CAPITOLATO DI GARA
CAPITOLATO DI GARA
PER LA CESSIONE DELLA FRAZIONE COSTITUITA DA VETRO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – CIG 8540411A1A
ART.1 - OGGETTO
Il Consorzio di Bacino Basso Novarese (via Socrate n.1/A, 28100 NOVARA, tel. 0000000000, fax 0000000000, e-mail xxxx@xxxx.xx, PEC xxxx@xxx.xxxx.xx; indirizzo internet:xxx.xxxx.xx) intende alienare la frazione costituita da vetro (cod. E.E.R. 150107 – 160120 - 170202 – 200102), alluminio e banda stagnata derivante dalla raccolta differenziata attuata nel proprio territorio con modalità porta a porta.
Il contratto sarà assegnato al concorrente che offrirà al Consorzio il contributo più alto, formulato in € / tonnellata.
L’assegnatario del contratto provvederà alla gestione e valorizzazione del materiale, facendosi carico dello smaltimento delle impurità di risulta. Inoltre dovrà essere oggetto di recupero e valorizzazione anche il materiale atipico per formato e composizione (es. vetro in lastre, ecc.), che sarà conferito in appositi containers.
L’assegnatario del contratto dovrà certificare al Consorzio l’avvenuto recupero e valorizzazione del materiale ritirato.
Il materiale, che ammonta a circa diecimila tonnellate / anno, è conferito alla rinfusa dai veicoli deputati alle raccolte sul territorio presso una piattaforma coperta ubicata all’interno dell’impianto consortile di xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxx – Novara.
Il Consorzio mette a disposizione dell’assegnatario del contratto l’area di conferimento del materiale, che è costituita da un capannone metallico pavimentato di circa 500 mq, delimitato lungo il perimetro da pannelli in cls di altezza mt.2,70 e, nella parte mediana del capannone, un’area di circa 600 mq con vari scomparti per l’eventuale stoccaggio dei materiali selezionati.
Attualmente nel capannone è presente un impianto di selezione del materiale, di proprietà di terzi, finalizzato a separare in tre distinti flussi i metalli amagnetici (alluminio), i metalli ferrosi (banda stagnata) e il vetro. Tale impianto di selezione consta di:
un separatore amagnetico e un separatore magnetico
strutture metalliche portanti ed accesso controllo
struttura edile e pannelli boxes per deposito materiali differenziati
impianto elettrico per la gestione e il controllo
tramoggia per il carico e l’alimentazione
nastri necessari per la movimentazione dei diversi flussi di materiale
L’assegnatario del contratto dovrà realizzare e manutenere in loco, esclusivamente a sua cura e spese, un impianto di selezione del tipo di quello attualmente in attività, tale da garantire la predetta separazione del materiale.
Per le manutenzioni l’assegnatario dovrà garantire dei fermi d’impianto non superiori alle ventiquattr’ore, al fine di non condizionare negativamente i conferimenti di materiale da parte delle aziende deputate alla raccolta, o non congestionare la struttura anche con rallentamenti nelle attività di allontanamento delle frazioni selezionate.
Il Consorzio provvederà a sua cura e spese:
alla fornitura di energia elettrica, sino ad un massimo di 5000 (cinquemila) Kwh/anno. I
consumi superiori saranno addebitati all’assegnatario del contratto;
all’attività di scarico del materiale dai mezzi conferitori;
alla movimentazione del materiale (compreso il carico della tramoggia);
al caricamento e trasporto a mezzo autotreno della frazione vetrosa e residuale all’impianto di trattamento di proprietà dell’assegnatario del contratto;
al solo caricamento dei metalli ferrosi a bordo dei mezzi che l’assegnatario del contratto, a sua cura e spese utilizzerà per il trasporto agli impianti di lavorazione.
Tali impegni si intendono rapportati ad un funzionamento regolare e fluido dell’impianto di selezione, in coordinamento con le altre attività che sono svolte dal Consorzio presso l’impianto di via Xxxxxxxxx. Qualora tale condizione non possa essere mantenuta, le Parti provvederanno di comune accordo a ridefinire l’assunzione degli oneri relativi alla movimentazione dei materiali.
A cura e spese dell’assegnatario del contratto rimane il caricamento dei metalli amagnetici e il trasporto agli impianti di lavorazione dei metalli amagnetici e dei metalli ferrosi.
