CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE
CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE
INFORTUNI CUMULATIVA
CIG 8048389CB3
La presente Polizza è stipulata tra
Contraente |
PROVINCIA DI FERRARA |
XXXXX XXXXXX 00 |
00000 XXXXXXX |
C.F. 00334500386 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 29.02.2020 |
Alle ore 24.00 del : | 31.05.2023 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni | 28.02 (Sino al 28.02.2023) |
Dalle ore 24.00 del | 28.02.2023 |
Alle ore 24.00 del | 31.05.2023 |
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Identificazione degli Assicurati
Art.3 Precisazione
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata e proroga del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Recesso a seguito di sinistro
Art.7 Modifiche dell’assicurazione
Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.9 Oneri fiscali
Art.10 Foro competente
Art.11 Interpretazione del contratto
Art.12 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Art.13 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.14 Coassicurazione e delega
Art.15 Clausola Broker
Art.16 Rinvio alle norme di legge Art.17 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.18 Recesso per mancato adeguamento CONSIP
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 Oggetto dell’assicurazione
Art.2 Rimborso spese mediche e farmaceutiche Art.3 Diaria di ricovero
Art.4 Diaria di gessatura
Art.5 Diaria per inabilità temporanea
Art.6 Malattie contratte in servizio e per cause di servizio
Art.7 Spese di pronto soccorso e/o trasporto a carattere sanitario Art.8 Rientro sanitario
Art.9 Rimpatrio salma
Art.10 Danni estetici
Art.11 Rischio aeronautico
Art.12 Servizio militare
Art.13 Rischio guerra
Art.14 Responsabilità civile del Contraente Art.15 Xxxxx e lesioni da sforzo
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 Esclusioni
Art.2 Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 Criteri di indennizzabilità
Art.2 Valutazione del danno - Controversie Art.3 Liquidazione dell’indennità
Art.4 Rinuncia all’azione di surroga
Art.5 Anticipi indennizzi
Art.6 Denuncia del sinistro e relativi obblighi
SEZIONE 6 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, CATEGORIE, GARANZIE E CAPITALI ASSICURATI, CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Limiti di indennizzo e franchigie
Art.2 Categorie, garanzie e capitali assicurati
Art.3 Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione del premio Art.4 Riparto di coassicurazione
Art.5 Disposizione finale
DELLE
IDENTIFICAZIONE
E
DEFINIZIONI ATTIVITA’
SEZIONE 1
Art.1 - Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. |
Beneficiario: | In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l’assicurato stesso. |
Ente: | La Provincia di Ferrara |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker: | La Società incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuta dalla Società. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro, all’Assicurato e/o agli aventi diritto. |
Franchigia: | La parte di danno espressa in misura fissa che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto: | La parte di danno espressa in misura percentuale che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Infortunio: | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea e/o un ricovero e/o un rimborso spese |
Malattia | Ogni alterazione a carattere evolutivo dello stato di salute non dipendente da infortunio. |
Morte presunta | Il mancato ritrovamento del corpo dell’Assicurato entro un anno dal verificarsi di un infortunio, deve intendersi parificata al caso di morte e parimenti indennizzata |
Invalidità permanente: | La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica dell’Assicurato di svolgere una generica e normale attività od un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. |
Inabilità temporanea: | La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale |
o parziale, della capacità generica dell’Assicurato di svolgere una generica e normale attività od un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. | |
Istituto di cura: | L’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, nonché qualsiasi altro istituto e/o struttura per convalescenza o per lunga degenza, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all’erogazione di assistenza socio-sanitaria e/o ospedaliera. |
Ricovero: | La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. |
Massimale/Somma/capitale per sinistro | La massima esposizione economica della Società per sinistro. |
Limite di risarcimento | La massima esposizione economica della Società in caso sinistro che coinvolga più persone assicurate. |
Sforzo | L’impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esulano per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell’Assicurato |
Atti di terrorismo | Una qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da una persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico, o religioso, o ideologico o etnico. |
Rischio in itinere | I trasferimenti, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione, oppure a piedi, dall’Assicurato, tra la propria abitazione, anche se occasionale, ed il normale luogo di lavoro e/o abituale destinazione, sia all’andata che al ritorno, oppure qualsiasi altro luogo ove l’Assicurato si rechi a svolgere la propria mansione e/o occupazione assicurata e/o attività. La garanzia si intende operante anche durante le operazioni di salita e discesa dai mezzi di trasporto, nonché, nei termini di cui sopra, durante il tragitto da e per qualsiasi luogo in cui l’Assicurato si debba recare e/o si sia recato in virtù del proprio stato di “reperibilità” professionale. |
Art.2 – Identificazione degli Assicurati
La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente e/o l’Ente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente e/o Ente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente e/o dall’Ente stesso.
