ANCONA
Azienda Ospedaliero Universitaria
“Ospedali Riuniti Xxxxxxx X- G.M. Lancisi – X. Xxxxxx”
ANCONA
ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA'
CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
Capitolato Tecnico di Polizza
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
− per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
− per “Polizza”: il documento che prova l’assicurazione;
− per “Contraente”: il soggetto che stipula l’assicurazione;
− per “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
− per “Compagnia” o “Società”: l’Impresa Assicuratrice;
− per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
− per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
− per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
− per “Sinistro RCT”: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione;
− per “richiesta di risarcimento” : quella che per prima fra le seguenti circostanze viene a conoscenza dell’Assicurato :
a) qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata da terzi pervenuta all’Assicurato;
b) formale notifica dell’avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l’assicurazione nel momento in cui il Contraente ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta;
c) provvedimento di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 253 e segg. 321 e segg. del c.p.p. nonché di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 354 e segg. del c.p.p.
− per “Sinistro RCO” : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
− per “Sinistro in Serie”: più sinistri imputabili ad una stessa causa, anche se coinvolgono più persone in una o più annualità assicurative;
− per “Scoperto”: percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
− per “Franchigia per Sinistro o frontale”: la parte di danno risarcibile al danneggiato che per ogni e ciascun sinistro non concorre a formare l’indennizzo e resta a carico dell’Assicurato anche se anticipata dalla Società;
− per “Franchigia Aggregata”: la parte (conteggiata pro rata annuale) dell’ammontare di tutti gli indennizzi, liquidabili in base alle Condizioni dell’Assicurazione, eccedenti il valore massimo previsto per la franchigia frontale, che complessivamente colpiscono l’Assicurazione nella medesima annualità assicurativa che convenzionalmente viene ritenuta in autoassicurazione dal Contraente;
− per “Danni corporali”: la morte o lesioni personali;
− per “Danni materiali”: la distruzione o il deterioramento di cos;
− per “Retribuzioni”: quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, i dipendenti (soggetti e non soggetti all’INAIL) effettivamente percepiscono a compenso della loro prestazione;
− per “Dipendenti”: Personale INAIL/non INAIL. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla Legge Biagi) che svolgono mansioni per conto della Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Xxxxxxx X°, X.X.Xxxxxxx, X.Xxxxxx”.
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Contraente l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Xxxxxxx X – G.M. Xxxxxxx – X. Xxxxxx” di Ancona, di seguito “Azienda”, per lo svolgimento delle attività inerenti all’assolvimento dei suoi compiti istituzionali.
La garanzia è operante per le attività e prestazioni che l’Azienda Contraente gestisce ed eroga (in applicazione delle leggi, delle delibere dei propri organi e delle determine, ordinanze, disposizioni, ecc. dei ruoli competenti), sia per atto proprio che delle persone per le quali o con le quali debba rispondere a termini di legge.
Sono comprese le attività complementari, preliminari, accessorie, (nulla escluso né eccettuato) sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o compartecipe.
Qualora l’Azienda si avvalga di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati (persone fisiche e persone giuridiche) con cui esistano rapporti di collaborazione o gestione di attività, servizi e competenze, a cui l'Azienda partecipi con propri mezzi o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico, la garanzia vale per la responsabilità civile che possa ricadere sull’Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi nell’esecuzione delle attività ad essi demandate.
L'attività dell'Assicurato riguarda la gestione e l'erogazione al pubblico dei servizi e delle prestazioni che la vigente legislazione prevede possano essere effettuati dall’Assicurato, in possesso delle autorizzazioni previste per legge quali:
− esercizio dei Presidi Ospedalieri “Xxxxxxx X”, “G.M. Lancisi” e “X. Xxxxxx”;
− attività ospedaliera;
− attività ambulatoriale;
− attività diagnostica strumentale;
− attività chirurgica;
− attività Chirurgia Epatobiliare-pancreatica e dei trapianti
− attività di guardia medica;
− attività di terapia intensiva ed anestesiologica;
− attività di analisi chimiche e microbiologiche;
− attività trasfusionale e/o di dialisi;
− laboratori di ricerca scientifica;
− sperimentazioni;
− servizio di assistenza sociale, anche domiciliare;
− attività in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria
− consulenze specialistiche ad altre Istituzioni;
− farmacia.
L’elenco delle attività è riportato a puro titolo esemplificativo e non limitativo, dal momento che la polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente indicate.
L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad enti, società o consorzi, ed anche avvalendosi di terzi (persone fisiche o giuridiche) e può svolgere anche attività di sperimentazione o ricerca comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte; nessuna esclusa né eccettuata, ovunque nell’ambito della validità territoriale della polizza.
L'Assicurato può inoltre avvalersi delle prestazioni di terzi (persone fisiche e giuridiche) di altre strutture sanitarie, di cliniche universitarie ed istituti a carattere scientifico, oppure può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie strutture a fini didattici e di ricerca.
La garanzia comprende l’esercizio dell’attività libera professionale svolta dai medici dipendenti in regime intramurario, così come definita dal D.M. 28/2/97 e L. 120 del 03/08/2007 e s.m.i.
Ai fini del calcolo del premio il Contraente è tenuto a comunicare anche i compensi percepiti dai suddetti medici per l’attività intramuraria.
MASSIMALI
L’Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza
(sarà valutata la disponibilità del concorrente ad aumentare i massimali di seguito indicati secondo quanto previsto e valutato dalla scheda di offerta tecnica-proposte migliorative):
GARANZIA R.C.T. (art. 16 lett. A)
Massimale per sinistro | € 5.000.000,00 |
con il limite per persona (morte o lesioni) | € 5.000.000,00 |
con il limite per cose e/animali | € 5.000.000,00 |
Massimale per sinistro in serie | € 5.000.000,00 |
XXXXXXXX R.C.O/R.C.I. ( art. 16 lett. B)
Massimale per sinistro | € 5.000.000,00 |
con il limite per persona (morte o lesioni) | € 5.000.000,00 |
MASSIMALI AGGREGATI
Massimale Aggregato Xxxxx per uno o più sinistri, anche in serie, accaduti nel periodo di una stessa annualità assicurativa, anche conseguenti a fatti accaduti nel periodo di “Garanzia Pregressa” di cui all’art. 26. | € 30.000.000,00 |
Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O./R.C.I., la massima esposizione della Società non può superare il massimale previsto per la garanzia R.C.T.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all’indennizzo sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Art. 2 – Altre assicurazioni
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 C.C.
