AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE
Misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità
ART. 1 – OGGETTO
Il presente Avviso norma le condizioni, i requisiti e le modalità per l’assegnazione di contributi per il sostegno ai nuclei familiari in locazione che attualmente si trovano in condizione di difficoltà, così come dettagliato nei successivi articoli.
Il contributo è straordinario e viene erogato una tantum, al fine di permettere ai nuclei familiari destinatari dell’intervento di recuperare la propria capacità lavorativa e reddituale, salvaguardando il proprio diritto alla casa.
Il presente Xxxxxx, è redatto in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1088 del 05/12/20 11 ed è finanziato con risorse stanziate dal Bilancio Regionale.
ART. 2 – BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il richiedente e/o il nucleo familiare di appartenenza, alla data di intimazione ovvero di convalida dello sfratto, dovrà trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive documentate:
A. almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale:
- licenziamento (con o senza indennità di disoccupazione INPS) a causa di chiusura di unità produttiva o cessazione/riduzione dell’attività aziendale. La lettera di licenziamento deve riportare la causale di licenziamento. Non sono ammesse dimissioni o licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ;
- accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria (esclusa causale maltempo per operai edili);
- contratti di solidarietà
- collocazione in stato di mobilita;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi.
Per i casi di lavoratori con contratti a termine e di licenziamento è necessario essere in possesso di Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza ed essere in attesa di nuova occupazione alla data di presentazione della domanda .
B. malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessita di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza.
Il richiedente e/o il nucleo familiare che alla data di intimazione ovvero di convalida dello sfratto si trovino in una delle condizioni di cui alla lettera a) o b) dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di un paese dell' Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso dei requisiti previsti dall’art. 40,comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
2. Titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata ad uso abitativo regolarmente registrato; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
3. Residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio:
4. Possesso di un reddito attuale ISE non superiore a Euro 35.000,00 e valore I.S.E.E non superiore a 20.000,00;
5. Non titolarità per una quota superiore al 30 (trenta) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;
6. Pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui e intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione; in questo secondo caso deve essere comunque intervenuto un accordo per la stipula di un nuovo contratto sia con il vecchio proprietario che per un nuovo alloggio reperito dal richiedente;
7. Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui alla Legge Regionale n. 96/1996 (Requisito richiesto per tutto il nucleo familiare).
ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente Avviso devono essere compilate ai sensi del D.P.R. 445/2000, sull’apposito modulo e dovranno contenere:
a) Dati anagrafici del richiedente e di tutti i componenti del nucleo richiedente;
b) Dichiarazione del valore ISE e ISEE, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000;
c) Dichiarazione di non essere titolari per una quota superiore al 30 (trenta) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;;
d) Dichiarazione di non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui alla Legge Regionale n. 96/1996;
e) Dichiarazione di essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato. Dovrà essere allegata fotocopia del contratto, riportante gli estremi della registrazione presso l’ufficio delle Entrate;
f) Fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato;
g) Fotocopia dell’ultima attestazione di pagamento dell’affitto;
h) Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
i) Fotocopia del permesso di soggiorno CE o Carta di Soggiorno o Permesso di Soggiorno (per cittadini extracomunitari);
j) documento da cui risulti la riduzione dell’orario di lavorativo a seguito di accordi aziendali;
k) Contratto di solidarietà per situazioni di crisi aziendale temporanee;
l) Provvedimento di concessione della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) o straordinaria (CIGS);
m) Delibera di inserimento del lavoratore nelle liste di mobilità;
n) Documentazione o autodichiarazione che comprovi il mancato rinnovo di contratto a termine o contratto di lavoro atipico;
o) Istanza di cancellazione dell’Impresa dai Registri e dagli Albi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente e documentazione comprovante che l’attività cessata ha avuto una durata di almeno 12 mesi continuativi;
p) Copia dell’intimazione di sfratto per morosità;
q) Copia del verbale di prima udienza, qualora fosse intervenuta, successiva all’intimazione dello sfratto per morosità;
r) Convalida di sfratto per morosità;
s) Copia della significazione di fratto;
t) Documentazione comprovante malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza.
Il presente Avviso ed il Modello di domanda sono reperibili presso l’Ufficio Socialità e Casa del Comune di Pescia e sono inoltre disponibili sul sito internet del Comune al seguente indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Socialità e Casa del Comune di residenza a partire dal 16 Aprile 2012 e fino al 31/10/2012 a mezzo posta oppure mediante consegna diretta.
Per le domande pervenute per posta farà fede la data di arrivo all’Ufficio Protocollo Generale del Comune.
ART. 4 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO ed ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo straordinario, fino a un massimo di 12 mensilità di affitto, viene concesso ai richiedenti che si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 2) del presente avviso e che abbiano ricevuto intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione.
La concessione del contributo e l’entità dello stesso sarà determinata tenendo conto delle prospettive di recupero della capacità reddituale del richiedente quale condizione per rispettare gli obblighi contenuti nel contratto di locazione in corso o rinnovato.
Gli interventi, in linea con la normativa regionale sopra richiamata, che potranno essere attuati sono i seguenti:
1. prosecuzione del contratto in essere tra il proprietario, che rinuncia alla convalida dello sfratto, e il locatario;
2. stipula di un nuovo contratto di locazione (sia con il vecchio proprietario che per un nuovo alloggio reperito dal richiedente).
I beneficiari delle misure previste dal presente Avviso, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, dovranno sottoscrivere con il proprietario un accordo contenente a pena di inammissibilità:
- l’accettazione da parte del proprietario dell’immobile alla stipula di un nuovo contratto o prosecuzione del contratto in essere;
- espressa rinuncia del proprietario agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell’inquilino per i casi previsti nel presente Avviso.
Il contributo destinato al conduttore, verrà erogato al locatore interessato, in quanto i Comuni aderenti al Lode intendono avvalersi della facoltà prevista dalla Legge n. 269 del 12.11.04.
Tale contributo dovrà essere destinato alla copertura della morosità accumulata dall’inquilino (intera o quota parte) e/o alla stipula di un nuovo contratto di locazione. In questo ultimo caso il contributo concesso dovrà comprendere la copertura del deposito cauzionale (da 1 a 3 mensilità di affitto).
ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
L’Ufficio comunale competente procederà all’istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste nel presente avviso, avvalendosi delle professionalità ritenute di volta in volta necessarie.
In caso di domanda incompleta, l’Ufficio richiederà, a mezzo lettera, le necessarie integrazioni.
L’ammissione delle domande avverrà esclusivamente sulla base dell’ordine cronologico di arrivo al Protocollo Generale del Comune fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Potrà essere erogato un solo contributo per ogni nucleo familiare.
Il Comune comunicherà ai beneficiari, a mezzo lettera raccomandata , l’importo del contributo concesso e le modalità di erogazione dello stesso che avverranno per il tramite dell’ente gestore (S.P.E.S.).
Qualora invece non si ravvisino i requisiti richiesti dal presente avviso, sarà inviata al richiedente comunicazione di non ammissione al contributo. Il soggetto potrà presentare nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione le proprie controdeduzioni.
In caso di decesso dell’avente diritto al contributo, lo stesso sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978 (nel caso in cui l’avente diritto deceduto sia anche intestatario del contratto).
ART. 6- ALTRE DISPOSIZIONI
Il contributo di cui al presente avviso non può essere cumulato con altri benefici pubblici, relativi alle stesse mensilità , da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, compresi i contributi affitti di cui alla legge 431/1998.
L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.
L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio.
Il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole che, sui dati trasmessi, potranno essere effettuati controlli:
- ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e, nel caso di erogazione del contributo, essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli da parte della Guardia di Finanza, c/o gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli art. 4 – comma 2 – X.Xxx. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e 6 – comma 3 – D.P.C.M. 221/99 e succ. modificazioni;
- sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Il Comune, sempre ai sensi del suddetto art. 4 - D.Lgs. 109/98, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.
A norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve, comunque, le sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe).
Ai sensi dell’art.5 della Legge n. 241/90, il Comune, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i richiedenti autorizzano il Comune di residenza a richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini della valutazione della domanda e, parimenti, autorizzano il Comune di residenza al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili.
I Comuni non assumono responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito, o forza maggiore.
ART 7- NORMA FINALE
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla delibera regionale citata all’art. 1.
Dalla Residenza Comunale, lì 04/04/2012
IL DIRIGENTE
Xxxx.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx