TRA
CONVENZIONE PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE RELATIVE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (F.S.A.) DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431
Con la presente scrittura privata
TRA
Il Comune di Venezia Codice Fiscale 00339370272 rappresentato dal Dirigente della Direzione Patrimonio e Casa Area Inquilinato e Politiche della Residenza, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a il __/ /
il quale interviene in nome e per conto del suddetto Comune ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n. del _, dichiarata
immediatamente eseguibile, e della determinazione n. del
agli atti;
E
Il Centro di Assistenza Fiscale con sede in
in Via n. , Partita Iva
munito di autorizzazione ministeriale n. ai sensi degli artt. 7 e 9 del
D.M. 31 maggio 1999 n. 164, rappresentato daI/dalla Sig./Sig.ra
, nato/a a il
/ / , che interviene in qualità di Legale Rappresentante/Direttore del C.A.A.F. medesimo;
PREMESSO:
─ che ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxx 0000 x. 000, xxx xxxxxxx legislativo 31 marzo 1998 n. 112, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, i Comuni sono titolari dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua esistenza;
─ che l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (noto con l’acronimo F.S.A.) stabilendo che le Regioni debbano provvedere alla ripartizione delle relative risorse fra i Comuni, i quali a loro volta debbono provvedere mediante l’emanazione di appositi bandi;
─ che, come previsto dalla citata legge, con D.M. 7 giugno 1999 il Ministro dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha stabilito i requisiti minimi per accedere al beneficio, definendo gli adempimenti regionali e comunali;
─ che il citato Decreto Ministeriale ha stabilito, ai fini dell'individuazione della situazione economica e patrimoniale dei nuclei familiari interessati, di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in base al D.Lgs. 3 maggio 2000 n.130 che integra e modifica i criteri del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e al DPCM 4 aprile 2001, n.242 e successive modificazioni e integrazioni;
─ che, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, del citato D. Lgs. n. 109/1998, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ai fini della determinazione dell’I.S.E.E., va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale
previsti dal D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all’Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;
─ che i Xxxxxx, ai sensi dell’art. 3, xxxxx secondo, del D.P.C.M. 18 maggio 2001, al fine di fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della D.S.U., possono stabilire le collaborazioni necessarie anche mediante apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale; CONSIDERATO CHE:
- il DPCM 5 dicembre 2013, N.159 ha riformulato il calcolo dell’ISEE e che qualora i tempi del procedimento richiedano l’applicazione del nuovo indicatore, dovranno essere recepiti i nuovi criteri regionali del Bando FSA 2014 all’uopo riformulati;
─ che, in base all’art. 11 del citato D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale i Centri di Assistenza Fiscale possono avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i Centri di Assistenza Fiscale o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i Centri di Assistenza Fiscale, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni;
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1782 del 29 settembre 2014 con la quale sono stati approvati i criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2014 e fissato nel prossimo 31 dicembre 2014 il termine entro il quale le Amministrazioni Locali devono trasmettere tutti i dati alla competente
Direzione Regionale;
RILEVATO:
─ che la deliberazione di Giunta Comunale n. del , ha introdotto, per la gestione operativa del Bando F.S.A: 2014, la possibilità di avvalersi, di tutti i Centri di Assistenza Fiscale resisi disponibili, demandando al Dirigente della Direzione Patrimonio e Casa - Area Inquilinato e Politiche della Residenza ogni adempimento in tal senso;
─ che, nello specifico, l’Amministrazione Comunale di Venezia ha inteso avvalersi, per gli adempimenti connessi alla raccolta delle domande ed alle conseguenti incombenze, dell’opera di Centri di Assistenza Fiscale all’uopo abilitati, riservandosi il coordinamento, la verifica ed il controllo del loro operato;
─ che, a tal fine, sono stati contattati i Centri di Assistenza Fiscale più rappresentativi, presenti sul territorio comunale, onde verificare, se in possesso dei requisiti previsti ed alle condizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale, la loro disponibilità all’effettuazione del servizio proposto;
DATO ATTO:
─ che è stata adottata la Delibera di Giunta n. del con la quale è stato approvato il testo della convenzione in forma di scrittura privata tra l’Amministrazione Comunale ed i Centri di Assistenza Fiscale interessati con validità fino al ed afferenti alla raccolta delle domande a valere sul Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’annualità 2014 con possibile estensione anche alla successiva annualità 2015 qualora le risorse a disposizione dell’Amministrazione Comunale lo consentano.
─ che lo schema di convenzione è stato trasmesso con lettera del
prot. n. a tutti i Centri di Assistenza Fiscale per la verifica e conseguente accettazione del contenuto dispositivo; CONSIDERATA l’adesione manifestata dal Centro di Assistenza Fiscale
_ in data prot. n. , Parte del presente atto, in
possesso dei requisiti di autorizzazione richiesti;
VISTI altresì il decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni ed il D.M. 31 maggio 1999 n. 164;
Tutto ciò premesso e considerato, con il proprio unanime consenso, le Parti come sopra costituite,
convengono e stipulano quanto segue Articolo 1
La presente Convenzione disciplina la gestione da parte del Centro di Assistenza Fiscale in nome e per conto del Comune di Venezia delle domande relative al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 2014 i sensi della normativa richiamata in premessa.
Articolo 2
Il Centro di Assistenza Fiscale è tenuto a:
− prestare l’assistenza necessaria ai richiedenti il contributo relativo al fondo di sostegno all’affitto (F.S.A.) di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 relativo all’annualità 2014 (F.S.A. 2014), per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E. o per la sua acquisizione qualora già redatta ed in corso di validità e per l’acquisizione/esibizione della specifica documentazione prevista, previo controllo della identità e della legittimazione del dichiarante;
− provvedere alla compilazione ed alla stampa della domanda di contributo e alla consegna di una copia all’utente;
− effettuare l’inserimento dei dati e la loro trasmissione per via telematica alla Regione Veneto attraverso il supporto informatico messo a disposizione dalla medesima o qualsivoglia altro strumento operativo;
− trasmettere al Comune di Venezia – Direzione Patrimonio e Casa Area Inquilinato e Politiche della Residenza – con la cadenza indicata dal competente Ufficio copia cartacea di tutte le domande dell’F.S.A. raccolte ed inserite nel programma di gestione e della relativa documentazione acquisita unitamente ad un elenco alfabetico riassuntivo, al fine di consentire l’espletamento delle fasi di competenza esclusiva dell’Amministrazione Comunale;
− provvedere, nel caso di contestuale redazione, alla trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica al sistema informativo dell’I.N.P.S.;
− rilasciare all’utente copia dell’attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata contenente il calcolo dell’I.S.E. e dell’I.S.E.E.;
− mantenere i dati in archivio, telematico e cartaceo, per almeno 24 (ventiquattro) mesi.
Articolo 3
Il servizio dovrà svolgersi presso sedi effettivamente operative (attrezzate mediante collegamento informatico) del Centro di Assistenza Fiscale.
Agli utenti dovrà essere data la possibilità di concordare telefonicamente gli
appuntamenti mediante l’indicazione di un numero telefonico che il Comune provvederà a rendere noto.
Il Centro di Assistenza Fiscale dovrà comunque garantire l’accesso a tutti i cittadini interessati e la raccolta delle domande entro i termini che verranno stabiliti dal Bando comunale di concorso.
Articolo 4
Le prestazioni dovranno essere rese da personale del Centro di Assistenza Fiscale adeguatamente formato nella materia e nelle relative procedure operative. Identica formazione dovrà essere prevista nel caso di sostituzione di unità del personale addetto in corso di vigenza del bando comunale di concorso.
Il Comune di Venezia, anche mediante appositi incontri con il Responsabile individuato dal Centro di Assistenza Fiscale per l’F.S.A., mantiene il coordinamento dell’intera procedura con particolare riferimento all’adozione di tutti gli atti amministrativi ivi compreso il Bando comunale di concorso, alla predisposizione della campagna informativa, alla titolarità dei rapporti con la Regione Veneto e con il Gestore della procedura informatica qualora incaricato, alla verifica del corretto espletamento del servizio ed agli adempimenti relativi al controllo in ordine alla veridicità delle dichiarazioni prestate, alla fase di liquidazione dei contributi agli aventi diritto e alla rendicontazione finale.
Articolo 5
Gli eventuali danni cagionati agli utenti nell’espletamento del servizio in argomento dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa da esibire da parte del Centro di Assistenza Fiscale al momento della
sottoscrizione della presente scrittura privata.
Il Centro di Assistenza Fiscale dichiara di manlevare il Comune di Venezia da qualsiasi pretesa di terzi rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o da inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente Convenzione.
Articolo 6
Il Centro di Assistenza Fiscale deve garantire l’accesso del Comune di Venezia ai propri archivi per le verifiche, i controlli e per ogni altro motivo che l’Ente medesimo, soggetto titolare del procedimento e liquidatore del contributo in argomento, ritenga opportuno.
Articolo 7
Le prestazioni del servizio oggetto della presente convenzione dovranno essere a titolo completamente gratuito per gli utenti.
Per le stesse, il Comune di Venezia riconoscerà al Centro di Assistenza Fiscale un rimborso spese pari ad € 8 (in lettere euro otto/00) comprensivi di
i.v.a. nella misura di legge per ogni pratica elaborata relativa al fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2014
Il Centro di Assistenza Fiscale è tenuto alla presentazione di regolare fattura fiscale indirizzata al Comune di Venezia – San.Marco 4136, 00000 Xxxxxxx
– CF 00339370272 – Destinatario: Direzione Patrimonio e casa X.Xxxxx 353, 30123 Venezia - contenente il numero effettivo delle domande elaborate ed il codice IBAN del conto corrente bancario dedicato ai fini della tranciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
I pagamenti saranno effettuati entro giorni decorrenti dalla
data di ricevimento delle fatture risultante dal timbro del protocollo generale del Comune di Venezia ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità.
Nessun compenso è dovuto per le eventuali operazioni di rettifica conseguenti ad errori nell’inserimento dei dati né per la redazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell’I.S.E.E..
Articolo 8
La presente scrittura privata avrà durata un anno dalla data di sottoscrizione eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno .
Non è ammesso il rinnovo tacito.
Articolo 9
La presente convenzione decadrà automaticamente, senza formalità alcuna o necessità di preavviso, qualora dovessero venir meno, per qualsiasi ragione, i criteri e le modalità stabiliti dalla Regione del Veneto per l’F.S.A. o qualora vengano meno i presupposti autorizzativi dell’attività del Centro di Assistenza Fiscale.
Articolo 10
Il Centro di Assistenza Fiscale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Il medesimo si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Venezia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
Articolo 11
Le Parti firmatarie provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo e agli atti conseguenti, nell’ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, ai sensi di quanto previsto dai propri regolamenti in materia e secondo le disposizioni del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni. Gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003 il Centro di Assistenza Fiscale prende atto che il presente accordo comporta l’assunzione della qualifica di “responsabile esterno” del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, anche occasionalmente, nel corso dell’esecuzione degli obblighi previsti nel presente atto in essere con il Comune di Venezia. Tale qualifica verrà designata con apposito provvedimento amministrativo.
In relazione al suddetto trattamento, il Centro di Assistenza Fiscale si impegna ad adempiere ai compiti indicati nel Disciplinare privacy di cui una copia sottoscritta per presa visione viene posta agli atti del fascicolo ed una copia viene consegnata.
Articolo 12
Le Parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai dipendenti o incaricati a qualsiasi titolo del Centro di Assistenza Fiscale. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte del personale del Centro di Assistenza Fiscale del suindicato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed entrato in vigore il 19 giugno 2013, di cui una copia viene consegnata al Centro di Assistenza Fiscale medesimo.
Articolo 13
Le Parti firmatarie concordano nel voler definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione o sull’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui ciò non si rendesse possibile, le vertenze saranno devolute alla competente Autorità giurisdizionale di Venezia
Articolo 14
Le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico del Centro di Assistenza Fiscale contraente.
Articolo 15
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla vigente normativa in materia.
Articolo 16
La presente scrittura privata che riguarda prestazioni di servizi nell’ambito dell’I.V.A. è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell’art. 1 lett. B) della Tariffa parte II. Xxxxx, approvato e sottoscritto per accettazione.
Venezia,
Per il Centro di Assistenza Fiscale Per il Comune di Venezia
Il Dirigente Direzione Patrimonio e Casa
Area Inquilinato e Politiche della Residenza
xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Io sottoscritto, , il dirigente del Comune di Venezia , ho iscritto la presente scrittura privata nel repertorio dei contratti del Comune al numero progressivo ad ogni effetto di legge.
Oggi,