Art. 3 – Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche nel caso in cui la prima rata di premio venga pagata entro 60 giorni.
Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (a parziale deroga dell’art. 1901 cod. civ.).
I premi sono pagati alla Compagnia o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Il premio è sempre interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Variazione del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate concernono mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, quali, ad esempio, variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte.
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 cod. civ.).
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato (art. 1897 cod. civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso
Art. 6 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Per i contratti di durata pluriennale, contestualmente alla produzione dei dati relativi ai sinistri di cui all’Art. 21 (Informativa sui sinistri), la Società può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’Art. 5 (Variazione del rischio) e richiedere, ai sensi dell’art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
L’Amministrazione contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, l’Amministrazione contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio entro trenta giorni.
Art. 7 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza anche successivamente alla scadenza della polizza, a parziale deroga dell’art. 1913 C.C. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l’inadempimento sia dovuto al dolo dell’Assicurato.
Resta inteso che i tempi previsti decorreranno dal ricevimento della richiesta di danni da parte della competente SO Affari generali dell’Azienda.
L’Assicuratore si impegna a prendere in carico eventuali segnalazioni pervenute al Contraente – anche da servizi interni – di eventi (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, cadute accidentali, smarrimento o rottura protesi dentarie, ecc.) che potrebbero dar luogo a successive richieste di risarcimento. Resta inteso che la Società si impegna ad aprire formale posizione di sinistro solo nel momento in cui alla predetta segnalazione dovesse fare seguito una formale richiesta di risarcimento.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l’Assicurato sono tenuti a denunciare i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta del competente Ispettorato del lavoro a norma della legge infortuni.
Art. 8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Compagnia ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tale evenienza le garanzie rimangono operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso.
(clausola opzionale - sarà valutata la disponibilità del concorrente a sostituire la clausola di cui sopra con la seguente clausola opzionale, come indicato nella scheda di offerta tecnica-proposte migliorative:
“Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Compagnia, nell’eventualità che il sinistro indichi la presenza di elementi non a conoscenza della stessa al momento della predisposizione dell’offerta, ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tale evenienza le garanzie rimangono operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso”)
Fino al trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero fino al termine della trattativa instaurata ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni.
L’Affidatario, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dalla contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio entro trenta giorni.
Art. 9 – Durata – Proroga dell’assicurazione
La polizza viene stipulata per il periodo dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del senza possibilità di tacito rinnovo.
La Società Assicuratrice si impegna comunque a prorogare l’assicurazione oltre la scadenza contrattuale, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni normative ed economiche in corso, per un periodo massimo di 180 giorni, per consentire l’esperimento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
Il Contraente comunica, mediante trasmissione di richiesta scritta all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza contrattuale, la propria volontà di esercitare il suddetto diritto di proroga, fermo restando quanto stabilito al precedente art. 8.
Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 – Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Il contratto è regolato dalla legge italiana; per tutto quanto non diversamente regolato, valgono pertanto le norme di legge.
Art. 13 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che delle condizioni tutte di polizza è data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato.
Resta inteso che nei casi dubbi, l’interpretazione del contratto è quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza.
Art. 14 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Art. 15 – Trattamento dei dati
Ai sensi della Legge 196/03, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 16 – Oggetto dell’assicurazione
A) – Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso gli assistiti, per danni corporali e materiali, nonché per danni morali, biologici, esistenziali, ecc. derivanti da morte o lesioni personali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza.
La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti colposi o dolosi di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell’attività dichiarata (vedere anche art. 28 delle condizioni specifiche di polizza).
La garanzia opera purché l’Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall’ordinamento giuridico e dei regolamenti vigenti per l’esercizio dell’attività oggetto della presente assicurazione.
B) – Assicurazione Responsabilità Civile Verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.)
B1) – Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni.
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nonché ai sensi del D.lgs. n° 38/2000 e loro eventuali successive modificazioni (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno), per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000. La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o aventi diritto sempre che sia stata esperita l’azione di regresso dell’INAIL e quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;
2. ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per danni corporali dai quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali).
L’assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione delle norme riguardanti l’obbligatorietà di iscrizione all’INAIL di determinate categorie di dipendenti e sempre che ciò non derivi da comportamenti dolosi.
B2) – Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni e/o prestatori di lavoro temporaneo (lavoro interinale) (R.C.I.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali), involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 0000 x x.x.x. xx xxxxxxxxxxx di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, sempre che sia operante la garanzia R.C.O. e nell’ambito dei massimali ivi previsti.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O./R.C.I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222.
Art. 17 – Estensione territoriale
Sia l’assicurazione RCT che R.C.O./R.C.I. valgono per il mondo intero.
Art. 18 – Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione RCT:
− il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), quando subiscono il danno in conseguenza del loro ricorso a prestazioni erogate dall’Assicurato/Contraente;
− i dipendenti dell’Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) o di lavoro interinale con l’Assicurato stesso, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio; per i danni ai veicoli tali persone sono comunque considerate terze.
Art. 19 – Xxxxxx esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione R.C.T non comprende i danni:
a. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all’art. “committenza auto”;
b. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
c. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo (salvo quanto previsto dalla specifica condizione di polizza); a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
x. xx xxxxx, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
e. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
f. a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
g. derivanti dalla proprietà di fabbricati, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
h. di natura estetica - fisionomica conseguenti ad interventi di chirurgia estetica;
i. direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti, attrezzature e/o macchinari dell’ente sanitario assicurato.
L’assicurazione R.C.T./R.C.O/R.C.I non comprende i sinistri:
j. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) salvo quanto indicato all’art. “fonti radioattive”.
k. derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.
l. di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto o l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
x. conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
n. derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.
o. conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme - BSE
Art. 20 – Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato. La designazione dei legali e tecnici viene effettuata dalla Compagnia d’intesa con l’Assicurato, ove occorra, legali e tecnici nell’ambito di una rosa di tre
nominativi preventivamente individuati di comune accordo con l’Azienda ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono poste a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.
