CAPITOLATO TECNICO PER L’ASSICURAZIONE CONTRO L’INCENDIO
CAPITOLATO TECNICO PER L’ASSICURAZIONE CONTRO L’INCENDIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO
ASL 3
Azienda Sanitaria Locale di Nuoro
CONTRAENTE | AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 NUORO Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 – XXXXX |
DECORRENZA | ORE 24.00 DEL 31.12.2007 |
SCADENZA | ORE 24.00 DEL 31.12.2010 |
RATEAZIONE | ANNUALE |
Sommario
Definizioni ......................................................................................... pag. 2
Descrizione dell’attività e dei beni assicurati....................................... pag. 4
Norme che regolano l’assicurazione in generale ................................. pag. 5
Norme che regolano l’assicurazione incendio...................................... pag. 8
Norme che regolano l’assicurazione in caso di sinistro……………… pag. 17
Scheda di offerta……………………………………………………… pag. 23
Definizioni
Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:
- Annualità Assicurativa: il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell’assicurazione.
- per Assicurato: persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- per Assicurazione: il contratto di assicurazione.
- per Broker: la SAMAR INSURANCE BROKERS in A.T.I. con la GPA ASSIPAROS S.p.A..
- per Contenuto: attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; apparecchiature medico-scientifiche, diagnostiche, terapeutiche, di controllo e di analisi; attrezzature ospedaliere in genere; registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio, comprese, se assicurato è il Locatario, le migliorie apportate ai locali tenuti in locazione. Si intendono inclusi i mezzi di traino e trasporto non iscritti al P.R.A.
Sono inoltre compresi elaboratori e calcolatori elettronici e relativi supporti dati, apparecchiature elettromedicali.
Sono inoltre compresi : monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore ; archivi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor ; schede, dischi nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici ; modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili ; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo ; beni e cose di terzi in genere, nonché di proprietà dei dipendenti, degenti, accompagnatori e visitatori inclusi indumenti ed effetti personali.
- per Contraente: ASL N° 3 di Nuoro – Via Demurtas, 1 – 08100 NUORO
- per Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
- per Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- per Fabbricato: l'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme e di comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili, cortili, viali interni, boxes, migliorie, tappezzerie, moquette, affreschi, mosaici, dipinti murali, statue, cariatidi, colonne con capitelli scolpiti, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche non aventi valore artistico.
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
- per Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può
autoestendersi e propagarsi.
- per Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- per Infiammabili: sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti"
- ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
- per Merci: merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti; combustibile, scorte e materiali di consumo; imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione; medicinali, ogni prodotto farmaceutico similare, plasma sanguigno ed ogni altro prodotto similare (anche su mezzi mobili tipo ambulanze); nonché generi igienico-sanitari; derrate alimentari; il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricate su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplodenti, infiammabili e merci speciali.
Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli in genere iscritti al P.R.A.
- per Merci Speciali: -celluloide (grezza ed oggetti di);
-espansite;
-schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
-materie plastiche espanse o alveolari;
-Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
- per Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.
- per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- per Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- per Società: l'impresa assicuratrice.
- per Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature
- per Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate, a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
- per Ubicazione: i luoghi ovunque dislocati dove esista un interesse dell’Assicurato e dove si trovano i locali contenenti le cose assicurate.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ E DEI BENI ASSICURATI
Beni mobili ed immobili in quanto:
• di proprietà o comproprietà della Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi;
• di proprietà di xxxxx sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia e deposito alla Contraente per le sue attività.
I beni mobili ed immobili sono pertinenti allo svolgimento dell’attività istituzionale dell'Ente identificati nei documenti ufficiali, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:
uffici, uffici gestionali, economali e tecnici, studi professionali; magazzini; laboratori; ospedali, ambulatori, poliambulatori intra ed extra-ospedalieri, servizi veterinari, dispensari, centri di rieducazione funzionale o psichica, assistenza medica, attività diagnostica, servizi socio-sanitari; civili abitazioni; convitti e mense; luoghi di culto; altri edifici e strutture comunque utilizzati per l'esercizio delle attività dell'ente e in genere di tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, assistenziale, ricreativo, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.
