«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Tasso d’interesse variabile – Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari delle...
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 3 marzo 2020 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Tasso d’interesse variabile – Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari delle casse di risparmio – Indice risultante da una disposizione regolamentare o amministrativa – Inserimento unilaterale di una tale clausola da parte del professionista – Controllo da parte del giudice nazionale relativo all’obbligo di trasparenza – Conseguenze dell’accertamento del carattere abusivo della clausola»
Nella causa C‑125/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 xx Xxxxxxxxx (Tribunale di primo grado n. 38 di Barcellona, Spagna), con decisione del 16 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento
Xxxx Xxxxx del Moral Xxxxxx
contro
Bankia SA,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da X. Xxxxxxxx, presidente, X. Xxxxx xx Xxxxxxxx, vicepresidente, J.‑C. Bonichot,
X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxx e X. Xxxxx (relatore), presidenti di sezione, X. Xxx Xxxxxx, X. xxx Xxxxxxx, D. Xxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: X. Xxxxxxx
cancelliere: X. Xxxxxxxx Xxxxx, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 febbraio 2019, considerate le osservazioni presentate:
– per X. Xxxxx del Moral Xxxxxx, da J.M. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxx Xxxxxxx,
X. Xxxxx Xxxxx e X. Xxxxxx xx Xxxx, abogados;
– per la Bankia SA, da X. Xxxxxxxxx-Aceytuno Xxxxx de Xxxxxxxxxx, F. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, X. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, X. Xxxxxxxxx de Xxxx Xxxxxx, X. Xxxxxxx Bori e
X. Xxxxxxxxx Xxxxxx, abogados;
– per il governo spagnolo, da M.J. Xxxxxx-Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e X. Xxxxxxxxx xx xx Xxx Xxxx, in qualità di agenti;
– per il governo del Regno Unito, da X. Xxxxxxx, in qualità di agente, assistito da
X. Xxxxxx, barrister;
– per la Commissione europea, da X. Xxxx Xxxxxx, X. Xxxxxxx Xxxx e X. Xxxxxx, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2019, ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), segnatamente dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 8 di detta direttiva.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Xxxx Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxx e la Bankia SA in merito alla clausola relativa al tasso d’interesse variabile e remunerativo contenuta nel contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le due parti succitate.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 afferma che «le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».
4 L’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva così dispone:
«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o [l’Unione europea] sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».
5 L’articolo 4 della citata direttiva prevede quanto segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
6 Ai sensi dell’articolo 5 della medesima direttiva:
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. (...)».
7 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone quanto segue:
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
8 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva:
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
9 L’articolo 8 della direttiva di cui trattasi così prevede:
«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».
10 L’allegato della direttiva 93/13, che contiene un elenco indicativo di clausole che possono essere dichiarate abusive, è redatto come segue:
«1. Clausole che hanno per oggetto o per effetto di: (...)
l) stabilire che il prezzo dei beni sia determinato al momento della consegna, oppure permettere al venditore di beni o al fornitore di servizi di aumentare il prezzo senza che, in entrambi i casi, il consumatore abbia il diritto corrispondente di recedere dal contratto se il prezzo finale è troppo elevato rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto;
(...)
2. Portata delle lettere g), j) e l) (...)
c) le lettere g), j) e l) non si applicano:
– alle transazioni relative a valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista,
– (...)
d) la lettera l) non si oppone alle clausole di indicizzazione dei prezzi, se permesse dalla legge, a condizione che le modalità di variazione vi siano esplicitamente descritte».
Diritto spagnolo
11 L’articolo 1303 del Código Civil (codice civile) dispone quanto segue:
«Dichiarata la nullità di un’obbligazione, i contraenti devono reciprocamente restituirsi ciò che ha costituito l’oggetto del contratto, con i relativi frutti, nonché il prezzo, inclusi gli interessi, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai seguenti articoli».
12 La seconda disposizione addizionale dell’Orden del Ministerio de la Presidencia, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (decreto del Ministero della presidenza relativo alla trasparenza delle condizioni finanziarie dei mutui ipotecari), del 5 maggio 1994 (BOE n. 112, dell’11 maggio 1994, pag. 14444), come modificato dal decreto ministeriale del 27 ottobre 1995 (BOE n. 261 del 1° novembre 1995, pag. 31794) (in prosieguo: il «decreto del 5 maggio 1994»), disponeva quanto segue:
«La Banca di Spagna, su relazione della [Dirección General del Tesoro y Política Financiera (direzione generale del Tesoro e della politica finanziaria, Spagna)], definisce tramite circolare un insieme di indici o di tassi di riferimento ufficiali idonei ad essere applicati dagli enti di cui all’articolo 1.1 ai mutui ipotecari a tassi d’interesse variabile e pubblica periodicamente il loro valore».
