Contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti con rivalutazione annua del capitale assicurato
Convenzione riv.
Contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti con rivalutazione annua del capitale assicurato
(Tariffa 11CC)
Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario, l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 e il Modulo di Proposta/Polizza, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza di Assicurazione
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione
Mod. 5425 / 09
Convenzione riv.- tariffa 11CC
Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di marzo 2009 e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 31.03.2009
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Scheda Sintetica - mod. 5425/09 Convenzione riv. - tariffa 11CC
Scheda Sintetica
Contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti con rivalutazione annua del capitale assicurato
(Convenzione riv. - Tariffa 11CC)
Attenzione: leggere attentamente la nota informativa prima della sottoscrizione del contratto.
La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
Bipiemme Vita S.p.A. (la "Compagnia") è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Fondiaria SAI (il "Gruppo") e partecipata dal Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano.
1.b) Denominazione del contratto
Il nome commerciale del contratto è: Convenzione riv.
1.c) Tipologia del contratto
“Convenzione riv.” è un contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti con rivalutazione annua del capitale assicurato.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.
1.d) Durata
Il contratto è a vita intera.
La sua durata coincide con la vita dell’Assicurato e l’assicurazione, sempre che sia stato corrisposto il premio di perfezionamento, è in vigore nell’arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza delle garanzie (la "Data di Decorrenza") e quella del decesso dell’Assicurato.
E’ possibile esercitare il diritto di riscatto decorso un anno dalla data di decorrenza delle garanzie.
1.e) Pagamento dei premi
A fronte del pagamento delle prestazioni assicurate è dovuta una serie di premi unici (i “Premi” o, al singolare, il “Premio”)a partire dalla Data di Decorrenza e, successivamente, ad ogni ricorrenza annuale di contratto, fintanto che l’Assicurato sia in vita.
Non è prevista la possibilità di frazionare il Premio in rate sub annuali.
L’importo di ciascun Premio non potrà essere inferiore a € 1.500,00 (millecinquecento/00).
In corso di contratto il Contraente può effettuare, in qualsiasi momento, il versamento di premi unici aggiuntivi (i “Premi Aggiuntivi” o, al singolare, il “Premio Aggiuntivo”)ciascuno dei quali di importo non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta/00).
Il presente contratto non prevede meccanismi di adeguamento automatico dei Premi.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
“Convenzione riv.” è un contratto assicurativo è indicato per i risparmiatori che desiderano investire capitali, anche modesti, beneficiando di una partecipazione agli utili realizzati dalla gestione interna separata denominata BPM Sicurgest.
“Convenzione riv.” consente al Contraente di sospendere il versamento dei Premi ed eventualmente di riprenderlo successivamente alla data di sospensione.
Il sottoscrittore di questa assicurazione acquisisce la garanzia di una rivalutazione annua minima dei propri investimenti ed il consolidamento del capitale rivalutato annualmente.
Ad ogni ricorrenza anniversaria annuale del contratto, si determina la misura di rivalutazione (la “Misura di Rivalutazione”) da attribuire alle prestazioni assicurate. Detta Misura di Rivalutazione sarà pari al rendimento realizzato da BPM Sicurgest diminuito di un valore, variabile a totale discrezione della Compagnia, compreso tra 0,5% (zero virgola cinque per cento) e 1,00% (uno per cento). Viene in ogni caso garantita una rivalutazione annua minima delle prestazioni assicurate pari al 2,0% (due per cento).
Una parte dei Premi o dei Premi Aggiuntivi versati dal Contraente viene utilizzata dall’Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del contratto e, di conseguenza, il capitale liquidabile al decesso dell’Assicurato è il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto di detti costi.
Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.
L’Impresa è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato:
al decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto il capitale assicurato rivalutato fino alla data di decesso.
La Misura di Rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento finanziario realizzato da BPM Sicurgest nell’ambito dell’esercizio di competenza, un valore variabile, a totale discrezione della Compagnia, compreso tra 0,5% (zero virgola cinque per cento) e 1,00% (uno per cento).
Qualora la Misura di Rivalutazione determinata come sopra illustrato risultasse inferiore al 2% (due per cento) verrà comunque garantita una rivalutazione minima delle prestazioni assicurate pari al 2% (due per cento).
Annualmente la misura di rivalutazione dichiarata al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto.
b) Opzioni contrattuali in caso di riscatto totale:
1) la conversione del valore di riscatto totale in una rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
2) la conversione del valore di riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
3) la conversione del valore di riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
4) la conversione del valore di riscatto totale in una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile a favore di un’altra persona fino a che questa è in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.
In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore all’ammontare delle somme versate.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall’articolo 7 - “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate” delle Condizioni di Assicurazione.
4. COSTI
L’Impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei Premi e dei Premi Aggiuntivi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.
I costi gravanti sui Premi e sui Premi Aggiuntivi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.
Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durata ed impiegando un’ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4,0% (quattro per cento) annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.
