CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
PER LE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1^ ALLA 3^) ED I QUADRI DIRETTIVI DIPENDENTI DALLA
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A.
In Venezia,
tra
la Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.,
e
le delegazioni delle organizzazioni sindacali
FIBA/CISL, FISAC/CGIL, LIBERO – FALCRI e UIL C.A.
In data 12 dicembre 2003 è stato definito il Contratto Integrativo Aziendale per le aree professionali (dalla 1^ alla 3^) ed i quadri direttivi dipendenti dalla Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. (di seguito la “Cassa”) in sostituzione del Contratto Integrativo Aziendale del 3 aprile 1992 (per quadri, impiegati, subalterni ed ausiliari) e del Contratto Integrativo Aziendale del 25 luglio 1997 (per il Personale direttivo - funzionari), materialmente sottoscritto in data 15 dicembre 2003.
La redazione del presente testo articolato è stata completata il 20 gennaio 2005
Il presente contratto integrativo aziendale viene dalle Parti convenzionalmente denominato come “Contratto Integrativo Aziendale per le Aree Professionali (dalla 1^ alla 3^) ed i Quadri Direttivi dipendenti dalla Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. del 15.12.2003”
PARTE GENERALE
Art.1 – Classificazione delle dipendenze - Inquadramento del Personale.
Le dipendenze della Cassa si suddividono in succursali e punti vendita. Relativamente ai punti vendita si fa riferimento all’accordo 27 luglio 1992
Fermo restando quanto previsto dell’art.66 del C.C.N.L. 11 luglio 1999, sono inquadrati nel 1° livello dei quadri direttivi i Direttori delle succursali.
I Responsabili delle unità operative di strutture centrali sono inquadrati nel 3° livello dei quadri direttivi.
Nota a verbale transitoria
Le Parti, ferme restando le norme di inquadramento previste dal vigente C.C.N.L. e, in particolare, le previsioni di cui agli artt.66, 7° comma e 75, 9° comma, in considerazione della necessità di introdurre un nuovo modello organizzativo della rete commerciale, si impegnano a valutare le conseguenze sulla disciplina degli inquadramenti che tali riorganizzazioni potranno determinare una volta portate a regime le medesime modifiche organizzative.
In particolare, le Parti convengono circa l’opportunità di analizzare le conseguenze sugli inquadramenti che l’introduzione del modello commerciale della Capogruppo potrebbe determinare avendo cura di individuare soluzioni che, senza determinare surclassazioni degli inquadramenti per le figure già disciplinate, tengano conto delle indicazioni emerse sulla materia a livello di Gruppo e possano agevolare il confronto in ordine ai nuovi profili professionali conseguenti alla nuova organizzazione aziendale.
Art.2 - Indennità di reggenza
Ai Direttori di succursali o di punti vendita inquadrati al 1° e 2° livello dei quadri direttivi compete un’indennità mensile, per 12 mesi all’anno, dell’importo di € 100 lordi.
Tale indennità spetta agli incaricati di sostituire il Direttore nella misura di 1/20 per ogni giorno di effettiva sostituzione quando la stessa avvenga per frazioni di mese, con un massimo pari alla misura mensile calcolata come sopra.
Per i Direttori di succursali, nel caso di passaggio da quadro direttivo di 2° livello a quadro direttivo di 3° livello, con mantenimento dell’incarico, l’indennità di cui al presente articolo viene considerata nel raffronto retributivo utile ai fini della determinazione dell’assegno “ex intesa 11 luglio 1999”.
Art.3 - Mobilità territoriale – Ricorso avverso il provvedimento di trasferimento - Rotazioni
I trasferimenti vengono comunicati per iscritto all’interessato.
Avverso il provvedimento di trasferimento è data facoltà al lavoratore/lavoratrice di presentare le proprie comprovate motivazioni, entro il termine perentorio di otto giorni di calendario decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, al Responsabile dell'unità operativa ove presta la propria attività lavorativa ovvero, in caso di adibizione a succursale o punto vendita, al Responsabile di Mercato.
In caso di conferma del provvedimento di trasferimento, il lavoratore/lavoratrice interessato può ricorrere, coi medesimi termini e modalità, al Direttore Generale richiedendo anche un colloquio.
Il provvedimento di trasferimento rimane sospeso dalla data della comunicazione del provvedimento stesso e fino all’esito della fase del ricorso di cui al precedente comma.
La durata complessiva delle fasi di cui ai precedenti commi non può comunque essere superiore a sessanta giorni dalla data di comunicazione del trasferimento.
In tutte le fasi del ricorso il lavoratore/lavoratrice può farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale alla quale aderisca o abbia conferito mandato.
Il lavoratore/lavoratrice normalmente adibito a missioni temporanee in Comuni diversi e/o sostituzioni in succursali/punti vendita od unità operative diversi nell'ambito dello stesso Comune e/o della stessa unità produttiva ha diritto, dopo un massimo di tre anni di tale servizio, di essere destinato stabilmente ad una succursale/punto vendita o unità operativa.
La Cassa accoglie immediatamente le eventuali richieste di trasferimento ad altra unità operativa o succursale/punto vendita avanzate dai lavoratori/lavoratrici che siano rimasti vittime dirette di attività criminose di terzi, durante il servizio o per causa di servizio.
Il lavoratore/lavoratrice con almeno cinque anni di anzianità di servizio può fare richiesta di trasferimento dopo un anno di destinazione in località disagiata. Entro sei mesi dalla richiesta la Xxxxx provvede al trasferimento.
Viene riconosciuta ai lavoratori/lavoratrici la facoltà di chiedere all’unità Personale, dopo tre anni di svolgimento della medesima mansione, l'assegnazione ad altri compiti. Di tale richiesta viene tenuto conto, peraltro, nei limiti delle obiettive possibilità organizzative.
Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, il dipendente che sia da almeno cinque anni utilizzato in una medesima unità operativa o succursale/punto vendita, può chiedere il trasferimento ad altra unità operativa o succursale/punto vendita, eventualmente con altre mansioni, oppure l'assegnazione ad altro servizio.
La richiesta deve contenere, in ordine di preferenza, almeno due destinazioni e ne viene dato seguito entro 1 anno dalla sua presentazione sempreché non sussistano controindicazioni di carattere obiettivo.
Il lavoratore/lavoratrice può richiedere al Direttore Generale un riesame delle ragioni di carattere obiettivo di cui al precedente comma. Nel corso del colloquio il
lavoratore/lavoratrice interessato può farsi assistere da un rappresentante della O.S. alla quale aderisca o abbia conferito mandato.