13 Il Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (regio decreto legislativo n. 1/2007, che approva il testo consolidato della legge generale relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti e di altre leggi complementari), del 16 novembre 2007 (BOE n. 287, del 30 novembre 2007, pag. 49181; in prosieguo: il «regio decreto legislativo n. 1/2007») all’articolo 8, intitolato «Diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti», prevede quanto segue:
«I diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti sono i seguenti: (...)
b) La tutela dei loro legittimi interessi economici e sociali, in particolare di fronte alle pratiche commerciali sleali e all’inserimento di clausole abusive nei contratti.
(...)».
14 L’articolo 60 del regio decreto legislativo n. 1/2007, intitolato «Informazioni precontrattuali», prevede quanto segue:
«1. Prima che il consumatore o l’utente sia vincolato da un contratto o da un’offerta dello stesso tipo, il professionista gli fornisce, in modo chiaro e comprensibile, le informazioni pertinenti, corrette e sufficienti sulle principali caratteristiche del contratto, in particolare sulle sue condizioni giuridiche ed economiche, qualora non siano già evidenti dal contesto.
(...)».
15 Ai sensi dell’articolo 80 del regio decreto legislativo n. 1/2007, intitolato «Requisiti delle clausole non negoziate individualmente»:
«1. Nei contratti conclusi con consumatori e utenti che contengono clausole non negoziate individualmente, ivi compresi i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione e dagli enti e dalle imprese da essa dipendenti, tali clausole devono soddisfare i seguenti requisiti:
(...)
c) buona fede e giusto equilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti, il che esclude in ogni caso l’utilizzo di clausole abusive.
(...)».
16 L’articolo 82 del regio decreto legislativo n. 1/2007, intitolato «Nozione di clausole abusive», prevede quanto segue:
«1. Si considerano clausole abusive tutte le clausole non negoziate individualmente e tutte le pratiche non autorizzate espressamente e che, in contrasto con il requisito della buona fede, determinino a danno del consumatore e dell’utente uno squilibrio significativo fra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
(…)».
17 L’articolo 27 dell’Orden XXX/0000/0000 xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (decreto ministeriale EHA/2899/2011 sulla trasparenza e sulla protezione degli utenti di servizi bancari), del 28 ottobre 2011 (BOE n. 261, del 29 ottobre 2011, pag. 113242), intitolato «Tassi d’interesse ufficiali», al paragrafo 1, lettera a), prevede quanto segue:
«1. Ai fini della loro applicazione da parte degli istituti di credito, alle condizioni sancite nel presente decreto ministeriale, i seguenti tassi d’interesse ufficiali verranno pubblicati su base mensile:
a) Tasso medio sui mutui ipotecari di durata superiore a tre anni finalizzati all’acquisto di un’abitazione al prezzo di mercato concessi dagli istituti di credito in Spagna».
18 La Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (legge n. 14/2013 di sostegno alle imprese e alla loro internazionalizzazione), del 27 settembre 2013 (BOE
n. 233, del 28 settembre 2013, pag. 78787) prevede, alla sua quindicesima disposizione addizionale, che i tassi soppressi di cui al paragrafo 1 di tale disposizione, il cui indice basato sul tasso medio dei mutui ipotecari delle casse di risparmio spagnole (in prosieguo: l’«IRPH delle casse di risparmio spagnole»), sono sostituiti dal tasso o dall’indice di riferimento sostitutivo previsto nel contratto, e che, in assenza di un tasso di sostituzione previsto nel contratto, il tasso di sostituzione è il «tasso d’interesse ufficiale denominato “tasso medio sui mutui ipotecari di durata superiore a tre anni finalizzati all’acquisto di un’abitazione al prezzo di mercato concessi dagli istituti di credito in Spagna”, al quale è applicato un margine equivalente alla media aritmetica della differenza tra il tasso soppresso e il tasso summenzionato, calcolati sulla base delle informazioni disponibili fra la data di conclusione del contratto e quella in cui il tasso è stato effettivamente sostituito».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19 Il 19 luglio 2001 il sig. Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxx ha stipulato con il dante causa della Bankia, un istituto bancario, un contratto di mutuo ipotecario, per un importo pari a EUR 132 222,66, diretto a finanziare l’acquisto di un’abitazione.
