PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PREMESSA
Le parti individuano nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno il modello centrale di riferimento per lo svolgimento delle attività istituzionali.
L’Università si impegna a realizzare i propri fini prioritariamente valorizzando le risorse professionali interne e, laddove ciò non sia possibile, privilegiando l’impiego di tipologie flessibili di lavoro subordinato (art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni).
Le parti concordano che il ricorso al lavoro non subordinato deve essere ricondotto ad esigenze peculiari per le quali l’Amministrazione necessiti di specifiche competenze professionali in relazione a obiettivi e progetti specifici e determinati.
Le parti avvertono l’esigenza di individuare una disciplina comune per la regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati e da instaurarsi, per le esigenze di cui al punto precedente, presso l’Università di Pisa e, con la stesura del presente Protocollo, intendono riconoscere a questi lavoratori maggiori tutele e dignità.
Nel caso in cui, a seguito di una fase sperimentale che abbia visto l’attivazione di contratti di collaborazione, emerga l’esigenza organizzativa di introdurre, previa concertazione con le XX.XX. e la RSU, nuove figure professionali, l’Amministrazione si impegna a valutare la possibilità di attuare le procedure concorsuali necessarie per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato/determinato, riconducibili al Contratto Collettivo di Lavoro del comparto Università.
Articolo 1 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ad eccezione delle collaborazioni di durata complessiva non superiore a 30 giorni nell’arco di un anno, e degli incarichi che abbiano ad oggetto consulenze, studi o ricerche di elevata specializzazione, comunque assimilabili ad attività libero professionale.
2. Le figure professionali cui affidare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa sono individuate nel Regolamento d’Ateneo per i contratti per prestazioni d'opera e a
tempo determinato, gli incarichi per lo svolgimento di consulenza, le collaborazioni didattiche e scientifiche e all’art. 55 del Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le tutele e le garanzie riconosciute ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa non modificano la natura autonoma di tali rapporti di lavoro cui non si applica la disciplina del lavoro subordinato.
Articolo 2 - Individuazione del collaboratore
1. L’individuazione del collaboratore da parte del committente avviene tramite selezione; il relativo avviso è reso pubblico tramite affissione all'albo della struttura interessata e successivamente inserito nell’apposito link della sezione Bandi e Concorsi del sito dell’Ateneo.
2. Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’obiettivo e/o del progetto specifico e determinato, la descrizione della professionalità richiesta e le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione che dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum del candidato.
3. Tra la data di pubblicazione dell’avviso e la data di scadenza per la presentazione delle domande devono intercorrere almeno 15 giorni.
4. La valutazione e la scelta, motivata, da parte del committente, deve risultare in apposito atto scritto. L’atto deve essere trasmesso, a cura del committente, all’Amministrazione centrale, Dipartimento II Risorse Umane, con allegata la copia del contratto sottoscritto da entrambe le parti.
5. La presente disciplina non trova applicazione nei casi previsti dall’art. 3 del Regolamento d’Ateneo per i contratti per prestazioni d'opera e a tempo determinato, gli incarichi per lo svolgimento di consulenza, le collaborazioni didattiche e scientifiche.
Articolo 3 - Forma e contenuto del contratto di collaborazione
1. Al fine di omogeneizzare i contenuti essenziali dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l’Amministrazione redigerà uno schema di contratto che sarà utilizzato da tutte le strutture dell’Ateneo.
2. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:
1. l’identità delle parti e l’indicazione della figura professionale;
2. l’individuazione dell’obiettivo e/o del progetto specifico e determinato, che coinvolgono il collaboratore ed i risultati finali da conseguire;
3. la prestazione richiesta al collaboratore nell’ambito del progetto di cui al punto precedente;
4. l’indicazione della durata della prestazione di lavoro;
5. le modalità di svolgimento della collaborazione, in particolare per quanto attiene alle modalità di coordinamento del collaboratore, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia;
6. il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese e loro modalità e tempi di erogazione;
7. l’indicazione del soggetto responsabile dell’obiettivo e/o del progetto specifico e determinato, e dei risultati da conseguire;
8. l’indicazione del responsabile amministrativo;
9. le modalità di eventuale sospensione della prestazione;
10. le modalità di risoluzione o eventuale recesso dal rapporto e il preavviso;
11. l’indicazione del responsabile di riferimento per la sicurezza;
12. le specifiche misure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
13. eventuali missioni da svolgersi fuori sede.
Articolo 4 - Durata del contratto di collaborazione
1. La durata del contratto è correlata alla durata dell’obiettivo e/o del progetto specifico e determinato.
2. Nel caso in cui siano avviati nuovi progetti o programmi di lavoro che prevedano professionalità assimilabili a quelle possedute dai collaboratori coinvolti in progetti o programmi di lavoro precedenti, conclusi negli ultimi sei mesi, l’Università valuterà la possibilità che le nuove collaborazioni siano proposte ai collaboratori stessi, salvo che il precedente rapporto non si sia concluso prima della scadenza contrattualmente prevista per effetto di recesso per giusta causa ovvero di recesso con preavviso, secondo le previsioni dell'art. 6.
3. La proposta di collaborazione di cui al comma precedente sarà comunicata al collaboratore con un preavviso di almeno 15 giorni.
Articolo 5 - Doveri di riservatezza e di lealtà del collaboratore
1. Il collaboratore è tenuto durante il periodo contrattuale, nonché successivamente alla conclusione dello stesso, ad osservare il dovere di riservatezza e di segreto d’ufficio relativo a fatti, informazioni, notizie o altri dati di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico ovvero farne uso in modo da poter recare pregiudizio all'Università di Pisa. La violazione del dovere di riservatezza e di segreto d'ufficio è soggetta alle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che possano ledere l’immagine dell’Università di Pisa o recare pregiudizio alla stessa.
2. Il collaboratore potrà assumere anche altri incarichi a favore di terzi, purché tali attività siano compatibili con l’osservanza degli impegni contrattuali e con l’obbligo di riservatezza. Inoltre, tale attività non deve porsi in alcun modo in conflitto di interessi con le finalità istituzionali proprie dell’Università di Pisa.
Articolo 6 - Cause estintive
1. Il contratto si estingue al momento della scadenza del termine pattuito.
2. Qualora il collaboratore abbia compiutamente realizzato l’obiettivo e/o il progetto specifico e determinato, anticipatamente rispetto al suddetto termine, il contratto si estingue al momento di tale realizzazione ed in tal caso spetta al collaboratore l’erogazione per intero del compenso nei termini contrattualmente pattuiti.
3. Entrambe le parti possono recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso per giusta causa. Per l'Università di Pisa costituisce giusta causa di recesso la violazione dei doveri di cui all'art. 5 del presente Protocollo.
4. Le parti possono, inoltre, recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r, con un periodo di preavviso minimo di 30 giorni per contratti di durata non superiore a sei mesi, di 60 giorni per contratti di durata fino ad un anno e di 90 giorni per contratti di durata superiore ad un anno.
5. In caso di recesso unilaterale dal contratto spetta al collaboratore il compenso proporzionato all’effettiva realizzazione del progetto fino a quel momento conseguita.
Articolo 7 - Modalità di corresponsione dei compensi
1. La corresponsione del compenso è, di norma, ripartita in rate mensili di eguale importo. La prima rata sarà erogata entro il 30 del mese successivo a quello di inizio della collaborazione, le rate seguenti saranno messe in pagamento entro il giorno 30 di ogni mese. In caso di ritardato pagamento del compenso previsto mensilmente saranno applicati gli interessi nella misura stabilita dalla legge.
2. Le trasferte e le missioni possono essere effettuate soltanto qualora siano previste nel contratto di lavoro e previa autorizzazione scritta da parte del committente. Il rimborso è effettuato secondo quanto previsto dalla regolamentazione di Ateneo in materia.
Articolo 8 - Adempimenti previdenziali e assicurativi
1. Spetta al collaboratore provvedere all'inoltro presso la competente sede Inps della “domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2 c. 26 della L. 8 agosto 1995, n. 335”.
2. Il committente opera e versa il contributo di cui alla legge n. 335/95 e rilascia, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni; provvede, altresì, all’iscrizione del collaboratore all’Inail ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Tale premio dovuto sarà a carico del collaboratore per un terzo e per due terzi a carico del committente, con la precisazione che in caso di risoluzione anticipata del contratto, il committente calcolerà il premio al momento dovuto, trattenendo la quota a carico del collaboratore.
Articolo 9 - Responsabilità civile verso terzi
1. L’Amministrazione stipulerà a proprie spese per ogni collaboratore una polizza di assicurazione per le conseguenze della responsabilità civile verso terzi e della responsabilità civile verso prestatori di lavoro.
Articolo 10 - Malattia, infortunio, gravidanza, adozione
1. L'Università, in estensione di quanto previsto dall'art. 66 d.lgs 276/2003, riconosce ai collaboratori coordinati e continuativi il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro in caso di gravidanza, malattia e infortunio. La gravidanza e puerperio, la malattia e l’infortunio del collaboratore non sono cause di estinzione del rapporto, salvo quanto previsto al c. 5 del presente articolo.
2. In caso di malattia o infortunio il rapporto è sospeso, senza erogazione del corrispettivo, ed è prorogato per un periodo pari alla durata della sospensione.
3. Per usufruire della sospensione, in caso di malattia o infortunio, il collaboratore deve comunicare tempestivamente al committente il proprio temporaneo impedimento ad eseguire gli obblighi contrattualmente stabiliti. La certificazione medica dovrà comunque essere presentata al committente entro 48 ore dal verificarsi del temporaneo impedimento.
4. I commi 2 e 3 del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui la malattia del collaboratore non sia superiore ad un giorno.
5. In caso di malattia o infortunio, il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita dal contratto. Tale disposizione non si applica in caso di infortunio sul lavoro.
6. In caso di maternità il rapporto di collaborazione è sospeso per un periodo complessivo di 180 giorni nel periodo compreso tra i due mesi precedenti alla data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, o tra il mese precedente alla data presunta del parto ed i cinque mesi successivi alla data effettiva, a domanda dell’interessata e previa presentazione di idonea certificazione medica. La durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni. Anche in caso di adozione, a domanda dell’interessata e previa presentazione di idonea documentazione, la durata del rapporto può essere sospesa per 180 giorni con corrispondente proroga del contratto in essere.
7. Nel caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione medica, il periodo di sospensione è incrementato di ulteriori 120 giorni. In tal caso, la durata del rapporto è prorogata di ulteriori 120 giorni.
8. L’Amministrazione si impegna a non ostacolare, dopo il rientro al lavoro della collaboratrice, il periodo di allattamento, attraverso una diversa articolazione della prestazione lavorativa.
9. Sono applicabili, in quanto compatibili con la specialità del rapporto, le norme contenute nel capo II (artt. da 6 a 15) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
10. Non sono causa di estinzione del rapporto gli eventuali temporanei impedimenti del collaboratore, determinati da malattia del figlio fino ad un anno di età, che siano tali da non pregiudicare la realizzazione del risultato finale previsto dal contratto.
11. Nei casi di proroga del rapporto regolati dal presente articolo, qualora il periodo di sospensione sia incompatibile con la realizzazione dell’obiettivo e/o del progetto specifico e determinato, e dei risultati conseguenti, l’Università si riserva, cessato il temporaneo impedimento, di adibire il collaboratore ad altre attività coerenti con la sua professionalità.
Articolo 11 - Diritti sindacali, libertà e dignità dei collaboratori
1. Ai rapporti di collaborazione disciplinati dal presente accordo si applicano, in quanto compatibili con la specialità del rapporto, gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14, 15, 16, dello Statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970 n. 300).
2. Il collaboratore ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali entro il limite di 12 ore annue.
3. Il lavoratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell’Organizzazione Sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
4. La delega è rilasciata per iscritto, secondo le forme stabilite dalle varie Organizzazioni Sindacali e trasmessa al Direttore Amministrativo dell’Università a cura delle Organizzazioni Sindacali stesse. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione al Direttore Amministrativo dell’Università ed all’Organizzazione Sindacale interessata. Il committente provvederà
ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle Organizzazioni Sindacali interessate.
5. In caso di rinnovo del contratto di collaborazione, o di assunzione del lavoratore con un rapporto di lavoro subordinato, la delega rimane comunque attiva fino alla sua revoca.
Articolo 12 - Sicurezza sul lavoro
1. Ai rapporti di collaborazione si applica la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Articolo 13 - Divieto di discriminazione e parità di trattamento
1. Ai rapporti di collaborazione si applica la vigente normativa in materia di discriminazioni sul luogo di lavoro e di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
Articolo 14 - Disposizioni finali
1. L’Amministrazione si impegna ad effettuare monitoraggi periodici con cadenza semestrale, a valutare e verificare con le Organizzazioni Sindacali firmatarie l’andamento complessivo degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e ad attuare le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università, con riferimento agli obblighi di informazione e consultazione sulla materia.
2. In caso di controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente Protocollo, le parti concordano di esaminare, in sede di apposita riunione congiunta, le clausole controverse al fine di formulare specifica interpretazione.
3. Le parti convengono che, per la definizione delle modalità di fruizione della formazione da parte del personale oggetto del presente atto, verrà definita un’apposita sequenza di incontri congiunti, da terminare entro 6 mesi dalla data di stipula del presente Protocollo.
4. La presente intesa ha validità biennale. Gli effetti decorrono dalla data di stipulazione.
5. Qualora intervengano modifiche alla legislazione in materia, le parti firmatarie si incontreranno al fine di armonizzare l’intesa stessa con la nuova normativa.
Articolo 15 - Disposizioni transitorie
1. Il presente Protocollo si applica ai contratti individuali sottoscritti successivamente alla sua approvazione, fermo restando che per i contratti di collaborazione attualmente in essere vanno applicati, ove possibile, i principi contenuti nel presente accordo.
Articolo 16 - Norma di rinvio
1. Per quanto non disposto dal presente Protocollo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia. Le modifiche e/o integrazioni dei Regolamenti di Ateneo sono oggetto di informazione preventiva alla RSU e alle XX.XX..
Pisa, 19 febbraio 2007
IL COORDINATORE DELLA RSU IL RETTORE
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FLC CGIL
Xxxxxxx Xxxxxxxx
CISL FEDERAZIONE UNIVERSITÀ
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UIL PA – U.R.
Xxxxxxx Xxxx
CONFSAL/SNALS UNIVERSITÀ – CISAPUNI
Xxxxx Xxxxxxx