Art. 21 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 15 giorni solari successivi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:
- estremi del sinistro;
- numero sinistro attribuito dalla Società;
- data del sinistro;
- data della denuncia;
- tipologia dell’evento
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo (senza seguito – liquidato – riservato);
- gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro.
Tale elenco dovrà essere fornito in formato excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).
Inoltre la Società si impegna a fornire semestralmente l’elenco completo dei sinistri respinti, corredato da relativa motivazione e data di chiusura; annualmente invece sarà tenuto a fornire il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.
Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dalla Contraente dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate
Art. 22 – Regolazione del premio – tracciabilità flussi finanziari
Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili: viene quindi anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza – che deve intendersi quale premio minimo annuo – ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente è tenuto a fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari, ovvero l’indicazione dei dati presi a base per il conteggio del premio come indicato nel successivo art. 51.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione sono pagate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice trasmessa a cura della Società.
Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia comunicato i dati necessari o non abbia effettuato il pagamento della differenza dovuta, se attiva, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva.
In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, restando fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.
In ogni caso, consumati i termini prescritti, è fatto obbligo alla Compagnia di mettere in mora il contraente con preavviso scritto di ulteriori 30 giorni, prima che la garanzia resti sospesa o cessi, per la Compagnia stessa, l’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003, per i quali l’Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai fini della regolazione annuale del premio, non è considerato nell’ammontare complessivo delle retribuzioni erogate dall’Azienda quanto dalla stessa corrisposto a titolo di arretrati derivanti dalla applicazione di CC.NN.LL.
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
Art. 23 – Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 24 – Franchigia
L’assicurazione R.C.T/O si intende prestata con l’applicazione di una franchigia per sinistro fissa ed assoluta di €. 250.000,00 e da una Franchigia Aggregata Annua di €. 1.500.000,00.
Per effetto di ciò si precisa quanto segue:
a) in relazione alla franchigia fissa ed assoluta di € 250.000,00 per sinistro, rimangono a carico della Contraente gli importi inferiori o uguali ad € 250.000,00 liquidati per ogni sinistro, fino alla concorrenza dell’importo complessivo annuo di € 5.000.000,00 , superato il quale gli importi per singolo sinistro pur rientranti nella franchigia fissa per sinistro saranno a totale carico degli Assicuratori;
b) in relazione alla franchigia aggregata annua di € 1.500.000,00 rimane a carico della Contraente l’ammontare complessivo degli indennizzi, liquidati in base alle condizioni di assicurazione, di tutti i sinistri che colpiscono l’assicurazione nella medesima annualità assicurativa rientranti nella franchigia fissa ed assoluta di € 250.000,00 per sinistro. E’ a carico della Compagnia l’ammontare di tutti gli indennizzi, liquidabili in base alle Condizioni dell’Assicurazione, che colpiscono l’assicurazione nella medesima annualità assicurativa, eccedenti il valore di franchigia fissa ed assoluta di €. 250.000,00. La franchigia aggregata annua sarà erosa esclusivamente dagli importi, per singolo sinistro, eccedenti la franchigia fissa ed assoluta per sinistro di €. 250.000,00. Esaurita la Franchigia Aggregata Xxxxx, e ferma la franchigia fissa ed assoluta di €. 250.000,00 per sinistro, fino all’importo complessivo annuo di € 5.000.000,00, gli importi per singolo sinistro che eccedono la franchigia fissa ed assoluta per sinistro saranno a totale carico degli assicuratori. Superato l’importo complessivo di € 5.000.000,00 anche i sinistri rientranti nella franchigia fissa saranno a totale carico degli Assicuratori.
(sarà valutata la disponibilità del concorrente a variare le franchigie indicate nel presente articolo secondo quanto previsto e valutato dalla scheda di offerta tecnica-proposte migliorative)
Art. 25 – Gestione Sinistri
La Contraente si impegna a dare informazione alla Società di ogni richiesta di risarcimento ricevuto, nei termini previsti dal precedente art. 7.
La Società e la Contraente concordano che la disamina peritale di tutte le richieste di risarcimento pervenute venga demandata ad apposito tavolo tecnico denominato “Commissione Valutazione Sinistri”, di seguito CVS, formato da personalità dotate di idonea esperienza professionale nella valutazione e gestione dei sinistri.
La composizione della CVS viene individuata in nr. 5 membri, di cui 3 interni e 2 esterni alla Contraente. Laddove necessario viene data facoltà alla CVS di avvalersi, a mero scopo consultivo, di ulteriori professionalità.
Per le finalità di gestione aziendale delle istanze risarcitorie possono partecipare alla CVS, nella sola qualità di uditori, ulteriori professionalità.
I componenti interni della CVS risultano già individuati dalla Contraente con determina DG 356/07 che viene comunicata alla Società all’atto della sottoscrizione del contratto.
In riferimento ai membri della CVS, la Contraente si impegna a comunicare alla Società ogni eventuale modifica della suddetta DG.
I componenti esterni sono individuati dalla Società Assicurativa.
La Società Assicurativa si impegna a garantire la presenza dei propri Componenti alle riunioni periodiche del tavolo tecnico anche successivamente alla data di scadenza del contratto di riferimento al fine di garantire continuità al lavoro per quei sinistri che alla scadenza non abbiano trovato una compiuta definizione. Tale partecipazione avrà luogo fino a quando non verranno definiti tutti i sinistri per i quali il Contraente/Assicurato riterrà necessario il confronto congiunto con la Società.
La CVS dovrà riunirsi con cadenza almeno mensile e comunque con frequenza tale la soddisfare la completa e tempestiva disamina delle istanze pervenute (sarà valutata la disponibilità del concorrente ad offrire una maggiore frequenza delle riunioni della CVS secondo quanto previsto e valutato dalla scheda di offerta tecnica-proposte migliorative).
