italiana per le imprese all'estero, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 000, 00000 Xxxx, numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 04102891001, capitale sociale pari ad Euro 164.646.231,88 i.v., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo Pubblico.
Tasso di Interesse: indica, con riferimento ad ogni Erogazione, il tasso calcolato dalla Banca Confermante come somma del Margine e del Tasso di Mercato
Tasso di Mercato: indica il tasso di riferimento risultante dal circuito informativo telematico precisato nelle Condizioni Specifiche. Per frazioni di periodo si fa riferimento al tasso risultante dall’interpolazione lineare, effettuata in base al numero di giorni convenzionali (360/360), tra le quotazioni disponibili relative ai periodi di durata immediatamente superiore ed inferiore a quello considerato. Per Periodi di Interessi inferiori a 30 (trenta) giorni si fa riferimento alla quotazione relativa ad una durata pari ad un mese. Qualora il mercato della valuta sia Londra, detto tasso è arrotondato alla quinta cifra decimale.
Tasso Fisso: indica il CIRR (Commercial Interest Reference Rate) stabilito mensilmente in sede OCSE ai sensi dell’Arrangement for Officially Supported Export Credits) indicato nelle Condizioni Specifiche o altro tasso fisso definito nelle stesse.
Valuta: indica la divisa del Finanziamento indicata nelle Condizioni Specifiche.
1.2 Lista Allegati
Allegato A: Richiesta di Erogazione Contributo Allegato B: Dichiarazione di Esportazione
2 OGGETTO E CONDIZIONE SOSPENSIVA
2.1 L’IMUA disciplina l’intervento agevolativo concesso da SIMEST, in qualità di gestore del Fondo Pubblico, in favore della Banca Confermante, ai sensi e per gli effetti del
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 e del DM 21 aprile 2000, n. 199.
2.2 L’efficacia dell’IMUA è sospensivamente condizionata alla ricezione, da parte di SIMEST:
(i) dell’accettazione, da parte della Banca Confermante delle Condizioni Generali e delle Condizioni Specifiche;
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(ii) ogni altra condizione posta nelle Condizioni Specifiche.
3 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
3.1 Richiesta di Erogazione Contributo
3.1.1 Ai fini dell’erogazione del Contributo in relazione ad una Erogazione, la Banca Confermante dovrà inviare a SIMEST, in relazione ad ogni Periodo di Interessi successivo alla Data di Decorrenza relativa a tale Erogazione, una richiesta di erogazione del contributo interessi, nella forma di cui all’Allegato A (Richiesta di Erogazione Contributo), corredata di tutta la documentazione ivi indicata, entro e non oltre la Data di Scadenza Notificazione relativa alla Data di Pagamento Interessi relativa a tale Periodo di Interessi.
3.1.2 SIMEST potrà, entro 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal ricevimento di una Richiesta di Erogazione Contributo, chiedere alla Banca Confermante chiarimenti, rettifiche o eventuale documentazione aggiuntiva, attinenti sia all’operazione commerciale che a quella finanziaria, ed invierà alla Banca Confermante la conferma o rettifica dei conteggi effettuati dalla Banca Confermante nella Richiesta di Erogazione Contributo prima della data di pagamento prevista negli articoli seguenti.
3.2 Obblighi di pagamento di SIMEST
3.2.1 Se dalla Richiesta di Erogazione Contributo risulta che, in relazione ad un Periodo di Interessi, l’ammontare degli interessi sulle Erogazioni, calcolati al Tasso di Interesse, eccede l’ammontare degli interessi calcolati al Tasso Fisso, SIMEST dovrà versare alla Banca Confermante un ammontare in Valuta pari a tale eccedenza (il “Versamento SIMEST”).
3.2.2 Il Versamento SIMEST deve essere effettuato alla Banca Confermante alla Data di Pagamento Interessi indicata nella Richiesta di Erogazione Contributo ovvero, ove la Richiesta Erogazione Contributo venga inviata a SIMEST dopo la Data di Scadenza Notificazione, entro 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla ricezione della Richiesta di Erogazione Contributo. Ove, a seguito del ricevimento di una Richiesta di Erogazione Contributo, SIMEST richieda alla Banca Confermante chiarimenti, rettifiche o documentazione aggiuntiva ai sensi dell’articolo 3.1.2 delle Condizioni Generali, l’eventuale ritardo di SIMEST nel pagamento del Versamento SIMEST comporterà l’applicazione della Maggiorazione per il periodo intercorrente tra il sedicesimo giorno (compreso) successivo alla data di ricezione di tali chiarimenti, rettifiche o documentazione, ovvero la data in cui il Versamento SIMEST era dovuto, se successiva, e la data dell’effettivo pagamento.
3.2.3 Il Versamento SIMEST dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato per iscritto a SIMEST dalla Banca Confermante alla Data di Notificazione.
3.2.4 La SIMEST invia alla Banca Confermante, in sede di erogazione del Versamento SIMEST, un prospetto esplicativo del conteggio effettuato per la determinazione del contributo stesso. Dell’avvenuta erogazione del Contributo faranno prova, in qualsiasi sede, le risultanze delle scritture contabili di SIMEST.