20 Il punto 3 bis di tale contratto, intitolato «Tasso d’interesse variabile», contiene una clausola in forza della quale il tasso di interesse che il consumatore deve pagare varia in funzione dell’IRPH delle casse di risparmio spagnole (in prosieguo: la «clausola controversa»). Tale clausola controversa è formulata nei seguenti termini:
«Il tasso d’interesse contrattuale è fissato per periodi semestrali, calcolati a partire dalla data della firma del contratto, ove per il primo semestre si applica il tasso indicato nella terza clausola finanziaria. Nei semestri successivi il tasso applicabile sarà quello corrispondente al tasso medio sui mutui ipotecari di durata superiore a tre anni finalizzati all’acquisto di un’abitazione al prezzo di mercato concessi dalle casse di risparmio, vigente al momento della revisione, e che la Banca di Spagna pubblica ufficialmente e periodicamente nel Boletín Oficial del Estado per i mutui ipotecari a tasso variabile destinati all’acquisto di un’abitazione, arrotondato per eccesso ad un quarto di punto percentuale e aumentato di 0,25 punti percentuali».
21 Il sig. Xxxxx del Moral Xxxxxx ha proposto ricorso dinanzi allo Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 xx Xxxxxxxxx (Tribunale di primo grado n. 38 di Barcellona, Spagna) diretto,
in particolare, all’annullamento di tale clausola a causa del suo carattere asseritamente abusivo.
22 Il giudice del rinvio rileva, anzitutto, che l’indicizzazione degli interessi variabili di un mutuo ipotecario calcolata sulla base dell’IRPH delle casse di risparmio spagnole è meno favorevole di quella calcolata sulla base del tasso medio del mercato interbancario europeo (in prosieguo: l’«indice Euribor»), che sarebbe utilizzato nel 90% dei mutui ipotecari sottoscritti in Spagna. L’utilizzo dell’IRPH delle casse di risparmio spagnole comporterebbe un costo supplementare per mutuo di un ordine di grandezza compreso tra EUR 18 000 e EUR 21 000.
23 Il giudice del rinvio si chiede poi se il fatto che l’IRPH delle casse di risparmio spagnole sia un indice regolamentato abbia come conseguenza che debba trovare applicazione l’eccezione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, anche se l’assoggettamento delle parti del contratto di mutuo a tale indice risulta dall’applicazione di una clausola di tale contratto.
24 Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se il consumatore debba essere informato del metodo di calcolo dell’indice di riferimento nonché del suo andamento nel passato al fine di poter valutare il costo finanziario del mutuo contratto. A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che, al fine di garantire un livello di protezione del consumatore più elevato rispetto a quello previsto da tale direttiva, l’eccezione derivante dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non è stata trasposta nell’ordinamento giuridico spagnolo.
25 Peraltro, il giudice del rinvio si chiede se, in caso di non conformità della clausola controversa al diritto dell’Unione, la sostituzione dell’indice Euribor all’IRPH delle casse di risparmio spagnole o il rimborso del solo capitale prestato senza pagamento degli interessi siano conformi alla direttiva 93/13.
26 In tale contesto, lo Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 xx Xxxxxxxxx (Tribunale di primo grado n. 38 di Barcellona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’[IRPH delle casse di risparmio spagnole] debba essere oggetto di supervisione giurisdizionale, nel senso che si debba verificare se esso risulti comprensibile per il consumatore, senza che a ciò risulti di ostacolo la circostanza che il medesimo sia disciplinato da disposizioni regolamentari e amministrative, in quanto detto indice non rientra fra i casi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, giacché non si tratta di una disposizione obbligatoria, ma l’inserimento di tale tasso di interesse variabile e remunerativo nel contratto da parte del professionista avviene su base facoltativa.
2) a) Se, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che non è stata trasposta nell’ordinamento [spagnolo], risulti contrario a quest’ultima, e in particolare al suo articolo 8, la circostanza che un organo giurisdizionale spagnolo invochi e applichi il detto articolo 4, paragrafo 2, laddove tale disposizione non è stata trasposta nell’ordinamento [nazionale] per volontà del legislatore, il quale ha perseguito un livello di protezione integrale relativamente a tutte le clausole che il professionista possa inserire in un contratto stipulato con i consumatori, comprese quelle vertenti sull’oggetto principale del contratto, anche qualora fossero formulate in modo chiaro e comprensibile.
2) b) In ogni caso, se sia necessario fornire informazioni o pubblicità sui seguenti fatti o dati, o su alcuni di essi, ai fini della comprensione della clausola essenziale, nello specifico dell’IRPH [delle casse di risparmio spagnole]:
i) spiegare come si [configura] il tasso di riferimento, ossia informare che il detto indice comprende le commissioni e le altre spese dell’interesse nominale; che si
tratta di una media semplice e non ponderata; che il professionista [deve] sapere e indicare che [deve] essere applicato un differenziale negativo e che i dati forniti non sono accessibili al pubblico, come invece accade per l’altro tasso abitualmente utilizzato, [l’indice Euribor];
ii) illustrare l’andamento del tasso in discussione nel passato e come potrebbe presentarsi in futuro, trasmettendo informazioni e mostrando grafici che spieghino al consumatore in maniera chiara e comprensibile l’andamento di tale tasso specifico in rapporto all’[indice Euribor], che costituisce il tasso abituale dei mutui con garanzia ipotecaria.