Le attività sopra indicate vengono svolte in fabbricati variamente elevati e ovunque ubicati, costruiti prevalentemente in materiali incombustibili.
Per l'attività svolta non è esclusa tuttavia la presenza di materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili e di merci speciali che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare.
Prospetto partite: | Somme assicurate: |
Part.1 - Fabbricati | € 100.000.000,00 |
Part.2- Contenuto e Merci | € 25.000.000,00 |
Part.3- Ricorso terzi, locatari, inquilini, rischio locativo | € 2.000.000,00 |
Part.4- Spese di demolizione
e sgombero € 500.000,00
Part.5- Indennità aggiuntiva (pari al 20% della somma assicurata
alla partita n.1) € 20.000.000,00
Part.6- Indennità aggiuntiva (pari al 20% della somma assicurata
alla partita n.2) € 5.000.000,00
TOTALE SOMME ASSICURATE € 152.500.000,00
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1892-1893 e 1894 del Codice Civile).
Art. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).
Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha la durata di ANNI 3 con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2007 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2010. E’ data facoltà alle Parti di recedere dal presente contratto ad ogni annualità, con preavviso da inviare a mezzo lettera raccomandata almeno novanta giorni prima della scadenza.
Art. 4 – DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA
Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Prima della scadenza, il Contraente può fare richiesta alla Società di prosecuzione del rapporto assicurativo, qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, è in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara; pertanto la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente entro il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art. 5 – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE – PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all’Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.
Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell’atto che conferisce tale ordine alla Ragioneria della Contraente, a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati per iscritto alla Società o al Broker a mezzo raccomandata o telex o telefax.
Poiché il premio è convenuto in base a elementi variabili del rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Relativamente alla categoria dei “Direttori”, la Compagnia prende atto che il chilometraggio consuntivo che verrà fornito dalla Contraente ai sensi del presente articolo, è comprensivo anche dei chilometri percorsi – per missioni e/o adempimenti di servizio dai “Direttori” -, sulla base di una “autocertificazione” predisposta da parte di questi ultimi. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere corrisposte nei 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione di ricevimento del documento). Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, effettuato con lettera raccomandata, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo
al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 7 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile).
Art. 8 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9 – BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 10 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne hanno avuto conoscenza
La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell’entità corredata dei danni, da un preventivo di riparazione, nonché degli estremi dell'Assicurato danneggiato, della Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
Art. 11 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ciascun sinistro liquidato nell’anno assicurativo e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni; se viene intimata dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 12 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione, sono a carico dell'Assicurato.
Art. 13 – FORO COMPETENTE
Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede sociale dell'Assicurato.
Art. 14 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le disposizioni legislative e norme regolamentari vigenti, fermo restando che le condizioni di polizza particolari ed oggetto della presente normativa contrattuale prevalgono, in ogni caso, sulle condizioni generali di assicurazione e a stampa.
Art. 15 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEL PREZZO
Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art.44 comma 4 della Legge N°724 del 23/12/1994.
Art. 16 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 17 – COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui è ubicata la sede sociale del Contraente.
Art. 18 – IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 19 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
Art. 20 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Contraente, ai sensi della legge 31/12/1996 n° 675, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker
Art. 21 - ISTITUZIONE UFFICIO SINISTRI
Qualora nel territorio della Regione Sardegna non sia già presente un ufficio liquidazione sinistri, la Compagnia si impegna ad istituirlo entro 60 gg. dall’inizio del contratto.
Art.22 - CLAUSOLA BROKER
Alle Società di brokeraggio SAMAR Insurance Brokers S.r.l. – con sede in Cagliari Piazza del Xxxxxxx n. 22 e GPA ASSIPAROS S.p.A. di Milano è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker dell’ASL N° 3 di Nuoro – ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
Ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.
Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono al Broker il ruolo di cui alla legge soprarichiamata, relativamente alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni, pagamento dei premi di polizza, restando inteso, anche ai termini dell’art. 1901 c.c., l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al Broker. La Compagnia/e aggiudicataria/e
dell’appalto si obbligano a riconoscere al Broker, per tutta la durata dello stesso, sotto forma di ritenuta sui premi imponibili della assicurazione, all’atto del loro pagamento, una provvigione del 12%: tale remunerazione, essendo parte della maggiore aliquota riconosciuta dalle Imprese Assicuratrici alle loro reti di vendita diretta, non potrà mai costituire costo aggiuntivo a carico del Contraente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Art.23- Oggetto dell’assicurazione
Sono garantiti tutti i danni materiali diretti e conseguenziali ai beni assicurati cagionati da:
- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere
- Furto di fissi e infissi di proprietà e di uso comune, compresi i guasti arrecati dai ladri.
Art.24- Condizioni particolari:
24.1- Parificazione danni: sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità,anche quelli prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire, limitare o arrestare l'incendio o altri eventi garantiti dalla presente polizza.
24.2-Spese di demolizione e sgombero: le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare,trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato o abilitato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative a beni non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie. L'indennizzo delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza.
Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.
La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari al 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato nella clausola “limiti di indennizzo”.
24.3-Ricorso Terzi, Locatari, Inquilini, Xxxxxxx locativo: La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito alla Part. 3 e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- i legali rappresentanti.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.
La Società nei casi di Responsabilità dell’Assicurato a termini degli articoli 1588,1589 e 1611 del Codice Civile risponde altresì dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, che non siano già assicurati nella partita Fabbricati. L’indennizzo a questo titolo verrà effettuato senza l’applicazione di quanto previsto all’art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dell’importo indicato alla Part. 3. L’assicurazione è estesa agli eventuali danni patrimoniali derivanti al locatore dal mancato o ridotto utilizzo dei locali in conseguenza del sinistro, nell’ambito della somma assicurata e nel limite del 10% dell’indennizzo dovuto per danni materiali e diretti.
24.4-Onda sonica: danni cagionati ai beni assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.
24.5-Fenomeno elettrico: danni che si manifestassero negli impianti, nelle macchine, apparecchi e circuiti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio-politici ed atmosferici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.
L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto senza l’applicazione di quanto previsto dalla clausola “Assicurazione Parziale” e sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".
24.6-Autocombustione e autofermentazione: danni prodotti da autocombustione - autofermentazione (combustione spontanea senza fiamma) ai beni assicurati.
24.7-Implosione: danni derivanti dal repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.
24.8-Xxxxx conseguenziali: qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere ai beni assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.
A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere ai beni assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:
-fumi, gas, vapori;
-mancata od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
-mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;
-colaggio e fuoriuscita di liquidi.
24.9-Ricostruzione archivi, documenti, registri : relativamente ad archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors e materiale meccanografico, si indennizzerà, sino alla concorrenza dell’importo di cui alla clausola “limiti di indennizzo”, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento ; al riguardo, l’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.
24.10-Rimborso onorari periti: indennizzo all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".
Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri in eccesso a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a valore a nuovo", nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.
24.11-Ordinanze delle Autorità - Oneri di urbanizzazione : nella somma assicurata per la partita “Fabbricati”, sino alla concorrenza dell’importo indicato nella clausola “Limiti di indennizzo”, sono compresi anche :
1. le maggiori spese compresi gli oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l’uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra ;
2. le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di beni non danneggiati in seguito all’imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.
24.12-Fumo, gas e vapore: danni ai beni assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:
- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.
24.13-Urto veicoli: danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati ai beni assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.
24.14-Rovina di ascensori e montacarichi: danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
24.15-Eventi atmosferici: danni arrecati ai beni assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia). La Società non risponde:
a)dei danni causati da:
-fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
-mareggiate e penetrazione di acqua marina;
-formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
-gelo e neve;
-cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici; b)dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno
che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
c)dei danni subiti da:
-alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
-grues;
-beni all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
-capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
-vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
-lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.
L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".
24.16-Grandine: Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica.
L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".
24.17-Gelo: danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.
24.18-Acqua condotta: danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura o occlusione di gronde, pluviali, di allacciamenti ad elettrodomestici, di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".
La Società non risponde:
- dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- dei danni derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature.