La garanzia è inoltre operante per i dirigenti ed i dipendenti che, in attuazione delle disposizioni di legge, contrattuali e di regolamento, possano essere utilizzati (in comando, distacco o assegnazione temporanea), a tempo pieno o parziale, presso altre pubbliche amministrazioni e/o Aziende e viceversa, quando ragioni organizzative dell’Ente lo richiedano, nell’ambito di accordi di collaborazione tra singoli Enti o gestioni associate.
Il Contraente e/o l’Ente sono esonerati dall’obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri e/o data base informatici tenuti dal Contraente e/o l’Ente.
Il Contraente e/o l’Ente sono, altresì, esonerati dall’obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire.
La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€).
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
SEZIONE 2
Art.1.01 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – RINNOVO - PROROGA – DISDETTA
La presente Assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.
E’ facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova Assicurazione per un periodo di 6 mesi.
La Società s’impegna a prorogare l’Assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore e decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 6/12mi del premio annuale. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate di premio.
E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione al termine di ogni annualità assicurativa, mediante comunicazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art.1.02 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO -
decorrenza dell'Assicurazione
L'Assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio.
Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 90 giorni dalla data della decorrenza della Polizza; se il Contraente non paga il premio entro 90 giorni, l’effetto dell’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Se il Contraente non paga i premi, le rate di premio successive e le eventuali appendici comportanti un premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40 e della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art.1.03 GESTIONE DELLA XXXXXXX - XXXXXXXX BROKER
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Polizza in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, salvo che per la comunicazione di recesso o recesso che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa ed in copia conoscenza al Broker.
Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto e viceversa.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura dell’8% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Resta inteso tra le Parti che ad Aon SpA, Società aggiudicataria dalla gara Broker indetta dal Contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Polizza.
Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Art.1.04 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta con e-mail o posta elettronica certificata (P.E.C.) in firma digitale ed indirizzate al Broker, salvo che per quanto riguarda la comunicazione di recesso o disdetta che deve essere inviata direttamente dal Contraente alla Compagnia e viceversa tramite PEC, inserendo in copia conoscenza il Broker.
Art.1.05 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art.1.06 VARIAZIONI DI RISCHIO
La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’Indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di Sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’Assicurazione, con preavviso di 90 giorni.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del Premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art.1.07 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente Assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii.. Per le controversie riguardanti l'esecuzione dell’Assicurazione è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm.ii..
Art.1.08 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010 e xx.xx. ii.
In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.
Art.1.09 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Xxxxxxx.
Art.1.010 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico della Contraente.
Art.1.011 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.1.012 TUTELA DELLA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, i dati dovranno essere trattati senza finalità eccedente l’oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.
In esecuzione del presente contratto, la Società viene designata dalla Contraente quale responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità della Contraente medesima e degli Assicurati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.
In virtù di tale trattamento, la Società si obbliga a dare esecuzione al presente contratto conformemente a quanto di seguito previsto senza che ciò produca l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell’Ente
Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto dell’Ente garantisce che:
- tratta tali dati personali solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall’Ente;
- non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dall’Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall’Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
- prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l’Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall’Ente si ponga in violazione di normativa applicabile;
Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:
- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all’Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
- procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell’Ente dei dati personali di ogni interessato;
- procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai dati personali a richiesta dell’Ente;
- procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell’Ente.
Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all’Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
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Le misure di sicurezza
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Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
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Sub-Responsabili del trattamento di dati personali
Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d’ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d’ora in poi anche “sub- responsabili”), previa informazione dell’Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.
Su specifica richiesta dell’Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l’Ente un accordo di trattamento dei dati che, a
meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.
In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell’Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.