2) c) Qualora la Corte concluda che è compito del giudice del rinvio esaminare il carattere abusivo delle clausole contrattuali e trarne tutte le conseguenze in conformità del diritto nazionale, si chiede alla medesima se la mancanza d’informazione riguardo a quanto suesposto non comporti la mancata comprensione della clausola, in quanto la stessa non sarebbe chiara per il consumatore medio, (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13), o se l’omissione della suddetta informazione implichi una condotta sleale del professionista [con il consumatore] e, pertanto, il consumatore, qualora fosse stato informato adeguatamente, non avrebbe accettato l’applicazione dell’IRPH [delle casse di risparmio spagnole] come indice di riferimento per il suo mutuo.
3) Se venisse dichiarata la nullità dell’IRPH [delle casse di risparmio spagnole] (...), quale delle due conseguenze di seguito indicate, in mancanza di un accordo tra le parti o nel caso in cui questo risultasse più dannoso per il consumatore, sarebbe conforme all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13:
i) procedere all’integrazione del contratto, applicando un indice sostitutivo abituale, l’[indice Euribor], trattandosi di un contratto essenzialmente vincolato a un interesse proficuo per l’organismo [di credito, che ha la qualità del] professionista;
ii) interrompere l’applicazione degli interessi, rimanendo a carico del mutuatario o debitore unicamente l’obbligo di restituire il capitale ricevuto in prestito nei termini concordati».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
27 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 7 agosto 2018, Xxxxx, C‑122/17, EU:C:2018:631, punto 34).
28 A tal riguardo, la prima questione riguarda senz’altro, l’IRPH delle casse di risparmio spagnole in quanto tale. Tuttavia, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre intendere tale questione nel senso che, con essa, detto giudice chiede se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva una clausola di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un consumatore e un professionista, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile al mutuo sia fondato su uno degli indici di riferimento ufficiali previsti dalla normativa nazionale che possono essere applicati dagli istituti di credito ai mutui ipotecari.
29 Secondo tale disposizione, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle disposizioni della direttiva 93/13.
30 Detta disposizione istituisce quindi l’esclusione di tali clausole dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13, esclusione questa che va interpretata restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Xxxxxxxxx e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punti 27 e 31, e giurisprudenza ivi citata).
31 Tale esclusione presuppone che siano soddisfatte due condizioni: da un lato, la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall’altro, tale disposizione deve essere imperativa (sentenze del 10 settembre 0000, Xxxxxxxxx, X‑34/13, EU:C:2014:2189, punto 78, nonché del 20 settembre 2017, Xxxxxxxxx e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 28).
32 Al fine di stabilire se tali condizioni sono soddisfatte, la Corte ha dichiarato che spetta al giudice nazionale verificare se la clausola contrattuale di cui trattasi riproduce disposizioni del diritto nazionale che si applicano in modo imperativo tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta, o disposizioni che sono di natura suppletiva e pertanto applicabili in via residuale, ossia allorché non è stato convenuto alcun altro accordo tra i contraenti al riguardo (sentenze del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, punto 26; del 10 settembre 0000, Xxxxxxxxx X‑34/13, EU:C:2014:2189, punto 79, nonché del 20 settembre 2017, Xxxxxxxxx e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punti 29 e 30).
33 Nel caso di specie, dalla descrizione, da parte del giudice del rinvio, della normativa nazionale applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale risulta che tale normativa non conteneva l’obbligo di prevedere, nelle clausole di remunerazione incluse nei contratti di mutuo ipotecario, l’applicazione di uno dei sei indici ufficiali previsti dalla circular 8/1990 del Banco de España, a entidades de crédito, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela (circolare n. 8/1990 della Banca di Spagna, all’attenzione degli istituti di credito, relativa alla trasparenza delle operazioni e alla protezione dei clienti), del 7 settembre 1990 (BOE n. 226, del 20 settembre 1990, pag. 27498), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: la «circolare n. 8/1990»).
34 A tal proposito, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 78 a 83 delle sue conclusioni, risulta, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che il decreto del 5 maggio 1994 non imponeva, per i mutui a tasso d’interesse variabile, l’utilizzazione di un indice di riferimento ufficiale, ivi compreso l’IRPH delle casse di risparmio spagnole, ma si limitava a stabilire le condizioni che dovevano essere soddisfatte dagli «indici o tassi di riferimento» per poter essere utilizzati dagli istituti di credito.
