CAPITOLATO SPECIALE
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
CAPITOLATO SPECIALE
FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE COMPLETO DI MANUTENZIONE FULL RISK ED ASSISTENZA, PER UN PERIODO DI 24 MESI COMPRENSIVO DELL’OPZIONE DI RISCATTO OCCORRENTE ALLA S.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA DEL P.O. DI SESTO SAN XXXXXXXX DELL’A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO
CODICI IDENTIFICATIVI GARA: CIG. N. Z500BF1D62
I N D I C E
PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto della fornitura 3
Art. 2 - Caratteristiche generali e requisiti minimi di fornitura 3
Art. 3 - Assistenza tecnica e manutenzione programmata 5
Art. 4 - Tempi, installazione e modalità di realizzazione della fornitura 6
Art. 5 – Periodo di prova 6
Art. 6 - Valore complessivo dell’appalto e relativi oneri della sicurezza per rischi da interferenza 6
Art. 7 – Collaudo 6
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Art. 8 – Responsabilità e Referenti dell’appalto 6
Art. 9 – Deposito cauzionale 7
Art. 10 – Clausola di salvaguardia 7
Art. 11 - Responsabilità civile, copertura assicurativa 8
Art. 12 - Cessione del contratto, del credito e subappalto 9
Art. 13 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti 10
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive 11
Art. 15 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario 12
Art. 16 - Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 13
Art. 17 - Codice etico aziendale e codice etico regionale degli appalti 13
Art. 18 - Scioperi e causa di forza maggiore 14
Art. 19 - Penalità e risoluzione del contratto 14
Art. 20 - Diritto di recesso 16
Art. 21 - Clausola risolutiva espressa 17
Art. 22 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore 20
Art. 23 - Spese contrattuali 20
Art. 24 – Clausola di adesione 20
Art. 25 - Controversie 21
Art. 26 - Rinvio altre norme 21
PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto della fornitura
Il presente capitolato disciplina la fornitura in noleggio di un ecografo multidisciplinare completo di manutenzione full risk ed assistenza, per un periodo di 24 mesi comprensivo dell’opzione di riscatto, occorrente alla X.X. xx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx X.X. Xxxxx Xxx Xxxxxxxx dell’A.O. ICP, le cui caratteristiche tecniche sono indicate al successivo art. 2.
La Stazione Appaltante si riserva di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.
Nel corso del periodo di vigenza del contratto, la Società aggiudicataria dovrà erogare la fornitura ed i servizi alla stessa connessi rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Speciale; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto.
Art. 2 - Caratteristiche generali e requisiti minimi di fornitura
La ditta dovrà fornire:
- un ecografo multidisciplinare di nuova generazione (no macchina ex demo) Color Power Doppler di ultima generazione collocato nella gamma medio alta del produttore; con tecnologia completamente digitale (Digital beam Former) con elevati valori sia della frequenza di lavoro, sia della risoluzione del convertitore A/D, a scansione elettronica di tipo convex, lineare e microconvex. L’ecografo deve permettere l’effettuazione di analisi 2D, 3D e 4D;
- tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione dell’apparecchiatura offerta
- tutto quanto necessario al corretto funzionamento dell’ecografo medesimo
L’apparecchiatura deve essere in grado di gestire i dati sensibili secondo quanto indicato dalla legge sulla privacy (decreto legislativo 196/2003).
L’apparecchiatura, a pena di esclusione, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi di fornitura:
Caratteristiche
- Apparecchiatura implementabile ed aggiornabile.
- Sistema facilmente trasportabile e manovrabile.
- Elevato numero di preset personalizzabili per l’utilizzo multiutente.
- Focalizzazione dinamica continua in ricezione su tutti i punti e su tutte le linee di scansione
- In grado di gestire un ampio range di frequenze con la maggiore penetrazione possibile (frequenze indicativamente da 2 MHz a 15 MHz).
