TRA
Accordo per la realizzazione del Progetto di Ricerca PNRR-MCNT2-2023-12377898 “Multiomic and Imaging risk Profiling for the Identification of Comorbidities in Obese Children and Adolescents using Artificial Intelligence”
(CUP MASTER: G33C24000120006)
TRA
I.R.C.C.S. “Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx” con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0 - 00000 - X.X./P.I. 00577500101, nella persona del Dottor Xxxxxx Xxxxx nella sua qualità di Direttore Generale, a ciò autorizzato ai fini del presente atto con Procura Speciale (Repertorio n. 34642 - Raccolta n. 16146 registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Genova in data 26 maggio 2022 al n. 19272-Serie 1T), (di seguito, il “Soggetto attuatore/beneficiario” ovvero “Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx”) - PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
E
- Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli (Unità Operativa 2), con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 – XX/PI 06908670638, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx (di seguito nominata anche UO 2)- PEC: Xxxxxxxxxxx.Xxxxxx@xxx.xx;
- Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon (Unità Operativa 3), con sede in Napoli, Via X. Xxxxxxxxxxx (già xxx xxxxx Xxxxx Xxxxx), 0 – CAP 80122 – CF/PI 06854100630, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale p.t. xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx (di seguito nominata anche UO 3) - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx;
di seguito nominate anche singolarmente la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”
PREMESSO CHE
a. in data 24 aprile 2023 è stato pubblicato sul sito web del Ministero della Salute il secondo avviso pubblico per la presentazione e la selezione dei progetti di ricerca da finanziarsi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per le tematiche 1. Proof of concept (PoC), 2. Tumori rari (TR), 3. Malattie rare (MR), 4. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT2) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio- assistenziali: a. Innovazione in campo diagnostico; b. 4 Innovazione in campo terapeutico; 5. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT1) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socioassistenziali: a. Fattori di rischio e prevenzione; b. Eziopatogenesi e meccanismi di malattia;
b. in data 5 aprile 2024 è stata pubblicata sul sito web del Ministero della Salute l’approvazione della graduatoria dei progetti di ricerca del suddetto avviso e sono stati individuati i Destinatari Istituzionali e i Principal Investigator (P.I.);
c. in data 8 aprile 2024 il Ministero ha comunicato all’Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx che la proposta progettuale PNRR-MCNT2-2023-12377898 “Multiomic and Imaging risk Profiling for the Identification of Comorbidities in Obese Children and Adolescents using Artificial Intelligence, inclusa nella Convenzione Ministeriale (di seguito Convenzione), di cui all’ allegato 1, è
risultata in posizione utile al finanziamento;
d. in data 3 maggio 2024 il Ministero della Salute - Direzione Generale della Ricerca ed Innovazione in Sanità e l’IRCCS “Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx” hanno firmato la relativa Convenzione attuativa PNRR-MCNT2-2023-12377898, che le Parti confermano di aver letto ed accettato mediante Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà;
e. la Convenzione prevede che il Progetto di ricerca sia svolto dal Soggetto attuatore e dalle Unità Operative, ognuno secondo le attività di Progetto riportate nel Progetto medesimo;
f. il Responsabile Scientifico del Progetto o Principal Investigator è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx responsabile dell’U.O.C. Clinica Pediatrica ed Endocrinologia del Soggetto attuatore/beneficiario;
g. la Convenzione disciplina l’erogazione del contributo al beneficiario, subordinando la stessa alla positiva valutazione di relazioni esaustive, da trasmettere periodicamente al Ministero della Salute, a cui è affidato il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Progetto di ricerca. Il Principal Investigator del Progetto e l’Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx hanno la responsabilità del coordinamento metodologico ed organizzativo delle Unità Operative che concorrono a realizzare il programma di ricerca;
h. per l’attuazione di ogni attività di Progetto costituente il Progetto di ricerca è prevista una spesa ripartita per voci, come risulta dalle schede economiche (allegato 2), e la somma delle spese previste rappresenta il finanziamento totale assegnato alle Parti ;
i. le Parti hanno condiviso ed accettato il contenuto del Progetto di ricerca riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento ed al finanziamento delle attività di Progetto che lo costituiscono, impegnandosi alla conduzione, nei tempi e nei modi stabiliti, delle attività di Progetto medesime ognuna per quanto di propria competenza ed impegnandosi, inoltre, all’osservanza delle disposizioni descritte nel bando ministeriale;
j. ciascuna Parte si impegna ad acquisire il parere favorevole da parte dell’Autorità Competente, nell’ambito delle proprie disposizioni istituzionali e/o, nel tempo, di eventuali emendamenti;
k. il presente Accordo disciplina, pertanto, i rapporti di collaborazione fra il Soggetto beneficiario e le Unità Operative 2 e 3 al fine della buona conduzione del Progetto, anche per mezzo di una razionale e semplificata procedura per la raccolta dei dati scientifici e l’utilizzazione e la rendicontazione del contributo assegnato a ciascuna di esse.
