VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 9 Dicembre 2002 si sono incontrate:
le Associazioni Artigiane regionali Confartigianato, C.N.A., Casartigiani, C.L.A..A.I. e le XX.XX. regionali C.G.I..L.,.C.I.S.L., U.I.L., al fine di definire un accordo relativo alla costituzione, alle competenze e al funzionamento di organismi paritetici di conciliazione, abilitati al tentativo di composizione delle controversie derivanti da rapporti di lavoro insorte in imprese associate alle Associazioni Artigiane firmatarie.
Premesso che:
- i Decreti Legislativi n° 80/98 e n°387/98 hanno modificato il testo dell'articolo 410 c.p.c., dettando una disciplina che consolida e specifica le norme riguardanti strumenti sindacali tradizionalmente rivolti alla composizione dei conflitti inerenti la materia del lavoro, obbligando al tentativo di conciliazione tutti coloro che intendano proporre in giudizio una causa relativa ai rapporti di lavoro subordinato;
- l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione imposto dalla nuova normativa produce disfunzioni dovute al sovraccarico di contenzioso affidato alle Commissioni di conciliazione istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, rallentandone il funzionamento ed imponendo costi organizzativi elevati a tutti coloro che con esse si devono rapportare.
Le Parti concordano quanto segue:
1. Sulla base di quanto premesso, potranno essere istituite nelle quattro province della regione Marche delle Commissioni Sindacali di Conciliazione di Xxxxxx, sulle quali far convergere il contenzioso derivante da rapporti di lavoro per il quale le parti in lite diano mandato di tutela alle organizzazioni firmatarie del presente Accordo.
2. Le Commissioni avranno il compito di esperire il tentativo di conciliazione, utilizzando tutti gli strumenti che possano comporre la lite, al fine di evitare il ricorso alle istanze giudiziarie.
3. Le Parti firmatarie del presente Accordo si impegnano, senza che vengano a sussistere vincoli di obbligatorietà, affinché il contenzioso di competenza delle organizzazioni firmatarie sia sottoposto alle costituende Commissioni.
4. Saranno definiti, a livello regionale, i criteri istitutivi e di funzionamento di tali Commissioni, garantendo quindi una omogeneità di organizzazione e di procedure sul territorio regionale. A questo fine viene approvato il Regolamento per la costituzione e il funzionamento (contenente la modulistica), che viene allegato al presente Verbale, del quale fa parte integrante.
5. Ai membri delle Commissioni è richiesto di essere conciliatori con firma depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro. Gli stessi partecipano ai lavori delle stesse a titolo gratuito.
6. Le Parti firmatarie predisporranno, entro 4 mesi dalla firma dell'Accordo, un progetto formativo per i componenti delle Commissioni.
7. Le Parti a livello provinciale, anche con il supporto dei fondi EBAM per le Commissioni di Bacino, forniranno i supporti organizzativi (materiale di consumo, cancelleria, stampati ecc.) per il funzionamento delle Commissioni. Nessun onere può ricadere in alcun modo o forma sulle parti in lite o sui loro rappresentanti.
8. Dato il carattere di sperimentalità delle Commissioni di cui al presente Xxxxxxx, si conviene di compiere una verifica della loro funzionalità trascorsi 12 mesi dalla costituzione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Confartigianato C.G.I.L.
C.N.A. C.I.S.L.
Casartigiani U.I.L.
C.L.A.A.I.
ALLEGATO A
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SINDACALI DI CONCILIAZIONE DI BACINO
1) In ogni bacino delle Marche potrà essere costituita una Commissione Sindacale di Conciliazione.
2) La Commissione ha il compito di esaminare le controversie in materia di rapporto di lavoro (art.410 c.p.c. e successive modificazioni) sottoposte dal lavoratore ( direttamente o per il tramite dell'Organizzazione sindacale ) o dall'azienda ( direttamente o per il tramite dell'Associazione artigiana ).
3) La Commissione sarà composta da un membro nominato da ciascuna delle Organizzazioni firmatarie (qualora presenti e rappresentative nella provincia di riferimento del bacino), rimanendo tuttavia intesa la pariteticità delle componenti in essa rappresentate.
4) Le Organizzazioni firmatarie, a livello provinciale, qualora ci sia accordo in questo senso, nomineranno i loro rappresentanti all'interno della Commissioni, notificandoli alla rispettiva controparte. La riunione di insediamento sarà convocata mediante unanime accordo su luogo e data.
5) La Commissione può validamente riunirsi ed operare qualora siano presenti almeno un membro di parte datoriale ed uno di parte sindacale.
6) Al fine di assicurare un maggiore funzionalità alle Commissioni, viene nominato un Coordinatore tecnico che avrà il compito di garantire il regolare svolgimento delle convocazioni e del lavoro organizzativo delle Commissioni. Il Coordinatore è nominato all'unanimità nella seduta d'insediamento. Non ha l'obbligo di partecipare ai lavori della Commissione. Dura in carica 1 anno e può essere rinominato.
7) La sede della Commissione sarà, di norma, presso la sede della Commissione bilaterale di Bacino. Per motivi di funzionalità, può essere scelta dalle Parti a livello provinciale una diversa sede.
8) Il lavoratore o l'azienda che intendessero sottoporre una controversia di lavoro all'attenzione della Commissione dovranno presentare domanda scritta, in forma libera, specificando l'oggetto della controversia e conferendo mandato all'Organizzazione sindacale o all'Associazione artigiana. Copia della domanda va trasmessa alla controparte interessata (lavoratore o azienda).
9) La Commissione convoca la parti entro 1 settimana dal ricevimento, a mezzo raccomandata r.r., fissando la riunione nel termine di 20 gg. dalla presentazione dell'istanza. La procedura dovrà esaurirsi nel termine massimo di 60 gg. dalla presentazione dell'istanza alla Commissione.
10) La Commissione, se le parti si presentano, procederà al tentativo di conciliazione.
11) Se avviene la conciliazione, si redigerà apposito verbale, valido ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, terzo comma, del c.p.c. (v. Allegato 1 al Regolamento).
12) Il tentativo di conciliazione può sfociare anche in un mancato accordo. Si redigerà in ogni caso apposito verbale con l'indicazione delle posizioni delle parti in causa, delle eventuali disponibilità avanzate dalle stesse e della eventuale proposta della Commissione per definire la controversia (v. Allegato 2 al Regolamento).
13) Copia dei verbali, sia di conciliazione che di mancato accordo, vengono depositati presso la Direzione Provinciale del Lavoro ed acquistano l'efficacia di titolo esecutivo.
14) Copia di ogni verbale è rilasciata alle parti. La Commissione provvede a depositare 3 copie presso la DPL nonché ad archiviarne 1 copia presso la sede della Commissione.