Condizioni Generali di Contratto.
Condizioni Generali di Contratto.
1. Premessa e definizioni.
x. Xxxxxxxx: la società TM Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l. (P.I.: 02849600248), con sede in 36028 Rossano Veneto (VI), Xxxxxxxxx Xxxx, x. 00/X, in persona del legale rappresentante pro tempore, iscritta all’albo degli autotrasportatori della provincia di Vicenza al n. VI/2957390R e titolare dell’autorizzazione globale al trasporto di cose per conto di terzi, svolge l’attività di trasporto di merci e logistica per conto di terzi in ambito nazionale ed internazionale.
b. Trasporto: l’insieme di tutte le operazioni e dei servizi che vengono svolti dal Corriere.
c. Servizi accessori: ulteriori attività esercitate dal Corriere, quali a mero titolo esemplificativo attività di logistica, deposito, imballaggio.
d. Mittente: persona fisica ovvero giuridica che conferisce l’incarico al Corriere di eseguire il Trasporto.
e. Destinatario: persona fisica ovvero giuridica a cui deve essere consegnata la merce.
x.Xxxxx: beni di qualsivoglia natura (eventualmente anche in più colli) che il Corriere, su incarico del Mittente, ha accettato di trasferire da un luogo ad un altro ovvero in merito ai quali ha assunto l’incarico di svolgere servizi accessori.
g. Subvettori: persone giuridiche, iscritte nell’albo Nazionale degli Autotrasportatori e titolari delle relative autorizzazioni, che svolgono attività di Trasporto ovvero rendono servizi accessori per conto terzi su incarico del Corriere.
2. Oggetto del contratto.
a. Con l’assunzione dell’incarico alle presenti Condizioni Generali, il Corriere si obbliga, dietro compenso, ad effettuare attività di trasporto merci secondo la quantità e la tipologia indicata nel Documento di Trasporto/CMR (vedi infra art. 4) ed, in ogni caso, nel rispetto dei limiti previsti dalla carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto. I luoghi di presa in consegna e di riconsegna a destinazione della merce saranno quelli previsti dal Documento di Trasporto/CMR.
b. Salvo pattuizione contraria per iscritto tra Corriere e Mittente, il Corriere ha facoltà di scegliere le vie, i mezzi e i dispositivi da utilizzare nell’esecuzione del trasporto e potrà altresì affidare quest’ultima, in tutto o in parte, a subvettori.
c. Il Corriere potrà eventualmente assumere l’incarico di fornire ulteriori servizi accessori.
3. Tipologia di merce.
a. Il Corriere ha la facoltà di recedere dal contratto già concluso con esonero da ogni responsabilità nei confronti del mittente che accetta, nel caso in cui la merce oggetto del trasporto, seppur già accettata:
- non disponga delle indicazioni dell’etichettatura, di idoneo imballaggio e della documentazione prevista dalla disciplina vigente;
- possa arrecare pregiudizio al Corriere ovvero a terzi nonché ad animali e/o cose;
- per le sue caratteristiche intrinseche non consenta lo svolgimento del trasporto e dei servizi accessori;
- sia soggetta a deterioramento ovvero decomposizione nonostante i mezzi refrigeranti messi a disposizione dal Corriere.
Nelle ipotesi di cui sopra, il Corriere ha facoltà di restituire la merce al Mittente nonché, in caso di pericolo imminente, di procedere alla sua distruzione nel rispetto della disciplina vigente a spese del Mittente sul quale graverà, inoltre, il risarcimento degli eventuali danni che dovessero essere riscontrati.
b. Il Corriere, in nessun caso, può accettare un incarico relativo alla seguente merce:
- armi da fuoco;
- valuta ed affini;
- materiale pornografico, pedopornografico ed in ogni caso scabroso;
- animali (vivi o morti);
- materiale pirotecnico;
- materiali pericolosi.
c. Il Corriere, solo nel caso di specifica pattuizione per iscritto e fatta salva l’applicazione di quanto previsto dalla clausola sub 3/a) che precede, può accettare la seguente merce:
- medicinali;
- sigarette ed alcolici;
- metalli preziosi.
d. Il Corriere accetta incarichi relativi al trasporto di merci purchè nei limiti di peso e dimensioni stabiliti dal Codice della Strada.
e. Il Mittente è a conoscenza che il trasporto della merce descritta nel presente contratto è soggetto a specifiche normative di settore e che il Corriere, qualora dovesse mutare il contesto normativo, potrà avere l’obbligo di interrompere le operazioni di trasporto e di assumere ogni condotta che dovesse essere necessaria. In tal caso ogni spesa ovvero onere sarà posta a carico del Mittente.