Attese le risultanze della CVS, la Società e la Contraente concordano che:
• la Contraente procederà autonomamente alla gestione stragiudiziale ed alla liquidazione di tutti i sinistri ritenuti liquidabili dalla CVS per importo inferiore o uguale ad €. 250.000,00 (o altra franchigia eventualmente offerta come da scheda di offerta tecnica-proposte migliorative)
• nei sinistri per i quali la CVS evidenziasse una quantificazione del danno eccedente l’importo di €. 250.000,00, (o altra franchigia eventualmente offerta come da scheda di offerta tecnica-proposte migliorative) la pratica sarà integralmente trasmessa alla Società, la quale si impegna a gestire il sinistro secondo quanto previsto nell’art. 7 delle condizioni di Assicurazione della presente polizza, senza poter in alcun modo eccepire i termini e gli adempimenti nello stesso previsti
(sarà valutata la disponibilità del concorrente ad inserire la seguente clausola:
“La società metterà a disposizione una figura dedicata che la Contraente potrà utilizzare in autonomia per la gestione e la definizione delle procedure transattive”
secondo quanto previsto e valutato dalla scheda di offerta tecnica-proposte migliorative).
Parimenti con stessi impegni la pratica sarà integralmente trasmessa alla Società nei casi in cui, per elementi sopraggiunti nel corso della gestione stragiudiziale, si rilevasse che:
- le pretese risarcitorie e/o altri motivi impediscano la definizione del sinistro;
- venga intrapresa o giunga notizia di una azione legale di qualsiasi natura contro la Contraente e/o Suoi Dipendenti;
Nel caso in cui le pretese risarcitorie e/o altri motivi impediscano la definizione del sinistro e la pratica venga integralmente rimessa alla Società, la stessa gestirà in autonomia i casi trasferiti avvalendosi delle informazioni acquisite in sede CVS e sempre in ossequio a quanto previsto nell’art. 7 delle condizioni di Assicurazione della presente polizza.
La Società si impegna a non effettuare alcuna liquidazione senza preventiva informazione della contraente.
La Società si impegna a comunicare – con cadenza trimestrale – gli importi relativi ai sinistri alla stessa trasmessi dal tavolo tecnico per i motivi sopra indicati e liquidati direttamente al fine di consentire alla Contraente di monitorare gli importi eccedenti la franchigia fissa ed assoluta per sinistro di €. 250.000,00 da decurtare dalla franchigia aggregata annua di €. 1.500.000,00.
L’Azienda si impegna a costituire nel proprio bilancio una riserva di un importo calcolato sulla base della franchigia aggregata prevista in polizza per ciascun periodo assicurativo: tale riserva sarà mantenuta fino a quando il contraente e l’ufficio gestione sinistri dell’Assicuratore avranno verificato che tutti i sinistri di quel periodo assicurativo sono definiti e pagati (anche se tale verifica sarà effettuata successivamente alla cessione del rapporto contrattuale).
La riserva sarà annualmente ridotta dei sinistri liquidati e mantenuta fino ad esaurimento delle posizioni riservate e non definite fino al completo esaurimento.
In una fase successiva la Società provvederà al recupero nei confronti del contraente l’importo della franchigia eventualmente anticipata al terzo danneggiato.
La Contraente dovrà concordare con la Società una procedura di istruzione dei sinistri RCT/RCO che stabilisca le modalità di gestione della raccolta delle informazioni e della documentazione necessaria alla trattazione dei singoli sinistri.
Art. 26 – Validità temporale della garanzia RCT
Limitatamente alla garanzia RCT l’assicurazione si intende operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità del contratto e dallo stesso denunciate alla Compagnia, nei termini di cui al precedente art. 7, purché relative a fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza ivi compreso il periodo di pregressa.
Garanzia pregressa
La garanzia opera altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità del contratto e dallo stesso denunciate alla Compagnia nello stesso periodo, purché relative a fatti accaduti successivamente al 31/12/2005.
(sarà valutata la disponibilità del concorrente ad estendere la copertura assicurativa oltre la retroattività decennale del 31/12/2005 secondo quanto previsto e valutato dalla scheda di offerta tecnica-proposte migliorative).
Nel caso di richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l’Assicurazione opera, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l’esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.
Sinistro in serie
In caso di sinistro in serie, la data della prima richiesta di risarcimento è considerata come data valida per tutte le richieste presentate successivamente, sempre che queste ultime siano presentate all'Assicurato e dallo stesso denunciate alla Compagnia durante il periodo di validità della polizza.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE – ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. 27 – Committenza auto
L’assicurazione comprende le responsabilità derivanti all’Assicurato a norma dell’art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all’Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell’art. 19 lett. a).
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
Art. 28 – Responsabilità dell’Assicurato per fatto commesso da altre persone – Responsabilità Civile personale dei dipendenti
28.1.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti commessi, in conseguenza dello svolgimento dell’attività descritta in polizza, da:
a. dipendenti dell’Assicurato stesso (compreso medici e paramedici);
b. personale non dipendente che partecipa all’attività istituzionale aziendale a qualsiasi titolo legalmente riconosciuto;
E’ compresa la responsabilità civile derivante all’Ente assicurato per fatti connessi ad attività svolte per conto dell’Ente e, a titolo esemplificativo e comunque non esaustivo, di seguito descritte:
− attività libero professionale in regime intramurario ivi compresa, pertanto, quella resa dal personale con rapporto di lavoro esclusivo anche in forma "allargata" (presso strutture sanitarie non accreditate, studi professionali privati comunque autorizzati);
− consulti/attività occasionali resi, previa autorizzazione dell'Azienda, al di fuori delle strutture dell'Azienda medesima;
− attività rese presso altre strutture sanitarie in ragione delle convenzioni stipulate dall'Azienda con le strutture medesime;
− attività espletate dai medici iscritti ai corsi di specializzazione presso strutture sanitarie esterne all'Azienda, ove rientranti nel percorso formativo (tirocinio).
La garanzia si intende inoltre prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato per fatto commesso da personale non dipendente per attività svolta all’interno dell’Azienda o distaccato presso altre strutture (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, medico e paramedico, associazioni di volontariato, obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile, prestatori di lavoro temporaneo (lavoro interinale) o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, xx.xx.xxx., personale universitario, studenti, medici iscritti ai corsi di specializzazione, dottorandi, volontari praticanti, componenti del Comitato Etico, nonché da personale dell'Azienda distaccato/comandato che svolge la propria attività presso altre Aziende nello svolgimento delle medesime mansioni in relazione all'attività prestata per conto dell'Ente Assicurato.
