SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ALLEGATO 1)
alla D.D. n. 619/2017
COMUNE D I L A T I N A
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
U.O.C. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Il Funzionario Capo UOC
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Dirigente
Avv. Xxxx Xxxxx
TPL Comune di Latina capitolato prestazionale
I n d i c e
ARTICOLO | RUBRICA | PAGINA |
1 | DEFINIZIONI | 4 |
2 | CATEGORIA – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – DESCRIZIONE DELL’AREA DI BACINO | 4 |
3 | OGGETTO E STIMA DELL’IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO | 5 |
4 | OBBBILGHI DELL’AFFIDATARIA - SPECIFICHE DEL SERVIZIO | 8 |
5 | DURATA DEL CONTRATTO. OPZIONI E PROROGHE | 10 |
6 | MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI | 10 |
7 | PROGRAMMA DI ESERCIZIO | 13 |
8 | MODIFICHE DEL PROGRAMMA D’ESERCIZIO SU RICHIESTA DELL’ENTE | 14 |
9 | SCIOPERO | 14 |
10 | MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO PER EVENTI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI | 15 |
11 | PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO – CLAUSOLA SOCIALE | 15 |
11.1 | STABILITA’ OCCUPAZIONALE | 15 |
11.2 | PERSONALE – REQUISITI E PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO | 16 |
11.3 | RESPONSABILE DEL SERVIZIO – AGENTI DI CONTROLLO | 20 |
12 | PARCO MEZZI – AUTORIMESSA – ASSISTENZA TECNICA E DI SOCCORSO STRADALE – NUMERO VERDE E SISTEMA DI INFORMAZIONE ALL’UTENZA | 20 |
13 | PALINE DI FERMATA BUS | 27 |
14 | PUBBLICITA’ SUI MEZZI | 28 |
15 | TASSE AUTOMOBILISTICHE | 28 |
16 | RESPONSABILITA’ PER DANNI E VERSO TERZI | 28 |
17 | ASSICURAZIONI | 29 |
18 | VIGILANZA – MONITORAGGIO ISPEZIONE E CONTROLLO | 30 |
19 | QUALITA’ DEL SERVIZIO E CARTA DELLA MOBILITA’ | 31 |
20 | SISTEMA TARIFFARIO | 34 |
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ARTICOLO | RUBRICA | PAGINA |
21 | SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE | 35 |
22 | OBBLIGHI CERTIFICAZIONE – DOCUMENTI E INFORMAZIONI | 36 |
23 | RISCHI E RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIA | 37 |
24 | RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO | 38 |
25 | PENALI | 39 |
26 | PREMIALITA’ | 42 |
27 | CAUZIONE DEFINITIVA | 42 |
28 | CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO | 43 |
29 | ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA | 44 |
30 | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 45 |
31 | FORO COMPETENTE | 45 |
32 | TRATTAMENTO DATI | 45 |
33 | REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO | 46 |
34 | DISPOSIZIONI FINALI | 46 |
35 | NORMA DI SALVAGUARDIA - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TPL IN AMBITO COMPRENSORIALE | 46 |
ALLEGATI | 47 |
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TPL Comune di Latina capitolato prestazionale
ART. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Capitolato s’intende per:
Ente/Stazione Appaltante: il Comune di Latina che affida il servizio di Trasporto Pubblico Locale o Urbano oggetto del presente Capitolato;
Affidataria/Aggiudicataria: Operatore Economico che, risultando aver presentato la migliore offerta, sia aggiudicatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale o Urbano oggetto del presente Capitolato;
Gestore uscente: l’attuale gestore del Servizio di Trasporto Pubblico Urbano sino al subentro della nuova Affidataria;
Servizio: Trasporto Pubblico Locale o Urbano nel territorio del Comune di Latina, cosi intendendo il servizio adibito normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata di ambito locale e competenza comunale.
Contratto: Contratto di servizio che sarà stipulato tra l’Ente Affidante e l’Impresa Affidataria, selezionata con gara ad evidenza pubblica esperita in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.
ART. 2 - CATEGORIA – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO- DESCRIZIONE DELL’AREA DI BACINO
Il presente capitolato disciplina l’affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale o urbano nel territorio del Comune di Latina – in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi - composto dal trasporto su gomma ovvero mediante autobus, con parte di mezzi forniti mediante usufrutto dal committente - nei limiti e tempi di utilizzabilità, così come definito nel Programma d’esercizio di cui all’allegato “A” e dal presente Capitolato Speciale, per complessivi 1.682.000 di km annui circa, (esclusi i collegamenti da/alle rimesse e i “fuori servizio” in genere).
Il bacino di utenza del Comune di Latina si sviluppa su una superficie di Kmq. 277,79, ha una conformazione orografica prevalentemente pianeggiante ed è caratterizzato da una fascia costiera di circa 13 Km parte della quale rientra nell’interno del Parco Nazionale del Circeo.
La morfologia del territorio è uniforme con un dislivello altimetrico di 75 mt. s.l.m. confina con i Comuni di Nettuno, Aprilia, Cisterna di Latina, Sermoneta, Sezze, Pontinia e Sabaudia.
La popolazione residente rilevata dall’Istat attraverso l’ultimo censimento nazionale è di circa n.
125.375 unità.
La rete del servizio di cui al Programma di esercizio (All. A) è quella attualmente in atto, che non è da considerarsi vincolante nel periodo di affidamento potendo subire modifiche, variazioni, integrazioni e/o diverse articolazioni.
Le percorrenze complessive sono caratterizzate, allo stato, da un volume di produzione chilometrica così approssimativamente suddiviso: Linee totali: 13, di cui 5 linee urbane e 7 linee a servizio dell’area suburbana.
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La rete di progetto in particolare si articola su 1.682.000 Km annui circa, può subire variazioni anche all’interno dello sviluppo dei percorsi cosi quantificati:
✓ 825.000,00 km/anno circa: servizio urbano ordinario;
✓ 37.200,00 km/anno circa: servizio urbano festivo;
✓ 548.500,00 km/anno circa: servizio suburbane Borghi;
✓ 162.650,00 km/anno circa: servizio stagionale suburbano (periodo scolastico);
✓ 49.300,00 km/anno circa a servizio stagionale urbano (periodo scolastico);
✓ 59.600,00 km/anno circa: servizio stagionale suburbano per la Marina di Latina (estivo).
Sulla base di tale rete e del programma analitico di esercizio il servizio prevede, allo stato, l’impiego di n. 36 autobus di linea di cui n. 29 da 12 metri e n. 7 da 7 metri su strada.
L’articolazione del servizio non è da considerarsi vincolante nel periodo di affidamento potendo subire modifiche, variazioni, integrazioni e/o diverse articolazioni anche in ragione di sopravvenute esigenze o diverse modalità di organizzazione del servizio ovvero dell’eventuale aggregazione nell’ambito del Consorzio di Comuni.
L’Ente ha infatti avviato le iniziative per l’adesione del Comune di Latina al costituito bacino territoriale composto, allo stato, dai limitrofi Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Lanuvio, Rocca Massima e Sermoneta, per la gestione associata del servizio TPL mediante autobus, avviando le relative procedure che potrebbero richiedere modalità organizzative del servizio diversamente articolate a cui l’Affidataria sarà tenuta a conformare la rete di servizio nel rispetto dei Km/annui oggetto di affidamento.
Potrà essere offerto, in sede di gara, l’incremento della produzione chilometrica contrattuale attraverso l’integrazione della rete di servizio oppure servizi sperimentali, con l’indicazione della percorrenza ulteriore - espressa in chilometri di percorrenza - compresa e compensata con il costo complessivo del servizio aggiudicato, delineato in linea con i suggerimenti per la riqualificazione del Trasporto Pubblico Locale del Comune di Latina elaborati dal Ce. R. S.I. Te.S., Centro Ricerche e Servizi per l’innovazione Tecnologica Sostenibile, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento Ingegneria dei Trasporti e preordinato a migliorare l’offerta di trasporto pubblico.
L’offerta migliorativa/integrativa prescelta in sede di gara, che non dovrà comportare maggiori oneri per l’Ente a nessun titolo, unitamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, costituiranno un unicum ai fini del servizio da prestare e della regolamentazione del rapporto contrattuale.
ART. 3 - OGGETTO E STIMA DELL’IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
Il presente Capitolato:
✓ disciplina l’affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale nel territorio del Comune di Latina da effettuarsi mediante le indicazioni contenute nel programma di base di esercizio di cui all’allegato A) del presente Capitolato ed eventualmente di quello integrativo/sperimentale offerto in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni
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normative vigenti che qui si intendono richiamate, e delle prescrizioni del presente Capitolato con particolare riferimento alla possibilità di modifiche/variazioni di cui al precedente articolo 2;
✓ individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri ed i diritti dell’Ente e dell’Affidataria derivanti dall’aggiudicazione del servizio. Questi obblighi concorrono a definire, unitamente alle informazioni contenute negli allegati, il quadro di riferimento per la formulazione dell’offerta tecnica ed economica. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Capitolato prestazionale e del contratto di servizio;
✓ stabilisce le modalità di determinazione del corrispettivo comprensivo dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio come disciplinati dai successivi artt. 20 e 21.
L’espletamento del servizio e l’adempimento degli impegni e degli obblighi dell’Ente, nonché dell’Affidataria saranno regolati mediante Contratto di Servizio redatto nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato.
Il valore stimato del servizio in affidamento per il periodo contrattuale (anni sei pari a settantadue mesi) è quantificato in € 23.625.000,00 oltre I.V.A. al 10% ed oneri di rivalutazioni.
Nello specifico il valore presunto dell’appalto, suscettibile di variazione in ragione della diversa quantificazione dei valori di riferimento, è così determinato:
▪ € 19.112.000,00 i.c.t. relativo al rimborso chilometrico derivante dal finanziamento regionale che, attualmente, si attesta su un importo di Euro/anno 3.185.300,98 correlato ad una percorrenza di Km. 1.682.805,31;
▪ € 4.513.000,00 i.c.t. per incassi derivanti da vendita titoli di viaggio, comprese le tessere e/o abbonamenti di rete, determinato sulla base dei seguenti dati medi registrati nell’ultimo triennio di cui si dispongono i dati alla data di redazione del presente capitolato
SERIE | TIPOLOGIA TITOLO | TITOLI VENDUTI media triennio 2013-2015 | Prezzi di vendita (IVA 10% compresa) Euro | Totale incasso (media triennio) IVA compresa Euro | ||||
A | Biglietto di corsa semplice | 385.000 | 0,80 | 308.000,00 | ||||
B | Biglietto minuti) | a | tariffa | oraria | (100 | 400 | 1,20 | 480,00 |
C | Biglietto di corsa semplice con addizionale da acquistare esclusivamente in vettura. | 19.500 | 1,50 | 29.250,00 | ||||
D | Abbonamento a validità mensile (mese calendario) con diritto ad un numero illimitato di viaggi per tutte le linee, rilasciato agli studenti. (Con quota del 50% a carico dal Comune) | 7.500 | 34,00 | 255.000,00 | ||||
E | Abbonamento ordinario a validità mensile (mese calendario) con diritto ad un numero illimitato di viaggi per una linea | 1.000 | 25,00 | 25.000,00 |
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SERIE | TIPOLOGIA TITOLO | TITOLI VENDUTI media triennio 2013-2015 | Prezzi di vendita (IVA 10% compresa) Euro | Totale incasso (media triennio) IVA compresa Euro |
F | Abbonamento ordinario a validità mensile (mese calendario) con diritto ad un numero illimitato di viaggi per tutte le linee (escluso studenti) | 170 | 34,00 | 5.780,00 |
G | Rimborso abbonamenti over ‘65 rilasciati in base alle disposizioni di cui alla deliberazione G.M. n. 189 del 23.04.2015. la media storica è pari a 1.500 abbonamenti. Tale dato viene ridotto a 500 in relazione ai nuovi requisiti di concessione dell’abbonamento gratuito | 500 | 408,00 | 204.000,00 |
Incasso per titoli di viaggio - valore totale medio nel triennio (IVA compresa) | 827.510,00 | |||
Incasso per titoli di viaggio - valore totale medio nel triennio (IVA esclusa) | 752.250,00 i.c.t. |
L’importo unitario del rimborso chilometrico derivante dal finanziamento regionale, attualmente determinato in €/km 1,89285 (finanziamento regionale Euro/anno 3.185.300,98/Km 1.682.805,31= E/km 1,89285) è soggetto a rivalutazione ISTAT annuale sulla base del tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’ISTAT (Indice di riferimento FOI senza tabacchi).
La decorrenza è con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dall’anno successivo alla data di presentazione dell’offerta.
L’importo del rimborso chilometrico unitario, determinato secondo il criterio di Euro/anno di contributo concesso dalla Regione Lazio diviso la percorrenza chilometrica minima a cui è correlato il contributo medesimo, potrà subire variazioni anche in ragione della diversa quantificazione del contributo regionale concesso. In questo caso la rivalutazione ISTAT sarà determinata, sempre con la stessa dinamica di decorrenza (dal primo gennaio dell’anno successivo) e metodologia di calcolo e tasso di variazione, rispetto alla data di aggiornamento del rimborso chilometrico medesimo.
