LE GUIDE DEL CENTRO STUDI ANCL BARI
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Edizione n. 6/2018
16 Marzo 2018
LE GUIDE DEL CENTRO STUDI ANCL BARI
Applicazione incentivo assunzione Legge di Bilancio 2018
Xxxxxxxx XX XXXXX
Breve guida sintetica all’applicazione dell’incen- tivo di cui alla Legge di Bilancio 2018 (Legge n.
205/2017, art. 1, commi 100-108 e 113-114)
Lavoratori
1. Assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2018, di giovani con età inferiore a 35 anni (cioè 34 anni e 364 giorni) per l’anno 2018 e 30 anni dal 2019 con qualifica di operaio, impiegato o quadro (D.lgs 23/2015).
2. Trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, a far data dal 01 gennaio 2018 di giovane che al momento della trasfor- mazione non ha compiuto 35 anni per il 2018 e 30 anni dal 2019 in poi.
3. Prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeter- minato a far data dal 01 gennaio 2018.
4. assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2018, di giovani con età inferiore a 35 anni( cioè 34 anni e 364 giorni) per l’anno 2018 e 30 anni dal 2019 che abbiano conseguito un titolo di studio nei sei mesi precedenti l’as- sunzione e che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro un periodo di alternanza scuola/lavoro, oppure un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma profes- sionale, o il diploma di istruzione secondaria superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore; oppure un periodo di apprendistato di alta formazione.
5. I giovani di cui al punto 1, 2, 3 e 4 non devono avere avuto nella loro vita lavorativa alcun contratto a tempo indeterminato, eccetto contratti di apprendistato non confermati o contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, o ancora contratti di lavoro domestico.
Datori di lavoro
Tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori (studi professionali, as- sociazioni…), eccetto la pubblica amministrazione e i datori di lavoro domestici, purché nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbiano effettuato licenziamenti per giustifica- to motivo oggettivo o licenziamenti collettivi ai sensi della Legge 223/1991, nella stessa unità produttiva.
Trova eccezione alla regola l’apprendista mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato, o assunzioni in somministrazione.
Misura dell’incentivo
Per i lavoratori di cui al punto 1 e 2 esonero contributivo per tre anni nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e nel limite di € 3.000,00 annui e 250,00 euro mensili (no Inail).
Per i lavoratori di cui al punto 3 esonero contributivo per 12 mesi nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e nel limite di € 3.000,00 annui e 250,00 euro mensili con decorrenza dal termine dell’ulteriore periodo agevolato di 12 mesi di cui all’art. 47 comma 7 del D.Lgs 81/2015 (no Inail).
Per i lavoratori di cui al punto 4 esonero contributivo per tre anni nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e nel limite di € 3.000,00 annui e 250 euro mensili (no Inail).
Condizioni
1. Regolarità contributiva Inps, Inail e cassa edile, cioè possesso del durc positivo.
2. Assenza di violazioni poste a tutela della sicurezza sul lavoro definitivamente ac- certate.
3. Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali o di quelli regionali, provin- ciali, territoriali o aziendali ove esistenti, purchè sottoscritti dalle organizzazioni sinda- cali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
4. Rispetto dei principi generali di cui all’art. 31 del D.lgs 150/2015, applicabile ad ogni tipo di beneficio ad eccezione del principio derivante da un obbligo preesistente. L’esonero in questione pertanto spetta anche laddove il lavoratore da assumere abbia un diritto di precedenza all’assunzione per aver svolto con lo stesso datore di lavoro uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.
Ovvero il beneficio spetta comunque anche in caso di affitto o acquisto di azienda o in caso di subentro in appalto di servizi o in presenza di clausola sociale, o in caso di tra- sferimento d’azienda laddove il lavoratore passa al datore di lavoro subentrante.
5. Il beneficio non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza di altro lavora- tore titolare del diritto di precedenza per essere stato licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o per aver cessato un rapporto a termine di durata superiore a sei mesi (3 nel caso di lavoro stagionale) e manifestato per iscritto tale volontà.
6. Il beneficio non spetta se si hanno in atto sospensioni dal lavoro e interventi di cassa integrazione straordinaria e in deroga, salvo dimostrare che l’assunzione riguarda professionalità non interessate dalla sospensione o cassa integrazione. Tale principio riguarda esclusivamente le assunzioni effettuate nella stessa unità produttiva in cui è in atto la sospensione.
7. L’incentivo è applicabile anche in caso di assunzione di lavoratore licenziato da latro datore di lavoro che ha lo stesso assetto proprietario o ha collegamenti proprietari coincidenti con il datore di lavoro che assume.
8. In caso di due contratti part time il beneficio spetta a tutti e due i datori di lavoro,
purché l’assunzione avvenga lo stesso giorno.
9. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo entro i sei mesi succes- sivi del lavoratore assunto o di altro lavoratore adibito alla stessa unità produttiva, vi è la revoca del beneficio con la restituzione di quanto goduto.
Cumulabilità
L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri che prevedono riduzioni di aliquote contributive ed è invece cumulabile con gli incentivi di natura economica quale l’incentivo di cui all’art. 13 della Legge 68/1999 sui disabili e l’incentivo spettante a chi assume un lavoratore in Naspi (art. 2 Legge 92/2012) pari al 20 % della naspi ancora da erogare.
Per espressa previsione normativa l’incentivo in questione è cumulabile con l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno e Occupazione Neet per la parte residuale e fino al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro.
Procedura
Non è prevista alcuna procedura autorizzativa o preliminare alla assunzione.
Il datore di lavoro che assume lavoratori di cui al punto 1 e 2 con il beneficio in que- stione deve solo esporre nella denuncia mensile da inviare all’Inps (uniemens) il codice “GECO” e l’ente finanziatore “H00“che individua lo Stato e riportare l’importo del be- neficio mensile che ricordiamo non potrà mai superare i 250,00 euro mensili.
In caso di apprendista mantenuto in servizio (lavoratore di cui al punto 3) i codici da utilizzare sono “GAPP” e quale ente finanziatore sempre “H00” che individua lo Stato.
Nel caso di assunzione di lavoratore di cui al punto 4 il codice da utilizzare sarà
“GALT” e come ente finanziatore sempre “H00” che individua lo Stato. Disposizioni
L’Inps ha attivato una utility all’interno del proprio sito (tutti i servizi- Servizio di verifica esistenza di rapporti a tempo indeterminato) per verificare la condizione sog- gettiva che il lavoratore non abbia avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato. Il responso non ha valore certificatorio.
E’ sempre consigliabile chiedere al lavoratore un certificato storico dei precedenti rap- porti di lavoro da richiedere al centro per l’impiego e assicurarsi una autocertificazione da parte del lavoratore attestante la non presenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.