SCRITTURA PRIVATA
tra
Phoresta Onlus con sede legale in 00000 Xxxxxx via Torino n. 15, C.F. 97629540150 rappresentata dal presidente Xxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede in Milano via Torino n 15,
e
V. & V. S.R.L. Italian Style con sede legale in 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), Viale Piave n. 72, P.IVA 02027570163 qui rappresentata dal consigliere delegato pro tempore sig. Xxxxx Xxxxxx
Premesso che:
- Phoresta Onlus (di seguito “Phoresta”) è una associazione fondata a Milano il 14 luglio 2012 che ha come finalità istituzionale la promozione delle attività di rimboschimento e gestione dei boschi e la promozione delle attività volte a ridurre, mitigare e compensare le emissioni clima-alteranti;
- Phoresta ha modificato il proprio statuto per diventare Ente del Terzo Settore in base al Dlgs. n. 117/2017;
- Phoresta, al fine perseguire le proprie finalità istituzionali sopra indicate, è attualmente promotrice di diverse progetti, fra cui il progetto “fo-RESTA” (ALLEGATO A) e progetto OSSIGENO (ALLEGATO B) unitamente, di seguito i “Progetti Sociali”;
- tramite i suddetti Progetti Sociali vengono generati i c.d. Crediti di Xxxxxxxx, come definiti all’art. 1
che segue;
- a fronte della generazione di ogni Credito di Carbonio, Phoresta tramite i Progetti Sociali, si impegna a rendere disponibili tali Crediti di Carbonio per mitigare l’impatto delle emissioni di CO2 generate dalle attività produttive e commerciali delle aziende;
- la società V.&V. s.r.l. Italian Style (di seguito “VeV”), società attiva nel settore della produzione vendita e commercializzazione di prodotti per l’abbigliamento, intende mitigare le proprie emissioni di CO2 generate: a) dall’attività di produzione nello stabilimento di Alzano Lombardo, b) dai trasporti casa/lavoro dei dipendenti di detto stabilimento, c) dai viaggi degli addetti al reparto commerciale;
- sulla base dei documenti consegnati da VeV a Phoresta relativi all’anno 2019 e cioè: le fatture di illuminazione, riscaldamento dello stabilimento di Alzano Lombardo, i dati dei mezzi di trasporto e dei km dei viaggi casa/lavoro dei dipendenti dello stabilimento di Alzano Lombardo, i biglietti aerei relativi ai viaggi effettuati dal reparto commerciale, i biglietti ferroviari, sono stati stimati in 162 tonnellate le emisisoni di CO2 riferite all’anno solare 2019;
- VeV intende mitigare le 162 tonnellate di emissioni di CO2 generate supportando i Progetti Sociali di Phoresta tramite l’acquisto dei Crediti di Carbonio nelle modalità descritte nel presente accordo.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula il seguente accordo.
Articolo 1 – Definizioni
Ai fini del presente accordo, ivi incluse le premesse di cui sopra, i termini qui di seguito elencati assumono le seguenti definizioni.
− CO2 equivalente: è un metodo di misura dei gas serra che considera il potenziale riscaldante di ciascun gas serra in relazione a quello della CO2. La misura può anche essere espressa come carbonio equivalente (C eq): 1 Kg di CO2 eq = 0,27 Kg di C.
− Credito di Carbonio: un’unità che rappresenta la rimozione di una tonnellata di CO2 equivalente
dall’atmosfera, a cui viene associato il Valore dei Crediti di Carbonio.
− Mitigazione: l’insieme di azioni volte a ridurre la concentrazione di gas serra nell’atmosfera riducendo le emissioni e/o incrementando la capacità di sequestro del carbonio dei boschi.
− Sequestro: l’assorbimento all’interno di un’unità boschiva di anidride carbonica tale che il carbonio
non venga rilasciato nell’atmosfera per uno specifico periodo di tempo.
− Valore dei Crediti di Carbonio: il valore spresso in euro di tale Credito di Xxxxxxxx.
Articolo 2 – Oggetto e finalità
Il presente accordo regola le modalità di supporto da parte di VeV ai Progetti Sociali di Phoresta e il relativo contributo economico e i termini di utilizzo da parte di Phoresta e di VeV dei rispettivi loghi.
Articolo 3 - Durata e recesso
Il presente accordo è valido ed efficace per quattro anni a far data dalla sua sottoscrizione. È espressamente escluso il rinnovo automatico.
Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, senza che alcuna penale sia
dovuta, previa comunicazione scritta inviata all’altra parte, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
Articolo 4 – Modalità di adesione
L'adesione da parte di VeV ai Progetti Sociali è volontaria ed avviene mediante la sottoscrizione del presente accordo e comporta la conseguente assunzione degli impegni finalizzati al buon fine dello stesso.
Articolo 5 – Valore dei Crediti di Carbonio
Il Valore dei Crediti di Xxxxxxxx ai fini del presente accordo è il seguente:
- € 10 per i Crediti di Carbonio generati dal progetto “fo-RESTA”;
- € 10 per i Crediti di Carbonio generati dal progetto OSSIGENO.