4. Obblighi del Mittente.
a. Il Mittente, all’atto di conferimento dell’incarico di trasporto ha l’obbligo di fornire al Corriere, per ciascun destinatario, i seguenti dati che dovranno essere indicati nel Documento di Trasporto/CMR:
- indirizzo del Mittente;
- indirizzo del Destinatario;
- eventuali documenti richiesti dalla normativa di riferimento in merito a merci soggette a regimi specifici;
- tutte le indicazioni ed istruzioni necessarie per l’esatta e celere esecuzione del trasporto;
- natura della merce;
- numero di colli;
- peso della merce;
- indicazione della tara;
- misure di ingombro della merce e volume espresso in metri cubi;
- dati fiscali del Mittente e del Destinatario;
- orari di chiusura del Destinatario ed eventuale indicazione del reparto ovvero della persona deputata al ricevimento della merce; contatto telefonico o mail di riferimento del destinatario;
- indicazione del porto (franco o assegnato).
b. Il Mittente, salvo patto contrario per lo svolgimento di eventuali servizi accessori a carico del Corriere, deve provvedere all’imballaggio della merce da affidare al Corriere, in modo da garantire le attività di trasporto (carico, movimentazione, scarico) e da prevenire la perdita e/o avaria della stessa, nonché danni a persone, cose e ai mezzi utilizzati dal Corriere; qualsivoglia danno che dovesse essere arrecato a causa dell’inidoneo imballaggio della merce sarà ad esclusivo carico del Mittente; ciascun collo dovrà essere sigillato in modo da evitarne la preventiva apertura e a rendere comunque riconoscibile il successivo riconfenzionamento; non dovrà in particolare essere utilizzato nastro adesivo neutro. Gli eventuali attrezzi di carico (a mero titolo esemplificativo pallets, bancali ecc…) utilizzati dal Mittente sono considerati parte integrante dell’imballaggio e per gli stessi si applicano
tutte le disposizioni del presente articolo. La relativa tara, da indicarsi separatamente, è inclusa nella determinazione del peso tassabile della merce.
c. Nel caso in cui il Mittente abbia chiesto l’addebito del costo del trasporto a carico del Destinatario o di una terza parte e questi ultimi non vi provvedano, il pagamento sarà effettuato immediatamente dal Mittente.
d. Il mancato affidamento del quantitativo di merce pattuito, comporterà l’applicazione di un prezzo diverso sulla base delle tariffe applicate dal Corriere.
5. Pesatura e dimensioni della merce.
a. Il Corriere si riserva la facoltà di pesatura della merce ovvero di misurazione della stessa.
b. Nel caso in cui dovesse essere rilevato un peso ovvero dimensioni maggiori rispetto a quanto indicato dal Mittente, il Corriere applicherà il sovrapprezzo secondo le tariffe indicate nel listino prezzi.
c. Nel caso in cui dovesse riscontrare un peso ovvero dimensioni maggiori rispetto a quanto indicato dal Mittente ed in violazione delle norme statuite dal Cds e dalle normative vigenti, il Corriere interromperà le operazioni di trasporto ed avrà diritto al pagamento dell’intero prezzo originariamente pattuito per la prestazione.
6. Controlli sulla merce ed informazioni alle autorità.
a. Il Corriere, anche a richiesta delle autorità governative ovvero doganali, può ispezionare la merce che le è stata affidata per il trasporto ovvero per la prestazione di servizi accessori.
b. Il Corriere, a richiesta delle autorità, può essere tenuto a condividere informazioni sulla merce e i dati di Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxxxx.