24.19-Rigurgiti e/o traboccamenti di fognature: danni causati alle cose assicurate derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature, purché facenti parte dell'impianto di pertinenza del fabbricato stesso.
24.20-Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti): danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.
La Società non risponde:
- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche
costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".
24.21-Acqua piovana: danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:
- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.
24.22-Intasamento gronde e pluviali: danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da acqua penetrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.
Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
24.23-Eventi socio-politici: la Società risponde:
1) dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2) degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
La Società si riserva il diritto di recedere dalla presente garanzia in ogni momento con un preavviso di 30 gg. da inviarsi a mezzo lettera raccomandata.
24.24-Sovraccarico neve: danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.
La Società non risarcisce i danni causati:
- da valanga e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.
La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".
24.25- Inondazioni, alluvioni, allagamenti: danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, scoppio, subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a)causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
b)causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sui beni assicurati;
c) a beni mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).
La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo", con relativa franchigia.
24.26-Terremoto: danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, implosione e scoppio – subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
La Società non risponde dei danni:
- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo", con relativa franchigia.
24.27- Merci in refrigerazione: danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti:
a) ad eventi garantiti in polizza;
b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica;
c) ad infiltrazione di calore accidentale dovuto a qualsiasi causa, compreso caduta o crollo di isolanti e con totale esclusione dell’apertura di porte.
Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società e/o al Broker con il mezzo più rapido possibile.
La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo", con relativa franchigia.
24.28-Inattività : Se lo stabilimento o una parte di esso si rende inattivo, l’Assicurato ha diritto ad una riduzione del tasso applicato alle partite : “Fabbricati”, “Macchinari” e “Merci”, pari al 50% di quello in corso per lo Stabilimento attivo, per la parte di capitali interessati a tali attività.
Durante l’inattività è data facoltà all’Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti allo scopo della loro conservazione. Se lo Stabilimento (o parte di esso considerato inattività) viene rimesso in attività, l’Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società ed a integrarne il premio per Stabilimento attivo, a norma dell’Art. 1898 del C.C.
24.29-Beni non diversamente indicati: viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "bene assicurato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.
Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto".
24.30-Rinuncia al diritto di surroga: la Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di presidente, consiglieri, sindaci, amministratori e dipendenti dell'Assicurato, Società consociate, collegate, controllate, consulenti, fornitori, clienti e persone di cui deve rispondere l'Assicurato e/o il Contraente salvo il caso di dolo.
Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.
24.31-Sostanze infiammabili e merci speciali: la Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.
24.32-Attrezzature e merci presso terzi: le attrezzature e la merce assicurati si intendono garantiti, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di Terzi, in esposizione, deposito, lavorazioni e/o riparazioni.
24.33-Macchinari in leasing: i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza, fino alla concorrenza :
- dell’importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
- dell’intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.
24.34-Incendio derivante da esistenza e/o impiego di radioisotopi: si intendono compresi i danni alle cose assicurate derivanti da incendio conseguenti ad esistenza e/o impiego di radioisotopi.
24.35-Parcheggi: Danni materiali e diretti ai veicoli ed alle cose sugli stessi trasportate, di proprietà di Xxxxx e dei dipendenti in parcheggi all'aperto su area recintata e gestiti dall'Assicurato, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".
24.36-Danni agli impianti di misura: danni subiti dagli impianti ed apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione di proprietà dell’Azienda telefonica e di quelle erogatrici di acqua potabile, gas ed energia elettrica che si trovino nel fabbricato assicurato.
24.37-Colpa grave : L’assicurazione si intende operante quand’anche il danno sia stato prodotto per colpa grave dell’Assicurato o del Contraente.
24.38-Rottura accidentale di lastre di cristallo o vetro stampato in fabbricati di proprietà o in uso entro i limiti previsti in polizza.
24.39-Ricovero automezzi: ai fini della garanzia prestata dalla presente polizza si precisa che nei vari locali della Contraente possono essere ricoverati automezzi di Terzi e/o dipendenti e/o di sua proprietà.