La garanzia è prestata altresì per la responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato per fatto commesso da personale di altre Aziende o Strutture Sanitarie distaccate o operanti presso l'Ente Assicurato.
Nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave dei soggetti sopra citati per l'attività dei quali l'Ente è assicurato, la Compagnia si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.
La garanzia è pertanto estesa alla R.C. personale delle suddette persone per danni cagionati a terzi, (escluso il Contraente) in conseguenza di fatti colposi verificatisi in relazione all'attività prestata per conto dell'Ente Assicurato nonché all'esercizio dell'attività libero professionale svolta in regime intramurario ai sensi delle vigenti normative, con esclusione comunque dei danni derivanti da dolo o colpa grave.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempre che sia operante la garanzia RCO/RCI, sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) o lavoro interinale con l’Assicurato stesso, limitatamente ai danni da essi subiti, per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall’art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O./R.C.I.
28.2
La garanzia copre la responsabilità civile personale del Direttore Generale (o Commissario Straordinario), del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e dei componenti del Collegio Sindacale, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro funzioni, a terzi e a prestatori di lavoro escluse in ogni caso le perdite patrimoniali ai danni dell'Azienda cagionate nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 29 – Estensioni diverse
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell’Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti sempre che il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124) per i danni derivanti dai sottoelencati rischi:
a. dalla gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
b. dall’organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, ma esclusa l’organizzazione di gite aziendali;
c. dall’esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
d. dalla organizzazione di visite e corsi di istruzione che si svolgono all’interno dell’Ente assicurato;
e. dalla proprietà o uso di cani da guardia;
f. dalla partecipazione ad esposizioni, convegni, congressi, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands;
g. dalla proprietà e dalla manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;
h. dalla proprietà e dalla gestione nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonché i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
i. dall’esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell’azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
j. da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari;
k. dallo svolgimento di operazioni inerenti a “sponsorizzazioni”, esclusa l’eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
l. da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall’assicurato per l’esercizio dell’attività descritta in polizza, nonché lavori di giardinaggio in genere;
m. dallo svolgimento di tutte le operazioni riguardanti la manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all’attività dichiarata, compreso macchinari, veicoli, impianti ed attrezzature;
n. nella qualità di committente dei rischi sopraelencati;
o. da attività sportive, ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL avente personalità giuridica;
p. danni a cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
q. dalla violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 (sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, compresa la responsabilità civile di: dirigenti e preposti, responsabile e addetti al servizio di prevenzione e protezione, medico competente, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, addetti alla squadra di emergenza, addetti all’attività di pronto soccorso, ogni altra figura individuata dalla legge o dall’Assicurato a coordinamento o supporto per le finalità di legge;
r. dalla violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 230/95 (radiazioni ionizzanti), e successive modifiche ed integrazioni, compresa la responsabilità civile personale di: esperto qualificato, medico autorizzato ed ogni altra figura individuata dalla legge o derivante all’Azienda a coordinamento o supporto per le finalità di legge;
s. dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi. La garanzia è operante inoltre per l’eventuale Responsabilità derivante all’Assicurato per le operazioni di smaltimento di detti rifiuti, (eseguite da terzi) che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/od inquinamento dell’ambiente, a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato da aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
t. per danni cagionati a terzi o alle cose di Xxxxx, ai propri operatori o alle cose dei propri operatori, per fatti dolosi o colposi di pazienti assistiti dai centri gestiti dalla Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona.
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Azienda per i servizi che la stessa debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con il suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati con proprie attrezzature.
Art. 30 – Garanzia inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’art. 19 lett. c), la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
L’estensione di garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di €. 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 31 – Proprietà, gestione, conduzione, uso di fabbricati
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà, gestione, conduzione, uso di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l’esercizio dell’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, monta carichi e scale mobili.
E’ altresì compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà di fabbricati non utilizzati per l’esercizio della propria attività.
L’assicurazione comprende inoltre:
− i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese; limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese; le citate imprese (nonché loro titolari o dipendenti) sono considerati terzi nel rispetto di quanto previsto dall’art. “committenza lavori” ai sensi del d.lgs. 81/2008”;
− i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.
Agli effetti della garanzia di cui al presente articolo sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
Art. 32 – Xxxxx a cose in consegna - custodia
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 19 lett. f) si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia dell’Assicurato e dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l’uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico/sollevamento di tali cose o durante l’esecuzione di lavori sulle stesse.
Sono esclusi i danni da incendio e furto.
Tale garanzia si intende prestata con l’applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia di € 1.000,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 33.
Art. 33 – Cose portate da assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per quanto lo stesso sia tenuto a rispondere verso gli assistiti o gli ospiti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del C.C., per sottrazione,
distruzione o deterioramento, anche derivante da furto o incendio, delle cose portate nei locali dell’Assicurato, consegnate e non consegnate.
Questa estensione di garanzia si intende prestata con il limite di € 7.500,00 per ogni danneggiato, con l’applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia di € 500,00.
L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione i danni da bruciature per contatti con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
Art. 34 – Attività svolte da strutture universitarie
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato/Contraente per danni verificatisi nell’ambito di proprie strutture sanitarie utilizzate, ai fini didattici o di ricerca, da parte delle cliniche universitarie e degli istituti a carattere scientifico, e nell’ambito dei reparti di ricovero e cura gestiti dai predetti Enti, convenzionati con l’Assicurato.
Art. 35 – Attività psichiatriche
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti dannosi che possono essere cagionati a terzi, compresi i dipendenti, dagli ammalati di mente quando essi siano assistiti sia presso il loro domicilio, sia presso le strutture socio - sanitarie in cui risultano ricoverati, sia durante i percorsi accompagnati da personale incaricato dall’Assicurato/Contraente.
Art. 36 – Distribuzione ed utilizzazione del sangue
La garanzia comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni a terzi, in conseguenza della distribuzione o dell’utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati compresi i danni da HIV, purché la distribuzione sia avvenuta durante il periodo di validità dell’assicurazione, fermo comunque quanto indicato all’art. 26.
Si intendono altresì compresi ai sensi del D.P.R. 24.08.71 nr. 1256, i danni che possono essere arrecati ai donatori volontari periodici ed occasionali ed ai donatori professionali in diretta conseguenza di un prelievo di sangue o dei suoi derivati ed alla loro somministrazione purché eseguite dal personale del centro.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato abbia ottemperato agli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale pari ad 1/3 di quello indicato in polizza, che deve intendersi comunque la massima esposizione della Compagnia per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo.
Art. 37 – Danni a veicoli sotto carico - scarico o in sosta
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati ai mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione dei lavori e per quelli cagionati ai veicoli di terzi in sosta nelle aree di pertinenza dell’Assicurato.
La garanzia si intende prestata con applicazione, per ogni veicolo danneggiato, di una franchigia di € 1.000,00. Sono esclusi i danni da furto o incendio.
Art. 38 – Fonti radioattive
L’assicurazione comprende i danni derivanti dalla detenzione e dall’uso di raggi X e delle fonti radioattive necessarie all’attività descritta in polizza.
L’assicurazione è efficace a condizione che l’attività dell’Assicurato/Contraente sia intrapresa con l’osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni delle competenti autorità.
L’Assicurato/Contraente si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all’impiego delle fonti dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse.
L’Assicurato/Contraente accorda alla Compagnia la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.
Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Compagnia per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nelle stesso periodo.
Art. 39 – Affidamento minori
Premesso che la Contraente può svolgere anche attività di assistenza dei minori in base al disposto della Legge 4/5/1983 n. 184 e che può affidare tali minori anche a famiglie da essa scelte, si da atto che le garanzie di polizza operano anche per la responsabilità derivante sia all’Ente Contraente che alle famiglie affidatarie per i danni cagionati a terzi e/o subiti da tali minori, con l’intesa che restano comunque esclusi dalle presenti coperture i danni eventualmente subiti dalle famiglie affidatarie per fatto dei minori stessi.
Art. 40 – Danni da interruzioni o sospensioni di attività
L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.
Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 2.500,00, nel limite del massimale indicato in polizza e comunque con il massimo indennizzo di € 1.500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
Art. 40 bis – Trattamento dati personali
L’assicurazione comprende i danni per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi Utenti delle Strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali (Privacy), siano essi comuni che sensibili.
La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente. La presente estensione non vale:
− per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
− per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti;
− per le multe ed ammende inflitte direttamente al Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.
Art. 41 – Rischio farmacie
L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi, fermo comunque quanto previsto dall’art.26. Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.
Art. 42 – Danni da incendio
L’assicurazione, a deroga dell’art. 19 lett. e), si estende ai danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute, escluso comunque i danni alle cose in consegna - custodia.
Tale estensione di garanzia si intende prestata nell’ambito del massimale indicato in polizza fino alla concorrenza di un massimo indennizzo di € 1.500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.
Art. 43 – Formazione per persone portatrici di handicap
Premesso che Il Contraente nell’espletamento dei propri scopi istituzionali può inviare presso Enti pubblici o aziende in genere persone portatrici di handicap fisici o mentali al fine di facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro e che gli assistiti portatori di handicap possono essere affidati alla sorveglianza o assistenza dei dipendenti degli Enti e/o aziende, l’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivate:
− al Contraente, quale organizzatore del Servizio di cui in premessa;
− agli assistiti per danni a terzi cagionati durante il periodo di loro permanenza negli Enti e/o aziende;
− agli Enti e/o aziende (compreso i loro dipendenti) per i danni a terzi cagionati dagli assistiti.
Gli assistiti, così come gli Enti e aziende sono considerati terzi nei confronti dell’Assicurato/Contraente.
Art. 44 – Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere
L’assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza.
Art. 45 – Committenza lavori ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 81/2008.) L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.
Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti) sono considerati terzi.
La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il direttore dell’esecuzione dei lavori.
La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimo indennizzo per sinistro ed anno assicurativo di € 500.000,00
Art. 46 – Xxxxx xxxxxxxxx o subiti da fornitori, consulenti, personale non dipendente ed imprese appaltatrici
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati o subiti:
− da imprese (nonché loro titolari o dipendenti) che svolgono per conto dell’Assicurato stesso lavori di pulizia, giardinaggio, trasporto, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all’attività dichiarata, carico, scarico, consegna e prelievo di merce, nonché altre attività accessorie e complementari a quella descritta in polizza;
− da progettisti e direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, (comunque non dipendenti dell’Assicurato e non in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o lavoro interinale), in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto dello stesso.
Resta comunque fermo il diritto di rivalsa della Compagnia nei loro confronti.
Art. 47 – Affidamento auto
Premesso che l’Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori e consulenti, autovetture, immatricolate ad uso privato, di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti dal conducente delle autovetture stesse a causa di vizio occulto di costruzione o difetto di manutenzione di cui l’Assicurato debba rispondere, e ciò a deroga dell’art. 19 – lett. a).
La presente garanzia non opera qualora l’evento si configuri come “infortunio sul lavoro” ed il conducente sia una persona soggetta alla garanzia di cui all’art. 16/B1.
Art. 48 –Uso di impianti – Macchinari e/o mezzi meccanici in genere– Attrezzature – Ponteggi - Velocipedi
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni derivanti dalla proprietà e/o uso di impianti, macchinari e mezzi meccanici in genere (anche azionati a motore), attrezzature, ponteggi e velocipedi. Sono comunque esclusi i danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge n. 990/1969 e successivo regolamento/modifiche /integrazioni.
Art. 49 – Malattie professionali
L’assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O./R.C.I.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art. 16/B e ferme le esclusioni di polizza, ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o dalla magistratura.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza.
La garanzia non è operante:
− per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
− per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;
− per le malattie professionali che si manifestino dopo la data di cessazione della presente garanzia;
− per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing";
− per le malattie professionali conseguenti alla silicosi;
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari ad 1/3 di quello previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.