7. Responsabilità del Corriere.
a. L’incarico viene assunto dal Corriere sul territorio italiano a norma degli artt. 1693, 1694 e 1696 c.c., con previsione del limite risarcitorio, nel caso di perdita totale ovvero parziale e/o avaria della merce, di euro 01,00 (uno/00) per ogni Kg di peso lordo. Nel caso di ritardo nell’esecuzione del trasporto, solo qualora il Mittente dimostri di avere patito un danno, le parti pattuiscono che il risarcimento sarà limitato ad euro 01,00 (uno/00) per ogni Kg di peso lordo.
b. Per gli incarichi che prevedono attività di trasporto in Stati esteri, ai sensi e per gli effetti della Convenzione di Ginevra CMR, il limite risarcitorio a carico del Corriere per perdita totale ovvero parziale e/o avaria della merce sarà pari a 8.33 dsp (diritti speciali di prelievo) per Kg di peso lordo; nel caso di ritardo nell’esecuzione del trasporto, qualora il Mittente dimostri di aver patito un danno, il risarcimento sarà limitato al prezzo pattuito per il trasporto stesso.
c. Il Corriere non è responsabile per perdita di avviamento, di guadagno, di profitto, di reputazione, di mercato, di clientela, di uso, di opportunità, anche se prevedibili, né in ogni caso per perdite ovvero danni indiretti.
d. Il Corriere non è responsabile per circostanze ad esso non imputabili, quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi naturali, eventi di forza maggiore, guerre, incidenti, eventi terroristici, scioperi, embarghi, insurrezioni popolari, sconvolgimenti nazionali o locali lungo le reti di trasporto, atti criminali posti in essere da terzi.
e. Il Corriere, in ogni caso, non risponde della perdita totale ovvero parziale e/o avaria della merce nei seguenti casi:
- operazioni di carico, scarico, movimentazione della merce effettuate dal Mittente, dal Destinatario ovvero persone che agiscono in loro nome e conto;
- merci che per la loro natura intrinseca sono soggette a perdita totale ovvero parziale e/o avaria (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: rottura, ruggine, essiccazione, calo naturale, azione di parassiti, roditori);
- merci che necessitano di adeguate condizioni di conservazione e per le quali non è stata fornita alcuna specifica indicazione;
- vizi latenti della merce.
f. Ai fini della responsabilità del Corriere, il Destinatario è tenuto ad indicare nella lettera di vettura le specifiche contestazioni sullo stato apparente della merce e del suo imballaggio, non avendo valore
alcuno le contestazioni e/o le riserve generiche quali ad esempio la dicitura “con riserva di controllo” o forme simili.
g. Eventuali denunce e/o reclami in merito alla responsabilità del Corriere dovranno essere comunicati per iscritto a quest’ultimo, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 giorni di calendario dalla data di esecuzione del trasporto ovvero entro e non oltre 21 giorni nel caso di trasporti internazionali, salvo eventuali diversi termini stabiliti da normative nazionali ed internazionali inderogabili.
h. Non avranno valore alcuno le contestazioni sfornite di supporto fotografico.
8. Assicurazione.
a. Il Corriere, nell’esercizio della propria attività e ferma l’applicazione dei limiti risarcitori di cui al punto sub 7), è coperto da assicurazione all risk fino alla concorrenza, per ciascun trasporto, di un danno pari ad euro 100.000,00. Per qualsivoglia danno che dovesse superare l’ammontare di euro 100.000,00 e sino alla concorrenza massima di un danno pari ad euro 200.000, è prevista una franchigia a carico del danneggiato pari allo 0,10% dell’eccedenza.
b. Ferma l’applicazione di quanto previsto nel punto sub 8-a) che precede, in deroga ai limiti di risarcibilità di cui all’art. sub 7), il Corriere può assumere l’incarico di stipulare, in nome e per conto del Mittente, contratti di assicurazioni ad hoc verso il corrispettivo di un sovraprezzo (ad esempio un risarcimento maggiore per ogni Kg di peso, assicurazione per l’intero valore della merce ecc…).
c. Qualora per peso e valore della merce è ipotizzabile un danno da perdita e/o avaria della stessa o per ritardo nell’esecuzione del trasporto pari ovvero superiore a 200.000,00 euro verrà stipulato, a spese del Mittente, un contratto di assicurazione ad hoc.
9. Reclami e/o denunce da parte di terzi.
a. Il Mittente si obbliga a manlevare e/o a tenere indenne il Corriere da tutte le conseguenze negative che dovessero derivargli dai reclami e/o denunce proposte da terzi che abbiano un interesse all’esatta esecuzione del trasporto.
