Contratto Collettivo Regionale di lavoro
CO.RA.N
Comitato per la Rappresentanza Negoziale
Contratto Collettivo Regionale di lavoro
per il personale dipendente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende Regionali
Testo aggiornato dei Contratti Collettivi Regionali di lavoro
1998/2001 - 2000/2001 - 2002/2005 – 2006/2009
Indice
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI 17
CAPO I Principi 17
Art.1 Finalità 17
Art.2 Campo di applicazione 17
Art.3 Durata, decorrenza e procedure
di applicazione del contratto 17
Art.4 Vacanza contrattuale 18
Art.5 Interpretazione autentica dei contratti 19
PARTE II RELAZIONI SINDACALI 20
CAPO I Principi generali 20
Art.6 Obiettivi e strumenti 20
Art.7 I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro 20
Art.8 I soggetti titolari dei diritti e
delle prerogative sindacali 21
CAPO II La contrattazione collettiva e la
concertazione 21
Art.9 Livelli di contrattazione 21
Art.10 Contrattazione integrativa 22
Art.11 Tempi e procedure per la contrattazione
integrativa 23
Art.12 Composizione della delegazione
della contrattazione integrativa 24
Art.13 Diritti di informazione 24
Art.14 Concertazione 25
CAPO III Diritti sindacali 26
Art.15 Diritto di assemblea 26
Art.16 Diritto di affissione 26
Art.17 Locali 27
CAPO IV Distacchi permessi e aspettative sindacali 27
Art.18 Distacchi sindacali 27
Art.19 Ripartizione del contingente dei distacchi 28
Art.20 Flessibilità in tema di distacchi sindacali 29
Art.21 Aspettative sindacali non retribuite 29
Art.22 | Permessi sindacali retribuiti | 30 |
Art.23 | Contingente dei permessi e sua ripartizione | 31 |
Art.24 | Permessi sindacali non retribuiti | 31 |
Art.25 | Contributi sindacali | 32 |
Art.25 bis Rappresentatività e
aggregazioni sindacali 33
CAPO V Lo sciopero e le procedure
di composizione dei conflitti 34
Art.26 Norme di garanzia per il funzionamento
dei servizi pubblici essenziali 34
Art.27 Trattenute per scioperi brevi 35
PARTE III FORME DI PARTECIPAZIONE 36
Art.27 bis Comitato paritetico sul fenomeno
del mobbing 36
PARTE IV RAPPORTO DI LAVORO 39
CAPO I Costituzione del rapporto di lavoro 39
Art.28 Contratto individuale di lavoro 39
Art.29 Periodo di prova 39
CAPO II Struttura del rapporto di lavoro 40
Art.30 Libretto dei crediti professionali 40
Art.31 Orario di lavoro 41
Art.32 Rispetto dell’orario di lavoro 42
Art.33 Disposizioni particolari sull’orario di lavoro 42
Art.34 Lavoro a turni 44
Art.35 Lavoro notturno 45
Art.36 Reperibilità 45
Art.37 Straordinario 46
Art.38 Riposi compensativi 47
Art.39 Ferie 47
Art.40 Permessi retribuiti 49
Art.41 Permessi non retribuiti 50
Art.42 Permessi brevi 50
Art.43 Aspettativa 50
Art.44 Aspettativa per dottorato di ricerca o
borsa di studio 51
Art.45 Altre aspettative previste
da disposizioni di legge 51
Art.46 Cumulo di aspettative 52
Art.47 Congedi dei genitori 52
Art.48 Assenza per malattia 54
Art.49 Tutela dei lavoratori disabili e
in particolari condizioni psico-fisiche 56
Art.50 Assunzioni obbligatorie e provvedimenti
per i dipendenti disabili 57
Art.51 Pari opportunità 57
Art.52 | Libere professioni | 59 |
Art.53 | Mobilità volontaria o a domanda | 60 |
Art.54 | Mobilità d’ufficio e messa in disponibilità | 61 |
Art.55 | Accordi di mobilità | 61 |
Art.56 | Igiene e sicurezza sul lavoro | 63 |
CAPO III Formazione e diritto allo studio 64
Art.57 Formazione continua 64
Art.58 Congedi formativi 66
Art.59 Diritto allo studio 67
CAPO IV Contratti atipici 68
Art.60 Lavoro condiviso - telelavoro 68
Art.61 Rapporto di lavoro a tempo parziale 68
Art.62 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale –
Trattamento economico 70
Art.63 Contratto a tempo determinato 72
CAPO V Estinzione del rapporto di lavoro 74
Art.64 Risoluzione del rapporto di lavoro 74
Art.65 Norme disciplinari 76
PARTE IV CLASSIFICAZIONE E
INQUADRAMENTO 77
CAPO I Classificazione 77
Art.66 Il sistema di classificazione 77
Art.67 | Disciplina delle mansioni | 77 |
Art.68 | Differenziazione dei livelli retributivi | |
all’interno delle categorie | 78 | |
Art.69 | Progressione professionale all’interno | |
della categoria | 79 |
Art.70 | Valutazione nei concorsi pubblici | |
del servizio prestato | 80 | |
Art.71 | Requisiti per l’accesso dall’esterno | |
nelle categorie | 80 | |
Art.72 | Valutazione dei dipendenti | 81 |
Art.72bis Gli elementi della valutazione 81
Art.72 ter I soggetti e la valutazione 82
Art.73 Riesame 83
Art.74 Comitato per il riesame 83
Art.75 Disciplina transitoria dell’inquadramento 83
Art.76 Progressione verticale transitoria per l’accesso
alla categoria B 84
Art.77 Progressione verticale transitoria per l’accesso
alle categorie C e D 85
PARTE V LA RETRIBUZIONE 87
CAPO I principi generali 87
Art.78 Principi 87
Art.79 La struttura della retribuzione 87
CAPO II La retribuzione base 88
Art.80 La retribuzione base 88
Art.81 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 00
Art 82 Incrementi contrattuali 89
Art.83 Arretrati 1998 90
Art.84 Misure perequative in materia
di mobilità verticale ex L.R. 24/1989 91
CAPO III Indennità e maggiorazioni 91
Art.85 Le indennità 91
Art.85bis Le indennità 92
Art.7 Indennità di gabinetto 93
Art.11 Arretrati contrattuali 94
Art.86 Servizio mensa 94
Art.87 Le maggiorazioni retributive 95
Art.5 Le maggiorazioni retributive 96
CAPO IV Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 96
Art.88 Disposizioni per il Corpo forestale e 96
di Vigilanza ambientale 96
Art.89 Classificazione del CFVA 97
Art.90 Progressione verticale nella fase transitoria
per l’accesso alle aree B e C 98
Art.91 Progressione economica all’interno dell’area 99
Art.92 Mansioni 99
Art.93 Mobilità nel ruolo unico regionale 99
Art.94 Valutazione del servizio 100
Art.95 Retribuzione 100
Art.96 Soppressione indennità del CFVA 101
Art.97 Assegno di funzione del CFVA 102
Art.98 | Norme di primo inquadramento del CFVA | 102 |
Art.22 | Indennità di coordinamento comandanti | |
di stazione forestale | 103 | |
Art.23 | Indennità di navigazione | 103 |
Art.24 | Indennità del personale in servizio | |
sull’isola dell’Asinara | 104 |
Art.9 Indennità del Corpo Forestale e
di Vigilanza Ambientale 104
Art.25 Indennità di Amministrazione 104
Art.8 Indennità di Amministrazione 105
Art.12 Effetti dei nuovi stipendi 105
Art.28 Inquadramento dei dipendenti dei Consorzi provinciali e interprovinciali
(CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008) 106
CAPO V La retribuzione di rendimento e di posizione 107
Art.99 La retribuzione di rendimento 107
Art.100 Disposizioni per l’affidamento di incarichi 107
Art.101 Retribuzione di posizione 108
Art.102 Fondo per la retribuzione di rendimento 108
Art.10 Fondo per la retribuzione di rendimento 109
Art.102 bis Fondo per la retribuzione di posizione 109
Art.102 ter Fondo per le progressioni professionali 110
Art.103 Gestione dei fondi per la retribuzione
di rendimento e di posizione 110
Art. 104 Ripartizione dei Fondi per la retribuzione
di rendimento 110
Art.105 Disposizioni particolari per i dipendenti
del Xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx 000
XXXX XX Disposizioni transitorie e finali 111
Art.31 CCRL 2002/2005 Commissione paritetica
per il sistema di classificazione 111
Art.106 Attività ricreativa e assistenziale 112
Art.107 Rinvio di normativa contrattuale 112
Art.108 Norma transitoria 113
Art.109 Norma finale 113
PARTE VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 114
Art.33 Clausola di rinvio e programmatica 114
Art.34 Norma finale 115
Art.14 Norma finale 115
ALLEGATO A DECLARATORIE 116
Livelli retributivi A1 - A2 116
Livelli retributivi X0 - X0 - X0 - X0 117
Livelli retributivi C1 - C2 - C3 117
Livelli retributivi D1 - D2 - D3 - D4 118
ALLEGATO B REGOLAMENTO PER
LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U. 120
Art.1 Obiettivi e finalità 120
PARTE PRIMA MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE 121
Art.2 Ambito ed iniziativa per la costituzione 121
Art.3 Costituzione delle RSU 122
Art.4 Numero dei componenti 122
Art.5 Compiti e funzioni 122
Art.6 Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele 123
Art.7 Durata e sostituzione nell’incarico 123
Art.8 Decisioni 124
Art.9 Incompatibilità 124
Art.10 Clausola di salvaguardia 124
Art.11 Adempimenti 125
Art.12 Norma finale 125
PARTE SECONDA REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELL’ELEZIONE DELLA RSU 125
Art.13 Modalità per indire le elezioni 125
Art.14 Quoziente necessario per la validità
delle elezioni 126
Art.15 Elettorato attivo e passivo 126
Art.16 Presentazione delle liste 126
Art.17 Commissione Elettorale 127
Art.18 Compiti della Commissione Elettorale 128
Art.19 Scrutatori 129
Art.20 Segretezza del voto 129
Art.21 Schede elettorali 129
Art.22 Preferenze 130
Art.23 Modalità della votazione 130
Art.24 Composizione del seggio elettorale 131
Art.25 Attrezzatura del seggio elettorale 131
Art.26 Riconoscimento degli elettori 131
Art.27 Certificazione della votazione 131
Art.28 Operazioni di scrutinio 132
Art.29 Attribuzione dei seggi 132
Art.30 Ricorsi alla Commissione Elettorale 133
Art.31 Comitato dei Garanti 133
Art.32 Comunicazione della nomina
dei componenti della RSU 133
ALLEGATO C ELENCO DELLE SEDI
DI COSTITUZIONE DELLE RSU 135
ALLEGATO D ELENCO DELLE SEDI DELLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 136
ALLEGATO E CODICE DISCIPLINARE 137
Art.1 Codice di comportamento 137
Art.2 Sanzioni disciplinari 139
Art.3 Procedimento disciplinare 139
Art.4 Proporzionalità delle sanzioni 141
Art.5 Rimprovero verbale o scritto e multa 142
Art.6 Sospensione dal servizio e
dal trattamento economico 142
Art.7 Licenziamento disciplinare con preavviso 144
Art.8 Licenziamento disciplinare senza preavviso 145
Art.9 Sospensione procedura 145
Art.10 | Sospensione dal servizio per procedimento penale | 146 |
Art.11 | Pubblicità | 147 |
Art.12 | Patteggiamento della sanzione e | |
Collegio Arbitrale | 147 | |
Art.13 | Ricorso al Collegio Arbitrale | 147 |
Art.14 | Patrocinio legale | 147 |
Art.15 | Norma finale | 148 |
ALLEGATO F REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE
DEL COLLEGIO ARBITRALE 149
Art.1 Modalità per indire le elezioni 149
Art.2 Elettorato attivo e passivo 149
Art.3 Presentazione delle candidature 150
Art.4 Commissione elettorale 150
Art.5 Compiti della commissione elettorale 150
Art.6 Scrutatori 151
Art.7 Segretezza del voto 151
Art.8 Schede elettorali 152
Art.9 Modalità della votazione 152
Art.10 Composizione del seggio elettorale 152
Art.11 Attrezzatura del seggio elettorale 153
Art.12 Riconoscimento degli elettori 153
Art.13 Certificazione della votazione 153
Art.14 Operazioni di scrutinio 153
Art.15 Attribuzione dei seggi 154
Art.16 Ricorsi alla commissione elettorale 154
ALLEGATO G SISTEMA DI VALUTAZIONE 155
Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31
Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione
TITOLO I PRINCIPI E NORME GENERALI 157
Art. 1 Ambito di applicazione 157
Art. 2 Fonti 158
Art. 3 Potere di organizzazione 159
Art. 4 Criteri di organizzazione 159
Art. 5 Rapporti sindacali 160
Art. 6 Gestione delle risorse umane 161
Art. 6 bis (art. 7 L.R. 2/2007) Attribuzioni di incarichi
di elevata professionalità 162
Art. 7 Pari opportunità 163
Art. 8 Direzione politica e direzione amministrativa 163
Art. 9 Gestione delle risorse 165
Art. 10 Controllo interno di gestione 166
Art. 11 Direzione dell’ufficio del controllo interno
di gestione 167
TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DOTAZIONE ORGANICA 169
Art. 12 Strutture organizzative 169
Art. 13 Istituzione delle strutture 169
Art. 14 Posizioni dirigenziali di staff e ispettive 170
Art. 15 Dotazioni organiche e rilevazione
dei carichi di lavoro 170
Art. 16 Strutture organizzative e dotazioni organiche
degli enti 172
Art. 17 Coordinamento delle iniziative in materia
di uffici e personale 172
Art. 18 Soppressione di competenze di organi collegiali
e modifiche alle norme 172
Art. 19 Relazione annuale sullo stato e i costi dell’organizzazione amministrativa regionale 173
Art. 20 Uffici per le relazioni col pubblico 174
TITOLO III DIRIGENZA 175
Art. 21 Qualifica dirigenziale e relative funzioni 175
Art. 22 Responsabilità dirigenziale 176
Art. 23 Compiti del dirigente 177
Art. 24 Compiti del direttore generale 178
Art. 25 Compiti del direttore di servizio 179
Art. 26 Compiti del dirigente assegnato a studi
e ricerche 180
Art. 27 Compiti del dirigente ispettore 180
Art. 28 Attribuzione delle funzioni dirigenziali 181
Art. 29 Dirigenti esterni 183
Art. 30 Sostituzione dei direttori generali e di servizio 184
Art. 31 Trattamento economico dei dirigenti 185
Art. 32 Accesso alla dirigenza 186
Art. 33 Dirigenza degli enti regionali 188
Art. 33 bis (art.7 L.R. 2/2007) Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni 188
TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO 190
CAPO I Disciplina del rapporto 190
Art. 34 Trattamento economico 190
Art. 35 Mansioni 190
Art. 36 Assegnazione temporanea
a mansioni superiori 191
Art. 37 Passaggio di dipendenti per effetto
di trasferimento di attività 192
Art. 38 Processi di mobilità 192
Art. 39 Variazione provvisoria
delle dotazioni organiche 194
Art. 40 Comandi di personale 195
Art. 41 Distacchi di personale 196
Art. 42 Collocamento fuori ruolo 197
Art. 43 Valutazione dei dipendenti 197
Art. 44 Incompatibilità 198
Art. 45 Deroga per i dipendenti a tempo parziale 200
Art. 46 Rapporto di lavoro a tempo parziale 201
Art. 47 Esercizio delle attività professionali 201
Art. 48 Codice di comportamento 203
CAPO II Procedimento disciplinare 203
Art. 49 Infrazioni e sanzioni disciplinari 203
Art. 50 Procedimento disciplinare 203
Art. 51 Collegio arbitrale
(abrogato da art. 20 L.R. 7/2005) 205
TITOLO V ACCESSO AL LAVORO 207
Art. 52 Modalità di accesso 207
Art. 53 Requisiti e procedure di assunzione 208
Art. 54 Concorsi unici 209
Art. 55 Commissioni giudicatrici 211
Art. 56 Riserva di posti 211
Art. 57 Assunzione in servizio 212
TITOLO VI CONTRATTAZIONE 213
Art. 58 Contratti collettivi 213
Art. 59 Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell’ARAN 213
Art. 60 Rappresentanze sindacali
nella contrattazione collettiva 214
Art. 61 Autoregolamentazione del diritto di sciopero 215
Art. 62 Risorse per la contrattazione 215
Art. 63 Procedimento di contrattazione 216
Art. 64 Quantificazione dei costi contrattuali ed
interventi correttivi 217
Art. 65 Contrattazione integrativa 218
Art. 66 Interpretazione autentica
dei contratti collettivi 218
Art. 67 Diritti e prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro 218
Art. 68 Aspettative e permessi sindacali 219
TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI 220
Art. 69 Applicazione agli enti regionali 220
Art. 70 Disciplina transitoria dei rapporti di lavoro 221
Art. 71 Prima definizione degli uffici 221
Art. 72 Prima costituzione dell’ufficio
del controllo interno di gestione 223
Art. 73 Prima attribuzione delle funzioni di direzione 224
Art. 74 Copertura di funzioni dirigenziali
vacanti negli enti 225
Art. 75 Prima determinazione
delle dotazioni organiche 225
Art. 76 Primo inquadramento del personale
di qualifica non dirigenziale 226
Art. 77 Prima costituzione della dirigenza 226
Art. 78 Proroga del contratto vigente 230
Art. 79 Copertura finanziaria 231
Art. 80 Abrogazione di norme 236
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
PRINCIPI
Art.1
Finalità
1. Il presente accordo contrattuale si ispira ai principi di riforma introdotti nel pubblico impiego dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e re- cepiti nell’ordinamento regionale con la legge 13 novembre 1998, n. 31, ed assume il precetto costituzionale di “buon andamento e di imparzialità della pubblica amministra- zione” come finalità principale dell’azione amministrativa regionale, da realizzare in termini di rigorosa trasparenza, di efficacia ed economicità.
2. Il presente contratto assume inoltre, come obiettivo fondamentale, il miglioramento della qualità dei servizi of- ferti all’utenza attraverso l’ottimizzazione dei processi di erogazione dei servizi.
Art.2
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale – escluso quello con qualifica dirigenziale – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dipen- dente dall’Amministrazione Regionale, dal Corpo forestale e vigilanza ambientale, dagli Enti, dalle Agenzie e Aziende regionali facenti parte del comparto di contrattazione, di seguito denominate “Amministrazioni regionali”.
Art.3
Durata, decorrenza e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto si inserisce, per quanto riguar- da la parte normativa, nell’ambito del CCRL dell’8 ottobre
2008 e disciplina, per quanto riguarda la parte economica il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2009.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del con- tratto stesso.
3. Le Amministrazioni regionali di cui all’art. 1 destina- tarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data in cui hanno avuto co- noscenza dell’avvenuta stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Il testo del contratto è comunicato, a cura del Coran, alle Amministrazioni regionali per la conseguente attua- zione.
5. Il contratto, alla scadenza, è prorogato tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali restano in vigore fino a quando non siano state sostituite dal successivo contratto collettivo.
6. Nel caso in cui vengano superati i limiti di spesa sta- biliti dalla legge finanziaria, l’applicazione del presente contratto è sospesa, per la parte di spesa eccedente. In tal caso le parti, entro 30 giorni, si incontrano per definire le modalità della modifica contabile al fine di ripristinare la compatibilità finanziaria.
Art.4
Vacanza contrattuale
1. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piat- taforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
2. Ove l’accordo non intervenga entro tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale, a partire dal quarto mese successivo alla scadenza.
3. L’importo dell’indennità di vacanza contrattuale è pari al 50% del tasso di inflazione programmata applicato alla
retribuzione fissa di cui al 5° comma dell’art. 80. Dalla de- correnza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Art.5
Interpretazione autentica dei contratti
Il testo dell’art. 5 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, su richiesta scritta, entro 20 giorni per definire consensualmente il significato della norma controversa.
2. La parte interessata invia all’altra parte una lettera raccomandata contenente una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la controversia. Tale descrizione deve quindi fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. La pro- cedura d’interpretazione deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro.
3. Con analoghe modalità si procede, quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti integrativi decentrati tra le parti che li hanno sottoscritti.
4. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto.
PARTE II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art.6
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell’Amministrazione e delle organizzazioni sindacali, è funzionale all’obiettivo di con- temperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esi- genza dell’Amministrazione di incrementare e mantenere elevate l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati alla col- lettività. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. In coerenza con l’obiettivo descritto il sistema delle relazioni sindacali si fonda nella garanzia dei diritti di in- formazione, concertazione e contrattazione nei casi previsti dalla legge e dal presente contratto; nella attivazione di pro- cedure di conciliazione e di risoluzione delle controversie interpretative in caso di conflitto; nella autoregolamenta- zione del diritto di sciopero.
Art.7
I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
le RSU le cui modalità di costituzione sono definite nell’allegato B;
gli organismi delle XX.XX. ammesse alla contrattazione collettiva regionale che pur avendo una RSU hanno conser- vato o costituito tali organismi.
2. Entro il mese di giugno 2001 sono indette le elezioni delle RSU con le modalità previste dall’allegato B.
Art.8
I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali
1. I soggetti sindacali titolari dei diritti e delle prerogative sindacali di cui al presente contratto sono:
a. i componenti delle RSU le cui modalità di costituzione sono definite nell’allegato B;
b. i dirigenti sindacali delle RSA che non sottoscrivono o non aderiscono al regolamento di cui all’allegato B;
c. i dirigenti sindacali degli organismi delle XX.XX. am- messe alla contrattazione collettiva che pur avendo una RSU hanno conservato o costituito tali organismi, nonché i dirigenti delle medesime XX.XX.;
d. i dirigenti sindacali componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative.
2. Le XX.XX. rappresentative entro dieci giorni dalla pro- clamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto, alla Direzione generale del Personale e alla Direzione generale di appartenenza, i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e dei diritti sindacali di cui alla presente disposizione.
3. I dirigenti sindacali non sono soggetti alla dipendenza funzionale quando espletano le loro funzioni, e conservano, du- rante lo svolgimento dei loro compiti, tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.
4. Ai fini del godimento dei diritti e delle prerogative sindacali, quando non altrimenti disposto, sono considera- te rappresentative le XX.XX. che possiedono i requisiti di accesso alla contrattazione collettiva regionale.
CAPO II
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E LA CONCERTAZIONE
Art.9
Livelli di contrattazione
1. La contrattazione è articolata su due livelli:
a. contratto collettivo regionale
b. contratto integrativo
2. Il contratto collettivo regionale viene stipulato a li- vello regionale tra il CO.RA.N e le XX.XX. in possesso dei requisiti di rappresentatività ai sensi degli art. 59 e 60 della L.R. n.31/1998.
Art.10
Contrattazione integrativa
CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008
Il testo dell’art. 10 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. Il contratto integrativo è stipulato, dai soggetti indicati dall’art. 12, in ciascuna sede di contrattazione integrativa di cui al successivo allegato D.
2. La contrattazione integrativa ha per oggetto le seguenti materie:
a. criteri per l’organizzazione del lavoro anche in conse- guenza di innovazioni tecnologiche e della domanda dei servizi;
b. articolazione dell’orario di lavoro e reperibilità;
c. misure per realizzare le pari opportunità tra uomo e donna nel settore di competenza;
d. specificazione e adattamento dei criteri previsti dal pre- sente contratto in ordine alla retribuzione di rendimento e di posizione;
e. linee di indirizzo e criteri per la garanzia del migliora- mento dell’ambiente di lavoro;
f. specifici accordi per l’applicazione dell’istituto delle progressioni professionali orizzontali;
g. qualità ed efficienza dei servizi e delle linee di attività, compresa la valorizzazione delle risorse umane e dei relativi strumenti premianti;
h. incentivazione alla produttività e all’efficienza, con la creazione di progetti e gruppi di lavoro specifici;
3. Salvo esplicito rinvio del contratto regionale, la con- trattazione integrativa non può stipulare accordi su materie regolate dal contratto regionale, né su materie riservate alla legge.
4. Non possono essere sottoscritti contratti integrativi che
comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite nel contratto regionale.
Art.11
Tempi e procedure per la contrattazione integrativa
CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008
Il testo dell’art. 11 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. I contratti integrativi hanno durata quadriennale, salvo diversa volontà delle parti, e le materie ad essi rimesse devo- no essere trattate in un’unica sessione negoziale, fatte salve le materie previste dal presente contratto che per la loro natura richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. La procedura negoziale è avviata dal Direttore Genera- le o da un suo delegato entro 15 giorni dalla richiesta delle RSU o delle XX.XX. con la convocazione della delegazione sindacale di cui all’articolo 12.
3. Xxxxx restando i principi di autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 6, decorsi 30 giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili su ac- cordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio è effettuato dall’Ufficio del controllo interno di gestione. A tal fine la quantificazione dei costi contrattuali dell’ipotesi di accordo integrativo è inviata all’Ufficio del controllo interno di gestione entro 5 giorni dal raggiungimento dell’accordo.
5. L’Ufficio di cui al precedente comma delibera entro 15 giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effet- tuata positivamente ai fini della sottoscrizione del contratto. Il procedimento di certificazione, nel caso si rendano necessari accertamenti istruttori, non può essere prorogato per un ter- mine ulteriore di 30 giorni dalla trasmissione del contratto.
6. Qualora la certificazione non sia effettuata positiva- mente la delegazione trattante assume le iniziative per ade- xxxxx i costi contrattuali ai vincoli di bilancio.
7. Il contratto integrativo deve contenere apposite clau- sole circa tempi, modalità e procedure di verifica della sua attuazione. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipula- zione del successivo contratto integrativo.
8. Copia del contratto integrativo è trasmesso al CO.RA.N. entro 10 giorni dalla stipulazione a cura del Direttore Ge- nerale.
Art.12
Composizione della delegazione della contrattazione integrativa
CCRL 2002/2057 del 6 dicembre 2005
Il testo dell’articolo 12 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
“1. La delegazione della contrattazione integrativa presso l’Amministrazione regionale è composta per la parte dato- riale dal Direttore Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale, dai Direttori Generali degli Assessorati al Bilancio e alla Ragioneria Generale o da un loro delegato e per la parte sindacale dalla RSU e dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto.
2. La delegazione della contrattazione integrativa pres- so le altre sedi di contrattazione indicate nell’allegato D è composta per la parte pubblica dal Direttore Generale o da un suo delegato e per la parte sindacale dalla RSU e dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto.
3. La delegazione trattante di parte pubblica può avva- lersi dell’assistenza del Coran”.
Art.13
Diritti di informazione
1. Ciascuna Direzione Generale competente informa, pre- ventivamente, i soggetti sindacali di cui all’articolo 7, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, con- cernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici, la qualità dell’ambiente di lavoro e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. Sulle seguenti materie e su richiesta dei soggetti sin- dacali di cui all’art. 7, l’informazione è successiva ed è resa entro 60 giorni:
a. stato dell’occupazione e politiche degli organici;
b. parametri e risultati concernenti la qualità e la produt- tività dei servizi resi;
c. criteri di rilevazione e distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
d. attuazione dei programmi di formazione del personale;
e. misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luo- ghi di lavoro;
f. stato di mobilità del personale (interna ed esterna);
g. qualità del servizio e rapporti con l’utenza;
h. sulle ulteriori materie indicate all’art.5, comma 2, della L.R. 31/1998;
i. sistemazione logistica degli uffici;
x. xxxxxxx a professionisti esterni ai sensi dell’art. 47 della L.R. 31/1998;
k. ricorso ad appalti esterni per attività istituzionali.
3. L’informazione deve contenere dati sulla situazione relativa alle condizioni oggettive in cui si trovano le lavo- ratrici, in vista dell’elaborazione in sede di contrattazione integrativa di azioni positive.
Art.14
Concertazione
1. I soggetti sindacali di cui all’articolo 7 ricevuta l’infor- mazione di cui all’articolo 13, comma 1, possono, mediante richiesta scritta indirizzata al Direttore Generale, attivare la concertazione sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell’ambiente di lavoro.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro 8 giorni dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine massimo di successivi 15 giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Decorso tale periodo l’Amministrazione assume le proprie autonome determinazioni. Dell’esito della concer- tazione è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto di trattazione. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
CAPO III
DIRITTI SINDACALI
Art.15
Diritto di assemblea
CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008
Il testo dell’art. 15 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. I dipendenti hanno diritto di partecipare durante l’ora- rio di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali messi a disposizione dall’Amministrazione su richiesta dei soggetti sindacali aventi titolo, per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipen- denti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nel precedente comma.
3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali ester- ni sono comunicate con avviso scritto almeno tre giorni prima, salvo casi di particolare e motivata urgenza, alla Direzione Generale interessata, e alla Direzione Generale del personale. Eventuali condizioni eccezionali e motiva- te che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere comunicate per iscritto entro 48 ore alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
Art.16
Diritto di affissione
1. I soggetti di cui all’articolo 8 hanno diritto di affig- xxxx, in appositi spazi che ciascuna Direzione Generale ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.
2. Nel caso di dislocazione territoriale di diverse sedi della stessa Direzione Generale, ai soggetti di cui all’articolo 8 è garantito, previo accordo con la Direzione, l’esercizio del diritto di affissione.
Art.17
Locali
1. Ciascuna Direzione Generale pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all’arti- colo 8, l’uso continuativo di un idoneo locale comune per consentire l’esercizio dell’attività sindacale.
2. A ciascuna organizzazione sindacale, in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla contrattazione collettiva regionale, è inoltre concesso l’uso di un locale e di attrezzature adeguate, per l’esercizio dell’attività sindacale, per la propria segreteria.
CAPO IV
DISTACCHI PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI
Art.18
Distacchi sindacali
1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti in servizio con rapporto a tempo indeterminato, che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione per tutto il periodo di durata del mandato sin- dacale nei limiti indicati negli articoli successivi.
2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle con- federazioni ai sensi del comma 1, possono essere utilizzati anche da altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle stesse confederazioni.
3. I periodi di distacco per motivi sindacali sono equipa-
rati a tutti gli effetti al servizio prestato anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compi- mento del periodo di prova, ove previsto, in caso di vincita di concorso o di passaggio di categoria o area.
4. Al dirigente sindacale in distacco è garantito il trat- tamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche. Il tratta- mento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di rendimento comunque denominati, è attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
5. Le richieste di distacco sono presentate dalle XX.XX. rappresentative alla Direzione Generale del Personale e alla Direzione di appartenenza che – accertati i requisiti sogget- tivi di cui al 1° comma – provvedono entro 30 giorni.