- Profondità di campo variabile, la più ampia possibile e con valor minimo il più piccolo possibile (indicativamente da 1 a 20 cm).
- Elevato range dinamico.
- Immagine 2D e color doppler con il più alto valore di frame-rate possibile.
- Modalità di presentazione immagini:
▪ B-mode/real time
▪ M-mode
▪ color Doppler
▪ power doppler
▪ doppler PW
▪ doppler CW.
- Dotato di imaging di seconda armonica tissutale.
- Doppler o sistema similare dotato di massima sensibilità per la determinazione dei flussi molto lenti e delle piccole strutture vascolari.
- Sistema per l’attenuazione dei rumori e degli artefatti atto al miglioramento della qualità complessiva dell’immagine selezionabile dall’utente a più step.
- Zoom:
▪ panoramico
▪ multisteps
▪ senza perdita di definizione
▪ selezionabile
✓ su immagini in real time
✓ su immagini congelate
✓ su immagini provenienti da cine loop
- Possibilità di:
▪ avere in tempo reale la doppia immagine bidimensionale contemporaneamente in b/n ed a colori
▪ eseguire misurazioni e calcoli su immagini registrate
▪ eseguire calcoli in tempo reale nel Doppler pulsato e continuo
▪ analisi dello spettro doppler sia su immagini in tempo reale sia su immagini congelate
▪ correzione automatica dell’angolo doppler.
- Sistema cineloop con elevato numero di frames.
- Acquisizione 3D e 4D con elevato volume rate.
- Sistema corredato di software di calcolo ed analisi specifici per applicazioni ostetrico/ginecologiche di 1°e 2°livello.
- Dotato di workstation integrata per gestione e controllo completi delle immagini e data base del paziente.
- Possibilità di generare reports paziente completi di misurazioni, calcoli, grafici e spazio per le note del medico specialista.
- Dotato di interfaccia DICOM 3 almeno printer, storage e worklist integrata.
- Dotato di monitor:
▪ dimensione pari ad almeno 15"
▪ a colori
▪ ad alta risoluzione
▪ orientabile secondo le esigenze dell’utilizzatore
▪ preferibilmente regolabile in altezza.
- Dotato di configurazione HW di elevata qualità in modo da permettere l’archiviazione di interi studi (compresi loop) sia su hard disk sia su altro supporto digitale (cd e/o dvd) sia in formato DICOM 3 ed esportazione in formati windows compatibili.
- Dotato di stampante termica b/n.
- Possibilità di collegare contemporaneamente almeno tre sonde, commutabili da tastiera.
- Sistema in grado di supportare diversi tipi di sonde (es lineare, convex…).
- Sonde ecografiche, con possibilità di selezione di frequenze indipendenti per immagini B-mode e color doppler.
- Possibilità di impiego di sonde di tipo volumetrico convex, microconvex, endocavitarie per acquisizione e ricostruzione tridimensionale in tempo reale con “Volume Rate” più elevato possibile.
- Dovranno essere fornite le seguenti sonde:
▪ n° 1 sonda endovaginale a larga banda/multifrequen za indicativamente da 5 a 10 MHz
▪ n° 1 sonda volumetrica addominale larga banda/mult ifrequenza e multifrequenza con acquisizione volumetrica di almeno 70° di angol o di apertura selezionabile dall’operatore.
Requisiti di alimentazione:
- Tipo di alimentazione:
▪ tensione 220 V monofase
▪ frequenza 50 Hz
Art. 3 - Assistenza tecnica e manutenzione programmata
L’assistenza tecnica, ricompresa nel canone di noleggio, dovrà essere di tipo Full Risk, nulla escluso, comprensiva di manutenzioni preventive annue in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e relativi ricambi, filtri, kit, ecc.