10. Termini di resa.
a. L’accettazione della merce da parte del Corriere così come la consegna della merce al Destinatario potrà avvenire esclusivamente nella fascia oraria tra le ore 08.00 e le ore 18.00 (ora locale del luogo in cui il trasporto verrà eseguito).
b. I termini di resa, che dovranno in ogni caso essere compatibili con l’osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo, sono sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi infrasettimanali, durante il periodo di chiusura per ferie estive ed invernali previste dalla Categoria, nei giorni in cui è vietata la circolazione, per causa di forza maggiore e tra le ore
18.00 e le ore 08.00 di ogni giorno.
c. Sempre nel rispetto delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo, il Mittente, mediante il versamento di un sovrapprezzo, potrà chiedere al Corriere che le attività di trasporto proseguano anche durante la fascia oraria tra le ore 18.00 e le ore 08.00.
d. L’eventuale indicazione di termini di resa o di orari di precedenza nell’esecuzione dell’incarico non impegnano in alcun modo il Corriere salvo espressa pattuizione intervenuta per iscritto tra le parti.
e. Le prestazioni di servizi accessori così come la richiesta di esecuzione dell’incarico entro termini tassativi sono soggette ad adeguamenti tariffari come sarà meglio specificato nel prosieguo.
f. L’accettazione, da parte del destinatario, della merce oltre gli orari eventualmente pattuiti, fa decadere il Mittente dal diritto di chiedere la riconsegna della merce.
11. Recesso.
a. Il Mittente può recedere dal contratto entro e non oltre 5 giorni antecedenti all’inizio delle operazioni di trasporto.
b. Il Mittente, che abbia esercitato il diritto di recesso oltre i termini di cui all’art. sub 11/a) che precede, è tenuto in ogni caso a versare al Corriere una somma pari al 50% del prezzo pattuito per l’esecuzione del trasporto e di tutti i servizi accessori già concordati.
c. Il Corriere, con un preavviso di h 24 rispetto all’inizio dell’esecuzione del trasporto, ha facoltà di recedere gratuitamente dal presente contratto e nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, in favore del Mittente e del Destinatario.
12. Diritto di contrordine.
a. Il Mittente, salvo che il trasporto non sia stato ultimato e che la modifica sia attuabile, ha la facoltà di variare il luogo di destinazione della merce, del Destinatario o in generale di esercitare il diritto di contrordine.
b. L’esercizio di cui al punto che precede potrà essere esercitato solamente per iscritto.
c. Nel caso di esercizio del diritto di cui al presente articolo, il Mittente si obbliga a corrispondere il sovraprezzo per come stabilito dalle tariffe del Corriere.
d. Nel caso in cui il Mittente intenda esercitare il diritto di contrordine, lo stesso si obbliga a corrispondere il prezzo già pattuito per l’intero trasporto maggiorato nella misura dell’80%.
13. Svincolo della merce.
a. Lo svincolo della merce è effettuato con la sottoscrizione della bolla di consegna e solo all’avvenuto svincolo il Destinatario può disporre della merce stessa.
14. Gestione Pallets/Bancali.
a. La restituzione dei bancali al Mittente è prevista esclusivamente per i seguenti tipi: pallets Epal, pallets Eur, pallets Centromarca.
b. Ogni diversa tipologia di bancali rispetto a quelli di cui all’art. sub 15/a) che precede si intende a perdere.
c. La restituzione dei bancali al Mittente è prevista esclusivamente qualora il Mittente, sul DDT/CMR indichi la dicitura “Bancali Epal/Eur/Centromarca da rendere al Corriere”.
d. La restituzione dei predetti bancali al Mittente è condizionata all’esibizione al Corriere, entro e non oltre 15 giorni dall’avvenuta consegna della merce al Destinatario, di un documento giustificativo compilato in occasione della consegna degli stessi al Corriere ed indicante il loro quantitativo.
e. Qualora il Destinatario incorra in ritardi nella preparazione dei bancali pallet da restituire o ometta in ogni caso di riconsegnare tempestivamente al Corriere gli stessi entro il completamento delle operazioni di scarico, il loro numero verrà sottratto dal totale da rendere al Mittente, il quale potrà rivalersi esclusivamente nei confronti del Destinatario.
f. Il Corriere non risponde dei danni ai bancali se non per colpa grave. E’ comunque esonerato da qualsivoglia responsabilità in relazione a danneggiamenti imputabili al Destinatario; a tal fine il Corriere potrà annotare sul DDT/CMR ogni danno presente sui pallet restituiti.
g. Le parti concordano che il valore assegnato ad ogni bancale è fissato nella misura massima di euro 3,00 (Tre/00) per il Mittente e di euro 12,00 (Dodici/00) per i terzi.
h. Nel computo dei bancali a rendere al Mittente è prevista una franchigia del 30 % (Trenta/00) dovuta ad usura d’uso e per la quale non verrà riconosciuto alcun indennizzo.