Scheda Sintetica - mod. 5425/09 Convenzione riv. - tariffa 11CC
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” Gestione Interna Separata BPM Sicurgest
Premio ricorrente: | € 1.500,00 |
Sesso ed età: | qualunque |
Durata: | vita intera |
Anni trascorsi | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,68% |
10 | 1,36% |
15 | 1,24% |
20 | 1,18% |
25 | 1,14% |
Premio ricorrente: | € 3.000,00 |
Sesso ed età: Xxxxxx: | qualunque vita intera |
Anni trascorsi | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,68% |
10 | 1,36% |
15 | 1,24% |
20 | 1,18% |
25 | 1,14% |
Premio ricorrente: | € 6.000,00 |
Sesso ed età: | qualunque |
Durata: | vita intera |
Anni trascorsi | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,68% |
10 | 1,36% |
15 | 1,24% |
20 | 1,18% |
25 | 1,14% |
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata BPM Sicurgest negli ultimi cinque anni nonché il tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati, per questa tipologia contrattuale, negli ultimi cinque periodi di osservazione. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
2004 | 4,52% | 3,52% | 3,59% | 2,00% |
2005 | 6,40% | 5,40% | 3,16% | 1,70% |
2006 | 5,79% | 4,79% | 3,86% | 2,00% |
2007 | 4,71% | 3,71% | 4,41% | 1,71% |
2008 | 3,59% | 2,59% | 4,46% | 3,23% |
6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta/Polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.
Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
Il Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxx
Nota Informativa
Contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti con rivalutazione annua del capitale assicurato
(Convenzione riv. - tariffa 11CC)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La Nota Informativa si articola in sei sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 – Informazioni generali
Bipiemme Vita S.p.A. è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Assicurativo Fondiaria SAI e partecipata dal Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano.
L'indirizzo della sede legale e della Direzione Generale è: Xxx xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx - Xxxxxx. Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Bipiemme Vita S.p.A. è un’impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/03/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/2002 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).
Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di Bipiemme Vita
S.p.A. è: Reconta Ernst & Xxxxx S.p.A. – Xxx xxxxx Xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx
2 – Conflitto di interessi
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che il contratto descritto nella presente Nota informativa può essere promosso o distribuito da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Banca di Legnano S.p.A e Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.. In tal caso i soggetti distributori hanno, direttamente o indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto, sia in virtù della partecipazione detenuta da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (Capogruppo del Gruppo Bipiemme di cui Banca di Legnano S.p.A. e Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. fanno parte) nel capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., sia perché percepiscono, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte delle commissioni che Bipiemme Vita S.p.A. trattiene dal Premio Versato.
Si segnala che Bipiemme Vita S.p.A. può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Interna Separata, a società facenti parte del Gruppo Bipiemme, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.
Attualmente, tra Bipiemme Vita S.p.A. e terze parti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni; in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio dei Contraenti ed il rendiconto annuale della Gestione Interna Separata darà evidenza delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti.
Si precisa che Bipiemme Vita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, è tenuta ad operare in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.
In particolare, la Compagnia può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti e sia data assicurazione che l’investimento non sia gravato da alcun costo altrimenti evitabile.
La Compagnia è dotata di idonee procedure per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse che prevedono:
- l’individuazione dei casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi dei contraenti;
- la condotta dell’attività in modo tale da contenere i costi a carico dei clienti ed ottenere il miglior risultato possibile;
- l’effettuazione di operazioni nell’interesse dei clienti alle migliori condizioni possibili.
In particolare, la Compagnia ha istituito un Comitato di Controllo che effettua un monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interessi. Tale Comitato si riunisce trimestralmente elaborando una relazione di aggiornamento delle suddette situazioni.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3 – Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Convenzione riv. (tariffa 11CC) è un contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti con rivalutazione annua del capitale assicurato.
La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato.
L’assicurazione, sempre che sia stato corrisposto il premio di perfezionamento del contratto, è in vigore nell’arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della garanzia (la "Data di Decorrenza") e quella del decesso dell’Assicurato.
Un contratto di assicurazione a vita intera prevede, al decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.
Una parte dei premi versati dal Contraente viene utilizzata dall’Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del contratto e, di conseguenza, il capitale liquidabile alla scadenza è il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto di detti costi.
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
Al decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca e per qualsiasi motivo essa avvenga, la Compagnia si impegna a pagare agli aventi diritto il capitale assicurato a tale data rivalutato in base a quanto disposto dal seguente punto 5 - “Modalità di calcolo e di assegnazione delle partecipazione agli utili”.
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa prevede una rivalutazione minima del capitale assicurato pari al 2% (due per cento) annuo. La misura di rivalutazione dichiarata annualmente al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto.
4 – Premi
L’assicurazione richiede la corresponsione di una serie di premi unici ricorrenti anticipati (i “Premi” o, al singolare, il “Premio”) di importo costante pagabili ad ogni ricorrenza anniversaria annuale della Data di Decorrenza del contratto e fintanto che l’Assicurato sia in vita.
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa matura un valore di riscatto dopo un anno dalla Data di Decorrenza.
Ogni Premio sarà di importo almeno pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede meccanismi automatici di adeguamento del premio.
Nel corso della durata contrattuale è facoltà del Contraente:
(a) variare l’ammontare dei Premi con il vincolo che il loro importo non sia inferiore a € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno;
(b) sospendere il pagamento dei Premi;
(c) riprendere il pagamento dei Premi ad una qualsiasi ricorrenza successiva a quella di sospensione;
(d) effettuare in qualsiasi momento il versamento di premi unici aggiuntivi (i “Premi Aggiuntivi” o, al singolare, il “Premio Aggiuntivo”), ciascuno dei quali di importo minimo pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00).