3.2.5 SIMEST non è tenuta a corrispondere il Versamento SIMEST alla Banca Confermante se, in relazione ad un Periodo di Interesse, questo risulti di importo
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inferiore a euro 50,00 (o equivalente in altra valuta).
3.3 Obblighi di pagamento della Banca Confermante
3.3.1 Se dalla Richiesta di Erogazione Contributo risulta che, in relazione ad un Periodo di Interessi, l’ammontare degli interessi sulle Erogazioni, calcolati al Tasso Fisso, eccede l’ammontare degli interessi calcolati al Tasso di Interesse, la Banca Confermante dovrà versare a SIMEST un ammontare in Valuta pari a tale eccedenza (il “Versamento Banca Confermante”).
3.3.2 Il Versamento Banca Confermante deve essere effettuato entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data dell’effettivo pagamento alla Banca Confermante degli interessi al Tasso Fisso ai sensi della Lettera di Credito da parte della Banca Emittente di un terzo, di un Garante o di SACE o dello Stato italiano. In caso di incasso parziale di qualsiasi rata interessi da parte della Banca Confermante ai sensi della Lettera di Credito, i pagamenti in favore di SIMEST devono essere effettuati in proporzione agli importi incassati, nel termine di 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data dell’avvenuto incasso. Qualora unitamente al pagamento, totale o parziale, della rata interessi la Banca Confermante incassi somme per il ritardo con cui detto pagamento è stato a questa effettuato, la Banca Confermante deve corrispondere a SIMEST, nel termine sopra indicato, la quota di dette somme calcolate in relazione agli ammontari dovuti in pagamento a SIMEST.
3.3.3 Il Versamento Banca Confermante deve essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato tempo per tempo da SIMEST alla Banca Confermante.
3.3.4 La Banca Confermante non è tenuta a corrispondere il Versamento Banca Confermante a SIMEST se, in relazione ad un Periodo di Interesse, questo risulti di importo inferiore a euro 50,00 (o equivalente in altra valuta).
3.3.5 Fermo restando l’obbligo della Banca Confermante di corrispondere il Versamento Banca Confermante, la SIMEST invierà alla Banca Confermante un prospetto esplicativo del conteggio effettuato per la determinazione di detto ammontare.
4 MAGGIORAZIONE E INTERESSI DI MORA DELLA BANCA EMITTENTE
4.1 In caso di ritardato pagamento di qualsiasi importo dovuto da SIMEST alla Banca Confermante ovvero dalla Banca Confermante a SIMEST ai sensi dell’IMUA, sulle somme dovute e non pagate matureranno Maggiorazioni a decorrere dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al giorno di effettivo pagamento (escluso), determinati secondo le modalità di cui alla Definizione Maggiorazione
4.2 La Maggiorazione decorrerà di pieno diritto senza necessità di messa in mora ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine di pagamento.
4.3 In caso di ritardato pagamento di qualsiasi importo dovuto dalla Banca Emittente (per il tramite della Banca Confermante) a SIMEST ai sensi dell’IMUA, sulle somme dovute e non pagate matureranno, a decorrere dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al giorno di effettivo pagamento
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(escluso), gli Interessi di Mora Banca Emittente.
5 DICHIARAZIONI E GARANZIE
5.1 Dichiarazioni di SIMEST
XXXXXX dichiara di essere fornita di tutti i poteri necessari per assumere gli obblighi specificati nell’IMUA e di aver ottenuto tutte le necessarie approvazioni ed autorizzazioni.
5.2 Dichiarazioni della Banca Confermante
La Banca Confermante dichiara e garantisce di essere in possesso di tutti i poteri necessari per assumere gli obblighi specificati nell’IMUA e di avere ottenuto tutte le necessarie approvazioni ed autorizzazioni.
6 INADEMPIENZE DELLA BANCA EMITTENTE
6.1 In caso di mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto dalla Banca Emittente ai sensi della Lettera di Credito la Banca Confermante:
(i) deve darne immediata comunicazione a SIMEST;
(ii) deve, al più presto, informare XXXXXX in merito alle azioni che intende intraprendere anche tenendo conto di quanto previsto dall'eventuale polizza SACE;
(iii) in pendenza di tali inadempienze, non effettua ulteriori Erogazioni ai sensi della Lettera di Credito senza il preventivo benestare di SIMEST, a meno che ciò non costituisca inadempimento ai sensi della Lettera di Credito.
6.2 Qualora l’inadempimento della Banca Emittente di cui al precedente articolo 6.1 si verifichi (e allo stesso non sia posto rimedio) nel corso del Periodo di Utilizzo, fino a quando la Banca Confermante non abbia notificato alla Banca Emittente la risoluzione (in qualsiasi forma) della Lettera di Credito dichiarando il Finanziamento immediatamente dovuto ed esigibile, sulla somma capitale del Finanziamento in essere continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3 (Erogazione del Contributo) delle Condizioni Generali.
6.3 A decorrere dal termine del Periodo Utilizzo, qualora si verifichi l’inadempimento della Banca Emittente di cui al precedente articolo 6.1 (ovvero in caso di mancato pagamento che si verifichi nel corso del Periodo di Utilizzo e si protragga dopo la fine dello stesso) e allo stesso non sia posto rimedio per un periodo di oltre 6 (sei) mesi dalla data di inadempimento della Banca Emittente (ovvero nel caso in cui il mancato pagamento si sia verificato nel corso del Periodo di Utilizzo e si protragga dopo la fine dello stesso, per un periodo di oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza del Periodo di Utilizzo), XXXXXX avrà la facoltà di cancellare, ai sensi dell’articolo 8 (Cessazione del Contributo) delle Condizioni Generali, il Contributo sulla quota residua del Finanziamento.