15. Contrassegno.
a. Il mandato di contrassegno deve essere conferito mediante lettera separata rispetto agli altri documenti di trasporto, sui quali, siano essi DDT ovvero CMR, deve comunque esservi l’indicazione della lettera di incarico.
b. La lettera di incarico deve essere redatta in duplice copia, di cui una sarà consegnata al Mittente quale accettazione dell’incarico, e deve essere debitamente sottoscritta dal Mittente e dal Corriere.
c. Il Mittente deve tassativamente indicare nella lettera di incarico:
- il numero del documento di accompagnamento dei beni oggetto del trasporto;
- peso netto e peso lordo della merce;
- il valore del contrassegno espresso in cifre ed in lettere;
- modalità di incasso che può esclusivamente prevedere la consegna di assegno circolare e/o bancario intestato al Corriere ovvero al Mittente oppure denaro contante nei limiti imposi dalla Legge vigente;
- nome, indirizzo e dati fiscali del Destinatario.
d. L’inosservanza da parte del Mittente di anche una sola clausola del presente articolo, esonererà il Corriere da qualsivoglia responsabilità in ordine all’esecuzione del mandato di incasso.
e. Il Corriere, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazioni e/o copertura degli assegni circolari e/o bancari accettati dal Corriere stesso su incarico del Mittente, così come per l’eventuale contraffazione e falsificazione del denaro contante.
f. Qualora il Destinatario sollevi immediate contestazioni in ordine a tutta ovvero parte della merce, il Corriere chiederà immediate istruzioni al Mittente; in caso di mancato immediato riscontro da parte del Mittente, anche se dipeso da differenze di orari ovvero da problemi logistici, il Corriere non perfezionerà la consegna della merce e riconsegnerà la stessa al Mittente per mancata accettazione da parte del Destinatario. In ogni caso il trasporto dovrà essere pagato al Corriere.
16. Tempi di carico e scarico.
a. Il Mittente ed il Destinatario devono provvedere alle operazioni di carico e scarico entro i tempi strettamente necessari per la loro esecuzione.
b. Le operazioni di carico e scarico avranno inizio non appena il Corriere metterà a disposizione l’automezzo deputato al trasporto ovvero a parte di esso.
c. Il Mittente dovrà quindi preparare in anticipo la merce e i documenti prima che il Corriere ponga a sua disposizione l’automezzo di cui sopra.
d. Il Corriere, anche a mezzo di incaricati, potrà chiedere al Mittente e/o Destinatario di indicare sui documenti relativi al trasporto il tempo in cui l’automezzo è stato a sua disposizione nonché la durata effettiva delle operazioni di carico e scarico.
e. Il Corriere ha diritto ad un sovraprezzo per i tempi di sosta e di attesa.
f. Qualora il protrarsi della sosta ovvero dell’attesa di cui al punto che precede possa pregiudicare lo svolgimento di incarichi successivi già programmati, il Corriere ha facoltà di posticipare le operazioni di carico e scarico, con eventuale diritto di chiedere, oltre all’addebito della sosta straordinaria impostagli, i danni subiti per il ritardo.
17. Mancato svincolo della merce e giacenza.
a. Il Corriere, nel caso di impedimenti alla riconsegna della merce al Destinatario, una volta che abbia dato comunicazione della giacenza al Mittente, potrà tenere la merce in giacenza nei propri magazzini ovvero depositarla, a suo insindacabile giudizio, presso i magazzini di terzi ovvero presso i Magazzini Generali.
b. Trascorsi 30 giorni dall’effettuazione della comunicazione di giacenza al Mittente, il corriere potrà far ritornare la merce al Mittente stesso con rischio e addebito di spesa, comprese le spese di giacenza, a carico di quest’ultimo.
c. Trascorso un periodo di ulteriori 30 giorni rispetto a quanto previsto dall’articolo che precede e senza che sia stata risolta la giacenza, il Corriere potrà recuperare i propri crediti mediante richiesta all’Autorità Giudiziaria di vendita della merce giacente o assegnazione in suo favore della stessa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2756, 2761, 2797 e 2798 c.c., impregiudicato il maggior credito per spese e competenze non recuperate ovvero il diritto al risarcimento dei danni patiti.
18. Dogana.
a. Con il conferimento dell’incarico al Corriere, quest’ultimo assume il mandato unicamente volto all’esecuzione, se necessaria, delle attività di sdoganamento e di ingresso delle merci attraverso le dogane.
b. Il Corriere ha facoltà di subappaltare le operazioni di sdoganamento.
c. Qualora le autorità doganali dovessero richiedere documentazione aggiuntiva, il Mittente, a sue spese, dovrà esibire ovvero consegnare la documentazione richiesta esonerando da tale incombente il Corriere.
d. Il Mittente garantisce la veridicità ed esattezza delle informazioni rese in merito all’attività di importazione ed esportazione della merce ed in merito alla merce stessa.
e. Qualora il Mittente renda dichiarazioni non vere o fraudolente in merito alla spedizione o a qualsiasi suo contenuto, assume il rischio di ogni azione o procedimento civile e/o penale, anche qualora esso includa tra le sanzioni o le conseguenze la confisca e la vendita della merce oggetto del trasporto; nei
limiti in cui il Corriere dovesse decidere di fornire assistenza nel completamento delle formalità doganali richieste e di altre formalità, tale assistenza verrà resa a rischio esclusivo del Mittente.
f. Il Mittente garantisce e si obbliga a risarcire immediatamente il Corriere e in ogni caso a tenerlo indenne da ogni reclamo che possa derivare dalle informazioni inesatte, imprecise, non vere ovvero fraudolente, che gli sono state fornite e da ogni esborso in cui dovesse incorrere, nonchè a corrispondere ogni sanzione, penale o importo determinato da provvedimenti amministrativi che dovesse essere addebitato per l’espletamento delle attività di cui al presente articolo.
g. Qualsiasi diritto doganale, tassa (ivi compresa l’Iva ove applicabile), penale, importi di magazzinaggio od altre spese addebitati al Corriere a causa delle azioni doganali o di altre autorità governative in conseguenza della mancata esibizione della documentazione, licenze e/o permessi richiesti dalle autorità, sarà addebitato al Mittente.
h. Il Corriere ha facoltà di richiedere al Mittente idonea garanzia a copertura dei diritti, tasse, spese, penali ovvero importi di cui al presente articolo.
i. Il Corriere, in ogni caso, non risponde della perdita totale ovvero parziale e/o avaria della merce nonchè del ritardo nell’esecuzione del trasporto, in presenza dell’intervento del personale di dogana ovvero di altre autorità governative.
19. Cessione del contratto.
a. Salvo consenso per iscritto del Corriere, il Mittente non può cedere ovvero trasferire il presente contratto a terzi.
b. Nel caso di acquisto di più spedizioni, la durata del contratto sarà quella indicata nello stesso e non sarà consentito al Mittente, salvo patto contrario, di cedere a terzi le singole spedizioni non ancora eseguite.
c. Il Corriere è esonerato dal rimborso delle spedizioni acquistate dal Mittente e non utilizzate, fatta salva l’applicazione degli art. 1447 e 1467 c.c.
20. Diritto di ritenzione.
a. Il Corriere, a copertura di tutti i crediti derivanti dagli incarichi, anche periodici e continuativi, che gli sono stati affidati, eserciterà il diritto di ritenzione sulla merce ovvero su quanto si trova nella sua detenzione, ivi compresi i pallets/bancali per i quali era stata pattuita la restituzione al Mittente.
21. Interessi.
a. Nel caso di rapporti aventi natura commerciale e/o professionale, il ritardato ovvero mancato pagamento del prezzo comporterà in favore del Corriere il maturare degli interessi di mora di otto punti percentuali oltre al tasso ufficiale di sconto ai sensi del D.Lvo n. 231 del 2002.
b. Nel caso di rapporti contrattuali con un consumatore, il ritardato ovvero mancato pagamento del prezzo comporterà in favore del Corriere il maturare degli interessi convenzionali di otto punti percentuali oltre al tasso ufficiale di sconto.