35 Pertanto, fatte salve eventuali ulteriori verifiche da parte del giudice del rinvio, la Bankia, come risulta dal punto 3 bis, paragrafo 1, lettera d), dell’allegato II al decreto del 5 maggio 1994, aveva la facoltà di definire il tasso d’interesse variabile «in qualsiasi altra maniera, a condizione di essere chiaro, concreto e comprensibile per il mutuatario e di essere conforme alla legge».
36 Di conseguenza, il riferimento, nella clausola controversa, all’IRPH delle casse di risparmio spagnole, ai fini del calcolo degli interessi dovuti nell’ambito del contratto oggetto del procedimento principale, non risulta da una disposizione legislativa o regolamentare imperativa ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 31 e 32 della presente sentenza. Salvo verifica da parte del giudice del rinvio, tale clausola rientra pertanto nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13.
37 Ne consegue che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva la clausola di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un consumatore e un professionista, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile al
mutuo sia fondato su uno degli indici di riferimento ufficiali previsti dalla normativa nazionale che possono essere applicati dagli istituti di credito ai mutui ipotecari, qualora tale normativa non preveda né l’applicazione imperativa di tale indice indipendentemente dalla scelta di dette parti, né la sua applicazione in via suppletiva in assenza di un diverso accordo tra tali stesse parti.
Sulla seconda questione, sub a)
38 Con la seconda questione, sub a), il giudice del rinvio chiede se la direttiva 93/13, e segnatamente l’articolo 8 della medesima, debba essere interpretata nel senso che essa osta a che un giudice di uno Stato membro applichi l’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva al fine di non controllare il carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, formulata in modo chiaro e comprensibile e vertente sull’oggetto principale del contratto, qualora quest’ultima disposizione non sia stata trasposta nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro.
39 Tuttavia, dai chiarimenti contenuti nella decisione di rinvio riguardo alla seconda questione risulta che, con la prima parte di quest’ultima, il giudice del rinvio si interroga, più precisamente, sulla possibilità per un giudice nazionale, anche in caso di mancata trasposizione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 nel diritto interno, di controllare se una clausola, come la clausola controversa, soddisfi l’obbligo di trasparenza sancito da tale direttiva.
40 Nel caso di specie, occorre constatare, in via preliminare, che il giudice del rinvio ha sollevato la seconda questione, sub a), partendo dalla premessa che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non sia stato trasposto nell’ordinamento giuridico spagnolo.
41 Dal canto loro, la Bankia e il governo spagnolo sostengono che il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), nelle sue sentenze 406/2012 del 18 giugno 2012 (ES:TS:2012:5966) e 241/2013 del 9 maggio 2013 (ES:TS:2013:1916), ha rilevato che il legislatore spagnolo aveva trasposto l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 nel diritto nazionale mediante la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación (legge n. 7/1998 relativa alle condizioni generali di contratto), del 13 aprile 1998 (BOE n. 89, del 14 aprile 1998, pag. 12304). Da tali sentenze risulterebbe, in primo luogo, che l’espressione «giusto equilibrio delle parti», che figurava nella normativa spagnola anteriore all’adozione della direttiva 93/13, è stata sostituita dall’espressione «significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi», al fine di limitare il controllo vertente sul carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale; in secondo luogo, che il prezzo e l’equilibrio delle prestazioni propriamente detti non possono essere oggetto di controllo e, in terzo luogo, che gli elementi essenziali del contratto, sebbene siano esclusi da un controllo nel merito, possono tuttavia essere oggetto di un controllo relativo ai criteri dell’inserimento e della trasparenza.
42 Tuttavia, alla luce della precisazione fornita al punto 39 della presente sentenza riguardo alla portata della seconda questione, sub a), non è necessario pronunciarsi sull’effettiva trasposizione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 nell’ordinamento giuridico spagnolo.
43 Occorre infatti ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (v., in particolare, sentenze del 3 giugno 0000, Xxxx xx Xxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, C‑484/08, EU:C:2010:309, punto 27 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250, punto 49).
44 In considerazione di tale situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere un meccanismo che garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia
stata oggetto di una trattativa individuale possa essere controllata al fine di valutarne l’eventuale carattere abusivo. In tale contesto, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, punti da 42 a 48; del 30 aprile 0000, Xxxxxx x Xxxxxxxx Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 40, e del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250, punto 50).