Il servizio di manutenzione “full-risk” dovrà coprire tutte le parti di ricambio nessuna esclusa oltre a tutto quanto necessario per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura. Per tutta la durata della garanzia la ditta fornitrice dovrà:
• eseguire, a proprio carico, la manutenzione periodica e le verifiche funzionali/prestazionali/controlli di qualità delle apparecchiature secondo le indicazioni riportate sul manuale d’uso e di service e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali attività devono essere eseguite dall’aggiudicataria secondo la periodicità riportata nel manuale d’uso e di manutenzione “in automatico” ovvero senza preventiva richiesta da parte della A.O.;
• eseguire, a proprio carico, lo svolgimento delle verifiche elettriche generali (secondo la IEC 61010-1) con periodicità almeno annuale e “in automatico” ovvero senza preventiva richiesta da parte della A.O.;
• garantire la continuità di funzionamento dell’apparecchio (si intende esecuzione di tutte le prestazioni diagnostiche cui l’apparecchiatura è destinata) come di seguito specificato:
o esprimere la disponibilità all’esecuzione di illimitati interventi su chiamata;
o il tempo di intervento non dovrà essere superiore alle 8 ore lavorative ed il tempo massimo di risoluzione del guasto (ripristino totale di tutte le funzionalità dell’apparecchiatura), non deve essere superiore alle 24 ore lavorative (3 giorni lavorativi);
o il tempo massimo di fermo macchina (anche di una sola funzionalità) ammesso in un anno solare, in ogni caso, non può essere superiore a 20 giorni solari/anno.
Art. 4 - Tempi, installazione e modalità di realizzazione della fornitura
L’apparecchiatura dovrà essere installata entro 30gg dalla data di termine del periodo di “stand still” indicato nella lettera di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 163/06, previ accordi con il Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale.
Art. 5 – Periodo di prova
L’A.O. ICP si riserva di sottoporre la fornitura oggetto della presente gara ad un periodo di prova, di massimo 1 MESE, decorrente dalla data di messa in funzione, nel corso del quale verrà verificata la piena idoneità dell’apparecchiatura offerta, a giudizio insindacabile della stessa Azienda. In caso di esito negativo del periodo di prova l’A.O comunicherà tale circostanza entro e non oltre a 20 giorni decorrenti dalla data di scadenza del periodo di prova e il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell’art. 1456 cc.. Alla società non sarà riconosciuto alcunché né a titolo di corrispettivo né a titolo di indennizzo.
Art. 6 - Valore complessivo dell’appalto e relativi oneri della sicurezza per rischi da interferenza
Il Valore complessivo presunto della fornitura in noleggio posto a base d’asta è di € 36.000,00 (IVA esclusa), di cui € 250,00, oneri della sicurezza per i rischi da interferenza non soggetti a ribasso.
Art. 7 – Collaudo
Il Collaudo dell’apparecchiatura dovrà essere stabilito con il Servizio di Ingegneria Clinica dell’A.O. ICP e comunque entro 10 giorni dalla data dall’esito positivo del periodo di prova.
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Art. 8 – Responsabilità e Referenti dell’appalto
Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell’appalto (DEC): è individuato dall’A.O.. Ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell’appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell’appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l’appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari e tecnico-organizzativi, la Direzione Sanitaria o la S.C. Direzione medica di Presidio; con riferimento alle problematiche tecniche collegate alle apparecchiature ed alla
strumentazione parte della fornitura, al Servizio di Ingegneria Clinica; per le procedure per la qualità, la S.C. Controllo di Gestione, Programmazione, Qualità e Risk Management; in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, la S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione e per quanto invece concerne gli adempimenti contrattuali di tipo amministrativo la S.C. Provveditorato Economato.
Art. 9 – Deposito cauzionale
9.1 Ai sensi dell’art.113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell’importo contrattuale (iva esclusa). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;
- la operatività della garanzia entro 15 gg,. a semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera.
La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale.
9.2 A richiesta dell’aggiudicatario, la S.C. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto.
L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del periodo di garanzia di 24 mesi).