22. Conservazione documentazione e archivio.
a. Il Mittente può chiedere, verso corrispettivo che sarà indicato dal Corriere, copia della documentazione riguardante il trasporto, purchè non siano trascorsi limiti prescrizionali per l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di trasporto.
b. Il Corriere, trascorsi 12 mesi dall’esecuzione del trasporto, ha facoltà di distruggere i documenti relativi alla consegna della merce.
c. Nel caso di cui al punto sub 22-b) che precede, il Corriere si obbliga ad informare preventivamente il Destinatario ovvero chiunque possa avere un interesse nel trasporto
23. Regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa.
a. È fatto obbligo per il Mittente, prima del conferimento dell’incarico di trasporto, verificare sul portale dell’Albo la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del Corriere e degli eventuali subvettori già individuati. Il Corriere pubblicherà nel sito il Durc aggiornato con onere di verifica rimesso al Mittente.
b. Qualora il Mittente non esegua la verifica di cui al punto che precede, risponderà in solido con il Corriere e gli eventuali subvettori, degli eventuali inadempimenti di natura previdenziale, retributiva e assicurativa legati alle prestazioni ricevute durante la vigenza del contratto di trasporto.
24. Legge applicabile.
a. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applica la legge italiana.
b. Nel caso in cui uno o più articoli del presente contratto dovessero essere dichiarati nulli ovvero dovesse essere accertata la loro annullabilità e/o inefficacia, tutti gli articoli rimanenti resteranno in ogni caso in vigore.
25. Foro competente.
a. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere per l’interpretazione, cessazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono come unico ed esclusivo Foro competente quello di Vicenza, con esclusione di ogni altro Foro alternativo ovvero concorrente.
26. Xxxxx aggiuntivi.
a. Qualunque patto aggiuntivo ovvero modificativo delle clausole sopra indicate, dovrà risultare da atto scritto e firmato dal Corriere; in caso contrario detti patti non potranno ritenersi validi e non vincoleranno in alcun modo il Corriere.
27. Termine di pagamento.
x. Xx Xxxxxxxx, salvo il caso di mandato di contrassegno e di porto assegnato, si obbliga a corrispondere il prezzo del trasporto nei termini concordati secondo quanto previsto dalle tariffe applicate dal Corriere.
b. In deroga a quanto previsto dal punto che precede, le parti possono pattuire per iscritto un prezzo diverso rispetto a quelli indicati nelle tariffe.
c. Il pagamento del prezzo del trasporto e degli ulteriori servizi accessori nei termini pattuiti non potrà essere sospeso o ritardato dal Mittente, qualunque ne sia il motivo o il titolo, né lo stesso potrà promuovere azioni o sollevare contestazioni di sorta se non dopo l’avvenuto integrale pagamento del dovuto.
d. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, del prezzo pattuito, costituisce in mora il Mittente, ferma restando ogni pretesa del Corriere al risarcimento dei danni.
28. Diritti e tariffe.
a. Il Corriere, in ossequio a quanto indicato nel separato tariffario e fatto salvo quanto previsto nelle presenti condizioni generali, applicherà i diritti e le tariffe pattuiti nella scheda di incarico.
b. Tariffa Assicurazione. Il Corriere può assumere l’incarico di stipulare contratti di assicurazioni ad hoc verso il corrispettivo di un sovraprezzo (ad esempio un risarcimento maggiore al Kg, oppure assicurazione per l’intero valore della merce trasportata) addebitando il relativo costo.
c. Trasporto notturno. Nel caso in cui venga chiesto l’effettuazione di trasporto notturno è prevista una maggiorazione della tariffa pari al 30%.
d. Trasporto di documenti. Il trasporto di documenti è soggetto ad una tariffa forfettaria che verrà determinata nella scheda di incarico.
e. Trasporto di piccoli pacchi. Il trasporto di pacchi con dimensione e peso inferiori a quelli base di cui al separato tariffario, è soggetto ad una tariffa forfettaria che verrà determinata nella scheda di incarico.
f. Aumento forfettario. Tutte le tariffe di cui al presente contratto e al separato tariffario sono soggette ad un aumento forfettario del 10% sul costo del trasporto, quale maggiorazione dovuta per l’incremento del tragitto per l’esecuzione del trasporto a causa di eventuali deviazioni stradali.