Trattamento dei dati personali al di fuori dell’area economica europea
L’Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea.
Cancellazione dei dati personali
Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l’esecuzione del presente contratto al termine dell’affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall’Ente, compresa l’ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.
Audit
Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell’Ente.
L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.
Indagini dell’Autorità e reclami
Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi Sub- Responsabile informa senza alcun indugio l’Ente di qualsiasi richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell’ordine o istanza ricevuta da soggetti interessati.
Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all’Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.
Violazione dei dati personali e obblighi di notifica
Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all’Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri Sub-Responsabili. Tale
comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a descrivere la natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach; la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi;
Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all’Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l’Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell’Ente.
Responsabilità e manleve
Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente articolo.
A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:
- avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente;
- fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
Art.1.013 COASSICURAZIONE E DELEGA
In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.
In caso di coassicurazione la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.
La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’Indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.
Con la sottoscrizione della presente Polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, Somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente Polizza.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di Polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Art.1.014 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione. Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future. Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.
Gli Assicurati sono esentati dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.
In caso di sinistro non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.
In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell’indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell’art.1910 del Codice Civile.
Art.1.015 REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile e viene anticipato in xxx xxxxxxxxxxx xxxx'xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx/x xxxxxxxxx/x esposto/i in polizza nell’apposita Sezione ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Il Contraente è pertanto esonerato dall’obbligo di comunicare le variazioni intervenute nel corso di ogni annualità assicurativa, e pertanto ogni persona rientrante nella categoria assicurata per ogni singola partita deve ritenersi in garanzia a tutti gli effetti.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
In caso di regolazione attiva il Contraente dovrà versare il relativo premio di conguaglio nei 90 giorni successivi al giorno di ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.
In caso di regolazione passiva la Compagnia dovrà rimborsare il relativo premio al netto delle imposte non oltre i 90 giorni successivi al giorno di invio della corretta appendice di regolazione emessa. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.1.016 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche delle polizze debbono essere provate per iscritto.
Art.1.017 DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI
La denuncia di xxxxxxxx dovrà essere indirizzata per iscritto al Broker, o all’Agenzia a cui è assegnata la polizza o alla Società, entro 30 giorni da quando il Settore dell’Ente Contraente, competente alla gestione del contratto, ne ha avuto conoscenza scritta o dal momento in cui l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, ai sensi ed a parziale deroga dell’Art. 1913 del C.C.
La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, ed essere corredata, se ricorre il caso, da certificato medico e/o del pronto soccorso.
Successivamente il Contraente o l'Assicurato, deve inviare periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo PEC.
Art.1.018 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dall’Assicurazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 6 mesi. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al
periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.
Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dall’Assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di Xxxxxxxx ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art.1.019 RENDICONTAZIONE SINISTRI
La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione del numero attribuito alla pratica, della data dell’evento, nominativo danneggiato, della data della richiesta di risarcimento/indennizzo, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, in formato (excel) editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso annuale di cui all’art. “durata dell’assicurazione – rinnovo - proroga – disdetta” o la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di Sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata tramite e-mail o posta elettronica certificata del Contraente e/o dal Broker.
RISCHI COPERTI
SEZIONE 3
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente.
L’assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4, 5, 6, della presente Sezione purché richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6.
Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai restanti articoli della presente Sezione. Viene considerata “morte” anche lo stato di “coma irreversibile” conseguente ad infortunio.
Sono compresi in garanzia anche:
• l'asfissia non di origine morbosa, soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;
• gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze, anche aventi origine traumatica;
• contatto con acidi o corrosivi;
• la rottura sottocutanea del tendine di Xxxxxxx;
• le affezioni, alterazioni patologiche conseguenti a calci e/o morsi di animali, rettili, aracnidi, nonché ustioni, punture di insetti, contatto con piante e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche), esclusa la malaria;
• l'annegamento;
• l'assideramento ed il congelamento;
• la folgorazione e scariche elettriche in genere, anche conseguenti ad azione del fulmine;
• i colpi di sole o di calore o di freddo ed altre conseguenze termiche ed atmosferiche;
• le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
• gli infortuni derivanti da aggressioni in genere, nonché quelli per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana;
• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
• gli infortuni riportati durante il servizio militare, la partecipazione a squadre antincendio e protezione civile;
• le lesioni sofferte in conseguenza di comportamenti colposi degli assicurati e del Contraente ai sensi dell’art. 1900 del C.C. fatto salvo il caso di dolo del Contraente, nonché in stato di malore od incoscienza o conseguenti a colpi di sonno o vertigini;
• gli infortuni subiti durante i viaggi aerei (rischio volo);
• gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
• gli infortuni derivanti dall'uso di aeromobili, dall’uso o guida di tutti i veicoli a motore e non, natanti, compresa la salita e la discesa da aeromobili, veicoli, natanti;
• gli infortuni causati da calamità e forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, straripamenti, inondazioni, frane, allagamenti, neve, grandine, smottamenti, valanghe, slavine;
• gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
• gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
• xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
• ernie traumatiche;
• la “morte presunta”.