Dal momento del conferimento a bordo dei veicoli, la proprietà del materiale passa in capo a quest’ultimo, che corrisponderà al Consorzio il contributo pattuito in funzione dei quantitativi conferiti in uscita dalla piattaforma (indipendentemente dalla tipologia del flusso). Per la determinazione dei quantitativi faranno fede di norma le registrazioni dell’impianto di pesatura della struttura consortile di via Xxxxxxxxx n.1.
N. B. I quantitativi espressi sono ricavati dai dati pregressi e debbono ritenersi comunque del tutto indicativi, non vincolanti in alcun modo per la Stazione Appaltante, e potranno variare nel corso del tempo in relazione agli andamenti delle effettive raccolte e conferimenti.
Art.2 - DURATA
La durata dei servizi appaltati è di anni quattro decorrenti dal 01/03/2021.
Il Consorzio si riserva la facoltà, mediante procedura negoziata con l’appaltatore del contratto iniziale, di prorogare il contratto per il periodo di un ulteriore anno.
Al termine del contratto l’area interessata dall’allestimento dell’impianto di selezione presso l’impianto consortile di Novara, ritornerà nella piena disponibilità del Consorzio, unitamente alle attrezzature di proprietà dello stesso. L’affidatario del contratto tornerà nella piena disponibilità delle attrezzature e macchinari adibiti al servizio di sua proprietà.
Art.3 - IMPORTO DELL’APPALTO – ADEGUAMENTO CONTRIBUTO - PAGAMENTI
Importo stimato a base di gara (compresa la proroga facoltativa) ammonta a complessivi euro 1.400.000,00 (oltre IVA), non sussistendo oneri per la sicurezza. L’importo sopra richiamato si riferisce a:
CESSIONE MATERIALE | unità misura | quantitativo stimato annuale | Contributo minimo per unità di misura | € | / anno | € | / 5 anni |
VETRO – LATTINE – BANDA STAGNATA | €/ton | 10000 | € 28,00 | € | 280.000 | € | 1.400.000 |
A far tempo dal 01/03/2022 e fino al 2024 compreso sarà applicato sull’entità del contributo contrattualmente pattuito l’aggiornamento conforme alla variazione percentuale anno su anno del corrispettivo base stabilito dall’Accordo ANCI/COREVE stipulato il 30/09/2020 – Allegato 1 Parte A
– Fascia di qualità B. Per l’anno 2025 si applicheranno i parametri che saranno stabiliti nel futuro Accordo ANCI/COREVE.
Le quantità di rifiuto indicate nei documenti di gara assumono carattere meramente indicativo ai fini contrattuali. Le parti contraenti concorderanno eventuali revisioni dei prezzi/canoni in presenza di necessità organizzative o logistiche o modificazioni di norme o di tipologie di rifiuti gestiti.
Con cadenza mensile il Consorzio, sulla base delle registrazioni effettuate, di cui sarà data evidenza mediante prospetto di sintesi, emetterà fattura verso l’assegnatario del contratto; questi dovrà provvedere alla regolazione della stessa entro e non oltre 60 giorni dall’avvenuta ricezione. L’assegnatario del contratto dovrà certificare al Consorzio l’avvenuto recupero e valorizzazione del materiale ritirato. Inoltre dovrà essere valorizzato anche il materiale atipico per formato e composizione (es. vetro in lastre, ecc.).
Tutti gli oneri derivanti dalla gestione, trasporto (ove non a carico del Consorzio), valorizzazione del materiale e smaltimento delle impurità di risulta, nessuno escluso, sono a carico esclusivo dell’assegnatario del contratto.
Art.4 - SICUREZZA
L’affidatario del contratto si obbliga al rispetto delle prescrizioni derivanti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, ivi comprese le verifiche periodiche degli Enti certificatori previste dalla legge. Avrà inoltre cura di evitare pericoli per la salute e l’incolumità del personale addetto e delle altre persone autorizzate ad accedere all’impianto. Di conseguenza il Consorzio sarà esonerato da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dalla prestazione dell’attività.
Art.5 - RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO
L’Affidatario è responsabile verso il Consorzio del perfetto andamento e svolgimento delle attività disimpegnate presso le strutture consortili, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio e della disciplina dei propri dipendenti. L’Affidatario dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti ed il Consorzio avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quelli che ritenesse necessario, motivandone le ragioni nel rispetto delle norme vigenti. Nell’esecuzione del contratto, l’Affidatario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose. L’Affidatario sarà comunque considerata come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione consortile e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.
ART.6 - OSSERVANZA DELLE NORME E DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL CONSORZIO
L’Affidatario dovrà eseguire il contratto nella piena osservanza della normativa vigente e nel rispetto puntuale delle istruzioni impartite dal Consorzio. L’Affidatario sarà responsabile per la pronta esecuzione da parte del proprio personale delle disposizioni emanate dal Consorzio.
In particolare dovrà osservarsi la disciplina degli ingressi all’impianto, coordinando le attività con le procedure consortili in tema di sicurezza, prevenzione e protezione dei lavoratori.
ART.7 - NORME RELATIVE AL PERSONALE
L’Affidatario dovrà applicare al personale adibito al contratto il trattamento previsto nei C.C.N.L. nazionali corrispondenti.
L’Affidatario ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento dei prelevamenti del materiale, tenendo costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e qualifica.
Gli addetti dovranno inoltre essere muniti di idonea dotazione atta ad una protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico. Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un contegno corretto e riguardoso sia nei confronti del pubblico sia dei funzionari del Consorzio; esso è soggetto nei casi di inadempimento alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale saranno oggetto di segnalazione da parte del Consorzio.
L’Affidatario si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro, circolari e atti amministrativi. L’Affidatario ha l’obbligo di continuare ad applicare i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi applicati al personale anche dopo la scadenza del contratto. A richiesta del Consorzio, l’Affidatario ha inoltre l’obbligo, per quanto riguarda il personale dipendente, di esibire all’amministrazione gli originali del libro paga, del libro matricola e dei versamenti contributivi e assicurativi effettuati. In caso di omessa esibizione di tali documenti, il Consorzio potrà sospendere l’emissione dei pagamenti e lo svincolo della cauzione fino ad avvenuta regolarizzazione, senza che l’Affidatario medesima possa chiedere alcun risarcimento od indennizzo.
ART.8 – INDENNITA’ - PENALITÀ
L’assegnatario del contratto dovrà realizzare presso la piattaforma consortile di Novara, via Xxxxxxxxx, un impianto di selezione del tipo di quello attualmente in attività entro e non oltre il 31/05/2020. A titolo di indennizzo per la mancata operatività dell’impianto, l’assegnatario corrisponderà al Consorzio a far tempo dall’avvio del contratto fino alla realizzazione e collaudo dell’impianto di selezione la somma di € 4,00 /tonnellata.
Se detto impianto non fosse realizzato entro il termine del 31/05/2020, il Consorzio potrà applicare una penalità di € 200,00 per ogni giorno di ritardo.
Se l’impianto non fosse realizzato entro il 30/06/2020, il Consorzio potrà risolvere il contratto, a danno e spese dell’assegnatario.
Eventuali inadempimenti rispetto agli altri obblighi contrattuali, ovvero violazioni di norme e prescrizioni legali o amministrative, saranno sanzionabili da parte del Consorzio mediante comminazione di penalità da un minimo di € 50 ad un massimo di € 500. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempimento, a cui l’Affidatario avrà facoltà di presentare eventuali controdeduzioni entro tre giorni dalla notifica della stessa. Qualora detto termine non sia osservato, ovvero quando le giustificazioni addotte non siano accettate, il Consorzio procederà a detrarre l’ammontare delle penalità comminate dalla cauzione prestata, che in tal caso dovrà essere reintegrata nel suo importo iniziale. E’ comunque fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, con particolare riguardo all’ipotesi in cui, avendo l’Affidatario interrotto il prelievo del materiale, il Consorzio sia costretto a provvedere in proprio al collocamento dello stesso.
ART.9 - SPESE DI CONTRATTO e ALTRE SPESE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario.
Ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi sono rimborsati dall’Affidatario alla Stazione Appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Art.10 - Controversie
Eventuali controversie insorte per l’interpretazione o l’applicazione del contratto, se non composte in maniera bonaria, saranno devolute in via esclusiva alla cognizione del Tribunale di Novara.
Art.11 - Norme di fine appalto - Rinvio
In qualunque caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario resta obbligato a garantire il regolare funzionamento del servizio sino al momento della sua surrogazione.
Per quanto non diversamente disposto dal presente contratto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e di pubblici contratti.
XXXXXXXXX XXXXXX BASSO NOVARESE
Il Dirigente Xxxxxxxxx Xxxxxxx (firmato nell’originale)