9.3 Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. ICP delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante il periodo di garanzia, in confronto all’effettivo credito del fornitore.
La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
9.4 La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
9.5 Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Art. 10 – Clausola di salvaguardia
Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura oggetto del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad
altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo stesso, ovvero recedere dal contratto. Alla Ditta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo lettera A/R, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.
L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O., fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA.
Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis)…….. Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.”
L’Azienda Ospedaliera si riserva, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.
Art. 11 - Responsabilità civile, copertura assicurativa
La società appaltatrice risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all’Azienda Ospedaliera ed a terzi alla fornitura dell’apparecchiatura, anche in relazione all’operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.
La ditta appaltatrice dovrà contrarre apposita polizza d’assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi per un importo non inferiore a euro 2.500.000,00 (euro) per sinistro.
Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all’A.O. a semplice richiesta. L’Azienda Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l’appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell’A.O. , in particolare, in conseguenza di furti.
Art. 12 - Cessione del contratto, del credito e subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.
La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.
L’aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante. Quanto sopra alle seguenti condizioni:
• l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006);
• l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
• della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
• dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
• insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006).
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx.
Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).
3. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 €, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006).
L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio della fornitura la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva.
L’A.O. ICP provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario della fornitura. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006).
L’A.O. provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 13 del presente Capitolato.
La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.
L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).
Art. 13 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti
La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere fattura mensile posticipata riferita al canone di noleggio del mese precedente, comprensiva di oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza - riportando, possibilmente, il relativo CIG n. Z500BF1D62- di un ecografo multidisciplinare occorrente al P.O. Sesto San Xxxxxxxx dell’A.O. ICP intestata a:
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
Sede Legale: xxx X. Xxxxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx Cod. Fiscale 80031750153 – P. Iva 04408300152
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura, previo esito positivo del collaudo attestato dal DEC e purché non vi siano motivi ostativi.
Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge.
La fattura riferita al primo canone mensile di noleggio dovrà essere emessa successivamente alla data del collaudo, ove non sussistano motivi di contestazione, si procederà alla liquidazione - previa verifica e riscontro da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto in ordine alla corretta esecuzione della fornitura.
La fatturazione del canone mensile decorerà dal 1° del mese successivo alla data di messa in funzione dell’apparecchiatura.
La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive); in difetto di tale comunicazione, anche se le
variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, la data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera.
In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio di manutenzione in garanzia da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
1. La ditta aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010,
n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.
2. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo
Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
6. La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'A.O. contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.
Art. 15 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario
L’Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.
Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).
Il contraente aggiudicatario si impegna a svolgere la fornitura, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all’organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa. Tutti gli obblighi necessari per l’esecuzione della fornitura devono intendersi a completo carico dell’aggiudicatario.
In particolare e fatto obbligo all’aggiudicatario di:
- eseguire la fornitura ed i servizi alla stessa connessi secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nel presente capitolato, nonché nella documentazione di gara, tutta, e nell’offerta presentata;
- eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, ovvero regolamenti aziendali, applicabili alle forniture in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- considerare inclusi nella percentuale di sconto offerta, o comunque nell’importo contrattuale offerto, anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari, per l’esecuzione della fornitura e relativi servizi a regola d’arte, previsti dalla documentazione di gara;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dell’A.O. in conseguenza dell’inosservanza di obblighi a carico suo;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, in funzione della corretta esecuzione della fornitura e relativi servizi;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità degli operatori, delle persone addette al trasporto e alla consegna della fornitura, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L’aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l’Azienda Ospedaliera che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi
natura o che potessero essere arrecati nella consegna della fornitura, per colpa o negligenza;
- dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento, così come disposto dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
- risarcire i danni causati nel corso dello svolgimento della fornitura per le quali l’A.O. è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull’importo mensile dovuto all’impresa stessa;
- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all’esecuzione della fornitura e dei relativi servizi;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;
- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti la fornitura e i relativi servizi in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare esecuzione della fornitura medesima.