6. Il distacco ha termine con la comunicazione dell’av- venuta cessazione, da parte delle XX.XX.
7. Il personale in distacco ha diritto, al pari di tutti i dipendenti, alla formazione professionale.
8. I lavoratori in distacco occupano il relativo posto nella dotazione organica.
Art.19
Ripartizione del contingente dei distacchi
(CCRL 2002/2005 del 6/12/2005)
Il testo del comma 1 dell’art. 19 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
“1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali, spettanti ai dirigenti sindacali di cui al precedente articolo è pari a 18 (diciotto), da ripartirsi secondo i criteri di cui al comma successivo e costituisce il limite massimo dei di- stacchi fruibili nell’Amministrazione e negli Enti regionali di cui all’articolo 2.”
2. Le XX.XX. rappresentative aventi titolo a partecipare alla contrattazione regionale sono le esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le XX.XX. si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertato sulla base della media tra il dato elettorale delle elezioni delle RSU ed il dato associativo rilevato dal numero
delle deleghe sottoscritte. Nelle more dell’elezione delle RSU si utilizzerà solo tale secondo elemento.
Art.20
Flessibilità in tema di distacchi sindacali
1. I distacchi sindacali, di cui all’articolo 18, sino al limite massimo del 50% del contingente, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.
2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servi- zio ridotta al 50% – previo accordo del dipendente stesso con l’amministrazione, tenuto conto delle esigenze di quest’ultima, sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate:
a. in tutti i giorni lavorativi;
b. con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in modo da rispettare – come media – la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell’arco temporale preso in considerazione.
3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccato risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l’intero am- montare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all’unità superiore.
Art.21
Aspettative sindacali non retribuite
1. I dirigenti sindacali di cui al comma 1 dell’art. 18 pos- sono fruire di aspettative non retribuite per tutta la durata del loro mandato.
2. L’aspettativa non retribuita può essere utilizzata at- traverso l’applicazione della flessibilità di cui all’articolo precedente.
3. I dirigenti che intendano esercitare il diritto all’aspet- tativa non retribuita devono darne comunicazione scritta alla Direzione generale dell’Assessorato agli affari generali e alla Direzione generale di appartenenza per il tramite della propria associazione.
4. Il personale in aspettativa ha diritto, al pari di tutti i dipendenti, alla formazione professionale.
5. L’aspettativa ha termine con la cessazione, per qual- siasi causa, del mandato sindacale.
6. Il numero delle aspettative sindacali usufruibili non potrà eccedere il numero dei distacchi.
Art.22
Permessi sindacali retribuiti
1. I dirigenti sindacali, non collocati in distacco sindacale, che hanno titolo ad usufruire di permessi sindacali retribu- iti, giornalieri e orari per l’espletamento del loro mandato, sono i soggetti indicati nell’art. 8; essi possono fruire di tali permessi, oltre che per la partecipazione alle trattati- ve sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale, per la partecipazione a riunioni degli organismi collettivi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.
2. I permessi retribuiti, giornalieri e orari sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.
3. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere ga- rantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenen- za del dipendente. A tale scopo, i dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne obbligatoriamente comunicazione scritta, almeno ventiquattro ore prima, salvo giustificato e motivato impedimento, al dirigente responsabile della struttura, tramite l’organizzazione sindacale di apparte- nenza avente titolo.
4. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sin- dacali da parte del dirigente sindacale rientra nei poteri dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
5. In caso di fruizione di permessi sindacali i compensi legati alla produttività o al rendimento, comunque deno- minati, spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati verificati a consuntivo.
Dichiarazione a verbale:
Le parti convengono di effettuare una verifica sull’entità dei permessi retribuiti utilizzati dalle XX.XX. alla fine del mese di settembre, al fine di verificare le ulteriori, eventuali esigenze in relazione alle trattative tra le parti.
Art.23
Contingente dei permessi e sua ripartizione
(CCRL 2002/2005 del 6/12/2005)
Il testo del comma 1 dell’art. 23 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
“1. Nell’ambito dell’Amministrazione Regionale e degli Enti è stabilito un monte orario complessivo annuale per i permessi sindacali, determinato in ragione di 3 ore e 30 minuti, per dipendente anche a tempo determinato, in ser- vizio alla data del 1° gennaio, di cui l’80% viene destinato alle XX.XX. e 20% alle RSU.”
2. L’assegnazione del monte ore è effettuata, entro il mese di gennaio di ciascun anno, ripartendo una quota pari al 10% del globale in parti uguali, fra tutte le XX.XX. in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla contrattazione collettiva regionale. La parte restante è ripartita in propor- zione al grado di rappresentatività accertato, per ciascuna Organizzazione Sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. In seguito all’elezione delle RSU la rappresentatività ai fini della ripartizione pro- porzionale dei permessi sarà accertata in base alla media tra il dato elettorale e il dato associativo.
3. In seguito all’elezione delle RSU il contingente dei
permessi di cui al comma 2 è così ripartito: 30% alle RSU e 70% alle XX.XX. per il periodo di vigenza del presente contratto. Il contingente di permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
Art.24
Permessi sindacali non retribuiti
1. I soggetti sindacali di cui all’art.8 hanno diritto di beneficiare dei permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e con-
vegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni l’anno.
2. I dirigenti sindacali che intendono beneficiare dei per- messi non retribuiti comunicano alla Direzione Generale di appartenenza, con un preavviso tassativo di almeno 24 ore, i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo e le riunioni cui intendono partecipare.
3. Le modalità di fruizione dei permessi sindacali non retribuiti sono quelle previste dall’art. 22.
Art.25
Contributi sindacali
CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008
Il testo dell’art. 25 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, in forma scritta, a favore dell’organizzazione sindacale prescelta, per la ritenuta del contributo associativo, stabilito dall’orga- nizzazione sindacale medesima, sulla propria retribuzione mensile. Non sono considerate ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di xx.xx. che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle xx.xx. del comparto.
2. La delega ha validità per un anno solare, ovvero per frazione di anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga re- vocata dall’interessato.
3. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all’Amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata e produce i suoi effetti, ai fini della rappresentatività e della contribuzione mensile, il primo giorno del mese successivo alla revoca.
4. L’eventuale nuova delega a favore di altre organizza- zioni sindacali, in mancanza di espressa revoca della pre- cedente, non è computabile ai fini del calcolo della rappre- sentatività.
5. L’Amministrazione regionale è tenuta al versamento mensile delle relative quote, secondo le modalità determi-
nate di intesa con le organizzazioni sindacali.
6. L’Amministrazione Regionale trasmette al Coran ed alle XX.XX. i dati relativi alle deleghe di ciascuna O.S., con cadenza annuale entro il termine del 31 gennaio.
Art.25 bis
Rappresentatività e aggregazioni sindacali
Art. 8 CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008
Dopo l’art. 25 del CCRL del 15.05.01 è aggiunto il se- guente art. 25 bis:
1. Le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella tito- larità delle nuove deleghe, e che le stesse siano confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.
2. Ai fini del riconoscimento della rappresentatività del nuovo soggetto sindacale le organizzazioni sindacali devono fornire al Coran l’idonea documentazione che dimostri che il nuovo soggetto è titolare in proprio di delega e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari le organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o in altre forme aderenti, comunque denominate.
3. È sempre esclusa l’attribuzione delle deleghe dell’affi- liato all’affiliante in caso di affiliazione o altra forma aggre- gativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto; in questo caso l’organizzazione affiliante, se rappresentativa, è unica titolare dei distacchi, dei per- messi e delle altre prerogative sindacali
4. Il CORAN procede all’accertamento della rappre- sentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza dell’inizio di ciascun anno. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU.
CAPO V
LO SCIOPERO E LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI
Art.26
Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pub- blici essenziali
1. Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 12 giugno 1990,
n. 146, e successive modificazioni, i servizi sottoelencati sono da considerare essenziali nell’ambito dell’area con- trattuale:
a. il servizio di segreteria della Giunta Regionale per fron- teggiare esigenze ed eventi straordinari ed ecceziona- li;
b. il servizio elettorale, limitatamente al periodo antece- dente e successivo allo svolgimento delle consultazioni elettorali, stabilito dalle norme vigenti;
c. i servizi di igiene, sanità ed attività assistenziale, con particolare riferimento ai servizi che garantiscono l’as- sistenza ed il vitto agli ospiti delle case di riposo;
d. la protezione civile, la tutela del patrimonio ambientale, nei casi di stato di emergenza o calamità naturali ed il periodo stabilito dall’Ordinanza regionale antincen- dio;
e. l’approvvigionamento e la distribuzione di beni e servizi di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, con particolare riferimento alle forniture idriche ed alla garanzia di prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;
f. la tutela e la custodia del patrimonio della Regione e degli Enti regionali, con riferimento agli edifici, cantieri, impianti ed arredi;
g. il servizio legislativo ed il relativo settore del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, per la promulgazione di leggi ed atti di contenuto non pro- crastinabile;
h. i servizi attinenti alla custodia, al sostentamento ed all’intervento igienico-sanitario per gli animali.
2. I servizi essenziali sono garantiti mediante l’indivi- duazione, per le diverse qualifiche e le professionalità ad-
dette ai servizi stessi, di un contingente sino al 30% dei dipendenti in servizio, che sarà esonerato dallo sciopero per assicurare, senza ricorso al lavoro straordinario, la con- tinuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi. Sarà cura dell’Amministrazione interessata in- dividuare il suddetto contingente rispettando, ove possibile, il criterio della rotazione tra dipendenti di pari qualifica e profilo professionale; dell’individuazione è data preventi- va notizia all’Organizzazione sindacale che ha proclamato l’azione di sciopero.
3. Le Organizzazioni Sindacali sono tenute proclamare lo sciopero per iscritto con preavviso non inferiore a 10 giorni, specificandone la durata e le modalità di attuazione nonché la motivazione dell’astensione collettiva. La comunicazio- ne deve essere data sia all’Amministrazione o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazio- ne, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all’art. 12 della legge n. 146/1990. Duran- te il periodo di preavviso, le Amministrazioni interessate all’azione di sciopero, convocano le parti al fine di esperire ogni utile tentativo di composizione del conflitto.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei 5 giorni
che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e referendarie.
Art.27
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavo- rativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate normalmente alla effettiva durata dell’astensione dal la- voro.
2. La trattenuta non potrà comunque essere inferiore ad una somma corrispondente ad una ora di lavoro.
PARTE III
FORME DI PARTECIPAZIONE
Art.27 bis
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008
Dopo l’art. 27 del CCRL del 15.05.01 è aggiunto il se- guente art. 27 bis:
1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, in- teso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro – attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti
– nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti riconoscono la ne- cessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di pos- sibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. Per le finalità indicate le parti si impegnano a costitui- re, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, un Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing con i seguenti compiti:
a. raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qua- litativo del fenomeno del mobbing in relazione alle ma- terie di propria competenza;
b. individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni per- secutorie o di violenza morale;
c. formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d. formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dal Comitato vengono presen- tate alle Amministrazioni regionali per i conseguenti adem- pimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consiglie- re/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno il Comitato propone, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall’art. 57, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere fina- lizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a. affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b. favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, at- traverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del per- sonale.
6. Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e da un pari numero di rappresentanti delle Amministrazioni regionali. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle Amministrazioni regionali ed il vicepresidente dai componenti di parte sinda- cale. Per ogni componente effettivo è previsto un componen- te supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica del Comitato, di esso fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Le Amministrazioni regionali favoriscono l’operati- vità del Comitato garantendo tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavo- ro svolto dallo stesso. Il Comitato adotta un regolamento per la disciplina dei propri lavori e una relazione annuale sull’attività svolta.
8. Il Comitato rimane in carica per la durata di un qua- driennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I com- ponenti possono essere rinnovati nell’incarico; per la parte- cipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
PARTE IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.28
Contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determi- nato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è ri- chiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di inizio del rapporto di lavoro;
c. inquadramento professionale nella categoria e livello retributivo iniziale;
d. attività corrispondenti all’area professionale o profilo;
e. durata del periodo di prova;
f. sede di prima destinazione dell’attività lavorativa;
g. termine finale del contratto di lavoro a tempo determi- nato.
Art.29
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indetermina- to è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a. 4 mesi per il personale inquadrato nelle categorie A e B;
b. 8 mesi per le restanti categorie.
2. Nel casi di assunzioni a tempo determinato il periodo di prova sarà pari al 20% della durata del contratto.
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
4. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla con- servazione del posto per un periodo massimo di sei mesi,
decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servi- zio il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 48 del presente contratto.
5. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. L’Amministrazione tuttavia, salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo, si avvale della facoltà di recedere solo al termine del periodo di prova. Il recesso deve essere motivato.
6. Compiuto il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità; spetta altresì la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il dipendente vincitore di concorso presso altra am- ministrazione o assunto presso altro datore di lavoro ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione né decorrenza dell’anzianità sino al termine del rispettivo pe- riodo di prova.
CAPO II
STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.30
Libretto dei crediti professionali
1. Viene istituito un libretto di crediti professionali che contiene gli atti, attestati, certificazioni ed ogni altro docu- mento considerato utile ai fini professionali.
2. Le modalità di gestione del libretto saranno definite con apposita intesa tra le parti entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto.
Art.31
Orario di lavoro
CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008
Il testo dell’art. 31 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. Con l’obiettivo primario di armonizzare gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche anche dei paesi dell’Unione Europea, nonché con quelli del lavoro privato, il presente contratto disciplina i principi generali dell’orario di lavoro; spetta alla contrattazione in- tegrativa stabilire le articolazioni dell’orario e ogni forma di flessibilità compatibile con le esigenze organizzative di ogni singola unità organizzativa. L’orario di lavoro è determinato sulla base dei seguenti criteri:
a. miglioramento delle qualità delle prestazioni;
b. ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
2. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 giornate lavorative e 2 rientri pomeridiani, salvo diversa previsione del contratto inte- grativo.
3. L’orario convenzionale è il seguente:
Xxxxxxx | ingresso | uscita | |
(dal lun. al ven.) | 8.00 | 14.00 | |
Pomeriggio | ingresso | uscita | |
(2 giornate lav.) | 16.00 | 19.00 |
4. Le parti concordano che l’articolazione concreta dell’orario di lavoro sarà disciplinata dal contratto inte- grativo, e che nelle more della stipula dello stesso, risulterà la seguente:
Xxxxxxx | ingresso | uscita |
(lun/ven.) | 7.00-9.00 | 13.00-15.00 |
Pomeriggio | ingresso | uscita |
(2 giornate lav.) | 14.00-16.00 17.00-20.00 |
5. I dipendenti devono essere presenti sul luogo di lavoro nella fascia antimeridiana dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e
in quella pomeridiana tra le ore 16.00 e le ore 17.00 (fascia obbligatoria), salva diversa disciplina della contrattazione integrativa che può definire un’altra fascia obbligatoria.
Art.32
Rispetto dell’orario di lavoro
1. L’ingresso in servizio e l’uscita sono registrati mediante il tesserino magnetico individuale o altro sistema di rile- vazione automatica. Il tesserino costituisce una dotazione strettamente personale e deve essere utilizzato esclusiva- mente dal titolare.
2. La rilevazione sarà eseguita con i sistemi automatici omogenei per tutti gli appartenenti alla struttura organizza- tiva. In caso di impossibilità del ricorso alla rilevazione auto- matica la contrattazione integrativa potrà stabilire modalità alternative. La mancata o errata registrazione dell’orario di presenza deve essere prontamente comunicata al responsa- bile della struttura competente per le rilevazioni.
3. Ove situazioni particolari impediscano il rispetto dell’orario di ingresso è dovere del dipendente avvisare telefonicamente il responsabile della struttura cui è asse- gnato o la struttura per le rilevazioni delle presenze.
4. Il ritardo nell’orario di ingresso al lavoro, fermo restan- do il rilievo disciplinare, comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
5. Successivamente alla segnalazione di presenza sul la- voro i dipendenti non possono allontanarsi dall’ufficio sen- za preventiva ed espressa autorizzazione del responsabile della struttura cui fanno capo. Qualunque allontanamento autorizzato dalla sede di lavoro e qualunque sospensione dell’attività lavorativa (assemblea, permesso sindacale, permesso ordinario, etc.) deve essere registrato mediante il tesserino magnetico.
Art.33
Disposizioni particolari sull’orario di lavoro
CCRL 2002/2005 del 6-12-2005
Dopo il 1° comma dell’art. 33 del CCRL del 15.05.01 è inserito il seguente comma:
1. Il personale non può essere adibito al lavoro per più di 7 ore lavorative continuative. La pausa giornaliera deve essere di almeno 1 ora tra la fascia lavorativa antimeridiana e il rientro pomeridiano.
Per le esigenze connesse alla Campagna Antincendio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nel periodo di tempo dal 1 giugno al 30 settembre, e comunque per tutto il periodo di durata della campagna stessa, è prevista la possibilità di disporre un orario di lavoro dalle ore 10 alle ore 19, con una maggiorazione oraria pari al 25%, fino a 7 giorni al mese salvo un ulteriore e maggiore numero di giornate stabilite dalla contrattazione integrativa. È consen- xxxx, compatibilmente con le esigenze tecniche del processo lavorativo, effettuare una pausa retribuita, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata pari a dieci minuti.
“Per le esigenze connesse alla Campagna Antincendio
del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nel periodo di tempo dal 1 giugno al 30 settembre, e comunque per tutto il periodo di durata della campagna stessa, è prevista la possibilità di disporre un orario di lavoro dalle ore 10 alle ore 19, con una maggiorazione oraria pari al 25%, fino a 7 giorni al mese salvo un ulteriore e maggiore numero di giornate stabilite dalla contrattazione integrativa. È consen- xxxx, compatibilmente con le esigenze tecniche del processo lavorativo, effettuare una pausa retribuita, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata pari a dieci minuti”.
2. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore.
Solo per particolari servizi ed esigenze legate alla inco- lumità di persone e/o cose ed alla pubblica utilità, la pre- stazione lavorativa è eccezionalmente consentita oltre tale limite (Abrogato dall’art. 34 CCRL 2006/2008 dell’8 ottobre 2008).
3. Il dipendente che, per esigenze dell’Amministrazione, sia chiamato a prestare servizio in un giorno festivo, fermo restando l’obbligo di prestare il normale orario di lavoro settimanale, ha diritto a fruire del giorno di riposo entro la settimana successiva.
4. Per servizi aperti al pubblico, per quelli connessi a
speciali esigenze della comunità, per servizi di elaborazione automatica dei dati e per altri servizi continuativi connessi a specifiche esigenze funzionali, possono essere istituiti turni obbligatori, anche festivi, durante i quali il lavoro è distri- buito organicamente nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, come disciplinato dall’articolo 34.
5. Particolari orari di servizio possono essere previsti per l’espletamento di attività esterne di carattere professionale connesse a compiti istituzionali.
Art.34
Lavoro a turni
CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008
Il testo dell’art. 34 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. Allo scopo di far fronte ad esigenze funzionali che prevedono la continuità del servizio anche nei giorni festi- vi e nell’arco delle 24 ore giornaliere, l’orario di lavoro è articolato in turni di lavoro avvicendati antimeridiani, po- meridiani e notturni. I turni di lavoro, salvo che particolari esigenze ne comportino la variazione e che potranno essere definiti in sede di contrattazione integrativa sono, di norma, così articolati:
antimeridiano 06 – 14
pomeridiano 14 – 22
notturno 22 – 06
Il turno di lavoro a scavalco è regolato dalla contratta- zione integrativa.
2. Ai dipendenti inseriti in turni di lavoro avvicendati compete, oltre alla retribuzione delle ore effettivamente prestate, una maggiorazione oraria.
3. Il personale incluso in turni di lavoro avvicendati non può usufruire dell’orario flessibile.
4. Il lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore, salvo particolari servizi ed esigenze legate all’incolumità di per- sone e/o cose ed alla pubblica utilità.
5. Non possono essere effettuati più di 8 turni notturni al mese.
6. La maggiorazione prevista per l’effettuazione del la-
voro straordinario è cumulabile con quella prevista per il lavoro a turno.
7. La maggiorazione oraria per il turno a scavalco è pari al 25%.
Art.35
Lavoro notturno
1. Il lavoro notturno è disciplinato dal decreto legislativo 26 novembre 1999, n.532 e dalle seguenti disposizioni.
2. È vietato adibire le lavoratrici al turno di lavoro not- turno dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino.
3. Può fare richiesta di non essere adibito a turni not- turni il lavoratore che abbia la moglie o convivente nella situazione di cui al comma precedente.
4. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a. dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b. dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ad 12 anni;
c. dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a carico un soggetto disabile ai sensi della normativa vigente.
5. Sono adibiti al lavoro notturno prioritariamente i di- pendenti che ne facciano richiesta.
6. Il lavoratore adibito a turni di lavoro notturno è sogget- to a visita medica annuale, a carico dell’amministrazione, come misura preventiva e di accertamento dell’idoneità al lavoro da svolgere.
Art.36
Reperibilità
1. L’Amministrazione ha facoltà di richiedere la reperi- bilità per lo svolgimento di particolari servizi.
2. Non possono effettuarsi più di 6 giorni di reperibilità al mese, tra i quali non più di due festivi, salvo i casi di cui alle lettere da a) ad h) di cui all’art. 26 .
3. Il personale inserito in turni di reperibilità, qualora
non sia previsto l’utilizzo di telefoni cellulari aziendali, deve fornire all’Amministrazione di appartenenza il proprio re- capito telefonico e comunque assicurare l’intervento entro il termine di 30/40 minuti dalla chiamata, in relazione alla distanza dal luogo di residenza.
4. Al dipendente in reperibilità che sia chiamato a pre- stare il proprio lavoro, è corrisposta, oltre all’indennità di reperibilità, la eventuale maggiorazione dovuta. Il dipen- dente che sia chiamato in servizio durante le ore notturne non può prestare attività lavorativa il giorno successivo.
5. Nelle strutture che prevedono turni settimanali, la reperibilità non può essere disposta nella prima giornata di riposo.
6. I turni di reperibilità sono disposti dal dirigente re- sponsabile del servizio con provvedimento che indica le esigenze e le modalità del servizio di reperibilità.
Art.37
Straordinario
1. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere progressivamente limitato. Si conviene la riduzione di tale voce per un importo pari al 15% dell’ammontare annuo con base 2000 sino alla data di scadenza del presente contratto.
2. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo in casi eccezionali.
3. Ciascun dipendente non può effettuare più di 110 ore annuali e 40 trimestrali.
4. I limiti di cui al comma 3 potranno essere superati con riferimento ad un’aliquota di personale non superiore al 4% con un tetto massimo individuale di 200 ore all’anno.
5. Il lavoro straordinario è autorizzato preventivamente dal dirigente responsabile, con la specifica indicazione delle ragioni che lo giustificano e la durata di esso.
6. In mancanza di autorizzazione preventiva o di succes- sivo accertamento a seguito di situazioni di emergenza, le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro non danno diritto alla relativa maggiorazione.
7. L’Amministrazione di norma distribuisce almeno il 60% del monte ore di straordinario in proporzione alla dotazione organica di ciascuna Direzione Generale.
8. In deroga ai commi 3 e 4, i dipendenti che prestino attività straordinaria per motivi di emergenza – di volta in volta adeguatamente documentati dal responsabile della struttura – hanno diritto alla corresponsione della relativa maggiorazione per il lavoro effettivamente prestato.
9. La destinazione dei risparmi sarà determinata in sede di rinnovo contrattuale concernente il biennio economico 2000-2001.
Art.38
Riposi compensativi
1. I riposi compensativi conseguenti all’effettuazione del lavoro straordinario, in alternativa al compenso corrispon- dente, sono un diritto del dipendente, e le modalità di frui- zione devono essere preventivamente concordate con il diri- gente responsabile in relazione alle esigenze di servizio.
2. I riposi compensativi, salvo diversa determinazione della contrattazione integrativa, devono essere effettuati entro il mese successivo a quello in cui sono originati, com- patibilmente con le esigenze di servizio.
3. La compensazione potrà essere effettuata liberamente dal dipendente nelle fasce di flessibilità dell’orario di lavoro, disciplinate dal contratto integrativo.
Art.39
Ferie
1. Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie durante il quale decorre l’intero trattamento economico. Le ferie sono irrinunciabili.
2. In caso di indifferibili e motivate esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, o su richiesta del dipendente per partico- lari motivate esigenze di carattere personale e compatibil- mente alle esigenze di servizio, le ferie dovranno essere fruite inderogabilmente entro il primo semestre dell’anno successivo.
3. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1 comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Nel caso che presso l’ente o la struttura cui il dipenden- te è preposto l’orario di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi del precedente comma sono ridotti a 28 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1 comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
5. Sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata come mese intero.
7. D’intesa con la Direzione, il lavoratore può usufruire dell’intero periodo di ferie o di una parte di esso in qualsiasi periodo dell’anno. Compatibilmente con le esigenze di ser- vizio il lavoratore può frazionare le ferie in più periodi uno dei quali, che non può essere inferiore a 15 giorni lavorativi, deve essere compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. I turni di ferie possono essere modificati solo per eccezionali motivi di servizio.
8. Qualora le ferie già in corso siano sospese o interrotte per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per l’eventuale di ritorno nella località in cui si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio. Xxxxx restando il diritto di completare le ferie stesse in epoca successiva, spettano, inoltre, l’indennità di missione per il viaggio di rientro in sede e il rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
9. Nel caso di assenza dal servizio il periodo di ferie spet- tante viene ridotto in proporzione alla durata dell’assenza. Il diritto alle ferie non è riducibile per assenza per malattie e infortuni, anche se tale assenza si sia protratta per un intero anno. In queste ipotesi è la Direzione che fissa il pe- riodo di godimento delle ferie in base alle proprie esigenze organizzative.
10. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente do- cumentate che si siano protratte per più di 3 giorni o che abbiano comportato la necessità del ricovero ospedaliero.
Dell’insorgere delle suddette infermità va data immediata informazione alla Direzione, con la specifica indicazione del luogo ove il dipendente è reperibile.
11. I dipendenti del CFVA, in deroga a quanto disposto dal comma 7 possono fruire, a domanda, del periodo conti- nuativo di 15 gg. in periodo diverso da quello estivo e godere delle ferie entro il primo semestre dell’anno successivo a quello in cui sono maturate.
12. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto continua a beneficiare della disciplina di cui al comma 1 dell’art.23 del D.P.G. 116/90.
13. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
Art.40
Permessi retribuiti
CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008
Il testo dell’art. 40 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. A richiesta del dipendente sono concessi permessi re- tribuiti per i seguenti documentati motivi:
a. partecipazione a concorsi pubblici od esami di scuole di ogni ordine e grado abilitati al rilascio di titoli legali, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, con un tetto massimo di 8 giorni ad anno; ulteriori 6 giorni per esami di scuole di ogni ordine e grado in vista del conseguimento di un titolo di studio nell’ambito di un progetto formativo attinente all’area professionale;
b. in occasione del matrimonio per 15 giorni consecutivi;
c. nascita di figli, xxxxx per il coniuge, il convivente e per parenti e affini entro il secondo grado per un periodo di 3 giorni lavorativi anche non consecutivi per ogni evento, da fruirsi entro 7 giorni dall’evento medesimo;
d. per gravi motivi di famiglia, adeguatamente documentati, possono essere accordati permessi per la durata massima di 15 giorni lavorativi annui anche non consecutivi;
e. per chiamata a rendere testimonianza giudiziale su con- vocazione degli organi giudiziari, per il periodo stretta- mente necessario;
f. il dipendente ha altresì diritto, ove ne ricorrano le condi- zioni, agli altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
2. I permessi di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. Durante i predetti utilizzi al dipendente spetta l’intera retribuzione esclusi i compensi per lavoro straordinario e le indennità connesse alla effettiva presenza in servizio.
Art.41
Permessi non retribuiti
1. Hanno diritto a permessi non retribuiti i lavoratori designati all’Ufficio di Giudice popolare, ovvero ad altre pubbliche funzioni, per il tempo necessario.
Art.42
Permessi brevi
1. Al dipendente può essere concesso, a domanda e su valutazione del Dirigente della struttura cui è assegnato, di assentarsi dal servizio, anche per parte dell’orario gior- naliero, per la partecipazione a riunioni degli organismi rappresentativi scolastici per 12 ore e previa adeguata do- cumentazione, o per esigenze personali inderogabili quali per esempio le prestazioni sanitarie documentate, per 18 ore complessive.
Art.43
Aspettativa
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeter- minato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.
3. Il dipendente dell’Amministrazione e degli enti cui sia stato conferito da un altro ente pubblico un incarico di fun-
xxxxx dirigenziale con contratto a tempo determinato, ovvero cui sia stato conferito da un ente locale della Sardegna un incarico di direttore generale, di dirigente o di funzionario dell’area direttiva di alta specializzazione con contratto a tempo determinato, è collocato in aspettativa, per l’intera durata del contratto, senza assegni e senza alcun altro onere previdenziale a carico dell’Amministrazione di provenienza, con la sola maturazione dell’anzianità di servizio.
Art.44
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476, oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Art.45
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio fuori dal territorio regionale, può chiedere il collocamento in aspetta- tiva senza assegni qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
3. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può ave- re una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
Art.46
Cumulo di aspettative
1. Il dipendente non può usufruire continuativamente
di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi di- versi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di ser- vizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla legge n.1204/1971.
2. L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa venga- no meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motiva- zioni, può, di propria iniziativa, richiedere di riprendere servizio.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipen- dente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
Art.47
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti dispo- sizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.
2. Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendo- no riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la ma- dre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, an- che nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della legge n.903/1977,
spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di sa- lario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.
5. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro pre- visto dall’art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei com- pensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 5.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art.7, comma 1, della leg- ge n.1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di racco- mandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situazioni per-
sonali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda
può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art.10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore ag- giuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art.10 possono essere utilizzate anche dal padre.
Art.48
Assenza per malattia
CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008
Il testo del comma 9 dell’art. 48 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. In caso di assenza accertata per malattia, l’Ammini- strazione conserva il posto e il trattamento economico al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, per un periodo massimo di 18 mesi secondo quanto previsto nel presente articolo.
Ai fini del computo si cumulano tutte le assenze per ma- lattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso.
Superati i primi 18 mesi, su richiesta del lavoratore, pre- vio accertamento che l’inidoneità non sia permanente, può essere concesso, per casi particolarmente gravi, un periodo di assenza di ulteriori 18 mesi.
L’eventuale dichiarazione di inidoneità permanente de- termina la risoluzione del rapporto di lavoro; in tal caso spetta al dipendente l’indennità sostitutiva di preavviso.
2. Nel caso in cui il lavoratore sia riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni della propria area professio- nale, ma idoneo ad altro proficuo lavoro, l’Amministrazione, compatibilmente alle esigenze della sua struttura organiz- zativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti oppure, ove ciò non sia possibile, con l’accordo dell’interessato, anche in mansioni di categoria inferiore.
3. I periodi di malattia, fino ad un massimo di 18 mesi nel triennio, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.
4. Al dipendente che si assenti per malattia sono rico- nosciuti:
a. per i primi nove mesi di assenza l’intera retribuzione base con esclusione di ogni altro compenso accesso- rio;
b. per i successivi tre mesi il 90% della retribuzione come sopra determinata;
c. per i successivi ulteriori sei mesi il 50% della retribu- zione come sopra determinata.
Gli eventuali periodi di assenza eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti.
5. L’assenza per malattia deve essere comunicata al Ser- vizio di appartenenza con tempestività e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo compro- vato impedimento.
Il dipendente deve altresì recapitare o trasmettere al Servizio entro due giorni dall’inizio dell’assenza, un certi- ficato rilasciato dal medico, che attesti lo stato di inidoneità al lavoro e indichi la prevedibile durata della stessa.
L’Amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia attraverso le competenti strutture sanitarie.
Il dipendente che, durante l’assenza, dimori per parti- colari motivi, in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
6. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’Amministrazio- ne, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce orarie stabilite dalle ASL competenti per territorio. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per prestazioni e visite mediche o accertamenti specialistici o per altri giu- stificati e documentati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Amministrazione.
7. Il dipendente assunto a tempo determinato, in caso di malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo che non può, in ogni caso, superare il 50% della du- rata del contratto, né i 18 mesi. Il rapporto di lavoro cessa comunque allo scadere del termine fissato nel contratto.
8. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia dipendente da causa di servizio, che non compor- tino la inidoneità permanente al lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a completa guarigione, con la conservazione della retribuzione base.
9. Il testo del comma 9 dell’art. 48 del CCRL 15.5.2001 è sostituito con decorrenza 1° gennaio 2008 dal seguente:
In caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita ed altre assimilabili (ad esempio l’emodialisi, la chemio- terapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da sclerosi multipla e AIDS) che determinino effetti tempora- neamente e/o parzialmente invalidanti, ai fini del presente articolo sono esclusi da periodo di comporto di cui al comma 1 i giorni di sottoposizione alle predette terapie, compresi quelli di ricovero ospedaliero e di day hospital utilizzati per effettuare le medesime, e i giorni in cui il dipendente è inidoneo al lavoro a causa degli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti prodotti dalle stesse terapie. Le suddette condizioni devono essere certificate dal medico specialista della struttura sanitaria pubblica o convenzio- nata presso cui il dipendente effettua le terapie.
Art.49
Tutela dei lavoratori disabili e in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata certificata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi vigenti, la condizione di portatore di handicap, di sogget- to ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico, sono stabilite le seguenti misure di sostegno, a condizione che i dipendenti si impegnino a sottoporsi ad un progetto te- rapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, secondo le modalità di esecuzione del progetto:
a. il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata
del progetto di recupero, con corresponsione della re- tribuzione di cui al comma 3 dell’art. 47 precedente; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b. concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c. riduzione dell’orario di lavoro in caso di breve durata del progetto o diversamente applicando la disciplina del tempo parziale;
d. utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa categoria e livello professionale diverse da quelle abi- tuali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l’esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessio- ne dell’aspettativa non retribuita di cui all’articolo 43 per l’intera durata del progetto medesimo e comunque entro i limiti di cui alla lettera a) del comma precedente.
3. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di dispor- re l’accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo comma, qualora i dipendenti medesimi non siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Art.50
Assunzioni obbligatorie e provvedimenti per i dipendenti disabili
1. L’Amministrazione, in armonia con quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 attua le opportune misure volte all’inserimento dei disabili, compatibilmente con il possesso delle loro capacità lavorative, tra tutte le categorie del ruolo unico regionale.
Art.51
Pari opportunità
1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a con- sentire una reale parità tra uomini e donne all’interno del comparto, nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2, comma 6, della L.125/1991 e degli artt.7, comma 1, sa- ranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa,
interventi che si concretizzino in “azioni positive” a favore delle lavoratrici.
2. Presso l’Amministrazione e gli enti del comparto sono costituiti appositi comitati per le pari opportunità, composti da un rappresentante dell’ente, con funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e da un pari nu- mero di funzionari in rappresentanza dell’ente, nonché dai rispettivi supplenti, per i casi di assenza dei titolari.
3. I comitati per le pari opportunità hanno il compito di:
a. svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui prin- cipi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea;
b. individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponen- do iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione femminile, anche con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
c. promuovere interventi idonei a facilitare il reinseri- mento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d. proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.
4. L’Amministrazione e gli enti assicurano, mediante spe- cifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento dei Comitati di cui al comma 2.
5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari oppor- tunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei ser- vizi sociali;
perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni fun- zionali a parità di requisiti professionali. L’attribuzione di incarichi o funzioni qualificate dovrà tener conto dell’obiet- tivo di cui sopra;
individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.
6. Gli effetti delle iniziative assunte, a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione dei Comitati di cui al comma 2, che elaborano e diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femmi- nile in ognuno dei profili delle diverse categorie ed in re- lazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione economica all’interno della categoria, nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita.
7. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I loro componenti possono essere rinnovati nell’incarico per una sola volta.
8. I Comitati per le pari opportunità si riuniscono trimestral- mente o su richiesta di almeno cinque componenti.
Art.52
Libere professioni
Dichiarazione a verbale:
In riferimento alle previsioni degli articoli 47 e 58 della legge regionale n.31/1998, le parti osservano quanto se- gue:
U si concorda di lasciare a successiva definizione, in sede di prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002/2005, la disciplina specifica per i dipendenti che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l’iscrizione ad albi profes- sionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca.
U si auspica inoltre che venga prevista – con apposita nor- mativa – la competenza della contrattazione collettiva in materia di applicazione della normativa per l’attri-
buzione degli incentivi di cui alle leggi n. 109/1994 e n. 127 /19997 e che venga rivista la previsione di cui all’art. 47, 4° comma della legge regionale n. 31/1998.
Art.53
Mobilità volontaria o a domanda
1. In linea con l’articolo 38 della legge regionale 13 no- vembre 1998, n.31, la definizione delle dotazioni organiche, corrisponde alla necessità di adeguare con tempestività l’or- ganico in funzione dei rapidi mutamenti organizzativi e dei processi di ristrutturazione.
2. Al fine di fronteggiare sia situazioni di eccedenze che di vacanza di organico, la definizione delle dotazioni organiche viene predisposta con cadenza non inferiore a tre anni.
3. A tal fine saranno rilevati i carichi e i ritmi di lavoro di tutte le strutture interessate monitorando ogni elemento valido per un aggiornamento costante delle esigenze cui deve corrispondere la pianificazione degli interventi cor- rettivi e/o adeguativi.
4. Sulla base degli elementi di cui sopra, previa infor- mazione alle XX.XX. sui dati relativi alla rilevazione delle carenze e degli esuberi, che possono presentare osserva- zioni e proposte, l’Amministrazione attiva la mobilità su domanda ai sensi e con le modalità di cui all’art. 38 della L.R. n.31/1998.
5. Ai fini dell’accoglimento delle domande di mobilità per- venute, l’Amministrazione terrà conto della qualificazione professionale nel settore di destinazione dando xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx alle domande di trasferimento ad altro ufficio dello stesso comune, e successivamente alle domande per i trasferimenti per tutte le altre sedi vacanti.
In caso di più domande costituiranno titolo di preferenza:
a. le situazioni tutelate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b. l’avvicinamento alla residenza del nucleo familiare e il carico di famiglia;
c. l’anzianità di servizio;
d. l’età anagrafica.
6. Oltre che per i posti vacanti, in qualunque momento il personale può presentare domanda di trasferimento presso
altre sedi o servizi o uffici, che potranno essere prese in considerazione in caso di interscambio tra dipendenti di pari categoria e profilo anche al fine di garantire il miglioramento dei servizi e di consentire ai dipendenti l’acquisizione di una professionalità più ampia.
Art.54
Mobilità d’ufficio e messa in disponibilità
1. Qualora, compiute le operazioni di cui all’articolo pre- cedente, residuino eccedenze di personale che riguardino almeno 10 dipendenti, si applica la disciplina prevista dagli art. 35 e 35 bis del decreto legislativo n. 29 del 1993.
2. Nella mobilità d’ufficio si terrà conto delle medesime priorità indicate nell’articolo precedente.
3. La disponibilità del dipendente alla mobilità d’ufficio costituisce elemento per la valutazione del dipendente ai sensi dell’articolo 72 .
4. Le stesse modalità vengono applicate nell’ambito dell’ulteriore quadro di fabbisogni, di esigenze e di ecce- denze, che deriva anche dalla gestione provvisoria delle dotazione organiche.
Art.55
Accordi di mobilità
1. Le parti di cui al comma 3 possono stipulare appositi accordi:
a. per disciplinare la mobilità dei dipendenti allo scopo di prevenire la dichiarazione di eccedenza favorendo la mobilità volontaria;
b. per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità dopo la dichiarazione di ecce- denza.
2. Gli accordi devono contenere le seguenti indicazioni:
a. le strutture e le pubbliche amministrazioni riceventi convenzionate ex articolo 33 X.Xxx. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e i posti messi a disposizione dalle medesime;
b. le strutture e/o le pubbliche amministrazioni cedenti e i profili professionali del personale eventualmente in- teressato alla mobilità;
c. i requisiti professionali e le eventuali discipline di ap- partenenza richiesti al personale per l’assegnazione dei posti nelle Amministrazioni e strutture riceventi;
d. il termine di scadenza del bando di mobilità;
e. le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
f. le forme di pubblicità da dare all’accordo medesimo, e relativa comunicazione al CO.RA.N.
3. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dalla parte datoriale e dalle RSU e XX.XX ammesse alla contrattazione collettiva regionale.
4. La mobilità è disposta nei confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi da inviare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità. In caso di più domande, a parità di professionalità, costituirà titolo di preferenza:
a. le situazioni tutelate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b. l’avvicinamento alla residenza del nucleo familiare e il carico di famiglia.
c. l’anzianità di servizio;
d. l’età anagrafica.
5. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo alla data dell’accordo di mobilità.
6. Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l’Amministrazione di destinazione e al dipendente sono ga- rantite la continuità della posizione pensionistica e previ- denziale nonché la posizione retributiva.
7. In caso di permanenza dell’eccedenza di personale o in caso di mancato accordo, l’Amministrazione procederà alle ulteriori e previste incombenze nell’ambito dei proce- dimenti già avviati.
8. Resta fermo che la mobilità può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza rispetto al quale il dipendente possieda i requisiti previsti per l’accesso mediante concorso ovvero posizioni funzionali inferiori.
9. Al dipendente si applica la disciplina retributiva della nuova posizione con riassorbimento del trattamento eco- nomico in godimento, ove superiore, a seguito di futuri mi- glioramenti.
Art.56
Igiene e sicurezza sul lavoro
1. L’amministrazione provvede ad adottare misure atte a garantire la salubrità e la sicurezza del lavoro e la preven- zione delle malattie professionali.
2. L’Amministrazione adotta idonee misure di prevenzio- ne a tutela dei lavoratori addetti ad impianti tecnologici o a video terminali. I lavoratori, assegnati a questi settori, che ne facciano richiesta, sono sottoposti periodicamente e di regola almeno ogni 5 anni ad accertamenti ed esami clinici specifici per le finalità di medicina sociale e preventiva. Chi viene adibito in via continuativa o abituale per l’intera giornata lavorativa all’uso di videoterminali deve essere sottoposto a visite mediche specifiche come previste dalla legge con cadenza annuale.
3. Saranno individuate con le XX.XX. le attività lavorative maggiormente a rischio per la salute e le modalità parteci- pative bilaterali per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo. Gli addetti a tali attività sono sottoposti a visite di controllo nei tempi e modalità da concordare in sede di contrattazione integrativa.
4. Le spese sostenute per gli accertamenti sono a carico dell’Amministrazione. Entro e non oltre 6 mesi dalla stipula- zione del presente accordo, le parti si impegnano a definire specifiche intese:
a. in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
b. in materia di individuazione delle categorie di lavoro usurante presenti nell’area contrattuale, eventualmente non ricomprese nell’elenco statale, ai fini dell’estensione ai lavoratori interessati delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1993, n. 374.
CAPO III
FORMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Art.57
Formazione continua
1. Alla formazione le parti attribuiscono un ruolo fonda- mentale nell’ambito dei processi di riforma ed innovazione dell’Amministrazione regionale, in quanto significativo stru- mento di valorizzazione del lavoro e delle risorse umane nel- la condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento.
2. La formazione costituisce un diritto-dovere del perso- nale. L’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno assunti come metodo permanente e come attività ordinaria per assicurare il costante adeguamento delle competenze e favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capa- cità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità e per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco o in aspettativa sindacale.
3. Quanto sopra si determina attraverso qualificate inizia- tive di prima formazione e di formazione in servizio, di mo- bilità, riqualificazione e riconversione professionale nonché di intereventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.
4. L’attività formativa va assicurata, pertanto, a tutto il personale, indipendentemente dal ruolo rivestito all’interno dell’Amministrazione e nel pieno rispetto delle pari oppor- tunità.
5. Al fine di tutelare l’occupazione, per consentire un adattamento rapido a fronte dei cambiamenti in atto ed un inserimento proficuo in caso di processi di mobilità, nonché per promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi di formazione dovranno assicurare una costante riqualificazione nonché l’acquisizione di nuove conoscenze in tema di metodi, strumenti e contenuti.
6. Le innovazioni tecnologiche o le rilevanti ristruttu- razioni che comportino sostanziali modifiche nello svolgi- mento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di lavoratori dovranno essere accompagnate da corsi di riqualificazione.
7. L’attività formativa si realizza attraverso il Piano Gene- rale della Formazione, che ove possibile, dovrà armonizzarsi con le scadenze contrattuali, e formerà oggetto di concer- tazione tra le parti. Programmi, modalità, criteri e finalità formeranno oggetto di contrattazione integrativa.
8. Ove siano da realizzare piani attuativi a livello di ogni Direzione Generale, questi sono definiti secondo le stesse modalità.
9. I programmi definiscono quali iniziative abbiano ca- rattere obbligatorio e quali facoltativo e in particolare pre- vedono:
a. percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale con esame finale collegati al passaggio dei dipendenti all’interno delle categorie del sistema di classificazione da un livello retributivo ad un altro;
x. xxxxx di aggiornamento finalizzati al conseguimento di un più alto livello professionale, di un più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni assegnate;
c. la formazione del personale di nuova assunzione con contratto non a termine da realizzare mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle at- tività da svolgere.
10. Le attività di cui al precedente comma si concludo- no con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso una valutazione finale.
11. In quest’ottica tempi e modalità di effettuazione e contenuti dei corsi dovranno essere portati a conoscenza del personale. Il personale che partecipa alle attività formative organizzate dall’Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il rimborso delle spese sostenute.
12. Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al ri- utilizzo nell’esercizio successivo per le medesime finalità.
13. Il personale può partecipare, inoltre, a convegni, corsi e seminari su proposta della Direzione generale di apparte- nenza che tenga conto dell’interesse dell’Amministrazione
e sia coerente con la collocazione professionale posseduta. Detta partecipazione comporta in ogni caso l’onere per il di- pendente di consegnare una apposita relazione sugli aspetti più significativi dei corsi alla struttura di appartenenza e di porre a disposizione il materiale didattico per l’eventuale distribuzione al personale interessato.
Art.58
Congedi formativi
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art.5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo com- provate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cin- que anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentua- le annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo inde- terminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i la- voratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presen- tata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la con- cessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art.5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 49 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 48.
8. I dipendenti possono richiedere l’applicazione dell’ar- ticolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36.
Art.59
Diritto allo studio
1. L’amministrazione incentiva l’acquisizione da parte del personale dipendente di titoli di studio che possano per- mettere la progressione di carriera.
2. Ai dipendenti sono garantite 150 ore annue indivi- duali di permessi retribuiti non soggetti a recupero per la frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, compresi i tirocini per il conseguimento delle abilitazioni professionali nonché per la frequenza di scuole di istruzione primaria, se- condaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresa la partecipazione ad esami.
3. Il personale interessato ai corsi suddetti ha diritto,
salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio debita- mente motivate, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
4. Il personale interessato alle attività didattiche suddette è tenuto a presentare alla propria Amministrazione idonea certificazione in ordine all’iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, con l’indicazione della durata comples- siva.
5. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa non re- tribuita per motivi personali.
6. A livello di ogni Direzione Generale è previsto che non più del 10% dei dipendenti possa fare ricorso contempora- neamente ad assenze, con relativo permesso retribuito, ai sensi del presente articolo. Comunque la percentuale totale dei dipendenti che usufruiscono dei permessi retribuiti non può eccedere il 3%.
CAPO IV
CONTRATTI ATIPICI
Art.60
Lavoro condiviso - telelavoro
1. L’Amministrazione si impegna, compatibilmente con le esigenze di servizio, a favorire forme di organizzazione del lavoro che prevedano sia la condivisione solidale fra due dipendenti di una prestazione lavorativa a tempo pieno che il telelavoro.
2. Tali forme, che vengono disciplinate dalla contratta- zione collettiva regionale, saranno volte a favorire l’accesso al lavoro e la sua conservazione da parte dei soggetti appar- tenenti a categorie svantaggiate.
Art.61
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. L’Amministrazione e gli enti del comparto possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a. assunzioni, nell’ambito della programmazione del xxxxx- sogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b. trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può supe- rare il 25% della dotazione organica del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione del personale dirigenziale, di quello del CFVA e degli avvocati addetti agli uffici legali dell’Amministrazione e degli enti. Il predetto limite e arrotondato per eccesso, onde arrivare comunque all’unità.
3. L’Amministrazione e gli enti, previa analisi delle pro- prie esigenze organizzative e nell’ambito della programma- zione del fabbisogno di personale, previa informazione se- guita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel comma precedente e nel successivo art. 62. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e pro- filo e, per la parte residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste per l’accesso al lavoro.
4. Le domande devono essere presentate dal personale interessato alla Direzione Generale del Personale o al com- petente ufficio degli enti entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno. Nelle domande tendenti alla trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, con pre- stazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere, ai fini del comma 1 dell’art. 45 della L.R. n. 31/1998. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavora- tiva superiore al 50% di quella a tempo pieno, si applicano i divieti e le incompatibilità previste per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Ai dipendenti con rap- porto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, è consentita l’iscrizione ad albi professionali.
5. Nel caso che l’Amministrazione e gli enti non abbiano
preceduto agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua dopo l’applicazione della disciplina prevista nei commi precedenti, la trasforma- zione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2.
6. L’Amministrazione e gli enti entro il predetto termine, possono, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiu- dizio alla funzionalità del servizio.
7. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di in- teressi tra l’attività esterna del dipendente, sia subordinata che autonoma, e la specifica attività di servizio, l’ente nega la trasformazione a tempo parziale.
8. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, il contingente di cui al comma 2 è elevato di un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.
9. Qualora il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 8 ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza:
a. ai dipendenti portatori di handicap o in particolari con- dizioni psicofisiche;
b. ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
c. ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’in- dicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico.
11. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero op- pure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
12. Gli enti informano con cadenza semestrale i sogget- ti sindacali di cui all’art. 7 del presente contratto sull’an- damento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e sull’eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.
Art.62
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale – Trattamento economico
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale
copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere infe- riore a 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
x. xxxxxxxxxxx, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazio- ne della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
b. verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pie- no ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno, in misura da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c. con combinazione delle due modalità indicati nelle let- tere a) e b).
3. Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e dalla peculiarità del suo svolgimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
5. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
6. Il trattamento economico, anche accessorio, del per- sonale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzio- nale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa la contingenza e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti
al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
Art.63
Contratto a tempo determinato
1. L’Amministrazione può stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato nei se- guenti casi:
a. per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l’esclusione delle ipotesi di sciopero), l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b. per la sostituzione di personale assente per gravidan- za e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n.903/1977, come modificati dall’art.3 della legge n.53/2000; in tali casi l’assunzione a tempo determinato può avvenire an- che trenta giorni prima dell’inizio del periodo di asten- sione;
c. per soddisfare proprie esigenze organizzative nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tem- po pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;
d. per lo svolgimento di attività stagionali, nell’ambito delle vigenti disposizioni;
e. per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall’assunzione di nuovi servizi o dall’introdu- zione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il per- sonale in servizio, nel limite massimo di nove mesi;
f. per attività connesse allo svolgimento di specifici proget- ti o programmi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;
g. per la temporanea copertura di posti vacanti nelle di- verse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e
purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.
2. Per il reclutamento del personale, l’Amministrazione ricorre all’avviamento dalle Direzioni Provinciali del La- voro per le categorie A e B. Per le categorie C e D utilizza prioritariamente le eventuali graduatorie degli idonei per concorsi regionali vigenti; in mancanza predispone forme selettive delle quali informa le Organizzazioni Sindacali.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto indivi- duale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, sen- za diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale o, prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito avente titolo alla conservazione del posto.
5. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con la precisazione che le ferie sono proporzionali al ser- vizio prestato.
6. Il contratto a termine è nullo quando sia stipulato al di fuori delle ipotesi dei commi precedenti e l’apposizione del termine non risulti da atto scritto.
7. Il termine del contratto a tempo determinato può esse- re eccezionalmente prorogato con il consenso del dipenden- te non più di una volta e per una durata non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti e imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa prevista nel contratto preceden- temente stipulato. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
CAPO V
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.64
Risoluzione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il pe- riodo di prova può avvenire:
a. per risoluzione consensuale;
b. per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministra- zione o del lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità totale e permanente;
c. per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministra- zione al compimento del limite massimo di età del di- pendente;
d. per licenziamento con preavviso da parte dell’Ammini- strazione;
e. per licenziamento senza preavviso da parte dell’Ammi- nistrazione;
f. per dimissioni;
g. per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa;
2. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la cessazione del rapporto di lavoro con preavviso o con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti:
a. 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio;
b. 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di effettivo servizio;
c. 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio.
3. In caso di mancato rispetto dei termini indicati di cui sopra, la parte recedente è tenuta a corrispondere all’altra parte l’indennità di mancato preavviso.
4. Il periodo di preavviso prestato in servizio va compu- tato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità.
5. In caso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1, lettera a) non trova applicazione l’obbligo del preavviso e dell’indennità sostitutiva.
6. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste l’obbligo del preavviso da parte dell’Amministrazio- ne, mentre esiste l’ esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del lavoratore.
7. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa avviene automaticamente al verificarsi della condi- zione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista. L’Amministrazione comunica all’interessato la risoluzione del rapporto.
8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) non spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente indennità. Il licenziamento senza preavviso ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all’interessato, ovvero quando quest’ultimo ne venga a co- noscenza nelle forme di legge.
9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno provocato danno materiale all’Amministrazione si conviene che è ammissibile la compensazione ex articolo 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore e quanto imputabile al mede- simo per risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale sempre sino alla concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’Amministrazione.
10. Le dimissioni del dipendente devono essere presen- tate sempre per iscritto rispettando i termini di preavvi- so di cui al comma 2 ridotti della metà. Al dimissionario compete il pagamento dell’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. È facoltà dell’Ammini- strazione far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo l’intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.
11. In caso di risoluzione del rapporto da parte del la- voratore per giusta causa spetta l’indennità per mancato preavviso.
12. In caso di decesso del dipendente l’Amministrazione corrisponde agli aventi causa, oltre al trattamento economi- co fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso, l’importo corrispondente ai giorni di ferie matu-
rati e non goduti, nonché l’importo relativo ai ratei maturati della tredicesima e quattordicesima.
13. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispon- dente indennità il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’ef- fettiva cessazione del servizio.
14. Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli aventi causa, l’Amministrazione è tenuta a liquidare la somma non contestata senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.
Art.65
Norme disciplinari
1. In caso di infrazione ai propri doveri, al dipendente sono irrogate corrispondenti sanzioni, come regolamentato dall’allegato codice disciplinare (Allegato E).
PARTE IV
CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO
CAPO I
CLASSIFICAZIONE
Art.66
Il sistema di classificazione
1. Il sistema di classificazione professionale è articolato in quattro categorie omogenee, denominate rispettivamente A – B – C – D.
2. Per ciascuna categoria sono indicati nell’allegato A i requisiti e i contenuti professionali richiesti per lo svolgi- mento delle mansioni appartenenti a ciascuna di esse.
3. All’interno di ciascuna categoria, fermo restando l’equivalenza professionale di tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna di esse, sono mantenute le differenze retributive secondo quanto indicato dalla tabella n.1.
Art.67
Disciplina delle mansioni
1. Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili a pre- scindere dalla posizione economica nell’ambito delle de- claratorie contenute nell’allegato A, nel rispetto dell’area professionale di appartenenza.
2. Le progressioni economiche all’interno della stessa ca- tegoria conseguenti dall’applicazione del presente contratto non comportano modifiche della posizione del lavoratore nell’ordinamento dell’Amministrazione e degli Enti.
3. Il lavoratore può, per obiettive esigenze di servizio, essere temporaneamente adibito a mansioni proprie della categoria superiore con diritto al trattamento economico cor- rispondente, per il periodo che le ha espletate, nel caso di:
a. sostituzione di dipendente assente con diritto alla con- servazione del posto, quando l’assenza sia superiore a 30 giorni, per periodi non eccedenti i 90 giorni e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;
b. vacanza di posto in organico, per un periodo non su- periore a novanta giorni dal verificarsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altro dipendente per non oltre 90 giorni ulteriori della vacanza e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti.
4. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del comma precedente, l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei com- piti propri di tali mansioni.
5. L’adibizione a mansioni proprie della categoria superio- re è disposta con provvedimento del Direttore Generale.
Art.68
Differenziazione dei livelli retributivi all’interno delle categorie
(Art. 14 CCRL 2006/2007 8 ottobre 2008)
Il testo dell’art. 68 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. Ciascuna categoria o area è articolata al suo interno in più livelli economici, ferma restando l’equivalenza delle mansioni e funzioni di competenza delle medesime. L’ac- cesso avviene per tutte le categorie o aree nel primo livello retributivo.
2. A decorrere dal 1.1.2007 il numero dei livelli economici delle quattro categorie è integrato con la previsione di nuovi livelli di sviluppo, il cui valore economico è indicato nella successiva tabella B.
3. Le categorie e le aree pertanto si articolano nei se- guenti livelli retributivi:
Categorie | Livelli retributivi | ||||
Cat. A | A1 | A2 | A3 | ||
Cat. B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
Cat. C | C1 | C2 | C3 | C4 | |
Cat. D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
Le aree si articolano nei seguenti livelli retributivi:
Xxxx | Xxxxxxx retributivi | ||||
A | A1 | X0 | X0 | X0 |
X | X0 | X0 | X0 | X0 | |
C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
4. I nuovi livelli retributivi A3; B5; C4; D5 delle cate- gorie e A4; B4; C5 delle aree, sono istituiti ai soli fini delle progressioni orizzontali di cui all’art. 69.
Modifiche contrattuali accordo progressioni professio- nali del 18 novembre 2008
Art. 6 – L’art. 68 comma 2 del CCRL 16-5-2001 e succes- sive modificazioni, le parole “a decorrere dal 1.1.2007” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1.1.2006”
Art.69
Progressione professionale all’interno della categoria
Abrogato da art. 6 comma 2 accordo progressioni pro- fessionali del 18 novembre 2008
1. Il passaggio, nell’ambito della stessa categoria, ad un livello economico superiore a quello di appartenenza, avvie- ne, nell’ambito dei contingenti stabiliti dalla contrattazione collettiva regionale, mediante selezione che avviene tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
a. prestazioni rese, con più elevato arricchimento profes- sionale;
b. interventi formativi e di aggiornamento, collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione;
c. impegno e qualità della prestazione individuale;
d. iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni in- novative o migliorative dell’organizzazione del lavoro;
e. idoneità conseguita in concorsi pubblici, relativi a qua- lifiche pertinenti con le professionalità della categoria di appartenenza, ad eccezione di quella conseguita per l’accesso nell’Amministrazione;
f. titolo di studio.
2. È requisito per la partecipazione alle selezioni di cui al presente articolo la permanenza all’interno del livello re- tributivo per un periodo di tempo non inferiore ai 2 anni.
3. L’anzianità di servizio maturata nelle ex qualifiche funzionali di provenienza è equiparata a quella del livello retributivo delle categorie.
4. I contingenti dei dipendenti che possono passare ad
un livello retributivo immediatamente superiore a quello di appartenenza vengono stabiliti, in base alle risorse disponi- bili, dal contratto collettivo, ovvero dal rinnovo economico biennale.
Art.70
Valutazione nei concorsi pubblici del servizio prestato
1. Per il personale delle categorie B e C che, in posses- so del titolo di studio richiesto, partecipi ai concorsi per l’assunzione in profili professionali rispettivamente delle categorie C e D, la valutazione ottenuta ai sensi dell’articolo 72, costituisce titolo valutabile per l’utile collocazione nella graduatoria finale.
2. Per il personale che abbia titolo e che partecipi alle selezioni per il ruolo dei dirigenti, la valutazione ottenuta ai sensi dell’articolo 72, costituisce titolo valutabile per l’utile collocazione nella graduatoria finale.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano limitatamente alla quota di riserva di cui agli art. 56 e 32 della L.R. n. 31/1998.
Art.71
Requisiti per l’accesso dall’esterno nelle categorie
1. L’accesso al nuovo sistema di classificazione, per le categorie A, B, C, D, avviene nel primo livello retributivo di ciascuna categoria.
2. Alla categoria A si accede per chiamata numerica dal- le liste di collocamento, previo superamento di una prova selettiva di idoneità, con il possesso del solo requisito della licenza della scuola dell’obbligo.
3. Alla categoria B si accede per chiamata numerica dalle liste di collocamento, previo superamento della prova se- lettiva d’idoneità, con il possesso della licenza della scuola dell’obbligo e comunque non inferiore alla licenza media inferiore e degli ulteriori requisiti richiesti per specifiche professionalità.
4. Alla categoria C si accede per concorso, con il possesso del diploma di scuola media superiore di II° grado richiesto per i diversi profili professionali.
5. Alla categoria D si accede per concorso, con il possesso
della laurea o del diploma di laurea di I° grado richiesto per i diversi profili professionali.
Art.72
Valutazione dei dipendenti
CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008
Il testo dell’art. 72 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. Il sistema di valutazione delle prestazioni professiona- li, volto alla valorizzazione e all’accrescimento professionale delle risorse umane, pone le condizioni per un miglior im- piego del personale, per incrementare l’efficienza, l’efficacia e la produttività dei servizi, al fine di fornire prestazioni di qualità dei servizi resi.
2. Il sistema di valutazione, improntato ai criteri di tra- sparenza, oggettività ed equità, costituisce il supporto di maggior rilievo per le decisioni da adottare in tema di ge- stione del personale e per il miglioramento dei risultati sia qualitativi che quantitativi, in quanto consente di:
U impostare un adeguato mezzo di impiego e sviluppo del
personale;
U favorire le trasformazioni organizzative;
U programmare le attività in coerenza con i risultati e gli obiettivi;
U determinare la chiarezza dei rapporti tra dirigente e collaboratore.
Art.72bis
Gli elementi della valutazione
CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008
Dopo l’art. 72 del CCRL del 15.05.01 è aggiunto il se- guente art. 72 bis:
1. La valutazione delle prestazioni professionali è collet- tiva ed individuale.
2. La valutazione collettiva è riferita al complesso delle attività svolte in ciascun servizio in cui si articola la direzione generale e risulta collegata al grado di raggiungimento degli obiettivi del servizio contenuti nel Programma Operativo Annuale (P.O.A.) di cui all’art. 47 del CCRL comparto diri- genti. La valutazione è espressa con un giudizio sintetico op-
portunamente graduato in base ai seguenti gradi qualitativi: ottimo (100), buono (80), adeguato (60), non adeguato (0).
3. La valutazione individuale è riferita all’insieme delle capacità e conoscenze professionali necessarie allo svolgi- mento della prestazione lavorativa, nonché all’adeguatezza del comportamento organizzativo in relazione alla categoria professionale di appartenenza, anche con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi del servizio.
4. La valutazione individuale è effettuata con riguardo alle seguenti aree:
U competenza professionale;
U capacità organizzativa;
U quantità e qualità dell’attività prodotta;
U capacità comunicativa;
U collaborazione;
X xxxxxxxx nella prestazione
5. Per ciascuna area saranno attribuiti e opportunamente
graduati, in sede di contrattazione integrativa, pesi e punteg- gi e la valutazione complessiva sarà il risultato della somma di tutti i punteggi ottenuti nelle varie aree di valutazione, espressa tramite un sintetico giudizio. Eventuali correttivi al sistema di valutazione delineato possono essere apporta- ti, in sede di contrattazione integrativa, per la valutazione della categoria A.
Art.72 ter
I soggetti e la valutazione
CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008
Dopo l’art. 72 del CCRL del 15.05.01 è aggiunto il se- guente art. 72 ter:
1. Le prestazioni professionali dei dipendenti, compreso il personale comandato o distaccato, sono soggette a valutazio- ne annuale da parte dei dirigenti dai quali essi dipendono.
2. La valutazione, opportunamente motivata, è espressa dal dirigente cui è assegnato il dipendente e convalidata dal direttore generale di riferimento.
3. Il dirigente è tenuto ad effettuare colloqui intermedi nel processo annuale di valutazione.
4. Ai dipendenti collocati in distacco sindacale vengono attribuiti, sia ai fini della valutazione collettiva che ai fini
della valutazione individuale, giudizi pari alla media di quel- li assegnati nelle Direzioni di appartenenza.
Art.73
Riesame
1. Il dipendente che ritenga non adeguata la valutazione effettuata dal Direttore Generale può, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, direttamente o per mezzo dell’or- ganizzazione sindacale cui aderisca o alla quale conferisca mandato, presentare in forma scritta una istanza di riesame al Comitato di cui al successivo articolo, con la quale può anche chiedere una audizione.
2. A tal fine, gli atti presupposti sono messi a disposizione del richiedente entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Art.74
Comitato per il riesame
1. Il Comitato per il riesame dura in carica due anni. Esso è presieduto dal Direttore Generale dell’Assessorato al Personale, o da un suo delegato ed è composto da altri due dirigenti effettivi e da due supplenti. Il Collegio opera con la presenza di tre membri, tra i quali non figurano, in ogni caso, i Dirigenti della struttura nella quale presta servizio il richiedente il riesame.
2. Il Comitato si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art.75
Disciplina transitoria dell’inquadramento
1. I lavoratori inquadrati nelle qualifiche funzionali alla data del 31.12.2000, vengono automaticamente e correlati- vamente inseriti nelle predette categorie professionali e nei relativi livelli retributivi secondo la tabella n° 2 annessa al presente accordo.
2. I lavoratori appartenenti alla I°, II° e III° qualifica fun- zionale sono inquadrati nel secondo livello retributivo della categoria “A”.
3. I lavoratori appartenenti alla IV qualifica funzionale sono inquadrati nel secondo livello retributivo della cate- goria “B”.
4. I lavoratori appartenenti alla V qualifica funzionale sono inquadrati nel terzo livello retributivo della categoria “B”.
5. I lavoratori appartenenti alla VI qualifica funzionale sono inquadrati nel secondo livello retributivo della cate- goria “C”.
6. I lavoratori appartenenti alla VII qualifica funzionale sono inquadrati nel secondo livello retributivo della cate- goria “D”.
7. I lavoratori appartenenti alla VIII qualifica funzionale sono inquadrati nel terzo livello retributivo della categoria “D”.
8. I suddetti inquadramenti hanno decorrenza 1.1.1999.
Tabella n° 2 “Primo inquadramento”
Ex qualifiche funzionali | Categ. | Liv. retrib. |
I°, II°, III° | A | X0 |
XXx | X | X0 |
Xx | X | B3 |
VI° | C | C2 |
VII° | D | D2 |
VIII° | D | D3 |
Art.76
Progressione verticale transitoria per l’accesso alla categoria B
1. Per la sola fase di prima applicazione l’Amministra- zione e gli enti, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, avviano la selezione interna per l’accesso al livello economico iniziale della categoria B riservato ai dipendenti inquadrati nella categoria A che, alla stessa data, siano in servizio da almeno 4 anni.
2. Le selezioni per il passaggio alla categoria B consiste- ranno in una prova attitudinale finalizzata ad accertare il possesso delle capacità necessarie per lo svolgimento delle attività richieste per la posizione alla quale si concorre con modalità analoghe a quanto avviene per l’accesso dall’ester- no.
3. Nel caso in cui gli idonei eccedano il numero dei posti disponibili, questi sono attribuiti tenendo conto delle gra- duatorie delle selezioni, a parità ai più anziani in servizio e, in caso di ulteriore parità, ai più anziani di età.
4. Possono essere banditi mediante selezioni di cui ai precedenti comma, l’80% dei posti vacanti nella categoria
B. Ai costi conseguenti alle operazioni di inquadramento si farà fronte mediante l’impiego delle ordinarie disponibilità previste per il completamento delle dotazioni organiche.
5. L’anzianità di servizio maturate nelle ex qualifiche fun- zionali di provenienza è equiparata a quella della nuove categorie.
Art.77
Progressione verticale transitoria per l’accesso alle categorie C e D
1. Per la sola fase di prima applicazione l’Amministrazio- ne regionale e gli enti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto ovvero dalla ridetermina- zione degli organici operata ai sensi dell’art. 15 della legge
n. 31/1998, avviano le selezioni interne per l’accesso al li- vello economico iniziale delle categorie C e D, riservate ai dipendenti che, alla stessa data, siano in servizio da almeno 4 anni e siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a. siano inquadrati nella categoria immediatamente infe- riore rispetto a quella per la quale si concorre;
b. siano in possesso del titolo di studio previsto per l’ac- cesso dall’esterno alla categoria di appartenenza;
c. non siano stati inquadrati nella categoria di appartenen- za per effetto dell’applicazione dell’art. 52 comma 2 della legge regionale 31/98, tenuto conto degli accorpamenti delle ex qualifiche nelle categorie.
2. Le selezioni per il passaggio alla categoria immedia- tamente superiore consisteranno in una prova concorsuale per titoli ed esami di contenuto teorico pratico che, tenuto conto delle diverse professionalità, sia finalizzata ad accer- tare il possesso delle attitudini e capacità necessarie per lo svolgimento delle attività richieste dalla posizione alla quale si concorre. Sono valutabili i seguenti titoli:
U anzianità di servizio;
U titolo di studio;
U livello economico all’interno della categoria di appar- tenenza;
U abilitazione all’esercizio della professione purché atti- nente all’area professionale per cui si concorre.
3. Possono essere banditi mediante selezioni di cui ai
precedenti comma, l’80% dei posti vacanti nelle categorie C e D. Ai costi conseguenti alle operazioni di inquadramento si farà fronte mediante l’impiego delle ordinarie disponibilità previste per il completamento delle dotazioni organiche.
4. L’anzianità di servizio maturate nelle ex qualifiche fun- zionali di provenienza è equiparata a quella della nuove categorie.
PARTE V
LA RETRIBUZIONE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art.78
Principi
1. La retribuzione costituisce il corrispettivo per l’attività prestata dai dipendenti regionali in favore dell’Ente datore di lavoro. Con la sola eccezione del salario di anzianità in godimento, essa è commisurata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.
2. La retribuzione è disciplinata esclusivamente dal presente contratto e dalle fonti cui si fa esplicito rinvio. Qualsiasi corresponsione, in denaro o in natura, non espli- citamente prevista dal presente contratto, anche se disposta da leggi e/o regolamenti regionali, cessa con l’applicazione del presente contratto.
3. Gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento, anche corrisposti in forma di assegno ad personam, sono riassorbiti a valere sugli aumenti stabiliti dal presente e dai successivi contratti sino a concorrenza dell’importo da riassorbire.
Art.79
La struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione è composta dalle se- guenti parti:
a. retribuzione base;
b. maggiorazioni;
c. indennità;
d. retribuzione di rendimento e di posizione.
CAPO II
LA RETRIBUZIONE BASE
Art.80
La retribuzione base
(CCRL 2002/2005 del 6-12-2005)
Il testo dell’art. 80 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
“1. La retribuzione base è composta dalle seguenti voci:
a. retribuzione fissa;
b. retribuzione individuale di anzianità;
Essa è corrisposta per 12 mensilità più due mensilità aggiuntive da corrispondersi entro il 19 giugno ed entro il 19 dicembre di ciascun anno.
2. L’indennità di contingenza attualmente in godimento è conglobata nella retribuzione tabellare, la quale viene convenzionalmente indicata con la dizione “retribuzione fissa”. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in base alle vigenti disposizioni.
3. La retribuzione di anzianità attualmente in godimento si configura quale assegno ad personam non riassorbibile e comprende comunque qualunque altra voce retributiva collegata all’anzianità del dipendente”.
Art.81
Prospetto della busta paga
(CCRL 2002/2005 del 6-12-2005)
Il testo dell’art. 81 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
“1. Il prospetto della busta paga è rilasciato mensilmente e contiene:
a. indicazione separata della retribuzione fissa di cui all’art. 80;
b. indicazione separata della retribuzione individuale di anzianità di cui all’articolo 80;
c. indicazione separata di un eventuale assegno ad perso- nam da riassorbire.
2. Nel prospetto è altresì indicato in maniera analitica l’elenco delle indennità mensili percepite con l’indicazione del periodo e dell’entità di riferimento.
3. Per i dipendenti beneficiari del trattamento di fine rap- porto è altresì indicato l’ammontare complessivo, rivalutato alla data del prospetto.
Art 82
Incrementi contrattuali
Art. 3 del C.C.R.L. 18 febbraio 2010
1. Per effetto del presente accordo, relativo al trattamento economico, la retribuzione fissa dei dipendenti delle Am- ministrazioni regionali e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale risulta incrementata degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nella seguente tabella A, alle decorrenze ivi precisate.
Tabella A “Incrementi mensili della retribuzione fissa”
Dipendenti Amministrazioni regionali | Dipendenti del Corpo forestale | |||||
Cat. | 01.01.2008 | 01.01.2009 | Aree | 01.01.2008 | 01.01.2009 | |
A1 | 25,92 | 54,68 | A1 | 31,03 | 64,68 | |
A2 | 27,05 | 56,68 | A2 | 31,73 | 66,68 | |
A3 | 28,68 | 60,00 | A3 | 33,34 | 69,68 | |
B1 | 28,22 | 59,68 | A4 | 34,60 | 72,00 | |
B2 | 29,46 | 61,68 | B1 | 33,62 | 70,68 | |
B3 | 31,55 | 66,68 | B2 | 34,06 | 71,68 | |
B4 | 33,08 | 69,68 | B3 | 36,49 | 76,68 | |
B5 | 34,23 | 72,00 | B4 | 38,02 | 80,00 | |
C1 | 33,44 | 70,68 | C1 | 36,82 | 77,68 | |
C2 | 34,79 | 72,68 | C2 | 39,11 | 81,68 | |
C3 | 37,30 | 78,68 | C3 | 44,04 | 92,68 | |
C4 | 38,85 | 82,00 | C4 | 46,90 | 98,68 | |
D1 | 37,58 | 78,68 | C5 | 48,75 | 102,00 | |
D2 | 39,11 | 81,68 | ||||
D3 | 44,04 | 92,68 | ||||
D4 | 46,90 | 98,68 | ||||
D5 | 48,75 | 102,00 |
2. A seguito degli incrementi di cui al comma precedente la retribuzione fissa dei dipendenti delle Amministrazioni
regionali e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è ridefinita, per ciascuna categoria e livello retributivo, se- condo la tabella B.
Tabella B “Nuova retribuzione fissa al 1.01.2007”
Dipendenti Amministrazione regionale | Dipendenti del Corpo forestale | |||
Cat. | Retribuzione fissa | Aree | Retribuzione fissa | |
A1 | 1.456,00 | A1 | 1742,00 | |
A2 | 1.519,00 | A2 | 1782,00 | |
A3 | 1610,00 | A3 | 1872,00 | |
B1 | 1585,00 | A4 | 1942,00 | |
B2 | 1654,00 | B1 | 1888,00 | |
B3 | 1772,00 | B2 | 1913,00 | |
B4 | 1858,00 | B3 | 2049,00 | |
B5 | 1922,00 | B4 | 2135,00 | |
C1 | 1878,00 | C1 | 2068,00 | |
C2 | 1953,00 | C2 | 2196,00 | |
C3 | 2095,00 | C3 | 2473,00 | |
C4 | 2182,00 | C4 | 2634,00 | |
D1 | 2110,00 | C5 | 2737,00 | |
D2 | 2196,00 | |||
D3 | 2473,00 | |||
D4 | 2634,00 | |||
D5 | 2737,00 |
3. La retribuzione del livello B2 del Corpo forestale è rideterminata in euro 1.968,00 ai fini del riequilibrio delle differenze stipendiali nei diversi livelli.
Art.83
Arretrati 1998
1. A tutto il personale che sia stato in servizio nel 1998, in proporzione al periodo di lavoro prestato, viene corri- sposto un compenso per miglioramenti contrattuali nella seguente misura:
Tabella n° 5 “Ripartizione arretrati 1998”
Ex qualifiche | Arretrati |
I, II, III | 2.884.446 |
IV | 3.010.446 |
V | 3.259.446 |
VI | 3.508.446 |
VII | 3.757.446 |
VIII | 4.089.446 |
Art.84
Misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. 24/1989
1. Le parti si impegnano a definire con un accordo se- parato, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presen- te contratto, le misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. 24/1989, cui è destinata la somma di E. 539.000,00.
CAPO III
INDENNITA’ E MAGGIORAZIONI
Art.85
Le indennità
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le indennità elenca- te dalla lettera a) alla lettera k) dell’art. 85 del CCRL del
15.05.01 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 5% con riferimento al primo biennio 2002/2003 e di una percentuale fissa pari al 4,6% in relazione al secondo biennio 2004/2005. L’indennità chilometrica, di cui alla lettera l) dell’articolo citato, risulta automaticamente ridetermina- ta con l’aumento del prezzo della benzina. L’indennità di gabinetto, di cui alla lettera m) dell’art. 85 citato, risulta incrementata come conseguenza dell’aumento della base di calcolo delle medesima. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1° gennaio 2005.
2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e sog- gettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferi- mento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano.
1. Le indennità rappresentano la voce retributiva lega- ta alle particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione stessa.
2. Le indennità sono riconosciute esclusivamente per l’effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione con il presupposto che da luogo alla loro corresponsione.