24.40-Indennità aggiuntiva a percentuale : A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si assicura contro i danni di interruzione di esercizio conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente polizza: il 20% della somma assicurata alla partita 1) e il 20% della somma assicurata alla partita 2). In caso di sinistro l’indennizzo per l’assicurazione dei danni d’interruzione di esercizio verrà calcolato – partita per partita – applicando all’importo del risarcimento incendio la percentuale sopra assicurata, a meno che, per effetto di successive modifiche al contratto, tale percentuale risulti diminuita.
Art.25 – Rischi esclusi
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
d) causati da eruzioni vulcaniche
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nella clausola "Ricorso terzi".
Art.26 – Dichiarazione del Contraente
26.1-Dichiarazioni inesatte del Contraente: la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.
26.2-Danni precedenti: la mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
Art.27 – Variazioni del Rischio
27.1-Modifiche e trasformazioni: nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.
L'Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società in quanto ciò non è ritenuto aggravamento di rischio ai sensi dell’art. 1898 del C.C.
Art. 28 – Compensazione tra partite: se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo il disposto dell’art. del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:
- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
- non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.
Art. 29 – Prosieguo dell’attività senza perizia: fermo l’obbligo da parte dell’Assicurato di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all’Assicurato stesso di poter proseguire nell’attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.
Art. 30 – Enti all’aperto: si intendono assicurati anche gli enti all’aperto per natura e destinazione.
Art. 31-Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti: l'Assicurato é esonerato dall'obbligo di q comunicare le eventuali vicinanze pericolose o altre circostanze aggravanti.
Art. 32-Automatica Inclusione/esclusione di fabbricati e relativo contenuto : si intendono automaticamente esclusi i fabbricati (e relativi contenuti) alienati, ed automaticamente compresi in garanzia i fabbricati (e relativi contenuti) acquistati.
Resta convenuto che, in caso di aumento, il capitale massimo assicurabile per singolo edificio o per più edifici tra loro distanti meno di m. 20, viene stabilito in € 5.200.000,00.=
L’inclusione di entità superiori al valore di cui sopra, dovrà essere preventivamente richiesta alla Società e la copertura assicurativa decorrerà dalla data di conferma della Società stessa.
Alla fine di ciascuna annualità assicurativa, nel caso Vi siano state variazioni di rischio,
− l’Assicurato dovrà comunicare alla Società il valore totale degli Immobili e relativi Contenuti entro i 30 giorni successivi;
− la Società provvederà ad emettere apposita appendice per l’aggiornamento dei valori, in base alle comunicazioni dell’Assicurato di cui al punto precedente, la quale costituirà il premio di rinnovo per la successiva annualità.
Con la suddetta appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso :
a) relativamente all’aumento complessivo, l’Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad esso pertinente ;
b) relativamente alla diminuzione complessiva, la Società rimborserà, partita per partita, il 50% del premio imponibile ad essa pertinente.
Quanto sopra si applica, negli stessi termini, anche per i fabbricati e relativi contenuti di proprietà di Terzi in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia o deposito al Contraente/Assicurato.
Art.33-Diminuzione del rischio: a parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio.
Art.34-Esonero dell’indicazione dell’ubicazione degli immobili:
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.
Art.35- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art.36- Assicurazioni per conto di chi spetta/cose di proprietà di terzi
La copertura assicurativa é stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato, né eserciteranno azione alcuna per impugnare la perizia convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.
La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.37- Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.38 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art.39- Consenso al trattamento dei dati personali
Il Contraente ai sensi della legge 31/12/1996 n° 675, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO
Art.40-Obblighi in caso di sinistro: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
b) darne avviso al Broker oppure alla Società entro trenta giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente o dell'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) fare, nei casi previsti dalla legge, nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società:
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) presentare uno stato particolareggiato dei beni colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.
Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.
L'Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.
Art. 41- Recesso in caso di sinistro: Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, le Parti hanno facoltà di comunicare, sempre a mezzo lettera raccomandata, il proprio recesso dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a novanta giorni, per dar modo alla Contraente di esperire le necessarie procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
Anche il Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo dovuto con le stesse modalità suindicate.
Art. 42-Esagerazione dolosa del danno: il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 43-Procedura per la valutazione del danno: l'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico: ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Art.44-Mandato dei Periti: i Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi in caso di sinistro";
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art.45-Operazioni peritali: si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.
Art.46-Valore delle cose assicurate e determinazione del danno: la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza e l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I - Fabbricati: Valore a nuovo - La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
II - Contenuto: Valore a nuovo - Il costo di rimpiazzo o di riacquisto delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
III - Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Relativamente a Fabbricati e Contenuto:
1) in caso di sinistro, si determina per ogni partita separatamente:
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse, e più precisamente:
- per "fabbricati": l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- per "Contenuto": il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo";
2) agli effetti della clausola "Assicurazione parziale", il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.
Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, dei beni distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
La ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, deve avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo";
5) l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto Fabbricati, Contenuto in stato di attività o di inattività temporanea;
6) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi;
7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
Relativamente alle merci, l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate, come sopra calcolato, il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola "Assicurazione parziale".
Si precisa che ai fini della determinazione del valore assicurabile e dell'ammontare di eventuali danni, i beni costituiti da materiale farmaceutico e di medicazione, alimentari e altri materiali di consumo in genere, vengono valutati in base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro.
Art.47-Pagamento dell'indennizzo: verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Art.48-Indennizzo in mancanza di chiusa istruttoria: l'Assicurato è legittimato ad ottenere dalla società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini dei patti di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno, garantito da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario Istituto o Compagnia di assicurazione, di restituire quanto percepito qualora dal certificato di chiusa istruttoria o della sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi della presente polizza.
Art.49-Anticipo sulle indennità: l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 103.291,36 Euro.
La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Quanto sopra si intende riferito alla quota di indennizzo dovuta prima che avvenga la ricostruzione o il rimpiazzo del bene colpito da sinistro.
Art.50-Limite massimo dell'indennizzo: salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.51-Compensazione valori fra partite: Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l’Art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.
Resta convenuto che:
- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no da sinistro;
- non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento
Art.52-Denuncia circostanziata sinistri : A parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione si stabilisce che, in caso di sinistro, l’obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall’Assicurato, viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro stesso con l’indicazione del loro valore e della perdita subita.
Art. 53 – Deroga alla regola proporzionale: A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo all’applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.
Art. 54 – Differenziale storico artistico/opere di abbellimento: nell’ambito della somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, mobili, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purchè non ne derivi aggravio alla Società, oppure nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d’ora di rimettersi al parere della Sovraintendenza dei Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove è collocato il bene danneggiato, alla quale verrà dato formale incarico di perito comune.
Art.55-Franchigie e limiti di indennizzo 55.1-Franchigie/Scoperti per sinistro
Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi:
- Fumo | Euro | 250,00 |
- Urto veicoli | Euro | 500,00 |
- Fenomeno elettrico | Euro | 500,00 |