Per esercitare quanto previsto ai precedenti punti (a), (b) e (c) il Contraente deve inviare richiesta scritta alla Compagnia con un preavviso di almeno novanta giorni.
Il pagamento dei Premi e dei Premi Aggiuntivi avverrà attraverso l’addebito dell’importo stabilito sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con
B.P.M. - Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.
Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo.
In questa ipotesi, previa comunicazione scritta che indichi le nuove coordinate bancarie, la Compagnia provvederà ad emettere moduli RID di addebito sul nuovo conto corrente.
5 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Il contratto qui descritto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale (gestione interna separata), denominata BPM Sicurgest.
Le attività di BPM Sicurgest sono separate dalle altre attività della Compagnia e disciplinate da apposito regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Il risultato della gestione interna separata è certificato annualmente da una Società di revisione contabile iscritta all’albo di cui al D.Lgs. 58/98 art. 161 che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.
Le somme versate dal Contraente, al netto dei caricamenti (premi investiti) confluiscono nella gestione interna separata e vengono investiti dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo un rendimento finanziario.
Ad ogni ricorrenza anniversaria annuale della Data di Decorrenza contratto, si determina la misura di rivalutazione (la “Misura di Rivalutazione”) da attribuire alle prestazioni assicurate.
La Misura di Rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento finanziario realizzato da BPM Sicurgest nell’ambito dell’esercizio di competenza, un valore variabile, a totale discrezione della Compagnia, compreso tra 0,5% (zero virgola cinque per cento) e 1,00% (uno per cento).
Qualora la Misura di Rivalutazione determinata come in precedenza illustrato risultasse inferiore al 2% (due per cento) verrà comunque garantita una rivalutazione minima delle prestazioni assicurate pari al 2% (due per cento).
Annualmente la Misura di Rivalutazione dichiarata al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto.
I dettagli su BPM Sicurgest sono illustrati alla seguente sezione C.
Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono illustrati alla seguente sezione F contenente il progetto esemplificativo di sviluppo dei Premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.
La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
6 – Opzioni di contratto
Il Contraente che, prima del decesso dell’Assicurato, chieda la liquidazione integrale delle prestazioni del contratto esercitando il diritto di riscatto, ha la possibilità di convertirne l’importo in una delle seguenti forme:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell’Assicurato;
• una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
• una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile a favore di un’altra persona fino a che questa è in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.
La richiesta di opzione in rendita deve essere inoltrata alla Compagnia contestualmente alla richiesta di riscatto totale, ricevuta la quale, la Compagnia si impegna ad inviare al Contraente:
• una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore;
• la Scheda sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l’avente diritto ha manifestato il proprio interesse.
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
7 – Gestione interna separata
Le prestazioni assicurate si rivalutano in funzione del rendimento della gestione interna separata BPM Sicurgest la cui valuta di denominazione è l’Euro.
BPM Sicurgest è sottoposta alle disposizioni della circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987 e successive integrazioni.
La gestione è finalizzata alla conservazione e alla crescita nel tempo del capitale oltre il tasso di rendimento minimo garantito per rispondere alle esigenze di coloro che hanno una bassa propensione al rischio.
Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale, dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo.
BPM Sicurgest investe prevalentemente in titoli di Stato denominati in Euro a tasso variabile e fisso. L’acquisto di obbligazioni corporate è effettuato nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa e comunque ponendo attenzione al rating degli emittenti. Per quanto concerne la quota investita in titoli azionari la Compagnia opera un continuo monitoraggio dei rischi in ragione degli obiettivi di rendimento complessivi del portafoglio.
BPM Sicurgest può investire il proprio patrimonio in OICR armonizzati, obbligazioni ed azioni od altri attivi emessi o gestiti da soggetti del proprio Gruppo di appartenenza fino ad un massimo del 100% del patrimonio stesso, in base all'asset allocation prudenziale stabilita.
Lo stile gestionale è improntato secondo criteri prudenziali. Per la parte degli attivi destinati agli investimenti di tipo obbligazionario, la gestione tende ad ottimizzare il rendimento mantenendo contenuto il rischio di tasso e di credito. Per quanto concerne gli investimenti di tipo azionario, i titoli sono selezionati con l’ausilio anche di metodi quantitativi, sulla base di valutazioni che attengono sia al cosiddetto “valore” delle società analizzate, sia alle loro prospettive di crescita.
La gestione degli attivi di BPM Sicurgest è stata delegata a Bipiemme Gestioni società di gestione del risparmio S.p.A. appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano – Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx.
Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di Bipiemme Vita
S.p.A. è: Reconta Ernst & Xxxxx S.p.A. – Xxx xxxxx Xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx
Per i dettagli si rinvia al regolamento di BPM Sicurgest che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
8 – Costi
8.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente
8.1.1 – Costi gravanti sul premio
I premi effettivamente investiti che determinano il capitale assicurato si calcolano riducendo dei caricamenti le somme lorde corrisposte. I caricamenti sono quanto la Compagnia trattiene per far fronte ai costi relativi all’acquisizione ed alla gestione del contratto.