Art. 50 – Comitato Etico Regionale
Responsabilità civile del comitato etico regionale
L’assicurazione della RCT è estesa alle attività svolte dal Comitato Etico Regionale, istituito presso questa Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 1104 del 29/09/2014, alle seguenti condizioni.
La Società si obbliga a tenere indenne i membri del Comitato Etico Regionale di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività svolta secondo le normative vigenti.
L’Assicurazione non comprende:
− i danni che derivino dalla intenzionale violazione da parte dell’Assicurato di norme, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche;
− i danni che siano imputabili alla responsabilità degli sperimentatori e degli sponsor delle sperimentazioni;
− i danni imputabili ad erronea formulazione del prospetto informativo, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non validamente prestato ai sensi del punto 3 dell’allegato n. 1 al decreto del Ministero della Sanità 18.03.1998;
− i danni imputabili ad inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
− i danni che derivano da sperimentazioni svolte al di fuori dal territorio Italiano.
Art. 51 – Calcolo del premio
Il premio relativo alla polizza è calcolato sull’ammontare complessivo delle retribuzioni che costituiscono imponibile INAIL e dei compensi comunque assoggettabili IRPEF, effettivamente erogati nel corso dell’anno assicurativo:
− ai dipendenti;
− ai non dipendenti titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa/incarico professionale
- che espletano attività di natura sanitaria – nonché ai componenti dell’Organo Direttivo Aziendale e del Collegio Sindacale;
− all’Università Politecnica delle Marche per l’attività in assistenza resa dal proprio personale,
per un ammontare di € 130.000.000,00, cui applicare il tasso del (offerta aggiudicata) pro-mille.
Il valore così ottenuto costituisce il premio di polizza (comprensivo di imposte), da considerarsi provvisorio/anticipato.
Il premio di polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall’art. 22, fermo restando che la somma dovuta alla Compagnia a titolo di premio per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore a quello provvisorio/anticipato.
Art 52 – Coassicurazione e Delega
La Compagnia Delegataria riceve mandato dalle Coassicuratrici (e le Compagnie Coassicuratrici con l’accettazione della quota di polizza di fatto rilasciano tale mandato) indicate nell’atto suddetto (polizza e appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
La firma apposta dalla Società Delegataria, pertanto, rende ogni documento emesso, ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici; parimenti ogni comunicazione si intende pertanto effettuata o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici.
L’impresa Delegataria risponde nei confronti dell’amministrazione committente per l’intera copertura del rischio con successiva rivalsa nei confronti delle altre imprese; si deroga al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti della contraente.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, degli accessori o delle imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dalla Contraente in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze, scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti dalle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
Il Contraente dichiara di prendere atto e di accettare le condizioni contenute nella presente polizza.
Data
LA COMPAGNIA IL CONTRAENTE
CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE
Agli effetti degli articoli 1341-1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:
Art. 3 - Pagamento dei premi
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro Art. 11 - Foro competente
Art. 18 - Persone non considerate terzi Art. 19 - Rischi esclusi dall’assicurazione Art. 22 - Regolazione del premio
Art. 24 - Franchigia
Art. 25 - Gestione sinistri
Art. 26 - Validità temporale della garanzia Art. 44 - Malattie professionali
LA COMPAGNIA IL CONTRAENTE
APPENDICE 1
ESTENSIONE DELLA COPERTURA ALLA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLE SPERIMENTAZIONI E DEL COMITATO ETICO REGIONALE
APPENDICE 1 - OGGETTO DELLA COPERTURA “ESTENSIONE DELLA COPERTURA ALLA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLE SPERIMENTAZIONI E DEL COMITATO ETICO REGIONALE
Premesso che il D.M. 17.12.2004 disciplina le "condizioni e prescrizioni di carattere generale relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche finalizzate al miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria e non a fini industriali" (articolo 1). Rispetto a questa tipologia di sperimentazione, l'articolo 2, comma 4, del decreto prevede che "I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e gli organi di vertice delle strutture di cui alla lettera a), comma 1, articolo 1, ove applicabile, adottano, secondo le indicazioni delle Regioni e Province Autonome, le necessarie misure affinché, per le sperimentazioni di cui all'articolo 1, le relative assicurazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
f) del decreto legislativo n. 211 del 2003, così come modificato dal Decreto 14 Luglio 2009 ed eventuali s.m.i. siano comprese nell'ambito della copertura assicurativa prevista per l'attività clinica generale o di ricerca della struttura.
Tale disposizione del 2003 (articolo 3, comma 1, lettera f) prevede che il promotore della sperimentazione provvede alla copertura assicurativa relativa al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall'attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e dei promotori della sperimentazione".
Si conviene che le garanzie della presente polizza siano estese alle suddette sperimentazioni ed ai membri del Comitato e degli eventuali Sottocomitati Etici formalmente nominati che esprimono parere favorevole alla sperimentazione, sulla base del quale l’Azienda/Ente di appartenenza ne autorizza lo svolgimento.
Si conviene inoltre che le garanzie di cui alla presente appendice relativa alle sperimentazioni sono operanti esclusivamente per le sperimentazioni in corso e/o che siano state approvate dal Comitato Etico Regionale entro il 15/03/2010 – data di entrata in vigore del D.M. (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) del 14/07/2009.
DEFINIZIONI SPECIFICHE (che integrano quelle di polizza)
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato: La Contraente, gli Sperimentatori interni, i membri del Comitato Etico Regionale, gli Sperimentatori esterni nei casi previsti dalla legge.
Appendice: il documento che prova variazioni dell'assicurazione o regolazione del premio.
Lesioni personali: morte o ferimento di persone o danneggiamento della loro salute.
Sinistro: La causa che genera l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Evento avverso (AE): qualsiasi episodio sfavorevole di natura medica che si verifichi in un paziente o in un soggetto partecipante in una sperimentazione clinica al quale sia stato somministrato un prodotto farmaceutico.
Reazione avversa dei farmaci (ADR): una risposta ad un farmaco che sia nociva e non voluta e che si verifichi ai dosaggi normalmente impiegati nell'uomo per la profilassi, la diagnosi e per la terapia di malattie, oppure per modificare funzioni fisiologiche.