- Grandine | Euro | 250,00 |
- Gelo | Euro | 250,00 |
- Acqua Condotta | Euro | 250,00 |
- Colaggio Sprinkler | Euro | 250,00 |
- Intasamento gronde e pluviali | Euro | 150,00 |
- Spese ricerche e riparazione guasto e/o rottura per Rottura per garanzie acqua condotta e colaggio impianti Automatici di estinzione | Euro | 250,00 |
- Parcheggi – scoperto 10% con il minimo di | Euro | 150,00 |
- Merci in refrigerazione | Euro | 250,00 |
- Eventi sociopolitici - Scoperto 10% con il minimo di | Euro | 1.500,00 |
- Eventi atmosferici | Euro | 1.500,00 |
- Sovraccarico neve | Euro | 1.500,00 |
- Inondazioni- Alluvioni – Allagamenti | Euro | 10.000,00 |
- Terremoto - Scoperto 10% con il minimo di | Euro | 1.000,00 |
ed il massimo di | Euro | 50.000,00 |
55.2- Limiti di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa
- Per sinistro qualsiasi sia la causa e/o le garanzie colpite Euro 100.000.000,00
- Spese ricerche e riparazioni guasto e/o rottura per garanzia acqua condotta e colaggio impianti | ||
di estinzione | Euro | 25.000,00 |
- Fenomeno elettrico | Euro | 100.000,00 |
- Merci in refrigerazione | Euro | 100.000,00 |
- Grandine | Euro | 100.000,00 |
- Rimborso onorari e spese periti, ingegneri | Euro | 100.000,00 |
- Ricostruzione archivi, documenti, ecc. | Euro | 150.000,00 |
- Oneri di urbanizzazione/ordinanze delle autorità | Euro | 250.000,00 |
- Parcheggi | Euro | 250.000,00 |
con il limite per singolo autoveicolo di | Euro | 15.000,00 |
- Rottura lastre | Euro | 15.000,00 |
con il limite per singola lastra di | Euro | 1.500,00 |
- Inondazioni- alluvioni- allagamenti Euro 10.000.000,00
- Eventi Sociopolitici 80% capitale esistente al momento del sinistro nell’ubicazione colpita
- Eventi atmosferici 80% capitale esistente al momento del sinistro nell’ubicazione colpita
- Sovraccarico neve 50% capitale esistente al momento del sinistro nell’ubicazione colpita
- Terremoto Euro 10.000.000,00
- Attrezzature e merci presso terzi 10% capitale esistente al momento del sinistro nell’ubicazione colpita
- Beni e cose di terzi, di proprietà dei dipendenti, degenti,
accompagnatori e visitatori Euro 10.000,00
IL CONTRAENTE/ASSICURATO LA COMPAGNIA ASSICURATRICE
SCHEDA DI OFFERTA
IIL SOTTOSCRITTO LEGITTIMATO AD IMPEGNARE LA
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
DENOMINATA………………………………………………………………………………….
DICHIARA:
- DI ACCETTARE SENZA ALCUNA RISERVA NE’ RESTRIZIONE TUTTE LE CLAUSOLE CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE E DI OFFRIRE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ E DEI BENI ASSICURATI
Beni mobili ed immobili in quanto:
• di proprietà o comproprietà della Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi;
• di proprietà di xxxxx sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia e deposito alla Contraente per le sue attività.
I beni mobili ed immobili sono pertinenti allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:
uffici, uffici gestionali, economali e tecnici, studi professionali; magazzini; laboratori; ospedali; ambulatori, poliambulatori intra ed extra-ospedalieri, servizi veterinari, dispensari, centri di rieducazione funzionale o psichica, assistenza medica, attività diagnostica, servizi socio-sanitari; civili abitazioni; convitti e mense; luoghi di culto; altri edifici e strutture comunque utilizzati per l’esercizio delle attività dell’ente e in genere di tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, assistenziale, ricreativo, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.
Le attività sopra indicate vengono svolte in fabbricati variamente elevati e costruiti prevalentemente in materiali incombustibili.
Per l’attività svolta non è esclusa tuttavia la presenza di materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili e di merci speciali che la tecnica inerente l’attività svolta insegna e consiglia di usare e che l’Assicurato ritiene di adottare.
Prospetto partite: | Somme assicurate: |
Part. 1 – Fabbricati | € 100.000.000,00 |
Part. 2 – Contenuto e Merci | € 25.000.000,00 |
Part. 3 – Ricorso Terzi, locatari, inquilini, | |
rischio locativo | € 2.000.000,00 |
Part. 4 – Spese di demolizione | |
e Sgombero | € 500.000,00 |
Part. 5 – Indennità aggiuntiva (pari al 20% della somma assicurata
alla partita n. 1) € 20.000.000,00 Part. 6 – Indennità aggiuntiva (pari al
20% della somma assicurata
alla partita n. 2) € 5.000.000,00
Totale somme assicurate € 152.500.000,00
Premio annuo finito = € di cui imposte = €
Dichiara inoltre, che:
➢ La quota percentuale del rischio che intende assumersi in qualità di delegataria è pari al ……%
➢ E’ stata concordata, ai sensi dell’art. 1911 del cod. civ., la chiusura del riparto, sino a copertura del 100% del rischio con le seguenti Compagnie di assicurazione.
COMPAGNIA ASSICURATRICE | QUOTA % PARTECIPAZIONE |
Firma per conferma ed accettazione
al legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari)