CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Infortuni
Insieme Al Volante
Mod.003.2015.IAV
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario
b) Condizioni di Assicurazione
c) Proposta di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione.
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
NOTA INFORMATIVA RESA DA CF ASSICURAZIONI S.p.A. IN RELAZIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA.
Il presente documento è aggiornato al 30.05.2015
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private) ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA
Articolo 1- INFORMAZIONI GENERALI
CF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxx tel. 00.00.00.00.00 fax 00.00.00.00.00 sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx – e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, Capitale sociale 33.000.000 i.v. - C.F./P.IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00158 Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa con provv. IVASS (già ISVAP) n. 2545 del 3/08/2007 -G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.
Articolo 2-. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Dati al 31.12.2014 - CF Assicurazioni S.p.A. ha :
- un patrimonio netto pari a 23.781 milioni di Euro, con un Capitale Sociale di 33 milioni di euro e Riserve patrimoniali pari a 0,046 milioni di euro;
- un indice di solvibilità di 7,761, riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
AVVERTENZA: La durata del contratto è annuale con tacito rinnovo. Le parti possono esercitare la disdetta ad ogni scadenza annuale dell’Assicurazione, con lettera raccomandata da inoltrarsi almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale. Per maggiori dettagli si rinvia all’ Art. 26 delle Condizioni di Assicurazioni.
Articolo 3- Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
-E’ assicurato chiunque, alla guida di un automezzo identificato nella Proposta e nel Certificato di Assicurazione che sia un’autovettura, comprese SUV e Fuoristrada immatricolati anche come Conto Proprio o Conto Terzi o Furgoni e Autocarri sino a 350 x.xx di pieno carico, e garantisce un pagamento di un indennizzo a seguito di morte, di perdita permanente della capacità di attendere ad attività lavorative , di ricovero o gessatura e rimborsi per cure nei limiti di quanto pattuito e alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.
Per aspetti di maggior dettaglio all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli Art.14 e 15 delle Condizioni di Assicurazione.
Per franchigia si intende la parte di danno che resta a carico dell’Assicurato.
Può essere espressa, secondo le garanzie, in valore assoluto , in percentuale, in giorni. Sulla garanzia Morte non è applicata alcuna franchigia;
Sulla garanzia Invalidità Permanente è presente una franchigia fissa del 3% sino a 29 punti di Invalidità Permanente accertata e nessuna franchigia se la Invalidità Permanente accerta supera i 29 punti, come da schema che segue:
Punti di % di invalidità permanente accertata | Punti di % di invalidità permanente liquidabile |
Da 1 a 3 | 0 – nessun indennizzo |
Da oltre 3 e sino a 29 | La percentuale di IP accertata detratta la franchigia fissa del 3% |
Da oltre 29 e sino a 100 | La percentuale di IP accertata senza detrazioni di franchigie. |
Esempio:
Somma assicurata Inv. Permanente | Inv. Permanemte Accertata | Inv. Permanente Liquidabile | Pari a €. |
100.000 | 3% | 0 | 0 |
100.000 | 7% | 7% - 3% = 4% | 4.000,00 |
Sulla garanzia Diaria da Ricovero o Gessatura è presente una franchigia espressa in giorni. Ovvero verranno indennizzati i giorni di Ricovero o Gessatura esclusi il primo e l’ultimo giorno di Ricovero o Gessatura, stabiliti all’Art.15 delle Condizioni di Assicurazione:
Esempio:
Diaria da Ricovero o Gessatura assicurata | Giorni Accertati di Ricovero o Gessatura | Franchigia | Prestazione erogata |
50,00 euro al giorno | 20 gg | 2 gg | 20 gg – 2 gg = 18 gg pari a 900,00 Euro |
Per massimale si intende l’importo o la durata massima entro il quale la Compagnia di Assicurazioni è impegnata ad offrire la prestazione di indennizzo.
Per le garanzie di Ricovero o Gessatura, il massimo indennizzo è stabilito in 30giorni per sinistro e 60giorni per anno.
Esempio
Diaria da Ricovero o Gessatura assicurata | Giorni Accertati Ricovero o Gessatura | Franchigia | Prestazione erogata |
50,00 euro al giorno | 40 gg – Max previsto 30 | 2 gg | 30 gg-2 gg=28, max Indennizzo 28 gg. |
Articolo 4: Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nullità, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Art.19 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Le dichiarazioni contenute nella scheda di Proposta, devono essere veritiera e sottoscritte nella Proposta stessa.
Articolo 5 - Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione.
La presente polizza , vista la natura dei rischi assicurati non prevede comunicazioni di aggravamenti e/o diminuzioni di rischio.
Articolo 6 - Premi
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il frazionamento è annuale o semestrale.
AVVERTENZA: La polizza non prevede sconti.
Il pagamento del premio avverrà prettamente attraverso gli intermediari e dovrà essere effettuato per tutte le rate qualora il premio sia stato frazionato.
MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI Contanti (sino a € 750,00), assegni, bonifici, POS (quest’ultimo se l’intermediario ne è provvisto)
Articolo 7- Adeguamento del premio e delle somme assicurate.
La polizza non prevede alcuna forma d’indicizzazione o adeguamenti né relativamente al premio né alle somme assicurate.
Articolo 8 - Diritto di recesso.
AVVERTENZA: Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del
recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di assicurazione non corso. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Art.25 delle Condizioni di Assicurazione.
Articolo 9- Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto d’assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Articolo 10 -Legge applicabile al contratto
La Compagnia applica al contratto la legge italiana.
Articolo 11- Regime fiscale: Imposta sui premi
I premi delle assicurazioni sugli infortuni , al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad imposta pari al 2,5% del premio imponibile.
Detraibilità fiscale dei premi
Relativamente ai Premi della garanzia Morte e Invalidità Permanente da infortunio, se quest’ultima prevede almeno il 5% di franchigia , a condizione che l’Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
In particolare, ai sensi della legge 124/2013, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l’anno solare) a fronte dei premi relativi alle Assicurazioni infortuni versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta dei premi versati fino ad un importo massimo di 530,00 euro.
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.
Articolo 12 - Sinistri - Liquidazione dell’ indennizzo
AVVERTENZA: L’insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
La presente polizza prevede determinate modalità e termini per la denuncia dei sinistri. Per aspetti di dettaglio si rinvia all’ art. 16 delle Condizioni di Assicurazioni.
L’Assicurato deve consentire alla Società tutte le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari ai fini dell’accertamento del danno. Laddove la Società dovesse richiedere ulteriore documentazione (copia della cartella clinica, libretto sanitario) le spese relative ai documenti richiesti sono a carico dell’Assicurato.
Con riferimento alle procedure liquidative si rinvia per aspetti di dettaglio all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazioni.
Articolo 13 - Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - CF Assicurazioni S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxx
I reclami dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze,
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d’assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx , e reperire il modello da utilizzare attraverso il link disponibile sul sito dell’Impresa.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/indexen.htm).In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e
l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Articolo 14 – Arbitrato
AVVERTENZA: Qualora tra l'Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'Infortunio, oppure sul grado di Invalidità Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, ad un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di Medicina Legale più vicina alla residenza dell'Assicurato: luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’'accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. GLOSSARIO: Definizioni
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
Franchigia: la parte di danno che resta a carico dell’Assicurato . Può essere espressa, secondo le garanzie, in valore assoluto o in percentuale.
Gessatura: tutela fissa esterna, costituita da fasce, gesso, resine o materiali equivalenti, tutori o altri immobilizzatori mantenuti continuamente da parte dell’Assicurato e non temporaneamente rimovibile dallo stesso;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Infortuni: eventi dovuti a causa fortuita, violente ed esterna, che producono lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l’asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l’annegamento; l’assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni determinate da sforzi
esclusi gli infarti e le ernie; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
Infortunio da Circolazione Stradale: l’infortunio derivante all’Assicurato quale conducente di Veicolo a motore che sia un’autovettura, comprese SUV e Fuoristrada immatricolati anche come Conto Proprio o Conto Terzi o Furgoni e Autocarri sino a 350 x.xx di pieno carico, da incidente da circolazione su strade pubbliche o private sia con altri veicoli identificati che con corpi fissi o nello svolgimento di riparazioni di fortuna sul veicolo a seguito di guasti per la ripresa della marcia.
Invalidità Permanente: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo.
Istituto di cura: ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Ricovero: la degenza in Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento, o il ricovero in forma di Day-Hospital;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società: CF Assicurazioni S.p.A.
Si rinvia al sito internet della Società, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
CF Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il presente documento è aggiornato al 30.05.2015
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
GARANZIE PRESTATE
ART. 1 - MORTE PER INFORTUNIO
La Società corrisponde la somma assicurata, per la persona deceduta in conseguenza di un infortunio da circolazione stradale (definizione), in parti uguali, agli eredi legittimi o testamentari anche se l’evento si verifichi entro due anni dalla data del sinistro avvenuto durante la validità della polizza.
ART. 2 - INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO
La Società liquida un indennizzo in base alla somma assicurata, per le conseguenze di infortuni da circolazione stradale (definizione) che causino la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo.
ART. 3 - DIARIA DA RICOVERO e/o GESSATURA (garanzia Opzionabile) ART. 3.1 - Diaria da ricovero:
La Società corrisponde la diaria assicurata per ogni giorno di degenza in cui un infortunio da circolazione stradale (definizione) causi all’Assicurato il ricovero in istituto di cura (pubblico o privato) anche in forma di Day Hospital, per la durata massima di 30 giorni per evento e massimo n.60 giorni per anno assicurativo.
ART. 3.2 - Diaria da gessatura:
Qualora in conseguenza dell’infortunio sia stata applicata una gessatura in Istituto di cura o in ambulatorio, verrà corrisposta la diaria assicurata sino alla rimozione delle gessature (vedasi definizione) nel limite massimo di 30 giorni per evento e massimo n.60 giorni per anno assicurativo.
ART. 3.3 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO (garanzia Opzionabile)
La Società assicura, fino alla concorrenza della somma assicurata, il rimborso delle spese sostenute durante e dopo il ricovero in ospedale, clinica o pronto soccorso a seguito di infortunio indennizzabile a norma delle condizioni di polizza, e più precisamente delle spese:
a) per gli accertamenti diagnostici durante il ricovero (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
b) per gli onorari del chirurgo, degli assistenti, dell’anestesista, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento;
c) per l’assistenza medica, per la cura, per i medicinali e gli esami post-operatori, durante il ricovero;
d) per le rette di degenza con un massimo di giorni 30 per evento.
e) per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie post-operatorie, post-ricovero o post pronto soccorso, con il limite del 25% della somma assicurata per anno ed evento e sostenute entro 90 giorni dalle dimissioni.
OGGETTO DELLE GARANZIE INFORTUNI
ART. 4 - GARANZIE PRESTATE
L’assicurazione per Infortuni della Circolazione Stradale vale per:
- chiunque, alla guida di un veicolo a motore identificato nella Proposta e nel Certificato di Assicurazione che sia un’autovettura, comprese SUV e Fuoristrada immatricolati anche come Conto Proprio o Conto Terzi o Furgoni e Autocarri sino a 350 x.xx di pieno carico,
che producano lesioni obbiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente, il ricovero o la gessatura o rimborsi per cure come da definizioni garanzie prestate.
La identificazione del veicolo assicurato è sempre determinata dalla targa dello stesso. Qualora in corso di contratto il contraente cambi veicolo e dimentichi in buona fede di comunicare la variazione alla Società, la stessa riterrà valida come variazione quella effettuata relativamente alla polizza RCA che abbia sostituito il veicolo assicurato anche nella presente polizza Infortuni.
ART. 4.1 - Le garanzie operano in tutto il mondo. La valutazione dell’Invalidità Permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi in Euro.
ART. 5 - RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA
Qualora l’infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga previsto dall’articolo 1916 del Codice Civile.
ART. 6 - ANTICIPO SULL’INDENNIZZO
L’assicurato può richiedere esclusivamente per la garanzia Invalidità Permanente, non prima di 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzo stesso e che la presunta percentuale di invalidità stimata dalla Società in base alla documentazione acquisita sia superiore al 25%. L’acconto della somma da parte della Società potrà avere luogo solo nell’ipotesi in cui il prevedibile indennizzo sia superiore a Euro10.000,00 . Il pagamento sarà effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
ART. 7 - CUMULO INDENNIZZI
7.1 - L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato dovesse morire in conseguenza dell’infortunio stesso, entro un periodo massimo di due anni dal giorno dell’evento, la Società corrisponde ai beneficiari la eventuale differenza fra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, non chiede il rimborso in caso contrario.
7.2 - L’indennizzo per il caso di Ricovero non è cumulabile con quello della Gessatura e viceversa, ovvero in caso di ricorrenza di entrambe gli eventi, ricovero più gessatura nelle stesse giornate, verrà liquidata sempre e solo la diaria assicurata come unica indennità.
DELIMITAZIONI / ESCLUSIONI DELLE GARANZIE INFORTUNI
ART. 8 - Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
01) dalla guida di qualsiasi Veicolo di cui all’Art.3 delle presenti Condizioni, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
02) dalla guida di qualsiasi Veicolo a motore diverso da quelli descritti all’Art.3 delle presenti condizioni, come taxi, motocicli , moto, autocarri superiori a 350 x.xx di pieno carico e veicoli immatricolati come “noleggio senza conducente”;
03) dall’uso di allucinogeni, dall’uso terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortuni;
04) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato-conducente;
05) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
06) Sono altresì’ esclusi dall’assicurazione:
- le ernie di qualsiasi tipo;
- gli infarti e le rotture sottocutanee dei tendini.
ART. 9 - CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco- depressive o stati paranoidi costituiscono per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art.1898 C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesimo, determinano la cessazione dell’Assicurazione.
ART. 10 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente è esentato dal dichiarare altre assicurazioni stipulate che siano sempre su Conducente occasionale su ogni mezzo assicurato.
ART. 11 – REQUISITI I ASSICURABILITA’
Gli assicurati, secondo la scelta operata nella scheda di proposta e certificato, dovranno:
a) avere una età compresa tra 18 e 74 anni non compiuti alla data di stipula della polizza;
b) essere in possesso di regolare permesso di condurre (Patente) non scaduto o con i requisiti per il rinnovo.
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELL’INDENNIZZO
ART. 12 - MORTE PER INFORTUNIO
La Società corrisponde la somma assicurata per persona deceduta in conseguenza di un infortunio in parti uguali agli eredi legittimi e/o testamentari.
ART. 13 - INVALIDITÀ PERMANENTE
A) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.
B) Se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: (Tabella Invalidità Permanente ANIA):
Tabella accertamento grado di Invalidità Permanente
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | % Destro | % Sinistro |
un arto superiore | 70% | 60% |
una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
un pollice | 18% | 16% |
un indice | 14% | 12% |
un medio | 8% | 6% |
un anulare | 8% | 6% |
un mignolo | 12% | 10% |
la falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del valore del dito | |
Anchilosi: | ||
della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% | 20% |
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera | 20% | 15% |
del polso in estensione rettilinea (con prono supinazione libera) | 10% | 8% |
Paralisi completa: | ||
del nervo radiale | 35% | 30% |
del nervo ulnare | 20% | 17% |
Esiti di rottura tendinea completa, indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato: | ||
del capo prossimale o distale del bicipite brachiale | 5% | 4% |
di un tendine della cuffia dei rotatori | 5% | 4% |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | % Unica | |
al di sopra della metà della coscia | 70% | |
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% | |
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% | |
di un piede | 40% | |
di ambedue i piedi | 100% | |
di un alluce | 5% | |
di un altro dito del piede | 1% | |
della falange ungueale dell’alluce | 2,5% | |
Postumi di lesioni meniscali: | ||
se complete e disposte in senso trasversale | 3% | |
in tutti gli altri casi | 1% | |
Postumi di rottura completa di legamento del ginocchio: | ||
collaterale interno | 12% | |
collaterale esterno | 8% | |
crociato anteriore | 6% | |
crociato posteriore | 6% | |
Anchilosi: | ||
dell’anca in posizione favorevole | 35% | |
del ginocchio in estensione | 25% |
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
Paralisi completa del nervo: | |
sciatico popliteo esterno | 15% |
Esiti di rottura tendine completa indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato: | |
tendine di Achille | 4% |
quadricipite femorale | 5% |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
una vertebra cervicale | 12% |
una vertebra dorsale | 5% |
12a dorsale | 10% |
una vertebra lombare | 10% |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% |
Esiti di frattura del sacro | |
Perdita totale anatomica o funzionale di: | 3% |
un occhio | 25% |
ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa di: | |
un orecchio | 10% |
ambedue gli orecchi | 40% |
Stenosi nasale assoluta: | |
monolaterale | |
bilaterale | 4% |
Perdita anatomica di: | 10% |
un rene | 15% |
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% | 35% |
N.B. : in caso di constatato mancinismo le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
C) In caso di perdita anatomica e/o funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali sopra riportate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
D) Se l‘infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti al punto B) si farà riferimento ai criteri qui di seguito riportati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
- Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati al punto
B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata con riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’ Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati al punto B) e ai criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
ART. 14 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE E FRANCHIGIE SULLA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE
Sulla somma assicurata l’indennizzo verrà liquidato previo deduzione di una franchigia fissa pari a 3 punti percentuali del grado di Invalidità Permanente accertata. Pertanto verrà liquidata la percentuale di Invalidità Permanente accertata dedotta la predetta franchigia. Se l’Invalidità Permanente accertata sarà superiore al 29% sarà liquidata senza deduzione di alcuna franchigia.
Schema riepilogativo
Punti di % di invalidità permanente liquidabile
Punti di % di invalidità permanente accertata
Da 1 a 3 | 0% |
Da oltre 3 e sino a 29 | La percentuale di IP accertata detratta la franchigia fissa del 3% |
Da oltre 29 e sino a 100 | La percentuale di IP accertata |
ART. 15 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE E FRANCHIGIE SULLA GARANZIA DIARIA DA RICOVERO- GESSATURA -
La Società corrisponde all’Assicurato la diaria assicurata come prevista nelle “Descrizione della Garanzia” Art.3.1 e 3.2, Il pagamento viene effettuato a cura ultimata su presentazione, in originale, di una dichiarazione, rilasciata dall’istituto di cura, attestante la durata del ricovero o della gessatura e su presentazione di cartella clinica se predisposta; il primo e l’ultimo giorno di Ricovero o di Gessatura non verranno indennizzati a titolo di franchigia (2 gg). In caso di day hospital, la diaria viene indennizzata al 50% di quella assicurata.
IN CASO DI SINISTRO
ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente o l’Assicurato devono:
a) entro 3 giorni dalla data dell’infortunio, o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del CC, comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note nonché le modalità di accadimento. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.;
b) far precedere quanto sopra da comunicazione telegrafica in caso di lesioni gravi a persona o decessi;
c) far pervenire tempestivamente dichiarazioni e/o Cartelle Cliniche e notule di spese sostenute a dimostrare l’entità delle diarie e le spese per le quali, in base alla polizza, viene richiesto l’indennizzo.
Inoltre, il Contraente o l’Assicurato devono:
a) dare dimostrazione della persona assicurata come Conducente del veicolo identificato e assicurato che fosse alla guida del veicolo stesso;
b) trasmettere con la comunicazione di cui sopra il certificato medico attestante la gravità delle lesioni;
c) trasmettere, se esplicitamente richiesto dalla Società e fino a cura ultimata, certificati medici periodici sul decorso dell’infortunio ad intervalli non superiori a 15 giorni.
d) consentire indagini, accertamenti, fornire documentazione (copia della cartella clinica, libretto sanitario) ritenuti necessari dalla Società, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato il presente obbligo spetta ai benefi- ciari;
Le spese relative ai documenti sono a carico dell’Assicurato.
ART.17 - CRITERI D’INDENNIZZO - LIQUIDAZIONE L’assicurazione è valida purché la morte, l’invalidità permanente e le altre prestazioni sanitarie, siano la conseguenza di eventi accaduti durante il periodo di assicurazione e denunciati nei termini previsti dall’Art. 16 anche se accertate o avvenute conseguentemente entro 2 anni dalla data dell’infortunio. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono subire all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio sono conseguenze indirette e quindi non sono indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio.
ART. 18 - CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE
Le controversie di natura medica sulle cause o sul grado di invalidità permanente nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzo previsti, potranno essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell’ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data
facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa, da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano sin d’ora a qualsiasi impegnativa salvo i casi di violenza, dolo, errori e violazioni dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle parti.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 19 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 CC. .
ART. 20 - Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dal comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro però deve darne avviso a tutti gli assicuratori ai sensi dell’art. 1910 c.c.
ART. 21 - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 c.c. i premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
ART. 22 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 23 - Aggravamento del rischio
Vista la natura del rischio assicurato, Il Contraente è esonerato dal comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.
ART. 24 - Diminuzione del rischio
Vista la natura del rischio, la Società non sarà tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C. .
ART. 25 - Recesso in caso di sinistro.
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Il recesso potrà essere esercitato anche solo relativamente ad un mezzo assicurato nel caso di assicurazione cumulativa.
ART. 26 - Proroga dell’assicurazione.
E’ facoltà delle parti recedere ad ogni scadenza annuale dell’Assicurazione mediante comunicazione scritta inviata per raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
ART. 27 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 28 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.