Per l’assicurazione qui descritta i caricamenti sono pari al 2,00% (due per cento) di ciascun Premio e Premio Aggiuntivo versato. Non sono previste spese per l’emissione del contratto né spese per l’incasso dei premi.
Costi gravanti | sui premi |
Caricamenti | 2,00% |
Spese di emissione | nessuna |
Spese di incasso | nessuna |
Interessi di frazionamento dei premi | nessuno |
A titolo meramente esemplificativo si indica qui di seguito un esempio di calcolo di premio effettivamente investito:
Premio lordo versato dal Contraente | Premio effettivamente investito |
€ 1.500,00 | € 1.470,00 |
8.1.2 – Costi per riscatto
Non sono previsti costi in caso di riscatto del contratto.
8.2 – Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione
1,00%
Xxxxx xxxxxxx trattenuti dalla Compagnia da sottrarre al rendimento annuo di BPM Sicurgest
Qui di seguito a puro titolo esemplificativo si riporta un esempio di calcolo della misura di rivalutazione da applicare al contratto nell’ipotesi che il rendimento certificato di BPM Sicurgest fosse pari al 4,0% e che la Compagnia trattenga l’aliquota massima prevista contrattualmente.
Ipotesi di rendimento certificato di BPM Sicurgest | Costo massimo trattenuto dalla Compagnia | Misura di rivalutazione |
4,0% | 1,00% | 3,00% |
Il rendimento conseguito dalla gestione interna separata tiene conto dei proventi e degli oneri finanziari di competenza dell’esercizio, al netto dei costi inerenti l’attività di negoziazione e la certificazione rilasciata dalla società di revisione.
L’entità di tali costi è esplicitata annualmente nel rendiconto riepilogativo della gestione interna separata.
9 – Misura e modalità di eventuali sconti
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede sconti.
10 – Regime fiscale
Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità
Il presente contratto non consente né la deducibilità né la detraibilità fiscale dei premi versati.
Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente Nota Informativa:
(a) se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’IRPEF, dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l’ammontare dei premi pagati al netto della componente caso morte eventualmente detratta (art. 42 comma 4 del
D.P.R. n. 917/86);
(b) se corrisposte in caso di vita dell’Assicurato:
- in forma di capitale (anche a seguito di riscatto) sono soggette a un’imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l’ammontare dei premi pagati al netto della componente caso morte eventualmente detratta (art. 42 comma 4 del D.P.R. n. 917/86);
La predetta imposta sostitutiva non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d’impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d’impresa. Se i proventi corrisposti a persone fisiche o a enti non commerciali sono relativi a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, affinché possa non essere applicata la predetta imposta, sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso unitamente alla documentazione richiesta per la liquidazione delle prestazioni.
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.
Diritto proprio dei Beneficiari designati
Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Pertanto, le somme corrisposte a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
11 – Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l’importo del Premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.
Il pagamento del Premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A.. L’addebito del Premio di perfezionamento è previsto alla data di decorrenza del contratto, con valuta alla medesima data.
12 – Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi
La risoluzione anticipata del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito di:
• recesso da parte del Contraente (nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo punto 15 – “Diritto di recesso”);
• decesso dell’Assicurato (a seguito di tale evento insorge l’obbligo della Compagnia di corrispondere agli aventi diritto la prestazione assicurativa di cui al precedente punto 3 – “Prestazioni assicurative e garanzie offerte”) In caso di decesso dell’Assicurato, gli aventi diritto potrebbero ricevere un importo inferiore al premio versato;
• riscatto totale (a seguito di richiesta scritta del Contraente, e a condizione che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza e sia stato pagato almeno il Premio di perfezionamento, la Compagnia provvede a liquidare a quest’ultimo il valore di riscatto, secondo quanto indicato al successivo punto 13 – “Riscatto e riduzione”). In tale caso il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore alla somma dei premi versati.
Il Contraente ha la facoltà di sospendere il pagamento dei Premi anche dopo un solo versamento, con la possibilità di riprenderlo ad una qualsiasi ricorrenza successiva a quella di sospensione.
Nonostante la sospensione del pagamento dei Premi il contratto resta in vigore e le prestazioni assicurate continuano a rivalutarsi secondo le modalità descritte nella presente Nota Informativa.
Il Contraente che intende sospendere il pagamento dei premi o riprenderne il versamento deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia con un preavviso di almeno novanta giorni.
13 – Riscatto e riduzione
Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.
Il Contraente che intende richiedere informazioni sul valore di riscatto della propria assicurazione può rivolgersi a: Bipiemme Vita S.p.A. – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Via del Lauro 1 – 00000 Xxxxxx – recapito telefonico: 02-77.00.24.05 – fax 02-77.00.51.07 – indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all’ammontare delle somme versate.
Nel progetto esemplificativo di cui alle sezione F è riportata l’evoluzione dei valori di riscatto determinati con riferimento alle ipotesi ivi considerate; va comunque tenuto presente che i valori puntuali saranno contenuti nel progetto personalizzato.
In questa ipotesi il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data della relativa richiesta secondo quanto previsto all’articolo 7 - “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate” delle Condizioni di Assicurazione.
La liquidazione totale delle prestazioni assicurate per riscatto estingue il contratto definitivamente.
Decorso un anno dalla decorrenza delle garanzie è consentito anche il riscatto parziale delle prestazioni assicurate.
Il riscatto parziale comporta ovviamente una riduzione del capitale assicurato pari all’importo riscattato.
Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia.
La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all’articolo 13 - “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
La presente tipologia contrattuale non prevede la riduzione del contratto ossia la diminuzione della prestazione assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei Premi.
14 – Revoca della Proposta/Polizza
Nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta/Polizza di assicurazione.
Il Contraente che intende revocare la Proposta/Polizza deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia e, restituire la copia della Proposta/Polizza di propria pertinenza.
In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
15 – Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l’importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.
Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l’originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l’originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.
Il recesso ha l’effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa dell’originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio da questi corrisposto.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
16 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni
La Compagnia esegue i pagamenti delle somme dovute per i casi di recesso, riscatto e decesso dell’Assicurato previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’articolo 13 – “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso. Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Il Contraente deve ricordare che un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell’esistenza della polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Xxxxx. Infatti l’articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell’Assicurato ecc.).
Si rammenta che l’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l’eventuale esistenza di una polizza di assicurazione.
La richiesta di informazioni deve essere inviata, utilizzando i moduli predisposti dall’Associazione e scaricabili direttamente dal sito internet xxx.xxxx.xx, a:
ANIA - Servizio ricerca coperture assicurative vita - Xxx xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
17 – Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la Legge italiana.
18 – Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana.
19 – Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. - Segreteria Societaria e Legale
– Xxx xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Fax 02-77.00.56.23 - xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06-42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
20 – Ulteriore informativa disponibile
In fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, la Compagnia si impegna a fornire al Contraente stesso l’ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l’ultimo prospetto riportante la composizione di detta gestione.
Tali informazioni sono comunque disponibili sul sito Internet della Compagnia.
21 – Informativa in corso di contratto
La Compagnia si impegna, qualora, nel corso della durata del contratto quanto riportato nella presente Nota Informativa e nel Regolamento della gestione interna separata dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa, a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.
Nota Informativa - mod. 5425/09 Convenzione riv. - tariffa 11CC
La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
a) il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) il dettaglio dei Premi e dei Premi Aggiuntivi versati nell’anno di riferimento;
c) il valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
d) il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
e) il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
f) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza dei rendimenti minimi trattenuti dall’Impresa.
Al fine di consentire la corretta trasmissione di ogni comunicazione in corso di contratto, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto alla Compagnia l’eventuale variazione del proprio recapito fornito all’atto della sottoscrizione della proposta/polizza.
22 – Comunicazioni del Contraente alla Compagnia
Relativamente a quanto disposto dall’art. 1926 del codice civile in merito alle comunicazioni da rendere alla Compagnia in caso di modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto si precisa che, il Contraente, non è tenuto a fornire alcuna informazione essendo dette modifiche ininfluenti ai fini della gestione del rischio.
F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei Premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L’elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti.
Le seguenti elaborazioni prevedono una durata ipotetica di trent’anni poiché in un’assicurazione a vita intera, la cui scadenza coincide con la morte dell’Assicurato, non è possibile stabilire a priori la durata del contratto.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0% (quattro per cento).
Al predetto tasso di rendimento si applica l’aliquota di retrocessione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, tenendo conto dei prelievi effettuati a qualsiasi titolo su detto rendimento.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.
I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
Nota Informativa - mod. 5425/09 Convenzione riv. - tariffa 11CC
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
- Tasso di rendimento minimo garantito: 2% (due per cento)
- Durata ipotetica: 30 anni
- Pagamento di un premio di € 1.500,00 all’anno
Xxxx trascorsi | Premio annuo | Cumulo dei premi annui | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno |
1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.499,40 | 1.499,40 |
2 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.028,79 | 3.028,79 |
3 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.588,77 | 4.588,77 |
4 | 1.500,00 | 6.000,00 | 6.179,95 | 6.179,95 |
5 | 1.500,00 | 7.500,00 | 7.802,95 | 7.802,95 |
6 | 1.500,00 | 9.000,00 | 9.458,41 | 9.458,41 |
7 | 1.500,00 | 10.500,00 | 11.146,98 | 11.146,98 |
8 | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.869,32 | 12.869,32 |
9 | 1.500,00 | 13.500,00 | 14.626,11 | 14.626,11 |
10 | 1.500,00 | 15.000,00 | 16.418,03 | 16.418,03 |
11 | 1.500,00 | 16.500,00 | 18.245,79 | 18.245,79 |
12 | 1.500,00 | 18.000,00 | 20.110,11 | 20.110,11 |
13 | 1.500,00 | 19.500,00 | 22.011,71 | 22.011,71 |
14 | 1.500,00 | 21.000,00 | 23.951,34 | 23.951,34 |
15 | 1.500,00 | 22.500,00 | 25.929,77 | 25.929,77 |
16 | 1.500,00 | 24.000,00 | 27.947,77 | 27.947,77 |
17 | 1.500,00 | 25.500,00 | 30.006,13 | 30.006,13 |
18 | 1.500,00 | 27.000,00 | 32.105,65 | 32.105,65 |
19 | 1.500,00 | 28.500,00 | 34.247,16 | 34.247,16 |
20 | 1.500,00 | 30.000,00 | 36.431,50 | 36.431,50 |
21 | 1.500,00 | 31.500,00 | 38.659,53 | 38.659,53 |
22 | 1.500,00 | 33.000,00 | 40.932,12 | 40.932,12 |
23 | 1.500,00 | 34.500,00 | 43.250,16 | 43.250,16 |
24 | 1.500,00 | 36.000,00 | 45.614,56 | 45.614,56 |
25 | 1.500,00 | 37.500,00 | 48.026,25 | 48.026,25 |
26 | 1.500,00 | 39.000,00 | 50.486,18 | 50.486,18 |
27 | 1.500,00 | 40.500,00 | 52.995,30 | 52.995,30 |
28 | 1.500,00 | 42.000,00 | 55.554,61 | 55.554,61 |
29 | 1.500,00 | 43.500,00 | 58.165,10 | 58.165,10 |
30 | 1.500,00 | 45.000,00 | 60.827,80 | 60.827,80 |
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
- Tasso di rendimento finanziario: 4,0% (quattro per cento)
- Prelievo sul rendimento: 1,00%
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,00% (tre per cento)
- Durata ipotetica: 30 anni
- Pagamento di un premio di € 1.500,00 all’anno
Xxxx trascorsi | Premio annuo | Cumulo dei premi annui | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno |
1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.514,10 | 1.514,10 |
2 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.073,62 | 3.073,62 |
3 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.679,93 | 4.679,93 |
4 | 1.500,00 | 6.000,00 | 6.334,43 | 6.334,43 |
5 | 1.500,00 | 7.500,00 | 8.038,56 | 8.038,56 |
6 | 1.500,00 | 9.000,00 | 9.793,82 | 9.793,82 |
7 | 1.500,00 | 10.500,00 | 11.601,73 | 11.601,73 |
8 | 1.500,00 | 12.000,00 | 13.463,88 | 13.463,88 |
9 | 1.500,00 | 13.500,00 | 15.381,90 | 15.381,90 |
10 | 1.500,00 | 15.000,00 | 17.357,46 | 17.357,46 |
11 | 1.500,00 | 16.500,00 | 19.392,28 | 19.392,28 |
12 | 1.500,00 | 18.000,00 | 21.488,15 | 21.488,15 |
13 | 1.500,00 | 19.500,00 | 23.646,89 | 23.646,89 |
14 | 1.500,00 | 21.000,00 | 25.870,40 | 25.870,40 |
15 | 1.500,00 | 22.500,00 | 28.160,61 | 28.160,61 |
16 | 1.500,00 | 24.000,00 | 30.519,53 | 30.519,53 |
17 | 1.500,00 | 25.500,00 | 32.949,22 | 32.949,22 |
18 | 1.500,00 | 27.000,00 | 35.451,80 | 35.451,80 |
19 | 1.500,00 | 28.500,00 | 38.029,45 | 38.029,45 |
20 | 1.500,00 | 30.000,00 | 40.684,43 | 40.684,43 |
21 | 1.500,00 | 31.500,00 | 43.419,06 | 43.419,06 |
22 | 1.500,00 | 33.000,00 | 46.235,73 | 46.235,73 |
23 | 1.500,00 | 34.500,00 | 49.136,90 | 49.136,90 |
24 | 1.500,00 | 36.000,00 | 52.125,11 | 52.125,11 |
25 | 1.500,00 | 37.500,00 | 55.202,96 | 55.202,96 |
26 | 1.500,00 | 39.000,00 | 58.373,15 | 58.373,15 |
27 | 1.500,00 | 40.500,00 | 61.638,44 | 61.638,44 |
28 | 1.500,00 | 42.000,00 | 65.001,69 | 65.001,69 |
29 | 1.500,00 | 43.500,00 | 68.465,84 | 68.465,84 |
30 | 1.500,00 | 45.000,00 | 72.033,92 | 72.033,92 |
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
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Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxx
Condizioni di Assicurazione
Tariffa 11CC
ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMI UNICI RICORRENTI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO.
SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO
Articolo 1 - Obblighi della Compagnia
Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A., di seguito definita anche come Compagnia, risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni, dalla Proposta/Polizza e dalle appendici firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Xxxxx.
Articolo 2 - Prestazioni del contratto
Al decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto il capitale assicurato, rivalutato fino alla data del decesso con le modalità previste al seguente articolo 7 - “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”.
Articolo 3 - Rischio morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione e delle attività extraprofessionali dell’Assicurato.
Articolo 4 - Premio
L’assicurazione richiede la corresponsione di una serie di premi unici ricorrenti (i “Premi” o, al singolare, il “Premio”) di importo costante dalla data di decorrenza delle garanzie e non oltre la data di decesso dell’Assicurato da effettuarsi esclusivamente con cadenza annuale ad ogni ricorrenza anniversaria di contratto.
L’importo minimo di ogni premio unico ricorrente è pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Nel corso della durata contrattuale è facoltà del Contraente variare l’importo dei premi unici ricorrenti con il vincolo che il loro ammontare non sia inferiore al minimo indicato in precedenza.
Il Contraente può inoltre sospendere il pagamento dei Premi in qualsiasi momento e riprenderlo ad una qualsiasi ricorrenza successiva a quella di sospensione.
Per esercitare tali facoltà il Contraente deve inviare richiesta scritta alla Compagnia con un preavviso di almeno novanta giorni.