45 L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 8 di quest’ultima, consente tuttavia agli Stati membri di prevedere, nella normativa di trasposizione della stessa direttiva, che la «valutazione del carattere abusivo» non verta sulle clausole contemplate in questa disposizione, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile (v., in tal senso, sentenze del 3 giugno 0000, Xxxx xx Xxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, C‑484/08, EU:C:2010:309, punto 32, e del 30 aprile 2014, Xxxxxx e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 41).
46 La Corte ha inoltre sottolineato che questo stesso obbligo di redazione chiara e comprensibile figura all’articolo 5 della direttiva 93/13, il quale prevede che le clausole contrattuali devono «sempre» essere conformi a tale obbligo (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2014, Xxxxxx e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punti 67 e 68, nonché del 20 settembre 2017, Xxxxxxxxx e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 43). Ne consegue che quest’ultima si applica in ogni caso, anche quando una clausola rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva e anche se lo Stato membro interessato non ha trasposto tale disposizione. Detto obbligo non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di una clausola contrattuale (sentenza del 30 aprile 2014, Xxxxxx e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 71).
47 Occorre quindi rispondere alla seconda questione, sub a), dichiarando che la direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 8, deve essere interpretata nel senso che un giudice di uno Stato membro è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull’oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro.
Sulla seconda questione, sub b) e c)
48 Con la sua seconda questione, sub b) e c), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 5, debba essere interpretata nel senso che, al fine di rispettare l’obbligo di trasparenza di una clausola contrattuale che, nel contesto di un contratto di mutuo ipotecario, fissa un tasso d’interesse variabile, il cui metodo di calcolo è considerato complesso per un consumatore medio, il professionista deve comunicare al consumatore informazioni relative al metodo di calcolo dell’indice sulla base del quale detto tasso d’interesse è calcolato, nonché all’andamento di tale indice nel passato e il modo in cui l’andamento potrebbe variare nel futuro.
49 A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 106 a 109 delle sue conclusioni, secondo una giurisprudenza costante della Corte relativa all’obbligo di trasparenza, le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta conclusione, sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi contrattualmente a un professionista aderendo alle condizioni preventivamente redatte da quest’ultimo (sentenze del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, punto 44; del 30 aprile 0000, Xxxxxx x Xxxxxxxx Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 70; del 21 dicembre 2016, Xxxxxxxxx Xxxxxxx e a., C‑154/15,
C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 50, nonché del 20 settembre 2017, Xxxxxxxxx e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 48).
50 Ne consegue che, come già rilevato al punto 46 della presente sentenza, l’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, e dall’articolo 5 della direttiva 93/13, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime. Poiché il sistema di tutela istituito da detta direttiva si fonda sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto dalla medesima direttiva, deve essere inteso estensivamente (sentenze del 30 aprile 2014, Xxxxxx e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punti 71 e 72, nonché del 20 settembre 2017, Xxxxxxxxx e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 44).
51 Nel caso di una clausola che preveda, nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile, tale requisito deve quindi essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 30 aprile 2014, Xxxxxx e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 75, nonché del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 51).
52 La competenza della Corte riguarda unicamente l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, nella specie della direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, punto 48 e giurisprudenza ivi citata), spetta unicamente al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie al riguardo, alla luce di tutti gli elementi di fatto pertinenti, tra i quali figurano la pubblicità e l’informazione fornite dal mutuante nell’ambito della negoziazione di un contratto di mutuo (sentenze del 30 aprile 2014, Xxxxxx e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 74; del 26 febbraio 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, punto 75, nonché del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 46). Più nello specifico, spetta al giudice nazionale, quando valuta le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto, verificare che, nella causa in discussione, sia stato comunicato al consumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare, segnatamente, il costo totale del suo mutuo. Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile cosicché un consumatore medio, come descritto al punto 51 della presente sentenza, sia posto in grado di valutare un costo del genere e, d’altro lato, la circostanza collegata alla mancata menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l’oggetto del suddetto contratto (sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
53 Per quanto riguarda una clausola come quella di cui al punto 51 della presente sentenza, che contiene un riferimento a un tasso variabile il cui valore esatto non può essere determinato in un contratto di credito per tutta la durata di tale contratto, si deve constatare che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 122 e 123 delle sue conclusioni, è rilevante ai fini di tale esame la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo dell’IRPH delle casse di risparmio spagnole fossero facilmente accessibili a chiunque intendesse stipulare un mutuo ipotecario, dato che tali elementi figuravano nella circolare
n. 8/1990 pubblicata nel Boletín Oficial del Estado. Tale circostanza era infatti tale da consentire a un consumatore ragionevolmente attento e avveduto di comprendere che tale indice era calcolato sulla base di una media dei tassi dei mutui ipotecari di durata superiore
a tre anni diretti all’acquisto di un’abitazione, includendo così la media dei margini e delle spese praticati da tali istituti, e che, nel contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi, detto indice era arrotondato per eccesso ad un quarto di punto percentuale al quale si aggiungeva ancora un margine di 0,25 punti percentuali.