3. Per la vigenza del presente contratto risultano confer- mate tutte le seguenti indennità:
a. Missione
b. Cassa
c. Reperibilità
d. Trasferimento
e. Rischio
f. CED (art. 4 CCRL 2008/2009 del 18 febbraio 2010) A decorrere dall’entrata in vigore del presente contrat- to l’indennità prevista dall’art. 85 lett. f del C.C.R.L. 15.05.2001 è soppressa)
g. Campagna
x. Xxxxx
i. Volo e navigazione
j. Centralinista non vedente
k. Video terminale (abrogato da art. 34 del CCRL 2006/2009 dell’8 ottobre 2008)
l. Chilometrica
x. xx xxxxxxxxx (modificato da CCRL 2008/2009 del 18 feb- braio 2010)
4. Per il periodo di vigenza del presente contratto risul- tano confermate le indennità di cui al comma precedente così come disciplinate dai precedenti accordi contrattuali e dalle disposizioni legislative alle quali occorre far rife- rimento per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità nonché per la individuazione della base di calcolo delle stesse.
Art.85bis
Le indennità
(CCRL 2006/2009 dell’8 ottobre 2008)
Dopo l’art. 85 del CCRL del 15.05.01 è inserito il se- guente art. 85 bis:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 le indennità elenca- te dalla lettera a) alla lettera J) dell’art. 85 del CCRL del
15.05.01 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 4,20% L’indennità chilometrica, di cui alla lettera l) dell’ar- ticolo citato, risulta automaticamente rideterminata con l’aumento del prezzo della benzina. L’indennità di gabinetto, di cui alla lettera m) dell’art. 85 citato, risulta incrementata come conseguenza dell’aumento della base di calcolo delle medesima. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1° gennaio 2008.
2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e sog- gettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferi- mento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano.
Inseriti Art. 7 e 11 nel CCRL 2008/2009 del 18 febbraio 2010
Art.7
Indennità di gabinetto
1. L’indennità di gabinetto è rideterminata nei seguenti importi, da corrispondersi per 12 mensilità, per categoria e funzione:
Categorie | Addetti di | Addetti al | Autista | Autista | Commessi |
Aree | gabinetto | servizio di | Assessore | ufficio di | |
Xxxxxxx di | cerimoniale | e | gabinetto | ||
segreteria | Presidente | ||||
Addetti uffici | Xxxxxxx | ||||
ausiliari | ufficio di | ||||
del Presidente | gabinetto | ||||
e | della | ||||
degli Assessori | presidenza | ||||
Xxxxxxx | |||||
xxxx di | |||||
gabinetto | |||||
della | |||||
presidenza |
D/FC | 1.120,00 | 1850,00 | 1350,00 | 950,00 | 700,00 |
C/BF | 950,00 | 1550,00 | |||
B/AF | 800,00 | 1350,00 | |||
A | 700,00 |
2. Al personale attualmente in servizio presso i gabinetti e gli uffici ausiliari del presidente e degli assessori è mante- nuta l’indennità di gabinetto nell’importo attualmente per- cepito senza alcuna maggiorazione derivante dall’aumento della base di calcolo per effetto degli incrementi tabellari di cui al presente contratto.
Art.11
Arretrati contrattuali
Al personale regionale in servizio presso gli uffici di ga- binetto nel corso dell’anno 2006 è attribuita, in proporzione alla permanenza nel medesimo ufficio, a titolo di arretrati contrattuali sull’indennità di gabinetto non percepiti la se- guente somma a seconda della categoria di appartenenza:
Dipendenti amministrazione ed Enti | Dipendenti Corpo forestale | ||
A | 762,12 | A | 871,35 |
B | 835,04 | B | 1.016,57 |
C | 980,26 | C | 1.067,40 |
D | 1.067,40 |
Art.86
Servizio mensa
Il secondo comma dell’art. 86 del CCRL 2001 è sostituito dal seguente:
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente con- tratto il valore del buono mensa di cui all’art. 86 del CCRL del 15.05.01 è rideteminato in euro 8,54 in riferimento al biennio 2002-2003 e in euro 9,30 in riferimento al biennio 2004-2005.
1. L’Amministrazione e gli Enti assicurano il servizio men- sa previsto dalla preesistente normativa, esclusivamente per il personale impiegato in attività lavorative che comportino la presenza anche in orario pomeridiano o in orario turna- to, tramite consegna, unitamente alla busta paga, di buoni
da utilizzare per il consumo di pasti o l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali convenzionati. Il valore del buono resta confermato in lire 16.000.
2. (modificato da CCRL 2006/2009 dell’8 ottobre 2008) – Il numero dei buoni è calcolato convenzionalmente su base annua nel numero di 100 per dipendente.
3. Al personale degli Enti regionali per il diritto allo stu- dio universitario e negli Enti ove siano operative mense aziendali, viene assicurata la parità di trattamento con le medesime modalità di utilizzo dei buoni pasto. Per il per- sonale addetto alla preparazione ed alla distribuzione dei pasti, in considerazione del disagio comportato dalla ne- cessità di consumare i pasti sul luogo di lavoro, il servizio è assicurato per tutti i giorni lavorativi.
4. In presenza di particolari articolazioni dell’orario di lavoro, la definizione dell’istituto è demandata alla contrat- tazione integrativa.
Art.87
Le maggiorazioni retributive
Il testo dell’art. 87 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente (CCRL 18 febbraio 2010)
1. Le maggiorazioni retributive sono costituite dalle se- guenti voci:
a. lavoro straordinario;
b. lavoro straordinario festivo o notturno;
c. lavoro straordinario notturno-festivo;
d. turno.
2. Per il periodo di vigenza del presente contratto, risulta- no confermate, per quanto attiene al calcolo delle medesime, le disposizioni contenute nei precedenti accordi contrattuali e nelle disposizioni legislative.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le maggiorazioni retri- butive, relative a turno, straordinario e indennità di gabinet- to verranno calcolate sui nuovi importi di cui al precedente art. 82 tabella B, e nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1° gennaio 2008.
4. Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla pre- stazione di lavoro straordinario, la maggiore spesa derivante dall’aumento del compenso orario, verrà compensata con
una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all’art. 37 del CCRL del 15.05.01.
Art.5
Le maggiorazioni retributive
(Art. 5 CCRL 2008/2009 del 18 febbraio 2010)
1. a decorrere dal 1° gennaio 2008 le maggiorazioni re- tributive, di cui all’art. 87 del CCRL del 15 maggio 2001, verranno calcolate sui nuovi importi di cui al precedente art. 3 (incrementi contrattuali), e nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima dell’entrata in vigore dello stesso.
2. Per il periodo di vigenza del presente contratto, risulta- no confermate, per quanto attiene al calcolo delle medesime, le disposizioni contenute nei precedenti accordi contrattuali e nelle disposizioni legislative.
3. Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla pre- stazione di lavoro straordinario, la maggiore spesa derivante dall’aumento del compenso orario verrà compensata con una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all’art. 37 del CCRL 15.1.2001.
CAPO IV
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
Art.88
Disposizioni per il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale
1. Ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 13 no- vembre 1998, n.31, per il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è prevista una distinta disciplina nell’ambito del presente contratto.
2. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti appartenenti al Corpo Forestale è disciplinato dal presente capo.
3. Nelle materie non esplicitamente disciplinate dal pre- sente capo si applicano le disposizioni generali del contratto
e la legge regionale n. 26/1985.
Art.89
Classificazione del CFVA
1. Il personale del CFVA è inquadrato nelle seguenti aree riservate agli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale:
Area A – Agenti; Area B – Sottufficiali; Area C – Ufficiali.
2. Le aree A e B sono articolate in 3 livelli retributivi, l’area C è articolata in 4 livelli retributivi corrispondenti al grado, secondo la seguente tabella:
Tabella n° 7 “classificazione del personale del CFVA”
Area | Grado | Area |
Agenti | Agente | A |
Assistente | A | |
Ass. capo | A | |
Sottufficiali. | Ispettore | B |
Isp. Capo | B | |
Isp. Sup. | B | |
Ufficiali | Ufficiale | C |
Uff. istruttore | C | |
Uff. capo | C | |
Uff. sup. | C |
Dichiarazione a verbale:
Le parti firmatarie concordemente dichiarano che il si- stema di classificazione previsto dal presente articolo riflet- te l’attuale assetto normativo che regola il CFVA.
Le parti considerano perciò tale classificazione transi- toria e rilevano che dovrà trovare l’assetto definitivo nella prossima tornata contrattuale, in un contesto normativo più adeguato ai compiti istituzionali del Corpo stesso ed a quello esistente presso gli altri Corpi consimili delle pub- bliche amministrazioni, con particolare riferimento al titolo di studio per l’accesso al Corpo.
Art.90
Progressione verticale nella fase transitoria per l’accesso alle aree B e C
1. Per la sola fase di prima applicazione l’Amministrazio- ne regionale e gli enti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto ovvero dalla rideterminazione degli organici operata ai sensi dell’art. 15 della legge n. 31/1998, avviano le selezioni interne per l’accesso al livello economico iniziale delle aree B e C, riservate ai dipendenti che, alla stessa data, siano in servizio da almeno 4 anni e siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a. siano inquadrati nella area immediatamente inferiore rispetto a quella per la quale si concorre;
b. siano in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno all’area per la quale concorrono;
c. non siano stati inquadrati nell’area di appartenenza per effetto dell’applicazione dell’art. 52 comma 2 della legge regionale 31/98, tenuto conto degli accorpamenti delle ex qualifiche nelle aree.
2. Le selezioni per il passaggio all’area immediatamente superiore consisteranno in una prova concorsuale per tito- li ed esami di contenuto teorico pratico che, tenuto conto delle diverse professionalità, sia finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e capacità necessarie per lo svol- gimento delle attività richieste dalla posizione alla quale si concorre. Sono valutabili i seguenti titoli:
U anzianità di servizio;
U titolo di studio;
U livello economico all’interno della categoria di appar- tenenza;
U abilitazione all’esercizio della professione purché atti- nente all’area professionale per cui si concorre.
3. Possono essere banditi mediante selezioni di cui ai
precedenti comma l’80% dei posti complessivamente va- canti nelle aree B e C. Ai costi conseguenti alle operazioni di inquadramento si farà fronte mediante l’impiego delle ordinarie disponibilità previste per il completamento delle dotazioni organiche.
4. L’anzianità di servizio maturate nelle ex qualifiche
funzionali di provenienza è equiparata a quella della nuo- ve aree.
Art.91
Progressione economica all’interno dell’area
1. Il livello economico corrisponde alla posizione gerar- chica di appartenenza secondo la corrispondenza di cui alla Tabella n° 7.
2. Il passaggio, nell’ambito della stessa area, ad un livel- lo economico superiore a quello di appartenenza, avviene esclusivamente in relazione all’acquisizione del grado supe- riore, mediante selezione, secondo i criteri stabiliti dall’art. 69 del presente contratto, nell’ambito dei contingenti stabi- liti per gli organici di ciascuna di esse.
Art.92
Mansioni
1. I compiti assegnati agli appartenenti al CFVA com- prendono tutte le mansioni attualmente stabilite per gli ex profili professionali di provenienza fino alla definitiva rego- lamentazione delle declaratorie e dei profili professionali ai sensi delle norme transitorie del presente contratto.
2. I dipendenti del CFVA non possono essere distaccati o comandati a prestare servizio presso articolazioni orga- nizzative estranee al CFVA, per i quali non ne sia prevista la dotazione organica neppure temporanea, fatte salve le disposizioni di legge.
Art.93
Mobilità nel ruolo unico regionale
1. Le aree A, B e C del CFVA, in quanto specifiche, non corrispondono alle categorie professionali del restante per- sonale del comparto.
2. La mobilità orizzontale tra le aree del CFVA e le cate- gorie del comparto è esclusa, salvo i casi di mobilità di cui agli art. 54 e 55.
3. Sono fatti salvi i casi di sopravvenuta inidoneità fisica dei dipendenti del CFVA alle mansioni proprie del Corpo di appartenenza, debitamente accertate dalla competente
struttura pubblica. In tal caso può essere disposta la mobilità verso gli altri profili del Ruolo unico regionale rispetto ai qua- li permanga una residua idoneità lavorativa, secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 48, ove non sia possibile una utile collocazione nell’ambito del CFVA.
4. Oltre ai casi di cui al comma precedente la mobilità è consentita qualora vi sia una perdita incolpevole della qualità di pubblica sicurezza non derivante da fatti disci- plinarmente rilevanti.
Art.94
Valutazione del servizio
1. Gli appartenenti al CFVA che, in possesso del tito- lo di studio richiesto, partecipano a concorsi per l’accesso dall’esterno a profili professionali del ruolo unico regionale diversi da quelli del CFVA beneficiano degli stessi ricono- scimenti per il servizio prestato.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano limitatamente alla quota di riserva di cui agli art. 56 e 32 della L.R. n. 31/1998.
Art.95
Retribuzione
1. A decorrere dal 1.1.1999 agli appartenenti al CFVA sono corrisposte le retribuzioni di cui alla tabella n. 8.
Tabella n° 8 “Retribuzioni CFVA dal 1.01.1999”
Liv. | Grado | Contingenza | Tabellare 1.1.1999 |
A1 | Agente | 1.017.797 | 1.378.000 |
A2 | Assistente | 1.017.797 | 1.443.000 |
A3 | Assistente Capo | 1.017.797 | 1.596.000 |
B1 | Ispettore | 1.035.874 | 1.596.000 |
B2 | Ispettore Capo | 1.035.874 | 1.633.000 |
B3 | Ispettore Superiore | 1.035.874 | 1.868.000 |
C1 | Ufficiale | 1.058.804 | 1.990.000 |
C2 | Ufficiale Istrut. | 1.058.804 | 2.203.000 |
C3 | Uff. capo | 1.058.844 | 2.654.000 |
C4 | Uff. Superiore | 1.058.844 | 2.900.000 |
2. La contingenza mensile per i dipendenti dell’ex qua- lifica funzionale VIII, con il grado di funzionario Ispettore è ridotta di lire 25.134. Per i medesimi è disposto un incre- mento, di uguale misura, della retribuzione di anzianità.
3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente con- tratto per effetto della soppressione delle indennità previ- sta nel successivo articolo 96 la tabella retributiva sarà la seguente:
Tabella n° 9
Liv. | Grado | Contingenza | Tabellare 2000 |
A1 | Agente | 1.017.797 | 1.500.000 |
A2 | Assistente | 1.017.797 | 1.565.000 |
A3 | Assistente Capo | 1.017.797 | 1.718.000 |
B1 | Ispettore | 1.035.874 | 1.718.000 |
B2 | Ispettore Capo | 1.035.874 | 1.755.000 |
B3 | Ispettore Superiore | 1.035.874 | 1.990.000 |
C1 | Ufficiale | 1.058.844 | 1.990.000 |
C2 | Ufficiale Istruttore | 1.058.844 | 2.203.000 |
C3 | Uff. capo | 1.058.844 | 2.654.000 |
C4 | Uff. sup. | 1.058.844 | 2.900.000 |
Art.96
Soppressione indennità del CFVA
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto sono soppresse le seguenti indennità:
a. campagna;
b. rischio;
x. xxxxx;
d. videoterminale.
2. A partire dalla stessa data la retribuzione tabellare delle aree professionali A e B è aumentata di lire 122.000 mensili e corrisponderà agli importi di cui alla tabella n. 9.
3. A partire dalla stessa data la retribuzione di anziani- tà relativa all’area C è incrementata di lire 80.000 per 14 mensilità.
4. Gli incrementi retributivi di cui sopra riflettono il va- lore medio delle indennità soppresse di cui al comma 1.