Il contraente aggiudicatario non potrà eccepire, durante l’esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l’aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando l’A.O. ICP, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse all’erogazione della fornitura oggetto dell’affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato speciale, l’aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. All’Aggiudicatario non spetterà, percentuale offerto.
Art. 16 - Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08
Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell’appaltatore, in allegato alla documentazione di gara, e più precisamente al Disciplinare di gara (di cui costituisce l’Allegato n. 4 bis), viene posto l’Opuscolo Informativo “rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’Azienda Ospedaliera ICP e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’Azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 05”, redatto dall’A.O. nel mese di luglio 2011.
Inoltre, si allega, sempre al succitato Disciplinare di gara (all’Allegato n. 4), il modello di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che i partecipanti alla gara dovranno unire alla propria offerta compilato nella parte relativa all’anagrafica del/i appaltatore/i.
All’atto della formalizzazione dell’incarico, l’Azienda Appaltante e l’Aggiudicatario completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell’Azienda Appaltante.
Art. 17 - Codice etico aziendale e codice etico regionale degli appalti
La ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e pubblicato sul sito xxx.xxx.xx.xx
La ditta aggiudicataria s’impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Codice etico degli appalti regionali”, approvato con DGR Regione Lombardia 4 maggio 2011, n. IX/1644.
La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Codice etico degli appalti regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
Art. 18 - Scioperi e causa di forza maggiore
Trattandosi di fornitura di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
L’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con la S.C. Provveditorato Economato e la struttura interessata della fornitura dell’A.O. ICP.
Il contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Azienda Ospedaliera tramite il Referente del Fornitore, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna.
L’Azienda Ospedaliera, si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.
Art. 19 - Penalità e risoluzione del contratto
1. Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal Capitolato Speciale e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura.
A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa o dei servizi connessi, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.
Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale,
l’A.O. ICP potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
2. Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate:
• in caso di ritardo nella consegna delle strumentazioni, e nell'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 4 e 7 del presente Capitolato verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni,rispetto ai termini sopra stabiliti l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
3. L’accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al precedente art. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’A.O. delle seguenti penali:
PARAMETRO DI VALUTAZIONE | PENALE | MODALITA’ DI APPLICAZIONE |
Tempo di intervento | € 20,00 | Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento |
Tempo massimo di risoluzione guasto (ripristino totale della funzionalità dell’apparecchiatura) | € 500,00 | Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella risoluzione del guasto |
Tempo massimo di fermo macchina (anche di una sola funzionalità) | € 500,00 | Per ogni giorno solare di fermo macchina eccedente il limite dei 20 giorni solari/anno |
Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.
Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo).
Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento.
Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara.
4. L’A.O. si riserva, in ogni caso, la richiesta dei danni derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni diagnostiche cui l’apparecchiatura è destinata.
5. Questa Azienda Ospedaliera, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
Art. 20 - Diritto di recesso
È prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell’Azienda committente, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l’aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica fornitura oggetto del presente appalto, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Lombardia), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. IX/2633 in data 06.12.2011 e successiva DGR n. IX/4334 del 26 ottobre 2012, in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie.
In tali casi le Aziende Ospedaliere si riservano, tuttavia, la facoltà di:
- procedere, con la/e Società aggiudicataria/e di cui alla presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette;
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con raccomandata A.R..
L’Azienda Ospedaliera ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni
intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte della ditta, del Codice Etico, approvato dall’Azienda committente e pubblicato sul sito dell’ente medesimo.
c) per un diverso assetto organizzativo dell’Azienda Ospedaliera ICP che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell’Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi.
d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l’A.O. sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.
Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della fornitura - sino all’individuazione del nuovo contraente e/o all’avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all’Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l’erogazione dei servizi sanitari in favore dell’utenza.