54 Ai fini della valutazione della trasparenza della clausola controversa è altresì rilevante la circostanza che, secondo la normativa nazionale in vigore alla data della conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, gli istituti di credito fossero tenuti a informare i consumatori dell’andamento dell’IRPH delle casse di risparmio spagnole nel corso dei due anni civili precedenti la conclusione dei contratti di mutuo nonché dell’ultimo valore disponibile. Siffatte informazioni sono anche idonee a offrire al consumatore un’indicazione obiettiva sulle conseguenze economiche derivanti dall’applicazione di un siffatto indice e costituiscono un punto di raffronto utile tra il calcolo del tasso d’interesse variabile basato sull’IRPH delle casse di risparmio spagnole e altre formule di calcolo di tassi di interesse.
55 Il giudice del rinvio dovrà pertanto verificare se, nell’ambito della conclusione del contratto di cui al procedimento principale, la Bankia abbia effettivamente rispettato tutti gli obblighi di informazione previsti dalla normativa nazionale.
56 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla seconda questione, sub b) e c), dichiarando che la direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 5, deve essere interpretata nel senso che, al fine di rispettare l’obbligo di trasparenza di una clausola contrattuale che fissa un tasso d’interesse variabile nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. Costituiscono elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione che il giudice nazionale deve effettuare al riguardo, da un lato, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale tasso siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, grazie alla pubblicazione del metodo di calcolo di detto xxxxx, nonché, dall’altro, la comunicazione di informazioni sull’andamento, nel passato, dell’indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso.
Sulla terza questione
57 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che, nell’ipotesi di nullità di una clausola contrattuale abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, e in assenza di un diverso accordo tra le parti, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale o imponga al mutuatario di rimborsare il capitale prestato entro i termini previsti da detto contratto senza pagamento degli interessi.
58 Va anzitutto ricordato che, a termini dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, spetta al giudice nazionale escludere l’applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga (v., in tal senso, sentenze del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, punto 35; del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 65, e del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250, punto 52).
59 Secondo la giurisprudenza della Corte, poi, qualora il giudice nazionale accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che esso
osta a una norma di diritto nazionale che consente al giudice nazionale di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 73; del 30 aprile 0000, Xxxxxx x Xxxxxxxx Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 77, nonché del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250, punto 53).
60 Pertanto, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in tale contratto, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di dette clausole abusive, dal momento che essi continuerebbero ad essere tentati ad utilizzare le clausole stesse, sapendo che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l’interesse di detti professionisti (sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 69; del 30 aprile 0000, Xxxxxx x Xxxxxxxx Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 79, e del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250, punto 54).
61 Tuttavia, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, nell’ipotesi in cui un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non possa sussistere successivamente alla soppressione di una clausola abusiva, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale, in applicazione di principi del diritto contrattuale, sopprima la clausola abusiva sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva in situazioni in cui dichiarare invalida la clausola abusiva obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli, sicché quest’ultimo ne sarebbe penalizzato (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2014, Xxxxxx e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punti da 80 a 84; del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250, punti 56 e 64, nonché del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, punto 48).
62 Al riguardo, la Corte ha dichiarato che tale sostituzione è pienamente giustificata alla luce della finalità della direttiva 93/13. Infatti, essa è conforme all’obiettivo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, considerato che tale disposizione tende a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime, e non ad annullare qualsiasi contratto contenente clausole abusive (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2014, Xxxxxx e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punti 81 e 82, e giurisprudenza ivi citata, e del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250, punto 57).
63 Se, in una situazione come quella descritta al punto 61 della presente sentenza, non fosse consentito sostituire una clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, obbligando il giudice ad annullare il contratto nella sua interezza, il consumatore potrebbe essere esposto a conseguenze particolarmente pregiudizievoli, talché il carattere dissuasivo risultante dall’annullamento del contratto rischierebbe di essere compromesso. Infatti, per quanto concerne un contratto di mutuo, un tale annullamento avrebbe, in linea di principio, l’effetto di rendere immediatamente esigibile l’importo residuo dovuto a titolo del mutuo in proporzioni che potrebbero eccedere le capacità finanziarie del consumatore e, pertanto, tenderebbe a penalizzare quest’ultimo piuttosto che il mutuante, il quale non sarebbe, di conseguenza, dissuaso dall’inserire clausole di tal genere nei contratti da esso proposti (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2014, Xxxxxx e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punti 83 e 84, nonché del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250, punto 58).