g. Diritti esecuzione del mandato. Per disposizioni, registrazioni, bollettazioni, dossier, archiviazioni ecc. vengono addebitati diritti per un importi pari ad un minimo del 5% ad un massimo del 10% della fattura.
h. Trasporti urgenti. Il Corriere addebiterà al Mittente una maggiorazione variabile tra il 30% ed il 50% della tariffa dovuta per il trasporto nel caso in cui vengano chiesti trasporti che comportino termini di resa della merce diversi da quelli precedentemente concordati ovvero generalmente applicati dal Corriere.
i. Mancato affidamento del quantitativo di merce pattuito. Qualora venisse affidato al Corriere un quantitativo di merce inferiore rispetto a quello pattuito il Corriere medesimo addebiterà la tariffa per intero.
j. Addizionali. Il Corriere potrà applicare addizionali specifiche eventualmente stabilite dalla Associazioni Locali per traffici particolari ovvero per particolari condizioni operative. Il Corriere, inoltre, potrà applicare competenze eventualmente dovute per operazioni di ritiro e/o consegna della merce in aree portuali, aereoportuali, zone urbane, centri storici, aree pedonali e zone extraurbane con particolari limitazioni al traffico ovvero con circolazione comunque difficoltosa. Potranno altresì essere applicate addizionali per ritiro e/o consegna di merce in centri commerciali, supermercati ed ipermercati. Le spese di cui alla presente clausola potranno essere addebitate anche in un momento successivo non appena le stesse verranno effettivamente rilevate e computate.
k. Soste del veicolo in occasione del ritiro e/o consegna della merce. Le eventuali soste che dovessero essere effettuate in occasione dell’attività di ritiro e di consegna della merce saranno fatturate al costo di Euro 100,00 all’ora o frazione di essa per il fermo del veicolo, indipendentemente dalla tipologia, dal peso e dal volume della merce, fatto salvo il diritto del Corriere al risarcimento e/o rimborso di eventuali danni che dovesse patire.
l. Somme anticipate dal Corriere. Qualsiasi somma che sia stata anticipata dal Corriere dovrà essere restituita dal Mittente ovvero dal Destinatario nei termini di pagamento previsti dalla fattura, oltre ad un diritto pari al 5 % della somma anticipata.
m. Mandato di contrassegno. Nel caso di mandato di contrassegno, oltre al costo del trasporto è dovuto al Corriere un diritto pari al 5% del valore di ogni contrassegno. Qualora il mandato di contrassegno venga annullato prima dell’inizio delle operazioni di trasporto, dovrà essere in ogni caso corrisposto in favore del Corriere un importo pari al 50% del trasporto oltre al rimborso delle eventuali spese (postali, telegrafiche, telefoniche e di bollo) dallo stesso sostenute.
n. Diritto di pesatura. Qualora il Mittente non abbia già provveduto alla pesatura della merce al momento della consegna della stessa al Corriere, quest’ultimo, che vi deve in ogni caso provvedere, avrà diritto ad un aumento del 5% sulla tariffa di trasporto.
o. Spese di giacenza. Il Corriere, nel caso di giacenza della merce, sosta e custodia, riconsegna e ritorno della stessa avrà diritto alla corresponsione della tariffa che verrà separatamente concordata.
p. Ricerche d’archivio e documentazione. Il Mittente ovvero il Destinatario può chiedere, verso il corrispettivo di euro 1 (Uno) per pagina, copia della documentazione riguardante il trasporto, purchè non siano trascorsi i limiti prescrizionali per l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di trasporto.
q. Esazione delle fatture del Corriere. Qualora Mittente e Destinatario chiedano di poter pagare al loro domicilio, è prevista una maggiorazione del 5% della tariffa di trasporto applicata dal Corriere oltre ad un ulteriore costo forfettario di euro 0,30 al Km.
r. Tariffa colli particolari. Per l’incidenza dei costi conseguenti alla specialità del trasporto di piccoli pacchi che richiede manipolazione e distribuzione del tutto particolari, fatta salva l’applicazione delle tariffe di cui alle presenti condizioni generali, è dovuto il pagamento di un’ulteriore tariffa forfettaria che verrà determinata nella scheda di incarico.
29. Privacy.
Art. 13 D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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