Fermo restando quant’altro sopra previsto in materia di mobilità territoriale vengono osservate le seguenti disposizioni:
a) il lavoratore/lavoratrice che alla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo abbia maturato più di 20 anni di anzianità di servizio presso la Cassa può essere trasferito al di fuori dell’ambito del Comune già sede di lavoro solo se esprime il preventivo consenso.
b) Il lavoratore/lavoratrice che entro il 31 dicembre 2005 abbia già maturato più di 20 anni di anzianità di servizio, potrà essere trasferito al di fuori dell’ambito del Comune già sede di lavoro solo se esprimerà il preventivo consenso.
c) Il lavoratore/lavoratrice che maturi più 20 anni di anzianità di servizio presso la Cassa successivamente al 1° gennaio 2006, dopo aver maturato tale requisito di anzianità, potrà essere trasferito, senza preventivo consenso, entro una distanza massima di 20 Km dal luogo di residenza/abituale dimora.
Il lavoratore/lavoratrice di cui sopra al maturare dei 20 anni di anzianità di servizio avrà facoltà di chiedere un avvicinamento entro la distanza dei 20 Km dalla residenza/dimora abituale e la Cassa si impegna ad accogliere, tale richiesta, entro 12 mesi.
d) Il lavoratore/lavoratrice che abbia maturato più di 8 anni di anzianità di servizio potrà essere destinatario di provvedimenti di trasferimento senza consenso dell’interessato purché non si tratti di una sede disagiata.
Il trasferimento presso sedi disagiate può essere disposto, senza il preventivo consenso dell’interessato, solo se la sede di destinazione è situata ad una distanza massima di 20 Km. dalla residenza/dimora abituale.
e) Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori/lavoratrici appartenenti alla categoria dei quadri direttivi di 3° e 4° livello nonché dei quadri direttivi 1° e 2° livello che siano preposti o da preporre a succursali/punti vendita e fintanto che mantengano la preposizione.
La misurazione delle distanze chilometriche avviene avvalendosi di apposito programma software avendo a riferimento il tragitto più breve.
Note a verbale
Per “sede disagiata” si intende quella succursale/punto vendita o unità operativa che può essere utilmente raggiunta solo avvalendosi di mezzi pubblici – escluso il taxi – che partano prima delle ore 7.00, per l’andata, o dopo le ore 18.15, per il ritorno ovvero sita in località non servite da mezzi di trasporto pubblici.
Con riferimento alle previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b), le Parti precisano che quanto agli ambiti territoriali comunali debbono intendersi convenzionalmente distinti Venezia da Mestre mentre l’isola di Pellestrina viene considerata rientrante nell’ambito del comune di Chioggia.
Dichiarazione delle Parti
Nell’ipotesi di cui alla precedente lettera c), i provvedimenti di mobilità da e per il centro storico di Venezia e le isole della Laguna sono possibili, senza l’acquisizione del preventivo consenso dell’interessato, solo nei confronti di Personale che abbia residenza/dimora abituale nell’ambito dell’intero territorio del comune di Venezia.
Art.4 - Missione temporanea
Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali e dei quadri direttivi di primo e secondo livello retributivo, fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, la missione temporanea, nell’arco di 12 mesi, non può avere durata superiore a sei mesi, fatta eccezione per il Personale incaricato di coadiuvare il quadro direttivo nelle attività di ispettorato (anche dette attività di auditing).
Per missione temporanea si intende anche ogni trasferimento di durata inferiore a sei mesi.
Art.5 - Destinazioni di servizio ed avvicendamenti del Personale
A richiesta del lavoratore/lavoratrice, viene autorizzato l’uso del mezzo proprio con riconoscimento del rimborso spese, specificato nell’articolo seguente, che siano comunque adibiti presso unità operativa o succursale/punto vendita siti in sede disagiata .
Ai lavoratori/lavoratrici che, per l’espletamento delle missioni affidategli, viene autorizzato ad usare il proprio automezzo, viene corrisposto un rimborso spese nella misura indicata nell’articolo che segue.
Non verranno riconosciuti i rimborsi chilometrici al Personale assunto con contratto a termine (contratti a termine con finalità formativa, stagionali, sostituzioni lungo-assenti, ecc.) per tutta la durata dello stesso.
Per il Personale assunto a tempo indeterminato i rimborsi chilometrici non vengono riconosciuti limitatamente ai primi sei mesi di servizio; viene considerato il servizio eventualmente svolto a tempo determinato in caso di conferma.
Ricorrendo i presupposti per l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio, viene riconosciuto in alternativa, solo se debitamente documentato, il rimborso del mezzo pubblico.
Art.6 - Rimborsi spese auto
Al lavoratore/lavoratrice che, in forza delle previsioni del C.C.N.L. e del vigente C.I.A., viene autorizzato ad usare il proprio automezzo, viene corrisposto un rimborso spese pari, alla data del 1°.1.2005, a:
. Euro 0,23 al Km fino a 900 c.c.
. Euro 0,28 al Km da 901 a 1500 c.c.
. Euro 0,37 al Km oltre 1500 c.c.
Entro il mese di marzo di ogni anno viene fissato il nuovo valore del rimborso chilometrico sulla base degli indici calcolati dall'A.C.I., ridotti del 12 % .
Gli importi di cui sopra vengono adeguati ogniqualvolta vi sia una variazione del prezzo del carburante, nella misura di 1/10 della variazione stessa.
Art.7 - Contributo pasto – Buono pasto
A ciascun lavoratore/lavoratrice spetta, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, un buono per la consumazione del pasto di euro 5,16.
Il valore dei buoni pasto erogati non è considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto né ad ogni altro effetto contrattuale.
I lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del 31.12.1991 hanno la possibilità di optare alternativamente per l’erogazione del buono pasto ovvero del contributo pasto. Ai lavoratori/lavoratrici assunti successivamente a tale data viene riconosciuto esclusivamente il buono pasto.
La misura del contributo pasto è pari a euro 4.13 per ciascuna giornata di effettiva presenza.
Il valore del contributo pasto è valido ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e non è considerato utile ai fini della previdenza aziendale né ad ogni altro effetto contrattuale.
E' esclusa la spettanza del buono pasto ovvero del contributo pasto nei casi di assenza (per ferie, malattia, permessi di qualsivoglia natura, ecc.) di durata superiore al 50 % del normale orario giornaliero di lavoro.
Il buono pasto ovvero il contributo pasto non spetta al lavoratore/lavoratrice in missione che fruisca del trattamento di diaria ovvero del rimborso spese per l’effettiva consumazione del pasto.
Nota a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che non vengono ricompresi nella dizione "permessi di qualsivoglia natura" dell'articolo sopra riportato, i permessi sindacali ed i permessi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Art.8 - Premio aziendale
Ai lavoratori/lavoratrici in servizio a tempo indeterminato o determinato che abbiano superato il periodo di prova e che risulti in servizio alla data di erogazione, in correlazione al tempo di servizio effettivamente svolto nell’anno di competenza, viene annualmente erogato un premio aziendale determinato sulla base degli indicatori e dei criteri di seguito indicati:
A) Indicatore di produttività.
E’ assunto come tale il risultato lordo di gestione determinato dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico 10,20,30,40,50,60,70,80,90 e 110.
L’importo complessivo da erogare è pari all’1,32% della suddetta somma algebrica, per ciascuno degli esercizi considerati.