SI SOTTOSCRIVONO LE SEGUENTI MODALITÀ OPERATIVEDI CONDUZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA
ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI
1.1 Le Premesse e gli Allegati 1 e 2 sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo .
ARTICOLO 2 – REFERENTI SCIENTIFICI
2.1 Le Parti confermano i nominativi del Principal Investigator del Progetto, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, del Responsabile Scientifico dell’UO 2 Prof.ssa Xxxx Xxxxxxxx, del Responsabile Scientifico dell’UO 3 Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, che coordineranno la corretta implementazione dell’ Accordo ed il relativo monitoraggio con riferimento a tutti gli aspetti specialistici afferenti al Progetto di ricerca.
ARTICOLO 3 – DURATA
3.1 Il Progetto, di durata biennale, avrà a tutti gli effetti decorrenza a partire dal 31-08-2024.
3.2 Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute, per un periodo massimo di sei (6) mesi dalla data di scadenza iniziale, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta del Xxxxxxxx attuatore e del P.I., da avanzare dopo la presentazione della relazione intermedia e sino a tre (3) mesi precedenti al termine del Progetto.
ARTICOLO 4 – CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE
4.1 In relazione a quanto disciplinato dalla Convenzione fra il Ministero e il Soggetto attuatore, il contributo assegnato per l’esecuzione del Progetto alle Unità Operative 2 e 3 sarà erogato alle stesse, come da schede economiche allegate, con le modalità di seguito riportate:
• prima tranche (pari al massimo al 40% dell’importo totale assegnato) a seguito della firma del presente Accordo;
• seconda tranche (pari al massimo all’70% per il rimborso delle spese effettivamente sostenute (sulla base delle richieste di pagamento) allo scadere del dodicesimo (12°) mese di attività, a fronte di presentazione ed approvazione di relazione scientifica;
• terza tranche a saldo (30% a saldo) a seguito di presentazione ed approvazione di relazione scientifica e rendicontazione economica finali e previo parere favorevole del Ministero sulle attività svolte durante il tempo previsto dalla medesima Convenzione.
4.2 A garanzia della coerenza con l’inizio dell’attività dichiarata, le Unità Operative 2 e 3 si impegnano ad anticipare la quota di risorse economiche di propria spettanza nell’eventualità in cui le somme da corrispondersi da parte del Ministero della Salute cadano in regime di perenzione.
Il P.I. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx si premurerà, di volta in volta, di riunire ed eventualmente armonizzare i singoli documenti al fine di ottimizzare la presentazione degli stessi al Ministero della Salute, tramite la Direzione Scientifica del Soggetto attuatore.
4.3 Al fine, pertanto, della stesura delle relazioni di cui sopra, dalla valutazione delle quali, si ribadisce, rinviene l’erogazione dei fondi, le Unità Operative 2 e 3 dovranno far pervenire al
P.I. del Progetto ed alla Direzione Scientifica dell’Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx, entro e non oltre venti (20) giorni dalla data di scadenza dei primi dodici (12) mesi, la relazione relativa allo stato d’attuazione complessivo della ricerca sulle attività svolte, accompagnata dalla dettagliata esposizione delle spese sostenute, divise per voci di costo, sottoscritte dal proprio Responsabile Scientifico e, successivamente, la relazione finale sull’intera attività di Progetto di propria pertinenza, sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante/Direttore Scientifico e dal proprio Responsabile Scientifico, ed accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie relative alla rendicontazione riassuntiva delle spese sostenute per l’intero Progetto, nonché dall’elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo concesso. Detta documentazione dovrà essere fornita al Soggetto attuatore entro e non oltre venti (20) giorni dalla data di scadenza del Progetto anche a mezzo e-mail. Le Unità Operative 2 e 3 si impegnano altresì a conservare tutta la documentazione amministrativo-contabile che dovrà essere resa disponibile per l’eventuale attività di controllo.
4.4 Il finanziamento assegnato dovrà essere utilizzato nel rispetto delle voci di spesa di cui alle schede economiche. L’eventuale richiesta di utilizzo delle somme su voci differenti, che non determinano modifiche della quota totale di spettanza, deve essere autorizzata dal P.I. per il tramite del Soggetto attuatore.
ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
5.1 Le Parti si impegnano al puntuale rispetto degli obblighi previsti dall’art. 5 della Convenzione e, in particolare, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
ARTICOLO 6 – VARIAZIONI
6.1. Durante lo svolgimento della ricerca potrà inoltre essere richiesta modifica al Progetto, coerente con gli obiettivi progettuali, o al piano finanziario inizialmente previsti. Tali modifiche, comunque, non dovranno stravolgere l’impianto complessivo del documento originario. La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell’ambito di ogni singola Unità Operativa, è consentita sotto la responsabilità del Soggetto attuatore che ha presentato il Progetto e che dovrà verificare il rispetto delle percentuali previste dal bando. La richiesta di variazione, che non deve comportare un aumento del finanziamento complessivo e deve essere
corredata dalle motivazioni fornite dal P.I. della ricerca, da inviarsi al Ministero a partire dal 3° mese successivo all’avvio del Progetto e non oltre il 3° mese precedente la scadenza dello stesso, dovrà comprovare che la modifica stessa sia richiesta per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e che risulti indispensabile per tale finalità. La richiesta in questione dovrà essere sottoposta all’approvazione del Ministero della Salute da parte del Soggetto attuatore ed avrà effetto solo dopo l’eventuale approvazione.
La modifica al piano esecutivo inizialmente previsto dovrà comprovare le necessità scientifiche alla base della richiesta e l’equivalenza della modifica proposta rispetto al raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti e dovrà essere sottoposta all’approvazione del Ministero dellaSalute da parte del beneficiario, a firma del Legale Rappresentante e del P.I., ed avrà effetto solodopo l’eventuale approvazione.
6.2 In caso di una eventuale necessità di ulteriore modifica progettuale, è possibile presentare tale modifica solo dopo tre (3) mesi dall’approvazione da parte del Ministero dell’ultima modifica progettuale della stessa tipologia, sia scientifica che economica.
ARTICOLO 7 – EROGAZIONE DEI FONDI
7.1 La periodicità e la quantificazione dell’erogazione dei fondi dal Soggetto attuatore alle Unità Operative 2 e 3 è subordinata sia al rispetto di quanto previsto dal precedente Articolo 4 sia, comunque, alla reale erogazione al Soggetto beneficiario delle diverse quote di finanziamento da parte del Ministero della Salute. In ogni caso la sospensione, la revoca o il ritardo dell’erogazione dei finanziamenti ministeriali determinerà, correlativamente, l’esonero, temporaneo o definitivo, del Soggetto beneficiario dall’obbligo di liquidazione degli importi previsti per le Unità Operative 2 e 3.
7.2 In relazione a quanto stabilito dal precedente Articolo 4, il Soggetto attuatore si impegna ad erogare la somma di volta in volta dovuta alle Unità Operative 2 e 3.
7.3 Ai sensi di quanto previsto dalle risoluzioni ministeriali nn. 550412 e 430091, i trasferimenti di fondi dal Soggetto beneficiario alle Unità Operative 2 e 3, firmatarie del presente Accordo, avendo natura contributiva, avverranno in regime di esclusione dal campo I.V.A..
ARTICOLO 8 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PUBBLICAZIONI
8.1 Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, si intende per:
a. Background: conoscenze preesistenti nonché tutte le informazioni, ogni bene materiale e immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà̀ intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima di o indipendentemente dall’esecuzione del presente Progetto di ricerca e nella titolarità della Parte medesima;
b. Background Incluso: il Background che una Parte mette a disposizione dell’altra ai fini della realizzazione del Progetto di ricerca.
c. Risultati: conoscenze acquisite dall’esecuzione del Progetto di ricerca, ivi comprese le informazioni generate nel medesimo ambito, indipendentemente dal fatto che possano essere protette o meno. I Risultati comprendono sia i Risultati tangibili che quelli intangibili (quali i diritti di proprietà intellettuale - IPR- in quanto tali).
8.2 Con la sottoscrizione dell’Accordo ciascuna delle Parti avrà diritto di accesso al Background Incluso delle altre Parti nei limiti in cui l’uso dello stesso sia necessario per l’esecuzione del Progetto di ricerca.
8.3 Le Parti riconoscono che i Risultati del Progetto di ricerca condotto nell’ambito dell’Accordo saranno di proprietà condivisa in misura da stabilire successivamente in buona fede tra le Parti e nel rispetto del contributo inventivo effettivamente apportato da ciascuna di esse, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta
alle parti firmatarie.
8.4 Ciascuna Parte si impegna a non includere in alcuna attività di pubblicazione i Risultati e/o il Background e/o le Informazioni Confidenziali dell’altra senza previa approvazione scritta della Parte proprietaria, a meno che i Risultati e/o il Background e/o le Informazioni Confidenziali non siano già stati oggetto di pubblicazione della Parte proprietaria stessa. Una volta generati i Risultati, i comproprietari possono concordare per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà (come, ad esempio, il trasferimento a un singolo proprietario, con equo compenso, con Diritti di Accesso per l’altra Parte).
8.5 Nel caso in cui l’U.O. 2 e l’U.O. 3 intendono trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati deve darne preventiva comunicazione al Ministero, per il tramite del Capofila.
8.6 Nel rispetto degli obblighi di riservatezza, ciascuna Parte del Progetto di ricerca dissemina i propri risultati al pubblico diffondendoli con mezzi appropriati e ha diritto di pubblicare le informazioni scientifiche acquisite nell’esecuzione del Progetto di ricerca. In ogni caso, la Parte dovrà menzionare e/o citare:
a. il Progetto di ricerca nel cui ambito i Risultati sono stati generati;
b. l’indicazione del finanziamento nell’ambito del PNRR, con un’esplicita dichiarazione che reciti "finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – PNRR M6C2 - Investimento
2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”;
c. tutte le Parti coinvolte nel Progetto di ricerca, con le rispettive affiliazioni, riportando anche i nominativi di tutte le persone che hanno partecipato al Progetto di ricerca. La Parte che intende disseminare o pubblicare i propri Risultati deve comunicarlo almeno 30 (trenta) giorni prima all’altra Parte, unitamente alla specificazione di quali Risultati e delle modalità con cui intende effettuare la disseminazione e/o pubblicazione, nonché ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Se, entro trenta (30) giorni dalla richiesta, l’altra Parte non richiede alcuna modifica, né ravvisa rischi di perdita di brevetto o di altre forme di tutela, la disseminazione e/o pubblicazione si ritiene consentita.
8.7 Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al Progetto di ricerca oggetto dell’Accordo per i quali deve essere assicurato l’accesso non oneroso al Ministero
- deve contenere l’indicazione del finanziamento ministeriale e del codice del Progetto finanziato.
8.8 L’U.O. 2 e l’U.O. 3 prendono atto e accettano che, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione tra Ministero e Capofila di cui alle Premesse, il Ministero non riconosce l’eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del codice Progetto.
8.9 L’U.O. 2 e l’U.O. 3 prendono atto e accettano che, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione tra Ministero e Capofila di cui alle Premesse che i prodotti oggetto di pubblicazione devono essere resi pubblici attraverso sistemi che consentano l’immediata fruizione da parte del pubblico (ad esempio open-access) e non potranno essere oggetto di pubblicazione scientifica per la quale sia necessario il pagamento di una sottoscrizione ovvero il pagamento per la consultazione relativa L’eventuale violazione del presente comma, anche per una sola pubblicazione, sarà oggetto di una penale pari al 25% del finanziamento complessivo.
8.10 L’U.O. 2 e l’U.O. 3 prendono atto e accettano le ipotesi di decurtazione previste ai sensi dell’art. 5 della Convenzione.
8.11 L’U.O. 2 e l’U.O. 3 prendono atto e accettano che, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione tra Ministero e Capofila, il Ministero ha facoltà di dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell’estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma
completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.
ARTICOLO 9 -RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI
9.1 Nell’esecuzione dell’Accordo e per i 10 anni successivi alla sua conclusione, le Parti e il personale impegnato nella realizzazione del Progetto si impegnano ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcun scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo le informazioni di carattere sanitario, scientifico, aziendale e, più in generale, le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra Parte nell'ambito delle attività progettuali, a non divulgarle a terzi e a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell’Accordo.
L’obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni che:
a. le Parti divulgatrici già detengono al momento della definizione dell’Accordo;
b. sono di pubblico dominio;
c. le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all’obbligo di riservatezza;
d. le Parti divulgatrici sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo al di fuori dell’Accordo;
e. siano state esplicitamente escluse dall’obbligo di riservatezza dalla Parte che le abbia rivelate.
9.2 Le Parti dichiarano, anche con riferimento al trattamento di dati personali effettuati nell’ambito del presente Accordo, di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito “RGPD”) e nel D. Lgs. n. 196/2003, così come emendato dal D. Lgs. n. 101/2018, e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
9.3 Con riferimento al trattamento di dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo email aziendale ecc.), saranno trattati dall’altra Parte, in qualità di Titolare autonomo, unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente Accordo, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.
9.4 Le Parti si impegnano affinché il personale coinvolto nello svolgimento del Progetto di ricerca e nell’esecuzione dell’Accordo rispetti la normativa suddetta, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati personali.
9.5 Laddove l’esecuzione del Progetto di ricerca preveda il trattamento di dati di pazienti nell’ambito della conduzione di uno studio clinico, le Parti determineranno i rispettivi ruoli privacy attraverso un Accordo separato.
ARTICOLO 10 – NORMATIVA
10.1 Il Soggetto beneficiario dichiara di avere adottato un proprio Codice Etico, che è reso disponibile alle altre Parti e di cui è possibile prendere visione alla pagina web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx. Parimenti, l’U.O. 2 dichiara di avere adottato un proprio Codice Etico, reso disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/, l’U.O. 3 dichiara di avere adottato un proprio Codice Etico, reso disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/
Nell’ambito di quanto sopra, ciascuna Parte si impegna ad agire nell’esecuzione della presente
Convenzione nel rispetto della normativa vigente con correttezza e trasparenza evitando comportamenti o azioni che possano configurarsi quale mala gestio con finalità corruttiva e, più in generale, che si pongano in contrasto con i principi, valori e regole di condotta etica tali da poter generare per le altre Parti responsabilità da fatto illecito. In tale contesto, inoltre, le Partisi impegnano a collaborare in buona fede al fine di facilitare la piena e corretta attuazione dei correlati e reciproci obblighi. Ciascuna Parte si impegna a segnalare alle altre Parti (per il Soggetto beneficiario: Avv. Xxxxx Xxxxx all’indirizzo mail xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx; per l’UO 2: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx all’indirizzo mail xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, per l’UO3: dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, all’indirizzo mail: x.xxxxxxxx0@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx individuato quale RPCT, per qualsiasi violazione alle regole di trasparenza e correttezza di cui venisse a conoscenza con riferimento ai soggetti operanti per conto di queste ultime, affinché le stesse possano adottare i conseguenti provvedimenti nei confronti dei responsabili ove la segnalazione risultasse fondata. La violazione di quanto previsto dal presente articolo costituisce grave inadempimento del presente Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.
ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE
11.1 In caso di mancato adempimento agli obblighi assunti con il presente Accordo, la stessa potrà essere risolta mediante comunicazione scritta alla Parte che ha commesso l’inadempienza, trasmessa a mezzo raccomandata A/R e/o PEC con un preavviso di trenta (30) giorni. Sono fatti salvi gli impegni anche economici assunti dalle Parti alla data di comunicazione della risoluzione contrattuale.
ARTICOLO 12 - COMUNICAZIONI
12.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi di seguito riportati (gli indirizzi e le persone cui le comunicazioni devono essere indirizzate potranno essere modificati da ciascuna delle Parti previa informativa scritta).
Riferimento | Indirizzo | |
Soggetto attuatore | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Grant Office Direzione Scientifica Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Contrattualistica della Ricerca Direzione Scientifica | Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx |
UO2 | Prof.ssa Xxxx Xxxxxxxx Xxxx.ssa Daniela Taddeo | Xxx X.X. xx Xxxxxxxxxxxxxx,000 – 00000 Xxxxxx E-mail: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx xxx.xx xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx xxxxxxx.xx |
UO3 | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx | Via Xxxxxx Xxxxxxxxxxx (già xxx xxxxx Xxxxx Xxxxx), x.0 – XXX 00000, Xxxxxx x. mail: ml.xxxxxxx@santobonopausilip xx.xx ufficioricerca@santobonopausili xxx.xx |
ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI
13.1 Ciascuna delle Parti, in qualsiasi momento prima della scadenza del presente Accordo, può proporre alle altre la modifica di singole clausole che appaia opportuna o necessaria per il miglior esito del Progetto, o sia suggerita dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.
13.2 Ogni modifica all’ Accordo necessita della forma scritta e della firma dei Rappresentanti delle Parti di cui in intestazione. L’eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole dell’ Accordo, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l’invalidità o l’inefficacia dell’intero Accordo.
13.3 Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio ed i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.
13.4 Relativamente a qualsiasi divergenza sull’interpretazione o sull’esecuzione della presente Convenzione, ove non risolta in via amichevole, sarà competente esclusivamente il Foro di Genova.
13.5 L’Accordo viene sottoscritto con forma digitale ai sensi della normativa vigente. Le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula dell’Accordo, ivi comprese l’imposta di bollo sull’originale informativo di cui all’art. 2 della Tabella A – tariffa parte I del D.P.R. n. 642/1972 è assolta virtualmente dal Soggetto Attuatore (autorizzazione n. 89156 rilasciata dall’Agenzia delle entrate di Genova il 04/06/2014). L’Accordo sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso e le spese di registrazione sonoa carico della Parte che la richiede.
IRCCS Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx Il Direttore Generale
Dr. Xxxxxx Xxxxx
XXXXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx
09.10.2024 12:42:38
GMT+02:00
Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli II Direttore Generale
Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxx
XXXXXXXXXX XXXXX
Azienda Ospedaliera Universitaria - Università degli studi della Campania \"X. Xxxxxxxxxx\" 09.10.2024 16:50:46 GMT+02:00
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon
Il Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxx Data: 10/10/2024 13:38:20
Xxx.xx 1: Convenzione Ministeriale Xxx.xx 2: Schede economiche
Xxx.xx 1: Convenzione Ministeriale
“A causa dell’eccessivo peso del file il documento è stato allegato esternamente”
Xxx.xx: n. 2 Schede economiche
Ripartizione Costi Unità Operative UO2 AOU Vanvitelli
Voci di costo | Finanziament o Ministeriale |
Staff Salary | Not permitted |
Research Contracts (max 60%)* | € 160.000 |
Equipment (Leasing – Rent) | € 0 |
Supplies | € 75.000 |
Model Costs | € 0 |
Subcontracts (max 8%) | € 0 |
Patient Costs | € 0 |
It Services and Databases | € 0 |
Travels (max 2%) | € 4.500 |
Publication Costs (max 3%) | € 5.000 |
Dissemination/partecipazione convegni (max 2%) | € 4.000 |
Oveheads (max 7%) | € 18.700 |
Coordination costs | Not permitted |
Totale | € 267.200 |
UO3 AORN Santobono-Pausilipon
Voci di costo | Finanziament o Ministeriale |
Staff Salary | Not permitted |
Research Contracts (max 60%)* | € 50.000 |
Equipment (Leasing – Rent) | € 100.000 |
Supplies | € 0 |
Model Costs | € 0 |
Subcontracts (max 8%) | € 0 |
Patient Costs | € 0 |
It Services and Databases | € 0 |
Travels (max 2%) | € 3.300 |
Publication Costs (max 3%) | € 3.000 |
Dissemination/partecipazione convegni (max 2%) | € 3.250 |
Oveheads (max 7%) | € 12.000 |
Coordination costs | Not permitted |
Totale | € 171.550 |