7 TASSI ALTERNATIVI
7.1 Nel caso in cui il Tasso di Mercato non possa essere, per qualsivoglia ragione, rilevato ad una certa data, la Banca Confermante informerà prontamente SIMEST e avvieranno in buona fede negoziazioni, per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, al fine di concordare un tasso di riferimento alternativo, anche
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temporaneamente, al tasso quotato ufficialmente tramite il circuito informativo telematico precisato nelle Condizioni Specifiche.
8 CESSAZIONE DEL CONTRIBUTO
8.1 Casi di cessazione
8.1.1 Il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi comporterà la cessazione totale o parziale del Contributo:
(i) la risoluzione, in qualsiasi forma ai sensi della relativa legge applicabile, della Lettera di Credito, con conseguente immediata esigibilità del Finanziamento a seguito del verificarsi di un evento diverso da quelli che, ai sensi della Lettera di Credito, comporterebbero l’obbligo della Banca Emittente di effettuare un rimborso anticipato obbligatorio, totale o parziale del Finanziamento;
(ii) rimborso anticipato volontario, totale o parziale del Finanziamento, nei limiti dell’importo rimborsato anticipatamente;
(iii) rimborso anticipato obbligatorio, totale o parziale del Finanziamento ai sensi della Lettera di Credito, nei limiti dell’importo rimborsato anticipatamente;
(iv) cancellazione volontaria, totale o parziale, del Finanziamento da parte della Banca Emittente, ai sensi della Lettera di Credito, nei limiti dell’importo cancellato;
(v) cancellazione obbligatoria, totale o parziale, del Finanziamento, ai sensi della Lettera di Credito, nei limiti dell’importo cancellato;
(vi) trasformazione del tasso di interesse posto a carico della Banca Emittente ai sensi della Lettera di Credito da Tasso Fisso a tasso, variabile o fisso, di mercato;
(vii) la fornitura non sia eseguita o l’esportazione non sia effettuata per eventi non dipendenti da cause di forza maggiore, limitatamente alla quota non eseguita o non esportata, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 9.1 (Casi di revoca) punto (iv);
(viii) la Banca Confermante comunichi a SIMEST la rinuncia al Contributo e, quindi, il proprio recesso dagli obblighi stabiliti nell’IMUA. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8.1.2, tale rinuncia non è ammessa qualora la Lettera di Credito rimanga in essere;
(ix) SIMEST cancelli il Contributo ai sensi dell’articolo 6.3 delle Condizioni Generali;
(x) l’incapacità, per qualsivoglia ragione, della Banca Confermante di adempiere ai propri obblighi ai sensi della Lettera di Credito ovvero di continuare ad essere parte dell’IMUA o della Lettera d Credito, fermo restando quanto previsto all’articolo 8.3.4 che segue.
8.1.2 Nei casi di cui ai precedenti punti (i), (viii) e (ix) dell’articolo 8.1.1, il Contributo non verrà cancellato qualora, in presenza di polizza SACE, le rate del Finanziamento siano indennizzate da SACE e/o dallo Stato italiano secondo il Tasso Fisso alle
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scadenze previste dalla Lettera di Credito, nel qual caso il Contributo prosegue secondo i termini dell’IMUA e non è ammessa la rinuncia allo stesso. Resta inteso che negli altri casi del medesimo articolo 8.1.1, il Contributo non verrà cancellato fintanto che non si siano verificati i relativi eventi.
8.1.3 La Banca Confermante avrà l’obbligo di comunicare a SIMEST, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi degli eventi che comportano la cessazione del Contributo.
8.2 Procedura di cessazione
8.2.1 La cessazione del Contributo sarà disposta da SIMEST nel caso di cessazione di cui al paragrafo (ix) dell’articolo 8.1.1 ovvero qualora il verificarsi dell’evento per il quale l’IMUA prevede la cessazione del Contributo sia stato comunicato, in quanto tale, a SIMEST dalla Banca Confermante.
8.2.2 In tutti gli altri casi di cessazione previsti dal precedente articolo 8.1 (Casi di cessazione), ovvero qualora il verificarsi dell’evento per il quale l’IMUA prevede la cessazione del Contributo non sia stato comunicato, in quanto tale, a SIMEST dalla Banca Confermante, SIMEST dovrà comunicare alla Banca Confermante e all’Esportatore l’avvio del procedimento per la cessazione, totale o parziale, del Contributo dandone informazione anche al Comitato. Detta comunicazione dovrà contenere:
(i) l’oggetto ed il fatto per il quale il procedimento è stato promosso;
(ii) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
(iii) la data a decorrere dalla quale il Contributo dovrà intendersi cessato;
(iv) le modalità ed il termine di scadenza per prendere visione degli atti del procedimento;
(v) il termine non inferiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza di cui alla precedente lettera (iii) per presentare memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.
8.2.3 Dalla data di invio della comunicazione di cui all’articolo 8.2.2, il Contributo è sospeso sino alla deliberazione del Comitato, fatta salva la facoltà di SIMEST di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell’invio della suddetta comunicazione.
8.2.4 Il Comitato delibera in merito alla cessazione del Contributo entro 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla scadenza del termine di cui al paragrafo (v) dell’articolo 8.2.2.
8.3 Conseguenze della cessazione
8.3.1 Al verificarsi dell’evento che causa la cessazione del Contributo, in relazione a tutto il, o parte del, Finanziamento, secondo quanto previsto all’articolo 8.2 (Procedura di Cessazione), gli obblighi di pagamento di SIMEST e della Banca Confermante ai sensi dell’articolo 3 delle Condizioni Generali si intenderanno interrotti, limitatamente alla quota di Finanziamento in relazione alla quale si è verificata la cessazione del Contributo, a far data dal verificarsi dell’evento (compreso nel novero di cui all’articolo 8.1 (Casi di cessazione) delle Condizioni Generali) che ha comportato la cessazione totale o parziale del Contributo. Le somme eventualmente
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erogate da SIMEST o pagate dalla Banca Confermante ai sensi dell’Articolo 3 delle Condizioni Generali in relazione a periodi successivi a tale dovranno essere restituite all’altra parte entro 30 giorni di calendario dalla data della relativa richiesta.
8.3.2 In aggiunta a quanto previsto all’articolo 8.3.1 che precede, a seguito del verificarsi degli eventi di cui all’articolo 8.1.1 (i), (ii), (iv) e (vi), SIMEST richiederà alla Banca Emittente, relativamente alla quota del Finanziamento per cui è intervenuta la cessazione del Contributo, il pagamento dei costi di cui all’articolo 10 (Costi in caso di cessazione e/o revoca del Contributo) delle Condizioni Generali.
8.3.3 Gli importi dovuti dalla Banca Emittente a SIMEST ai sensi dell’articolo 8.3.2 dovranno essere corrisposti dalla Banca Emittente, direttamente o per il tramite della Banca Confermante, entro 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data della relativa richiesta inviata da SIMEST alla Banca Confermante.
8.3.4 Al verificarsi dell’evento di cui all’Articolo 8.1.1 (x), la Banca Confermante è tenuta a darne pronta comunicazione a SIMEST e a ricercare, congiuntamente a SIMEST, soluzioni alternative soddisfacenti per la prosecuzione del Contributo. Resta inteso che, qualora l’evento riguardi la Banca Confermante, sino alla data in cui non sia stato nominato un sostituto della Banca Confermante, anche in conformità eventualmente alle disposizioni della Lettera di Credito, la Banca Confermante continuerà ad essere responsabile, dei confronti di XXXXXX, per l’adempimento delle obbligazioni a suo carico previste nell’IMUA.
9 REVOCA DEL CONTRIBUTO
9.1 Casi di revoca
Il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi comporterà la revoca, totale o parziale, del Contributo da parte di SIMEST:
(i) la:
(a) modifica della Lettera di Credito, ovvero
(b) esecuzione della stessa,
in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nelle Condizioni Specifiche, in termini che rendano il Finanziamento non più agevolabile, in tutto o in parte, fatto salvo il caso in cui XXXXXX abbia dato il proprio preventivo consenso;
(ii) la:
(a) modifica del Contratto, ovvero
(b) esecuzione dello stesso,
in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di agevolazione presentata per l’ottenimento del Contributo, in termini che rendano il Finanziamento non più agevolabile, in tutto o in parte;
(iii) la merce fornita sia stata restituita in tutto o in parte all’Esportatore;
(iv) il Contributo sia stato concesso o erogato in base a dati, notizie e dichiarazioni,
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essenziali ai fini della concessione del Contributo, risultati falsi, inesatti o reticenti;
(v) nei confronti (A) della Banca Confermante e/o (B) della Banca Emittente e/o dell’Esportatore, siano applicate misure cautelari ovvero sia emessa una sentenza di condanna definitiva, in ogni caso in relazione a illeciti penali o amministrativi ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 o al reato di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali;
(vi) emanazione di una informativa antimafia interdittiva nei confronti dell’Esportatore.
9.2 Procedura di Revoca
9.2.1 La revoca del Contributo sarà disposta da SIMEST nei casi di cui ai paragrafi (v) e
(vi) dell’articolo 9.1 (Casi di revoca), ovvero qualora il verificarsi dell’evento per il quale l’IMUA prevede la revoca del Contributo sia stato comunicato, in quanto tale, a SIMEST dalla Banca Confermante.
9.2.2 In tutti gli altri casi di revoca previsti dall’articolo 9.1 (Casi di revoca), ovvero qualora il verificarsi dell’evento per il quale l’IMUA prevede la revoca del Contributo non sia stato comunicato, in quanto tale, a SIMEST dalla Banca Confermante, SIMEST dovrà comunicare alla Banca Confermante e all’Esportatore l’avvio del procedimento per la revoca del Contributo, dandone informazione al Comitato. Detta comunicazione dovrà contenere:
(i) l’oggetto ed il fatto per il quale il procedimento è stato promosso;
(ii) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
(iii) la data a decorrere dalla quale il Contributo dovrà intendersi revocato;
(iv) le modalità ed il termine di scadenza per prendere visione degli atti del procedimento;
(v) il termine non inferiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza di cui al precedente paragrafo (iii) per presentare memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.