64 Si deve pertanto considerare che, in una situazione in cui un contratto di xxxxx ipotecario stipulato tra un professionista e un consumatore non possa sopravvivere successivamente
alla soppressione di una clausola abusiva che fa riferimento a un indice legale per il calcolo del tasso d’interesse variabile applicabile al mutuo, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non può essere interpretato nel senso che osta a che il giudice nazionale, al fine di evitare la nullità di tale contratto, sostituisca a tale clausola un indice previsto in via suppletiva dal diritto nazionale, laddove l’annullamento del contratto esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli (v., per analogia, sentenza del
26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250, punto 59).
65 Nel caso di specie, la clausola controversa prevede che il tasso d’interesse variabile sia calcolato sulla base dell’IRPH delle casse di risparmio spagnole. Tuttavia, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che tale indice legale, previsto dalla circolare n. 8/1990, è stato sostituito, in forza della quindicesima disposizione addizionale della legge 14/2013, del 27 settembre 2013, con un indice sostitutivo, che il governo spagnolo qualifica come
«suppletivo». Infatti, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, tale disposizione addizionale prevede l’applicazione di tale indice sostitutivo in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti.
66 In tale contesto, il giudice del rinvio, nell’ipotesi in cui dovesse constatare, in primo luogo, il carattere abusivo della clausola controversa; in secondo luogo, che il contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi nel procedimento principale non potrebbe sopravvivere senza tale clausola e, in terzo luogo, che l’annullamento di tale contratto esporrebbe il ricorrente nel procedimento principale a conseguenze particolarmente pregiudizievoli, potrebbe sostituire detta clausola con l’indice sostitutivo previsto dalla legge n. 14/2013, del 27 settembre 2013, a condizione che si possa ritenere che quest’ultimo abbia carattere suppletivo alla luce del diritto nazionale.
67 Occorre quindi rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell’ipotesi di nullità di una clausola contrattuale abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, a condizione che il contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva, e che l’annullamento di tale contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.
Sulla domanda di limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza
68 Poiché la terza questione pregiudiziale è stata formulata in modo da riguardare l’eventualità della «nullità dell’IRPH delle casse di risparmio spagnole», il governo spagnolo, nelle sue osservazioni scritte e orali dinanzi alla Corte, ha chiesto a quest’ultima di limitare nel tempo gli effetti della sua sentenza. Occorre precisare che la domanda del governo spagnolo si fonda sull’ipotesi in cui, in caso di nullità di una clausola contrattuale quale la clausola controversa, il contratto di mutuo continuerebbe a sussistere senza il pagamento di interessi.
69 Come ricordato al punto 52 della presente sentenza, la competenza della Corte riguarda unicamente l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, nella specie della direttiva 93/13.
70 Orbene, dalla risposta alla terza questione pregiudiziale risulta che, in caso di nullità di una clausola come la clausola controversa, il giudice nazionale è autorizzato, alle condizioni ricordate al punto 67 della presente sentenza, a sostituire all’indice adottato nella clausola un indice legale applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti.
71 In tali circostanze, le conseguenze finanziarie di un’eventuale nullità di una clausola del genere, per gli istituti bancari individualmente considerati e per il sistema bancario
considerato nel suo insieme, non possono essere determinate unicamente sulla base dell’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte nell’ambito della presente causa (v., per analogia, sentenza del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, punti 60 e 61).
72 Ne consegue che non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.
Sulle spese
73 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva la clausola di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un consumatore e un professionista, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile al mutuo sia fondato su uno degli indici di riferimento ufficiali previsti dalla normativa nazionale che possono essere applicati dagli istituti di credito ai mutui ipotecari, qualora tale normativa non preveda né l’applicazione imperativa di tale indice indipendentemente dalla scelta di dette parti, né la sua applicazione in via suppletiva in assenza di un diverso accordo tra tali stesse parti.
2) La direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 8, deve essere interpretata nel senso che un giudice di uno Stato membro è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull’oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro.
3) La direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 5, deve essere interpretata nel senso che, al fine di rispettare l’obbligo di trasparenza di una clausola contrattuale che fissa un tasso d’interesse variabile nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. Costituiscono elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione che il giudice nazionale deve effettuare al riguardo, da un lato, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale tasso siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, grazie alla pubblicazione del metodo di calcolo di detto xxxxx, nonché, dall’altro, la comunicazione di informazioni sull’andamento, nel passato, dell’indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso.
4) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell’ipotesi di nullità di una clausola contrattuale abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo
degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, a condizione che il contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva, e che l’annullamento di tale contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.