La cifra media unitaria è ottenuta dividendo il suddetto importo per il numero medio del Personale della Cassa pari alla semisomma del numero dei dipendenti al 1° gennaio ed al
31 dicembre dell’anno di riferimento del premio (ad esclusione dei distaccati). I lavoratori/lavoratrici a tempo parziale vengono convenzionalmente computati in 2/3 del loro numero complessivo.
B) Indicatore di redditività.
E’ assunto come tale l’utile netto di esercizio (voce 230 di conto economico) depurato da oneri e proventi straordinari (voci 180 e 190 di conto economico).
L’importo complessivo da erogare è pari all’1,20% della suddetta voce, per ciascuno degli esercizi considerati.
La cifra media unitaria è ottenuta dividendo il suddetto importo per il numero medio del Personale della Cassa come sopra definito al punto A)
C) Indicatore di efficienza.
E’ assunto come tale il c.d. cost income ratio determinato secondo i criteri tempo per tempo adottati dall’Azienda.
All’inizio di ogni esercizio e comunque entro il mese di marzo la Cassa, nel corso di un apposito incontro, comunica l’obiettivo di budget dell’indicatore di efficienza ed i criteri a tal fine utilizzati.
Al raggiungimento dell’obiettivo di budget, come sopra individuato viene riconosciuto per ciascuno degli esercizi considerati un “importo di efficienza” pari al 5% della somma delle cifre medie unitarie determinate con i criteri di cui ai precedenti punti A e B.
Se l’obiettivo di budget, come sopra definito, non sarà raggiunto non verrà erogato alcun “importo di efficienza”.
L’importo medio unitario è dato dalla somma delle cifre di cui ai precedenti punti A), B) e C) ed è riferito alla 3a area professionale 2° livello retributivo da parametrare in base alla seguente tabella suddivisa per inquadramento:
Inquadramento | Parametro |
Q.D.4 | 245,00 |
Q.D.3 | 210,00 |
Q.D.2 | 185,00 |
Q.D.1 | 160,00 |
3A-L4 | 130,00 |
3A-L3 | 115,00 |
3A-L2 | 100,00 |
3A-L1 | 85,00 |
2A-L3 | 70,00 |
2A-L2 | 70,00 |
2A-L1 | 70,00 |
1A-LU-IND.GUARDIE | 65,00 |
1A-LU | 65,00 |
Per i quadri direttivi di 4° livello che ricoprono ruoli chiave l’importo parametrato verrà incrementato in misura fissa secondo i seguenti importi lordi:
Ruolo chiave tipo A | € 750 |
Ruolo chiave tipo B | € 500 |
Ruolo chiave tipo C | € 250 |
Le misure spettanti sono definite in base all’inquadramento di ogni avente diritto al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Qualora la Cassa presentasse un risultato delle attività ordinarie negativo - al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle
partecipazioni, queste ultime laddove imputate al risultato ordinario - non si procederà all’erogazione del premio aziendale.
Modalità’ di erogazione.
Il premio aziendale viene erogato sotto forma di “una tantum” unitamente alle competenze del mese di giugno di ciascun anno successivo a quello dell’esercizio cui si riferisce al Personale che abbia superato il periodo di prova e non abbia riportato, per il medesimo esercizio, un giudizio professionale di sintesi negativo.
Il premio aziendale non viene computato nel trattamento di fine rapporto e non viene considerato utile ad alcun altro effetto contrattuale.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno (con esclusione dei dimissionari che non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia ovvero non siano destinatari dell’accordo per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà e dei lavoratori/lavoratrici il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), il premio compete in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati considerando come mese intero l’eventuale frazione.
Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza secondo quanto previsto dall’art.40, 8° e 9° comma, del C.C.N.L. dell’11.7.1999.
Nei confronti del Personale che nell’anno di riferimento abbia prestato servizio ad orario inferiore a quello intero, il premio aziendale viene erogato in proporzione all’orario di lavoro prestato.
Art. 9 - Indennità di chiamata
Al lavoratore/lavoratrice, non in turno di reperibilità, che, su richiesta, dovesse intervenire, al di fuori del normale orario di lavoro, presso la succursale/punto vendita a fronte di segnalazione di allarme o per qualsiasi situazione di emergenza, viene riconosciuta una indennità di Euro 15.00 lordi per ogni intervento effettuato.
Art.10 - Indennità mercato Ittico
Al lavoratore/lavoratrice addetto al mercato Ittico viene riconosciuta, per ogni giorno di effettiva presenza, una indennità pari al:
- 100 % di un’ora di lavoro straordinario per l’addetto/ addetti al turno di apertura del mercato;
- 25 % di un’ora di lavoro straordinario per il restante addetto/addetti.
Art.11 - Indennità di rischio
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del CCNL tempo per tempo vigente, tutte le succursali/punti vendita della Cassa sono considerate operanti in “centri ad intenso movimento bancario”.
Al lavoratore/lavoratrice incaricato della temporanea sostituzione dei cassieri addetti alle succursali/punti vendita spetta una indennità giornaliera nella misura del 12,25 % di quella prevista dal CCNL, con un massimo mensile pari alla normale indennità di rischio.
Art.12 - Premio di fedeltà
A tutti i lavoratori/lavoratrici che compiano 20 anni di servizio alle dipendenze della Cassa viene erogato un premio di fedeltà nella misura di una mensilità lorda da calcolare in 1/12 della retribuzione annua fissa lorda.
Tale premio verrà erogato nel mese precedente a quello di maturazione dei vent’anni di servizio. In tale occasione viene consegnata una medaglia ricordo in oro.
Art.13 - Avanzamento di carriera
Il lavoratore/lavoratrice appartenente alla 3a area professionale ed al 3° livello della 2a area professionale ha diritto ad avanzamenti di carriera nei tempi e con le modalità sottoindicati:
- dal 3° livello della 2a area professionale al 1° livello della 3a area professionale dopo 5 anni di permanenza nel 3° livello della 2a area professionale;
- dal 1° livello della 3a area professionale al 2° livello della 3a area professionale dopo 5 anni di permanenza nel 1° livello della 3a area professionale;
- dal 2° livello della 3a area professionale al 3° livello della 3a area professionale dopo 5 anni di permanenza nel 2° livello della 3a area professionale;
Per detti avanzamenti, che matureranno indipendentemente dal titolo di studio posseduto, viene richiesto almeno il giudizio di sintesi positivo conseguito nell'anno che precede quello di compimento degli anni necessari per l'automatismo.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art.97 del C.C.N.L. 11/7/1999, al lavoratore/lavoratrice assunto successivamente alla data dal 19/12/1994 spetta esclusivamente l’assegno economico sostitutivo degli automatismi così come previsto dagli artt.10 e 12 del C.C.N.L. 19/12/1994.
Art.14 - Concorso per accesso al 4° livello della 3a area professionale
Il lavoratore/lavoratrice appartenente al 3° livello della 3a area professionale ha diritto all’avanzamento di carriera nei tempi e con le modalità riportate nella seguente tabella:
. dopo 8 anni di permanenza nel livello, se consegue 8 giudizi di sintesi positivi;
. dopo 7 anni di permanenza nel livello, se consegue 6 giudizi di sintesi positivi e, per un anno, il miglior giudizio di sintesi previsto dal sistema di valutazione delle prestazioni tempo per tempo applicato;
. dopo 6 anni di permanenza nel livello, se consegue 4 giudizi di sintesi positivi e, per due anni, il miglior giudizio di sintesi previsto dal sistema di valutazione delle prestazioni tempo per tempo applicato;
. dopo 5 anni di permanenza nel livello, se consegue 2 giudizi di sintesi positivi e, per tre anni, , il miglior giudizio di sintesi previsto dal sistema di valutazione delle prestazioni tempo per tempo applicato.
Nell'ipotesi di giudizio professionale complessivo non sia positivo i tempi di permanenza nel 3° livello della 3a area professionale saranno prolungati di un anno per ciascuno di detto giudizio professionale.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art.97 del C.C.N.L. 11/7/1999, al lavoratore/lavoratrice assunto successivamente alla data dal 19/12/1994 spetta esclusivamente l’assegno economico sostitutivo degli automatismi così come previsto dagli artt.10 e 12 del C.C.N.L. 19/12/1994.
Art.15 - Maturazione anticipata della classe di retribuzione
Viene confermata la regolamentazione in atto per effetto della quale ai lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali e dei quadri direttivi di primo e secondo livello retributivo che conseguano il miglior giudizio di sintesi previsto dal sistema di valutazione delle prestazioni tempo per tempo applicato per due anni consecutivi hanno diritto alla maturazione anticipata, di sei mesi, della classe di retribuzione in corso di godimento.
Art.16 - Ricorso contro il giudizio professionale complessivo
Il lavoratore/lavoratrice, che non ritiene rispondente ai suoi meriti il giudizio professionale assegnatogli, può ricorrere entro dieci giorni al Responsabile dell’Unità operativa ovvero di Mercato di appartenenza il quale, entro quindici giorni, esprime il proprio giudizio sul ricorso, dopo aver sentito il lavoratore/lavoratrice interessato, ove questi lo richieda.
Se il ricorso viene respinto, il lavoratore/lavoratrice, entro dieci giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Direttore Generale che si pronuncia definitivamente entro un mese dal ricevimento del ricorso, dopo aver sentito il lavoratore/lavoratrice, ove questi lo richieda.
Il lavoratore/lavoratrice può farsi assistere, in ogni fase della procedura prevista, da un rappresentante aziendale dell’organizzazione sindacale alla quale aderisca ovvero abbia conferito mandato.
Il lavoratore/lavoratrice, per ottenere l’assistenza del rappresentante sindacale, deve espressamente indicare nel ricorso, presentato nei termini previsti, la sua intenzione di farsi assistere anche nell’eventuale colloquio che dovesse richiedere.
Su indicazione del lavoratore/lavoratrice, al colloquio può intervenire esclusivamente il rappresentante sindacale aziendale.
Il giudizio non positivo deve trovare puntuale riscontro in formali contestazioni di addebito seguite da sanzioni disciplinari. Resta, comunque, confermato che non può esistere una automatica trasposizione fra l’irrogazione di sanzioni disciplinari e l’attribuzione del giudizio non positivo.
Nota a verbale n. 1
La Cassa esamina con particolare attenzione le motivazioni addotte dai lavoratori/lavoratrici nei casi in cui il giudizio professionale complessivo dovesse portare all’esclusione dal premio di rendimento e dal premio aziendale.
Nota a verbale n.2
Solo in caso di giudizio professionale non positivo viene previsto un terzo grado di ricorso al Presidente della Cassa da inoltrare entro dieci giorni dalla pronuncia del Direttore Generale.
Il Presidente, le cui decisioni sono definitive, si pronuncerà entro il termine di due mesi, dopo aver sentito il lavoratore/lavoratrice, ove questi lo richieda.
Art.17 - Ferie
Entro il mese di febbraio di ogni anno, dopo aver sentito il lavoratore/lavoratrice, verrà fissato e reso noto ad ogni lavoratore/lavoratrice il periodo di ferie spettantegli
Qualora eccezionalmente, la Cassa, modifichi di sua iniziativa il periodo di xxxxx xxxxxxx, al lavoratore/lavoratrice spetta il rimborso delle spese eventualmente già sostenute ed il nuovo periodo sarà determinato d’intesa col lavoratore/lavoratrice.
In caso di richiamo dalle ferie prima del loro termine, determinato da urgenti necessità di servizio, fermi i diritti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, saranno riconosciuti al lavoratore/lavoratrice tre giorni di ferie in aggiunta a quelli spettanti e ciò a compenso del disagio derivante dal richiamo dalle ferie.
Eventuali trasferimenti, stabiliti dopo il mese di febbraio, non dovranno pregiudicare i piani ferie già fissati.
Nota a verbale
I programmi delle ferie dei lavoratori/lavoratrici sono attuati con accordi fra i singoli dipendenti, nell’ambito delle esigenze di servizio, riferite ad unità operative autonome (succursali/punti vendita ovvero unità operative).
Art.18: Permessi e festività
Si conferma la regolamentazione in atto per effetto della quale i permessi minimi retribuiti verranno regolamentati (fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale) come di seguito:
- 2 giorni per la nascita di un figlio;
- 4 giorni per lutto stretto familiare (morte dei genitori, del coniuge, dei fratelli, dei figli) a Partire dal giorno del decesso compreso (nel caso in cui il decesso avvenga in giornate festive saranno comunque garantiti i 3 giorni lavorativi previsti dalla legge) ;
- 1 giorno per lutto familiare (parenti ed affini fino al 3^ grado compreso);
- 1 giorno per necessità inerenti al periodo del ricovero ospedaliero del coniuge, dei figli, dei genitori e dei suoceri; tale ricovero dovrà essere comprovato da certificazione dell'ospedale e verrà concesso anche per i x.x. xxxxxxxx in day surgery;
- il tempo necessario per la partecipazione dei genitori alle riunioni collegiali della scuola previste dalla legge 30.7.1973 n.477 e relativi decreti delegati;
Tutti i permessi suindicati sono ripetibili nel corso dell'anno.
A fronte di ricoveri in c.d. “day hospital” del coniuge, figli, genitori e suoceri, debitamente documentati, spettano al lavoratore/lavoratrice interessato fino a 15 ore annue di permesso retribuito.
Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, viene considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono di ogni località.
Viene riconosciuta una giornata di permesso straordinario retribuito ai dipendenti per i quali, in relazione alla loro destinazione di servizio, la ricorrenza del Santo Patrono venga a cadere in giornata festiva per le Banche, ovvero non ne possano usufruire a causa di trasferimenti intervenuti nel corso dell'anno. Il recupero deve avvenire, a pena di decadenza dal diritto, entro l'anno di riferimento. Resta comunque esclusa ogni possibilità di monetizzare tale giornata.
I giorni già semifestivi del 2 novembre (commemorazione dei defunti) e 21 novembre (Madonna della Salute) - così come quelli del giovedì grasso (ultimo giovedì di carnevale) e del martedì grasso (ultimo martedì di carnevale) sono considerati per intero feriali. Le predette quattro semifestività sono recuperate con due giorni di permesso retribuito .
Nota a Verbale
I permessi di cui sopra si intendono sostitutivi delle analoghe previsioni di cui alla legge 53/2000, in quanto più favorevoli.
I permessi previsti dal presente articolo si applicano anche alle famiglie di fatto.
Art.19 - Aspettative
Fermo quanto previsto dagli articoli 48 e 49 del CCNL vigente, sono accordate ai lavoratori/lavoratrici periodi di aspettativa non retribuita per le seguenti documentate necessità:
1) nascita, adozione, preadozione figli;
2) morte di familiari conviventi e parenti fino al secondo grado, ancorché non conviventi;
3) assistenza a familiari conviventi e parenti fino al secondo grado, ancorché non conviventi, handicappati e tossicodipendenti;
4) cure e/o ricovero ospedaliero di familiari conviventi e parenti fino al secondo grado, ancorchè non conviventi.
Dette aspettative devono essere richieste con la massima sollecitudine possibile alla Cassa.
La durata delle aspettative è, rispettivamente, di:
- per il punto 1) mesi 6;
- per i punti 2), 3) e 4), quest’ultime non possono eccedere, nel quinquennio, la durata di un anno.
Nei casi di Particolare gravità previsti dal D.M. 21 luglio 2000 n. 278 articolo 2, comma 1°, ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni il lavoratore/lavoratrice può, altresì richiedere di fruire, in via anticipata, di tutto o parte dell’anno di aspettativa come sopra definita (punti 2, 3 e 4 ) previsto per il quinquennio successivo. In tal caso il diritto all’aspettativa viene meno ovvero è limitato correlativamente alla durata dell’anticipo effettivamente utilizzato.
Trascorso il periodo di assenza per malattia e infortunio con diritto alla conservazione del posto e del trattamento economico previsto dall’art.49 del CCNL 11.7.99, il lavoratore/lavoratrice che non sia in grado di riprendere regolarmente le proprie mansioni è collocato – a domanda o d’ufficio – in aspettativa. Tale aspettativa ha la durata massima di un anno.
Due o più periodi di aspettativa per malattia interrotti da ripresa del servizio di durata non superiore a tre mesi si considerano come formanti un unico periodo.
La durata complessiva di più periodi di aspettativa per malattia, comunque distribuiti, non può superare i due anni in un quinquennio; nel computo di tale limite sono comprese le aspettative eventualmente fruite nel quinquennio per altre motivazioni.
Nota a Verbale
Il trattamento di cui alla presente norma si intende sostitutivo rispetto alla normativa di cui all’art.4, comma 2° della legge 8 marzo 2000, n. 53, in quanto complessivamente più favorevole.
Art.20 - Permessi per motivi di studio
Ai lavoratori/lavoratrici studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, vengono concessi permessi giornalieri retribuiti per i giorni di esame e/o colloqui, nonché:
• un permesso retribuito per la giornata lavorativa che precede quella nella quale deve essere sostenuto ogni esame universitario;
• un permesso retribuito per gli otto giorni lavorativi che precedono la discussione della tesi di laurea o gli esami per il conseguimento di un diploma di scuola media inferiore o superiore;
• i permessi retribuiti necessari per il raggiungimento della sede di esame ed il successivo rientro ai non residenti nella sede di esame.
Oltre a quanto indicato nel comma precedente, al lavoratore/lavoratrice studente viene accordato un plafond annuale di cinque giorni – amministrabili direttamente dal lavoratore/lavoratrice stesso con preavviso, ciascuna volta, di almeno 48 ore – allorché abbia superato nella precedente sessione annuale un numero di esami non inferiore a quattro (per gli universitari) o abbia ottenuto la promozione (per gli altri).
I lavoratori/lavoratrici studenti sono tenuti a produrre le certificazioni atte a documentare la frequenza ai corsi e la loro presentazione agli esami.
Verrà accordata una aspettativa della durata massima di due mesi anche frazionabili in due periodi ai lavoratori/lavoratrici studenti che ne facciano richiesta giustificata da esigenze di preparazione per conseguire la laurea o il diploma di scuola media superiore o inferiore. Le relative richieste vanno presentate dagli interessati alla Cassa con almeno trenta giorni di anticipo.
Durante tale aspettativa non competono lo stipendio ed ogni altro emolumento, ad eccezione degli assegni familiari.
Art.21 - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
Al lavoratore/lavoratrice che frequenti un corso di studi universitari è concesso, con quattro esami superati nell'anno accademico, un rimborso spese di Euro 170,43 annui lordi.
Al lavoratore/lavoratrice che, superato il periodo di prova, consegua una laurea, viene riconosciuto un premio di Euro 265,97 comprensivi degli Euro 201,42 ex C.C.N.L..
Al lavoratore/lavoratrice che frequenti un corso di scuola media inferiore o superiore è concesso un rimborso spese annuale rispettivamente di Euro 92,96 lordi e di Euro 170,43 lordi.
Al lavoratore/lavoratrice che, superato il periodo di prova, consegua un diploma di scuola media superiore viene riconosciuto un premio di Euro 180,76 comprensivi degli Euro 121,37 ex C.C.N.L..
Le provvidenze relative alle scuole medie superiori ed inferiori spettano solo ai lavoratori/lavoratrici promossi.
Nel caso di frequenza a corsi biennali, ad avvenuta promozione le provvidenza di cui sopra sono pari al doppio della misura annua.
Le provvidenze vengono erogate entro il mese successivo a quello di inoltro della relativa documentazione.
Nota a verbale
Il premio di cui al 2° comma previsto al conseguimento di una laurea viene erogato una sola volta nel corso della carriera.
Art.22 - Borse di studio e provvidenze per i figli universitari
Ai figli del lavoratore/lavoratrice che frequentino le scuole medie inferiori viene corrisposto un assegno di studio di Euro 74,89 annui - per la durata prevista dal ciclo di studi - da erogarsi solo in caso di superamento dell'anno scolastico.
Ai figli del lavoratore/lavoratrice che frequentino le scuola medie superiori viene corrisposto un assegno di studio di Euro 150,00 annui - per la durata prevista del ciclo di studi - da erogarsi solo in caso di superamento dell'anno scolastico.
Per i figli del lavoratore/lavoratrice che frequentino corsi universitari viene corrisposto una provvidenza lorda pari a Euro 268,56 annui - per un massimo di anni corrispondenti al corso legale di laurea.
Le somme sopra indicate vengono elevate di Euro 51,65 per gli studenti di scuola media superiore e di Euro 95,54 lordi per gli studenti universitari che - per mancanza di scuola od
università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia - frequentino corsi di studio in località diverse dal luogo di residenza.
Gli importi di cui sopra sono erogati, di massima, entro il mese di ottobre dell'anno in cui termina l'anno scolastico di riferimento per i cicli di studio di medie inferiori e superiori ed entro il mese successivo a quello di presentazione della relativa documentazione per gli universitari.
Ai figli del lavoratore/lavoratrice che conseguono un diploma di scuola media superiore ovvero di una laurea viene erogato uno speciale premio rispettivamente di 144,61 Euro e di Euro 284,05.
Le provvidenze di cui sopra vengono erogate previa presentazione di idonea documentazione.
Chiarimento a verbale
I trattamenti di cui agli articoli 20, 21 e 22 si intendono sostitutivi rispetto alle analoghe previsioni dei CCNL dell’11.7.1999 in quanto complessivamente più favorevoli.
Art.23 - Assenze per cause di infortunio e comporto. Coperture assicurative.
In caso di infortunio in servizio o per causa di servizio, il periodo di assenza non si cumula con quello causato per malattia e/o infortunio non per causa di servizio.
L'assenza per causa di infortunio in servizio non è soggetta ai limiti previsti dall'art.49 del
C.C.N.L. 11.7.1999.
Il Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è assicurato, con premio a carico della Cassa, relativamente a:
rischi derivanti dall’uso autorizzato del mezzo proprio, con polizza casco;
b) malattie, con polizza sanitaria;
c) infortuni, con polizza infortuni professionali ed extra-professionali.
Tra i rischi coperti sono compresi anche quelli derivanti da infortuni, sempre verificatesi nell'esercizio delle occupazioni professionali:
- alla guida di automezzi (furgoni, autovetture, natanti) di proprietà della Xxxxx;
- alla guida di autovettura di proprietà del dipendente, coniuge, figli, e dallo stesso usata su autorizzazione della Cassa;
- in occasioni di aggressioni (comprese le rapine all'interno e all'esterno dei locali della Cassa) e di atti violenti che abbiano movente politico, sociale e sindacale (esclusi quelli derivanti dalla partecipazione volontaria del dipendente);
- in seguito a sforzi muscolari che abbiano come conseguenza xxxxx o fatti traumatici.
Viene altresì compreso il rimborso di eventuali spese di cura rese necessarie dall'infortunio e rimaste a carico del lavoratore/lavoratrice per cure domiciliari o ambulatoriali (onorari per visite mediche generiche e specialistiche, spese per accertamenti diagnostici e per medicinali, spese per eventuali interventi chirurgici e per terapie non spedalizzati, ecc.).
Gli importi corrisposti dalla Cassa per le sopra citate coperture non vengono computati nella base di calcolo per la determinazione del TFR né ad ogni altro effetto contrattuale.
Art.24 – Commissione ad hoc in materia sindacale
Ferme restando le prerogative ed autonomie proprie delle Parti e tenuto conto delle profonde trasformazioni in atto nel sistema bancario e nel Gruppo, convengono sull’opportunità di instaurare un metodo di informativa periodica sui fattori di adeguamento della Cassa alle mutevoli condizioni di mercato atto anche a consentire un ampio coinvolgimento dei lavoratori/lavoratrici.
A tal fine viene costituita una Commissione composta da tre rappresentanti della Cassa e da due componenti per ogni organizzazione sindacale. Le XX.XX. potranno portare alle riunioni un terzo componente, dipendente della Cassa, esperto sui temi all’ordine del giorno. In casi particolari, da concordare preventivamente e fermo restando il numero massimo sopra indicato, potranno far parte della Commissione anche esperti esterni.
Detta commissione, ferme restando le previsioni della contrattazione collettiva nazionale tempo per tempo vigenti in materia, si riunisce con cadenza trimestrale (entro il 15.1, 15.4,
15.7 ed il 15.10 di ogni anno) per esporre autonome valutazioni in merito a:
a) obiettivi aziendali;
b) nuove aperture;
c) assunzioni/organici;
d) pari opportunità;
e) part-time;
f) condizioni ambientali e sicurezza del lavoro;
g) programmi formativi;
h) interpretazione autentica norme C.I.A.;
i) trasferimenti;
j) modifiche incidenti sull'organizzazione del lavoro;
k) strutture dell'Azienda e relative articolazioni;
l) nuovi criteri e procedure di valutazione agli effetti delle promozioni.
A fronte di situazioni di particolare urgenza la Commissione si riunisce, su richiesta congiunta delle XX.XX., entro i cinque giorni successivi.
Nell'ambito della commissione, verrà fornita preventiva informazione su ogni variazione all'assetto aziendale che possa comportare variazione al vigente CIA ed alla normativa in essere, anche mediante la stipulazione di protocolli aggiuntivi e/o modificativi.
Quanto emerge nell’ambito della Commissione viene tenuto in debita considerazione da parte della Cassa.
Le XX.XX. potranno portare alle riunioni un terzo membro, dipendente della Cassa, esperto sugli argomenti all'ordine del giorno; in casi particolari, da concordare di volta in volta e sempre nell’ambito del numero sopra indicato, potranno far parte della Commissione anche esperti esterni.
Di ciascuna riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dai membri della commissione cui verrà data copia ai presenti. In relazione a particolari argomenti (sicurezza, ecc.), il verbale viene redatto in un unico esemplare custodito presso la Cassa a disposizione di ciascun membro della Commissione. Gli originali di tutti i verbali vengono custoditi presso la Cassa.
Art.25 - Flessibilità di orario
Con riferimento a quanto previsto dall'art.93 del C.C.N.L. dell’11.07.1999, la Cassa, compatibilmente con le esigenze di servizio e/o di sicurezza, potrà accordare al singolo lavoratore/lavoratrice in servizio presso uffici non a diretto contatto con il pubblico, spostamenti di orario, in via non occasionale, fino ad un'ora prima o dopo rispetto ai termini di entrata e uscita (anche pomeridiani) normalmente fissati.
La posticipazione dell'orario di entrata oppure l'anticipazione dell'orario di uscita potranno essere compensate, anche parzialmente, riducendo di mezz'ora la durata dell'intervallo per la colazione, laddove le esigenze di servizio e/o di sicurezza lo consentano.
Art.26 - Part time
Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione nazionale, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere richiesta dal Personale che ha maturato una anzianità di servizio effettiva presso la Cassa di almeno 2 anni.
La richiesta di trasformazione deve essere sostenuta da idonea documentazione attestante la sussistenza dei motivi addotti a sostegno della stessa.
Qualora dovessero venir meno i presupposti su cui è stata concessa la trasformazione a part-time, il dipendente interessato ha l’obbligo darne tempestiva comunicazione alla Cassa.
Alla scadenza del periodo stabilito, il riconoscimento del rinnovo avverrà solo se persistono i criteri che hanno consentito l'utilizzo del rapporto a tempo parziale.
Al fine di stabilire la precedenza per l'accoglimento delle domande di part-time, avranno priorità nell'ordine i seguenti:
1) gravi e documentati motivi di salute;
2) necessità di assistenza a familiari handicappati o tossicodipendenti o comunque in condizioni di non autosufficienza;
3) necessità di assistenza a figli in età sino a 5 anni compiuti;
4) necessità di assistenza ai figli in età da 6 anni ai 7 anni compiuti;
5) necessità di assistenza ai figli in età da 8 anni ai 10 anni compiuti;
6) documentati motivi di studio, in corsi di laurea attinenti l'attività esercitata all'interno dell'Azienda, per un periodo massimo pari alla durata del corso legale di studio, non rinnovabile, e condizionato al superamento documentato del numero di esami pari al 50% del numero previsto dal relativo piano di studi che, di anno in anno, l'interessato presenterà all'Azienda;
7) ulteriori motivi da valutare caso per caso.
Le Parti si riservano, inoltre, di valutare situazioni particolari non regolamentate nel presente accordo.
A parità di condizioni si terrà ulteriormente conto dell'anzianità di servizio, di eventuali disagi connessi al pendolarismo e, successivamente, della data di presentazione della domanda.
L'utilizzo del part-time, sia orizzontale che verticale, avverrà attraverso una distribuzione degli orari, ad incastro, in modo da permettere una miglior copertura del servizio stesso.
Le Parti valuteranno, in deroga all'anzianità prevista per richiedere il part-time, eventuali casi Particolari documentati per un esame congiunto.
Con riferimento alla regolamentazione di cui sopra, la Cassa si impegna ad accogliere il 100% delle richieste di part time formulate per le priorità 1 e 2 dell’elenco sopra riportato.
Quanto alla priorità 3, la Cassa, qualora non fosse possibile accogliere per esigenze organizzative le domande nell’articolazione oraria richiesta, si impegna a concedere il part time a tutti i richiedenti nelle tipologie, con gli orari e nelle unità operative limitrofe compatibili con le esigenze organizzative e produttive.
Al termine dell’aspettativa per maternità, le eventuali domande di part time di cui alla priorità 3 saranno accolte nelle modalità richieste entro il mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
In questa ipotesi, la durata del contratto sarà quella necessaria per uniformarsi con gli altri contratti a part time.
La Cassa, ferma restando la durata annuale dei contratti a tempo parziale, si impegna inoltre, laddove richiesto, a concedere il part time con durata biennale.
Norma transitoria
Relativamente all’anno 2004 la Cassa si impegna, comunque, a concedere una percentuale di contratti a part time (definita in relazione al numero dei lavoratori/lavoratrici in servizio a tempo indeterminato) non inferiore a quella attualmente in essere.
Dichiarazioni delle Parti
L’istituto del part time viene applicato anche per tenere conto delle esigenze dei lavoratori/lavoratrici interessati e, a tal fine, si terrà conto delle eventuali obiettive difficoltà logistiche dei richiedenti sia all’atto della trasformazione che nel momento del ripristino del rapporto a tempo pieno.
Nell’ambito dell’incontro di Commissione del mese di luglio, di cui al precedente articolo 24, 1° comma, viene esaminata la complessiva materia del part time avendo anche a riferimento il rispetto delle priorità come sopra definite nonché le richieste non riconducibili alle priorità stesse.
Art.27 - Corso per addetti al servizio di cassa
Ai servizi di cassa deve essere adibito Personale che abbia almeno tre mesi di anzianità ed abbia partecipato allo specifico corso di formazione.
Il corso, che dove essere continuativo, è strutturato come segue:
a) 1 giornata di formazione presso l’U.O. Personale;
b) 1 giornata di formazione in materia di antiriciclaggio;
c) 3 giornate in affiancamento al cassiere-istruttore, con responsabilità del maneggio contante da parte dell’istruttore;
d) 5 giornate di attività di cassa con responsabilità del maneggio contante da parte dell’allievo, con l’appoggio di un cassiere in attività di servizio continuativo di cassa da almeno due anni.
La responsabilità del maneggio contanti, nelle cinque giornate di pratica operativa, viene attribuita, a chi, tra allievo e istruttore, maneggi effettivamente i contanti.
Il Personale assunto con contratto a tempo determinato da adibire ad attività di cassa, partecipa, dopo almeno dieci giorni lavorativi di servizio, al corso di formazione sopra descritto finalizzato alla adibizione dello stesso ad attività di cassa a supporto delle attività di uno o più cassieri.
Dopo il corso tali lavoratori/lavoratrici possono essere adibito ad attività di cassa ove sia operativa almeno un’altra cassa.
In caso di successiva e ulteriore assunzione con contratto a tempo determinato il dipendente partecipa ad un ulteriore corso di tre giornate con le stesse modalità di cui al precedente punto d)
In caso di successiva assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori/lavoratrici lo stesso può essere adibito ad attività di cassa senza che siano trascorsi i periodi di anzianità sopra previsti.
Raccomandazione delle XX.XX.
Le XX.XX. raccomandano alla Cassa di tenere conto, nell’effettuazione dei corsi di cui sopra, dei particolari momenti di maggior intensità lavorativa.
Art.28 - Condizioni di c/c e agevolazioni creditizie al Personale
L’importo massimo erogabile per mutui a condizioni agevolate per l’acquisto di prima casa di abitazione o seconda casa a € 130.000 e quello dello scoperto di c/c per il Personale con più di 5 anni di anzianità a € 8.000 fermi restando i requisiti, le procedure e i tassi tempo per tempo previsti dalle comunicazioni aziendali in materia.
Art.29 - Obblighi di informativa alle XX.XX.
Con riferimento al Personale appartenente alle aree professionali (dalla 1^ alla 3^), la Cassa si impegna a fornire entro il mese di marzo del 2004 agli organismi sindacali aziendali un’informativa circa i criteri e le modalità di selezione individuati per il reclutamento dei Personale.
Analoga informativa verrà fornita a fronte di eventuali modifiche ai summenzionati criteri o modalità.
Con cadenza annuale, la Cassa si impegna, inoltre, ad illustrare alle XX.XX. aziendali il numero delle risorse impiegate nell’ambito delle singole succursali.
Al riguardo, su richiesta delle XX.XX. aziendali, la Cassa fisserà un incontro nell’ambito del quale le XX.XX. stesse potranno formulare proprie valutazioni ed osservazioni.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.30 – Classi retributive per il Personale già funzionario alla data del 16.6.1995
Esclusivamente per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, già con la qualifica di funzionari alla data del 16.6.1995, viene confermata, la particolare regolamentazione in atto, per effetto della quale il passaggio alla 11ª classe di retribuzione resta subordinato al giudizio di sintesi positivo, conseguito per due anni consecutivi, durante la permanenza nella 10ª classe di retribuzione.
Art.31 - Trattamenti ad personam – ex funzionari
Tutte le voci retributive individualmente attribuite ad personam, al lavoratore/lavoratrice già inquadrato all’ex qualifica di funzionario, e derivanti da norme contrattuali, verranno distribuite su 13 mensilità.
In caso di promozione a dirigente, gli importi saranno integralmente assorbiti fino alla concorrenza del nuovo inquadramento.
Art.32- “Ex premio di rendimento”
Il c.d. “ex premio di rendimento” – così come determinato ai sensi dell’art.38 del CCNL 11.7.1999 avendo a riferimento all’ex art.27 del CIA 3.4.1992, per quanto attiene ai lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali e ai quadri direttivi di 1° e 2 livello, nonché all’ex art.22 del CIA 25.7.1997, per i lavoratori/lavoratrici appartenenti ai quadri direttivi di 3° e 4° livello – viene erogato esclusivamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio a tempo indeterminato alla data del 31.12.2003.
Nei confronti di tutto il Personale assunto successivamente alla data del 31.12.2003 trovano piena applicazione le previsioni di cui all’art. 38, 7° comma, secondo punto.
Art.33- Trattamento economico e progressione automatica delle retribuzioni
Relativamente ai lavoratori/lavoratrici appartenente alle aree professionali nonché ai quadri direttivi di 1° e 2° livello, assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell’11 luglio 1999, il trattamento economico e la progressione automatica delle retribuzioni sono regolati dall’Accordo Economico Nazionale e nell’Accordo Economico Aziendale. Al lavoratore/lavoratrice di cui sopra potrà essere attribuita la 14^, 15^ e 16^ classe di retribuzione.
All’atto del passaggio al 3º o 4° livello dei quadri direttivi, con provenienza da inquadramenti gerarchicamente inferiori e con una anzianità di servizio effettivo presso la Cassa non inferiore a 14 anni, verrà convenzionalmente attribuito all’interessato il 1^ scatto di anzianità; la permanenza al 1^ scatto di anzianità si protrarrà fino alla data di
effettiva maturazione del 2^ scatto di anzianità (dopo 7 anni – riferimento Art. 69 C.C.N.L.).
Art.35 - Raccordo con le precedenti normative
Il presente Xxxxxxxxx abroga e sostituisce tutta la regolamentazione normativa non ricompresa nel presente testo o nell'allegato elenco e non esplicitamente richiamata.
Intese confermate.
• Accordo 13/06/1985 – Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto.
• Accordi 29/12/1987 – Incorporazione Banca Popolare Santo Stefano.
• Accordo 15/07/1988 – Part-time Abrogato; resta confermata l’Appendice al Verbale di ricognizione di cui all’art. 1, 4º comma dell’appendice al CCNL 19/3/83.
• Accordo 22/12/1988 – Polizza Assicurativa dipendenti e familiari.
• Verbale di accordo del 12/01/1996 – “ex indennità rivalsa” per il Personale appartenente alle ex categorie Quadri, Impiegati, Subalterni ed Ausiliari.
• Verbale di accordo del 16/02/1996 – per il Personale appartenente alla ex categoria Funzionari: “indennità di rivalsa”.
• Verbale di accordo del 15/07/1999 e 23/07/1999 – Registrazione degli ordini imPartiti telefonicamente dalla clientela.
• Verbale di accordo del 03/12/01 – Costituzione Organismo di Sorveglianza del Fondo di Previdenza a prestazione definita del Personale Carive.
• Verbale di accordo del 29/10/2003 – Ambiti territoriali – Regolamento elettorale – Concorso alle maggiori spese sostenute dai XX.XX.XX. – Formazione – Accesso ai luoghi di lavoro – Informativa ai lavoratori/lavoratrici.
• Art.6 dell’ipotesi di intesa del 15.12.2003 – Previdenza complementare.
• Allegato 2 – al Verbale d’intesa del 15 dicembre 2003.
Resta confermato il Regolamento di Previdenza Aziendale e gli Accordi successivamente intervenuti migliorativi ed integrativi al Regolamento stesso.
Xxxxx.xx
Organizzazioni Sindacali Aziendali
FIBA/CISL, FISAC/CGIL, LIBERO – FALCRI e UIL C.A.
Loro Sedi
Venezia, 15 dicembre 2003
Con riferimento alle previsioni di cui al punto 8, secondo comma, in materia di part time l’Azienda si impegna a concedere a beneficio di coloro che, in ragione delle esigenze organizzative, non abbiano trovato un integrale accoglimento della richiesta presentata, permessi non retribuiti nella misura di 15 ore annue da usufruirsi a fronte di esigenze connesse all’assistenza della prole.
Distinti saluti
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.
Xxxxx.xx
Organizzazioni Sindacali Aziendali
FIBA/CISL, FISAC/CGIL, LIBERO – FALCRI e UIL C.A.
Loro Sedi
Venezia, 15 dicembre 2003
Facciamo seguito a quanto emerso nel corso del confronto finalizzato al rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale per confermarVi che l’Azienda comunicherà preventivamente per iscritto agli interessati l’attribuzione delle funzioni vicarie dei preposti delle succursali.
Distinti saluti.
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.
U.O. Personale
Xxxxx.xx
XX.XX. Aziendali
FIBA/CISL, FISAC/CGIL, LIBERO – FALCRI e UIL C.A.
Loro sedi
Venezia, 20 gennaio 2005
Facciamo seguito e riferimento alla richieste formulate da codeste XX.XX., nel corso degli incontri tenutisi per la definizione del testo articolato del Contratto Integrativo Aziendale, in ordine al trattamento indennitario riconosciuto ai motoscafisti.
Al riguardo, ferma restando quanto previsto in materia dall’allegato 1 all’ipotesi di intesa del 15.12.2003, siamo a confermarVi che nei confronti del Personale attualmente adibito alla attività di motoscafista, il trattamento indennitario fruito viene mantenuto, in costanza di adibizione, quale “assegno individuale”.
Cordiali saluti.
Il Responsabile
VERBALE DI INCONTRO
In Venezia, il 20 gennaio 2005
tra
la Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.,
e
le delegazioni delle organizzazioni sindacali
FIBA/CISL, FISAC/CGIL, LIBERO – FALCRI e UIL C.A.
In relazione alla attuazione delle previsioni di cui all’art.6 dell’ipotesi di intesa sottoscritta il 15.12.2003, le Parti confermano che il versamento degli apporti contributivi aziendali inerenti il recupero del periodo pregresso viene effettuato con i seguenti apporti contributivi straordinari:
Anno del versamento straordinario | Periodo pregresso da recuperare |
2005 | 2004 - 2003 |
2006 | 2002 – 2001 – 2000 |
2007 | 1999 – 1998 – 1997 |
2008 | 1996 – 1995 – 1994 |
2009 | 1993 |
Resta confermato, in particolare, che gli apporti contributivi straordinari vengono determinati avendo a riferimento la retribuzione annua lorda utile per la definizione del TFR percepita dall’avente diritto nell’anno da recuperare.
Dette contribuzioni non entrano a far parte della base di calcolo per la determinazione del TFR.
Le Parti si impegnano, altresì, a dare attuazione al sistema di previdenza complementare di cui al richiamato art.6 dell’intesa 15.12.2003, entro il prossimo mese di aprile 2005.