9.2.3 Dalla data di invio della comunicazione di cui all’articolo 9.2.2, il Contributo è sospeso sino alla deliberazione del Comitato, fatta salva la facoltà di SIMEST di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell’invio della suddetta comunicazione.
9.2.4 Il Comitato delibera in merito alla revoca del Contributo entro 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla scadenza del termine di cui al paragrafo (v) dell’articolo 9.2.2.
9.3 Conseguenze della revoca
9.3.1 Al verificarsi di uno degli eventi di cui all’articolo 9.1 (Casi di revoca) delle Condizioni Generali:
(i) né SIMEST né la Banca Confermante, per la quota del Finanziamento per la quale è intervenuta la revoca del Contributo, saranno tenuti ad effettuare alcun pagamento ai sensi dell’IMUA in relazione ad ogni periodo successivo alla data in cui si sia verificato l’evento che ha determinato la revoca del
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Contributo; le somme relative ai suddetti periodi eventualmente erogate da SIMEST o dalla Banca Confermante devono essere restituite all’altra parte entro 30 giorni di calendario dalla data della relativa richiesta;
(ii) le somme erogate da SIMEST ai sensi dell’IMUA in relazione alla parte di Finanziamento per la quale è intervenuta la revoca del Contributo, decurtate degli ammontari versati dalla Banca Confermante a SIMEST in relazione a tale parte del Finanziamento, dovranno essere restituite a SIMEST; tale obbligo di restituzione sarà a carico:
(a) dell’Esportatore, qualora il Contributo sia revocato, in tutto o in parte, per un’azione o fatto compiuto dall’Esportatore;
(b) della Banca Confermante, qualora il Contributo sia revocato, in tutto o in parte, per un’azione o fatto compiuto dalla Banca Confermante; o
(c) della Banca Emittente, qualora il Contributo sia revocato, in tutto o in parte, per un’azione o fatto compiuto dalla Banca Emittente.
9.3.2 Resta inteso che:
(i) in relazione all’ ipotesi di revoca di cui al paragrafo (iv), (v) e (vi) dell’articolo
9.1 (Casi di revoca), la differenza tra gli ammontari versati e ricevuti dalla Banca Confermante non potrà essere in nessun caso retrocessa da SIMEST alla Banca Confermante; e
(ii) in relazione a tutte le altre ipotesi di revoca di cui all’articolo 9.1 (Casi di revoca), la differenza tra gli ammontari versati e ricevuti dalla Banca Confermante non potrà essere retrocessa da SIMEST alla Banca Confermante qualora il Contributo sia stato richiesto dalla Banca Confermante e l'azione o il fatto che ha causato la revoca del Contributo sia addebitabile all'Esportatore.
9.3.3 In aggiunta a quanto previsto all’articolo 9.3.1 che precede, SIMEST richiederà alla Banca Emittente, all’Esportatore o alla Banca Confermante, a seconda del soggetto responsabile dell’azione o del fatto che ha causato la revoca del Contributo, relativamente alla quota del Finanziamento per cui è intervenuta la revoca del Contributo, il pagamento dei costi di cui all’articolo 10 (Costi in caso di cessazione e/o revoca del Contributo) delle Condizioni Generali.
9.3.4 Qualora, in relazione all’ ipotesi di revoca di cui al paragrafo (iv) dell’articolo 9.1 (Casi di revoca), sia promossa azione penale e sia pronunciato un provvedimento definitivo di condanna, non saranno ammissibili all’intervento agevolativo le richieste di Contributo presentate nei 5 (cinque) anni successivi alla data del provvedimento stesso relative ad operazioni riguardanti la Banca Confermante ovvero l’Esportatore cui è riferibile il fatto per il quale il provvedimento di condanna è stato adottato.
9.3.5 Le somme dovute dal soggetto responsabile dovranno essere corrisposte a SIMEST entro 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla relativa richiesta e, in caso di ritardato pagamento da parte della Banca Confermante, della Banca Emittente o dell’Esportatore saranno dovuti, dal soggetto responsabile del ritardo, a decorrere dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al
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giorno di effettivo pagamento (escluso), rispettivamente, le Maggiorazioni (a carico della Banca Confermante o dell’Esportatore, a seconda del caso) ovvero gli Interessi di Mora Banca Emittente (a carico della Banca Emittente).
9.3.6 Per quanto occorrer possa, le parti si danno atto che gli importi dovuti ai sensi del presente Articolo 9.3 a seguito del verificarsi della circostanza di cui all’Articolo 9.1(vi) sono in ogni caso dovuti dall’Esportatore.
10 COSTI IN CASO DI CESSAZIONE E/O REVOCA DEL CONTRIBUTO
10.1 Nei casi di cessazione, totale o parziale, del Contributo ai sensi dell’articolo 8.1.1 (i), (ii), (iv) e (vi) delle Condizioni Generali, SIMEST richiederà alla Banca Emittente (tramite la Banca Confermante) i costi di rottura come determinati ai sensi del successivo articolo 10.3. Qualora SIMEST abbia posto in essere, su una quota o sulla totalità del Finanziamento, operazioni di copertura del rischio di tasso di interesse, SIMEST richiederà esclusivamente gli eventuali costi e spese, se sostenuti, per effettuare tali operazioni di copertura o per la chiusura anticipata, totale o parziale, delle medesime (senza applicazione, pertanto, dei costi di rottura come determinati ai sensi del successivo articolo 10.3).
