ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI
“PSICOLOGIA DELLA SALUTE IN FARMACIA”
(ALLEGATO A)
tra
La Farmacia - con sede in , X.Xxx , in persona del legale rappresentante pro tempore
- di seguito indicata quale “la Farmacia” -
e
Dott. , nato a , il , C.F. , residente in _ , Via
, Psicologo iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione .
- di seguito indicato quale “lo Psicologo” - di seguito indicate congiuntamente quali “le Parti”
***** PREMESSO CHE
− Con la Legge n. 69/2009 è stato delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio- sanitaria erogabili dalle farmacie
− Con D.Lgs. n. 153/2009 è stata prevista la possibilità di erogazione da parte della farmacie di “servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale”;
− Con il protocollo contenente le “linee guida per l’attivazione del servizio di psicologia della salute in farmacia” sottoscritto in data , FEDERFARMA VENETO e ANPIF hanno inteso fornire ai professionisti aderenti al progetto le indicazioni atte ad orientare l’intervento dello psicologo all’interno della farmacia nonché a favorire la collaborazione tra lo stesso ed il farmacista;
− Tale servizio è volto a diffondere e promuovere i principi del benessere psicofisico della persona offrendo alla cittadinanza un servizio di consulenza psicologica professionale da effettuarsi all’interno delle farmacie del territorio regionale
aderenti all’iniziativa, nell’ambito dei programmi di educazione sanitaria o delle
campagne di prevenzione o promozione della salute previsti dal D.Lgs. 153/2009;
− Il servizio si propone in particolare di offrire alla cittadinanza che fruisce delle farmacie del territorio regionale interventi di prevenzione, analisi della domanda, prima consulenza e orientamento alla persona in relazione ai possibili percorsi (sia nel pubblico che nel privato) esperibili in caso di sofferenza e disagio psicologico;
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1, Premesse
Le premesse e il citato protocollo contenente le “linee guida per l’attivazione del servizio di psicologia della salute in farmacia” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.
Art. 2, Obblighi preliminari
Al momento della sottoscrizione del presente accordo lo Psicologo si impegna a fornire dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso del requisito di iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione in cui è iscritto.
Art. 3, Obblighi dello Psicologo
3.1 Lo Psicologo si impegna a svolgere l’attività di consulto e sostegno psicologico nei confronti dei pazienti interessati al servizio che si rivolgeranno alla Farmacia.
3.2 Lo Psicologo si impegna a svolgere la sopra descritta attività a titolo gratuito qualora nell’ambito di progetti socio-sanitari.
3.3 Lo Psicologo si impegna ad eseguire la propria prestazione professionale personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia organizzativa.
3.4 L’attività di consulenza svolta dallo Psicologo si limiterà all’analisi della domanda espressa dal paziente ed all’iniziale consulto psicologico dello stesso e non si potrà tramutare nell’espletamento di attività professionale continuativa e duratura nei confronti del medesimo paziente.
3.5 Lo Psicologo si impegna a svolgere la prestazione professionale nel rispetto di ogni obbligo di legge, attenendosi a quanto prescritto dalle buone pratiche e dalla deontologia professionale. Inoltre, lo stesso dovrà sempre garantire il possesso del
requisito di iscrizione all’Albo degli Psicologi, comunicando immediatamente al farmacista ogni eventuale variazione relativa alla suddetta iscrizione.
3.6 Lo Psicologo si impegna a corrispondere il pagamento di un canone per l’utilizzo
del locale, di cui all’art. 4.1 messo a disposizione dalla Farmacia.
Art 4, Obblighi della Farmacia
4.1 La Farmacia si impegna a mettere a disposizione dello Psicologo locali idonei a
garantire all’utenza ed al professionista la necessaria riservatezza.
4.2 La Farmacia contribuisce alla diffusione ed alla promozione del servizio offerto in collaborazione con lo Psicologo fornendo le adeguate informazioni all’utenza circa l’attività dello stesso all’interno della Farmacia.
Art. 5, Durata e Recesso
5.1 Il presente accordo di collaborazione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino al .
5.2 Le Parti potranno recedere dal presente protocollo con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r o tramite PEC con almeno 30 giorni di preavviso.
Art. 6, Controversie
Le Parti conferiscono competenza in via esclusiva al Foro di per ogni
controversia che dovesse insorgere relativamente all’esecuzione o all’interpretazione
del presente accordo di collaborazione.
Art. 7, Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente accordo in conformità alla normativa vigente.
*****
Xxxxx, approvato e sottoscritto
, lì
La Farmacia Lo Psicologo