Evento serio (SAAE) o Reazione Avversa Seria da Farmaci (Serious ADR): qualsiasi manifestazione clinica sfavorevole che a qualsiasi dosaggio:
a. sia fatale o
b. metta in pericolo di vita o
x. xxxxxxxx il ricovero in ospedale oppure il suo prolungamento o
d. porti ad invalidità/incapacità persistente o significativi.
Sperimentazione Clinica/Studio: ogni sperimentazione su soggetti umani, svolta secondo le regole della Buona Pratica Clinica (Good Clinical Praclice - GCP), intesa ad identificare o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di un prodotto/i in sperimentazione; e/o identificare ogni reazione avversa ad un prodotto/i in sperimentazione; e/o studiare l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione di un prodotto/i in sperimentazione con l'obbiettivo di valutarne la sicurezza e/o l'efficacia. I termini "Sperimentazione clinica" e "studio clinico" sono sinonimi.
Prodotto in sperimentazione: una forma farmaceutica di un principio attivo o placebo, che viene sperimentata oppure impiegata come riferimento in uno studio clinico, compreso un prodotto autorizzato alla commercializzazione, qualora, esso venga impiegato o formulato o confezionato in modo diverso da quello autorizzato, oppure qualora venga utilizzato per un'indicazione diversa da quella approvata, o sia impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato.
Monitor: Il supervisore dell'andamento di uno studio clinico per garantire che questo venga effettuato, registrato e relazionato in osservanza del protocollo; delle procedure operative standard (SOP) della Buona pratica clinica (GCP) e delle disposizioni normative applicabili.
Sperimentatore: una persona responsabile della conduzione dello studio clinico presso un centro di sperimentazione.
Sponsor: un individuo, una società, un'istituzione oppure un'organizzazione, che sotto la propria responsabilità dà inizio, gestisce e/o finanzia uno studio clinico.
Protocollo: il documento che descrive l'obbiettivo, la progettazione, la metodologia, le considerazioni statistiche e l'organizzazione di uno studio ed i relativi emendamenti.
Emendamento: qualsiasi variazione/integrazione al protocollo approvato dal Comitato Etico Regionale diventando parte integrante dello stesso.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE
(che integrano quelle di polizza)
Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione copre la responsabilità civile ai sensi di legge derivante dall'approvazione e dallo svolgimento della sperimentazione di formulazioni farmaceutiche e/o di pratiche e/o indagini terapeutiche (di seguito indicate), debitamente autorizzata in conformità alla normativa vigente, per danni causati alla salute dei pazienti e dei pregiudizi economici da loro derivanti (escluso in ogni caso i danni a cose), verificatisi durante il periodo di validità (ivi compreso il periodo di garanzia pregressa) della presente copertura, purché si siano manifestati non oltre 36 mesi dalla cessazione della presente polizza.
La copertura opera esclusivamente riguardo ai danni che sono conseguenza diretta del trattamento con le formulazioni farmaceutiche e/o delle pratiche e/o indagini terapeutiche impiegate nelle sperimentazioni autorizzate o delle misure terapeutiche o diagnostiche adottate per la realizzazione delle sperimentazioni.
Le sperimentazioni oggetto della presente copertura sono tutte quelle autorizzate sulla base del parere del Comitato Etico Regionale, quale che sia il luogo, in Italia, in cui le stesse sono svolte.
Si ribadisce che le garanzie di cui alla presente appendice relativa alle sperimentazioni sono operanti esclusivamente per le sperimentazioni in corso e/o che siano state approvate dal Comitato Etico Regionale entro il 15/03/2010 – data di entrata in vigore del D.M. (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) del 14/07/2009.
Art. 2 - CORRESPONSABILITÀ' DI PIÙ' ASSICURATI
In caso di corresponsabilità fra più assicurati per lo stesso sinistro, si applica un solo massimale.
Art. 3 - LIMITE DI INDENNIZZO
La presente estensione di garanzia è prestata entro i seguenti sottolimiti:
• €. 5.000.000,00 per protocollo.
• €. 1.500.000,00 per persona.
Art. 4 - VALIDITÀ' TERRITORIALE
La garanzia è valida solo per le sperimentazioni effettuate in Italia.
Art. 5 – ESCLUSIONI
La garanzia non opera:
1. per sperimentazioni non regolarmente autorizzate e/o svolte in maniera difforme da quanto autorizzato;
2. per i danni che non siano in relazione causale diretta con la sperimentazione assicurata;
3. per i reclami dovuti al fatto che la formulazione farmaceutica soggetta a sperimentazione non realizza gli scopi curativi previsti;
4. per i danni congeniti o malformazioni, provocate in donne incinte partecipanti alla sperimentazione;
5. per danni genetici o per infermità genetiche e/o ereditarie;
6. per danni nucleari di qualsiasi tipo;
7. per reclami dovuti ad immunodeficienza acquisita o ad errata diagnosi di tale sindrome;
8. per i danni derivanti dai seguenti prodotti farmaceutici:
a. Anticoncezionali ormonali.
b. STILBESTROL/D.E.S.
c. PRDIMODONE
d. FLUOXETINE
e. PHKNYLPHPROPANOLAMINE
f. METHYLPHENIDATE
g. TROGLITAZIONE
h. GEMFIBROZIL
i. CERI VASTATIN
9. per i danni conseguenti ad immunodeficienza acquisita;
10. per i danni all'integrità fisica dei soggetti della sperimentazione quando tali danni si sono manifestati, poiché il soggetto non ha seguito intenzionalmente le istruzioni incaricate dalla sperimentazione;
11. per i danni occasionati da deposito, preparazione, conservazione, importazione e cessione di sangue umano o di prodotti ematici e quelli derivanti da qualsiasi sperimentazione che comporti prodotti o derivati ematici;
12. per le sperimentazioni che comportino tecniche chirurgiche innovative.
Art. 6 - RESPONSABILITÀ' SOLIDALE CON ALTRI SOGGETTI CHE INTERVENGANO NELLA SPERIMENTAZIONE
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti che intervengano nella sperimentazione (come, per
esempio, sponsor) la presente copertura opera solo per la quota di responsabilità che fa carico al Contraente ed all'Assicurato con la presente polizza, escluso ogni vincolo solidale con gli altri soggetti che intervengono nella sperimentazione.