10.2 Nei casi di revoca, totale o parziale, del Contributo ai sensi dell’articolo 9 (Revoca del Contributo) delle Condizioni Generali, SIMEST richiederà alla Banca Emittente e/o all’Esportatore (tramite la Banca Confermante) e/o alla Banca Confermante, a seconda del soggetto responsabile dell’azione o del fatto che ha causato la revoca del Contributo, le somme di cui all’articolo 9.3 (Conseguenze della revoca) delle Condizioni Generali oltre, qualora SIMEST abbia posto in essere su una quota o sulla totalità del Finanziamento operazioni di copertura del rischio di tasso di interesse, agli eventuali costi e spese, se sostenuti, per effettuare tali operazioni di copertura o per la chiusura anticipata, totale o parziale, delle medesime.
10.3 I costi di rottura da pagare a SIMEST, tramite la Banca Confermante, sono calcolati come differenza, se positiva, in relazione alla parte di Finanziamento erogata e/o cancellata per la quale è intervenuta la cessazione, totale o parziale, del Contributo, tra:
10.3.1 il valore attuale (calcolato in base ai tassi di raccolta sul mercato senza il Margine) degli interessi, che sarebbero maturati sull’ammontare oggetto della cessazione del Contributo, determinati sulla base del Tasso Fisso per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del Contributo e la data dell’ultima rata di rimborso del Finanziamento; e
10.3.2 il valore attuale (calcolato in base ai tassi di raccolta sul mercato senza il Margine) degli interessi, che sarebbero maturati sull’ammontare oggetto della cessazione del Contributo, determinati sulla base del Tasso di Mercato incrementato del Margine, per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del Contributo e la data dell’ultima rata di rimborso del Finanziamento.
10.4 Successivamente alla deliberazione, se positiva, del Comitato in merito alla cessazione ovvero alla revoca del Contributo ai sensi, rispettivamente, delle clausole 8.2.4 e 9.2.4 che precedono, SIMEST comunicherà alla Banca Emittente e/o all’Esportatore, e/o alla Banca Confermante, a seconda del
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caso, i costi dovuti a causa della cessazione o della revoca del Contributo ai sensi e per gli effetti del presente articolo 10 (Costi in caso di cessazione e/o revoca del Contributo).
11 INFORMAZIONI E CONTROLLI
11.1 La Banca Confermante è tenuta a comunicare a SIMEST, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data in cui ne ha conoscenza tutte le variazioni, modifiche o eventi di cui venga a conoscenza che abbiano o possano avere un impatto sull’intervento agevolativo, riguardanti l'Esportatore e/o l’Acquirente e/o la Banca Confermante e/o il Garante, la Lettera di Credito e le relative garanzie (personali e reali), la Polizza SACE (ove prevista), nonché quelle riguardanti la stessa Banca Confermante. Le variazioni e modifiche di cui al presente articolo 11.1 sono subordinate al preventivo assenso di SIMEST. Restano fermi gli effetti di cui agli Articoli 8, 9 e 13 delle Condizioni Generali, nel caso in cui le variazioni e modifiche di cui al presente articolo 11.1 rilevino ai fini di tali Articoli e non siano state oggetto di preventivo assenso da parte di SIMEST.
11.2 In deroga a quanto sopra la Banca Confermante potrà procedere ad effettuare, senza il preventivo assenso di SIMEST:
A) variazioni di importo della Lettera di Credito in aumento in misura non superiore al 20% del suddetto importo e comunque non eccedente l’importo massimo di
210.000 euro, come inizialmente indicato nelle Condizioni Specifiche;
B) variazioni in aumento di non oltre 6 (sei) mesi del termine di validità della Lettera di Credito e/o del termine massimo per completare le spedizioni, come inizialmente indicato nelle Condizioni Specifiche;
C) variazioni in aumento di non oltre 6 (sei) mesi dei termini di rimborso della Lettera di Credito, come inizialmente indicato nelle Condizioni Specifiche, sempreché la durata del credito non superi il limite complessivo di 2 (due) anni.
In tali casi la Banca Confermante è comunque tenuta ad informare SIMEST entra 30 (trenta) giorni dalla data di formalizzazione, a pena di esclusione dall’intervento agevolativo
11.3 La Banca Confermante è tenuta altresì (i) a trasmettere a SIMEST, entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario da ciascuna Erogazione, il piano di ammortamento relativo alla singola Erogazione, (ii) a far pervenire a SIMEST, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla scadenza del Periodo di Utilizzo, comunicazione o documentazione attestante l'avvenuta Erogazione a saldo entro la scadenza del Periodo di Utilizzo, (iii) a trasmettere a SIMEST un aggiornamento sullo stato dei piani di erogazione in precedenza comunicati;
11.4 La Banca Agente, ai fini dell’erogazione del Contributo, è tenuta a conservare a disposizione di SIMEST per l’intera durata del Finanziamento la seguente documentazione:
(i) le fatture di vendita o documenti equivalenti attestanti la vendita dei beni e/o la prestazione di servizi e/o l’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto o certificato di consegna e certificato di accettazione della fornitura qualora previsti contrattualmente;
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(ii) [eventuali relative polizze di carico e certificazioni attestanti l’uscita dei beni dal paese di origine nelle forme previste dalla normativa vigente, ove disponibili per la Banca Agente solo nel caso di intervento limitato alle merci italiane];
(iii) contabili bancarie attestanti l’incasso della quota in contanti prevista dal Contratto e gli accrediti degli importi corrisposti a favore dell’Esportatore (nel caso di finanziamento a rimborso);
(iv) le Richieste di Utilizzo inviate dalla Banca Emittente ai sensi della Lettera di Credito (comprensive degli allegati);
(v) dichiarazione dell’Esportatore nella quale sia specificata l’origine delle merci esportate e siano esposti tutti gli importi trasferiti all’estero per qualsiasi causa attinente all’esecuzione del Contratto; e
(vi) ulteriori documenti previsti dal Contratto che danno diritto al pagamento.
12 PAGAMENTI
12.1 Valuta
Tutti i pagamenti previsti nell’IMUA devono essere effettuati in Valuta alla data di pagamento specificata nell’IMUA, accreditando i rispettivi conti correnti bancari comunicati in conformità alle previsioni di cui ai precedenti paragrafi 3.3.2 e 3.3.3 delle presenti Condizioni Generali.
12.2 Calcolo interessi
Gli interessi e le Maggiorazioni dovuti ai sensi dell’IMUA maturano di giorno in giorno e sono calcolati per il numero effettivo di giorni trascorsi e sulla base di un anno di 360 giorni.
12.3 Pagamenti della Banca Emittente
12.3.1 La Banca Confermante si impegna a trasmettere tempestivamente alla Banca Emittente le richieste di pagamento di somme dalla stessa dovute ai sensi dell’IMUA (ivi inclusi i costi di cui all’articolo 10 (Costi in caso di cessazione e/o revoca del Contributo) delle Condizioni Generali), dando evidenza a SIMEST delle richieste di pagamento e degli eventuali solleciti inviati a tale scopo. La Banca Confermante pagherà il relativo importo a SIMEST se e nella misura in cui la Banca Confermante lo abbia ricevuto dalla Banca Emittente.
12.3.2 SIMEST avrà la facoltà di sospendere il Contributo in caso di inerzia della Banca Confermante.
13 LETTERA DI CREDITO
13.1 La Lettera di Credito dovrà contenere, inter alia, le seguenti previsioni:
(i) clausole che impongono l’obbligo della Banca Emittente di corrispondere i costi di cui all’articolo 10 (Costi in caso di cessazione e/o revoca del Contributo) delle Condizioni Generali e le altre somme dovute alla SIMEST ai sensi dell’IMUA;
(ii) obbligo della Banca Emittente di corrispondere a SIMEST gli importi dovuti ai sensi dell’IMUA entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta;
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13.2 L’assenza o la modifica di una o più di tali previsioni comporta la cessazione e/o la revoca del Contributo ai sensi e per gli effetti delle Condizioni Generali.
14 RISERVATEZZA
14.1 Obbligo di riservatezza
Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione dell’IMUA e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base alla legge o ai regolamenti applicabili.
14.2 Deroghe all’obbligo di riservatezza
Resta ferma comunque la facoltà:
(i) di ciascuna Parte, di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all’IMUA che debbano essere rese note in adempimento di un obbligo di legge e/o regolamentare;
(ii) di SIMEST, di divulgare informazioni riguardanti il contenuto o l’esecuzione dell’IMUA al fine di porre in essere operazioni di coperture per il rischio tasso di interesse del Finanziamento ad hedging providers che abbiano assunto verso SIMEST un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale); e
(iii) di SIMEST, di divulgare informazioni riguardanti il contenuto o l’esecuzione dell’IMUA all’azionista ultimo, alle proprie società controllanti e collegate, ai legali rappresentanti, amministratori, funzionari, dipendenti, agenti, collaboratori e/o consulenti o advisor esterni e/o a hedging providers.
14.3 Durata dell’obbligo di riservatezza
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo 15 (Riservatezza), restano validi, efficaci e vincolanti per ciascuna Parte sino alla scadenza del 24° mese successivo alla conclusione dell’operazione oggetto del Contributo.
15 CODICE ETICO
La Banca Confermante è tenuta alla piena osservanza del proprio codice etico, che si intende richiamato nelle Condizioni Generali per costituirne parte integrante e sostanziale. Xxxxxxx non ne abbia adottato uno proprio, la Banca Confermante è tenuta alla piena osservanza dei principi fondamentali e – pur quanto ad essa applicabili compatibilmente con il proprio ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento – delle ulteriori norme del codice etico che SIMEST ha adottato nell’ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 quale strumento essenziale per il perseguimento del proprio oggetto sociale, che la Banca Confermante dichiara di ben conoscere e che si intende in tal caso richiamato nelle
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Condizioni Generali per costituirne parte integrante e sostanziale.
16 COMUNICAZIONI
16.1 Forma e modalità di invio
A meno che non sia altrimenti specificato nelle Condizioni Specifiche, tutte le notizie, richieste, domande, atti, documenti o altre comunicazioni possono essere inoltrate:
(i) alla Banca Confermante per lettera o fax agli indirizzi di cui all’articolo 17.2 (Indirizzi) e la comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione, da parte della Banca Confermante, della lettera o del fax;
(ii) alla SIMEST, anticipandone copia a mezzo e-mail o posta elettronica certificata, e trasmettendone prontamente copia originale (ovvero copia conforme all’originale) all’indirizzo specificato all’articolo 17.2 (Indirizzi), e la comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione, da parte di SIMEST, del predetto documento originale.
16.2 Indirizzi
Tutte le mail, le lettere, i fax, devono essere inviati:
(i) se indirizzati alla Banca Confermante, agli indirizzi o ai numeri indicati nella Comunicazione di Esito;
(ii) se indirizzati a SIMEST, al seguente indirizzo: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, x. 000,
00000 Xxxx
fax n. x00 00 00000 000
o al diverso indirizzo indicato da una Parte per iscritto all’altra Parte, con un sufficiente preavviso.
17 DISPOSIZIONI GENERALI
17.1 Prevalenza dell’IMUA
Le previsioni dell’IMUA prevalgono, per quanto incompatibili, sui termini e sulle condizioni della Lettera di Credito.
17.2 Legge regolatrice
L’IMUA e le obbligazioni extracontrattuali derivanti dallo stesso sono regolati dalla legge italiana e dovranno essere interpretati secondo la legge Italiana.
17.3 Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità ed esecuzione dell’IMUA, o comunque derivante dallo stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
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Allegato A
Richiesta di Erogazione Contributo
Parte I
(Su carta intestata della Banca Confermante)
Spettabile SIMEST S.p.A.
Operations and Credit Restructuring – Internationalization and Export Finance Administration
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 000 00000 XXXX
Xxx.xx SIMEST: Esportatore:
Banca Emittente: Paese:
Lettera di Credito del: Importo:
Con riferimento alla Comunicazione di Esito n. del ed alle Condizioni Generali e alle Condizioni Specifiche IMUA del , si richiede il Contributo per il Periodo di Interessi dal al relativamente a:
❑ Finanziamento in essere di
❑ Erogazione di
❑ Capitalizzazione degli interessi di .
Al riguardo, si fa presente che in base alle Condizione Specifiche, il Tasso di Interesse per il suindicato periodo pari a %, corrisponde al Tasso di Mercato pari a % aumentato del Margine pari a %.
Pertanto, conformemente alle modalità previste all’art. 3 delle Condizioni Generali si prega di:
❑ confermare l'importo del Contributo pari a , da accreditare sul conto di questa banca n. presso alla seguente Data di Pagamento Interessi .
❑ confermare l’importo del Contributo, pari a dovuto a SIMEST alla seguente Data di Pagamento Interessi .
Al riguardo si trasmette la seguente documentazione, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale:
❑ dichiarazione (redatta nella forma di cui all’Allegato B (Dichiarazione di Esportazione) delle Condizioni Generali) resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Esportatore, attestante l'ammontare della fornitura di beni e/o la prestazione di servizi e/o l’esecuzione di lavori eseguite /approntate alla data di ciascuna erogazione;
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❑ piano dei pagamenti effettivo relativo alla singola erogazione; Si dichiara inoltre quanto segue:
❑ le Erogazioni all'Esportatore/Banca Emittente, in virtù della Lettera di Credito per un importo di , sono state effettuate con valuta ;
❑ le Erogazioni relative al premio assicurativo SACE, in virtù della Lettera di Credito, per un importo di sono state effettuate con valuta
❑ di impegnarsi a documentare tempestivamente l’avvenuta accettazione provvisoria dell’impianto, o altro evento attestante il punto di partenza del credito.
Distinti saluti.
(luogo e data) (Timbro e firma della Banca Confermante)
riferimento da citare nella risposta: nominativo della persona da contattare: recapito telefonico:
recapito fax:
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Allegato B Dichiarazione di Esportazione
(Su carta intestata dell’impresa esportatrice)
Spettabile SIMEST S.p.A.
Operations and Credit Restructuring – Internationalization and Export Finance Administration
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 000 00000 XXXX
Xxx.xx SIMEST: Banca Confermante:
Contratto di fornitura del: n° : Importo:
Ordinante:
Banca Emittente (se diverso dall’Ordinante):
Si dichiara che alla data di Erogazione del :
l'ammontare progressivo relativo all’esecuzione/approntamento (*) della fornitura di beni e/o prestazione di servizi e/o esecuzione di lavori di cui al suindicato contratto, effettuata a termini di contratto e nel rispetto delle leggi e regolamenti valutari vigenti è pari a ;
[sono]/[non] sono (*) previsti pagamenti anticipati;
l'incasso delle quote relative ai pagamenti anticipati previsti dal Contratto e/o dalla Lettera di Credito (con esclusione delle quote contro documenti di spedizione) è avvenuto il ovvero non ancora avvenuto (*).
Distinti saluti.
(luogo e data)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro firma dell’impresa e firma)
Timbro e firma della Banca Confermante per benefirma e relativi poteri.
(*) eliminare l’opzione che non interessa
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