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda committente e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
L’impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Azienda Ospedaliera da qualsiasi molestia.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell’art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..
Art. 21 - Clausola risolutiva espressa
Le Aziende committenti avranno facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all’aggiudicatario con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:
1. inottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell’Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura;
4. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell’espletamento della manutenzione;
5. disservizio pari o superiore a 8 ore per ciascun fermo macchina;
6. applicazione di 3 penali per inadempimenti parziali e/o totali rispetto agli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato;
7. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione;
8. esito negativo del periodo di prova, fissato dall’art. 5 del presente Capitolato
9. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
10. subappalto totale o parziale non autorizzato;
11. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
12. ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale;
13. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
14. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e xx.xx, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
15. rinuncia della ditta offerente.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l’Azienda committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.
Nei casi sopra previsti, l’Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra Impresa.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l’A.O. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
L’Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Qualora la Società aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda Ospedaliera tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto la Ditta alla società per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
* * * * *
Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta delle AA.OO. - la violazione da parte del contraente dei seguenti obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali:
⮚ Art. 4: divieto di chiedere, sollecitare, accettare regali, compensi e altre utilità per sè e/o per altri; divieto di offrire direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato; divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'incarico assunto;
⮚ Art. 6: corretta informativa sui rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni; assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, anche con riferimento ad interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
⮚ Art. 7 divieto di partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
⮚ Art. 11 segreto d'ufficio;
⮚ Art. 13 diffusione di notizie non corrispondenti al vero;
⮚ Art. 14 divieto di ricorrere a mediazione di terzi, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi; divieto di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione e/o facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione di contratti e/o negozi a/o accordi in genere; divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile; astensione dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività
relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio, nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
La tolleranza da parte delle AA.OO. di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.
E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dalle AA.OO. in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.
Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, le AA.OO. avranno diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.
Il Contrante dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.
Art. 22 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore
Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l’A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.
In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l’A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.
In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l’A.O., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.
Art. 23 - Spese contrattuali
Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l’IVA che è a carico dell’Azienda Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta della S.C. Provveditorato-Economato.
Art. 24 – Clausola di adesione
L‘A.O. appaltante, coerentemente con le direttive regionali, hanno aderito all’”Accordo Interaziendale di Milano e Provincia”, pertanto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale potrà richiedersi, alle Imprese aggiudicatarie di garantire la fornitura, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente capitolato speciale, anche a favore delle Aziende che hanno aderito all’Accordo, che ne facciano espressa richiesta entro 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto e fino ad un massimo del 400% dell’importo di aggiudicazione complessivo.
L’adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale.
Qualora l’impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovrà espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all’Allegato 6- Offerta economica - del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta n. 3. Qualora detta dichiarazione, della quale sarà data pubblica lettura nel corso della seduta relativa all’apertura dell’offerta economica, non venga espressa, sarà considerata accettata dall’Impresa la possibilità di successiva adesione sopra illustrata.
Le Aziende che hanno aderito all’“Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia” sono:
- A.O. "FATEBENEFRATELLI" - MILANO
- A.O. "X. XXXXXXX" - GARBAGNATE
- A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO XXXXXXX XXXX - MILANO
- A.O. "X. XXXXX" - MILANO
- A.O. "OSP. NIGUARDA CA'GRANDA"- MILANO
- A.O. "X. XXXXX XXXXXXXX" - MILANO
- A.O. "X. XXXXXXX" - MONZA
- A.O. "X. XXXXX" - MILANO
- A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
- FONDAZIONE IRCSS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO XXXXX XXXXX DI MILANO
- AREU “AZIENDA XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX”
- XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXX.
Art. 25 - Controversie
Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs 163/06.
Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..
Art. 26 - Rinvio altre norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d’appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010 e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Luogo, data)
Firma per accettazione
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 2, 4, 5, 10, 11,
13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24.
(Luogo, data) Firma per accettazione