Articolo 6 - Impegni di VeV
VeV, al fine di supportare i Progetti Sociali di Phoresta, si impegna a versare un importo annuo finalizzato all’acquisto dei Crediti di Carbonio, calcolato sulla base delle tonnellate di emissioni di CO2 generate dalla stessa, e stimate per l’anno 2019 in 162 tonnellate.
Con riferimento all’anno 2019 ed in considerazione del totale delle emissioni di CO2 generate dall’attività di
VeV, la cui stima è indicata in premessa, VeV si impegna ad acquistare:
n. 162 Crediti di Carbonio relativi al Progetto “fo-RESTA” per un importo complessivo di € 1.620 da versare secondo i termini e le modalità di pagamento meglio specificate al successivo articolo 8.
Per gli anni successivi al 2019, tale importo potrà essere soggetto a variazione, sulla base delle fatture e dei documenti che VeV trasmetterà a Phoresta. La nuova stima delle emissioni sarà comunicata per iscritto da Phoresta a VeV entro il 30 novembre di ogni anno.
Art. 7 - Impegni di Phoresta
Phoresta, dal canto suo, si impegna a mettere a disposizione di VeV il numero di Crediti di Carbonio generati dai Progetti Sociali, come descritti negli Allegati A, B , necessari a compensare le emissioni di CO2 prodotte dall’attività di VeV descritte in premessa e al precedente Art. 6.
Su richiesta di XxX, Phoresta si impegna a fornire tutte le informazioni, i documenti ed i report di cui dispone
e di cui disporrà, compresa la rendicontazione dell’impiego dei Crediti di Carbonio.
Articolo 8 – Modalità di pagamento
Phoresta procederà all’attribuzione dei Crediti di Carbonio generati dai Progetti Sociali mediante comunicazione a VeV all’indirizzo mail [xxxxx@xxxxxxxxx.xx] e attraverso la loro contabilizzazione nei propri registri.
I Crediti di Xxxxxxxx saranno riconosciuti a VeV per il periodo contabilizzato per il calcolo dell’acquisto degli stessi, a seguito del pagamento da effettuarsi nei tempi concordati per iscritto di volta in volta tra le parti e comunque entro il 30 dicembre di ciascun anno di durata del presente accordo.
Il trasferimento finanziario avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario a favore di Phoresta al seguente IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 e dovrà riportare la causale: “donazione per crediti di carbonio” oltre alla indicazione dell’anno cui si riferiscono.
A fronte del pagamento verrà emessa regolare ricevuta con effetto liberatorio a VeV da parte di Phoresta. Entro 15 giorni dalla ricezione del pagamento, Phoresta comunicherà a VeV l'attribuzione dei Crediti di Xxxxxxxx a favore di quest’ultima.
Art. 9 – Attività di comunicazione
Ferma restando la riservatezza dell’accordo, le parti si rendono vicendevolmente disponibili alla divulgazione della collaborazione oggetto del presente accordo. VeV avrà il diritto di utilizzare le relazioni annuali, le analisi e la cartografia fornite da Phoresta nell’ambito delle proprie attività di comunicazione.
Tuttavia, il contenuto, la forma, le modalità e le tempistiche di tutte le attività di comunicazione di cui alla presente clausola dovranno essere previamente concordate per iscritto tra le parti.
Art. 10 - Licenza
Phoresta riconosce e accetta che la denominazione sociale “VeV ”, nonché il marchio verbale, il logo e i segni distintivi riconducibili a VeV sono di proprietà di VeV, che è titolare di tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale.
Phoresta dichiara altresì di essere titolare del proprio logo, che costituisce un marchio di fatto.
Le parti si concedono reciprocamente una licenza d’uso gratuita e non esclusiva dei rispettivi loghi e segni
distintivi al fine di adempiere alle attività di comunicazione di cui all’art. 9.
Tuttavia, ciascuna parte potrà utilizzare i segni distintivi dell’altra, solo previa richiesta da inviarsi di volta in volta per iscritto all’altra parte.
È fatto espresso divieto alle parti di utilizzare i rispettivi segni distintivi per finalità o con modalità diverse da quelle previste ai della presente clausola.
Articolo 11 – Divieto di cessione
Il presente contratto non può essere ceduto a terzi senza il consenso scritto delle parti.
Art. 12 - Modifiche e integrazioni
Ogni e qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere apportata in forma scritta.
Art. 13 - Disposizioni generali
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali di Phoresta.
Art. 14 - Oneri fiscali
Le parti concordano che il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso, con spese a carico del richiedente,
ai sensi dell’art. 5, comma 2° del DPR 26 aprile 1986, n, 131.
Art. 15 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni previste nel presente accordo avverranno esclusivamente mediante posta elettronica utilizzando i seguenti indirizzi mail: per VeV [xxxxx@xxxxxxxxx.xx], per Phoresta [xxxx@xxxxxxxx.xxx].
Milano/Alzano Lombardo 3 dicembre 2020