DETERMINA
DETERMINA
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO EX ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE - ID: 05_22 - REVOCA DELLA PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 21 QUINQUIES LEGGE 241/1990
CIG: 9141358742
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, ai sensi del quale Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale all’articolo 8, comma 2, prevede che Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato”;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che fanno capo alla societm di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge
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14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione - tramite apposito atto notarile - della societm di cui al sopra citato articolo 8, comma 2, denominata “PagoPA S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31 dicembre 2100;
VISTO l’art. 2, commi 5 e 6, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, ai sensi del quale il sottoscritto è nominato amministratore unico della societm PagoPA S.p.A. e dura in carica per tre esercizi, con scadenza fissata alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
VISTO l’atto costitutivo della Societm del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all’Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779;
VISTO lo Statuto della Societm;
VISTO l’art. 3, comma 1, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 ai sensi del quale lo svolgimento delle attivitm di cui all’art. 8, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 è assunto dalla societm PagoPA S.p.A. in regime di continuitm con la precedente gestione a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel Registro delle imprese;
VISTA l’iscrizione della Societm nel Registro delle imprese avvenuta in data 31 luglio 2019;
VISTO l’atto di ricognizione e trasferimento delle risorse sottoscritto in data 22 ottobre 2019 dalla Societm, dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dal Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale con il quale è stato formalizzato il trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla piattaforma pagoPA, nonché degli asset ad essa inerenti e delle relative risorse; CONSIDERATO che la missione istituzionale della Societm, per la quale risultano fondamentali innovazione e modernizzazione, si realizza tramite iniziative che mirano alla realizzazione e all’ottimizzazione di un ecosistema digitale che ruota intorno al cittadino e alle imprese, con l’obiettivo di semplificare il rapporto tra Stato, aziende e cittadini, attraverso la possibilitm di accedere a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, tramite il completamento e la messa a disposizione delle infrastrutture immateriali;
CONSIDERATO che la Societm, a tal fine, sviluppa costantemente nuovi prodotti e servizi digitali da mettere a disposizione di Enti Pubblici e Privati attraverso le piattaforme dalla medesima gestite;
CONSIDERATO che la Societm in un’ottica di crescita aziendale, in termini di
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incremento previsto di personale alle proprie dipendenze e di miglioramento dei processi aziendali, la Societm intende, a scadenza dell’attuale contratto di fornitura di Licenze Google Suite Business Standard, acquisire licenze di tipo “Workspace Enterprise”, da parte di operatori in possesso del certificato di Google Cloud Partner o superiore (Google Cloud Premier), in grado di offrire i migliori standard prestazionali; CONSIDERATO che la Societm con determina del 22/03/2022, ha autorizzato l’avvio di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento, tramite accordo quadro ex art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016, della fornitura di licenze Google Workspace Enterprise, per un periodo di 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto, per un valore massimale di C 474.336,00 al netto dell’Iva e/o di altre imposte, comprensivo di opzioni e rinnovi;
VISTO che la menzionata procedura è stata avviata in data 25 marzo 2022, con scadenza dei termini per la presentazione delle offerte fissata al 27 aprile 2022; CONSIDERATO che, nelle more della scadenza dei suddetti termini, in data 21 aprile 2022, Consip SpA ha attivato la Convenzione Telefonia Mobile - Edizione 8, stipulata con il Fornitore aggiudicatario Telecom Italia S.p.A., che prevede tra i servizi offerti, inter alia, la soluzione Smartworking denominata “Google WorkSpace One”, con le seguenti funzionalitm: realizzazione di videoconferenze; condivisione desktop e contenuti (a titolo esemplificativo, presentazioni, documenti, ecc.); presenza e messaggistica istantanea; Suite di Posta Elettronica e integrazione con servizi esterni;
PRESO ATTO che la suddetta soluzione “Google WorkSpace One”, risponde alle esigenze della Societm in termini di fabbisogno di licenze, e che quindi può considerarsi totalmente sovrapponibile all’oggetto della menzionata procedura di gara pubblicata in data 25 marzo 2022;
CONSIDERATO che l’attuale disponibilitm della soluzione Smartworking della Convenzione TM 8, configura una situazione di fatto sopravvenuta non presente al momento dell’indizione della gara in argomento;
CONSIDERATO che i prezzi offerti dal Fornitore aggiudicatario della gara TM 8 risultano convenienti in termini economici rispetto alle attuali condizioni di mercato e in linea con le disponibilitm di budget della Societm;
CONSIDERATO che, per i motivi sopra esposti, e in applicazione dei principi di efficienza ed economicitm, si intende aderire alla Convenzione Consip in parola; VISTO l’art. 21 quinquies L. n. 241/1990 e s.m.i. che espressamente prevede che: “1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che
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lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti [...]”;
PRESO ATTO che la Societm, in applicazione dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, può legittimamente operare, in autotutela, e revocare la procedura di gara in oggetto, alla luce dei menzionati presupposti di legge;
PRESO ATTO che la revoca intervenuta durante l’espletamento della procedura di gara, non comporta alcun indennizzo, rientrando nella potestm discrezionale della stazione appaltante disporre la revoca della procedura di gara in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna, inefficiente e/o antieconomica la prosecuzione della gara;
CONSIDERATO che la Societm, come anche disciplinato dall’art. 12 del proprio Regolamento Acquisti, ha facoltm di adottare una nuova determinazione che può avere contenuto c.d. confermativo o demolitorio di determinazioni precedentemente adottate, in espressione del proprio potere di autotutela;
VALUTATO opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione di cui all’ art.
97 della Costituzione, addivenire alla revoca della richiamata procedura di cui all’oggetto, in considerazione della sussistenza dei presupposti di legge di cui all’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990;
ATTESO che non è ancora scaduto il termine di presentazione delle offerte, per cui il provvedimento di revoca in via di autotutela non incide su posizioni giuridiche, acquisite e qualificate;
RITENUTO di non dover avviare le comunicazioni di avvio del procedimento di autotutela;
DETERMINA
Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo.
ART. 1
1. Di procedere, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., alla revoca in autotutela della procedura aperta per l’affidamento, tramite accordo quadro ex art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016, della fornitura di licenze Google Workspace Enterprise, e di tutti gli atti, presupposti e successivi, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, e in particolare per un mutamento della situazione di fatto, non presente al momento dell’indizione della gara e di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, che risulta soddisfatto con modalitm più efficaci ed efficienti
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mediante l’integrazione dei servizi e la gestione unitaria del contratto prevista dalla Convenzione TM 8;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale, sezione “Societm Trasparente”, sulla Piattaforma e-procurement aziendale Net4Market e sul sito istituzionale del MIMS xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
3. di non prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela della procedura in oggetto interviene in una fase antecedente all’aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non si è perfezionato alcun vincolo giuridicamente rilevante.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Xxxxxxxx XXXXXXX
f.Ēo digiĒalmgnĒg
La presente Determina è pubblicata sul Profilo del Committente a decorrere dalla data del 26/04/2022
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxx: AMMINISTRATORE UNICO
Organizzazione: PAGOPA S.P.A./15376371009 Data: 26/04/2022 10:49:40
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