E’ facoltà del Contraente, in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, effettuare versamenti aggiuntivi (i “Premi Aggiuntivi” o, al singolare, il “Premio Aggiuntivo”). L’importo minimo di ogni Premio Aggiuntivo sarà pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00).
I caricamenti sono pari al 2,00% (due per cento) di ciascun Premio e di ciascun Premio Aggiuntivo versato.
Condizioni di Assicurazione - mod. 5425/09 Convenzione riv. - tariffa 11CC
Il pagamento dei Premi e dei Premi Aggiuntivi avverrà attraverso l’addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con
B.P.M. - Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.
Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo. In questa ipotesi, previa comunicazione scritta che indichi le nuove coordinate bancarie, la Compagnia provvederà ad emettere moduli RID di addebito sul nuovo conto corrente.
SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Articolo 5 - Perfezionamento del contratto e durata
Il contrattosi considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l’importo del Premio di perfezionamento pattuito viene corrisposto dal Contraente.
Il pagamento dei Premi viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..
L’addebito del Premio di perfezionamento è previsto alla data di decorrenza del contratto, con valuta alla medesima data.
Per durata del contratto si intende l’arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della data di decorrenza delle garanzie, indicata in polizza, e quella del decesso dell’Assicurato.
Articolo 6 - Diritto di recesso del Contraente
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è perfezionato.
Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l’originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l’originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l’importo del Premio di perfezionamento pattuito viene corrisposto dal Contraente.
Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione prevista al seguente articolo 13 - “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia”, la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio da questi corrisposto.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Articolo 7 – Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate
A fronte degli impegni assunti con il presente contratto la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti denominata BPM Sicurgest disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni successivamente indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento di BPM Sicurgest, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
A) Misura della rivalutazione
La Compagnia determina entro il 31 dicembre di ciascun anno la Misura di Rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate in occasione della prima ricorrenza anniversaria annuale del contratto successiva a detto 31 dicembre.
La Misura di Rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento, di cui al punto 4 del Regolamento di BPM Sicurgest, un valore variabile, a totale discrezione della Compagnia, compreso tra 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) e 1,00% (uno per cento).
La Misura Rivalutazione annua non potrà comunque risultare inferiore al 2% (due per cento).
B) Rivalutazione del capitale assicurato
La rivalutazione sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1° gennaio di ciascun anno in occasione dell’anniversario della data di decorrenza del contratto indicata in polizza ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Compagnia.
Al capitale assicurato in vigore alla precedente ricorrenza anniversaria, al netto degli eventuali riscatti parziali effettuati tra detta ricorrenza e la data di calcolo della rivalutazione, si aggiunge una cifra ottenuta moltiplicando l’importo così determinato per la Misura di Rivalutazione annua, definita al precedente punto “A) Misura della rivalutazione”.
All’ammontare così ottenuto si sommano poi i capitali acquisiti con i premi versati tra la precedente ricorrenza anniversaria e la data di calcolo della rivalutazione, ciascuno dei quali rivalutato, con la modalità già descritta, limitatamente alla frazione di anno che intercorre tra la data di versamento di ciascun premio e la data di calcolo della rivalutazione stessa.
Con il termine “capitali acquisiti” si intendono i premi unici ricorrenti lordi corrisposti, al netto dei caricamenti.
L’aumento del capitale assicurato per effetto delle rivalutazioni riconosciute sarà annualmente comunicato al Contraente per iscritto.
La misura di rivalutazione dichiarata ogni anno al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto.
La suddetta modalità si applica anche per la rivalutazione del capitale assicurato da effettuare all’epoca del decesso dell’Assicurato o del riscatto totale.
Articolo 8 – Riscatto
Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione integrale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.
Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia.
In questa ipotesi il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data della relativa richiesta, secondo quanto previsto al precedente articolo 7 - “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”.
Una volta effettuata la liquidazione totale per riscatto il contratto si estingue definitivamente.
Decorso un anno dalla decorrenza delle garanzie è consentito anche il riscatto parziale del capitale assicurato.
Il riscatto parziale comporta una riduzione del capitale assicurato pari all’importo riscattato.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
La Compagnia esegue il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all’art. 13 - “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia”. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Articolo 9 – Opzioni del contratto
Il Contraente che, prima del decesso dell’Assicurato, chieda la liquidazione integrale del capitale assicurato esercitando il diritto di riscatto, ha la possibilità di convertirne l’importo in una delle seguenti forme:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
• una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
• una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un’altra persona fino a che questa è in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.
Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia contestualmente alla richiesta di riscatto totale del contratto.
Articolo 10 – Cessione
Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall’art.1406 c.c.. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell’avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Compagnia ha l’obbligo di procedere all’annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.
Condizioni di Assicurazione - mod. 5425/09 Convenzione riv. - tariffa 11CC
La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall’art. 1409 c.c..
Articolo 11 – Pegno
Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell’avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell’eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.
Contestualmente la Compagnia ha l’obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.
Ai sensi dell’art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
Articolo 12 – Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Compagnia o per testamento.
La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:
• il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
• il Beneficiario, al verificarsi dell’evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio;
• si sia verificato il decesso del Contraente, senza che questi abbia lasciato disposizioni testamentarie in proposito.
Articolo 13 – Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia
A seguito della richiesta di recesso e riscatto totale delle prestazioni assicurate, per i pagamenti della Compagnia, devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia:
• originale di Proposta/Polizza;
• eventuali appendici al contratto;
• copia del documento d’identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).
• se le prestazioni corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso.
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono inoltre essere consegnati:
• il certificato di morte;
• nel caso in cui l’Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l’originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul Contratto risultano indicati, quali beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova.
Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari;
• originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'esercente la potestà parentale od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
A seguito della richiesta di riscatto parziale debbono essere invece consegnati:
• copia del documento d’identità e codice fiscale degli aventi diritto.
Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per ogni ipotesi. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
SEZIONE V – LEGGE APPLICABILE E FISCALITA’
Articolo 14 – Tasse e imposte
Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Articolo 15 - Legislazione applicabile
Al contratto si applica la Legge italiana.
Articolo 16 - Foro competente
In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).
Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest
Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome di BPM Sicurgest.
Art. 2 - Nella gestione interna separata BPM Sicurgest, in seguito anche “gestione”, confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione medesima.
Le attività ivi gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme di legge che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all’ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.
La gestione è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Art. 3 - La gestione interna separata BPM Sicurgest è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono soggetti a certificazione:
- la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione;
- il rendimento annuo conseguito dalla gestione quale descritto al successivo art. 4;
- l’adeguatezza di ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.
Art. 4 - Il rendimento annuo della gestione, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quell’esercizio, al valore medio della gestione stessa del corrispondente periodo.
Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari di competenza dell’esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo al lordo delle ritenute d’acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di revisione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione e cioè al prezzo d’acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione, determinate in base al valore di iscrizione.
Art. 5 - Ai fini della determinazione del rendimento annuo di cui all’articolo precedente, l’esercizio decorre dal 1° novembre dell’anno precedente al 31 ottobre dell'anno di certificazione.
Art. 6 - La Compagnia si riserva di apportare al precedente art. 4 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.
Glossario
DEFINIZIONI GENERALI
anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
appendice
Documento che forma parte del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
caricamenti
Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
compagnia
Vedi “società”.
condizioni contrattuali (o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
condizioni generali
Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.
condizioni particolari
Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali.
conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può collidere con quello del contraente.
contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
costi (o spese)
Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
differimento (periodo di)
Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.
diritto proprio (del beneficiario)
Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
durata del pagamento dei premi
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
età assicurativa
Modalità di calcolo dell’età dell’assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
− scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);
− nota informativa;
− condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit- linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
− glossario;
− modulo di proposta.
impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
impresa
Vedi “società”.
intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
pegno
Vedi “cessione”.
perfezionamento del contratto
E’ il momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.
prestito
Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d’interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.
principio di adeguatezza
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
proposta/polizza
Documento contrattuale, sottoscritto dal contraente e dalla società, che dà conferma del perfezionamento e dell’attivazione delle garanzie.
proroga
Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.
quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
recesso (o ripensamento)
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
ricorrenza anniversaria annuale
L’anniversario annuale della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
riscatto
Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
riscatto parziale
Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
rischio
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.
riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
sostituto d'imposta
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
vincolo
Vedi “cessione”.
DEFINIZIONI PARTICOLARI: POLIZZA E PREMIO
contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
polizza con partecipazione agli utili
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.
premio aggiuntivo
Importo che il contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
premio complessivo (o lordo)
Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
premio di perfezionamento
Premio pattuito contrattualmente il cui pagamento comporta il perfezionamento del contratto.
premio rateizzato o frazionato
Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un’agevolazione di pagamento offerta al contraente, a fronte della quale la società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.
premio unico
Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.
premio unico ricorrente
Importo che il contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.
tasso di premio
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.
DEFINIZIONI PARTICOLARI: PRESTAZIONI E GARANZIE, POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
aliquota di retrocessione (o di partecipazione)
La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.
capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.
composizione della gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono de- finitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
controassicurazione dei premi
Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.
dati storici
Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.
differimento del capitale a scadenza
Facoltà offerta al contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per un certo numero di anni.
estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
garanzia di rendimento a scadenza
Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purché siano stati pagati tutti i premi pattuiti.
gestione interna separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
pagamento di somme periodiche
Pagamento al beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.
periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.
prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
prestazione a scadenza
Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.
progetto personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’ISVAP e consegnato al potenziale contraente.
prospetto annuale della composizione della gestione interna separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.
rendita vitalizia
Pagamento di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.
rendimento finanziario
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
rendimento trattenuto
Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
società di revisione
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLGS: 30.06.2003 N.196
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato “Codice”), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici;
b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Per quanto concerne l’attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; società incaricate della revisione contabile del bilancio; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell’Economia e delle Finanze, CONSAP, l’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, COVIP, Ministero delle Infrastrutture, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, Casellario Centrale Infortuni).
Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.LGS. 30.06.2003 N.196 - mod. 5425/09 Convenzione riv. - tariffa 11CC
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.; Responsabile del trattamento è il dott. Xxxxxxxx Xxxxxx, direttore generale pro tempore di Bipiemme Vita S.p.A..
L’elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita
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Fac Simile di Proposta/Polizza - mod. 5425/09 Convenzione riv. - tariffa 11CC
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