L’incremento della produzione chilometrica contrattuale, attraverso l’integrazione della rete di servizio, offerto dall’affidataria in sede di gara rimarrà invariata per tutta la durata del contratto di servizio anche se potrà subire una diversa distribuzione sulle linee di esercizio in ragione di eventuali diverse esigenze valutate dall’Ente.
Per tutto quanto non espressamente indicato tutti gli oneri, i costi e qualunque altra spesa annessa e connessa con la prestazione del servizio oggetto di affidamento si intende a carico dell’Affidataria e compensata con il corrispettivo contrattuale.
Il valore degli incassi dei titoli di viaggio è indicato e valutato in ragione del calcolo del
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valore stimato dell’appalto di servizio, trattandosi di importo suscettibile di variazione.
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA -SPECIFICHE DEL SERVIZIO
L’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale resta regolato dalle norme di riferimento.
In particolare, a norma dell’art. 20, secondo comma, della L.R. n. 30/1998 c.s.m.i., l’Affidataria è tenuta a:
a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
d) garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all'utenza;
e) fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici e documentando gli stessi in base alle esigenze di verifica;
f) adottare la carta dei servizi per il settore dei trasporti.
L’Affidataria è tenuta ad osservare la normativa di settore vigente, inclusi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell’affidamento del servizio.
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di interesse pubblico e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.
In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed , in genere , per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l’Ente appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’affidatario per l’esecuzione d’ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell’Affidatario e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dell’eventuale risarcimento dei danni, come previsto dal presente capitolato.
Qualora la sospensione o l’abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.) l’affidatario dovrà darne comunicazione all’Ente appaltante con la massima urgenza.
Il servizio di cui trattasi è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della legge 12.06.1990 n. 146 Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto l’affidatario dovrà rispettare quanto normativa di legge in materia di sciopero fornendo tempestivamente all’Ente e all’utenza ogni informazione sui servizi assicurati, le fasce orario, ecc..
L’Ente, per comprovati motivi di pubblico interesse, ha facoltà di sospendere o interrompere il servizio con effetto dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Affidataria, senza che lo stesso possa sollevare eccezioni, vantare diritti, pretendere indennità o richiedere il risarcimento del maggior danno.
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L’Affidataria dovrà gestire la rete di trasporto pubblico nel rispetto della normativa di riferimento e secondo quanto previsto dal presente Capitolato, in particolare, dal programma analitico di esercizio allegato con i percorsi ivi indicati, impiegando un numero di mezzi idonei e adeguati a soddisfare le esigenze del servizio, che attualmente risulta pari a n. 36 autobus di linea di cui n. 29 da 12 metri e n. 7 da 7 metri su strada.
Il servizio deve essere prestato nel rispetto degli obiettivi e degli standard qualitativi precisati nel presente Capitolato Tecnico e, per quanto non espressamente indicato, dalle norme vigenti in materia di trasporto pubblico.
Il programma di esercizio allegato al presente Capitolato, suscettibile di variazione nei termini precisati, descrive l’offerta per linea in termini di:
▪ numero linea;
▪ estremi identificativi del percorso;
▪ lunghezza della linea di esercizio;
▪ inizio e fine servizio;
▪ corse giornaliere;
▪ tempo di sosta delle vetture ai capolinea;
▪ vetture per km di servizio prestato.
Ai sensi di quanto previsto dai successivi art. 8 e art. 10, l’Ente si riserva di modificare e integrare il Programma d’esercizio, anche in considerazione delle eventuali varianti a carattere sperimentale dello stesso, allorché si renda necessario e/o opportuno in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di miglioramento della circolazione, ovvero a seguito di cambiamenti dell’assetto della viabilità, in coerenza con gli interventi di programmazione e pianificazione comunale ovvero di diversa regolazione da parte della Regione Lazio in attuazione di nuovi ambiti di servizio ovvero di adesione a Consorzi di Comuni. In particolare, il programma di esercizio potrà anche subire riduzioni/aumenti in conseguenza eventuali minori/maggiori importi trasferiti dalla Regione Lazio, senza che ciò possa dare diritto all’affidatario del servizio per richieste di maggiori oneri.
L’Affidatario, si obbliga a programmare e coordinare tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi ed in particolare cura e garantisce:
▪ la fornitura, l’installazione e la manutenzione di tutte le apparecchiature previste nel presente capitolato;
▪ la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, che dovrà rispondere a caratteristiche efficienza operativa sia relativamente alla carrozzeria sia alle parti meccaniche e dovrà essere svolta in conformità al programma di manutenzione precisato dall’affidatario in sede di gara, nonché nel rispetto di tutte le leggi vigenti in materia, da comunicarsi con i report mensili di attività;
▪ le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione, in particolare l’attivazione di tutte le procedure atte a garantire il massimo controllo del biglietto e/o abbonamento da parte dell’utenza;
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▪ la sorveglianza e assistenza ai viaggiatori sia sui mezzi che ai capolinea;
▪ l’applicazione al personale impiegato del corrispondente contratto collettivo nazionale di categoria (autoferrotranvieri).
L’Ente ha la più ampia facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi, sui mezzi e sull’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato secondo i tempi ed i modi che riterrà più opportuni.
ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO. OPZIONI E PROROGHE
Il presente affidamento ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio risultante da apposito verbale.
E’ consentita la proroga del contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo ritenuto necessario a tale formalizzazione, per un massimo di giorni 180.
E’ inoltre prevista la possibilità di ripetizione di servizi analoghi, fino ad un massimo di un anno, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 50/2016, per l’importo del servizio corrispondente ad una annualità del sessennio.
In tale ipotesi l’affidataria è obbligata a praticare i medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza maggiorazioni e/o integrazione alcuna.
La quantificazione economica dell’importo della eventuale proroga e dell’eventuale ripetizione dei servizi analoghi è cosi quantificata, in cifra tonda, relativamente ai corrispettivi di seguito indicati:
Affidamento | Rimborso chilometrico Euro | Stima degli incassi titoli di viaggio Euro | Totale Euro |
Proroga del servizio 180 giorni | 1.600.000,00 | 376.000,00 | 1.976.000,00 |
Ripetizione servizi analoghi | 3.185.000,00 | 752.250,00 | 3.937.250,00 |
Tali corrispettivi seguiranno le medesime dinamiche contrattuali previste nel presente affidamento.
ART. 6 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Il corrispettivo contrattuale, a fronte dell’erogazione del servizio, è dato:
a. dall’importo del contributo chilometrico in conto esercizio erogato dalla Regione Lazio, così come indicato all’art. 3, moltiplicato per i chilometri-vettura effettuati nell’anno di riferimento. Nel corrispettivo sopraindicato sono ricomprese le compensazioni economiche derivanti dagli obblighi di servizio imposti dalla normativa di riferimento;
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b. dalla rivalutazione del contributo chilometrico in conto esercizio erogato dalla Regione Lazio, a partire dall’anno solare successivo alla data di presentazione dell’offerta;
c. dagli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio (al netto dell’aggio da corrispondere all’Ente, offerto in sede di gara, e dei costi/spese da sostenere);
d. dal ripiano delle agevolazioni tariffarie a qualsiasi titolo disposte dall’Ente o da altri Enti.
L’erogazione del corrispettivo dovuto all’Affidatario avverrà, in corso d’anno, nella misura del 95%, in quattro rate trimestrali posticipate, determinato come segue:
⮚ contributo chilometrico: sulla base delle percorrenze effettuate, documentate attraverso reportistica e rendiconti mensili certificati, moltiplicate per il corrispettivo chilometrico unitario di contratto. Lo stesso sarà corrisposto successivamente all’accredito del finanziamento regionale con il limite massimo di cui all’art. 1, c. 301 secondo periodo, della L. 24.12.2007, n. 244;
⮚ rivalutazione del contributo chilometrico: sulla base di quello determinato per l’esercizio dell’anno precedente. Lo stesso sarà corrisposto nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della fattura e della documentazione di riferimento;
⮚ rimborso delle agevolazioni tariffarie e ripiano del prezzo agevolato degli abbonamenti: sulla base dei dati riferiti al trimestre di riferimento. Lo stesso sarà corrisposto nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della fattura e della documentazione di riferimento.
L’importo del 5% trattenuto in corso d’anno, che è comprensivo della ritenuta dello 0,5% di cui al comma 5 dell’art. 30 del D.L.vo 50/2016, sarà corrisposto liquidato e corrisposto nella misura risultante dalla contabilità finale di esercizio dell’anno di riferimento.
La rata finale del pagamento avrà quindi luogo con la liquidazione del conguaglio annuale con il quale si determinerà l’importo competente per il servizio prestato nell’anno di esercizio, dal quale sarà detratto l’importo delle penali e delle sanzioni applicate ai sensi dell’art. 25 del presente capitolato, ove le stesse non siano state già pagate dall’Affidataria a seguito della richiesta/comunicazione del provvedimento, e saranno inoltre operate tutte le relative compensazioni dare/avere previste nell’affidamento.
La determinazione del chilometraggio del percorso, prima dell’avvio del servizio e ove rettificato o modificato, sarà oggetto di rilievo con sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile, che l’affidatario è obbligato a rendere disponibile su ciascuno dei mezzi impiegati nel servizio, e successiva verifica in contraddittorio tra le Parti da verbalizzarsi ai fini della determinazione, presupposta alla fatturazione del servizio prestato.
L’affidatario emette la documentazione fiscale posticipata al trimestre successivo la prestazione, con l’indicazione degli elementi amministrativi (determina, n. impegno,
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CIG, codice IPA, chilometri percorsi per ciascuna delle linee, e degli altri elementi obbligati per la fatturazione elettronica).
Il pagamento della rata avviene nella misura del 95% del corrispettivo trimestrale, con rate posticipate, nei tempi massimi sopra indicati, che decorrono in ogni caso dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, debitamente corredata dai report di attività contenente, per ciascuna delle linee e dei giorni di servizio, il nominativo del personale impiegato, la targa del mezzo impiegato, l’orario di servizio, i chilometri percorsi, le controdeduzione alle eventuali contestazioni di disservizio e/o irregolarità nell’esecuzione del servizio medesimo, ed ogni altra indicazione atto e documento prescritto dal presente capitolato, ivi comprese le percorrenze chilometriche integrative della rete di servizio offerte in sede di gara.
La mancata produzione della documentazione di cui al precedente capoverso e dei dati ivi indicati da parte dell’Affidatario, costituisce condizione di improcedibilità del pagamento dell’importo fatturato con la conseguente automatica sospensione dello stesso che non darà luogo alla maturazione degli interessi, indipendentemente da comunicazioni di rilievo e/o contestazione da parte dell’Ente appaltante.
L’Ente non pagherà quelle prestazioni che, dalla reportistica dei servizi, da indagini, verifiche e controlli effettuati risultino non eseguiti. Nel caso di contestazioni, l’Ente provvederà alla liquidazione della fattura all’esito della definizione della contestazione, senza riconoscimento di interessi sul ritardo nei pagamenti.
Il ripiano delle agevolazioni tariffarie a qualsiasi titolo disposte dall’Ente, verrà corrisposto all’Affidataria, (al netto dell’aggio riconosciuto all’Ente in sede di gara), con la stessa periodicità/cadenza del corrispettivo chilometrico, sulla base della rendicontazione delle effettive agevolazioni concesse nel periodo di riferimento.
Alla somma degli importi come sopra dovuti all’Affidataria, si intendono sempre detratti il costo della stampa dei titoli di viaggio e l’aggio riconosciuto al Comune come desunto dall’offerta formulata in sede di gara e le eventuali penalità di cui all’articolo 25 e all’allegato 7, ove non pagate direttamente dall’Affidataria sempre come stabilito nel successivo art. 25.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’Affidatario è tenuto a presentare il rendiconto consuntivo sui ricavi tariffari e sui titoli di viaggio venduti, dato complessivo e per singola tipologia di biglietto o abbonamento e linea, rendiconto consuntivo delle somme percepite, il numero e l’importo delle sanzioni irrogate all’utenza, costi sostenuti per la stampa dei biglietti e abbonamenti, documentate anche attraverso i relativi documenti fiscali, e la determinazione dell’aggio dovuto all’Ente per l’esercizio di riferimento.
Il conguaglio annuale, a cura dell’Ente, è effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo in funzione dei dati e delle dichiarazioni dell’Affidatario e degli accertamenti dell’Ente, relativi alla gestione del servizio dell’annualità di riferimento, secondo le disposizioni dell’ordinamento contabile dell’Ente.
In tale sede si procederà:
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a) alla determinazione del saldo dovuto all’Affidatario per il corrispettivo chilometrico, adeguamento ISTAT e ripiano agevolazioni tariffarie;
b) all’accertamento dell’importo dell’aggio riconosciuto all’Ente sulla base della percentuale offerta in sede di gara dall’affidatario e di ogni eventuale ulteriore altro credito;
c) alla determinazione del dare/avere e conseguente liquidazione e pagamento/incasso dei relativi importi, stabilendo quindi le relative compensazioni anche in relazione all’importo delle penalità/sanzioni applicate, quest’ultime ove non già pagate dall’Affidataria a seguito della richiesta/comunicazione del provvedimento come stabilito dal successivo art. 25.
