REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
Art. 1
Oggetto e finalità
Il presente regolamento intende disciplinare – nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 119 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 -, i presupposti, le condizioni, nonché la procedura di sponsorizzazione e conseguente scelta dello sponsor, in materia di attività ed eventi culturali, sociali, ricreativi e altro, promossi dall’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile (di seguito denominata Istituzione) per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell’osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l’operato della Pubblica Amministrazione.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) Per “contratto di sponsorizzazione” – (di seguito denominato “Contratto”) un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Istituzione (sponsee) offre, nell’ambito di proprie iniziative culturali, sociali, ricreative e altro, ad un terzo (sponsor) – che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo in denaro o a fornire una predeterminata prestazione, diretta o indiretta, a titolo gratuito – la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dal Contratto;
b) Per “sponsorizzazione” ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione (in beni materiali e/o in servizi) diretta o indiretta, proveniente da terzi allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività, o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d’immagine;
c) Per “sponsor” ai sensi dell’art. 119 del T.U. approvato ocn D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il soggetto privato (persona fisica o giuridica), l’associazione senza fini di lucro o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
d) Per “sponsee” il soggetto sponsorizzato, cioè l’Istituzione;
e) Per “spazio pubblicitario” lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’Istituzione per la pubblicità dello sponsor.
2. Dal contratto di sponsorizzazione deve conseguire un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione di un’iniziativa di pubblico interesse.
Art. 3 Condizioni
Il ricorso al contratto di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento è ammesso ove sussistano le seguenti condizioni:
a) Il perseguimento di interessi pubblici;
b) L’esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
c) Il conseguimento dei vantaggi di cui all’art. 2, comma 2.
Art. 4
Procedure di selezione dello sponsor
1. La ricerca dello sponsor per il finanziamento di eventi, da parte dell’Amministrazione, è effettuata secondo la procedura negoziata della trattativa privata, salvo quanto disposto al successivo comma 10.
2. La trattativa privata è preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso e, comunque, da adeguate forme di pubblicità al fine di stimolare l’interesse dei privati a concorrere o ad assumere la sponsorizzazione di cui trattasi.
3. Al fine di consentire una razionale programmazione delle risorse finanziarie disponibili e degli eventi che si prevede di realizzare, l’Istituzione predispone apposito avviso pubblico annuale per conseguirne il finanziamento relativo agli eventi che siano programmabili all’inizio dell’anno.
4. L’avviso, di cui ai precedenti commi 2. e 3., reca in particolare:
- L’indicazione dell’attività, progetto o iniziativa culturale oggetto di sponsorizzazione;
- L’esatta determinazione dello spazio pubblicitario utilizzabile e la durata della pubblicità;
- Le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta;
- L’importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione.
5. Dell’avviso di cui ai precedenti commi 2. e 3., è data notizia mediante pubblicità su almeno due quotidiani di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere locale e mediante inserimento nel sito… Tale ultima forma di pubblicità è adottata qualora sia necessario sollecitare offerte di
sponsorizzazioni all’infuori dell’avviso di cui al comma 3.
6. Ove pervenga all’Istituzione, da parte di un soggetto sponsor, una proposta di sponsorizzazione finalizzata ad un determinato evento, l’amministrazione stessa, valutatane l’opportunità e rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento, predispone apposito avviso pubblico che preveda, come importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione, quello fissato dal soggetto proponente.
L’avviso manifesta l’intento dell’Istituzione di procedere al reperimento di sponsorizzazioni finalizzate al finanziamento dell’evento. Alla scadenza dei termini fissati nell’avviso, l’Istituzione procederà, tramite selezione delle proposte pervenute, alla individuazione dell’aggiudicatario, sulla base di criteri che tengano conto di elementi qualitativi, oltre che del prezzo. L’originario soggetto promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’Amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario.
7. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare, almeno:
- L’attività, il progetto o l’iniziativa che si intende pubblicizzare;
- Il corrispettivo della sponsorizzazione.
8. L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni, redatte ai sensi della vigente normativa e sottoscritte da soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza, attestanti:
per i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche)
a) L’inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
b) L’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
c) L’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprenditore);
d) L’inesistenza di una delle cause di esclusione di cui all’articolo 6 comma 3 e 4.
per i soggetti pubblici
- Il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentati.
L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni;
I soggetti sia pubblici che privati devono altresì documentare, anche attraverso autocertificazione, la rispondenza della loro attività complessiva ai requisiti e criteri etici di cui all’art. 6 del presente regolamento.
9. Potrà procedersi all’affidamento diretto della sponsorizzazione nei seguenti casi:
1. In caso siano state esperite senza esito le procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
2. In casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati all’urgenza e alla particolare natura dell’evento i cui contenuti limitino la trattativa a soggetti determinati;
3. Nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore a € 5.000,00.
10. In caso di sponsorizzazioni, anche a carattere pluriennale, il cui importo o valore risulti complessivamente superiore a € 500.000,00, si procederà all’individuazione del contraente attraverso procedure ad evidenza pubblica.
11. L’offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell’ufficio e parere del Comitato Etico di cui all’art. 7, è approvata con determinazione del Direttore .
12. Ove pervengano più offerte, esaurita la fase di selezione secondo i criteri elencati negli articoli precedenti, viene approvata, con apposito atto dirigenziale, al graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione.
13. La graduatoria è formata in ragione della maggiore utilità economica per l’Istituzione o sulla base dei punteggi attribuiti in ragione dei criteri qualitativo-economici fissati nell’avviso (valore economico, convenienza dell’Istituzione ad acquisire lo sponsor nelle propria disponibilità, fiducia ed immagine dello sponsor per gli effetti di ritorno della pubblicizzazione dell’evento, eventuali servizi aggiuntivi e simili).
Art. 5 Esclusioni
Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione, oggetto del presente regolamento, quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione Comunale o che esercitano attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica.
Art. 6
Facoltà di rifiuto di sponsorizzazioni inaccettabili
L’Istituzione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione che rientri negli ambiti previsti dall’art. 5 del Codice Etico che fa parte integrante del presente Regolamento:
La verifica del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articolo 3 e a 5 è demandata al Comitato di Direzione, previsto dall’art. 12 del Regolamento dell’Istituzione.
Il Comitato esprime il parere entro 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta, decorso inutilmente il predetto termine, il parere si intende espresso in senso favorevole.
Art. 7
Codice Etico
Il codice etico, redatto secondo quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, intende garantire il possesso dei requisiti sociali e ambientali degli sponsor .
Art. 8
Contratto di sponsorizzazione
Dopo l'individuazione delle proposte accoglibili da parte diel Comitato di Direzione, i proponenti prescelti saranno contattati dall'Istituzione per la
definizione del contratto, sulla base della proposta presentata.
In questa fase potranno essere specificate le modalità operative della sponsorizzazione ed essere apportati adattamenti e variazioni necessarie alla migliore riuscita dell'iniziativa oggetto della sponsorizzazione stessa.
Il contratto sarà redatto in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.
Si applicheranno le agevolazioni previste all'art. 62 del X.X. 00.0.0000, n. 827, con assunzione delle spese a carico dell'Amministrazione.
1. Il contratto dovrà riportare:
a. L’oggetto e le finalità del contratto di sponsorizzazione;
b. Il diritto dello Sponsor alla utilizzazione “esclusiva” ovvero “non esclusiva” dello spazio pubblicitario nel corso degli eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi e altro, per i quali sia prevista la sponsorizzazione;
c. Le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità, i limiti dello sfruttamento dell’immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda e di pubblicità;
d. L’individuazione della platea/pubblico di riferimento per la pubblicizzazione, da parte dello Sponsor, degli elementi caratteristici dello sponsor;
e. La durata del contratto di sponsorizzazione (se il contratto non riguarda un singolo evento o manifestazione ma si riferisce ad un’attività del soggetto sponsorizzato, continuata nel tempo, il contratto deve essere qualificato “di durata” ed in particolare come contratto ad esecuzione continuata);
f. Gli obblighi assunti rispettivamente dallo Sponsor e dall’Amministrazione e le relative sanzioni in caso di inadempimento;
g. La specificazione degli elementi caratteristici veicolati dall’Amministrazione;
h. Il corrispettivo della sponsorizzazione;
i. Le modalità procedurali, le garanzie richieste (fideiussione bancaria, polizza assicurativa) e le responsabilità;
j. Le prescrizioni in materia di controversie, di spese contrattuali e la disciplina della facoltà di recesso.
2. Il contratto dovrà prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l’attività dell’Istituzione
Art. 9
Regime fiscale
Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda l'erogazione di una somma di denaro da parte dello sponsor, l’Istituzione emetterà fattura per il relativo valore. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda una prestazione di dare o facere da parte dello sponsor, l’Istituzione emetterà fattura per il valore della promozione d'immagine fornita e lo sponsor emetterà fattura per il valore dell'utilità fornita.
Art. 10
Versamento e utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni
1. Fatta esclusione dei casi di cui al comma 2 e salvo diverso accordo tra le Parti, il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere eseguito, nella misura del 70%, al momento della sottoscrizione del contratto presso la Tesoreria Comunale e, nella misura del restante 30%, a conclusione dell’evento. A garanzia di detto importo, L’Istituzione potrà richiedere, quale condizione essenziale per procedere alla formalizzazione dei rapporti di sponsorizzazione, allo Sponsor la costituizione, sempre al momento della sottoscrizione del contratto, di apposita polizza fidejussoria, a favore dell’Istituzione stessa.
2. Nei casi in cui il contratto preveda il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione al soggetto organizzatore dell’evento lo sponsor dovrà provvedere a pagare direttamente il fornitore, previo nulla osta dell’istituzione di attestazione dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, del contratto, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell’Istituzione sulle somme versate dallo sponsor a titolo di garanzia previste nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 11 Aspetti fiscali
1. Il valore della fatturazione
a. per la sponsorizzazione corrisponde l’importo della somma direttamente erogata ovvero corrispondente al valore dei beni e/o servizi forniti dallo sponsor ovvero stanziata per la specifica iniziativa.
b. Se correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all’importo specificato al punto a).
2. Nel caso contemplato al comma 2 dell’art. 8 del presente regolamento, gli aspetti fiscali saranno regolati tra lo sponsor e il soggetto terzo.
3. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova quindi applicazione la disciplina sull’IVA secondo le previsioni dell’art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 12
Riserva organizzativa
1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’IsTituzione secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E’ tuttavia facoltà dell?istituzione, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
Art. 13 Controversie
Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è sottoposta al competente Foro diTorino.
Art. 14
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa legislativa vigente.
Norma transitoria
Fino alla data di indizione dell’apposito bando, sono immediatamente applicabili le restanti norme del presente regolamento, qualora non siano in contrasto con accordi già sottoscritti.