Art.2 – Rimborso spese mediche e farmaceutiche (valida ove richiamata)
La Società garantisce fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell’apposita scheda della Sezione 6 e per sinistro, il rimborso delle spese per: onorari dei medici, dei chirurghi e di ogni altro soggetto componente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento, interventi chirurgici anche ambulatoriali, rette di degenza in ospedali e istituti/case di cura, analisi ed accertamenti medico-legali e diagnostici, strumentali, esami di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed operativa, terapie fisiche, apparecchi terapeutici ed endoprotesi, visite mediche, specialistiche, cure oculistiche, applicazione di apparecchi gessati, bendaggi, e docce di immobilizzazione, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche, acustici e sanitari incluse carrozzelle ortopediche, nonché per cure odontoiatriche, odontotecniche e protesi dentarie, e le spese per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), le spese farmaceutiche resesi necessarie a seguito dell’infortunio.
La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.
Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
Art.3 – Diaria di ricovero (valida ove richiamata)
La Società corrisponde, in caso di infortunio o malattia indennizzabile ai termini della presente polizza, l’indennità giornaliera per ogni giorno di degenza, con il limite massimo di gg 365, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all’estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.
Art.4 – Diaria di gessatura (valida ove richiamata)
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti l’applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, l’indennità giornaliera per ogni giorno di effettiva applicazione dell’apparecchio gessato o del tutore immobilizzante equivalente, fino ad un massimo di gg 60.
Art.5 – Diaria per inabilità temporanea (valida ove richiamata)
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità dell’Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l’indennità giornaliera per un periodo massimo di 365 giorni, a decorrere dalle ore 24 del giorno dell’infortunio fino alle ore 24 dell’ultimo giorno di inabilità.
La presente garanzia vale altresì per le spese sostenute dall’Assicurato conseguenti a malattia contratta per ragioni di servizio solo nel caso venga contemporaneamente attivata la garanzia “Malattie contratte in servizio e per cause di servizio” di cui all'art. 6 della presente Sezione.
Art. 6 – Malattie contratte in servizio e per cause di servizio (valida per le categorie che assicurano i Volontari)
L'assicurazione viene estesa ai sensi delle Leggi in vigore anche alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio che abbiano per conseguenza la morte e l'invalidità permanente. L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti al massimo entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Non si darà luogo ad indennizzo per l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
Art.7 – Spese di pronto soccorso e/o trasporto a carattere sanitario
La Società rimborsa fino al limite di € 3.000,00= le spese di pronto soccorso (anche se non consumate in Istituto di cura) e/o per il trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dal luogo dell’infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall’Istituto di Cura al domicilio dell’Assicurato a mezzo auto-ambulanza.
La presente garanzia vale altresì per le spese sostenute dall’Assicurato conseguenti a malattia contratta per ragioni di servizio solo nel caso venga contemporaneamente attivata la garanzia “Malattie contratte in servizio e per cause di servizio” di cui all'art. 6 della presente Sezione.
Art.8 – Rientro sanitario
La Società rimborsa, fino al limite di € 3.000,00=, le spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpisca nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che renda necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in istituto di cura attrezzato in Italia. La presente garanzia vale altresì per le spese sostenute dall’Assicurato conseguenti a malattia contratta per ragioni di servizio solo nel caso venga contemporaneamente attivata la garanzia “Malattie contratte in servizio e per cause di servizio” di cui all'art. 6 della presente Sezione.
Art.9 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all’Estero)
La Società rimborsa, fino al limite di €.10.000,00= le spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpisca nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura.
Art.10 – Danni estetici
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di €.15.000,00= per evento.
Art.11 – Rischio aeronautico
L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su
velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.
Precisazione per gli addetti al Corpo di Polizia Provinciale: l'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato, in qualità di passeggero, subisca nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale di polizia provinciale durante i viaggi su aeromobili (per es. velivoli, elicotteri, ecc..) eserciti da Società di traffico regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da Guardia di Finanza, Carabinieri, Guardia Costiera o Forestale, autorità civili e militari in occasione di traffico civile, e da Società di lavoro aereo, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da privati o aeroclubs, salvo il caso in cui il relativo utilizzo avvenga in situazioni di soccorso od emergenza o legate all’attività professionale; sono comunque esclusi i voli su ultraleggeri, deltaplani e alianti.
Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:
• €.2.000.000,00= per il caso di invalidità permanente
• €.2.000.000,00= per il caso morte
• €. 500,00= al giorno per inabilità temporanea per persona e di:
• €.7.000.000,00= per il caso di invalidità permanente
• €.7.000.000,00= per il caso di morte
• €. 10.000,00= al giorno per inabilità temporanea complessivamente per aeromobile.
In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali che riguardano eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art.12 – Servizio militare
Per quanto riguarda il personale alle dirette dipendenze dell’Ente, durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta valida ma non comprende gli infortuni subiti durante le attività militari così come definite in precedenza.
L’assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva quali addetti ai corpi di polizia municipale, nonché quali volontari del servizio civile.
Art.13 – Rischio guerra
A parziale deroga del disposto dell’Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e non dichiarata), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
Art.14 – Responsabilità civile del Contraente
La Società assicura il Contraente per il caso in cui l’Assicurato o, nell’ipotesi di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi non accettino, quale completa tacitazione per l’infortunio, l’indennizzo liquidato ai sensi della presente polizza ed avanzino nei confronti del Contraente stesso maggiori pretese a titolo di responsabilità civile.
Verificandosi tale caso il predetto indennizzo viene accantonato per essere computato nel risarcimento e la Società risponde della maggiore somma che il Contraente fosse tenuto a pagare fino alla concorrenza di un ulteriore importo pari a quello dell’indennizzo stesso.
Qualora il Contraente abbia stipulato per le medesime persone polizza di Responsabilità Civile, la presente garanzia è operante solo per l’eventuale eccedenza del danno rispetto al massimale assicurato a titolo di Responsabilità Civile.
La presente garanzia non è operante quando:
- l’infortunio non è indennizzabile ai sensi della polizza;
- l’infortunio è indennizzabile ai sensi della norma “Rischio aeronautico”.
Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta alla Società da parte del Contraente.
Art.15 – Xxxxx e lesioni da sforzo
La garanzia è estesa alle ernie ed alle lesioni in genere conseguenti a sforzo.
Per le ernie operabili viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata per la Invalidità Permanente.
Per le ernie non operabili, l’indennizzo viene computato in base alla tabella INAIL precedentemente indicata, fermo restando un limite massimo di risarcimento pari al 10% della somma assicurata per la Invalidità Permanente.
ESCLUSIONI
SEZIONE 4
Art.1 – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:
1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata, salvo quanto previsto all’art.13 Sezione 3;
2. durante la guida e l'uso di aeromobili, nonché la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all’art. 11, Sezione 3). Tale esclusione, limitatamente all’uso di aeromobili, non è operante per gli appartenenti al corpo di Polizia Provinciale, come specificato alla Categoria di riferimento ed all’art. 11, Sezione 3).;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo che se dietro prescrizione medica;
5. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
6. in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura, dalla pratica del paracadutismo, del pugilato e dell’alpinismo;
7. a parziale deroga dell’art. 1, sez. 3, derivanti da atti terroristici posti in essere tramite l’uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque sia il tipo di arma e/o ordigno e/o congegno utilizzato per portare a termine l’azione. Sono comunque esclusi dalla garanzia tutti gli infortuni derivanti da atti terroristici cui l’Assicurato abbia partecipato in modo volontario.
Art.2 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
Non sono coperte dalla presente polizza (salvo ove diversamente specificato nelle categorie di Assicurati), a prescindere dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Tuttavia, ove l’assicurazione sia prestata sulla base di disposizioni di Legge o in applicazione di CCNL, norme o altro, le richiamate esclusioni non saranno operanti.
GESTIONE DEI SINISTRI
SEZIONE 5
Art.1 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
a) MORTE
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi dell'Assicurato, non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
b) MORTE PRESUNTA
La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.
Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.
c) INVALIDITA' PERMANENTE
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:
la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.L. n. 38/2000 con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella
anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.
La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 50%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
d) DIARIE
Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero o l’applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.
L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.
Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all’Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.
e) SPESE MEDICHE
La Società, in caso d’infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l’invalidità permanente, rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza dell’importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute.
Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell’Assicurato.
Art.2 – Valutazione del danno – Controversie
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un fiduciario da essa designato, con l’Assicurato e/o il Contraente, o persona da esso designata.
Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla presente polizza, possono essere demandate per iscritto a un collegio di tre medici, nominati uno per Parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Una volta richiesta la convocazione del collegio medico da parte dell’Assicurato, con l'indicazione del nome del medico designato, l’Impresa è tenuta a comunicare all'Assicurato, entro trenta giorni dalla richiesta, il nome del medico che essa a sua volta avrà designato.
Ciascuna delle parti, Assicurato e Società, sostiene le proprie spese e remunera il medico designato da essa, mentre la Società contribuirà interamente alle spese ed alle competenze del terzo medico. È facoltà del Collegio medico rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo
dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale
Art.3 – Liquidazione dell’indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Art.4 - Rinuncia all'azione di surroga
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio e/o malattia.
Art.5 – Anticipi indennizzi
A seguito di un infortunio indennizzabile contrattualmente, e dietro specifica richiesta dell’Assicurato, la Compagnia è tenuta ad anticipare il risarcimento/indennizzo sino ad un massimo di Euro 25.000,00, sempreché sia presumibile una invalidità permanente liquidabile superiore al 3% di quella totale.
LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, CATEGORIE, GARANZIE E CAPITALI ASSICURATI, CALCOLO DEL PREMIO
SEZIONE 6
Art.1 –Limiti di indennizzo e franchigie
La Compagnia non liquiderà indennizzi superiori ad € 12.000.000,00= qualora il sinistro coinvolga più persone.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, agli Assicurati verrà corrisposto l’indennizzo previsto dal presente contratto senza applicazione di alcuna franchigia, salvo quanto previsto all’Art.6 malattie contratte per ragioni di servizio Sezione 3) e salvo quanto sotto indicato: Limitatamente agli Assicurati di età:
- superiore a 80 anni, non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore al 3%;
- superiore a 85 anni, non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore al 5%.
Qualora invece l’invalidità risultasse superiore a tali percentuali, l’indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente.
Nel caso in cui l’invalidità fosse superiore al 50% della totale, le franchigie suddette si intenderanno abrogate.
Art.2 Categorie, garanzie e capitali assicurati
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per gli assicurati, ovvero le persone, appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e capitali assicurati per persona e sinistro, specifici della singola categoria.
2.1 Assicurati: Amministratori dell'Ente
L’Assicurazione è operante per gli infortuni occorsi agli Amministratori dell’Ente per le attività espletate in connessione con il mandato conferitogli, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, (natanti compresi), nonché il rischio “in itinere”. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto, nonché in caso di sosta o fermata del mezzo (natanti compresi), durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Garanzia | Capitali assicurati € |
Caso Morte | 350.000,00= |
Caso Invalidità Permanente | 350.000,00= |
Spese mediche e farmaceutiche | 10.000,00= |
Numero assicurati (*) | 31 |
(*) La garanzia è prestata con numero di assicurati in forma “flat” e pertanto la Categoria di Assicurati è da intendersi non soggetta a regolazione del premio.
2.2 Assicurati: Conducenti natanti e veicoli privati e/o di Terzi e persone di cui è autorizzato il trasporto
L'assicurazione è operante per gli infortuni che il Segretario, i dipendenti e le persone autorizzate subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, durante la guida di natanti e veicoli (ciclomotori, motocicli, cicli e velocipedi compresi) di loro proprietà e/o di proprietà di terzi (non intestati al P.R.A. al Contraente o di proprietà del Contraente), sono compresi i veicoli a noleggio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni; tale garanzia è estesa anche alle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, salendo o scendendo sui/dai summenzionati mezzi di trasporto, nonché in caso di sosta o fermata, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Garanzia | Capitali assicurati |
Caso Morte | € 350.000,00= |
Caso Invalidità Permanente | € 350.000,00= |
Spese mediche e farmaceutiche | € 10.000,00= |
Numero chilometri percorsi (*) | 500 |
(*) La garanzia è prestata su un numero di chilometri indicati in via “forfetaria” in ragione dell’intero rischio, pertanto la Categoria di Assicurati è da intendersi non soggetta a regolazione del premio.
2.3 Assicurati: Conducenti natanti e veicoli di proprietà dell'Ente e persone di cui è autorizzato il trasporto
L'assicurazione è operante per gli infortuni che il Segretario, i dipendenti e le persone autorizzate, subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, durante la guida di natanti e veicoli (ciclomotori, motocicli, cicli e velocipedi compresi) intestati al P.R.A. al Contraente o di proprietà del Contraente; tale garanzia è estesa anche alle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, salendo o scendendo sui/dai summenzionati mezzi di trasporto, nonché in caso di sosta o fermata, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Garanzia | Capitali assicurati |
Caso Morte | € 350.000,00= |
Caso Invalidità Permanente | € 350.000,00= |
Spese mediche e farmaceutiche | € 10.000,00= |
Numero natanti e veicoli (automezzi, motocicli e ciclomotori, cicli) in via preventiva (*) | 124 |
(*) La garanzia è prestata con numero di veicoli e natanti indicati in via anticipata e pertanto la Categoria di Assicurati è da intendersi soggetta a regolazione del premio.
2.4 Assicurati: Personale addetto al Corpo della Polizia Provinciale adibito, anche occasionalmente, a servizio sulle strade
L’assicurazione è operante per gli infortuni subiti dal personale addetto al Corpo della Polizia Provinciale, compreso il Comandante, durante lo svolgimento dell’attività professionale sulle strade e/o in occasione di interventi operativi sul territorio, per conto dell’Amministrazione Provinciale, compresi gli infortuni a bordo di aeromobili (rischio aeronautico). L’assicurazione è operante anche quando il Corpo di Polizia Provinciale, nella propria attività di sorveglianza, fa uso di cavalli o di cani.
[Sono esclusi gli infortuni occorsi a bordo di veicoli in genere (ad es. autovetture, cicli, ciclomotori, motocicli, velocipedi, etc.) e/o natanti in quanto assicurati dalle Categorie 2.2 e 2.3].
Garanzia | Capitali assicurati |
Caso Morte | € 150.000,00= |
Caso Invalidità Permanente | € 150.000,00= |
Spese mediche e farmaceutiche | € 10.000,00= |
Diaria per IT (365 gg. per sinistro) | € 50,00= |
Numero di assicurati in via preventiva (*) | 13 |
(*) La garanzia è prestata con numero di Assicurati indicati in via anticipata e pertanto la Categoria di Assicurati è soggetta a regolazione del premio.
2.5 Assicurati: Personale avente la qualifica di “cantoniere” o che opera anche occasionalmente sulle strade
L’assicurazione è operante per gli infortuni subiti dal personale “cantoniere” o che opera anche occasionalmente sulle strade, durante lo svolgimento, sulle strade, dell’attività professionale per conto dell’Amministrazione Provinciale.
[Sono esclusi gli infortuni occorsi a bordo di veicoli in genere (ad es. autovetture, cicli, ciclomotori, motocicli, velocipedi, etc.) e/o natanti in quanto assicurati dalle Categorie 2.2 e 2.3].
Garanzia | Capitali assicurati |
Caso Morte | € 150.000,00= |
Caso Invalidità Permanente | € 150.000,00= |
Spese mediche e farmaceutiche | € 10.000,00= |
Diaria per IT (365 gg. per sinistro) | € 50,00= |
Numero di assicurati in via preventiva (*) | 32 |
(*) La garanzia è prestata con numero di Assicurati indicati in via anticipata e pertanto la Categoria di Assicurati è soggetta a regolazione del premio.
PREMESSA ALLA CATEGORIA 2.6
La copertura per la Categoria 2.6 sotto indicata è attivabile su precisa richiesta dell’Ente durante la vigenza contrattuale.
Alla data di effetto del presente contratto le garanzie non saranno pertanto operanti ed il relativo premio annuo lordo da quotare obbligatoriamente in sede di gara (come meglio specificato nella scheda di offerta economica) non concorrerà alla determinazione del premio annuo lordo anticipato di polizza e quindi di aggiudicazione.
2.6 Assicurati: Volontari (non organizzati in specifiche Associazioni) e collaboratori in genere a titolo gratuito
L'assicurazione copre ogni infortunio che possano subire i volontari (non organizzati in specifiche Associazioni) e collaboratori in genere a titolo gratuito nello svolgimento di attività di supporto ai servizi del Contraente come ad es.: pulizia e piccola manutenzione, giardinaggio, anche con impiego di macchinari ed attrezzature pertinenti all’attività svolta, sorveglianza, gestione di beni di interesse pubblico e quant'altro predisposto dal Contraente compresi allestimento e smontaggio di strutture e beni per manifestazioni in genere, accompagnamento e sorveglianza in ausilio ai servizi del Contraente, nonché ogni altra attività prevista da accordi, convenzioni, contratti d’opera od altri atti specifici del Contraente.
Sono altresì compresi gli addetti ed i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità per gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività e/o funzioni e/o mansioni in genere rientranti nell’insieme delle attività che il Contraente può legittimamente esercitare per propria autonomia statutaria e potestà regolamentare, nonché per delega o trasferimento dallo Stato o dalla Regione.
Sono garantiti anche gli infortuni sofferti alla guida o a bordo di veicoli e natanti, nonché salendo o scendendo sui/dai predetti mezzi di trasporto. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di sosta o fermata del mezzo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Si intende operante la garanzia di cui all’Art.6 della Sezione 3). L’assicurazione vale anche per il rischio “in itinere”.
Garanzia | Capitali assicurati |
Caso Morte | € 100.000,00= |
Caso Invalidità Permanente da infortunio e malattia | € 100.000,00= |
Spese mediche e farmaceutiche | € 3.000,00= |
Numero assicurati in via preventiva (*) | 0 |
(*) La garanzia in caso di attivazione si intenderà prestata con numero di Assicurati in via anticipata e pertanto la Categoria di Assicurati è soggetta a regolazione del premio.
Art.3 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella tabella “Elementi per il calcolo del premio” rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sotto riportati.
Al termine di ogni annualità la Società provvederà, sulla base degli elementi variabili di polizza presi come base per la determinazione del premio, a redigere la regolazione del premio nei termini di cui all’Art. 5 della Sezione 1) di polizza.
ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
Categorie Assicurate | Tipo dato | Montante dato | Premio lordo pro- capite, pro- veicolo/natante, tasso lordo applicato | Totale € |
2.1 Amministratori | Numero assicurati | 31 | ||
2.2. conducenti e trasportati natanti e veicoli privati (omissis) | Numero km percorsi | 500 | ||
2.3. conducenti e trasportati veicoli (automezzi, motocicli e ciclomotori, cicli) e natanti di proprietà dell’Ente (omissis) | Numero natanti e veicoli | 124 | ||
2.4 Personale addetto al Corpo della Polizia Provinciale di cui al punto 2.4 | Numero assicurati | 13 | ||
2.5 Personale avente la qualifica di “cantoniere” operante su strade di cui al punto 2.5 | Numero assicurati | 32 | ||
2.6 Volontari (non organizzati in specifiche Associazioni) e collaboratori | Numero assicurati | 0 | (*) | (*) |
TOTALE ANNUO LORDO € |
(*) La copertura per la Categoria 2.6 è attivabile su precisa richiesta dell’Ente durante la vigenza contrattuale.
Alla data di effetto del presente contratto le garanzie non saranno pertanto operanti ed il relativo premio annuo lordo da quotare obbligatoriamente in sede di gara (come meglio specificato nella scheda di offerta economica) non concorrerà alla determinazione del premio annuo lordo anticipato di polizza e quindi di aggiudicazione.
Scomposizione del premio:
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
La Società
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Il Contraente
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