L’Ente ha facoltà, previa comunicazione all’Affidatario della nota di addebito, di effettuare il recupero di crediti nei confronti dell’Affidatario o mediante ritenuta diretta sulla prima liquidazione utile e, ove questa non sia sufficiente, con la richiesta di pagamento all’Affidatario che dovrà provvedere al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’Ente, oppure mediante escussione della garanzia definitiva per l’importo dovuto, senza necessità di ulteriori formalità o comunicazioni all’Affidatario.
Il pagamento della rata di saldo avrà luogo nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di efficacia della Determinazione Dirigenziale di approvazione del conguaglio annuale di esercizio.
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, N. 136, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell’affidamento.
ART. 7 - PROGRAMMA DI ESERCIZIO
Il Programma di Esercizio previsto dal Contratto di Servizio nella fase iniziale è quello attualmente in atto con l’incremento della produzione chilometrica offerta dall’Affidataria in sede di gara.
Successivamente, previa verifica con l’Ufficio, potrà essere avviato, in via sperimentale un diverso programma che potrà essere oggetto di modifiche con le modalità e nei limiti di cui al presente articolo e al successivo art. 8.
Il Programma d’esercizio individuato in sede di aggiudicazione potrà essere revisionato, durante il periodo di vigenza del contratto, nel limite massimo del ± 20 % delle percorrenze annuali.
In particolare, l’Ente Affidante si riserva di modificare e integrare il Programma d’esercizio – anche in via temporanea - allorché si renda necessario e/o opportuno in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di miglioramento della circolazione, ovvero a seguito di cambiamenti dell’assetto della viabilità, in coerenza con gli interventi di programmazione e pianificazione comunale, regionale e/o consortile.
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Il programma potrà subire riduzioni/aumenti in conseguenza di eventuali minori/maggiori importi trasferiti dalla Regione Lazio, senza che ciò possa dare diritto all’affidatario del servizio per richieste di maggiori oneri, rispetto al rimborso chilometrico proporzionale all’ammontare dei chilometri di esercizio.
L’Impresa Affidataria dovrà garantire con carattere di continuità il regolare servizio di trasporto pubblico che non potrà sospendere, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 10.
ART. 8- MODIFICHE DEL PROGRAMMA D’ESERCIZIO SU RICHIESTA DELL’ENTE
Il Programma d’esercizio allegato al Contratto è soggetto a modifica su richiesta dell’Ente, anche in termini d’istituzione, soppressione o modifica di linee e/o di fermate, per comprovate esigenze di pubblica utilità, oltre che per quanto previsto al precedente art. 7.
Rientrano in tali modifiche anche quelle relative a diverse articolazioni in ragione di sopravvenute esigenze o diverse modalità di organizzazione del servizio ovvero dell’eventuale aggregazione nell’ambito del Consorzio di Comuni come indicate al precedente articolo 2.
Qualora le esigenze di adeguamento del servizio indicate al precedente art. 7, comprese le esigenze di pubblica utilità, comportino una variazione annua in aumento o in diminuzione delle percorrenze contenute in un massimo del 20% (venti) del totale, il corrispettivo spettante è rideterminato senza necessità di revisione degli obblighi del Contratto, applicando alla variazione delle percorrenze il corrispettivo chilometrico unitario offerto in sede di gara (di cui all’art. 3 del presente capitolato).
ART. 9 - SCIOPERO
In caso di sciopero del proprio personale, l’Impresa Affidataria garantisce le prestazioni minime indispensabili stabilite con accordo, siglato tra l’Affidatario e le Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ad integrazioni. L’Affidataria garantisce, altresì, la relativa comunicazione all’Ente Affidante e all’utenza fornendo ogni utile informazione anche attraverso organi di comunicazione4.
Le fasce di garanzia attualmente in vigore sono fissate in orario 6.30/8.30 e 13.00/15.00 e potranno essere variate in funzione delle mutate esigenze dell’utenza.
Il corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria in caso di sciopero del personale sarà quello relativo alle sole corse realmente effettuate, mentre sarà decurtato il pagamento delle corse che saranno soppresse, previa opportuna verifica.
È onere a carico dell’impresa dimostrare il numero di corse effettuate nelle giornate di proclamazione dello sciopero, attraverso l’invio della reportistica, dei registri interni o di ogni altra documentazione di riscontro.
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L’Affidataria è tenuta a comunicare preventivamente all’Ente la proclamazione dello sciopero e dei motivi dello stesso e a dare informazione all’utenza attraverso i mass media ed altre forme di pubblicità ritenute idonee, con spese e costi a proprio carico.
ART. 10 – MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO PER EVENTI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI
L’esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall’Affidataria, salvo nei casi di forza maggiore (a titolo esemplificativo ordinanze di modifica temporanea dell’assetto della viabilità per ragioni di ordine pubblico) e di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni) e nel caso di eventi non prevedibili (ad esempio cedimento fondo stradale) e non imputabili alle parti.
Nei casi di cui al comma precedente, l’Affidataria si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni e riduzioni del servizio anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, previo assenso dell’Ente e informandone tempestivamente e in modo appropriato l’utenza.
L’adozione temporanea, da parte dell’Affidataria, di modalità di esercizio sostitutive in nessun caso potrà determinare maggiori oneri in capo all’Ente per il servizio svolto.
Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblici, le riduzioni e/o modifiche temporanee del servizio da parte dell’Affidataria, non comportano variazioni del corrispettivo a condizione che l’Affidataria stessa assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio e informi tempestivamente ed in modo appropriato l’Ente e l’utenza.
Qualora la regolare esecuzione del servizio possa essere limitata da lavori o attività poste in essere dall’Ente o da altri Enti Locali, ditte appaltanti o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza di Enti Locali, l’Ente s’impegna ad informare l’Affidataria nel più breve tempo possibile, fatti salvi eventi imprevedibili e non imputabili all’Ente (es. cedimento fondo stradale, rottura servizi, etc.) e con modalità appropriate, al fine di consentire l’effettuazione delle necessarie modifiche temporanee al Programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.
In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell’Affidataria per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l’Ente, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 24, attua le procedure necessarie per garantire l’erogazione del servizio, con rivalsa sull’Affidataria delle spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio l’Ente può avvalersi di altri operatori economici.
ART. 11 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO. – CLAUSOLA SOCIALE
11.1 Stabilità occupazionale
L’Affidataria è tenuta, a termini di legge, ad assorbire il personale a tempo indeterminato impiegato nel servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Latina
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dal Gestore cessante, che ne abbia maturato i requisiti, salvo che la stessa dimostri che ciò non sia coerente con la propria organizzazione di impresa.
Allo stesso dovrà essere applicato il contratto collettivo di settore giusta art. 51 del D.L.vo 15 giugno 2015, n. 81 e art. 50 del D.L.vo n. 50/2016, e dovrà essere garantito il rispetto delle condizioni economiche e normative della contrattazione integrativa ai sensi e per gli effetti del CCNL di settore, della normativa vigente e in particolare del RD 8.1.1931, n. 148 e L.R. n. 30/98.
Ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 422/97, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Affidataria deve quindi assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro ed il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio.
Nell’Allegato 2 si riporta l’elenco del personale che il Gestore uscente ha comunicato di aver impiegato in modo continuativo nel servizio TPL del Comune di Latina alla data del 13.02.2017, comprensivo di inquadramento professionale, mansione, numero di scatti di anzianità (biennali) a cui, secondo le dichiarazioni del medesimo Gestore, andrà applicato l’istituto della stabilità occupazionale ex norme vigenti.
È a carico dell’Affidataria ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti ed agli adempienti connessi con il passaggio.
Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo sarà oggetto di valutazione ai fini della risoluzione del Contratto di Servizio, ai sensi del successivo articolo 24.
L’affidataria dovrà sempre assicurare la disponibilità di personale in numero e con qualifica adeguati e necessari a garantire la prestazione del servizio secondo quanto previsto nel Contratto di Servizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
In caso di associazione temporanea d’impresa tali oneri gravano sia sull’impresa mandataria sia sulle imprese mandanti. I processi di armonizzazione del trattamento del personale eventualmente necessario a trasferimento avvenuto saranno stabiliti tra l’Affidataria subentrante e le organizzazioni sindacali di categoria.
L’Affidataria si impegna altresì a mantenere estraneo l’Ente da ogni controversia tra l’Affidataria stessa ed il personale impiegato nel servizio.
11.2 Personale – Requisiti e prescrizioni per il servizio
Il servizio deve essere eseguito con personale alle dirette dipendenze dell’Affidatario, con il quale unicamente intercorre il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge e secondo le prescrizioni contemplate nel presente capitolato.
L’Affidatario deve eseguire il servizio con personale addetto in possesso dei requisiti di legge, dotato di adeguata qualificazione professionale, nonché di professionalità atta a garantire la corretta esecuzione del servizio, nel rispetto delle normative vigenti.
Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
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▪ patente di guida della categoria adeguata ai veicoli impiegati per l’esecuzione del servizio (patente D);
▪ carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o titolo equivalente secondo la legislazione vigente;
▪ idoneità psicofisica alla conduzione dei veicoli, attestata da apposita certificazione medica la cui copia dovrà essere consegnata a richiesta della stazione appaltante;
▪ possesso requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinali stabiliti dal D.M. 23/2/99 n. 88;
▪ possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
▪ non aver impedimento ad essere assunto anche presso un pubblica amministrazione e non essere stato mai licenziato in passato per sanzioni disciplinari;
▪ non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti per reati non colposi;
▪ di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per svolgere le attività del servizio di trasporto pubblico anche in base a norme sopravvenute.
Il personale impiegato che dovesse perdere i requisiti prescritti deve essere immediatamente esonerato dalla guida e di ciò l’Affidataria deve darne immediata comunicazione all’Ente.
L’Affidatario, prima della stipula del contratto e comunque prima dell’inizio del servizio, dovrà fornire all’Ente l’elenco nominativo del personale addetto, corredandolo da una dichiarazione del datore di lavoro, che attesti il possesso dei requisiti prescritti e l’impegno a verificarne, con periodicità semestrale, il mantenimento degli stessi, comunicando le successive variazioni del personale impiegato.
Il personale addetto è obbligato ad osservare, fra l’altro, le seguenti prescrizioni:
▪ verificare prima, dell’inizio del turno di servizio, il regolare funzionamento del mezzo, delle apparecchiature di rilevamento automatico, le condizioni di sicurezza e di pulizia del mezzo, secondo la normale diligenza e conoscenza per la qualifica ricoperta;
▪ non abbandonare i veicoli, specialmente con il motore acceso, lasciando gli utenti ed i mezzi privi di sorveglianza;
▪ adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la massima sicurezza degli utenti in ciascuno dei momenti più critici di esecuzione del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura delle porte, avvio e fermata dei veicoli);
▪ non usare i veicoli, durante i percorsi prestabiliti, per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali, né per raccogliere gli utenti in spazi di fermata diversi da quelli prestabiliti dai percorsi;
▪ tenere la velocità dei veicoli nei limiti di sicurezza;
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▪ tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità;
▪ tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli utenti e, comunque, tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli utenti o altro comportamento perseguibile a norma di legge, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità;
▪ osservare con gli utenti un comportamento di civile rispetto della persona e di contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti stessi;
▪ segnalare all’Ente, attraverso l’Affidataria, gli eventuali comportamenti degli utenti pregiudizievoli del buon andamento del servizio;
▪ rispettare e far rispettare il divieto di fumare sui veicoli;
▪ mantenere il segreto d’Ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti;
▪ osservare scrupolosamente gli orari ed i percorsi stabiliti e svolgere le attività richieste con la massima cura ed attenzione;
▪ prestare collaborazione con l’Ente per le questioni che si porranno nell’esecuzione del servizio;
▪ essere dotato di telefono mobile con dispositivo viva voce al fine di garantire la tempestiva comunicazione con l’Ufficio operativo e con l’Ente.
L’Affidataria deve vigilare affinché il personale addetto:
▪ segnali tempestivamente anche alla stazione appaltante le eventuali anomalie rilevate durante l’esecuzione del servizio;
▪ non assuma ordini da estranei all’esecuzione del servizio;
▪ mantenga la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione del servizio (D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003);
▪ rispetti tutte le prescrizioni di servizio;
▪ sia in possesso e mantenga i requisiti prescritti per la guida dei mezzi.
L’Ente ha facoltà di effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni senza che l’affidatario o il personale impiegato possa opporre impedimenti.
L’Affidatario ed il personale impiegato non potrà rifiutare di fornire le informazioni riguardanti il servizio.
L’Ente ha facoltà di chiedere all’affidatario di attivare gli opportuni provvedimenti nei confronti del personale addetto, per il quale siano comprovate le violazioni degli obblighi a proprio carico.
L’Ente ha facoltà di pretendere la sostituzione del personale addetto che non osservasse le prescrizioni del presente capitolato.
I conducenti, gli agenti di controllo, i manutentori e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con gli utenti del
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servizio debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e opportuno cartellino di riconoscimento sulla divisa in modo visibile.
Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma sarà causa di risoluzione del Contratto di Servizio, ai sensi dell’art. 24.
L’Impresa affidataria deve trasmettere all’Ente affidante, con frequenza semestrale, l’elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. Al termine del periodo di affidamento l’Affidataria dovrà fornire l’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio corredato dalle indicazioni previste dalle norme di riferimento per il passaggio al nuovo gestore del servizio nei limiti imposti dalla normativa di riferimento. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 25.
L’Impresa affidataria dovrà curare la formazione e l’aggiornamento del personale dipendente.
Il trattamento giuridico ed economico del personale deve essere conforme a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia e dal CCNL degli Autoferrotranvieri del trasporto pubblico locale.
L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Ente, per tutto il periodo di durata del contratto, ogni variazione di consistenza del personale, delle qualifiche, del tipo di rapporto contrattuale e dei nominativi del personale, che si dovessero verificare, entro e non oltre giorni 20 dalla variazione stessa.
Alla scadenza del presente contratto, dovranno essere sottoscritti con il soggetto che eventualmente subentrerà all’esito della nuova gara per l’affidamento, tutti gli atti necessari per consentire l’assorbimento del personale necessario allo svolgimento del servizio da parte del nuovo affidatario.
In caso di rescissione anticipata del contratto, ovvero nel caso che al termine di scadenza del presente contratto l’Amministrazione provveda a gestire direttamente il servizio in oggetto, nessun obbligo od impegno rimane in capo all’Amministrazione per l’assorbimento del personale assunto dall’aggiudicatario.
L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto ed all’applicazione di tutte le disposizioni di cui al
D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, è obbligo dell’impresa individuare un punto a terra, che funga da punto di raccolta del personale, ove sia previsto il rispetto delle corrette norme igienico- ambientali.
Al momento della sottoscrizione del contratto, al fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l’Affidataria consegnerà il Documento di Valutazione dei rischi dell’Azienda, adeguato alle singole e specifiche attività e luoghi di lavoro.
Sarà cura dell’Affidataria verificare e valutare i rischi lavorativi derivanti dalle attività svolte nell’ambito del servizio ed inserirli nel citato documento di valutazione dei rischi.
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11.3 Responsabile del servizio – Agenti di controllo
Le imprese concorrenti debbono possedere al momento della presentazione delle offerte (o della richiesta di invito alla gara) le caratteristiche professionali per esercitare “Servizi di trasporto pubblico di persone su strada” (L. R. Lazio 30/98 art. 23 comma 4 e ss. mm. ii. – D.M. Trasporti 161 del 28/04/2005).
L’Affidataria ha l’obbligo di nominare per il servizio oggetto di appalto un Direttore o di un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale così come previsto dal D.M. 20/12/91 n. 448. Il nominativo del Direttore, unitamente al referente locale per le attività oggetto di affidamento, dovrà essere comunicato all’Ente prima dell’inizio del servizio, con apposita comunicazione sottoscritta per accettazione anche dai nominati.
Qualora i requisiti professionali non siano posseduti dal titolare dell’impresa, deve essere indicato in fase di presentazione dell’offerta, il nominativo della persona in possesso di tali requisiti con la posizione di responsabilità rivestita nell’ambito dell’impresa.
Il titolare dei requisiti professionali di cui sopra deve essere designato quale “Responsabile tecnico del servizio” e deve essere indicato quale interlocutore diretto del Comune di Latina per tutte le questioni relative al governo dell’esercizio del trasporto affidato.
Gli Agenti di controllo, in numero e qualifica adeguata (non inferiori a due), dotati della necessaria preparazione e dei titoli richiesti per lo specifico incarico ricoperto, debbono garantire un servizio di verifica e controllo giornaliero e non possono essere utilizzati per servizi diversi dall’Affidataria. Con frequenza mensile redigono un rapporto di controllo sui titoli di viaggio indicando le linee giornaliere sulle quali è stato eseguita l’attività di verifica e l’esito dei controlli per ciascuna di essa da trasmettere all’Ente unitamente ai report di attività.
L’Affidataria ha inoltre l’obbligo di istituire un ufficio operativo nel territorio comunale, dotato di un referente tecnico comunicando i relativi recapiti telefonici ai quali debbono essere reperibili, e un indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni.
L’Affidataria resta comunque l’unica responsabile del servizio.
ART. 12 - PARCO MEZZI - AUTORIMESSA - ASSISTENZA TECNICA E DI SOCCORSO STRADALE –NUMERO VERDE E SISTEMA DI INFORMAZIONE ALL’UTENZA
L’Affidataria deve disporre dei mezzi necessari per la corretta e puntuale esecuzione del servizio che debbono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Il servizio in affidamento, secondo le previsioni del programma di esercizio, richiede, allo stato (secondo il programma di esercizio), l’impiego su xxxxxx xx xxxxxx x. 00 mezzi per il trasporto pubblico.
Il numero dei mezzi potrà quindi subire variazioni in ragione della diversa organizzazione del servizio o dell’offerta migliorativa dell’Affidataria.
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L’Affidataria potrà utilizzare, per il servizio prestato a favore dell’Ente, la parte degli autobus costituenti la flotta di proprietà dell’Ente, costituita da n. 33 mezzi (All. 4), che risponde ai requisiti prescritti dalle norme di riferimento per il servizio.
L’utilizzazione degli stessi resta in ogni caso subordinata alle previe verifiche, adeguamenti o ricondizionamenti necessari con oneri e costi a totale carico dell’Affidataria. Gli stessi saranno trasferiti all’Affidataria medesima, mediante contratto di usufrutto per il solo periodo di vigenza dell’affidamento.
Gli adeguamenti dei mezzi ovvero le integrazioni con apparecchiature tecnologiche previste per il servizio, in conformità alle norme vigenti ed alle disposizioni del presente affidamento, dovranno avere luogo nel termine massimo di 150 (centocinquanta) giorni.
Il trasferimento degli autobus, mediante contratto di usufrutto, prevede il pagamento di un canone di utilizzo di Euro/anno 500,00 (euro/anno cinquecento/00) per ogni autobus da corrispondersi all’inizio di ogni anno di esercizio. Il trasferimento dei mezzi sarà disposto contestualmente o subito dopo la stipula del contratto di servizio, con oneri e spese a carico della stessa, ivi compresi quelli di adeguamento, ricondizionamenti ed integrazione di apparecchiature alle disposizioni di legge e del presente capitolato e quelli di restituzione o cessazione dell’usufrutto sui mezzi al termine del contratto di servizio. Nessun costo o onere potrà gravare sull’Ente per l’utilizzabilità nel servizio della flotta mezzi messa a disposizione, né l’Ente riconoscerà alcun costo e/o spesa alla data di restituzione dei mezzi.
I mezzi concessi in usufrutto potranno essere utilizzati dall’Affidataria solo ed esclusivamente nei servizi prestati per il Comune di Latina.
L’utilizzabilità dei mezzi di proprietà comunale è comunque condizionata, nel periodo di affidamento, al rispetto delle normative nazionali ed europee o meglio alle omologazioni europee in rispetto alle direttive antinquinamento, che l’Affidataria dovrà valutare in sede di presentazione della propria offerta in termini di integrazioni di mezzi necessari per garantire il servizio nel periodo di affidamento, in ragione delle previsioni normative che prevedono, a breve, il divieto di circolazione di veicoli alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 ed 1, e quindi quelli a divenire.
Per la prestazione del servizio l’affidatario dovrà avere piena disponibilità dei mezzi, per l’intera durata dell’appalto con caratteristiche tecniche e di esercizio idonee ed un numero sufficiente di posti per il trasporto cui sono destinati.
L’Affidataria dovrà disporre materialmente di tutti i mezzi necessari, compresi quelli da utilizzare per le eventuali sostituzioni, entro la data d’inizio del servizio, pena la revoca dell’affidamento dello stesso, con l’incameramento della cauzione.
La disponibilità giuridica e materiale dei mezzi richiesti e necessari per l’effettuazione del servizio di cui trattasi costituisce presupposto essenziale e inderogabile ai fini dell’aggiudicazione alla gara.
In sede di gara dovranno essere indicati i mezzi utilizzati e le caratteristiche degli stessi e precisamente:
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1. Quantità;
2. Tipologia e caratteristiche tecniche;
3. Anno di immatricolazione;
4. Dotazioni di sistemi automatizzati di controllo per la localizzazione e il monitoraggio in tempo reale delle vetture per la gestione operativa del servizio TPL;
5. Ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarli ivi compresa la documentazione tecnica di riferimento (schede tecniche, documentazione fotografica, ecc.).
Per l’effettuazione del Servizio Trasporto Pubblico Urbano, oltre ai mezzi resi disponibili dall’Ente, per quanto utilizzabili, l’Affidataria dovrà in ogni caso mettere a disposizione un proprio parco mezzi necessario ad integrare la flotta per le esigenze del servizio. Il parco mezzi, comprensivo di quelli di scorta nella misura, quest’ultima non inferiore al 20% (arrotondati per eccesso all’unità superiore), dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:
a. i mezzi dovranno avere dimensioni e/o capacità di trasporto dei passeggeri conformi a quelli attualmente in servizio sulla stessa linea, salvo diversa esigenza che sarà valutata ed autorizzata di volta in volta dall’Ente;
b. i mezzi forniti dall’Affidataria devono essere nuovi o comunque con anzianità non superiore ad anni 5, e disporre di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni inquinanti conformi alle direttive comunitarie vigenti;
c. i mezzi da impiegarsi per detto servizio dovranno essere rispondenti alle omologazioni europee in rispetto alle direttive antinquinamento e dotati del sistema automatizzato di controllo AVM (automatic vehicle monitoring) per la localizzazione e il monitoraggio in tempo reale delle vetture e per la gestione operativa del servizio TPL, che dovrà essere reso operativo con oneri e costi a carico dell’Affidataria;
d. limite minimo del 30% dei veicoli forniti dall’Affidatario (arrotondati per eccesso all’unità), rispetto al totale del parco mezzi messo a disposizione dall’impresa, dotato di sistemi per l’accessibilità a utenti con ridotta capacità motoria.
In sede di offerta sarà valutata anche la maggiore disponibilità di mezzi accessibili ai diversamente abili.
Agli effetti del calcolo dell’anzianità massima e dell’età media del parco mezzi fornito in sede di gara, si assumono convenzionalmente i seguenti riferimenti:
Valutazione anzianità del parco mezzi:
A) anzianità anno 2017 = 0 anni;
B) anzianità autobus immatricolati nel 2002 = 15 anni.
Tutti gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con quanto disposto dalla normativa di riferimento e corrispondenti alle caratteristiche costruttive
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prescritte dalle disposizioni vigenti in materia anche sopravvenute nel corso del servizio.
L’Affidataria, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio del servizio, deve presentare, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, l’elenco dei mezzi da utilizzare nell’espletamento del servizio medesimo, nonché l’elenco dei mezzi di scorta, in numero sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti minimi e l’affidabilità del servizio (non inferiore al 20% dei bus in servizio), corredati di copia del certificato di proprietà, della carta di circolazione e di ogni altro documento ritenuto necessario.
L’Ente verificherà, prima dell’inizio del servizio, i mezzi che l’Affidataria impiegherà nel servizio, in conformità all’offerta presentata, accertando, anche attraverso la richiesta di documentazione ritenuta idonea, lo stato di funzionalità e conservazione dei mezzi da adibire al servizio di cui trattasi e la rispondenza degli stessi alle esigenze del servizio in affidamento.
Oltre ai mezzi messi a disposizione per il servizio, l’Affidataria deve garantire la disponibilità di un numero sufficiente di autobus di riserva atti a garantire le emergenze del servizio, adeguati agli utenti ed idonei a transitare lungo i percorsi di linea, in modo da garantire l’ottimale svolgimento e la continuità del servizio.
Tutti i veicoli, i cui dati identificativi dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla stazione appaltante prima di iniziare il servizio, devono rispettare la normativa vigente, le prescrizioni del presente capitolato e corrispondenti a quelli indicati nell’offerta presentata.
Al termine del contratto di servizio, ovvero in caso di risoluzione/scioglimento anticipata del contratto, cessa l’usufrutto dei mezzi di proprietà comunale e gli stessi dovranno essere restituiti all’Ente in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione e manutenzione. Nessun riconoscimento di oneri e/o costi sarà riconosciuto all’affidataria per gli interventi e/o lavori eseguiti e per le apparecchiature installate sui mezzi di proprietà comunale, dovendosi gli stessi ritenere compensati con il prezzo dell’affidamento e con la concessione dell’usufrutto sui mezzi a titolo gratuito.
Inoltre, l’elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nell’espletamento del servizio, compresa la scorta, dovrà essere trasmessa dall’Affidataria all’Ente in occasione della consegna delle comunicazioni annuali di cui all’art. 22 e ad ogni richiesta dell’Ente nel corso dell’anno.
Nel periodo di vigenza contrattuale, l’Affidataria assume l’obbligo a procedere alla sostituzione dei mezzi, con oneri e spese a proprio carico, aventi anzianità pari o superiori a 16 anni, utilizzati per il servizio, con mezzi non inferiori per numero e tipologia, al fine di migliorare la qualità e la sicurezza del servizio e adeguare l’età media del parco mezzi impiegato alle disposizioni normative in materia.
In merito ai finanziamenti del piano di rinnovo e qualificazione del parco autobus, l’Ente metterà a disposizione dell’Affidataria i mezzi che, nel corso di tutto il periodo contrattuale, dovessero risultare disponibili, nei limiti di quanto a questo titolo finanziato dalla Regione Lazio per l’acquisto di nuovi mezzi da parte dell’Ente.
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Ove l’Ente proceda alla integrazione del parco mezzi di proprietà, in ragione di finanziamenti pubblici concessi, l’Affidataria utilizzerà gli stessi con lo stesso regime giuridico degli altri, integrando, come miglioramento del servizio offerto, le percorrenza chilometrica da definire di volta in volta con l’Ente sulla base di una verifica dei benefici economici che ne conseguono in ragione del tempo residuo del servizio in affidamento.
Ogni autobus dovrà essere attrezzato, a cura dell’Affidataria e compatibilmente con le possibilità tecniche di ciascun autobus, con tele indicatori frontali e laterali e sistemi di infomobilità a bordo delle vetture (display a messaggio variabile).
Su ogni autobus dovrà essere inoltre presente e ben visibile lo stemma del Comune di Latina e la dicitura “Servizio di Trasporto Pubblico Urbano”.
L’affidatario ha l’obbligo – a propria cura e spese - di dotare ogni mezzo in esercizio, di un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile, in grado di restituire su supporto informatico il tracciato cronologico dei percorsi che il mezzo ha effettuato durante la prestazione del servizio. La registrazione dei percorsi deve avvenire con continuità e l’accesso al tracciato anche storico dei dati da parte dell’Ente deve essere garantito, con carattere di continuità, mediante accesso anche da remoto all’apposito software aziendale dedicato.
Ai fini di quanto sopra l’Ente dovrà essere abilitato, a cura e spese dell’affidatario, alla ricezione dei dati prodotti dal sistema.
Il sistema di geolocalizzazione GPS e trasmissione GPRS o superiore dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, segnalando tempestivamente all’Ente ogni anomalia o problematica di funzionamento.
L’Affidataria dovrà curare, nel periodo di affidamento, la conservazione delle registrazioni di tutto lo storico dei mezzi e fornire all’Ente, in allegato ai report mensile, su supporto digitale, i percorsi svolti, i km percorsi, le soste, la velocità, le ore di lavoro, ed ogni altra informazione utile ai fini della verifica del servizio svolto, e costituirà report giornaliero valido ad ogni effetto contrattuale per la verifica delle risorse adibite al servizio, del rispetto degli orari di prestazione delle attività, dei percorsi e degli altri obblighi contrattuali la cui ottemperanza sia rilevabile mediante tale strumento.
Tale documentazione dovrà essere depositata agli atti dell’Ente al termine del contratto di servizio e costituirà un presupposto per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 27.
*****
In particolare i mezzi in servizio dovranno essere equipaggiati, entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni dal verbale di inizio del servizio, di un sistema automatizzato di controllo AVM (automatic vehicle monitoring) per la localizzazione e il monitoraggio in tempo reale di tutte le vetture e per la gestione operativa del servizio TPL. Ogni onere, spesa e costo, per rendere operativo tale servizio, usufruibile dall’utenza, è a carico dell’Affidataria, comprese le installazioni di apparecchiature ed il pagamento dei canoni.
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L’offerta indicherà il proprio piano di controllo satellitare dei mezzi, che sarà oggetto di valutazione in sede di gara anche con riferimento alle modalità di divulgazione agli utenti del servizio con applicazioni informatiche che consentano di conoscere, in tempo reale o aggiornamenti di posizione ogni 30 secondi, la posizione dei mezzi durante il percorso di linea.
Il Sistema AVM dovrà, in particolare essere strutturato in un sistema di centrale ed in sistemi di bordo installati sui veicoli, con i seguenti requisiti minimi:
❖ il sistema di bordo acquisisce I dati e li trasmette al Sistema centrale;
❖ il sistema centrale struttura e conserva i dati e li rende accessibili all’Ente affidante;
SISTEMA DI BORDO
A) REQUISITI FUNZIONALI Localizzazione del veicolo
Il Sistema dovrà consentire la completa ricostruzione del percorso del veicolo anche nei tratti tra edifici alti o comunque ove il segnale GPS non fosse presente o non sufficiente per la determinazione della posizione del veicolo.
Auto Diagnostica
Il sistema dovrà essere in grado di getire l’autodiagnosi del proprio funzionamento e deve essere in grado di inviare alla centrale messaggi di alert precodificato, con associata la data, l’ora, il minuto secondo e le coordinate della posizione in cui si è verificato il malfunzionamento.
Comunicazione con il sistema centrale
Il sistema dovrà consentire la localizzazione del veicolo in tempo reale tramite l’invio in automatico alla centrale di messaggi di posizione, da memorizzare anche sulla memoria interna: deve essere inviato almeno un messaggio ogni 30 secondi; un messaggio deve essere inviato anche in corrispondenza delle fermate principali. Ogni messaggio inviato alla centrale dovrà contenere informazioni minime del veicolo:
B) Requisiti ambientali
Il Sistema dovrà essere in grado di funzionare con temperature comprese tra i – 10°C e + 40°C e disporre delle protezioni interne adeguate alle esigenze di servizio e di corretto funzionamento.
SISTEMA CENTRALE
Il sistema centrale dovrà essere installato presso la sede operativa dell’Affidataria, dotata di strutture ad elevata affidabilità e di personale dipendente in grado di garantirne la corretta gestione per tutto il periodo del servizio.
Il sistema centrale, che si compone di un server sul quale è installato un database strutturato per la memorizzazione dei dati trasmessi e dei dati di supporto, deve anche prevedere un sistema di backup dei dati e opportune soluzioni di disaster
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recovery dell’intera struttura in modo da evitare sia la perdita che la manomissione.
L’Ente affidante, per l’esecuzione delle attività di monitoraggio, verifica e controllo previste nel contratto, deve poter avere pieno accesso a tutti i dati, anche da remoto. Tali dati sono residenti sul server del sistema centrale.
L’accesso deve poter avvenire con entrambe le seguenti modalità.
❖ Scarico dei dati tramite xml con relativa fornitura del D.T.d;
❖ Accesso in tempo reale al data base (tramite opportune sicurezze) del quale si dovrà avere il dizionario completo.
*****
L’ Affidataria è tenuta a mantenere in ordine e perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi, nel rispetto dei tempi e degli impegni previsti dagli specifici programmi di manutenzione e revisione, che saranno oggetto di attribuzione di punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica, nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi con periodicità adeguata (allegato 7).
L’Affidataria deve trasmettere con cadenza annuale allo stesso Ente l’elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nel servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute ed i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni.
L’Ente può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco rotabile utilizzato per l’espletamento del servizio, il suo stato di efficienza e l’effettivo rispetto del programma di manutenzione offerto dall’Impresa Affidataria in sede di gara. A tal fine l’Impresa Affidataria dovrà assicurare la necessaria collaborazione.
E’ fatto obbligo all’Affidataria di istituire, al momento dell’avvio del servizio, un numero verde gratuito (attivo anche per chiamate tramite rete mobile) e un indirizzo di posta elettronica, resi pubblici attraverso una mirata campagna di informazione a cura dell’affidataria stessa che fornisca informazioni sul servizio quali richieste inerenti orari e linee del servizio e tempi di attesa sulle fermate programmate, ed ogni altra assistenza utile connessa con il servizio medesimo.
Il numero verde deve essere operativo in modalità automatica per 24 ore al giorno per sette giorni a settimana e con operatore in orario di servizio del personale preposto, salva diversa proposizione migliorativa del servizio offerto in sede di gara.
Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di risoluzione dello stesso, i mezzi saranno sottoposti a collaudo al fine di accertare l’effettivo stato degli stessi e l’efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dall’Affidataria, la quale sarà comunque chiamata a rispondere dell’eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura.
L’Impresa Affidataria dovrà garantire, nell’ambito del servizio in affidamento, e con oneri e spese a proprio carico, la disponibilità, a partire dall’inizio del servizio, di una sede operativa, dotata di agibilità secondo l’ordinamento vigente, cosi minimamente strutturata:
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▪ autorimessa;
▪ ufficio di movimentazione;
▪ officina di manutenzione attrezzata e funzionante;
▪ servizi per il personale, con presenza di locali idonei;
▪ area attrezzata per il lavaggio/pulizia dei mezzi.
L’officina deve impiegare un numero di addetti specializzati, non inferiore a tre unità espressamente dedicate, tale da garantire la massima efficienza e rapidità per ogni intervento manutentivo sia programmato che straordinario, con soccorso stradale e di sostituzione del mezzo di linea.
L’assistenza meccanica e di soccorso stradale con sostituzione del mezzo dovrà essere garantita, con carattere di continuità, dall’inizio delle corse del mattino e sino al rientro dell’ultima corsa della sera.
L’autorimessa dovrà essere ubicata nel territorio del Comune di Latina, o comunque nel raggio di 2 - 5 km dai confini dal territorio comunale, e dovrà essere disponibile dalla data di sottoscrizione del Contratto di Servizio; la stessa dovrà essere in grado di ricoverare i bus. Il sito dovrà possedere i necessari requisiti in materia di sicurezza tale da garantire l’adeguato svolgimento delle attività afferenti l’appalto, anche mediante l’utilizzo di macchine e attrezzature adeguate e di certificato di agibilità.
Saranno a carico dell’affidatario tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, di assicurazione e della tassa di proprietà, ivi compreso inoltre i costi per i mezzi di soccorso, di sostituzione, e di ogni altro onere e spesa che si intende compresa e compensata con il prezzo offerto.
Oltre ai servizi del personale nella sede operativa, l’Affidataria dovrà assicurare, anche attraverso forme di convenzionamento con strutture pubbliche e private o allestimenti provvisori in aree di servizio richieste in uso, servizi igienici al personale dipendente nei principali punti individuati come capolinea.
ART. 13 - PALINE DI FERMATA BUS
La gestione delle paline delle fermate bus, di proprietà comunale, non rientra nelle competenze dell’affidatario essendo le stesse attualmente gestite da altro operatore economico di forza del contratto rep. n. 67436 dell’11.06.2014 in scadenza nel 2018.
L’Affidatario dovrà curare e garantire la sola sostituzione, aggiornamento, e integrazione dei pannelli contenenti l’indicazione degli orari del servizio, del numero verde a disposizione dell’utenza, e le installazioni per rendere operativo il sistema informatico di comunicazione/informazioni all’utenza, garantendo la manutenzione degli stessi con carattere di continuità.
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ART. 14 – PUBBLICITÀ SUI MEZZI
Il Comune concede la locazione di tutti gli spazi che possono essere adibiti per esporre pubblicità sia all’esterno sia all’interno degli autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico, impiegati nel servizio di trasporto pubblico locale o urbano.
L’importo della locazione degli spazi pubblicitari a base di gara è quantificato pari ad Euro/anno 50.000,00 (euro cinquantamila/00 per anno), stimato considerando un importo di Euro/anno 1.400,00 per bus in servizio su strada.
La disciplina della locazione degli spazi pubblicitari è contenuta nell’Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente capitolato.
ART. 15 – TASSE AUTOMOBILISTICHE
Le tasse automobilistiche per i mezzi messi a disposizione dall’Ente sono a carico dell’Affidataria, che è tenuta a comprovare il pagamento delle stesse comunicando, tempestivamente, all’Ente l’adempimento.
All’inizio del servizio verrà redatto lo scadenzario dei relativi pagamenti in contradditorio con l’Ufficio dell’Ente preposto alla gestione del servizio.
ART. 16 RESPONSABILITÀ PER DANNI E VERSO TERZI
L’Affidataria:
❖ assume ogni responsabilità nell’esecuzione del servizio, liberando e manlevando l’Ente e gli Uffici preposti al controllo, impegnandosi ad adottare tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, del personale addetto e di terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia;
❖ è responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, dei suoi fornitori, per omissione o per mancata previdenza, fossero arrecati alle persone e/o alle cose, della stazione appaltante o di terzi, tenendo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa ogni responsabilità civile anche per eventi non connessi con la circolazione dei veicoli;
❖ dovrà provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla riparazione e sostituzione delle parti e/o degli oggetti danneggiati, alla sostituzione dei mezzi, nonché su ogni altro elemento che possa costituire pericolo, anche soltanto potenziale, per la pubblica incolumità, comunicando alla stazione appaltante l’ultimazione dei ripristini mediante pec e/o a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento;
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❖ è sempre tenuta al risarcimento dei danni a lui imputabili durante l’esecuzione del servizio o in conseguenza del medesimo senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti dell’ente e degli uffici preposti alla gestione del servizio;
❖ è unica responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone;
❖ è responsabile verso la stazione appaltante dei danni che possa comunque arrecargli.
ART. 17 ASSICURAZIONI
E’ posta a carico dell’Affidataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l’Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione nel rispetto delle obbligazioni assunte e delle prescrizioni del presente capitolato, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.
L’affidataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell’aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi a favore dell’impresa da parte di società assicuratrici.
Conseguentemente, l’Affidataria esonera l’Ente ed l’Ufficio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.
A garanzia di quanto sopra l’impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso.
In particolare l’aggiudicatario dovrà disporre e presentare all’Ente:
▪ polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni/zerozero) per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e delle copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’Amministrazione nel caso di:
- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
- danni subiti da terzi trasportati;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
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- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) s.m.i.;
▪ polizza RCT, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Latina, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell’affidatario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni/zero zero) per sinistro e per persona;
▪ polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Latina, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/zerozero).
Le polizze di cui sopra dovranno garantire la copertura del servizio espletato dall’Affidataria.
L’affidataria dovrà trasmettere al Comune di Latina copia delle quietanze comprovanti il pagamento dei premi relative alle polizze assicurative sopra indicate debitamente sottoscritte dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice, con cadenza annuale, da riepilogare nella relazione a consuntivo dell’attività.
L’impegno a sottoscrivere dette polizze dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di cui al disciplinare di gara.
Le polizze assicurative non liberano l’affidataria dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.
Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dell’Affidataria.
Per la responsabilità dell’affidataria si precisa che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono gli utenti durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere, durante le soste e le fermate.
I mezzi di proprietà comunale dovranno inoltre essere assicurati per furto ed incendio, nella misura del valore venale del mezzo alla data di sottoscrizione della polizza.
Il beneficiario delle polizze di furto ed incendio deve essere il Comune di Latina.
Con cadenza mensile la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a relazionare all’Ente circa il verificarsi di incidenti di qualsiasi natura, salvo le informative immediate fornite in concomitanza dei sinistri.
ART. 18 – VIGILANZA- MONITORAGGIO ISPEZIONE E CONTROLLO
In materia di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni contenute nell’art. 40 della Legge Regione Lazio 16 luglio 1998 n. 30 e ss. mm. ii.
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L’Ufficio dell’Ente preposto alla gestione del contratto potrà procedere, in ogni momento, a tutte le attività di verifica e controllo ritenute necessarie per il riscontro del rispetto delle norme di riferimento, di contratto e relativi allegati.
L’Affidataria è tenuta a garantire, a mezzo del proprio personale, la massima assistenza e fornire ogni utile collaborazione, atti, dati, elementi, registrazioni, documenti informatici anche in forma editabile, rilievi, ecc., per agevolare le verifiche dell’Ufficio.
L’Ente comunicherà all’Affidataria i nominativi del personale preposto alla gestione del contratto, alle verifiche ed al controllo che redigeranno, rapporti di servizio su eventuali disservizi e/ violazioni delle prescrizioni di contratto.
Per l’effettuazione delle verifiche sui mezzi, l’Affidataria si impegna a concedere la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico del personale del settore trasporti dell’Ente, munito di apposita tessera di riconoscimento, i cui nominativi saranno preventivamente trasmessi all’Affidataria.
L’Ente, attraverso i propri Uffici o personale incaricato, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare l’effettivo svolgimento del servizio, con particolare riferimento anche agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l’utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili.
L’Affidataria si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche, l’acquisizione dei dati e fornire tutte le informazioni e dati relativi al servizio ivi compresi i costi aziendali del personale dedicato alle attività di TPL per il Comune di Latina.
La violazione delle norme del presente articolo è causa di risoluzione del contratto in danno all’Affidatario.
ART. 19 - QUALITÀ DEL SERVIZIO E CARTA DELLA MOBILITÀ
L’Affidataria è tenuto ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio secondo gli standard previsti nel presente capitolato.
A tal fine, l’Affidataria è tenuta ad adottare una propria “Carta della mobilità”, redatta in via definitiva per l’intero territorio oggetto del servizio, entro 6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” e dallo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)” contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio.
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In sede di offerta l’affidataria dovrà presentare la proposta base della Carta della Mobilità predisposta secondo lo schema generale di riferimento approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998.
La proposta di Carta della Mobilità, che soddisfi i requisiti minimi di legge ed i contenuti e gli standard di cui all’allegato 7, dovrà essere presentata all’interno di apposito progetto che sarà oggetto di attribuzione di punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica.
L’Impresa affidataria è obbligata a riservare all’Ente la prima pagina interna della propria Carta della Mobilità.
La stessa Carta deve contenere l’indicazione dei principali punti vendita dei biglietti, dei termini e delle modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell’art.1681 del c.c., subiti dall’utenza con l’effettuazione del servizio di trasporto, nonché il monitoraggio della domanda, dell’offerta, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio con le relative modalità.
L’Affidataria monitorerà, con oneri e spese a proprio carico, gli indicatori della soddisfazione della clientela attraverso ditta specializzata da comunicarsi preventivamente all’Ente; tali indicatori sono, nella misura minima, dei seguenti fattori di qualità di seguito indicati:
✓ informazione alla clientela;
✓ regolarità e puntualità del servizio e puntualità dei mezzi;
✓ sicurezza del viaggio;
✓ pulizia e igienizzazione dei mezzi;
✓ confort di viaggio;
✓ servizi aggiuntivi offerti;
✓ reclami e/o suggerimenti da parte dell’utenza e relativo riscontro;
✓ rispetto dell’ambiente.
Gli indicatori della qualità ed i loro pesi relativi potranno subire delle modifiche a fronte delle risultanze delle indagini sui livelli di soddisfazione della Clientela.
Oltre gli standard esplicitati nel presente Capitolato, l’Impresa affidataria è tenuta ai successivi adempimenti:
A. Manutenzione dei mezzi e degli impianti.
L’Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma annuo di manutenzione dei mezzi, in funzione delle prescrizioni della casa madre (libretto delle manutenzione), del chilometraggio percorso dei mezzi e dalle ore di funzionamento degli impianti da allegare all’offerta.
L’Impresa affidataria dovrà rilevare e registrare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo ed impianto, sottoscritta, per ogni
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intervento, dall’addetto che ha svolto l’intervento stesso (o dalla ditta esterna) e dal Responsabile di esercizio che sarà a disposizione del personale dell’ente addetto al controllo e allegata, ai report di attività mensile per i riscontri di rito.
Tutte le schede devono essere conservate per un periodo non inferiore a quello contrattuale nella sede legale dell’Impresa affidataria e devono essere rese disponibili al personale comunale per le verifiche in corso di esercizio.
B. Pulizia dei mezzi e degli impianti.
L’Affidataria deve predisporre un cronoprogramma di pulizia dei mezzi (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.) e degli impianti da utilizzare per effetto del contratto di servizio, da comunicarsi da allegare all’offerta.
L’Ente affidatario ha facoltà di chiedere integrazioni del servizio in ragione delle evidenze riscontrate e/o delle segnalazioni ricevute.
Le attività di pulizia minimali dovranno comunque prevedere:
✓ interventi di pulizia radicale straordinaria con sanificazione e/o disinfezione piano operativo degli interventi redatto dall’affidataria con indicazione del calendario e tipologia interventi con periodicità almeno mensile;
✓ interventi di lavaggio delle superfici esterne e interne (compresi pavimenti vetri, ecc.), con igienizzazione a mezzo di appositi prodotti certificati per la tipologia del mezzo, con frequenza settimanale;
✓ interventi di pulizia interna e di raccolta dei rifiuti, svuotamento portacenere, spolveratura finale dei punti a contatto con l’utenza (corrimano, cornici, vetri, cruscotto, sedili) ecc., con cadenza giornaliera;
✓ servizio di mantenimento dei livelli di pulizia interna secondo le esigenze giornaliere.
L’Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le operazioni di pulizia effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo ed impianto, sottoscritta, per ogni intervento, dall’addetto che ha svolto l’intervento stesso (o eventualmente dalla ditta incaricata) e mensilmente dal Responsabile di esercizio.
Tutte le schede devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell’Impresa affidataria e rese disponibili al personale comunale per le verifiche in corso di esercizio.
Tali schede, su supporto informatico, dovranno essere trasmesse all’ente con i report mensili di attività.
C. Regolarità del servizio.
L’Affidataria deve istituire un registro, preventivamente vidimato dall’Ente, sul quale annotare ogni corsa non effettuata con l’indicazione dei motivi da parte del Responsabile d’esercizio.
Tale registro, per estratto e con sottoscrizione per autenticità del Responsabile del Servizio, dovrà essere trasmesso, con cadenza mensile, all’Ente.
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Il miglioramento degli standard relativi a: qualità, efficacia, efficienza, rispetto ambientale sarà adottato quale riferimento per l’applicazione dei premi di cui al successivo art. 26, atti ad incentivare il conseguimento di risultati di miglioramento da parte dell’Affidataria e ad incentivare la stessa a riprogettare, in termini corrispondenti, la propria Carta della Mobilità, gli standard e gli obiettivi di qualità erogata che in essa sono previsti.
La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti dalla Carta della Mobilità è a carico dell’Affidataria che provvede a mezzo stampa, volantini informativi, sito internet aziendale ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno secondo un programma annuale che sarà trasmesso all’Ente per le verifiche di adempimento.
L’Affidataria è tenuta a rendere disponibile copia di un estratto della Carta della Mobilità in formato consultabile dai non vedenti, cosi come dovrà installare ed utilizzare dispositivi per consentire le fermate a richiesta dei non vedenti.
ART. 20 - SISTEMA TARIFFARIO
Le tariffe relative ai titoli di viaggio sono stabilite dagli Organi competenti dell’Ente con propria deliberazione.
Quelle attualmente applicate sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 47 del 21.03.2003 e dalla successiva delibera della Giunta Municipale n. 607 del 26.09.2003, di cui all’allegato 6.
Il sistema tariffario adottato dall’Amministrazione prevede le diverse tipologie di titolo di viaggio valevoli per servizio di TPL, indicate nell’allegato 6.
Le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio sono incamerate e di competenza dell’Affidatario, al netto del costo della stampa, dell’aggio ai rivenditori e dell’aggio riconosciuto all’Amministrazione in sede di gara.
L’Aggiudicatario si impegna ad applicare il sistema tariffario agevolato riservato dall’Amministrazione e/o dalle leggi, a particolari categorie di utenti, nonché ad accettare le modalità e le condizioni di pagamento di detti titoli agevolati così come stabilito dalle vigenti disposizioni.
Tutte le agevolazioni applicate sui titoli di viaggio stabilite dal Comune saranno rimborsate dall’Ente con riferimento al sistema tariffario ordinario, con fondi del bilancio comunale, fatta eccezione per le eventuali forme di agevolazioni di valenza sociale offerte in sede di gara a carico dell’Affidatario.
L’Affidatario si impegna inoltre a vendere, a bordo dei mezzi, i titoli di viaggio e/o ad istallare presso i capolinea o sui mezzi stessi apposite macchinette emettitrici, ovvero ad utilizzare altri
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sistemi di vendita on line. Le forniture ed automazioni previste dovranno essere operative nel termine massimo di giorni 150 (centocinquanta) dall’effettivo inizio del servizio.
L’Ente concederà in uso gratuito, per la sola durata dell’affidamento, il locale disponibile presso la stazione autolinee, di cui all’allegato 8, che l’Affidatario si impegna a mantenere e custodire ed utilizzare per la vendita di titoli di viaggio del servizio TPL o altri servizi offerti in sede di gara per il medesimo servizio, garantendone la perfetta manutenzione e pulizia a propria cura e spese e la corretta gestione degli spazi concessi secondo la normale ed ordinaria diligenza, provvedendo alle sostituzioni di vetri, infissi, arredi, e quant’altro in caso di danneggiamento anche da parte di terzi ignoti. Al termine del servizio il locale dovrà essere restituito all’Ente in perfetto ordine ed in buono stato di manutenzione.
ART. 21 - SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE
I costi di gestione e manutenzione delle apparecchiature di controllo elettronico dei biglietti sui mezzi di proprietà del Comune di Latina sono a carico dell’Affidataria, così come la relativa fornitura, installazione e manutenzione e di quelle che nel corso dell’affidamento si rendesse necessario acquistare o sostituire.
I titoli di viaggio devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e devono essere distribuiti, attraverso punti vendita anche se automatizzati, sull’intero territorio comunale.
La gestione e la stampa dei titoli di viaggio è a cura dell’Affidataria, previa autorizzazione scritta dell’Ente e secondo le prescrizioni che saranno impartite anche ai fini della verifica e del riscontro puntuale di tale attività delegata.
L’Affidataria dovrà richiedere all’Ente apposita autorizzazione alla stampa dei titoli nelle quantità e numerazione prestabilite, indicando anche la tipografia incaricata della stampa, redigendo alla fine di ogni esercizio, in concomitanza della rendicontazione annuale, apposito quadro di chiusura dell’esercizio comprensivo del carico iniziale, delle vendite, degli incassi e delle rimanenze, nonché di ogni altro elemento utile a rappresentare fedelmente il servizio svolto.
Ai fini della verifica della gestione del servizio di vendita dei titoli di viaggio l’Affidataria è tenuta a comunicare all’Ente il nominativo del dipendente incaricato della gestione dei biglietti e della relativa rendicontazione contabile che dovrà sottoscrivere la comunicazione per accettazione dell’incarico, ed assumere a proprio carico, in uno con il legale rappresentante dell’Affidataria, ogni specifica responsabilità ivi connessa in ragione di tutte le fasi di gestione.
L’Affidataria dovrà inoltre comunicare l’elenco analitico dei punti vendita, con l’indicazione degli indirizzi, ed ogni altra elemento utile ai fini della verifica e controllo da parte delle persone incaricato dal Comune di Latina.
L’Affidataria si impegna ad introdurre sistemi di bigliettazione con apparecchiature di vidimazione elettroniche abbinate a conta passeggeri.
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In linea con le indicazioni della Regione Lazio è tenuta a favorire tutte le iniziative inerenti l’estensione al servizio di tariffazione integrata con altre modalità di trasporto (Cotral, FS ecc.), che in ogni caso dovranno essere preventivamente verificate, approvate ed autorizzate dall’Ente.
In sede di offerta l’affidataria dovrà indicare il sistema elettronico per il riscontro dei biglietti a bordo dei bus e di conteggio dei passeggeri.
Il personale viaggiante dell’aggiudicatario è in ogni caso tenuto a vendere, a bordo, a tariffa maggiorata titoli di viaggio di corsa semplice, ai passeggeri che ne fossero sprovvisti. In alternativa l’Affidatario potrà installare a bordo di macchine emettitrici di biglietti maggiorati.
La maggiorazione prevista attualmente è di Euro 0,70.
Per la gestione titoli di viaggio, dovrà essere predisposto apposito programma informatico che consenta la registrazione automatica delle richieste e delle autorizzazioni alla stampa, della relativa tracciabilità, aprendo apposito conto corrente dedicato ove far confluire le medesime entrate di tali titoli ed addebitare i costi sostenuti per le spese di stampa ai fini della loro integrale e completa tracciabilità. L’estratto del conto corrente dedicato, i cui estremi dovranno essere preventivamente comunicati all’Ente, dovrà essere presentato in allegato alla rendicontazione annuale di cui al precedente art. 6.
L’Affidataria dovrà comunicare in sede di gara se ha adottato o meno il modello organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto Legislativo 8.06.2.001, n. 231.
L’Ente si riserva la piena facoltà, in qualsiasi momento, di regolare diversamente la gestione dei titoli di viaggio ivi compresa l’assunzione a proprio carico della stampa dei medesimi titoli di viaggio, previa semplice comunicazione all’Affidatario, con costi e spese sempre a carico dell’Affidataria, detratte dall’importo erogato per il servizio di trasporti di cui trattasi.
Per le contravvenzioni applicate agli utenti del servizio sprovviste di biglietti o titolo di viaggio, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.
ART. 22 - OBBLIGHI CERTIFICAZIONE – DOCUMENTI E INFORMAZIONI
L’Affidataria ha l’obbligo di rispettare integralmente tutta le normativa vigente e tutte le prescrizioni del presente Capitolato e del programma analitico di esercizio ad esso allegato, nonché quanto previsto nell’offerta presentata in sede di gara.
L’affidataria è tenuta a predisporre il rapporto annuale sui servizi quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio offerto, della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti.
Tale rapporto è redatto dall’Affidataria in regime di autocertificazione, da presentarsi entro il termine del 1° marzo dell’anno successivo all’erogazione del servizio.
L’Affidataria ha, altresì, l’obbligo di certificare automaticamente lo svolgimento del servizio, rendendone mensilmente conto all’Amministrazione Comunale, mediante la presentazione di una dettagliata relazione (rapporto periodico) e di un prospetto relativo alle corse effettuate
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ed a qualsiasi altro dato significativo per la valutazione dell’andamento del servizio e del rispetto del programma analitico.
Tutti i dati andranno forniti tanto su supporto cartaceo quanto su supporto informatico e saranno sottoposti a verifica da parte dell’Ente attraverso i propri Uffici o di primaria società di revisione e certificazione all’uopo incaricata dall’Amministrazione Comunale.
Oltre a tale rendicontazione mensile, l’Affidatario è tenuto a fornire la rendicontazione annuale dell’attività, su supporto cartaceo e su supporto informatico, che verrà sottoposta a verifica da parte dell’Ente o di Società di revisione e certificazione, all’uopo incaricate.
L’Affidataria è tenuto:
✓ a fornire a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza ed al controllo tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario relative ai servizi esercitati, richiesti dallo Stato, dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Latina, allegando la documentazione di riferimento o richiesta;
✓ a dotarsi di un “Regolamento di esercizio del servizio” oggetto di affidamento ed a sottoporlo alla approvazione dell’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di affidamento del servizio;
✓ a presentare su base trimestrale, in accompagnamento alle fatture, e comunque entro i 15 (quindici) giorni successivi alla fine del trimestre di riferimento, un rapporto di rendicontazione articolato nei termini seguenti, termini che l’Ente si riserva di modificare e integrare in qualunque momento in dipendenza delle proprie esigenze conoscitive e di monitoraggio:
A) percorrenze chilometriche consuntivate, minime e/o eventuali potenziamenti, per singola linea e in totale;
B) statistica sulle corse non effettuate, per singola linea e causale, con riferimento perlomeno alle seguenti:
1. mancanza del personale di servizio;
2. mancanza del mezzo di previsto impiego;
3. forza maggiore (specificare);
4. sciopero;
5. sinistro;
6. altro (specificare).
C) statistica sulla regolarità e puntualità del servizio, dato medio di ogni linea, complessivo e separatamente in relazione alle fasce orarie di punta e di morbida;
D) rendiconto consuntivo sui ricavi tariffari e sui titoli venduti, dato complessivo e per singola tipologia di biglietto o abbonamento e linea, rendiconto consuntivo delle somme percepite e il numero di sanzioni irrogate all’utenza.
ART. 23 - RISCHI E RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIA
L’Affidataria è responsabile:
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✓ dell’esatto adempimento del contratto e delle perfetta esecuzione del servizio oggetto della presente gara;
✓ dell’espletamento delle prestazioni contrattuali nei confronti del personale impiegato e dei terzi e deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele all’uopo necessari, sollevando il Comune di Latina, i suoi Uffici e/o incaricati, da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi conseguenti lo svolgimento del servizio.
L’Ente, nel rispetto della normativa vigente, ha la facoltà, in caso di accertati disservizi o gravi inadempienze, di far subentrare in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, nella gestione del contratto sottoscritto a seguito della presente gara, una società del Comune ovvero da esso incaricata, senza che l’Affidataria possa opporsi o recedere dal contratto.
ART. 24 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L’Affidataria verrà dichiarata decaduta dal contratto - oltre a quanto previsto dal 1° comma dell’art.1453 del Codice civile - per casi di gravi inadempienze, nei seguenti casi:
▪ mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel contratto;
▪ mancato rispetto di quanto previsto nell’offerta oggetto di aggiudicazione. In questo caso la risoluzione del contratto è preceduta da una diffida ad ottemperare e, a partire dal 1° giorno di inadempienza, l’importo del corrispettivo annuo è decurtato dall’1 al 5 % in relazione all’entità dell’inadempienza, alla durata, ed alla recidività;
▪ abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa da parte del Gestore;
▪ nel caso in cui sia stato assegnato dal Comune di Latina un termine all’aggiudicatario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
▪ nel caso in cui non provveda alla manutenzione dei mezzi in accordo alle prescrizioni contrattuali;
▪ nel caso in cui non vengano rispettate le norme sulla sicurezza del servizio e dei luoghi di lavoro;
▪ per gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell’esercizio medesimo;
▪ mancata ottemperanza di norme imperative di legge o regolamentari, nonché significative violazioni al Contratto Collettivo Nazionale degli Autoferrotranvieri e degli accordi di 2° livello, ovvero mancata denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi e/o previdenziali e mancato pagamento delle relative contribuzioni;
▪ qualora non rispetti i termini previsti per l’operatività del servizio dopo tre richiami ufficiali;
▪ qualora venga dichiarato fallito, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, ovvero sia assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo;
▪ in ogni altro caso di grave inadempimento a giudizio insindacabile dell’Ente.
▪ nel caso in cui sia stata escussa la garanzia, in tutto o in parte, e l’aggiudicatario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 (quindici) giorni.
Il procedimento di risoluzione avrà luogo previa comunicazione formale dell’Ente che assegnerà termine di giorni 15 (quindici) all’Affidataria per riscontrare le contestazioni
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formulate. All’esito della valutazione delle controdeduzioni, verificata la sussistenza della/e violazione/i contestata/e l’Ente, adotterà il provvedimento nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta) che sarà notificato a mezzo pec all’Affidataria, assegnando il termine per la redazione del verbale di cessazione del servizio e per gli adempimenti ivi connessi.
L’Ente ha inoltre facoltà di revocare l’atto di affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di Servizio, così come previsto dal codice degli appalti e dalle norme vigenti, con atto motivato, nei seguenti casi:
a. in caso di modifiche o revisione sostanziale dell’organizzazione del servizio o di parte di esso;
b. nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico, o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
c. qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità alle sopravvenute esigenze dell’utenza;
d. qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione dell’Ente, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
e. in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente;
f. nel caso vengano meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente;
g. per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
h. in caso di mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente;
i. nel caso di assorbimento, da parte della Regione Lazio, delle competenze in materia di trasporto pubblico locale o di diversa gestione del servizio (Consorzio di Comuni) ed in ragione dell’entrata in vigore di nuove disposizioni che regolano il TPL.
Il gestore è tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo affidatario.
Il mancato rispetto di uno degli obblighi stabiliti dal presente capitolato, non regolarizzato entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell’intimazione ad adempiere, comunicata a mezzo pec, sarà considerato quale recesso senza preavviso del contratto.
In tutti i casi sopra menzionati l’Amministrazione potrà incamerare l’intera cauzione definitiva oltre a comminare all’aggiudicatario ulteriori sanzioni per i danni subiti.
ART. 25 – PENALI
Fuori dei casi per i quali è prevista la decadenza e di risoluzione del contratto, qualora l’Ente accerti, da parte dell’Affidatario, il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel programma di esercizio, nel capitolato e in tutti i documenti ad esso allegati procederà ad applicare a carico dell’Affidatario le sottoelencate penali.
L’Ente, rilevato l’inadempimento attraverso la redazione di un rapporto di servizio redatto dal personale addetto al controllo - i cui esiti saranno, per quanto possibile,
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tempestivamente comunicati all’Affidataria - contesterà la violazione all’affidatario via pec assegnando un termine non inferiori a giorni 10 (giorni), naturali e consecutivi, per le eventuali controdeduzioni che dovranno essere dettagliate e opportunamente documentate ai fini del riscontro.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, senza che sia pervenuta risposta o qualora non ritenga fondate le motivazioni addotte ovvero ove le stesse siano carenti di indicazioni di riscontro, l’Ente procederà all’applicazione delle penali previste per le singole violazioni accertate, attraverso determinazione del dirigente da notificarsi all’Affidatario.
Di seguito si riportano le inadempienze più significative prevedibili e le penali previste corrispondenti nei casi in cui non siano presenti "cause di forza maggiore" di cui all’art. 10:
a. Mancato servizio per un intero giorno: penale Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00);
b. Mancato servizio per una intera linea: penale di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00);
c. Mancato servizio per ogni corsa non effettuata salvo cause di forza maggiore: penale di Euro 100/corsa (euro cento/00 a corsa);
d. Mancata prosecuzione del servizio fino alla consegna del nuovo gestore: penale euro 1.500,00 (euro millecinquecento) per ogni giorno di mancata effettuazione del sevizio, fino ad un massimo di Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
e. Per il mancato rispetto dello standard di regolarità per ogni corsa delle linee ad orario e per la prima ed l’ultima corsa delle linee a frequenza valgono le seguenti penali:
Ritardo (minuti) | Anticipo (minuti) | Penale (Euro/corsa) |
4 < ritardo < 5 | 4< anticipo < 5 | 20,00 |
5< ritardo <10 | 5< anticipo <10 | 30,00 |
10< ritardo <15 | 10< anticipo <15 | 50,00 |
Oltre 15 minuti | Oltre 15 minuti | La corsa si intende non effettuata |
f. Mancata vendita a bordo di biglietti o indisponibilità da parte del conducente: penale di Euro 25/evento (euro venticinque/evento);
g. Mancata, incompleta o errata informazione sull'autobus (compresi i display informativi), verso l'interno o verso l'esterno: penale di Euro 50/evento (euro cinquanta/00 evento);
h. Mancata effettuazione della fermata: penale Euro 50,00/per fermata (euro cinquanta pe r ogni fermata non effettuata);
i. Mancato funzionamento dei sistemi di rilevazione satellitare: penale Euro 20 (euro venti/00) per ogni mezzo e per ogni giorno di mancato funzionamento;
j. Mancato funzionamento obliteratrice: penale Euro 20,00 (euro venti/00) per ogni mezzo per ogni giorno;
k. Mancata disponibilità dei mezzi di scorta: penale Euro 150,00 (ero centocinquanta) per ogni giorno di mancata disponibilità del mezzo;
l. Mancato aggiornamento sito internet e informative all’utenza: penale Euro 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni bacheca o sito e per ogni contestazione;
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m. Ritardata e/o incompleta trasmissione della documentazione o monitoraggio e/o gestionali del servizio nei tempi previsti dal presente capitolato: penale Euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo;
n. Mancata o insufficiente pulizia dell'autobus: penale di Euro 75/evento;
o. Personale senza divisa di servizio e/o cartellino distintivo: penale Euro 25,00/evento (euro venticinque/00 per evento).
p. Mancato rispetto dell’impegno relativo all’aggiornamento della Carta della Mobilità: penale Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00).
q. Evasione titoli di viaggio: qualora il personale del Comune accerti, che la percentuale superiore al 10% dei viaggiatori risulta sprovvista del titolo di viaggio, verrà applicata una penale di Euro 300/evento.
Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali corrispondenti sono da intendersi cumulabili.
Le penali sono valutate ed applicate con periodicità trimestrale, mediante l’adozione di un provvedimento dirigenziale da comunicarsi via pec all’Affidataria. L’importo delle penali dovranno essere pagate dall’Affidataria nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data della richiesta e/o notifica del provvedimento. Ove l’affidataria non provveda al pagamento l’importo corrispondente sarà decurtato in fase di liquidazione del corrispettivo in sede di conguaglio, secondo quanto stabilito nel precedente art. 6 – modalità di liquidazione dei corrispettivi.
Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui allegato 7, sono invece valutate ed applicate con periodicità annuale, in base ai dati rilevati nell’ambito delle verifiche condotte dall’Ente ed alle rilevazioni della qualità erogata effettuate dall’Affidataria secondo quanto previsto nella Carta della Mobilità.
Per tutti gli altri aspetti non contemplati tra le inadempienze sopra menzionate ivi compresi gli adempimenti previsti per il passaggio di consegna al nuovo gestore del servizio, l’Amministrazione, provvederà a diffidare l’Affidatario a mezzo pec, assegnando un termine non superiore a 3 (tre) giorni dal ricevimento per ottemperare a quanto richiesto.
L’Affidatario del servizio, entro 10 (dieci) giorni dalla data di invio della notificazione della violazione, ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentito dall’Amministrazione appaltante.
Ove l’Ente, esaminati gli eventuali scritti difensivi, ritenga fondato l’accertamento delle violazioni provvede, dandone preventiva comunicazione scritta all’affidatario, ad applicare una penale di importo compreso tra Euro 50,00 e Euro 10.000,00, a seconda della gravità del comportamento dell’Affidatario mediante escussione della cauzione definitiva.
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ART. 26 – PREMIALITÀ
In considerazione degli obiettivi dell’Ente, nonché di quelli Regionali di miglioramento dell’efficacia e delle qualità del servizio percepite dall’utenza, l’Affidataria, si impegna a migliorare gli standard minimi di qualità relativamente al comfort per l’utenza e la sicurezza per il parco mezzi e gli effetti del suo impatto ambientale.
Le prestazioni di attività e di servizio migliorative saranno anche oggetto di offerta in sede di gara, comprensive delle modalità di rilevazione del customer satisfaction, con il cronoprogramma di attività a partire dalla rilevazione base.
Il premio sarà riconosciuto valutando l’andamento dell’indice di relativo alla rete oggetto di gara. In particolare, sarà riconosciuto un premio di Euro 10.000,00 (diecimila), ogni due anni, per un incremento dell’indice di customer satisfaction di almeno due punti rispetto alla rilevazione base; l’importo del premio resta comunque fissato in un importo massimo di € 10.000,00, per due anni di servizio, anche nell’ipotesi in cui l’incremento dell’indice risulti superiore al minimo fissato di due punti rispetto alla rilevazione base.
Le valutazioni e determinazioni per l’erogazione del premio sono di stretta competenza dell’Ente, che si riserva ogni verifica a riguardo oltre quella di non assegnare l’incentivo di premialità ovvero di imporre diversa modalità di rilevazione o di richiedere la sostituzione della ditta specializzata incaricata della rilevazione dei fattori di qualità, in ragione di eventuali incongruenze con i dati riscontrati dall’Ente.
ART. 27 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’Affidatario a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni di contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Affidatario rispetto alle risultanze delle liquidazioni o alle effettive competenze, e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, del pagamento delle penali, è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale da erogare nei sei anni di affidamento del servizio.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione di quella provvisoria a titolo di penalità.
La prestazione della cauzione dovrà avvenire nelle forme e con le prescrizioni di cui all’art. 93 del D.L.vo n. 50/2016 che qui si intendono integralmente trascritte.
La fidejussione sostitutiva della cauzione deve obbligatoriamente contenere la dichiarazione con la quale l’Istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta scritta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o documentazioni della causa che ha dato luogo all’esecuzione della fidejussione, e con esclusione pattizia del beneficio della
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preventiva escussione del debitore di cui all’art. 1944, secondo comma, del Codice Civile, delle eccezioni di cui all’art. 1945 del Codice Civile, nonché della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
Le cauzioni di cui sopra, sia che si tratti di fideiussione bancaria o assicurativa, dovranno contenere espressamente la dichiarazione dell’Istituto garante di:
▪ aver preso visione del disciplinare di gara e di tutti gli atti in essa richiamati;
▪ obbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dal Comune;
▪ considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, nei modi e limiti fissati dal Capitolato e dal Disciplinare di gara.
▪ rinunciare al beneficio della preventiva escussione dei debitore principale di cui all’art.1944 del C.C.
▪ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
▪ di obbligarsi a ricostituire l’importo della cauzione entro 15 giorni nei casi di prelievo da parte dell’Amministrazione Comunale, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto dell’Ente al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Affidatario ha l’obbligo di reintegrare la cauzione sino all’importo convenuto, nel termine previsto dal presente capitolato, ovvero entro il termine di giorni 15 (quindici). In caso di inottemperanza da parte dell’Affidataria, la reintegrazione della garanzia escussa verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo/corrispettivo da corrispondere all’Affidatario medesimo, salva l’applicazione di maggiori sanzioni.
Tale garanzia verrà svincolata al termine del contratto di servizio previa verifica dell’avvenuta regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali, della restituzione dei mezzi di proprietà comunale con le formalità di rito - ivi comprese quelle relative alla cessazione dell’usufrutto -, della conclusione di eventuali contenziosi che riguardano crediti dell’Ente dipendenti dalla gestione del servizio in affidamento e comunque previo deposito agli atti dell’Ente delle registrazioni dello storico dei mezzi su supporto digitale come previsto dal precedente articolo 18 e degli adempimenti necessari al passaggio di consegna al nuovo gestore del servizio come stabilito anche dal successivo art. 34.
ART. 28 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto da parte dell’Affidataria, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso e il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune di Latina.
E’ vietato, inoltre, cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio previsto per contratto, senza l’espresso riconoscimento dell’Amministrazione.
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Data la peculiarità, la specificità e la delicatezza del servizio, nonché l’utenza alla quale è rivolto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 potrà essere subappaltata parte del servizio e/o attività connesse, solo previa autorizzazione espressa.
In caso di subappalto, i pagamenti relativi alla parte del servizio svolta dal sub affidatario verranno effettuati dall’affidatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al sub affidatario, con l’indicazione delle ritenute e garanzie effettuate.
L’affidamento a terzi di parte dei servizi non esclude la responsabilità dell’Affidatario che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti dell’Ente.
ART. 29 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ AFFIDATARIA
L’Affidataria eroga il servizio, oggetto del programma di esercizio proposto, sulla base di percorsi dei quali è garantita la sicurezza e l’idoneità.
L’ Affidataria, in caso di modifiche o variazioni del programma d’esercizio, ottiene, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto, il riconoscimento della idoneità del percorso delle linee nonché dell’ubicazione delle fermate oggetto di modifica. Tale riconoscimento sarà a carico dell’Ente come stabilito dalla vigente normativa.
L’Affidataria è tenuta ad adempiere agli eventuali obblighi che possono intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l’esercizio.
L’Affidataria è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura del servizio. In particolare deve provvedere:
1. all’adozione, nell’espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l’incolumità del personale addetto all’espletamento del servizio;
2. all’esposizione ed aggiornamento degli orari quale informazione alla clientela anche negli appositi supporti installati sulle paline;
3. all’obbligo a provvedere all’informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d’esercizio, utilizzando i più idonei sistemi di comunicazione e all’aggiornamento delle informazioni relative su paline, orari e bacheche;
4. all’adozione di un sistema di monitoraggio (SOFTWARE) che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive dell’Ente e alla trasmissione allo stesso Ente delle informazioni secondo le periodicità, gli schemi e gli standard qualitativi indicati nel medesimo allegato.
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ART. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di dissenso in ordine all’interpretazione delle norme di contratto, le parti sono tenute a compiere un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
Nel caso in cui tale tentativo non dia esito positivo, le parti possono sottoporre, di comune accordo, l’oggetto del dissenso ad una commissione conciliativa composta da tre membri nominati con apposito atto di Giunta Comunale, previa segnalazione di una terna di esperti da parte dell’Affidatario che non debbono comunque avere alcun rapporto con l’affidataria medesima.
La Commissione sarà composta da due membri ed un Presidente tutti esterni all’Amministrazione e all’Affidatario – a garanzia della totale imparzialità nella risoluzione della controversia - esperti della materia Trasporti alle persone, uno laureato in materie tecniche inerenti il trasporto pubblico e un laureato in discipline giuridico - economiche e da un Presidente laureato con comprovata esperienza nel settore Mobilità e Trasporti.
Uno dei due componenti sarà prescelto tra la terna comunicata dall’Affidataria.
Tutti e tre i componenti prima dell’insediamento dovranno rilasciare dichiarazione, autocertificata, sul possesso dei requisiti richiesti per assumere l’incarico e l’assenza di conflitti di interessi con le Parti interessate dall’attività di cui trattasi.
La Commissione, investita da specifici quesiti adeguatamente articolati e proposti dalla Parte proponente, dovrà rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale. Il parere rilasciato non assume in ogni caso valore vincolante per le Parti.
Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico delle Parti nella misura del 50% cadauna.
In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime ai sensi del presente articolo, il contratto di servizio rimane valido e l’aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni contrattualmente assunte senza interruzioni.
Per le controversie della fase esecutive del servizio, relative alla corretta valutazione dell’esattezza della prestazione pattuita, trova applicazione, per quanto compatibile, la disciplina della Parte VI, Titolo I, Capo II, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
ART. 31 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di Latina.
ART. 32 - TRATTAMENTO DATI
Nella gestione della gara e dell’affidamento del servizio saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le
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disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti di servizi e le disposizioni riguardanti diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
L’Affidatario accetta in caso di aggiudicazione di assumere il ruolo di responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
ART. 33 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto, comprese le spese di bollo e registro, fatta salva l’I.V.A. che resta a carico della Stazione appaltante.
ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal disciplinare di gara, dal presente capitolato si applicano le disposizioni della L.R. 16 luglio 1998, n. 30 come modificata dalla L. R. 16 giugno 2003 n.16 e ss. mm. ii., del decreto legislativo 19.11.1997 n. 422, del Regolamento CE 1370/2007 e successive modificazioni nonché la normativa generale applicabile ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Al termine del periodo contrattuale l’Affidataria è tenuta a provvedere tempestivamente agli adempimenti necessari per garantire al meglio il passaggio di consegne al nuovo gestore del servizio fornendo ogni utile collaborazione e fornendo la documentazione comunque necessaria per il subentro nell’esercizio pubblico di trasporto.
Il rifiuto o il ritardo negli adempimenti sarà valutato anche ai fini dell’applicazione delle penalità ex art. 25 con le conseguenze che ne derivano anche in merito allo svincolo della garanzia finanziaria prestata dall’Affidataria e le segnalazioni alle autorità competenti.
ART. 35 – NORMA DI SALVAGUARDIA - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TPL IN AMBITO COMPRENSORIALE
Come già riportato al precedente articolo 2, l’Ente ha avviato le iniziative per l’adesione del Comune di Latina al costituito bacino territoriale composto, allo stato, dai limitrofi Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Lanuvio, Rocca Massima e Sermoneta, per la gestione associata del servizio TPL mediante autobus, avviando le relative procedure che potrebbero richiedere modalità organizzative del servizio diversamente articolate a cui l’Affidataria sarà tenuta a conformare la rete di servizio nel rispetto dei Km/annui oggetto di affidamento (rif. Deliberazione della Giunta Municipale n. 193 del 14.10.2016).
In ragione di tale iniziativa l’Ente si riserva anche la facoltà di trasferire il contratto stipulato per l’affidamento del servizio regolato dal presente Capitolato in capo al nuovo soggetto individuato in ambito ATO per la gestione associata del servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su strada, nel territorio dei Comuni aderenti, con la conseguente instaurazione del relativo rapporto contrattuale direttamente con il nuovo soggetto gestore che assumerà le relative obbligazioni nei confronti dell’Affidataria, in sostituzione dell’Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1406 e 1407 del codice civile.
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ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del contratto di affidamento, oltre al presente Capitolato, gli atti di seguito elencati:
All. A) Programma di esercizio suddiviso in:
- A.1) Programma di esercizio;
- A.2) Elenco percorsi di linea ed orari di partenza;
- A.3) Specifiche di linea
All. 2) Elenco personale e qualifica che il Gestore uscente dichiara impiegato nel servizio di trasporto pubblico locale, da verificare puntualmente in sede di passaggio di consegna.
All. 3) Prescrizioni per pubblicità su autobus adibiti al TPL All. 4) Perizia estimativa parco autobus di proprietà dell’Ente All. 5) Schema di contratto
All. 6) Sistema tariffario All. 7) Standard minimi
All. 8) Planimetria del locale di proprietà comunale da utilizzare per la vendita dei titoli di
viaggio del servizio TPL o altri servizi offerti in sede di gara per il medesimo servizio.
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